TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5243/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5243/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Colosimo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via Spasari
n. 3
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, parte ricorrente ha concluso come segue: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra Parte_1 ed il sig. di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CP_1
Catanzaro, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- dare atto che il figlio è maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
-accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, escludere qualsiasi eventuale richiesta di assegno divorzile;
-con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28 dicembre 2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto, in data 26 agosto 1994,
[...] con il resistente (ma cfr. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, in allegato al ricorso, da cui risulta che il matrimonio è stato contratto nel 1998).
Premetteva che dal matrimonio era nato il figlio , divenuto maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
che, in data 05.03.2007, il Tribunale di Catanzaro pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, con sentenza n. 202/2007 (procedimento n. 1981/2002 R.G.) e che, successivamente, le parti non hanno più ricostituito una comunione materiale e/o spirituale.
Non si è costituito in giudizio il resistente - sebbene regolarmente citato, sia per l'udienza davanti al
Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore – del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 202/2007, depositata in data 5 marzo 2007.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia, nella contumacia del resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Catanzaro, il 26.08.1998 dalle parti in causa (atto n. 32, parte I, Reg. Atti Matrimonio anno 1998);
b) dichiara non ripetibili le spese di lite c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5243/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Colosimo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via Spasari
n. 3
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, parte ricorrente ha concluso come segue: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra Parte_1 ed il sig. di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CP_1
Catanzaro, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- dare atto che il figlio è maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
-accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, escludere qualsiasi eventuale richiesta di assegno divorzile;
-con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28 dicembre 2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto, in data 26 agosto 1994,
[...] con il resistente (ma cfr. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, in allegato al ricorso, da cui risulta che il matrimonio è stato contratto nel 1998).
Premetteva che dal matrimonio era nato il figlio , divenuto maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
che, in data 05.03.2007, il Tribunale di Catanzaro pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, con sentenza n. 202/2007 (procedimento n. 1981/2002 R.G.) e che, successivamente, le parti non hanno più ricostituito una comunione materiale e/o spirituale.
Non si è costituito in giudizio il resistente - sebbene regolarmente citato, sia per l'udienza davanti al
Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore – del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 202/2007, depositata in data 5 marzo 2007.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia, nella contumacia del resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Catanzaro, il 26.08.1998 dalle parti in causa (atto n. 32, parte I, Reg. Atti Matrimonio anno 1998);
b) dichiara non ripetibili le spese di lite c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo