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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 31236/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Francesca Buompane
RICORRENTE
E
Controparte_1 nata a [...] il [...]
,
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
rilevato che il ricorrente premetteva: di avere contratto matrimonio con la resistente;
che dall'unione era nata la figlia Per_1 in data 7.6.2021; che nel maggio 2022 la moglie si allontanava dall'abitazione coniugale e poco dopo sporgeva denuncia, in seguito alla quale il ricorrente veniva ristretto in carcere (cfr. anche atti inviati dal P.M. dai quali risulta il procedimento a carico del
Parte_1 per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate), mentre la moglie andava a stare dalla madre;
che il Tribunale per i Minorenni emetteva un decreto provvisorio con il quale determinava la limitazione della responsabilità genitoriale delle odierne parti, affidava la figlia minore ai Servizi Sociali, dando incarico ai Servizi di verificare l'idoneità dell'attuale collocamento abitativo della minore presso la nonna materna (in caso positivo con educativa domiciliare nel massimo delle ore disponibili, altrimenti, in caso di inidoneità, provvedendo al più idoneo collocamento della bambina), disponendo incontri padre-figlia in spazio neutro e disponendo anche una serie di interventi come meglio indicati nel decreto del 3.5.2022, in atti;
che con successivo decreto del 9.6.2022, in atti, veniva disposta una integrazione, sempre in via provvisoria, disponendo il collocamento della minore presso la nonna materna, incaricando i Servizi affidatari di garantire anche i rapporti tra la minore ed i nonni paterni e gli altri parenti stretti, e chiedeva 66
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati provvedendo ciascuno al proprio mantenimento
3. Accertare e dichiarare che l'abitazione sita in Roma Via Gian Pietro Talamini n. 147, dalla quale i coniugi si sono allontanati, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria sig.ra
[...]
Tes_1 sorella del ricorrente, che ne ha legittimamente ripreso il pieno possesso
,
Per 4. La figlia minore rimane affidata ai Servizio Sociale territorialmente competente così come da disposizioni del tribunale dei Minori fino a nuova decisione da parte dello stesso
Parte_15. Disporre a carico del ricorrente quale contributo complessivo mensile al Per_ mantenimento della figlia minore a titolo di mantenimento ordinario l'importo di euro 150,00
(centocinquanta//00), oltre al 50% delle spese straordinarie da corrispondersi al soggetto o Ente legittimato al ricevimento dell'importo che sarà indicato dal Giudice con adeguamento automatico annuale secondi gli indici del costo della vita calcolati dall' Istat"; rilevato che la resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace;
rilevato che non risultano essere stati emessi ulteriori provvedimenti da parte del Tribunale per i
Minorenni e che il resistente risulta avere espiato la pena, come da certificazione depositata in data
12.11.2024;
vista la relazione dei Servizi Sociali del 2.10.2023, in atti, dalla quale emergeva che
Anche per questa minore, nel mese di giugno 2022, si è aperto un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, a causa di una segnalazione dei Carabinieri. Dal verbale delle Forze dell'Ordine emergeva un grave quadro di conflittualità tra i genitori della minore con episodi di violenza e aggressività da parte del sig. IO e abuso di sostanze stupefacenti da parte della sig.ra ON. Il Tribunale con decreto prot.n. 5300/22, disponeva il collocamento della minore presso la nonna materna lacutone RA con incarico al Servizio Sociale di monitorare l'andamento delle relazioni familiari e l'invito per la sig.ra ON IC di riprendere il percorso presso il SERD.
Il sig. IO NI è stato condotto in carcere ed è tutt'ora detenuto. La sig.ra ON ha accettato di iniziare un percorso presso una comunità diurna (CEISS). Al fine di non allontanarsi dalla piccola IA, dichiarando lo stretto legame che si era instaurato tra loro. Si è trasferita nella casa della sig.ra lacutone, intenzionata anche a riprendere un legame più significativo con le altre due figlie UR e UR. Nel mese di luglio 2023 il Servizio scrivente ha aggiornato il Tribunale per i Minorenni con una relazione (prot.n.89025 del6/07/2023) riferendo che la nonna delle minori si dimostrava adeguata anche nei confronti della piccola IA e che la madre delle minori si stava impegnando nei percorsi prescritti, pur dimostrando ancora importanti fragilità. Le analisi del
SERD evidenziavano nell'ultimo periodo sporadiche positività per alcool cocaina e cannabinoidi. Nel mese di agosto 2023 la nonna delle minori aggiornava il Servizio riportando comportamenti aggressivi verbalmente da parte della figlia e riferendo dell'instaurarsi di un clima di conflittualità crescente che stava esasperando la convivenza di tutto il nucleo familiare.
Nel mese di settembre 2023 il Servizio ha provveduto con urgenza ad effettuare alcuni colloqui finalizzati al sostegno del nucleo e ad appianare i conflitti esistenti. Sia la nonna che la madre delle minori riferivano un disaccordo in molte questioni legate alla quotidianità: gestione della casa, spesa, uscite prolungate della sig.ra IC senza riferire dove andava.
La nonna delle minori riferiva anche che IC aveva incontrato un uomo con il quale aveva intrapreso una relazione sentimentale e che questo la portava a volersi allontanare spesso dall'abitazione familiare, anche nei fine settimana, e a trascurare le figlie e le incombenze domestiche, delegando tutta la gestione a lei. Il Servizio ha scritto una calendarizzazione degli impegni e degli orari, concordandola con entrambe, al fine di capire se, un'organizzazione condivisa delle uscite e dei compiti domestici potesse tranquillizzare entrambe ed abbassare il conflitto, contemporaneamente ha voluto farle riflettere sull'importanza, per le minori, già provate da tante situazioni traumatiche vissute in passato, di vivere in un clima il più possibile sereno e collaborativo.
In data 27settembre il Servizio ha contattato la madre delle minori che si è attualmente trasferita dal padre, questa ha confermato di non volere intraprendere un percorso di cura più appropriato, di non avere intenzione di entrare in una comunità residenziale. I tentativi del
Servizio scrivente di farla riflettere sull'importanza di tale percorso, soprattutto per il benessere non mi delle figlie, non sono serviti alla sig.ra a riflettere e a cambiare idea, ha dichiarato: voglio rinchiudere, non mi interessa, voglio essere libera" ha dichiarato che la convivenza con la madre non era possibile e che avrebbe preferito andare in una struttura insieme alla figlie. Quando il Servizio scrivente ha posto al centro il benessere delle minori, dicendole che non sarebbe stato adeguato per loro lasciare l'abitazione dove vivono con la nonna ormai da tempo, la scuola, le amicizie e la loro quotidianità, la sig.ra IC, non ha saputo cogliere tali bisogni rimanendo incentrata solamente sui suoi.
Alla luce di quanto esposto, il Servizio ritiene che le minori abbiano instaurato un buon legame affettivo con la sig.ra lacutone che riesce a provvedere, anche con il sostegno del Servizio, alle loro necessità. Si richiede però che il nucleo possa essere tutelato dalle possibili azioni materne prendendo provvedimenti sulla di lei responsabilità genitoriale. Si richiede altresì che possa essere disposto l'affidamento familiare presso la nonna di tutte e tre le minori e che si possa aprire un procedimento unico per tutte e tre le minori. rilevato che il Parte_1 dichiarava quanto segue all'udienza del 12.6.2024:
"Sono stato scarcerato la scorsa settimana, ho parlato con gli assistenti sociali per prendermi mia figlia, ora devo fare incontri protetti, a casa mia non ci posso andare con lei perché i Servizi
Sociali hanno detto di no, e nemmeno mio padre può stare con la nipote (quando era carcerato mio padre se la portava con sé sabato e domenica. Ora sto in albergo, i Servizi Sociali mi hanno detto che non vogliono che io stia nella zona dove vive mio padre perché hanno paura che se mio padre sta con la nipote poi magari viene da me e me la porta, devo stare insomma lontano da Trigoria dove vive mio padre. Io ho una pensione di 9.600,00 euro l'anno, pago euro 50,00 al giorno in albergo e sto cercando un monolocale, voglio stare con mia figlia e mantenerla come facevo prima.
Al momento potrei pagare 100,00 euro al mese per mia figlia, considerando che un monolocale magari lo pago su 400,00 mensili, ho poi una macchina e due cani da mantenere. Sono inabile al lavoro al 100% e prendo la pensione di invalidità compresa nella somma detta."; rilevato che il ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva quanto segue:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati provvedendo ciascuno al proprio mantenimento
3. Accertare e dichiarare che le parti, non abitano più all'interno della casa familiare ed hanno fissato le proprie dimore altrove
4. Disporre a carico del ricorrente Parte_1 quale contributo complessivo mensile per il Per mantenimento della figlia minore -, l'importo di euro 100,00 (cento//00), oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi al soggetto o Ente legittimato al ricevimento dell'importo che sarà indicato dal Giudice con adeguamento automatico annuale secondi gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat
5. Infine, attesa la scarcerazione del sig. Parte_1 qualora il Giudice Adito potesse superare l'Ordinanza del Tribunale dei Minori, e previo accertamento dell'attuale affidamento e Per collocamento della minore valutare l'affidamento esclusivo in capo al ricorrente";
,
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la constatata indisponibilità del Parte_1 ad una riconciliazione e la contumacia della moglie, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che
possa essere pronunciata l'autorizzazione a vivere separati e la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che occorra, poi, prendere atto delle disposizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni circa la figlia minore, dovendosi, invece, statuire sulle condizioni economiche, prevedendosi che il padre versi, a decorrere dal ricorso, la somma di euro 100,00 mensili, oltre Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore, da versarsi al soggetto collocatario della figlia entro il g. 5 di ogni mese, disponendosi anche che le parti provvedano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale;
ritenuto, infatti, che le attuali condizioni delle parti (il Parte_1 è invalido all'80%, come da verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, in atti, è stato scarcerato da poco, con spese per il luogo dove vive, un albergo, che indicano la precarietà della sua complessiva situazione di vita ed economica;
la CP_1 è in condizioni di dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti e convivente con il padre, priva di attività lavorativa) inducono a ritenere che le condizioni economiche come disposte siano adeguate alle possibilità delle parti (viste anche le richieste sul punto dello stesso ricorrente), le quali, in ogni caso devono attivarsi per reperire le risorse, pur minime, qui imposte per la figlia minore;
ritenuto di dichiarare irripetibili le spese di lite, vista la natura della causa e la contumacia della resistente,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide, preso atto delle disposizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni circa la figlia minore:
-autorizza le parti a vivere separate;
- pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 26.4.2021 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della
,presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021 parte I,
atto n. 00018 serie 29 );
,
-determina un assegno di mantenimento a carico del Parte_1 per la figlia, a decorrere dal ricorso,
pari ad euro 100,00 mensili, oltre Istat, da versarsi al soggetto collocatario della minore entro il g. 5
di ogni mese;
- dispone che le parti provvedano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale;
-spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 29.1.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 31236/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Francesca Buompane
RICORRENTE
E
Controparte_1 nata a [...] il [...]
,
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
rilevato che il ricorrente premetteva: di avere contratto matrimonio con la resistente;
che dall'unione era nata la figlia Per_1 in data 7.6.2021; che nel maggio 2022 la moglie si allontanava dall'abitazione coniugale e poco dopo sporgeva denuncia, in seguito alla quale il ricorrente veniva ristretto in carcere (cfr. anche atti inviati dal P.M. dai quali risulta il procedimento a carico del
Parte_1 per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate), mentre la moglie andava a stare dalla madre;
che il Tribunale per i Minorenni emetteva un decreto provvisorio con il quale determinava la limitazione della responsabilità genitoriale delle odierne parti, affidava la figlia minore ai Servizi Sociali, dando incarico ai Servizi di verificare l'idoneità dell'attuale collocamento abitativo della minore presso la nonna materna (in caso positivo con educativa domiciliare nel massimo delle ore disponibili, altrimenti, in caso di inidoneità, provvedendo al più idoneo collocamento della bambina), disponendo incontri padre-figlia in spazio neutro e disponendo anche una serie di interventi come meglio indicati nel decreto del 3.5.2022, in atti;
che con successivo decreto del 9.6.2022, in atti, veniva disposta una integrazione, sempre in via provvisoria, disponendo il collocamento della minore presso la nonna materna, incaricando i Servizi affidatari di garantire anche i rapporti tra la minore ed i nonni paterni e gli altri parenti stretti, e chiedeva 66
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati provvedendo ciascuno al proprio mantenimento
3. Accertare e dichiarare che l'abitazione sita in Roma Via Gian Pietro Talamini n. 147, dalla quale i coniugi si sono allontanati, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria sig.ra
[...]
Tes_1 sorella del ricorrente, che ne ha legittimamente ripreso il pieno possesso
,
Per 4. La figlia minore rimane affidata ai Servizio Sociale territorialmente competente così come da disposizioni del tribunale dei Minori fino a nuova decisione da parte dello stesso
Parte_15. Disporre a carico del ricorrente quale contributo complessivo mensile al Per_ mantenimento della figlia minore a titolo di mantenimento ordinario l'importo di euro 150,00
(centocinquanta//00), oltre al 50% delle spese straordinarie da corrispondersi al soggetto o Ente legittimato al ricevimento dell'importo che sarà indicato dal Giudice con adeguamento automatico annuale secondi gli indici del costo della vita calcolati dall' Istat"; rilevato che la resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace;
rilevato che non risultano essere stati emessi ulteriori provvedimenti da parte del Tribunale per i
Minorenni e che il resistente risulta avere espiato la pena, come da certificazione depositata in data
12.11.2024;
vista la relazione dei Servizi Sociali del 2.10.2023, in atti, dalla quale emergeva che
Anche per questa minore, nel mese di giugno 2022, si è aperto un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, a causa di una segnalazione dei Carabinieri. Dal verbale delle Forze dell'Ordine emergeva un grave quadro di conflittualità tra i genitori della minore con episodi di violenza e aggressività da parte del sig. IO e abuso di sostanze stupefacenti da parte della sig.ra ON. Il Tribunale con decreto prot.n. 5300/22, disponeva il collocamento della minore presso la nonna materna lacutone RA con incarico al Servizio Sociale di monitorare l'andamento delle relazioni familiari e l'invito per la sig.ra ON IC di riprendere il percorso presso il SERD.
Il sig. IO NI è stato condotto in carcere ed è tutt'ora detenuto. La sig.ra ON ha accettato di iniziare un percorso presso una comunità diurna (CEISS). Al fine di non allontanarsi dalla piccola IA, dichiarando lo stretto legame che si era instaurato tra loro. Si è trasferita nella casa della sig.ra lacutone, intenzionata anche a riprendere un legame più significativo con le altre due figlie UR e UR. Nel mese di luglio 2023 il Servizio scrivente ha aggiornato il Tribunale per i Minorenni con una relazione (prot.n.89025 del6/07/2023) riferendo che la nonna delle minori si dimostrava adeguata anche nei confronti della piccola IA e che la madre delle minori si stava impegnando nei percorsi prescritti, pur dimostrando ancora importanti fragilità. Le analisi del
SERD evidenziavano nell'ultimo periodo sporadiche positività per alcool cocaina e cannabinoidi. Nel mese di agosto 2023 la nonna delle minori aggiornava il Servizio riportando comportamenti aggressivi verbalmente da parte della figlia e riferendo dell'instaurarsi di un clima di conflittualità crescente che stava esasperando la convivenza di tutto il nucleo familiare.
Nel mese di settembre 2023 il Servizio ha provveduto con urgenza ad effettuare alcuni colloqui finalizzati al sostegno del nucleo e ad appianare i conflitti esistenti. Sia la nonna che la madre delle minori riferivano un disaccordo in molte questioni legate alla quotidianità: gestione della casa, spesa, uscite prolungate della sig.ra IC senza riferire dove andava.
La nonna delle minori riferiva anche che IC aveva incontrato un uomo con il quale aveva intrapreso una relazione sentimentale e che questo la portava a volersi allontanare spesso dall'abitazione familiare, anche nei fine settimana, e a trascurare le figlie e le incombenze domestiche, delegando tutta la gestione a lei. Il Servizio ha scritto una calendarizzazione degli impegni e degli orari, concordandola con entrambe, al fine di capire se, un'organizzazione condivisa delle uscite e dei compiti domestici potesse tranquillizzare entrambe ed abbassare il conflitto, contemporaneamente ha voluto farle riflettere sull'importanza, per le minori, già provate da tante situazioni traumatiche vissute in passato, di vivere in un clima il più possibile sereno e collaborativo.
In data 27settembre il Servizio ha contattato la madre delle minori che si è attualmente trasferita dal padre, questa ha confermato di non volere intraprendere un percorso di cura più appropriato, di non avere intenzione di entrare in una comunità residenziale. I tentativi del
Servizio scrivente di farla riflettere sull'importanza di tale percorso, soprattutto per il benessere non mi delle figlie, non sono serviti alla sig.ra a riflettere e a cambiare idea, ha dichiarato: voglio rinchiudere, non mi interessa, voglio essere libera" ha dichiarato che la convivenza con la madre non era possibile e che avrebbe preferito andare in una struttura insieme alla figlie. Quando il Servizio scrivente ha posto al centro il benessere delle minori, dicendole che non sarebbe stato adeguato per loro lasciare l'abitazione dove vivono con la nonna ormai da tempo, la scuola, le amicizie e la loro quotidianità, la sig.ra IC, non ha saputo cogliere tali bisogni rimanendo incentrata solamente sui suoi.
