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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/03/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5076/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GULINO BRUNO, presso il cui studio in VERONA VIA VALVERDE 25 ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv., CP_1 C.F._2
BRANGIAN FEDERICO presso il cui studio in VERONA (VR), AL VICOLO
VOLTO CITTADELLA 1, ha eletto domicilio;
PARTE CONVENUTA
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
MIRANDOLA LUCIANO, presso il cui studio in VIA ROMA 56 37063 ISOLA
DELLA SCALA ha eletto domicilio;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE pagina 1 di 11 In via principale nel merito:
1. rigettarsi, perché infondate in fatto e diritto, e comunque per intervenuta prescrizione dei diritti di credito con esse avanzati, le domande svolte in giudizio dal convenuto ed articolate “in via principale di merito” ed “in via CP_1 riconvenzionale”, anche “subordinata”, in comparsa di costituzione e risposta datata
16.11.2018;
2. disporre lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra Parte_1
e in relazione agli immobili oggetto di causa;
CP_1 Controparte_2 nominando quindi un esperto per la esatta determinazione del compendio immobiliare da dividersi e per la formazione delle singole quote, disponendo altresì ove ritenuto necessario i relativi conguagli in denaro;
3. ordinarsi la correlativa divisione del compendio immobiliare oggetto di causa in relazione alle singole quote dei coeredi;
In via subordinata nel merito:
4. ove non fosse possibile procedere con lo scioglimento della divisione ereditaria, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
In via riconvenzionale:
5. rigettarsi, perché infondata in fatto e diritto, la domanda svolta in giudizio dal convenuto ed articolata “in via subordinata riconvenzionale” in CP_1 comparsa di costituzione e risposta datata 16.11.2018;
In ogni caso:
6. emettersi ogni altro provvedimento necessario e/o consequenziale;
7. condannarsi i convenuti e ai sensi dell'art. 8, CP_1 Controparte_2 co. 4 bis, D. Lgs. n. 28/2010;
8. compensi e spese di causa (ivi incluso il costo di attivazione del procedimento di mediazione pari ad € 48,80), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge interamente rifusi;
9. ex art. 52, co. 1 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si chiede sia apposta a cura della cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
pagina 2 di 11 PER PARTE CONVENUTA CP_1
In via principale nel merito:
Previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre vent'anni da parte del sig. CP_1 dell'immobile sito nel Comune di Isola della Scala (VR), così censito: N.C.E.U. del
Comune di Isola della Scala, Fg.84, mapp. n. 593 (ex sez. G., Fg. 7, mapp. 9), salvo più precisi ed aggiornati dati catastali, rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto.
In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare che il sig. è CP_1 proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, ex art. 1158 c.c., dell'immobile sito nel Comune di Isola della Scala (VR), così censito: N.C.E.U. del
Comune di Isola della Scala, Fg.84, mapp. n. 593 (ex sez. G., Fg. 7, mapp. 9), salvo più precisi ed aggiornati dati catastali e conseguentemente ordinare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza ed alle necessarie variazioni ipo-catastali. In via subordinata riconvenzionale:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di accogliere le domande attoree, condannare i sigg.ri e Parte_1 CP_2
in via solidale tra loro, al pagamento, in favore del sig. della
[...] CP_1 somma di € 100.000,00 pari ai 2/3 delle somme da quest'ultimo sostenute per il miglioramento, la ristrutturazione ed il completamento del bene immobile de quo e della somma di € 47.504,15 pari ai 2/3 delle spese sostenute per il mutuo, ovvero delle diverse maggiori o minori somme che verranno ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. In ogni caso:
Vittoria di spese e compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario.
PER PARTE CONVENUTA Controparte_2 nel merito:
- Non avendo nulla da richiedere in ordine alla divisione del bene immobile de quo, per i motivi esposti nella propria comparsa di costituzione e risposta e nel presente atto difensivo, il convenuto si rimette alle decisioni del Giudice sia Controparte_2 in ordine alla predetta divisione chiesta da parte attrice, sia in ordine alla richiesta di riconoscimento di intervenuta usucapione sul bene medesimo ormulata in via riconvenzionale dal convenuto . CP_1
- E sempre per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta e nel presente atto, respingersi la domanda formulata in via subordinata riconvenzionale dal Sig.
, perché infondata in fatto ed in diritto. CP_1
pagina 3 di 11 - In ogni caso, ritenuto quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta e nel presente atto, respingersi la richiesta attorea di condanna del convenuto
[...]
ai sensi dell'art. 8 co. 4 bis D.Lgs. n. 28/2010. CP_2
Spese e compenso di causa, rimborso forfettario, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, naturalmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano
“…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n.
17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del
04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del
07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della
Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del pagina 4 di 11 primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale ha convenuto i suoi due fratelli Parte_1
e innanzi al Tribunale di Verona CP_1 Controparte_2
chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria in morte del padre,
(nato a [...] il giorno 02/07/1910 e deceduto il Persona_1
24/07/74 senza lasciare testamento) e la divisione tra i coeredi, per la quota indivisa di 1/3 ciascuno, della massa ereditaria, che lo stesso attore assume costituita alla data dell'atto introduttivo dal solo bene immobile censito al N.C.E.U del Comune di Isola della Scala Fg. 84, map. 593; richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta di con la quale il predetto ha contestato la CP_1
domanda attorea di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto il bene immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Isola della
Scala, Fg.84, mapp. n. 593, ed ha dedotto che la proprietà del suddetto immobile è stata da lui acquisita per effetto di usucapione acquisitiva avendo egli esercitato il possesso esclusivo e senza interruzioni sull'immobile per un periodo superiore ai 20 anni. Su tali presupposti, ha chiesto in via principale rigettarsi la domanda attorea di scioglimento della comunione e divisione;
in via riconvenzionale, accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione del bene immobile predetto e, in via subordinata, per il caso di rigetto della domanda di usucapione, condannarsi le controparti al pagamento, in proprio favore, della somma di € 100.000,00 pari ai 2/3 delle somme da quest'ultimo sostenute per il miglioramento, la ristrutturazione ed il completamento del bene immobile de quo e della somma di € 47.504,15 pari ai 2/3 delle spese sostenute per il mutuo, ovvero delle diverse maggiori o minori somme che verranno ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta di con la quale il predetto, premesso di Controparte_2
non avere nulla da richiedere in ordine alla divisione del bene immobile de
pagina 5 di 11 quo, per essere già stato soddisfatto con l'attribuzione immobiliare in Part proprio favore in esecuzione della 'PROMESSA DI VENDITA PRIMA' di al rogito notarile avanti il Notaio della Promessa di Vendite Persona_2
del 16/11/2005 (cfr. doc. 2 della propria comparsa di costituzione e risposta), si è rimesso alle decisioni del Giudice sia in ordine alla domanda attorea di divisione, sia in ordine alla richiesta di riconoscimento di intervenuta usucapione sul bene medesimo formulata in via riconvenzionale dal convenuto , di cui ha invece contestato CP_1
con fermezza la domanda riconvenzionale di pagamento dei 2/3 delle somme da quest'ultimo sostenute per il miglioramento, la ristrutturazione ed il completamento del bene immobile de quo e della somma di €
47.504,15 pari ai 2/3 delle spese sostenute per il mutuo;
così riepilogate le contrapposte posizioni delle parti;
osservato che la causa è stata istruita con l'assunzione di prove orali e con l'espletamento di una CTU descrittiva ed estimativa del bene immobile oggetto di causa;
osservato che prima di esaminare la domanda attorea di scioglimento della comunione e divisione debba essere esaminata la domanda riconvenzionale del convenuto diretta all'accertamento CP_1 dell'intervenuta usucapione del bene di cui è causa;
ritenuto che
non siano persuasivi gli assunti che l'attore ha posto a fondamento della domanda;
osservato, in primo luogo, che attore e convenuto hanno CP_2
contestato che il fratello detenga il bene per cui è causa CP_1
esercitando sullo stesso il potere in via esclusiva sin dal 1977 (cfr. prima memoria attorea dep. 16/04/19, pag. 1 e comparsa di costituzione del convenuto in cui comunque conclude rimettendosi al Controparte_2
