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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 06/06/2025 alle ore 11:01 con la seguente composizione collegiale:
SE AN TO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2995/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.Iva_1 S.r.l. -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2057/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 3020220007098900 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 697/2025 depositato il 12/06/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catanzaro ha proposto appello davanti alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Calabria avverso la sentenza n. 1781/1/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro con la quale era stato accolto il ricorso della società “Resistente_1 s.r.l.” e annullata la cartella di pagamento n. 03020220007098900000. Insisteva, in particolare, nella richiesta di inammissibilità del ricorso avverso la predetta cartella in quanto l'atto prodromico ad essa, vale a dire l'atto di contestazione n.
TDYCOT100216/2021, risultava essere stato regolarmente notificato alla contribuente il 9 dicembre 2021, a mezzo PEC, come da ricevute di accettazione e consegna allegate all'atto di appello.
Si sono costituite le parti resistenti, tra cui la Resistente_1 Srl, la quale insisteva nel sostenere l'omessa prova della notifica dell'atto presupposto a mezzo PEC poiché la stessa sarebbe dovuta essere fornita dall'Ente impositore esclusivamente mediante “deposito in PTT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato "eml" o "msg" essendo irrituale ed inesistente ogni ultronea produzione non conforme ai suddetti formati.”
Con sentenza n. 2057/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate con la seguente motivazione: “L'appello non è fondato. Invero è basato sulla produzione della prova della notifica via pec della notificazione dell'atto presupposto. Ma la prova è stata fornita per il tramite della “ricevuta di consegna della PEC” contestata espressamente dal contribuente perché non in formato ML. La prova della notificazione non può dirsi conseguita, secondo il principio di diritto affermato dalla
Cassazione con Sentenza 16189/2023 per la quale: "La prova che l'atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza viene data soltanto depositando le ricevute”.
In esito alla predetta pronuncia, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n.
4 c.p.c., per essere la sentenza fondata su un errore di fatto, rappresentato dall'affermazione che le ricevute di consegna della PEC relative alla notificazione dell'atto prodromico non fossero state prodotte nel formato.xml e
.eml, mentre le stesse erano state allegate proprio nel suddetto formato, conformemente a quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza. Chiedeva, pertanto, la revoca della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;
con vittoria delle spese processuali.
Resistente_1La società “ ” non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 6.6.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. in quanto la sentenza in esame è stata emessa sulla base dell'erronea supposizione di un fatto ossia sulla falsa percezione della realtà riguardo alla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate in sede di appello.
In particolare, la Corte ha ritenuto che le ricevute di consegna della PEC allegate dall'Agenzia appellante non fossero in formato .eml o .msg, mentre, in realtà, tali ricevute erano effettivamente prodotte in formato .xml e .eml, conformemente alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito come tali formati fossero idonei a dimostrare la corretta notifica via PEC.
L'errore è rilevabile immediatamente dagli atti di causa, esaminando la documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di appello, è stata fornita prova della rituale notifica, a mezzo PEC, dell'atto prodromico di contestazione n. TDYCOT100216/2021.
A tanto consegue la revoca della sentenza n.2057/2024 della Corte di Giustizia di II grado della Calabria e il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.
In ossequio al principio della soccombenza, quest'ultima va condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Nulla va, invece, disposto quanto alle spese del presente procedimento non essendosi costituita la
Resistente_1società “ s.r.l.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione e per l'effetto revoca la sentenza n.2057/2024 della Corte di Giustizia di II grado della Calabria;
rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente che condanna al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, liquidate in €. 2.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Nulla per le spese del presente procedimento.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 06/06/2025 alle ore 11:01 con la seguente composizione collegiale:
SE AN TO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2995/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.Iva_1 S.r.l. -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2057/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 3020220007098900 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 697/2025 depositato il 12/06/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catanzaro ha proposto appello davanti alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Calabria avverso la sentenza n. 1781/1/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro con la quale era stato accolto il ricorso della società “Resistente_1 s.r.l.” e annullata la cartella di pagamento n. 03020220007098900000. Insisteva, in particolare, nella richiesta di inammissibilità del ricorso avverso la predetta cartella in quanto l'atto prodromico ad essa, vale a dire l'atto di contestazione n.
TDYCOT100216/2021, risultava essere stato regolarmente notificato alla contribuente il 9 dicembre 2021, a mezzo PEC, come da ricevute di accettazione e consegna allegate all'atto di appello.
Si sono costituite le parti resistenti, tra cui la Resistente_1 Srl, la quale insisteva nel sostenere l'omessa prova della notifica dell'atto presupposto a mezzo PEC poiché la stessa sarebbe dovuta essere fornita dall'Ente impositore esclusivamente mediante “deposito in PTT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato "eml" o "msg" essendo irrituale ed inesistente ogni ultronea produzione non conforme ai suddetti formati.”
Con sentenza n. 2057/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate con la seguente motivazione: “L'appello non è fondato. Invero è basato sulla produzione della prova della notifica via pec della notificazione dell'atto presupposto. Ma la prova è stata fornita per il tramite della “ricevuta di consegna della PEC” contestata espressamente dal contribuente perché non in formato ML. La prova della notificazione non può dirsi conseguita, secondo il principio di diritto affermato dalla
Cassazione con Sentenza 16189/2023 per la quale: "La prova che l'atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza viene data soltanto depositando le ricevute”.
In esito alla predetta pronuncia, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n.
4 c.p.c., per essere la sentenza fondata su un errore di fatto, rappresentato dall'affermazione che le ricevute di consegna della PEC relative alla notificazione dell'atto prodromico non fossero state prodotte nel formato.xml e
.eml, mentre le stesse erano state allegate proprio nel suddetto formato, conformemente a quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza. Chiedeva, pertanto, la revoca della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;
con vittoria delle spese processuali.
Resistente_1La società “ ” non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 6.6.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. in quanto la sentenza in esame è stata emessa sulla base dell'erronea supposizione di un fatto ossia sulla falsa percezione della realtà riguardo alla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate in sede di appello.
In particolare, la Corte ha ritenuto che le ricevute di consegna della PEC allegate dall'Agenzia appellante non fossero in formato .eml o .msg, mentre, in realtà, tali ricevute erano effettivamente prodotte in formato .xml e .eml, conformemente alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito come tali formati fossero idonei a dimostrare la corretta notifica via PEC.
L'errore è rilevabile immediatamente dagli atti di causa, esaminando la documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di appello, è stata fornita prova della rituale notifica, a mezzo PEC, dell'atto prodromico di contestazione n. TDYCOT100216/2021.
A tanto consegue la revoca della sentenza n.2057/2024 della Corte di Giustizia di II grado della Calabria e il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.
In ossequio al principio della soccombenza, quest'ultima va condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Nulla va, invece, disposto quanto alle spese del presente procedimento non essendosi costituita la
Resistente_1società “ s.r.l.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione e per l'effetto revoca la sentenza n.2057/2024 della Corte di Giustizia di II grado della Calabria;
rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente che condanna al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, liquidate in €. 2.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Nulla per le spese del presente procedimento.