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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1976 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CAPRINO VERONICA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla giurisdizione, sulla competenza e sulla legge applicabile
L'odierna ricorrente ha presentato richiesta per la separazione giudiziale dei coniugi assumendo di essere cittadina indiana e di aver contratto matrimonio con il resistente, anch'egli cittadino indiano,
in India in data 24.01.2010.
Ciò posto, trattandosi di matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri (e, segnatamente indiani) ci si deve interrogare circa la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito, nonché in merito alla legge applicabile.
A tal proposito, ritiene il Collegio che sia applicabile al caso di specie il Regolamento CE n°
1111/2019 (Reg. Bruxelles II ter entrato in vigore, per ciò che qui interessa, il 01.08.2022) sulla competenza, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e sulla sottrazione internazionale di minori, con conseguente sussistenza - sulla base del disposto dell'art. 3 par. 1 lett. a) del regolamento - della giurisdizione italiana in relazione alle decisioni sullo status, e ciò in considerazione del fatto che l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata in Italia e la ricorrente vi risiede ancora. Il fatto poi che le parti siano cittadini indiani (Stato terzo rispetto all'Unione Europea) non esclude l'applicabilità, negli
Stati membri, della disciplina europea su richiamata, tenuto conto della portata universale del Reg.
CE n. 1111/2019. Infatti, già sotto la vigenza del Reg. CE 2201/2003 la Corte di Giustizia Europea,
nella sentenza del 29.11.2007 (causa C-68/07), aveva precisato che il regolamento “si applica anche
ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati
membri” (cfr. nello stesso senso anche Trib. Belluno 5.11.2010 e 30.12.2011). Con specifico riferimento alla domanda di addebito, valgono le medesime considerazioni già effettuate sotto la vigenza del precedente Reg. CE n. 2201/2003 ed, in particolare, sebbene la dottrina prevalente ritenesse che le questioni relative alla colpa o alla responsabilità della crisi coniugale fossero escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 2201/2003 (così come lo sono nel Reg.
CE n. 1111/2019), non si può non rilevare come la richiesta di addebito - pur costituendo una domanda autonoma e soltanto eventuale (v. Cass. Civ., 8.2.2006 n. 2818, Cass. Civ., 7.12.2007 n. 25618) - risulti, nel nostro sistema, inscindibilmente connessa alla domanda di separazione personale, tanto da non poter essere proposta in un diverso giudizio (v. Cass. 30.7.1999 n. 8272,
Cass. 29.3.2005 n. 6625, Cass. 20.3.2008 n. 7450, con riferimento all'inammissibilità del c.d.
mutamento del titolo della separazione: "La dichiarazione di addebito della separazione personale
dei coniugi può essere richiesta e adottata solo nell'ambito del giudizio di separazione, dovendosi
escludere l'esperibilità, in tema di addebito, di domande successive a tale giudizio, poiché il
capoverso dell'art. 151 c.c. espressamente attribuisce la cognizione della relativa domanda alla
competenza esclusiva del giudice della separazione"). Da ciò consegue che la richiesta di addebito non appare assoggettabile, nell'ordinamento processuale vigente, a norme sulla giurisdizione diverse da quelle previste (nella specie, dal Regolamento CE n. 2201/2003 ed oggi dal Reg. CE n.
1111/2019) per la domanda principale di separazione personale (in questo senso cfr. anche Trib.
Parma, 1623/2016; Trib. Belluno, 30.12.2011).
Con riferimento alle domande relative all'affidamento della figlia minore, la disciplina è invece dettata dall'art. 7 del Regolamento CE n. 1111/2019, che attribuisce la giurisdizione alle autorità
dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data in cui sono adite. Nel
caso in esame, la figlia minorenne delle parti risiede con la madre in un'abitazione sita in Ceriale
(SV). Deve pertanto ritenersi sussistente la giurisdizione italiana anche con riferimento alla domanda di affidamento della figlia minore delle parti.
Sulle ulteriori domande relative all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della figlia va ricordato che il Regolamento CE n. 1111/2019, all'art. 1 comma 4 lett. e) dispone espressamente che “il presente regolamento non si applica alle obbligazioni alimentari”. Tali obbligazioni rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 4/2009, relativo “alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”, che ha sostituito il precedente Reg. CE n.
44/2001. L'art. 3 del citato Reg. CE n. 4/2009 individua uno speciale titolo di connessione,
prevedendo che, in materia di obbligazioni alimentari, il debitore possa essere convenuto presso “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa
allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a
detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle
parti; (...)”. A questo proposito, le obbligazioni alimentari soggette alle norme del Regolamento CE
n. 4/2009 vanno individuate nell'autonoma accezione propria del diritto comunitario, caratterizzata dalla prevalenza dello scopo di sostentamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. V, 27.2.1997 n. 220, nel procedimento C-220/95, van den Boogaard v. Laumen, pt. 22), intesa in senso ampio e quindi comprensiva dei diversi istituti dell'obbligazione di mantenimento e di quella di alimenti previste dall'ordinamento italiano (cfr. Cass. sez. un.
1.10.2009 n. 21053, estesa "a tutte le obbligazioni
alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità"; cfr. 11°
considerando del Regolamento CE del Consiglio n. 4/2009). La disciplina de qua deve ritenersi applicabile alla domanda di mantenimento promossa dalla ricorrente rispetto alla figlia Per_1
stante l'accezione (notevolmente ampia) che il concetto di obbligazione alimentare assume nell'ambito del diritto europeo. Anche con riferimento a tale domanda, accessorie all'azione relativa allo stato personale, deve pertanto ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla competenza territoriale, ritiene il Collegio che la causa sia correttamente radicata presso il Tribunale di Savona, quale luogo residenza della figlia minore.
Per quanto poi concerne il diritto sostanziale applicabile alla controversia in esame, va ritenuto, ai sensi dell'art. 8 Reg. UE 1259/2010 che sia applicabile la legge italiana quale legge dello Stato
“della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso concreto risulta che entrambe le parti del giudizio risiedano stabilmente in Italia (cfr. in particolare per ciò che riguarda il resistente - che risulta irreperibile - relazione redatta dai Servizi Sociali
territorialmente competenti in data 30.01.2025, da cui si evince che, secondo quanto dallo stesso telefonicamente riferito, il si trovi attualmente in Italia e precisamente nella Provincia di CP_1
Mantova). Per quanto poi attiene alla gestione della figlia minore, residente in Italia, l'art. 17 della L.
18.6.2015, n. 101, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, stabilisce che
“l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale
del minore”, sicché anche nel caso de quo la legge applicabile in punto affido, collocazione e visite
è la legge italiana.
Da ultimo, in tema di obbligazioni alimentari (concetto nel quale rientrano, come sopra riscontrato,
gli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli), occorre fare riferimento ai criteri di collegamento previsti dal Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, cui rinvia l'art. 15 del
Reg. 4/2009. In particolare, l'art. 3 dispone che “Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”. Per i motivi sopra addotti si deve ritenere applicabile anche alla domanda sul mantenimento della figlia minore e della moglie la disciplina prevista dall'ordinamento italiano.
2. Sulla separazione e sulla domanda di addebito
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 CP_1
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese dalla ricorrente nei propri scritti difensivi ed all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c.. Risulta inoltre pacifico in atti che la convivenza matrimoniale sia cessata a far data dall'ottobre 2022.
Per quanto concerne la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, la stessa è fondata e deve essere accolta. La ricorrente ha infatti allegato la sussistenza di comportamenti violenti ed aggressivi tenuti dal marito ai suoi danni durante la convivenza matrimoniale, anche alla presenza della figlia minore delle parti.
A tal proposito, dall'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Savona in data 07.10.2022 emerge che le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono state riscontrate in particolare dall'Assistente Sociale del Comune di Ceriale,
la quale ha dichiarato che “in occasione dell'accesso domiciliare del Testimone_1 02.05.2022 l'uomo aveva ammesso di avere dato uno schiaffo alla moglie, facendola cadere a
terra”, nonché da amica e vicina di casa della coppia, che ha riferito di aver Tes_2
“direttamente percepito le violenze poste in essere dal attraverso i muri sottili che separano CP_1
l'appartamento della coppia dal suo. Il 02.05.2022, verso le 22.00, era stato lo stesso a CP_1
suonare da lei ed a chiederle di soccorrere la moglie che era caduta a terra a causa di uno schiaffo
che lui le aveva dato. (…) un episodio analogo si era verificato nel mese di agosto: aveva sentito
ubriaco, urlare “brutte parole” all'indirizzo della moglie e, subito dopo, colpirla” (cfr. CP_1
pag. 3 ordinanza GIP del 07.10.2022). Nel medesimo provvedimento si legge poi, che: “All'udienza
di convalida l'imputato ha in parte negato ed in parte minimizzato l'accaduto, sostenendo di aver
colpito una sola volta la moglie con uno schiaffo reagendo ad una percossa subita, di averla
talvolta spinta per allontanarla visto che lei lo aggrediva spintonandolo e di avere talora reagito
verbalmente ai continui insulti che la moglie rivolgevano sia a lui che alla madre. Le dichiarazioni
del sono tuttavia contraddette non solo da quelle, precise e dettagliate della persona offesa, CP_1
ma anche dalla stessa narrazione di soggetti terzi rispetto al conflitto famigliare” (cfr. pagg. 3-4
ordinanza applicazione misura cautelare). Le violenze in oggetto, pertanto, risultano, oltre che confermate da soggetti terzi che vi hanno direttamente assistito (vicina di casa), anche ammesse dallo stesso resistente sia alla presenza dell'assistente sociale del Comune di Ceriale sia in sede di udienza di convalida. Inoltre, si osserva che per le violenze in parola è stata emessa sentenza di applicazione pena in data 28.03.2023 dal Tribunale Penale di Savona, dalla quale si evince l'assenza di elementi necessari ad una pronuncia di proscioglimento in relazione ai gravissimi episodi di maltrattamenti perpetrati dal resistente nei confronti della ricorrente, anche alla presenza della figlia minore. Si osserva, infine, che il rimasto contumace nel presente giudizio, non CP_1
ha fornito alcun elemento atto a contrastare la versione resa dalla ricorrente.
A tal proposito, come noto, secondo l'ormai costante ed assolutamente condivisibile orientamento giurisprudenziale in materia: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed
inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in
quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua
addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai
fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima
delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al
manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. Civ., n. 7388/2017; sul punto cfr. anche Cass. Civ. n.
433/2016, secondo cui: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia
di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora
risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a
sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di
ogni persona”).
Ne deriva, pertanto, che anche a voler ritenere sussistente un unico episodio di percosse inflitte dal marito alla moglie, ciò risulta di per sé sufficiente a determinare non solo la cessazione della convivenza matrimoniale, ma anche la sua addebitabilità all'autore della violenza, trattandosi di comportamento radicalmente contrario ai doveri coniugali, idoneo a determinare di per sé solo la definitiva disgregazione dell'unità matrimoniale.
Conseguentemente, stante l'estrema gravità delle condotte tenute dall'odierno resistente, la separazione deve essere a lui addebitata.
3. Sull'affidamento e sul collocamento della figlia minore nonché sul diritto di visita in favore
del genitore non collocatario
Dal matrimonio contratto dalle parti è nata in data [...] la figlia Per_1
I gravi episodi di violenza fisica perpetrati dal padre in danno della madre alla presenza della figlia minore costituiscono già di per sé un forte elemento di inidoneità genitoriale in capo alla figura paterna, che osta alla previsione di un affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia. Il
comportamento violento tenuto dal padre dimostra, infatti, la sua incapacità di controllare gli impulsi e gli agiti violenti, esponendo la minore a violenza assistita e, dunque, a vissuti traumatici, denotando, pertanto, l'incapacità del padre di comprendere i bisogni e le necessità primarie della prole. D'altra parte, il padre ha tenuto atteggiamenti e comportamenti gravemente inidonei anche nel corso degli incontri protetti svolti tra padre e figlia successivamente all'allontanamento del dalla casa coniugale (cfr. in particolare incontro del 12.09.2023 quando il padre si è CP_1
presentato al primo incontro in presenza con la figlia dopo molto tempo “(in ritardo di 15 minuti
circa) trascurato ed in apparente stato di ubriachezza evidenziato dall'odore di alcool e dai
discorsi sconnessi”). Il padre non è neppure stato in grado, pur a distanza di tempo, di mostrare un sincero pentimento davanti alla figlia minore quando la stessa ha chiesto conto al del CP_1
comportamento violento dallo stesso tenuto nei confronti della madre (cfr. relazione Servizi Sociali
del 09.06.2023, ove si legge che: “la minore ha ricordato al padre un episodio di violenza in cui lo
stesso avrebbe picchiato la madre, chiedendo spiegazioni a cui però il sig. non ha dato CP_1
risposta”). Anche dal punto di vista economico, si osserva che il padre risulta aver totalmente omesso di contribuire al mantenimento della figlia, il che denota il disinteresse del per la CP_1
figlia minore.