Alla luce di quanto esposto, il Servizio ritiene che le minori abbiano instaurato un buon legame affettivo con la sig.ra lacutone che riesce a provvedere, anche con il sostegno del Servizio, alle loro necessità. Si richiede però che il nucleo possa essere tutelato dalle possibili azioni materne prendendo provvedimenti sulla di lei responsabilità genitoriale. Si richiede altresì che possa essere disposto l'affidamento familiare presso la nonna di tutte e tre le minori e che si possa aprire un procedimento unico per tutte e tre le minori. rilevato che il Parte_1 dichiarava quanto segue all'udienza del 12.6.2024:
"Sono stato scarcerato la scorsa settimana, ho parlato con gli assistenti sociali per prendermi mia figlia, ora devo fare incontri protetti, a casa mia non ci posso andare con lei perché i Servizi
Sociali hanno detto di no, e nemmeno mio padre può stare con la nipote (quando era carcerato mio padre se la portava con sé sabato e domenica. Ora sto in albergo, i Servizi Sociali mi hanno detto che non vogliono che io stia nella zona dove vive mio padre perché hanno paura che se mio padre sta con la nipote poi magari viene da me e me la porta, devo stare insomma lontano da Trigoria dove vive mio padre. Io ho una pensione di 9.600,00 euro l'anno, pago euro 50,00 al giorno in albergo e sto cercando un monolocale, voglio stare con mia figlia e mantenerla come facevo prima.
Al momento potrei pagare 100,00 euro al mese per mia figlia, considerando che un monolocale magari lo pago su 400,00 mensili, ho poi una macchina e due cani da mantenere. Sono inabile al lavoro al 100% e prendo la pensione di invalidità compresa nella somma detta."; rilevato che il ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva quanto segue:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati provvedendo ciascuno al proprio mantenimento
3. Accertare e dichiarare che le parti, non abitano più all'interno della casa familiare ed hanno fissato le proprie dimore altrove
4. Disporre a carico del ricorrente Parte_1 quale contributo complessivo mensile per il Per mantenimento della figlia minore -, l'importo di euro 100,00 (cento//00), oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi al soggetto o Ente legittimato al ricevimento dell'importo che sarà indicato dal Giudice con adeguamento automatico annuale secondi gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat
5. Infine, attesa la scarcerazione del sig. Parte_1 qualora il Giudice Adito potesse superare l'Ordinanza del Tribunale dei Minori, e previo accertamento dell'attuale affidamento e Per collocamento della minore valutare l'affidamento esclusivo in capo al ricorrente";
,
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la constatata indisponibilità del Parte_1 ad una riconciliazione e la contumacia della moglie, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che
possa essere pronunciata l'autorizzazione a vivere separati e la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che occorra, poi, prendere atto delle disposizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni circa la figlia minore, dovendosi, invece, statuire sulle condizioni economiche, prevedendosi che il padre versi, a decorrere dal ricorso, la somma di euro 100,00 mensili, oltre Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore, da versarsi al soggetto collocatario della figlia entro il g. 5 di ogni mese, disponendosi anche che le parti provvedano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale;
ritenuto, infatti, che le attuali condizioni delle parti (il Parte_1 è invalido all'80%, come da verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, in atti, è stato scarcerato da poco, con spese per il luogo dove vive, un albergo, che indicano la precarietà della sua complessiva situazione di vita ed economica;
la CP_1 è in condizioni di dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti e convivente con il padre, priva di attività lavorativa) inducono a ritenere che le condizioni economiche come disposte siano adeguate alle possibilità delle parti (viste anche le richieste sul punto dello stesso ricorrente), le quali, in ogni caso devono attivarsi per reperire le risorse, pur minime, qui imposte per la figlia minore;
ritenuto di dichiarare irripetibili le spese di lite, vista la natura della causa e la contumacia della resistente,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide, preso atto delle disposizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni circa la figlia minore:
-autorizza le parti a vivere separate;
- pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 26.4.2021 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della
,presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021 parte I,
atto n. 00018 serie 29 );
,
-determina un assegno di mantenimento a carico del Parte_1 per la figlia, a decorrere dal ricorso,
pari ad euro 100,00 mensili, oltre Istat, da versarsi al soggetto collocatario della minore entro il g. 5
di ogni mese;
- dispone che le parti provvedano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale;
-spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 29.1.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Francesca Cosentino