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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 44/2025 vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Tommasini, giusta procura alle liti Parte_1
in atti, presso il cui studio sito in Roma alla via Archimede nr. 205/207 elettivamente domicilia;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Saporito, giusta procura Controparte_1
alle liti in atti, presso il cui studio sito in Salerno al C.so Garibaldi nr. 148, elettivamente domicilia;
ricorrente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto depositato il 17.01.2025 i ricorrenti dato atto: di aver contratto matrimonio concordatario il 2.10.2014 nel Comune di Ravello, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Angri al n.66, parte II, serie B, anno
2014; che dall'unione coniugale non nascevano figli;
che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto. Fissata l'udienza del 03.06.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto del 5.02.2025, la stessa, in pari data, veniva sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di sintetiche note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con note di trattazione scritta depositate telematicamente inatti, le parti hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso cumulativo, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratori costituiti, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso cumulativo congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, regolativo dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi ( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ) sposatisi il 2.10.2014 nel Comune di Ravello (SA), atto CP_1 C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Angri al n.66, parte II, serie B, anno 2014 alle condizioni di cui al ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 44/2025 vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Tommasini, giusta procura alle liti Parte_1
in atti, presso il cui studio sito in Roma alla via Archimede nr. 205/207 elettivamente domicilia;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Saporito, giusta procura Controparte_1
alle liti in atti, presso il cui studio sito in Salerno al C.so Garibaldi nr. 148, elettivamente domicilia;
ricorrente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto depositato il 17.01.2025 i ricorrenti dato atto: di aver contratto matrimonio concordatario il 2.10.2014 nel Comune di Ravello, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Angri al n.66, parte II, serie B, anno
2014; che dall'unione coniugale non nascevano figli;
che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto. Fissata l'udienza del 03.06.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto del 5.02.2025, la stessa, in pari data, veniva sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di sintetiche note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con note di trattazione scritta depositate telematicamente inatti, le parti hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso cumulativo, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratori costituiti, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso cumulativo congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, regolativo dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi ( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ) sposatisi il 2.10.2014 nel Comune di Ravello (SA), atto CP_1 C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Angri al n.66, parte II, serie B, anno 2014 alle condizioni di cui al ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire