Articolo 32 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 32. (Colloqui e dichiarazioni del condannato alla pena di morte) .


Sono ammessi, per il condannato alla pena di morte, tutti i colloqui che il pubblico ministero ritiene di autorizzare. Qualora, il condannato chieda di fare dichiarazioni, il comandante del carcere militare ne avvisa immediatamente il procuratore militare del Re Imperatore, che le riceve senza ritardo e ne compila il processo verbale.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945