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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bergamo sezione quarta civile
Il Giudice nel sub-procedimento n. 1 relativo alla causa iscritta al numero 6329 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che, su istanza di , con decreto del 4/2/2025, è stata disposta Parte_1
la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che, con memoria difensiva depositata in data 12/2/2025, sul Controparte_1
presupposto della sopravvenuta perenzione del precetto e della non opposizione alla disposta sospensione, ha chiesto la revoca dell'udienza;
ritenuto che
, a fronte della dichiarazione dello stesso creditore opposto che, nulla opponendo alla sospensione, ha manifestato la carenza di interesse ad avvalersi della provvisoria esecutorietà, la sospensione possa essere confermata de plano; rilevato che, conseguentemente, è venuta meno la necessità di un'anticipata comparizione personale delle parti per cui era stata fissata l'udienza di discussione sull'istanza ex art. 649
c.p.c.;
P.Q.M.
- conferma il decreto del 4/2/2025 nella parte con cui è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 2300/2024 del
9/9/2024;
- revoca la fissazione dell'udienza del 19/2/2025.
Si comunichi.
Bergamo, 13/02/2025
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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