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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/04/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3309 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Falcone, presso il cui studio, in via F. e G. Pt_1
Falcone n. 45 – Pal. è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Parte_2 opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Rosaria Zaccaria, presso il cui studio, in Amantea (CS), via della Libertà n. 63, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
nonché contro
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 opposto contumace
avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo di veicoli n. 2023
70731858912038819969;
conclusioni delle parti: all'udienza del 25 marzo 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, per quanto di sua competenza, accogliere la domanda e per l'effetto accertare che manca un titolo esecutivo da porre a base della procedura di fermo, che manca un credito da azionare, che i beni individuati non possono essere assoggettati ad alcun vincolo, con tutte le conseguenze di legge in ordine alla nullità e/o illegittimità degli atti posti in essere e diretti alla iscrizione del fermo sulle autovetture di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, con vittoria di spese e competenze del giudizio”; per l'opposta “Voglia Ill.mo Giudice adito, adversis reiectis, per i motivi Controparte_1 tutti dedotti nel presente atto e qui da aversi per richiamati e trascritti, in via preliminare, accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, l'inammissibilità della domanda per come motivato in narrativa;
nel merito rigettare la presente opposizione in quanto infondata e inammissibile mantenendo, comunque, indenne la società dal pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente procedimento, in quanto il contegno mantenuto dalla
1 stessa è assolutamente conforme agli obblighi imposti dalla legge;
il tutto con vittoria di spese e compenso professionale”.
Motivi della Decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il preavviso di Parte_1 fermo amministrativo di veicoli in oggetto, notificatole il 19.09.2023 da Controparte_1 concessionaria della riscossione dei canoni idrici per il per complessivi € Controparte_2
189.531,51, assumendo, nell'ordine, (a) l'assenza di titolo esecutivo, necessario per la riscossione delle entrate di diritto privato dell'ente, (b) l'intervenuta prescrizione del relativo diritto, (c) l'applicazione, illegittima, di sanzioni, non contenute nell'ingiunzione fiscale prodromica al provvedimento opposto, (d) l'erroneo riferimento ai consumi di Istituti Scolastici già chiusi, (e) la destinazione – giusta tabella allegata e dichiarazione del Settore Viabilità - a pubblico servizio dei veicoli, come tali appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, e, quindi, impignorabili, e non sottoponibili a fermo amministrativo, invocando preliminare annullamento in autotutela, e rassegnando, in subordine, le ritrascritte conclusioni. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione del solo preavviso di fermo non ancora iscritto, ed anche in ragione dell'omessa impugnazione degli atti prodromici, segnatamente dell'ingiunzione fiscale, con conseguente irretrattabilità del credito esattoriale, nonché per la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.; rappresentava quindi che il titolo della pretesa era costituito dal ruolo e dall'ingiunzione fiscale non opposta, rimanendo nondimeno legittima la riscossione mediante concessionario anche delle entrate di diritto privato del e negava di essere CP_2 passivamente legittimata in relazione alle censure del quantum, da rivolgere al solo ente impositore, nonché la sussistenza del doppio requisito – soggettivo ed oggettivo – per annoverare i mezzi nel patrimonio indisponibile della;
eccepiva, da ultimo, la Parte_1 genericità, e quindi l'inammissibilità, dell'eccezione di prescrizione, comunque insussistente in ragione della sospensione dei termini ad opera della legislazione per l'emergenza CoVid-19, dovendosi applicare il termine quinquennale, e non quello biennale, in ragione della riferibilità dei canoni idrici al periodo 2009-2015; rassegnava quindi le conclusioni riportate in epigrafe.
Dichiarata la contumacia del in assenza di istanze di prova Controparte_2 costituenda, all'udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente respinta l'eccezione relativa alla decadenza dell'opposta pur costituitasi oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., dalla Controparte_1 proposizione di mere difese, ed altresì dalla produzione documentale, atteso che le uniche decadenze in cui incorre il convenuto che si costituisce tardivamente sono quelle – tassative – di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 167 c.p.c., ossia la proposizione di domanda riconvenzionale, di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ed altresì la possibilità di chiamare in causa terzi. La preclusione per le produzioni documentali è invece quella di cui all'art. 171 ter c.p.c. Ciò posto, l'opposizione proposta dalla è in parte inammissibile, ed Parte_1 in parte infondata. La parziale inammissibilità deriva non già dall'impossibilità di autonoma impugnazione del fermo, ormai riconosciuta dalla unanime giurisprudenza (Cass. n. 28509/2022, 6844/2024), che qualifica la relativa opposizione in termini di giudizio di accertamento dell'insussistenza del diritto di iscriverlo, bensì dalla c.d. irretrattabilità della pretesa esattoriale, derivante dalla
(pacifica, siccome ammessa dalla stessa opponente) preliminare notifica, in data 14.12.2022,
2 dell'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, per i canoni idrici, autonomamente impugnabile ai sensi degli artt. 3 R.D. cit., come modificato dall'art 34, comma 40, d.lgs. n. 150/2011, e 32 d.lgs. cit., ed invece non opposta, nei termini, dalla . Parte_1
L'utilizzabilità dello strumento dell'ingiunzione fiscale per i canoni idrici, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa dell'ente opponente, è invece asseverata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, appunto, “in tema di riscossione coattiva dei canoni idrici, il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come ndr) è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del Controparte_1
1910, in via generale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 - del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico” (Cass. ord. n. 7365/2024). Ed infatti, lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento, a condizione che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, posto che la sussistenza, la quantificazione e i presupposti di esigibilità devono derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, come le tariffe idriche, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento (Cass. SSUU nn. 11992/2009 e 2448/2025).
Cass. n. 3504/2019 così ricostruisce, nello specifico, il panorama normativo di riferimento: “la possibilità per i Comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 era stata loro attribuita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6, in forza del quale era prevista anche la possibilità di affidare ad altri soggetti la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate (l'art. 52, comma 5, individua tali soggetti); detta norma è stata abrogata dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 224, lett. b;
è poi intervenuto il decreto legge n. 248/2007 art. 36 comma 2, a norma del quale, “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b); b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248”; il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, convertito, con modifiche, dalla L. n. 106 del 2011, ha disposto al comma 2, lett. gg septies, che “in conseguenza delle disposizioni di cui alle lett. da gg ter) a gg sexies” […] 1) dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2 sexies, 2 septies e 2 octies sono abrogati;
[…]; 3) il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato”; tale abrogazione non è poi di fatto avvenuta per effetto di un gioco di rinvii dell'entrata in vigore delle disposizioni a cui era subordinata la abrogazione medesima (v. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 10, comma 13 octies, e D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 5 bis, come convertito dalla legge (“L'abrogazione delle disposizioni previste dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. gg septies), nn. 1) e 3), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lett. gg
3 ter) e gg quater), del medesimo comma 2”); è poi intervenuta la legge n. 44/2012 che ha convertito il D.L. n. 16 del 2012: in particolare, l'art. 5, comma 8 bis, ha disposto che “al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011,
n. 106, e successive modificazioni, la lett. gg septies) è sostituita dalla seguente: nel caso di affidamento ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b), la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse;
