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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4944 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2018, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. LUCISANO SERGIO presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Controparte_1 dall'avv. ANDREA LOLLO presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda. interventore ex lege
Motivazioni in punto di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l' 11/10/2018 , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Cropani il 20/12/2013, dalla cui Controparte_1 unione era nato il figlio (06/10/2006), deduceva che la loro unione era minata dal Per_1 comportamento del marito, violento e prevaricatore, sfociato in aggressioni sia nei propri confronti che nei confronti del figlio.
1 Formulava, dunque, le seguenti conclusioni: “l'On.le Presidente del Tribunale di Catanzaro
Voglia, previa fissazione della udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé per il prescritto tentativo di conciliazione, di emettere i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: - pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
- autorizzare i coniugi
a vivere separati;
- atteso che l'affidamento condiviso non appare la soluzione rispondente all'interesse del figlio , considerati i gravi e violenti comportamenti del padre, affidare in Per_1 via esclusiva il minore alla madre, con diritto di incontro con il padre, secondo la volontà del minore e alla presenza di assistenti sociali;
- disporre l'assegno di mantenimento a carico del marito nella misura di € 400,00 a favore della madre, ed € 500.00 a favore del figlio, rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici Istat;
- disporre che le spese straordinarie di natura medica, scolastica e ludica, necessarie per il figlio saranno corrisposte nella Per_1 misura del 50% ciascuno dai coniugi. - Assegnare la casa, coniugale alla SInora dove vi Pt_1 abiterà con il figlio;
Disporre la restituzione dell'autovettura Mercedes classe E 220 Per_1 targata MHI3FRA, di proprietà della alla stessa, allo stato utilizzata dal sig. .” Pt_1 CP_1
Nelle more dell'odierno giudizio si attivava il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, a seguito delle denunce presentate dalla nei confronti del , il quale sospendeva la Pt_1 CP_1 responsabilità genitoriale dell'odierno resistente nonché l'esercizio del diritto di visita padre/figlio, affidando in via esclusiva il minore alla madre. Per_1
All'esito dell'udienza presidenziale, ove il , ristretto agli arresti domiciliari, non CP_1 compariva, nonostante la regolarità della notifica e un primo rinvio al fine di consentire di ottenere le necessarie autorizzazioni, il Presidente del Tribunale così statuiva in via provvisoria e urgente:
“1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con la quale conviverà preso la casa coniugale in Cropani (CZ) viale Taranto nr. 13, che le viene assegnata;
3. pone a carico di l'onere di versamento di un assegno periodico di 300 Controparte_1 euro in favore del figlio da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale, come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie;
4. pone a carico di l'onere di versamento di un assegno periodico di 300 Controparte_1 euro in favore di , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1 rivalutazione monetaria annuale, come per legge;
2
5. assegna alla ricorrente termine di 30 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163
c.p.c. co. 3°, nr. da 2 a 6, ed al convenuto termine fino a 10 gg. prima dell'udienza davanti al giudice istruttore di cui al successivo punto 3 per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166
e 167 , 1° e 2° comma c.p.c. e per l'eventuale proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, avvertendola che, non costituendosi entro tale termine, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 167 cit. e che oltre il termine suddetto non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio.”
Con comparsa del 27 gennaio 2020 si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_1 sebbene aderiva alla domandata pronuncia, contestava la ricostruzione dei fatti per come esposta da controparte.
Deduceva, infatti, che la crisi del matrimonio fosse da addebitare esclusivamente al comportamento fedifrago della moglie, la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, tant'è che la stessa aveva partorito un bambino cinque mesi dopo l'instaurazione dell'odierno giudizio.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla SI.ra ; 2) Autorizzare i coniugi a vivere Parte_1 separati;
3) Rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla di Pt_1 vivere con il figlio;
4) Disporre l'assegnazione della casa coniugale al SI. Per_1 CP_1
; 5) Rigettare la richiesta della ricorrente di percepire un assegno di mantenimento a
[...] titolo di continuazione dell'obbligo di contribuzione famigliare in quanto non dovuto dal
per aver la moglie generato una nuova famiglia;
6) Accertare e dichiarare il dovere CP_1 della di contribuire nella misura del 50% al mantenimento del minore , essendo, Pt_1 Per_1 ella percettrice di reddito proprio;
7) Disporre un equo assegno di mantenimento a carico del SI.
per il mantenimento del figlio;
8) Disporre l'affido esclusivo del Controparte_1 Per_1 minore al padre, o in subordine, disporre l'affido condiviso e/o congiunto del minore;
9) Per_1
Rigettare la richiesta dalla di ottenere la restituzione dell'autovettura Mercedes, classe E, Pt_1 targata MH13FRA, allo nella disponibilità del SI. e al contempo di Controparte_1 condannarla al pagamento della stessa. 10) Disporre a carico di entrambi i coniugi e nella misura del 50% per ciascuno, le spese straordinarie e previamente concordate in favore del figlio, di natura medica, ludica scolastiche ecc. ecc.; 11) Condannare la SI.ra a risarcire al SI. Pt_1
3 tutti i danni morali, materiali, economici ed esistenziali patiti per sua Controparte_1 esclusiva colpa.”
Istruito il giudizio con le memorie ex art. 183 cpc e l'escussione di un solo teste di parte ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con ordinanza del 17 ottobre 2024.
Nelle more del giudizio, il con ricorso ex art 337 quinquies cc e 710 cpc Controparte_1 chiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale, e il Giudice accoglieva parzialmente il ricorso, mantenendo l'assegnazione della casa coniugale in favore della e revocando l'assegno di Pt_1 mantenimento in suo favore.
* * *
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, la donna per i comportamenti aggressivi del marito, e l'uomo per il comportamento fedifrago della moglie, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, prim'ancora dell'instaurato giudizio di separazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulla richiesta di addebito formulata dalle parti
Sulla richiesta proposta dalla ricorrente
Nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, nonché in sede di conclusioni, la difesa di parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, sul presupposto dell'atteggiamento prevaricatore e violento del nei confronti del figlio e della moglie CP_1 Per_1 [...]
, condotta che avrebbe causato la crisi matrimoniale e l'allontanamento forzato Parte_1 della ricorrente congiuntamente al figlio dalla casa coniugale.
Va, preliminarmente, osservato che, è ormai consolidato il principio secondo il quale affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga prima accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all'educazione della prole. Il comportamento legittimante l'addebito deve essere oltre
4 che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale. «Ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass.
2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
Anche un solo episodio di percosse è idoneo a fondare la pronuncia di separazione personale, nonché di addebitarla all'autore. Si tratta di una violazione talmente grave che il giudice non è tenuto neppure a comparare ad essa il comportamento, contrario ai doveri coniugali, del partner vittima delle violenza (Corte di Cassazione, prima sezione civile, 22689/2017 ) .“In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”. (Cassazione civile sez.
VI, 14/01/2016, n.43)
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata, in particolare dalla deposizione documentale in atti, è emerso che il resistente ha tenuto durante il matrimonio una serie di comportamenti violenti nei confronti della coniuge e del figlio, che, come tali, hanno minato la serenità e l'equilibrio della vita matrimoniale.
In particolare, oltre al carteggio processuale versato in atti, le dichiarazioni rese dal solo teste escusso confermano quanto asserito dalla ricorrente nonché il clima vissuto in costanza di matrimonio.
Maggior incidenza è segnata dalla sentenza resa dal Tribunale dei minorenni, all'esito dell'ascolto del figlio , non escusso nel corso dell'odierno giudizio atteso che lo stesso, destinatario Per_1 dell'assegno di mantenimento potrebbe assumere la veste di parte all'interno del giudizio, il quale ha fornito il quadro dettagliato della situazione vissuta dalle parti in costanza di matrimonio.
Sulla richiesta proposta dal resistente
Il insiste nella richiesta di pronuncia della separazione con addebito a carico della CP_1 attesa la relazione extraconiugale intrattenuta dalla stessa con soggetto terzo, da cui, a Pt_1 cinque mesi dall'introduzione dell'odierno giudizio, avrebbe avuto un altro figlio.
5 Relativamente all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma 2), la giurisprudenza di legittimità in modo prevalente (cfr. tra le molte altre Cass. Sez. I n. 25618 del 07/12/2007) dispone che in tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Ancora.
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell'art. 151 cod. civ., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 12 aprile 2013, n. 8929.)
Nel caso di specie, il fatto che la abbia avuto un figlio fuori dal matrimonio in costanza del Pt_1 rapporto col , atteso che la nascita si avvenuta il 12 dicembre 2018, e l'odierno giudizio CP_1 di separazione sia stato introdotto l'11 ottobre 2018 dimostra l'atteggiamento contrario ai doveri del matrimonio da parte della stessa ricorrente.
Ciononostante, non è stato dimostrato la connessione tra lo sfociare della crisi coniugale e l'infedeltà della Pt_1
La separazione va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 2° co c.c., con addebito al resistente.
Sull'assegno di mantenimento e sulla assegnazione della casa coniugale
Dall'emergenze processuali si evince che appare opportuno confermare le statuizioni rese a definizione del giudizio iscritto al n R.G. 4944/2018-2, in cui, su ricorso del per la CP_1 modifica dell'ordinanza presidenziale, il Giudice relatore ha revocato l'assegno di mantenimento in favore della e confermato l'assegnazione della casa coniugale. Pt_1
Difatti, la relazione stabile iniziata dalla con il nuovo compagno fa venir meno il proprio Pt_1 diritto all'assegno di mantenimento.
6 Relativamente alla casa coniugale, va premesso che, per quanto attiene all'assegnazione della stessa, il previgente art. 155 quater cod. civ. e l'attuale art 337 sexies cc facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori” (Cass n 21334 del 18/09/2013). Il criterio di assegnazione è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 14553 del 2011) nel loro diritto a conservare l'habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori.
Il legislatore ha, quindi, ancorato l'assegnazione della casa all'affidamento ed alla collocazione dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, escludendo la necessità di provvedere sull'assegnazione negli altri casi.
Nel caso di specie, seppur abbia raggiunto la maggiore età nelle more dell'odierno Per_1 giudizio, non risulti abbia ottenuto l'indipendenza economica tale da consentire una determinazione differente in ordine alla casa coniugale, che, per tali ragioni, deve essere assegnata alla Pt_1
Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore del figlio divenuto nelle more del giudizio maggiorenne. Secondo il costante orientamento della
Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001
n. 2289; 23.10.1996 n. 9238) “Il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento. Ne consegue che, essendo stato il figlio affidato alla madre sin dall'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti ed essendo, tutt'ora convivente con la stessa, permane in capo alla predetta la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs.
154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c. La giurisprudenza
7 ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato
(Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari
(Cass.23673/2006; 4765/2002).
Di recente la Cassazione civile, con la sentenza n.19696 del 22/07/2019, ha ribadito che
“L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori
8 quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”.
Dagli atti nulla emerge circa al raggiungimento di un'indipendenza economica da parte di
, né parte resistente da prova di ciò, pertanto, permane in capo allo stesso ragazzo il diritto Per_1 al mantenimento, da porre a carico del genitore non collocatario. Ciò premesso, in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio, maggiorenne ma pacificamente non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età di
(19 anni), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso e, dunque, Per_1 dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle sue esigenze e delle spese per il suo mantenimento (cfr. tra le altre Cass;
sentenza 3.8.2007 n. 17055).
Alla stregua delle emergenze processuali, considerata la disponibilità economica del , il CP_1
Tribunale, ritiene congrua con decorrenza dalla domanda, quale contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 500,00 (cinquecento,00). Per_1
La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di settembre 2018.
Sulle ulteriori domande formulate dalle parti
La domanda formulata dalla sulla pronuncia in ordine alla restituzione del veicolo in uso al Pt_1
deve essere dichiarata inammissibile, come anche la richiesta di condanna al CP_1 risarcimento dei danni formulata dal nei confronti della atteso che la materia CP_1 Pt_1 esula dalla competenza di questo Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di separazione e sulle statuizioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_2
ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c. con addebito al marito;
[...]
9 b) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dalla domanda, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) assegna la casa coniugale alla che vi coabiterà unitamente al figlio;
Pt_1 Per_1
d) revoca l'assegno di mantenimento in favore della Pt_1
e) dichiara le altre domande inammissibili;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cropani per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.809,00 in favore Controparte_1 dell'Erario oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 11/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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