CA
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/12/2024, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 948 R.G.A.2022 promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Gioacchino Sanfilippo Parte_1 appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to Filippo Cordone Controparte_1 appellato CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Bernocchi e dall'Avv.to Marco Di CP_2
Gloria appellato FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.282/2022, emessa in data 30.3.2022, il Tribunale GL di Termini Imerese rigettò il ricorso proposto da finalizzato ad ottenere la condanna Parte_1 di al pagamento della somma di euro 14.881,00 a titolo di differenze Controparte_1 retributive e al versamento dei contributi previdenziali;
Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
6.9.2022, chiedendone la riforma sulla base di articolati motivi al cui tenore si rinvia.
si costituiva in data 14.10.2022 chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
L' si costituiva in data 20.9.2024 riportandosi alla propria posizione CP_2 processuale.
All'odierna udienza, dato atto della mancata comparizione delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Pag.1 2) Ciò premesso deve darsi atto che la parte appellante non è comparsa né all'udienza di discussione del 7.11.2024, né a quella odierna successiva, di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria, sicché ai sensi dell'art. 348 c.p.c. l'appello va dichiarato improcedibile. Quanto a regolamento delle spese di questo grado, in considerazione della condotta processuale assunta dalle parti, si ritiene conforme a giustizia l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n.282/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Termini Imerese in data 30.3.2022. Compensa tra le parti le spese di questo grado.
Palermo 5 dicembre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo il Presidente Michele De Maria
Pag.2