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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4704 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto
Marta Ienzi PRESIDENTE
Filomena Albano GIUDICE
Maria Teresa Moretti GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 188/2024 promossa da:
(ROMA (RM) 31/03/1963 ), con il patrocinio dell'Avv. RINALDI Parte_1
FLAMINIA
Ricorrente
contro
(L'AQUILA (AQ) 29/04/1963 ), con il patrocinio dell'Avv. BIONDI Controparte_1
MASSIMO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 03.01.2024 premesso che dalla relazione Parte_1
more uxorio con sono nati i figli (il 11/06/1996) e Controparte_1 Persona_1
(il 25/10/1999), ha chiesto all'adito Tribunale di revocare il contributo paterno Per_2 al mantenimento della prole e di revocare l'assegnazione della casa familiare alla resistente disposti giusta decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del 13.01.2010..
i è costituita in giudizio rappresentando di aver raggiunto un accordo Controparte_1
col ricorrente.
Pertanto, le parti hanno depositato il suddetto accordo riportando condizioni poi ribadite dalle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.24:
“1. dare atto della sopraggiunta indipendenza economica dei figli , di Persona_1
28 anni, e di 24 anni, e, per l'effetto, REVOCARE, a far data dalla mensilità di Per_2
aprile 2024, ogni e qualsivoglia disposizione economica dovuta dal padre per il mantenimento dei figli e, in particolare, l'assegno di € 350 ciascuno (€ 700,00 complessivi) nonché l'onere di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie dei ragazzi così come era previsto nel decreto del Tribunale per i minorenni del 13 gennaio
2010;
2. dare atto dell'autosufficienza raggiunta da entrambi i ragazzi, unitamente al trasferimento del figlio a Milano e, per l'effetto, REVOCARE, l'assegnazione Per_2
della casa familiare di Roma in via Emilio Almansi n. 219, che oggi è divenuta di proprietà esclusiva della signora con quanto in essa contenuto;
CP_1
3. dare atto che le parti e hanno raggiunto, Controparte_1 Parte_1 nell'interesse dei figli, con separata scrittura, un accordo complessivo di sistemazione sulla vendita della casa e sui loro rapporti patrimoniali e di dare-avere. In particolare, dare atto che la signora il 19 luglio 2024 ha consegnato al signor l'assegno circolare CP_1 Pt_1
n. 7406428530-07 emesso da Banca Unicredit di € 16.000,00 a compensazione e sistemazione di quanto da entrambi reciprocamente dovuto sia per la compravendita dell'immobile familiare comprensivo di arredi, sia, a compensazione e sistemazione, dei pregressi rapporti di dare avere sulle spese straordinarie dei figli e sull'adeguamento Istat degli assegni a loro dovuti;
4. dare atto che le parti, con la sottoscrizione dell'accordo depositato nel fascicolo il 19 luglio 2024, e con l'avvenuto acquisto da parte della signora con rogito del CP_1
19 luglio 2024, delle quote di proprietà del signor dell'ex immobile familiare al Pt_1
prezzo di massima cessione di € 69.000,00, hanno dichiarato di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione, titolo (maturato o maturando) o causa avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione tra loro, anche relativamente alla pregressa convivenza, alle questioni genitoriali, agli assegni di mantenimento per i figli e alle spese straordinarie, anche pregresse, dei ragazzi, alle questioni relative alla casa familiare e di ritenersi, entrambi, pienamente soddisfatti;
5. dare atto che le parti hanno concordato che ciascuna terrà a proprio carico le spese del proprio difensore con rinuncia degli avvocati - che hanno sottoscritto l'accordo
- e alla solidarietà professionale.”
Il GD, come da separata ordinanza, ha rimesso la decisione al Collegio.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte così come concordate, può disporsi in conformità ferma la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dall'oggetto del presente procedimento.
La natura congiunta delle conclusioni delle parti giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle condizioni concordate come esposte in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Roma, 20/12/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto
Marta Ienzi PRESIDENTE
Filomena Albano GIUDICE
Maria Teresa Moretti GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 188/2024 promossa da:
(ROMA (RM) 31/03/1963 ), con il patrocinio dell'Avv. RINALDI Parte_1
FLAMINIA
Ricorrente
contro
(L'AQUILA (AQ) 29/04/1963 ), con il patrocinio dell'Avv. BIONDI Controparte_1
MASSIMO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 03.01.2024 premesso che dalla relazione Parte_1
more uxorio con sono nati i figli (il 11/06/1996) e Controparte_1 Persona_1
(il 25/10/1999), ha chiesto all'adito Tribunale di revocare il contributo paterno Per_2 al mantenimento della prole e di revocare l'assegnazione della casa familiare alla resistente disposti giusta decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del 13.01.2010..
i è costituita in giudizio rappresentando di aver raggiunto un accordo Controparte_1
col ricorrente.
Pertanto, le parti hanno depositato il suddetto accordo riportando condizioni poi ribadite dalle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.24:
“1. dare atto della sopraggiunta indipendenza economica dei figli , di Persona_1
28 anni, e di 24 anni, e, per l'effetto, REVOCARE, a far data dalla mensilità di Per_2
aprile 2024, ogni e qualsivoglia disposizione economica dovuta dal padre per il mantenimento dei figli e, in particolare, l'assegno di € 350 ciascuno (€ 700,00 complessivi) nonché l'onere di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie dei ragazzi così come era previsto nel decreto del Tribunale per i minorenni del 13 gennaio
2010;
2. dare atto dell'autosufficienza raggiunta da entrambi i ragazzi, unitamente al trasferimento del figlio a Milano e, per l'effetto, REVOCARE, l'assegnazione Per_2
della casa familiare di Roma in via Emilio Almansi n. 219, che oggi è divenuta di proprietà esclusiva della signora con quanto in essa contenuto;
CP_1
3. dare atto che le parti e hanno raggiunto, Controparte_1 Parte_1 nell'interesse dei figli, con separata scrittura, un accordo complessivo di sistemazione sulla vendita della casa e sui loro rapporti patrimoniali e di dare-avere. In particolare, dare atto che la signora il 19 luglio 2024 ha consegnato al signor l'assegno circolare CP_1 Pt_1
n. 7406428530-07 emesso da Banca Unicredit di € 16.000,00 a compensazione e sistemazione di quanto da entrambi reciprocamente dovuto sia per la compravendita dell'immobile familiare comprensivo di arredi, sia, a compensazione e sistemazione, dei pregressi rapporti di dare avere sulle spese straordinarie dei figli e sull'adeguamento Istat degli assegni a loro dovuti;
4. dare atto che le parti, con la sottoscrizione dell'accordo depositato nel fascicolo il 19 luglio 2024, e con l'avvenuto acquisto da parte della signora con rogito del CP_1
19 luglio 2024, delle quote di proprietà del signor dell'ex immobile familiare al Pt_1
prezzo di massima cessione di € 69.000,00, hanno dichiarato di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione, titolo (maturato o maturando) o causa avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione tra loro, anche relativamente alla pregressa convivenza, alle questioni genitoriali, agli assegni di mantenimento per i figli e alle spese straordinarie, anche pregresse, dei ragazzi, alle questioni relative alla casa familiare e di ritenersi, entrambi, pienamente soddisfatti;
5. dare atto che le parti hanno concordato che ciascuna terrà a proprio carico le spese del proprio difensore con rinuncia degli avvocati - che hanno sottoscritto l'accordo
- e alla solidarietà professionale.”
Il GD, come da separata ordinanza, ha rimesso la decisione al Collegio.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte così come concordate, può disporsi in conformità ferma la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dall'oggetto del presente procedimento.
La natura congiunta delle conclusioni delle parti giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle condizioni concordate come esposte in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Roma, 20/12/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi