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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Eugenio Facciolla ha pronunciato, all'udienza di discussione del 30 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2207/2023 R.G. e vertente
fra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Bitetto Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato nel di lei studio in Potenza (PZ), alla Via Giovanni XXIII, 7, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: assegno mensile di invalidità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 27.7.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Con memoria, depositata il 11.2.2024, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_1
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del C.T.U. della fase ATP anche alla luce della nuova documentazione sanitaria prodotta dalla parte.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposta la convocazione a chiarimenti del ctu dott. . Per_2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui la ricorrente soffre non siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione domandata, evidenziando che anche la nuova documentazione prodotta non apporta elementi di novità rispetto alla precedente valutazione effettuata, in quanto relativa a patologie ed esiti già esistenti.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peralto, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sussistendo valida dichiarazione in atti.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente in via definitiva.
Potenza, 30 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla