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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2025, n. 4471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4471 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda Sezione Civile
R.G. 621/2017
Il Tribunale di Bari, Seconda, in persona del GOT CO ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
VERNOLA MASSIMO
Attore/opponente e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. TAVERI RAFFAELLA
Convenuto/opposto
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 17/07/2024 da intendersi qui riportato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con decreto ingiuntivo n. 5269/2016 il geometra ingiungeva alla CP_1
società il pagamento della somma di € 5.415,58, oltre interessi legali Parte_1
ed accessori a titolo di pagamento del terzo acconto relativo alle prestazioni professionali contratte con l'accettazione in data 04/10/2011 della proposta contrattuale del 13/09/2011 (v. infra).
Avverso detto decreto proponeva opposizione la contestando il Parte_1
diritto di credito del tecnico in quanto relativo a prestazioni già pagate ovvero ad altre non svolte.
Si costituiva a sua volta in giudizio il Geom. chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione e la conferma del D.I., previa concessione della provvisoria esecuzione. Deduceva (per quel che qui interessa) di aver maturato il diritto al pagamento di detto acconto a causa dell'inadempienza dell'altra parte non periziatasi di favorire l'esecuzione del contratto (v. infra).
Con ordinanza del 18.12.2017 la richiesta di provvisoria esecuzione veniva rigettata su presupposto che si fossero avverate tutte le condizioni per il pagamento del terzo step previste in contratto ossia l'ottenimento dei permessi previsti in contratto connessi alla quota di compenso preteso in via monitoria.
Con la stessa ordinanza venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co.6° cpc.
Le parti depositavano le relative memorie ed articolavano le proprie richieste istruttorie ammesse definitivamente con ordinanza dell'01/02/2023. Espletata parte dell'istruttoria ammessa, la causa veniva ritenuta matura per la decisione pag. 2/8 e rinviata per la precisazione delle conclusioni con il rigetto di tutte le altre richieste delle parti e/o revoca parziale dell'ordinanza istruttoria.
All'udienza del 17/07/2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva avviata alla fase decisionale secondo le modalità di cui all'art. 281 sexies cpc con discussione orale e termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza dell'11/02/2025 le parti discutevano oralmente e la causa veniva riservata per la decisione senza termini.
All'esito del giudizio si può affermare che l'opposizione è infondata e va rigettata.
In data 04/10/2011 la conferiva incarico al Geom. per Parte_1 CP_1
una prestazione professionale relativa alla progettazione e realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante da realizzarsi nel comune di GR
PU (BA), lungo la SS. 96 al Km 98+730. Il contratto prevedeva espressamente il pagamento delle competenze pattuite per fasi di esecuzione dell'incarico, essendo contemplate oltre la progettazione, anche una serie di adempimenti necessari per step tese ad ottenere le autorizzazioni delle Autorità competenti nonché, una volta ottenuti i permessi di legge, l'espletamento dell'incarico di Direzione dei lavori. Nello specifico (per quel che qui interessa) si pattuiva un primo pagamento di € 1.500,00 all'ottenimento del nulla osta, poi ulteriori € 5.000,00 alla consegna del progetto definitivo ed € 5.000,00 all'ottenimento dei permessi.
Sta di fatto che l'iter amministrativo, regolato attraverso i primi 2 step (ai quali è corrisposto il pagamento dei primi 2 acconti), risulterebbe essersi interrotto dopo la Conferenza di servizi del 18/12/2012.
pag. 3/8 Attraverso la lettura del verbale della suddetta Conferenza si evince che l'operazione avrebbe dovuto concludersi con l'ottenimento del Provvedimento
Autorizzativo Unico il cui rilascio veniva subordinato all'autorizzazione in deroga di cui al D.P.R. n.753/800 da parte della a sua volta condizionato CP_2
dal rilascio del titolo edilizio da parte del comune di GR PU per l'esecuzione dei lavori.
Nel corso del giudizio è emerso che l'iter in questione è stato avviato con la presentazione della domanda di nulla osta da parte della forte di un Parte_1
contratto preliminare di compravendita del fondo sul quale avrebbe dovuto realizzarsi il distributore e che detto fondo fosse altresì gravato di un libello enfiteutico in favore del Comune di GR PU. Ne consegue che il progetto ad approvare avrebbe richiesto l'acquisizione a titolo definitivo del fondo con l'affrancazione del fondo.