giudice sul tema); rilevato, poi, che l'assunto di circa il preteso possesso CP_1 esclusivo e senza interruzioni sull'immobile per un periodo superiore ai 20 anni è smentito, ancora nel 2005, dal tenore letterale dell'atto notarile avanti il Notaio contenente la Promessa di Vendite del Persona_2
16/11/2005, in cui, tra le varie previsioni, è stato precisato innanzi al pagina 6 di 11 notaio pubblico ufficiale dai coeredi sottoscrittori che l'immobile per cui è causa è da considerarsi “…sempre di proprietà dei predetti signori [i fratelli
NDR] in virtù della successione” e che “…il possesso giuridico CP_1 decorrerà (…) col giorno di trasferimento di proprietà, per tutti i conseguenti effetti, utili ed onerosi”, sicchè deve affermarsi che ancora nel
2005 si è affermato 'coerede' del bene immobile de quo e CP_1
non già proprietario esclusivo, riconoscendo perciò che stava possedendo non già ad usucapionem ma quale coerede;
osservato, inoltre, che, in iure non persuade l'assunto del convenuto che sottolinea che, “…ai sensi dell'art. 714 cod.civ. il CP_1 coerede – diversamente da quanto previsto dall'art. 1102 c.c. in tema di comunione – può conseguire l'usucapione dei beni goduti separatamente senza bisogno di porre in essere alcuna interversione del titolo del possesso” per trarne la conclusione che “Il comportamento del sig. CP_1
va necessariamente inteso come espressione non equivoca di
[...] possedere in via esclusiva il bene e si traduce in un'attività incompatibile con il permanere del compossesso degli altri coeredi. Egli, infatti, non solo ha curato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ma lo ha abitato e lo possiede tutt'ora”. (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 11), tenuto conto che la più recente giurisprudenza di legittimità offre un'interpretazione meno meccanica e più ragionata del principio di cui al citato art. 714 cod.civ., tanto che non ha mancato di precisare che, in materia di successione ereditaria, “Il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria
l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus;
tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione, ricorrendo la presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità di
pagina 7 di 11 coerede e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (Cass. n. 7075/1999; n. 16841/2005; n. 7221/2009).
L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapiente (Cass. n. 13921/2002)”. (cfr. Cass. n. 35067 del 29/11/22;
Cass. n. 10734 del 04/05/18); ritenuto, in tale prospettiva, che un robusto indice del fatto che il godimento da parte di del bene comune sia iniziato e proseguito CP_1
in virtù della tolleranza da parte degli altri coeredi si ritrova proprio nelle stesse dichiarazioni fatte dal convenuto insieme agli altri CP_1
Part coeredi, nelle 'promesse di vendita' 2005 ove Parte_4 ante – i tre fratelli hanno dichiarato che l'immobile per cui è causa era da considerarsi “…sempre di proprietà dei predetti signori [i fratelli NDR] CP_1 in virtù della successione” e che “…il possesso giuridico decorrerà (…) col giorno di trasferimento di proprietà, per tutti i conseguenti effetti, utili ed onerosi”, dando chiaramente atto di voler sottolineare che la permanenza dell'uso del bene da parte di non integrava un possesso ad CP_1
usucapionem ma solo uti condominus, sì da comportare un riconoscimento inequivocabile e formale della comproprietà, incompatibile, pertanto, con la pretesa di essere divenuto proprietario esclusivo del compendio medesimo;
osservato, che, nella stessa prospettiva, si esprime anche l'art. 1141 2 comma cod.civ., laddove estende espressamente anche ai successori a titolo universale (quindi anche ai coeredi) il principio secondo il quale “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”, con ciò palesando che il coerede che intenda usucapire il bene comune deve poter vantare un possesso esclusivo caratterizzato proprio dal mutamento, percepibile all'esterno, dell'animus del proprio possesso nel senso di esercitarlo ad excludendum alios e non invece con il mero compimento di atti idonei a determinare un godimento separato ma comunque non incompatibile con la permanenza del bene nella comunione in attesa della divisione;
pagina 8 di 11 rilevato che, su tale specifico profilo, le deduzioni del convenuto sono del tutto generiche, tanto che egli nemmeno ha CP_1 offerto prove specifiche dell'interversione delle modalità di esercizio del possesso nel senso di esercitarlo ad excludendum alios, essendosi limitato ad allegare condotte e comportamenti (cura della manutenzione ordinaria del bene, pagamento di imposte, pagamento di rate di mutuo) che, secondo la giurisprudenza richiamata non sono incompatibili con il godimento uti condominus; osservato, inoltre, che nemmeno l'invocata perduranza da lungo tempo della situazione di possesso del bene da parte del solo è CP_1 utile al sostegno dell'assunto attoreo in assenza di prove specifiche del possesso ad excludendum alios, tenuto conto che in giurisprudenza si è avuto modo di sottolineare che "…in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela [enfasi aggiunta: NDR] ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo" (cfr. Cass. 11277/2015); ritenuto appena il caso di sottolineare che i rilievi che precedono assumono rilevanza in termini analoghi anche rispetto al periodo successivo alla sottoscrizione dell'atto notarile del 2005; ritenuto, pertanto, che, per tutte le ragioni sopra indicate, la domanda riconvenzionale del convenuto diretta all'accertamento CP_1 dell'usucapione dell'immobile di cui è causa debba essere respinta per infondatezza;
passando, a questo punto, alla domanda subordinata di CP_1
di condanna dei fratelli al pagamento di somme pro quota per le spese/miglioramenti che assume sostenuti nella gestione dell'immobile comune;
pagina 9 di 11 ritenuto che anche rispetto alla domanda in esame appare difficile ipotizzarne prognosticamente l'integrale accoglimento, tenuto conto: i) che il convenuto non ha fornito in causa prove documentali CP_1
esaustive dei pagamenti e delle spese che assume effettuati, con la sola eccezione delle spese che sono state documentate con le produzioni sub doc.ti 14 e 16 del convenuto medesimo (fermo restando che, sul punto, la testimonianza resa da è stata contestata dalle Testimone_1
controparti per essere il teste il figlio del convenuto e che, a fronte della strettissima parentela, resta ancora da valutare se le dichiarazioni rese superino un rigoroso vaglio di attendibilità del teste); ii) che le controparti hanno contestato fermamente che il fratello abbia affrontato le CP_1
spese dedotte;
iii) che anche la produzione documentale relativa al pagamento delle rate di mutuo appare frammentaria;
osservato, inoltre, che la CTU descrittiva/estimativa espletata in corso di causa dal CTU nominato Dr.ssa il cui elaborato definitivo è Per_3 stato depositato in data 27/09/21, ha accertato che l'immobile oggetto di causa non è comodamente divisibile ed altresì che il compendio esaminato presenta plurime difformità edilizie, analiticamente rappresentate alle pagine 11-13 dell'elaborato, delle quali il CTU non ha specificato né la sanabilità né l'eventuale valenza impeditiva della vendita giudiziale del bene comune ma che, certamente, rendono più complessa e meno fruttifera l'eventuale vendita all'asta dell'immobile (oltre a richiedere un supplemento di CTU, come condivisibilmente richiesto da parte attrice in comparsa conclusionale); ritenuta, pertanto, l'opportunità che, prima della decisione in ordine alla domanda attorea di scioglimento della comunione ereditaria e divisione ed in ordine alla domanda subordinata di e prima di valutare CP_1 se, dopo l'espletamento di supplemento di CTU, sia effettivamente conveniente per le parti procedere alla vendita giudiziale del bene, si dia ingresso ad un estremo tentativo di conciliazione della lite alla presenza delle parti personalmente, al fine di accertare se, al netto del rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione formulata da e CP_1
pagina 10 di 11 alla luce degli elementi sopra indicati, sussistano concreti margini per il reperimento di un accordo bonario della controversia sui temi residui;
osservato, pertanto, che la causa va rimessa in istruttoria per i motivi sopra indicati, come da separata ordinanza;
osservato che le spese saranno valutate solo all'esito del giudizio definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON DEFINITIVAMENTE DECIDENDO, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) respinge la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto CP_1
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Verona, 27/03/25
IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano
pagina 11 di 11