Articolo 45 della Legge 3 febbraio 1963, n. 531
Articolo 44Articolo 46
Versione
11 maggio 1963
Art. 45.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese,
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1954-55
(articolo 41)......................... L. 1.911.232.355 -

Somme da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 43)..... L. 1.050.311.253 -
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Residui passivi al 30 giugno 1955... L. 2.961.543.608 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963