Articolo 38 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 37Articolo 39
Versione
29 dicembre 1978
Art. 38.
Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall' articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168 , come modificato dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721 , e' autorizzato un limite d'impegno di 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1978