il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente”; pertanto, il legislatore del 2012 ha inserito alla lett. gg septies, un testo diverso che non contempla più l'abrogazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36; conseguentemente, sempre per effetto del meccanismo descritto (nuova formulazione della lett. gg septies, e mancata riproduzione delle abrogazioni) è rimasto in vigore il D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies, (destinato alla soppressione) a norma del quale “i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, di seguito denominati concessionari, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”. Per ciò che attiene più nello specifico ai canoni idrici, il pur complesso dato normativo conforta la soluzione positiva della legittimazione di ed infatti, l'art. 17 D.Lgs. Controparte_1
n. 46 del 1999 stabilisce che la riscossione mediante ruolo può essere effettuata non solo da enti pubblici ed enti locali, ma anche per crediti derivanti dalla tariffa di cui all'art. 156 D.Lgs. n. 152 del 2006, che riguarda proprio la riscossione della tariffa, da parte del gestore del servizio idrico;
il citato art. 17, nel comma 3 bis, prevede che il Ministero dell'Economia possa autorizzare società partecipate ad emettere ingiunzioni fiscali e che, per la riscossione della tariffa idrica in via coattiva, non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 3 bis, in quanto tale facoltà è già prevista per la riscossione della tariffa idrica dal comma 2 del citato articolo;
inoltre, l'art. 156 D.Lgs. n. 152 del 2006 prescrive che il gestore dei servizi idrici può affidare la riscossione coattiva ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 D.Lgs. n. 446 del 1997; quindi, era legittimata a emettere ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010 per la Controparte_1 riscossione della tariffa idrica, essendo privo di rilievo l'argomento secondo cui essa società è non pubblica amministrazione in senso formale;
pur rivestendo la forma di Controparte_1 società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico;
al riguardo, sulla spinta del diritto comunitario, va invero configurandosi una nozione di pubblica amministrazione che valorizza il profilo sostanziale dell'attività svolta piuttosto che la qualifica formale;
la forma societaria è quindi neutra, e non costituisce ostacolo affinché le società private si presentino come un'articolazione organizzativa dell'ente o degli enti di riferimento, né il perseguimento di uno scopo pubblico è in contraddizione con il fine societario lucrativo, descritto dall'art. 2247 c.c., dal momento che la presenza di un utile di esercizio è del tutto compatibile con la gestione di servizi pubblici (così sempre Cass. n. 3504/2019 cit.). Quindi, la legittimazione di all'emissione dell'ingiunzione fiscale, e la Controparte_1 mancata opposizione di quella notificata, alla , il 14.12.2022, comportano, Parte_1 contrariamente all'assunto dell'opponente, la formazione di idoneo titolo esecutivo per la pretesa esattoriale, per di più irretrattabile proprio in ragione del mancato esperimento del mezzo suo proprio di impugnazione.
Al riguardo, infatti, Cass. SSUU n. 23397/2016, nel risolvere la questione correlata al termine di prescrizione, ha affermato il principio a mente del quale la pretesa esattoriale
4 azionata con cartella o ingiunzione o altro mezzo previsto dalla legge, ove non impugnati nei modi e nei termini, diviene irretrattabile, ossia insensibile ai motivi di opposizione che andavano proposti con l'opposizione, non più utilmente spendibili nelle successive opposizioni agli atti esecutivi.
Quella irretrattabilità è nondimeno cosa distinta dalla prescrizione, perché non assimilabile al giudicato, che copre il dedotto ed il deducibile, bensì alla sola inammissibilità dei motivi pregressi alla mancata impugnativa nei termini e nei modi di legge, di tal ché la pretesa esattoriale conserva il termine prescrizionale suo proprio, e non è invece soggetto a quello, decennale, dell'accertamento giudiziale coperto da giudicato. Per diretta conseguenza, poiché l'ingiunzione fiscale notificata nel dicembre 2022, per un verso, la non può far valere la prescrizione eventualmente maturata in epoca Parte_1 antecedente, che andava eccepita opponendosi all'ingiunzione nel termine di legge, mentre, sotto diverso profilo, quella quinquennale (trattandosi di canoni idrici anteriori al 2018) non è, in evidenza, maturata successivamente alla notifica dell'ingiunzione, essendo peraltro stata interrotta proprio dal preavviso di fermo oggetto dell'odierna opposizione. Ed anche tutti gli altri motivi di opposizione nel merito della pretesa, quali, ad esempio, la riferibilità ad Istituti Scolastici non più attivi, o l'intervenuto pagamento (al riguardo, per inciso, i soli mandati non sono idonei a comprovarlo, e, comunque, lo stesso, in quanto parziale, non determinerebbe l'illegittimità tout court del fermo amministrativo per il residuo credito), risultano parimenti inammissibili in applicazione della prefata irretrattabilità.
Il preavviso di fermo, nondimeno, è esente da vizi suoi propri.
In primo luogo, perché esso – contrariamente all'assunto attoreo - non applica le sanzioni, che hanno invece fonte legale, così come gli interessi, limitandosi a richiamare l'importo del carico esattoriale maturato alla data di sua adozione;
del resto, non appare sostenibile la tesi secondo cui oneri ed accessori maturati successivamente all'ingiunzione fiscale non siano dovuti, semplicemente perché non richiesti nell'ingiunzione medesima. Sotto diverso profilo, anche il motivo di opposizione relativo all'ulteriore presunto vizio proprio del preavviso, ossia l'impossibilità di sottoporre a fermo veicoli facenti parte, nella prospettazione attorea, del patrimonio indisponibile della , benché sicuramente Parte_1 suggestivo, siccome allude all'utilizzo dei veicoli per improrogabili esigenze di tutela di interessi pubblici, è tuttavia, in ultima analisi, infondato. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “affinché un bene non appartenente al demanio necessario (come pacificamente i veicoli attinti dal preavviso di fermo opposto, ndr) possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, … lo stesso deve ritenersi facente parte del patrimonio disponibile” (Cass. SSUU nn. 6019/2016, 14865/2006). Siccome nondimeno l'appartenenza dei veicoli al patrimonio indisponibile involge un fatto costitutivo dell'opposizione proposta dalla , quest'ultima rimaneva di Parte_1 conseguenza onerata della dimostrazione di entrambi i presupposti indicati dalla citata giurisprudenza. Orbene, la prova dell'esistenza dei prefati requisiti non può certo essere rinvenuta nella dichiarazione, autoreferenziale, del Settore Viabilità della Provincia.
Nondimeno, sul punto, la produzione documentale allegata alle note di precisazione delle conclusioni appare, in primo luogo, irrimediabilmente tardiva, e, in ogni caso, irrilevante,
5 poiché solo alcune delle carte di circolazione dei numerosi veicoli di cui preannunciato il fermo, possono al più considerarsi assolvimento di quell'onere in relazione al requisito soggettivo, ossia alla esistenza di un atto amministrativo di manifestazione di volontà dell'ente di destinazione del veicolo a pubblico servizio, mentre invece all'istruttoria di causa è mancata del tutto, in termini di richiesta di prova, prima ancora che di prova effettiva, la dimostrazione di quella concreta ed attuale oggettiva destinazione di tutti i veicoli alla funzione loro attribuita, che non può, proprio perché considerata distintamente dalla citata giurisprudenza, considerarsi in re ipsa, ossia implicita nel solo atto di manifestazione di volontà dell'ente di destinazione dei veicoli al pubblico servizio.
Eppure, quella prova non era affatto difficile o impossibile, solo considerandosi che devono esistere presso la , siccome manifestazione di volontà della persona giuridica, Parte_1 gli specifici ordini di servizio relativi al personale ed ai veicoli impegnati nelle attività cui destinati i medesimi, ossia la documentazione attestante i singoli viaggi effettuati.