Dette circostanza non risultano pacificamente realizzatesi.
Appare evidente che l'affrancazione dei terreni era di assoluta ed esclusiva competenza della società In altre parole, senza l'affrancazione Parte_1
suddetta, il comune di GR PU non avrebbe mai potuto rilasciare il titolo edilizio al quale era subordinata l'autorizzazione in deroga da parte della e alla quale, a sua volta, era subordinato il rilascio del CP_2
Provvedimento Autorizzativo Unico per la realizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante.
Nel corpo del suddetto verbale della conferenza dei servizi, inoltre, si legge anche che a detta data (18/12/2011) fossero giunti il Parere Favorevole dell'Anas spa alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e il parere pag. 4/8 favorevole delle Ferrovie Appulo Lucane nonché l'Autorizzazione Paesaggistica da parte del Comune di Toritto.
Nel corso del giudizio all'udienza del 21/04/2023 sono stati ascoltati i testi addotti da parte convenuta ossia Ing. nella sua qualità di Testimone_1
Responsabile Unico del Procedimento all'epoca dei fatti secondo il quale “…il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico fu subordinato alla prescrizione del perfezionamento della pratica del livello gravante sulle particelle interessate dall'intervento…” e il geom. , dipendente CP_3 Parte_2
che dichiarava di aver espresso “…inizialmente a seguito di
[...]
presentazione di elaborati per il tramite di da parte di Parte_3 Parte_1
era stato espresso parere negativo, successivamente a seguito di integrazione è stato espresso parere favorevole…” e, infine, all'udienza del 18/10/2023 l'ing.
, nella qualità di Responsabile del settore tecnico del comune Persona_1
di GR PU all'epoca dei fatti, secondo il quale fu dalla sua
Amministrazione fu espresso “…parere favorevole a condizione che fosse affrancato un livello enfiteutico a favore del Comune di GR PU…il Titolo
Autorizzativo era condizionato a tale adempimento…”.
È evidente, pertanto, che il rilascio dell'Autorizzazione Unica, come da prescrizione della Conferenza di Servizi del 18/12/2011, quale atto finale per dar corso agli altri step contrattuali del conferimento d'incarico, fosse essenzialmente condizionata all'espletamento di alcune formalità di esclusiva competenza della Società opponente (ossia l'affrancamento del livello enfiteutico) onde consentire al tecnico di ottenere la licenza edilizia e CP_1
l'autorizzazione in deroga della regione . CP_2
La Società opponente non ha tuttavia dimostrato l'affrancamento del fondo sicché parte convenuta non ha potuto completare l'espletamento dell'incarico. pag. 5/8 È altrettanto evidente, pertanto, il motivo per il quale non è stato dato ingresso alle altre istanze istruttorie, ritenute infatti superflue e sovrabbondanti rispetto ai fatti di causa. Si evidenzia che in ogni caso non risulta maturata la decadenza dalle prove (Cass. Civ. sent. n. 1035 del 2025) non essendoci vieppiù stata eccezione tempestiva da parte della Società opponente.
In punto di diritto si ritiene che la clausola di un contratto che lega il pagamento al verificarsi di determinati eventi rappresenta una condizione sospensiva e non un termine, rendendo il credito inesigibile fino al verificarsi dell'evento
(ordinanza di Cassazione Civile, Sez. 2, n. 1921 Anno 2024).
Nella fattispecie il pagamento del terzo step era subordinato al rilascio di tutte le autorizzazioni e l'Opposto ha dimostrato di aver compiuto tutte le attività propedeutiche al completamento dell'incarico mentre, per contro, parte
Opponente non ha dimostrato di aver eseguito le formalità necessarie per favorire l'ultimazione dell'incarico.
Come noto, una clausola sospensiva potestativa è una condizione sospensiva che dipende dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare, in caso di mancato avveramento, l'assenza di una volontà della parte in tal senso di ritenersi vincolata dal contratto.
Nella fattispecie la condizione avrebbe richiesto un'azione da parte della Società opponente (affrancamento del fondo oltre che l'acquisto dello stesso) sicché si ritiene che il mancato avveramento di una delle due condizioni poste in occasione della Conferenza di servizi del 18/12/2012 costituisce un inadempimento imputabile alla Società opponente.
pag. 6/8 Conseguentemente si deve reputare la condizione sospensiva fittiziamente avverata ex art. 1359 c.c. e il contratto pienamente efficace con conseguente obbligo di pagamento della Società opponente del terzo step.
La Cassazione (ordinanza del 6 marzo 2024, n. 5976), nel soffermarsi sulle condizioni necessarie per l'avveramento fittizio della condizione ex art. 1359 c.c. ha affermato che “In materia di clausola condizionale, allorché il pagamento di parte del compenso dovuto ad un professionista (nella specie, un architetto) per la prestazione d'opera intellettuale dallo stesso espletata sia subordinato al rilascio di un provvedimento amministrativo (nella specie, concessione edilizia), trova applicazione l'istituto della finzione di avveramento della condizione, ex art. 1359 cod. civ., anche quando l'interesse della controparte, inizialmente convergente con quello del professionista, si modifichi nel corso del rapporto, fino a risultare contrario all'avveramento della condizione (nella specie, a seguito del ritiro dell'istanza volta al rilascio della concessione)” (Cass. Civ.
n.16501 del 18 luglio 2014).
Anche la condizione "potestativa mista", a tutto voler concedere, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti, è soggetta alla disciplina degli artt. 1358 e 1359 cod. civ., da intendersi riferita anche al segmento non casuale.
Ne consegue che sussiste il diritto al pagamento del compenso in quanto la condizione alla quale era subordinato il terzo step non si è realizzato per causa imputabile alla Società opponente.
L'opposizione va pertanto rigettata con tutte le conseguenze ivi compresa la soccombenza ai fini dei compensi di causa liquidati come da dispositivo secondo pag. 7/8 i parametri minimi (in ragione del valore della controversia) di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm.e ii..
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio in epigrafe, per le motivazioni tutte sovra espresse, rigetta l'opposizione, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5269/2016 del Tribunale di
Bari e condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 2.540,00 oltre accessori come per legge. CP_1
Così è deciso in Bari il 05/12/2025
Il GOT – CO ZI
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda Sezione Civile
R.G. 621/2017
Il Tribunale di Bari, Seconda, in persona del GOT CO ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
VERNOLA MASSIMO
Attore/opponente e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. TAVERI RAFFAELLA
Convenuto/opposto
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 17/07/2024 da intendersi qui riportato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con decreto ingiuntivo n. 5269/2016 il geometra ingiungeva alla CP_1
società il pagamento della somma di € 5.415,58, oltre interessi legali Parte_1
ed accessori a titolo di pagamento del terzo acconto relativo alle prestazioni professionali contratte con l'accettazione in data 04/10/2011 della proposta contrattuale del 13/09/2011 (v. infra).
Avverso detto decreto proponeva opposizione la contestando il Parte_1
diritto di credito del tecnico in quanto relativo a prestazioni già pagate ovvero ad altre non svolte.
Si costituiva a sua volta in giudizio il Geom. chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione e la conferma del D.I., previa concessione della provvisoria esecuzione. Deduceva (per quel che qui interessa) di aver maturato il diritto al pagamento di detto acconto a causa dell'inadempienza dell'altra parte non periziatasi di favorire l'esecuzione del contratto (v. infra).
Con ordinanza del 18.12.2017 la richiesta di provvisoria esecuzione veniva rigettata su presupposto che si fossero avverate tutte le condizioni per il pagamento del terzo step previste in contratto ossia l'ottenimento dei permessi previsti in contratto connessi alla quota di compenso preteso in via monitoria.
Con la stessa ordinanza venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co.6° cpc.
Le parti depositavano le relative memorie ed articolavano le proprie richieste istruttorie ammesse definitivamente con ordinanza dell'01/02/2023. Espletata parte dell'istruttoria ammessa, la causa veniva ritenuta matura per la decisione pag. 2/8 e rinviata per la precisazione delle conclusioni con il rigetto di tutte le altre richieste delle parti e/o revoca parziale dell'ordinanza istruttoria.
All'udienza del 17/07/2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva avviata alla fase decisionale secondo le modalità di cui all'art. 281 sexies cpc con discussione orale e termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza dell'11/02/2025 le parti discutevano oralmente e la causa veniva riservata per la decisione senza termini.
All'esito del giudizio si può affermare che l'opposizione è infondata e va rigettata.
In data 04/10/2011 la conferiva incarico al Geom. per Parte_1 CP_1
una prestazione professionale relativa alla progettazione e realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante da realizzarsi nel comune di GR
PU (BA), lungo la SS. 96 al Km 98+730. Il contratto prevedeva espressamente il pagamento delle competenze pattuite per fasi di esecuzione dell'incarico, essendo contemplate oltre la progettazione, anche una serie di adempimenti necessari per step tese ad ottenere le autorizzazioni delle Autorità competenti nonché, una volta ottenuti i permessi di legge, l'espletamento dell'incarico di Direzione dei lavori. Nello specifico (per quel che qui interessa) si pattuiva un primo pagamento di € 1.500,00 all'ottenimento del nulla osta, poi ulteriori € 5.000,00 alla consegna del progetto definitivo ed € 5.000,00 all'ottenimento dei permessi.
Sta di fatto che l'iter amministrativo, regolato attraverso i primi 2 step (ai quali è corrisposto il pagamento dei primi 2 acconti), risulterebbe essersi interrotto dopo la Conferenza di servizi del 18/12/2012.
pag. 3/8 Attraverso la lettura del verbale della suddetta Conferenza si evince che l'operazione avrebbe dovuto concludersi con l'ottenimento del Provvedimento
Autorizzativo Unico il cui rilascio veniva subordinato all'autorizzazione in deroga di cui al D.P.R. n.753/800 da parte della a sua volta condizionato CP_2
dal rilascio del titolo edilizio da parte del comune di GR PU per l'esecuzione dei lavori.
Nel corso del giudizio è emerso che l'iter in questione è stato avviato con la presentazione della domanda di nulla osta da parte della forte di un Parte_1
contratto preliminare di compravendita del fondo sul quale avrebbe dovuto realizzarsi il distributore e che detto fondo fosse altresì gravato di un libello enfiteutico in favore del Comune di GR PU. Ne consegue che il progetto ad approvare avrebbe richiesto l'acquisizione a titolo definitivo del fondo con l'affrancazione del fondo.
Dette circostanza non risultano pacificamente realizzatesi.
Appare evidente che l'affrancazione dei terreni era di assoluta ed esclusiva competenza della società In altre parole, senza l'affrancazione Parte_1
suddetta, il comune di GR PU non avrebbe mai potuto rilasciare il titolo edilizio al quale era subordinata l'autorizzazione in deroga da parte della e alla quale, a sua volta, era subordinato il rilascio del CP_2
Provvedimento Autorizzativo Unico per la realizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante.
Nel corpo del suddetto verbale della conferenza dei servizi, inoltre, si legge anche che a detta data (18/12/2011) fossero giunti il Parere Favorevole dell'Anas spa alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e il parere pag. 4/8 favorevole delle Ferrovie Appulo Lucane nonché l'Autorizzazione Paesaggistica da parte del Comune di Toritto.
Nel corso del giudizio all'udienza del 21/04/2023 sono stati ascoltati i testi addotti da parte convenuta ossia Ing. nella sua qualità di Testimone_1
Responsabile Unico del Procedimento all'epoca dei fatti secondo il quale “…il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico fu subordinato alla prescrizione del perfezionamento della pratica del livello gravante sulle particelle interessate dall'intervento…” e il geom. , dipendente CP_3 Parte_2
che dichiarava di aver espresso “…inizialmente a seguito di
[...]
presentazione di elaborati per il tramite di da parte di Parte_3 Parte_1
era stato espresso parere negativo, successivamente a seguito di integrazione è stato espresso parere favorevole…” e, infine, all'udienza del 18/10/2023 l'ing.
, nella qualità di Responsabile del settore tecnico del comune Persona_1
di GR PU all'epoca dei fatti, secondo il quale fu dalla sua
Amministrazione fu espresso “…parere favorevole a condizione che fosse affrancato un livello enfiteutico a favore del Comune di GR PU…il Titolo
Autorizzativo era condizionato a tale adempimento…”.
