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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.11.2024, assunto in decisione in data 7.1.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Cristina Ferrè ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Lissone, Via Pietro da
Lissone n. 46;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, identificata al N.C.E.U. al fg. 34, mapp 39 sub.51, nonché il posto macchina sub 511 e il box sub.503, cointestati alle parti, rimarranno nella disponibilità della sig.ra che ivi continuerà ad Pt_1 abitare con i figli.
3) La predetta si impegna ad acquistare la quota parte della proprietà dell'appartamento del sig. Pt_2 compreso il box ed il posto macchina, per un corrispettivo di € 95.000,00 versando al marito la intera somma al rogito da stipularsi presso notaio scelto dalla sig.ra entro 60 giorni dal deposito del presente atto Pt_1 previo ottenimento del mutuo.
4) Nelle more del perfezionamento della compravendita, la sig.ra e il sig. continueranno ad Pt_1 Pt_2 abitare nella attuale casa coniugale con suddivisione di tutte le spese al 50%; il Sig. si impegna a reperire Pt_2 diverso alloggio, anche temporaneo, entro e non oltre il 31/01/2025.
5) L'attuale conto cointestato n.15785 presso BPM Filiale Lissone sarà alimentato mensilmente da ciascuno con la somma di € 500,00 a copertura delle spese alimentari, condominiali, e per utenze finché il sig. Pt_2 non si trasferirà nella nuova abitazione. Dopo di che esso sarà estinto ed il saldo suddiviso al 50% fra le parti.
6) L'attuale fondo di investimento (polizza n. 82951941 cod. contraente 27416362) presso Parte_3 attualmente dell'ammontare di € 40.042,62 sarà disinvestito e suddiviso fra le parti al 50% entro 30 giorni dal deposito del presente atto.
7) Il Sig. si impegna a spostare la residenza entro 30 giorni dal reperimento di nuova abitazione nonché Pt_2
a restituire alla sig.ra le chiavi di accesso dell'abitazione di Via P. Reginaldo Giuliani 12 e delle sue Pt_1 pertinenze, asportando i propri beni personali.
8) A far data dall'uscita dalla casa coniugale e finché la figlia on reperirà adeguata occupazione che Per_1 la renda economicamente indipendente, il sig verserà alla Sig.ra un assegno di mantenimento Pt_2 Pt_1 pari ad € 250,00; tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese;
egli provvederà, inoltre, a rimborsare alla sig.ra il 50% Pt_1 delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida del Tribunale di Monza, che si intendono integralmente richiamate.
9) Le parti pattuiscono altresì che il sig. provvederà pro quota al pagamento delle spese condominiali Pt_2 inerenti l'appartamento di via P. Reginaldo Giuliani 12 maturate fino all'uscita dalla casa coniugale nonché le spese per utenze.
10) Le spese veterinarie e per cure/analisi periodiche del cane saranno suddivise al 50% fra Parte_4 le parti.
pagina 2 di 5 11) Con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente la separazione, nonchè di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e, pertanto, di non avere altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 15.7.1989 a Parte_1 Parte_2
Lissone;
- Dall'unione sono nati in data 24.9.1995 e , in data 3.10.2003. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
9.12.2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( 24.9.1995, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per le Per_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 12.11.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Lissone in data 15.7.1989 (Atto n. 57, Parte II, Serie A
[...] del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.1.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.11.2024, assunto in decisione in data 7.1.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Cristina Ferrè ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Lissone, Via Pietro da
Lissone n. 46;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, identificata al N.C.E.U. al fg. 34, mapp 39 sub.51, nonché il posto macchina sub 511 e il box sub.503, cointestati alle parti, rimarranno nella disponibilità della sig.ra che ivi continuerà ad Pt_1 abitare con i figli.
3) La predetta si impegna ad acquistare la quota parte della proprietà dell'appartamento del sig. Pt_2 compreso il box ed il posto macchina, per un corrispettivo di € 95.000,00 versando al marito la intera somma al rogito da stipularsi presso notaio scelto dalla sig.ra entro 60 giorni dal deposito del presente atto Pt_1 previo ottenimento del mutuo.
4) Nelle more del perfezionamento della compravendita, la sig.ra e il sig. continueranno ad Pt_1 Pt_2 abitare nella attuale casa coniugale con suddivisione di tutte le spese al 50%; il Sig. si impegna a reperire Pt_2 diverso alloggio, anche temporaneo, entro e non oltre il 31/01/2025.
5) L'attuale conto cointestato n.15785 presso BPM Filiale Lissone sarà alimentato mensilmente da ciascuno con la somma di € 500,00 a copertura delle spese alimentari, condominiali, e per utenze finché il sig. Pt_2 non si trasferirà nella nuova abitazione. Dopo di che esso sarà estinto ed il saldo suddiviso al 50% fra le parti.
6) L'attuale fondo di investimento (polizza n. 82951941 cod. contraente 27416362) presso Parte_3 attualmente dell'ammontare di € 40.042,62 sarà disinvestito e suddiviso fra le parti al 50% entro 30 giorni dal deposito del presente atto.
7) Il Sig. si impegna a spostare la residenza entro 30 giorni dal reperimento di nuova abitazione nonché Pt_2
a restituire alla sig.ra le chiavi di accesso dell'abitazione di Via P. Reginaldo Giuliani 12 e delle sue Pt_1 pertinenze, asportando i propri beni personali.
8) A far data dall'uscita dalla casa coniugale e finché la figlia on reperirà adeguata occupazione che Per_1 la renda economicamente indipendente, il sig verserà alla Sig.ra un assegno di mantenimento Pt_2 Pt_1 pari ad € 250,00; tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese;
egli provvederà, inoltre, a rimborsare alla sig.ra il 50% Pt_1 delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida del Tribunale di Monza, che si intendono integralmente richiamate.
9) Le parti pattuiscono altresì che il sig. provvederà pro quota al pagamento delle spese condominiali Pt_2 inerenti l'appartamento di via P. Reginaldo Giuliani 12 maturate fino all'uscita dalla casa coniugale nonché le spese per utenze.
10) Le spese veterinarie e per cure/analisi periodiche del cane saranno suddivise al 50% fra Parte_4 le parti.
pagina 2 di 5 11) Con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente la separazione, nonchè di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e, pertanto, di non avere altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 15.7.1989 a Parte_1 Parte_2
Lissone;
- Dall'unione sono nati in data 24.9.1995 e , in data 3.10.2003. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
9.12.2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( 24.9.1995, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per le Per_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 12.11.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Lissone in data 15.7.1989 (Atto n. 57, Parte II, Serie A
[...] del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.1.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi pagina 4 di 5 pagina 5 di 5