La mancata allegazione di quella documentazione impedisce al Tribunale di apprezzare l'elemento oggettivo per poter annoverare i veicoli nel patrimonio indisponibile dell'ente, condizione necessaria per sottrarli alla possibilità di pignoramento, e nondimeno alle forme di esecuzione (diretta o indiretta, come il fermo oggetto di impugnativa) esattoriale. Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, l'opposizione va quindi respinta, siccome in parte inammissibile ed in parte infondata, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla , in parte inammissibile;
Parte_1
- condanna la ridetta opponente alla refusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1 che liquida, per ciascuna delle parti opposte, in complessivi € 7.052,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen. CPA e IVA;
- dichiara irripetibili le spese di lite tra l'opponente ed il contumace. Controparte_2
Così deciso in Cosenza il 14 aprile 2025
Il giudice
Gino Bloise
6
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3309 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Falcone, presso il cui studio, in via F. e G. Pt_1
Falcone n. 45 – Pal. è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Parte_2 opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Rosaria Zaccaria, presso il cui studio, in Amantea (CS), via della Libertà n. 63, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
nonché contro
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 opposto contumace
avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo di veicoli n. 2023
70731858912038819969;
conclusioni delle parti: all'udienza del 25 marzo 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, per quanto di sua competenza, accogliere la domanda e per l'effetto accertare che manca un titolo esecutivo da porre a base della procedura di fermo, che manca un credito da azionare, che i beni individuati non possono essere assoggettati ad alcun vincolo, con tutte le conseguenze di legge in ordine alla nullità e/o illegittimità degli atti posti in essere e diretti alla iscrizione del fermo sulle autovetture di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, con vittoria di spese e competenze del giudizio”; per l'opposta “Voglia Ill.mo Giudice adito, adversis reiectis, per i motivi Controparte_1 tutti dedotti nel presente atto e qui da aversi per richiamati e trascritti, in via preliminare, accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, l'inammissibilità della domanda per come motivato in narrativa;
nel merito rigettare la presente opposizione in quanto infondata e inammissibile mantenendo, comunque, indenne la società dal pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente procedimento, in quanto il contegno mantenuto dalla
1 stessa è assolutamente conforme agli obblighi imposti dalla legge;
il tutto con vittoria di spese e compenso professionale”.
Motivi della Decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il preavviso di Parte_1 fermo amministrativo di veicoli in oggetto, notificatole il 19.09.2023 da Controparte_1 concessionaria della riscossione dei canoni idrici per il per complessivi € Controparte_2
189.531,51, assumendo, nell'ordine, (a) l'assenza di titolo esecutivo, necessario per la riscossione delle entrate di diritto privato dell'ente, (b) l'intervenuta prescrizione del relativo diritto, (c) l'applicazione, illegittima, di sanzioni, non contenute nell'ingiunzione fiscale prodromica al provvedimento opposto, (d) l'erroneo riferimento ai consumi di Istituti Scolastici già chiusi, (e) la destinazione – giusta tabella allegata e dichiarazione del Settore Viabilità - a pubblico servizio dei veicoli, come tali appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, e, quindi, impignorabili, e non sottoponibili a fermo amministrativo, invocando preliminare annullamento in autotutela, e rassegnando, in subordine, le ritrascritte conclusioni. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione del solo preavviso di fermo non ancora iscritto, ed anche in ragione dell'omessa impugnazione degli atti prodromici, segnatamente dell'ingiunzione fiscale, con conseguente irretrattabilità del credito esattoriale, nonché per la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.; rappresentava quindi che il titolo della pretesa era costituito dal ruolo e dall'ingiunzione fiscale non opposta, rimanendo nondimeno legittima la riscossione mediante concessionario anche delle entrate di diritto privato del e negava di essere CP_2 passivamente legittimata in relazione alle censure del quantum, da rivolgere al solo ente impositore, nonché la sussistenza del doppio requisito – soggettivo ed oggettivo – per annoverare i mezzi nel patrimonio indisponibile della;
eccepiva, da ultimo, la Parte_1 genericità, e quindi l'inammissibilità, dell'eccezione di prescrizione, comunque insussistente in ragione della sospensione dei termini ad opera della legislazione per l'emergenza CoVid-19, dovendosi applicare il termine quinquennale, e non quello biennale, in ragione della riferibilità dei canoni idrici al periodo 2009-2015; rassegnava quindi le conclusioni riportate in epigrafe.
Dichiarata la contumacia del in assenza di istanze di prova Controparte_2 costituenda, all'udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente respinta l'eccezione relativa alla decadenza dell'opposta pur costituitasi oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., dalla Controparte_1 proposizione di mere difese, ed altresì dalla produzione documentale, atteso che le uniche decadenze in cui incorre il convenuto che si costituisce tardivamente sono quelle – tassative – di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 167 c.p.c., ossia la proposizione di domanda riconvenzionale, di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ed altresì la possibilità di chiamare in causa terzi. La preclusione per le produzioni documentali è invece quella di cui all'art. 171 ter c.p.c. Ciò posto, l'opposizione proposta dalla è in parte inammissibile, ed Parte_1 in parte infondata. La parziale inammissibilità deriva non già dall'impossibilità di autonoma impugnazione del fermo, ormai riconosciuta dalla unanime giurisprudenza (Cass. n. 28509/2022, 6844/2024), che qualifica la relativa opposizione in termini di giudizio di accertamento dell'insussistenza del diritto di iscriverlo, bensì dalla c.d. irretrattabilità della pretesa esattoriale, derivante dalla
(pacifica, siccome ammessa dalla stessa opponente) preliminare notifica, in data 14.12.2022,
2 dell'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, per i canoni idrici, autonomamente impugnabile ai sensi degli artt. 3 R.D. cit., come modificato dall'art 34, comma 40, d.lgs. n. 150/2011, e 32 d.lgs. cit., ed invece non opposta, nei termini, dalla . Parte_1
L'utilizzabilità dello strumento dell'ingiunzione fiscale per i canoni idrici, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa dell'ente opponente, è invece asseverata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, appunto, “in tema di riscossione coattiva dei canoni idrici, il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come ndr) è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del Controparte_1
1910, in via generale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 - del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico” (Cass. ord. n. 7365/2024). Ed infatti, lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento, a condizione che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, posto che la sussistenza, la quantificazione e i presupposti di esigibilità devono derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, come le tariffe idriche, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento (Cass. SSUU nn. 11992/2009 e 2448/2025).
Cass. n. 3504/2019 così ricostruisce, nello specifico, il panorama normativo di riferimento: “la possibilità per i Comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 era stata loro attribuita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6, in forza del quale era prevista anche la possibilità di affidare ad altri soggetti la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate (l'art. 52, comma 5, individua tali soggetti); detta norma è stata abrogata dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 224, lett. b;
è poi intervenuto il decreto legge n. 248/2007 art. 36 comma 2, a norma del quale, “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b); b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248”; il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, convertito, con modifiche, dalla L. n. 106 del 2011, ha disposto al comma 2, lett. gg septies, che “in conseguenza delle disposizioni di cui alle lett. da gg ter) a gg sexies” […] 1) dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2 sexies, 2 septies e 2 octies sono abrogati;
[…]; 3) il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato”; tale abrogazione non è poi di fatto avvenuta per effetto di un gioco di rinvii dell'entrata in vigore delle disposizioni a cui era subordinata la abrogazione medesima (v. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 10, comma 13 octies, e D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 5 bis, come convertito dalla legge (“L'abrogazione delle disposizioni previste dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. gg septies), nn. 1) e 3), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lett. gg
3 ter) e gg quater), del medesimo comma 2”); è poi intervenuta la legge n. 44/2012 che ha convertito il D.L. n. 16 del 2012: in particolare, l'art. 5, comma 8 bis, ha disposto che “al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011,
n. 106, e successive modificazioni, la lett. gg septies) è sostituita dalla seguente: nel caso di affidamento ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b), la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse;
il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente”; pertanto, il legislatore del 2012 ha inserito alla lett. gg septies, un testo diverso che non contempla più l'abrogazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36; conseguentemente, sempre per effetto del meccanismo descritto (nuova formulazione della lett. gg septies, e mancata riproduzione delle abrogazioni) è rimasto in vigore il D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies, (destinato alla soppressione) a norma del quale “i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, di seguito denominati concessionari, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”. Per ciò che attiene più nello specifico ai canoni idrici, il pur complesso dato normativo conforta la soluzione positiva della legittimazione di ed infatti, l'art. 17 D.Lgs. Controparte_1
n. 46 del 1999 stabilisce che la riscossione mediante ruolo può essere effettuata non solo da enti pubblici ed enti locali, ma anche per crediti derivanti dalla tariffa di cui all'art. 156 D.Lgs. n. 152 del 2006, che riguarda proprio la riscossione della tariffa, da parte del gestore del servizio idrico;
il citato art. 17, nel comma 3 bis, prevede che il Ministero dell'Economia possa autorizzare società partecipate ad emettere ingiunzioni fiscali e che, per la riscossione della tariffa idrica in via coattiva, non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 3 bis, in quanto tale facoltà è già prevista per la riscossione della tariffa idrica dal comma 2 del citato articolo;
inoltre, l'art. 156 D.Lgs. n. 152 del 2006 prescrive che il gestore dei servizi idrici può affidare la riscossione coattiva ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 D.Lgs. n. 446 del 1997; quindi, era legittimata a emettere ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010 per la Controparte_1 riscossione della tariffa idrica, essendo privo di rilievo l'argomento secondo cui essa società è non pubblica amministrazione in senso formale;
pur rivestendo la forma di Controparte_1 società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico;
al riguardo, sulla spinta del diritto comunitario, va invero configurandosi una nozione di pubblica amministrazione che valorizza il profilo sostanziale dell'attività svolta piuttosto che la qualifica formale;
la forma societaria è quindi neutra, e non costituisce ostacolo affinché le società private si presentino come un'articolazione organizzativa dell'ente o degli enti di riferimento, né il perseguimento di uno scopo pubblico è in contraddizione con il fine societario lucrativo, descritto dall'art. 2247 c.c., dal momento che la presenza di un utile di esercizio è del tutto compatibile con la gestione di servizi pubblici (così sempre Cass. n. 3504/2019 cit.). Quindi, la legittimazione di all'emissione dell'ingiunzione fiscale, e la Controparte_1 mancata opposizione di quella notificata, alla , il 14.12.2022, comportano, Parte_1 contrariamente all'assunto dell'opponente, la formazione di idoneo titolo esecutivo per la pretesa esattoriale, per di più irretrattabile proprio in ragione del mancato esperimento del mezzo suo proprio di impugnazione.
Al riguardo, infatti, Cass. SSUU n. 23397/2016, nel risolvere la questione correlata al termine di prescrizione, ha affermato il principio a mente del quale la pretesa esattoriale
4 azionata con cartella o ingiunzione o altro mezzo previsto dalla legge, ove non impugnati nei modi e nei termini, diviene irretrattabile, ossia insensibile ai motivi di opposizione che andavano proposti con l'opposizione, non più utilmente spendibili nelle successive opposizioni agli atti esecutivi.
Quella irretrattabilità è nondimeno cosa distinta dalla prescrizione, perché non assimilabile al giudicato, che copre il dedotto ed il deducibile, bensì alla sola inammissibilità dei motivi pregressi alla mancata impugnativa nei termini e nei modi di legge, di tal ché la pretesa esattoriale conserva il termine prescrizionale suo proprio, e non è invece soggetto a quello, decennale, dell'accertamento giudiziale coperto da giudicato. Per diretta conseguenza, poiché l'ingiunzione fiscale notificata nel dicembre 2022, per un verso, la non può far valere la prescrizione eventualmente maturata in epoca Parte_1 antecedente, che andava eccepita opponendosi all'ingiunzione nel termine di legge, mentre, sotto diverso profilo, quella quinquennale (trattandosi di canoni idrici anteriori al 2018) non è, in evidenza, maturata successivamente alla notifica dell'ingiunzione, essendo peraltro stata interrotta proprio dal preavviso di fermo oggetto dell'odierna opposizione. Ed anche tutti gli altri motivi di opposizione nel merito della pretesa, quali, ad esempio, la riferibilità ad Istituti Scolastici non più attivi, o l'intervenuto pagamento (al riguardo, per inciso, i soli mandati non sono idonei a comprovarlo, e, comunque, lo stesso, in quanto parziale, non determinerebbe l'illegittimità tout court del fermo amministrativo per il residuo credito), risultano parimenti inammissibili in applicazione della prefata irretrattabilità.
Il preavviso di fermo, nondimeno, è esente da vizi suoi propri.
In primo luogo, perché esso – contrariamente all'assunto attoreo - non applica le sanzioni, che hanno invece fonte legale, così come gli interessi, limitandosi a richiamare l'importo del carico esattoriale maturato alla data di sua adozione;
del resto, non appare sostenibile la tesi secondo cui oneri ed accessori maturati successivamente all'ingiunzione fiscale non siano dovuti, semplicemente perché non richiesti nell'ingiunzione medesima. Sotto diverso profilo, anche il motivo di opposizione relativo all'ulteriore presunto vizio proprio del preavviso, ossia l'impossibilità di sottoporre a fermo veicoli facenti parte, nella prospettazione attorea, del patrimonio indisponibile della , benché sicuramente Parte_1 suggestivo, siccome allude all'utilizzo dei veicoli per improrogabili esigenze di tutela di interessi pubblici, è tuttavia, in ultima analisi, infondato. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “affinché un bene non appartenente al demanio necessario (come pacificamente i veicoli attinti dal preavviso di fermo opposto, ndr) possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, … lo stesso deve ritenersi facente parte del patrimonio disponibile” (Cass. SSUU nn. 6019/2016, 14865/2006). Siccome nondimeno l'appartenenza dei veicoli al patrimonio indisponibile involge un fatto costitutivo dell'opposizione proposta dalla , quest'ultima rimaneva di Parte_1 conseguenza onerata della dimostrazione di entrambi i presupposti indicati dalla citata giurisprudenza. Orbene, la prova dell'esistenza dei prefati requisiti non può certo essere rinvenuta nella dichiarazione, autoreferenziale, del Settore Viabilità della Provincia.
Nondimeno, sul punto, la produzione documentale allegata alle note di precisazione delle conclusioni appare, in primo luogo, irrimediabilmente tardiva, e, in ogni caso, irrilevante,
5 poiché solo alcune delle carte di circolazione dei numerosi veicoli di cui preannunciato il fermo, possono al più considerarsi assolvimento di quell'onere in relazione al requisito soggettivo, ossia alla esistenza di un atto amministrativo di manifestazione di volontà dell'ente di destinazione del veicolo a pubblico servizio, mentre invece all'istruttoria di causa è mancata del tutto, in termini di richiesta di prova, prima ancora che di prova effettiva, la dimostrazione di quella concreta ed attuale oggettiva destinazione di tutti i veicoli alla funzione loro attribuita, che non può, proprio perché considerata distintamente dalla citata giurisprudenza, considerarsi in re ipsa, ossia implicita nel solo atto di manifestazione di volontà dell'ente di destinazione dei veicoli al pubblico servizio.
Eppure, quella prova non era affatto difficile o impossibile, solo considerandosi che devono esistere presso la , siccome manifestazione di volontà della persona giuridica, Parte_1 gli specifici ordini di servizio relativi al personale ed ai veicoli impegnati nelle attività cui destinati i medesimi, ossia la documentazione attestante i singoli viaggi effettuati.
La mancata allegazione di quella documentazione impedisce al Tribunale di apprezzare l'elemento oggettivo per poter annoverare i veicoli nel patrimonio indisponibile dell'ente, condizione necessaria per sottrarli alla possibilità di pignoramento, e nondimeno alle forme di esecuzione (diretta o indiretta, come il fermo oggetto di impugnativa) esattoriale. Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, l'opposizione va quindi respinta, siccome in parte inammissibile ed in parte infondata, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla , in parte inammissibile;
Parte_1
- condanna la ridetta opponente alla refusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1 che liquida, per ciascuna delle parti opposte, in complessivi € 7.052,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen. CPA e IVA;
- dichiara irripetibili le spese di lite tra l'opponente ed il contumace. Controparte_2
Così deciso in Cosenza il 14 aprile 2025
Il giudice
Gino Bloise
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