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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1020/2024 promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Liliana Lanzoni parte ricorrente contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Caterina Pacifici parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Soresina (CR) il
24.4.2023 è dalla loro unione nasceva , il 17.2.2024. PE
L'unione coniugale terminava già nell'aprile 2024, quando la lasciava la CP_1 casa coniugale con . PE
Con ricorso del 12.6.2024 il ha introdotto il presente giudizio di Pt_1 separazione personale, cui è seguita la regolare costituzione della : CP_1 mentre non vi era discussione sul collocamento di presso la madre e PE sull'assegnazione ad essa della ex casa coniugale, vi era contesa fra le parti riguardo l'addebitabilità della separazione alla -allegando il CP_1 Pt_1 essere in presenza di una condotta di abbandono del tetto coniugale da parte della moglie-; il regime dell'affido di -allegando la che il PE CP_1 non avesse idoneità genitoriale, avendo problemi di dipendenza da Pt_1 alcool-; la frequenza e le modalità del diritto di visita paterno -chiedendo la di potere essere sempre presente agli incontri padre-figlio per i primi 3 CP_1 anni, stante la tenera età di la misura del contributo del padre al PE mantenimento del figlio;
Chiamata la prima udienza in data 26.9.2024, le parti sono nel frattempo giunte ad un accordo sui punti del contendere di causa, e all'udienza hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto.
Va anzitutto dichiarata la separazione fra le parti, come da esse chiesto congiuntamente: il venir meno della unione coniugale e la intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza è resa evidente dal tenore dei loro atti.
Le condizioni concordate fra le parti vanno ratificate da questo Tribunale, stante la loro conformità all'interesse di Santiago.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, essendo in presenza di una definizione consensuale della causa.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
DICHIARA la separazione personale fra Parte_1 CP_1
, il cui matrimonio concordatario è stato contratto in Soresina
[...] il 24.4.2023 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Soresina al n. 1 Parte II Serie A ano 2023;
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti
1) I coniugi vivranno - sin dal deposito del presente ricorso - separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a comunicarsi, reciprocamente, eventuali cambi di residenza e/o di utenze telefoniche.
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori che, insieme, PE eserciteranno la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione, così come le eventuali scelte sportive e/o ludico ricreative saranno prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del medesimo. Le decisioni di ordinaria amministrazione, stante quanto stabilito di seguito, verranno assunte dal genitore presso cui il figlio minore si troverà al momento della loro assunzione, che provvederà poi, tempestivamente, ad informare l'altro genitore.
3) Considerata la tenerissima età del piccolo, i genitori concordano la collocazione di presso l'abitazione della madre, ove avrà la PE residenza.
4) Per quanto attiene il diritto di frequentazione e visita del padre con riguardo al figlio, considerata l'età del minore, fintantochè non PE avrà compiuto gli anni tre, disporre che il IG. potrà trascorrere Pt_1 con il piccolo, sino a due ore ogni giorno, anche durante le festività, escluso il sabato o la domenica con alternanza settimanale, in orari da concordarsi entro il venerdì di ogni settimana, tenendo conto degli impegni di lavoro di entrambi i genitori. Sarà il padre che preleverà e riaccompagnerà presso PE
l'abitazione della madre.
5) Compiuti gli anni tre, il padre potrà tenere con sé il figlio, il mercoledì ed il venerdì sino a due ore al giorno in orari da concordarsi tenendo conto degli impegni di lavoro di entrambi i genitori, oltre a due fine settimana al mese, da concordarsi, tenuto conto degli impegni di lavoro di entrambi i genitori, dal sabato mattina alla domenica sera e, potrà trascorrere con il minore, fino a 7 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno i giorni del 24, 25, 26, 31 dicembre e 1 e 6 gennaio;
fino a 3 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo); i genitori potranno trascorrere in via esclusiva con il figlio fino a 10 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. Durante il periodo estivo, i genitori dovranno comunicarsi il rispettivo periodo di vacanza che trascorreranno con il figlio, entro il 30 maggio di ciascun anno, al fine di evitare spiacevoli sovrapposizioni.
Sarà il padre che preleverà e riaccompagnerà presso PE
l'abitazione della madre.
6)- Il sig. verserà un contributo mensile al mantenimento del Pt_1 figlio pari ad Euro 150,00.=, rivalutabili annualmente, secondo l'indice
ISTAT per i consumi delle famiglie da bonificarsi sul c/c intestato alla
IG.ra , Iban [...] entro il Controparte_1 giorno 10 di ogni mese ed a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Tale importo aumenterà ad Euro 250,00.=. a decorrere da un anno dalla data di sottoscrizione dell'incarico all'agenzia immobiliare individuata per la vendita della casa familiare, anche qualora la vendita dell'immobile avvenisse prima dello scadere dell'anno.
7)- Le parti concordano che l'assegno unico universale sarà richiesto e percepito dalla signora nella misura del 100%, con rinuncia da CP_1 parte del signor al proprio 50%, allo stesso modo eventuali Pt_1 sostegni e pensioni ottenute nell'interesse del piccolo , che PE saranno richieste in considerazione della patologia di cui soffre il bambino, verranno accreditate sul conto corrente della madre. 8)- Le parti concordano che il IG. possa beneficiare di un Pt_1 giorno al mese degli eventuali permessi retribuiti ai sensi della Legge
104.
9)- I genitori provvederanno, inoltre, al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie in favore del minore e, per quanto riguarda l'individuazione delle suddette spese, dichiarano di valersi del protocollo in uso al Tribunale di Cremona, precisando che saranno da considerarsi straordinarie tutte le spese per le visite specialistiche, i medicinali ed i sostegni sanitari di cui il figlio necessitasse a causa del problema fisico di cui soffre.
10) L'immobile familiare di Soresina (CR), Via Don Giuseppe Boni 8, viene assegnato alla IG.ra che lo abiterà Controparte_1 congiuntamente al figlio , dando atto, sin da ora che le parti PE hanno raggiunto un accordo in merito alla vendita dello stesso immobile e dell'arredo. La IG.ra provvederà ad intestarsi tutte le Controparte_1 utenze riferite alla ex casa coniugale, entro 30 giorni dal trasferimento del IG. che dovrà avvenire entro giorni 15 dalla sottoscrizione Pt_1 congiunta del presente ricorso. Entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo le parti dovranno incaricare l'agenzia STUDIO CASA
CASTELLEONE CASA 86 in Soresina Via Barbò 17 per la relativa vendita alle condizioni già concordate ed accettate dalle parti con separata scrittura privata.
11)- Nell'ambito degli accordi economici intercorsi tra i coniugi, essi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autonomi, in quanto titolari di redditi personali e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra.
12)- Le parti concordano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per il figlio.
DICHIARA le spese di lite non ripetibili;
così deciso in Cremona, 13/01/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti e all'Ufficiale di Stato Civile;