Viceversa, allo stato, non sussistono elementi negativi circa l'idoneità genitoriale della madre, che quantomeno a far data dall'ottobre 2022 si è occupata in via esclusiva della figlia. Più in particolare,
in relazione alla figura materna è emerso che “la madre grazie ai supporti attivati abbia intrapreso
proficuamente un percorso di autonomizzazione e si sia dimostrata in grado di prendersi cura della
bambina” (cfr. provvedimento emesso in data 19.10.2022 dal Tribunale per i Minorenni di
Genova). Anche dalle relazioni redatte dai Servizi Sociali territorialmente competenti, che ormai da tempo hanno in carico il nucleo famigliare in oggetto, sono emerse valutazioni positive in relazione alla figura materna, che è parsa “molto attenta alla nella cura della bambina” e “donna
maggiormente indipendente rispetto al passato”, come peraltro dimostrato dalla situazione di sostanziale benessere della minore, compatibilmente con i suoi vissuti traumatici dovuti all'esposizione a violenza assistita (cfr. relazione del 30.01.2025). Pertanto, alla luce delle forti criticità emerse con riferimento alla figura paterna e tenuto conto,
invece, dell'idoneità genitoriale della madre, il Collegio ritiene di dover confermare l'affidamento esclusivo della figlia minore, alla madre con concentrazione delle competenze genitoriali Per_1
in capo alla stessa (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido superesclusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337quater, comma 3, c.c., ai sensi del quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione,
istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. “Questa
concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un
provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo
l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)” (cfr.
Trib. Milano, 20 marzo 2014).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre e della difficoltà di comunicazione tra le parti dell'odierno giudizio.
Ritiene pertanto il Collegio di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con Per_2
facoltà per la stessa di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la figlia.
Tenuto conto dei vissuti traumatici subiti dalla figlia minore delle parti e considerata l'esigenza di supporto, anche economico, del nucleo famigliare in oggetto, devono confermarsi i provvedimenti provvisori già emessi sul punto, incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della collocazione della minore di attivare e/o proseguire il percorso psicologico in favore della stessa, nonché di mantenere attivi tutti gli interventi già posti in essere, attivando ogni ulteriore strumento ritenuto utile in favore della minore e del nucleo famigliare in oggetto.
Tenuto conto delle gravi inidoneità genitoriali riscontrate in capo alla figura paterna il Collegio
ritiene opportuno confermare i provvedimenti già emessi in relazione all'attivazione, in favore del di percorso di sostegno alla genitorialità, nonché di percorso psicologico volto al controllo CP_1
ed alla gestione degli impulsi e degli agiti violenti. Pertanto, i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della effettiva residenza del resistente devono essere incaricati di attivare in favore del padre – qualora dallo stesso richiesti – idoneo percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di superare le lacune genitoriali riscontrate, nonché, sempre in favore del padre e qualora dallo stesso richiesto, idoneo percorso psicologico volto al controllo ed alla gestione degli impulsi e degli agiti violenti. Stante la pregressa situazione di abuso di sostanze alcoliche da parte del lo CP_1
stesso deve inoltre essere invitato ad effettuare idoneo percorso di disintossicazione presso il SERD
territorialmente competente in ragione dell'effettiva residenza dello stesso, con eventuali spese a suo carico.
Quanto al collocamento della figlia minore non vi è dubbio che la stessa debba rimanere prevalentemente collocata presso la madre, che è risultata genitore idoneo, prendendosi cura in via esclusiva della figlia quantomeno a far data dall'ottobre 2022.
Per ciò che attiene al regime di visita da disporre in favore del genitore non collocatario, tenuto conto dei gravissimi comportamenti posti in essere dal padre nei confronti della madre, che hanno comunque esposto la minore a violenza assistita, nonché considerato l'andamento degli incontri protetti precedentemente attivati, deve disporsi che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a redigere un calendario di incontri tra il padre e la figlia, da svolgersi in regime protetto alla presenza di un educatore o di analoga figura professionale, in luogo neutro ed anche in spazio aperto, solo previa frequentazione da parte del padre di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità e di percorso psicologico volto alla gestione ed al controllo degli impulsi e degli agiti violenti, oltre che di percorso terapeutico presso il SERD, volto al superamento della dipendenza da alcool e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per la minore.
4. Sul contributo al mantenimento della figlia minore
Relativamente alle condizioni economiche, si osserva quanto segue:
1. la ricorrente, di anni 41,
lavora presso una pasticceria di Alassio con contratto a tempo determinato già più volte rinnovato (e che, verosimilmente, secondo quanto riportato anche dai Servizi Sociali territorialmente competenti,
sarà dal mese di aprile 2025 convertito in tempo indeterminato) ed ha dichiarato in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. di guadagnare un importo mensile netto pari ad Euro 1.100,00/1.150,00; 2.
la ricorrente vive, unitamente alla figlia minore, in un immobile condotto in locazione al canone mensile di Euro 500,00; 3. la risulta intestataria di un libretto di risparmio postale e di una Pt_1
carta PostePay Evolution;
4. in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. la ricorrente ha altresì
dichiarato di avere la disponibilità di una carta intestata al marito sulla quale viene accreditato l'importo dell'assegno unico erogato in favore della figlia minore, pari ad Euro 200,00 mensili;
5. la ricorrente non risulta intestataria, neppure pro quota, di beni immobili;
6. viceversa, il resistente, di anni 46, rimanendo contumace non ha fornito elemento alcuno in relazione alla sua situazione economica;
7. dalle indagini delegate alla Guardia di Finanza è, tuttavia, emerso che il bbia CP_1
dichiarato redditi annui lordi relativamente alle annualità 2021, 2022 e 2023 rispettivamente pari ad
Euro 21.157,35, 14.860,20 e 7.763,45; 8. sempre dalle suddette indagini è emerso che a far data dal luglio 2023 il on abbia intrattenuto rapporti lavorativi regolarizzati, percependo unicamente CP_1
l'indennità NASPI e l'assegno unico universale per i figli minori;
9. dall'anno 2021 il resistente non risulta aver stipulato contratti di locazione registrati e lo stesso non risulta proprietario, neppure pro
quota, di beni immobili;
10. il risulta intestatario di n. 2 rapporti intrattenuti con banca CP_1
Unicredit (un conto corrente ed un prestito personale), entrambi estinti per passaggio a sofferenza;
11. il isulta inoltre intestatario di un libretto postale e di due carte postepay, con saldi attivi, CP_1
alla data del 24.02.2025, del tutto trascurabili;
12. infine, il risulta aver eseguito alcune CP_1 operazioni extraconto per il tramite di Moneygram International sprl;
13. secondo quanto riportato dai Servizi Sociali territorialmente competenti, il contattato telefonicamente, avrebbe CP_1
affermato di vivere nella Provincia di Mantova in un alloggio in affitto condiviso con altre persone,
pagando un canone di locazione di Euro 250,00 e di essere, allo stato, disoccupato, “di passare le
giornate in casa, di non avere più assunto farmaci per i problemi depressivi, di non assumere più
alcool e di avere come unica entrata economica la disoccupazione di Euro 600,00 circa”.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra riportate, valutata in particolare la capacità lavorativa del padre, tenuto conto della giovane età e del buono stato di salute, nonché considerate le esperienze lavorative pregresse, considerata l'età della figlia minore
(che compirà a novembre 8 anni) e le esigenze ad essa connesse, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore (allo stato integralmente a carico della madre), il
Collegio ritiene di dover porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia,
l'importo di Euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come segue tenuto conto delle particolarità del caso concreto. Per quanto riguarda le spese straordinarie attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'',
anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-
convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti,
di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario,
assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora,
alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d.
''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di
Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero,
a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass.
civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia,
n. 967, del 2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale,
sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
5. Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento può essere disposto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Il richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale (per la rilevanza del tenore di vita con riguardo alla sussistenza del diritto all'assegno,
in giurisprudenza, cfr., ad es., Cass. Civ., n. 21097/2007 e Cass. Civ., n. 5762/1997), dovendosi rilevare come la nota sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 11504/2017 riguardi unicamente l'assegno divorzile (cfr. Cass. Civ., n. 12196/2017, secondo cui: “La separazione personale, a
differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la
permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa
dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità
con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura
personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla
solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”). Pertanto, presupposti per la concessione dell'assegno di mantenimento sono la non titolarità di redditi propri che consentano al coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Come noto, poi, ai fini della quantificazione del predetto assegno di mantenimento si deve tener conto delle circostanze del caso concreto e dei redditi dell'obbligato. Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento si deve pertanto procedere ad un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, che, nel caso di beni immobili, è
desumibile dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità
di fruirne (cfr. Cass. Civ., n. 21649/2010). Devono inoltre valutarsi le potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio e tutti gli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti (cfr. Cass. Civ., n. 13747/2003). Deve infine aversi riguardo all'attitudine al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore soggettivo ed oggettivo e quindi in termini non astratti ed ipotetici
(cfr. Cass. Civ., n. 4163/1998), oltreché della durata del matrimonio, la quale, pur non rientrando tra gli elementi costitutivi del diritto all'assegno, rileva invece ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. Civ., n. 23378/2004).
Ciò posto in termini generali, nel caso specifico non paiono sussistere i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Si osserva, infatti, che dalle stesse dichiarazioni rese dalla è emerso che il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza Pt_1
di matrimonio non fosse particolarmente elevato. Si osserva, inoltre, che la di anni 41, Pt_1
risulta dotata di buona capacità lavorativa ed è attualmente impiegata con contratto di lavoro a tempo determinato, ma destinato ad essere con ogni probabilità ad essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, percependo una retribuzione che le garantisce l'autosufficienza economica e,
comunque, le consente di mantenere un tenore di vita pari, se non addirittura superiore, rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, mentre le attuali condizioni reddituali del resistente non paiono consentire la dazione di un assegno, oltre a quello già posto a carico del per il CP_1
mantenimento della figlia minore.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia – seguono la soccombenza prevalente e sono pertanto poste a carico del resistente, con distrazione in favore dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dichiara la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in Hoshiarpur (India) in data 24.01.2010, con addebito al marito;
* dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con facoltà in capo alla Per_1
stessa di adottare, in via esclusiva, le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti attivino e/o proseguano il percorso psicologico in favore della minore e mantengano attivi tutti gli interventi già posti in essere,
attivando ogni ulteriore strumento ritenuto utile in favore della minore e del nucleo famigliare in oggetto;
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti attivino in favore del padre – qualora dallo stesso richiesti – idoneo percorso di sostegno alla genitorialità, nonché idoneo percorso psicologico volto al controllo ed alla gestione degli impulsi e degli agiti violenti;
* invita il padre ad effettuare idoneo percorso di disintossicazione presso il SERD territorialmente competente, con eventuali spese a suo carico;
* dispone che la figlia minore delle parti resti collocata presso la madre;
Per_1
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a redigere un calendario di incontri tra il padre e la figlia, da svolgersi in regime protetto alla presenza di un educatore o di analoga figura professionale, in luogo neutro ed anche in spazio aperto, solo previa frequentazione da parte del padre di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità e di percorso psicologico volto alla gestione ed al controllo degli impulsi e degli agiti violenti, oltre che di percorso terapeutico presso il SERD, volto al superamento della dipendenza da alcool e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per la minore;
* dispone che corrisponda entro i primi cinque giorni di ogni mese a CP_1
uale contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma complessiva Parte_1
mensile di Euro 250,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione;
* respinge le ulteriori domande avanzate;
* condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3.809,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario.
Savona, camera di consiglio del 22 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)