È evidente, pertanto, che il rilascio dell'Autorizzazione Unica, come da prescrizione della Conferenza di Servizi del 18/12/2011, quale atto finale per dar corso agli altri step contrattuali del conferimento d'incarico, fosse essenzialmente condizionata all'espletamento di alcune formalità di esclusiva competenza della Società opponente (ossia l'affrancamento del livello enfiteutico) onde consentire al tecnico di ottenere la licenza edilizia e CP_1
l'autorizzazione in deroga della regione . CP_2
La Società opponente non ha tuttavia dimostrato l'affrancamento del fondo sicché parte convenuta non ha potuto completare l'espletamento dell'incarico. pag. 5/8 È altrettanto evidente, pertanto, il motivo per il quale non è stato dato ingresso alle altre istanze istruttorie, ritenute infatti superflue e sovrabbondanti rispetto ai fatti di causa. Si evidenzia che in ogni caso non risulta maturata la decadenza dalle prove (Cass. Civ. sent. n. 1035 del 2025) non essendoci vieppiù stata eccezione tempestiva da parte della Società opponente.
In punto di diritto si ritiene che la clausola di un contratto che lega il pagamento al verificarsi di determinati eventi rappresenta una condizione sospensiva e non un termine, rendendo il credito inesigibile fino al verificarsi dell'evento
(ordinanza di Cassazione Civile, Sez. 2, n. 1921 Anno 2024).
Nella fattispecie il pagamento del terzo step era subordinato al rilascio di tutte le autorizzazioni e l'Opposto ha dimostrato di aver compiuto tutte le attività propedeutiche al completamento dell'incarico mentre, per contro, parte
Opponente non ha dimostrato di aver eseguito le formalità necessarie per favorire l'ultimazione dell'incarico.
Come noto, una clausola sospensiva potestativa è una condizione sospensiva che dipende dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare, in caso di mancato avveramento, l'assenza di una volontà della parte in tal senso di ritenersi vincolata dal contratto.
Nella fattispecie la condizione avrebbe richiesto un'azione da parte della Società opponente (affrancamento del fondo oltre che l'acquisto dello stesso) sicché si ritiene che il mancato avveramento di una delle due condizioni poste in occasione della Conferenza di servizi del 18/12/2012 costituisce un inadempimento imputabile alla Società opponente.
pag. 6/8 Conseguentemente si deve reputare la condizione sospensiva fittiziamente avverata ex art. 1359 c.c. e il contratto pienamente efficace con conseguente obbligo di pagamento della Società opponente del terzo step.
La Cassazione (ordinanza del 6 marzo 2024, n. 5976), nel soffermarsi sulle condizioni necessarie per l'avveramento fittizio della condizione ex art. 1359 c.c. ha affermato che “In materia di clausola condizionale, allorché il pagamento di parte del compenso dovuto ad un professionista (nella specie, un architetto) per la prestazione d'opera intellettuale dallo stesso espletata sia subordinato al rilascio di un provvedimento amministrativo (nella specie, concessione edilizia), trova applicazione l'istituto della finzione di avveramento della condizione, ex art. 1359 cod. civ., anche quando l'interesse della controparte, inizialmente convergente con quello del professionista, si modifichi nel corso del rapporto, fino a risultare contrario all'avveramento della condizione (nella specie, a seguito del ritiro dell'istanza volta al rilascio della concessione)” (Cass. Civ.
n.16501 del 18 luglio 2014).
Anche la condizione "potestativa mista", a tutto voler concedere, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti, è soggetta alla disciplina degli artt. 1358 e 1359 cod. civ., da intendersi riferita anche al segmento non casuale.
Ne consegue che sussiste il diritto al pagamento del compenso in quanto la condizione alla quale era subordinato il terzo step non si è realizzato per causa imputabile alla Società opponente.
L'opposizione va pertanto rigettata con tutte le conseguenze ivi compresa la soccombenza ai fini dei compensi di causa liquidati come da dispositivo secondo pag. 7/8 i parametri minimi (in ragione del valore della controversia) di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm.e ii..
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio in epigrafe, per le motivazioni tutte sovra espresse, rigetta l'opposizione, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5269/2016 del Tribunale di
Bari e condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 2.540,00 oltre accessori come per legge. CP_1
Così è deciso in Bari il 05/12/2025
Il GOT – CO ZI
pag. 8/8