Sentenza breve 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 08/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05877/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5877 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- in qualità di genitori del Minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Istituto Comprensivo Statale “ -OMISSIS- ” di Quarto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del PEI consegnato il 21.10.2024 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 18 a fronte di una frequenza scolastica di 30 in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche;
- verbale del GLO consegnato nella medesima data nella parte in cui omette di indicare la proposta delle ore di sostegno da assegnare al minore in base alla propria patologia;
- nonché di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti attraverso i quali l’Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposti dall’ufficio scolastico regionale;
- nonché degli atti e dei verbali assunti dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap ad oggi ignoti che non tiene conto della situazione di handicap grave in cui versa il minore;
previa declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l’intero orario di frequenza scolastica in grado di poter realizzare l’inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento, nonché per la declaratoria dell’obbligo in capo alle amministrazioni intimate di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato in grado di poter realizzare l’inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e dell’Istituto Comprensivo Statale “ -OMISSIS- ” di Quarto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Rilevato che:
- il minore frequenta la classe II della Scuola media secondaria presso l’Istituto in epigrafe per l’intero orario settimanale, pari a 30 ore, e segue una programmazione personalizzata in tutte le discipline;
- come accertato con la diagnosi funzionale dell’ASL Napoli Nord 2 – distretto n. 38 - del 30 marzo 2023, in ragione del grado grave di disabilità di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/1992, necessiterebbe di un sostegno specializzato con rapporto in deroga (l’alunno beneficia anche di 3 ore settimanali di assistenza educativa fornita dall’Ente locale competente);
-con il PEI 2024/2025, impugnato in questa sede, sono state assegnate solo 18 ore di insegnamento di sostegno, ritenute dai genitori, odierni ricorrenti, insufficienti rispetto al suo concreto fabbisogno;
2. Con relazione depositata in data 4 dicembre 2024, il Ministero ha rappresentato che l’assegnazione delle predette ore è coerente con gli atti istruttori e con la descrizione soggettiva contenuta nel medesimo PEI, poiché: a) in sede di riunione del GLO dell’alunno di revisione finale a.s. 2023/24, era stata discussa e formulata la proposta di assegnazione delle ore di sostegno per l’a.s. successivo, sottolineando però “l’opportunità di offrire all’alunno degli spazi e tempi di autonomia al fine di promuovere una progressiva crescita dell’autonomia in vista del progetto di vita futuro”; b) già in sede di GLO della revisione intermedia a.s. 2023/24, era stata sottolineata la medesima opportunità, anche condivisa dalla dalla neuropsichiatra infantile dell’ASL; c) nessuna osservazione endoprocedimentale era stata sollevata in merito, né dai genitori né da altri membri del Gruppo di lavoro;
3. Ritenuto che pertanto il ricorso non possa essere accolto, poiché:
- l’amministrazione ha dato conto, in una motivazione articolata rinvenibile in particolare nel verbale del GLO del 27 maggio 2024, dei risultati progressivi ottenuti dall’alunno e del bisogno di una sua maggiore autonomia e considerata la natura tecnico-discrezionale riservata all’amministrazione;
-non sussiste alcuna incoerenza logica tra la determinazione delle ore contenuta nel PEI e la descrizione della situazione soggettiva del minore, contenuta nel medesimo PEI 2024/2025 impugnato, nel quale si rappresenta sì la sussistenza di una sindrome rara (Shukla Vernon, condizione estremamente rara e poco conosciuta, descritta in pochi casi nella letteratura medica; e caratterizzata da un insieme di segni e sintomi congeniti che interessano vari organi e sistemi), ma che, in concreto, ha comportato una disabilità intellettiva moderata, tanto che sono descritti come moderati anche i “ problemi ” (questo è il termine che si rinviene nel PEI) concernenti le diverse dimensioni prese in esame: socializzazione, interazione, relazione; linguaggio; autonomia, orientamento; cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento;
-nel medesimo PEI impugnato, l’alunno viene rappresentato complessivamente come sereno, contento di vivere la comunità scolastica, anche partecipativo se l’argomento trattato a scuola è di suo interesse;
4. Ritenuto che in conclusione il ricorso debba essere rigettato, ma che la peculiarità del procedimento amministrativo e la natura fondamentale degli interessi in gioco, giustifichino la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.