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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione sesta civile
Proc. Unitario n.432/2025
Il Giudice, dott.ssa UR IU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi ELl'art.70, c.10 CC.II. nel procedimento per la ristrutturazione dei debiti EL Consumatore presentato dalla sig. ra con l'ausilio Parte_1 ELl;
Controparte_1
premesso che: in data 24.07.2025 in qualità di debitore, proponeva un Parte_1
Piano di ristrutturazione dei debiti EL consumatore ex art.67 e segg. CC.II.; con decreto ex art.70, c.1, CC.II. EL 10.09.2025 il Tribunale dichiarava l'ammissibilità ELla proposta, disponendone la pubblicazione a cura ELl'OCC e la comunicazione a tutti i creditori.
Nell'informativa depositata ai sensi ELl'art.70, c.6 CC.II. l'OCC in persona dei gestori ELla crisi Avv. e dott.ssa ha dato atto e comprovato CP_2 CP_3
l'avvenuta pubblicazione ELla proposta e EL piano sul sito web EL Tribunale di Torino, in data 12/09/2025; l'avvenuta comunicazione ELla proposta e EL piano ai creditori ex art. 70, co.1 EL C.C.I.I., effettuata a mezzo PEC nella data EL 11.09.2025; la formulazione di “osservazioni” e precisazione EL credito da parte di ST NC EL LA SP (di seguito per brevità IBL), che chiedeva il rigetto ELla domanda di omologazione EL piano.
In riferimento a tali osservazioni e precisazioni l'OCC motivatamente replicava nella relazione ex art.70, c.6 CC.II. in relazione a tutti i motivi di opposizione svolti da IBL;
affermava, in particolare, la qualifica di consumatore in capo alla sig.ra la Pt_1 completezza EL piano, ELla documentazione e ELla relazione particolareggiata anche sotto il profilo ELla ricostruzione ELle ragioni EL sovraindebitamento e ELlo stato soggettivo di “colpa grave”; la correttezza ELla stima EL fabbisogno mensile necessario al nucleo familiare ELla debitrice;
la validità ELla stima ELl'alternativa liquidatoria proposta dalla ricorrente;
la convenienza EL piano anche per il creditore opponente;
l'omessa corretta valutazione EL merito creditizio da parte di
[...]
e IBL. CP_4
L'OCC precisava, conclusivamente, la valutazione positiva di fattibilità ELla proposta così come formulata EL ricorso ex artt. 67 e ss. CCII e chiedeva l'omologa EL piano di ristrutturazione dei debiti EL consumatore e il rigetto ELl'opposizione presentata da IBL.
Tutto ciò premesso e rilevato che: il procedimento ha avuto regolare svolgimento e sono state realizzate le pubblicazioni e comunicazioni previste dall'art.70 CC.II.; osserva il Giudice quanto segue.
Al fine ELla valutazione ELl' ammissibilità giuridica e fattibilità EL piano è necessario verificare, in sede di omologa, ai sensi ELl'art.70 c.7 CC.II., tale presupposto, tenendo conto ELle contestazioni e osservazioni formulate dai creditori.
Nel caso di specie, la creditrice opponente IBL ha eccepito, in via preliminare, ai sensi ELl'art.2 c.1 lettera e) CC.II. il difetto ELla qualifica di consumatore in capo alla ricorrente e ELla natura consumeristica ELle posizioni debitorie oggetto di Pt_1 ristrutturazione con il piano in esame.
Giova richiamare l'art.2 c.1 lettera e) CC.II nel testo novellato dal c.d correttivo ter che definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una ELle società appartenenti a uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI EL titolo V EL libro quinto EL codice civile, e accede agli strumenti di regolazione ELla crisi e ELl'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
Quest'ultima dizione sostituisce la previgente previsione di “debiti estranei a quelli sociali”.
L'art.67 CC.II. attribuisce al “consumatore sovraindebitato” la facoltà di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti.
Secondo l'opinione che appare preferibile la nuova formulazione ELla nozione di consumatore introdotta dal c.d. decreto correttivo ter presenta un contenuto oggettivo e restrittivo rispetto al testo precedente e manifesta la ratio legis di riservare la procedura EL piano di ristrutturazione (che prescinde dal voto e dall'approvazione da parte dei creditori), in via esclusiva, ai soli debiti interamente consumeristici, che siano stati contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale.
Ne discende che la pregressa situazione debitoria può formare oggetto EL piano di ristrutturazione solo qualora sia in toto riferibile, in modo oggettivo, a debiti contratti nella qualità di consumatore, senza la possibilità di introdurre diverse valutazioni afferenti la natura e l'entità ELle obbligazioni assunte ed oggetto di ristrutturazione o la loro prevalenza o meno rispetto al complessivo indebitamento.
Al riguardo, va richiamato l'insegnamento ELla Corte di Cassazione Civile (Decr. Num. 22699 Data pubblicazione: 26/07/2023) che, chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale su alcune questioni di carattere processuale e sostanziale, argomentava, tra il resto, per quanto qui rileva, che “La lettera ELla norma che definisce il consumatore nel CCI (art. 2 comma 1 lett. e) è solo minimamente cambiata rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, lett. b) ELla l. n. 3/2012 e succ. modd. in tema di sovraindebitamento, così che sul tema appare ancora attuale Sez. 1, Sentenza n. 1869 EL 2016 così massimata: “La nozione di “consumatore abilitato al piano”, quale modalità di ristrutturazione EL passivo e per l'esercizio ELle altre prerogative previste dalla l. n. 3 EL 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore – attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza - comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento ELla proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione ELla propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie ELl'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali…”.
Tale interpretazione, a più forte ragione, va seguita in riferimento alla nozione di consumatore quale attualmente ELineata dal legislatore per effetto ELl'indicata modifica operata dal correttivo ter.
In applicazione dei citati criteri interpretativi, al fine ELla valutazione EL comportamento tenuto complessivamente dalla debitrice nel caso di specie, è da osservare che dall'esposizione ELle cause EL sovraindebitamento ricostruite dall'OCC, anche in base alle dichiarazioni rese dalla ricorrente, si evince che la prima richiesta di finanziamento (erogato da per l'importo di € 20.525,00) Controparte_4 risale all'anno 2016 e il denaro veniva utilizzato sia per aiutare il compagno, sig.
, padre dei due figli ELla ricorrente, sia per le spese correnti. Persona_1
La ricorrente rappresentava di aver sempre aiutato il suo compagno, svolgente attività di traslochi prima in forma di impresa individuale poi con una cooperativa;
l'attività non andava bene e il sig. , a far tempo dall'anno 2015 accusava gravi problemi Per_1 di salute, sino al decesso avvenuto il 19 agosto 2017.
Nella relazione OCC allegata sub 5 si legge (pag.7) che l'attività EL , titolare Per_1 di una ditta di traslochi, “ … non andava benissimo e la sig. interveniva Pt_1 finanziariamente per aiutarlo e anche come prestanome. Il compagno per un certo periodo comprava e rivendeva autovetture e le intestava a lei”.
Per superare le difficoltà di gestione ELl'attività d'impresa EL e partecipare Per_1
a gare di appalto, in data 21 giugno 2017 veniva costituita una cooperativa, di cui il era presidente EL consiglio di amministrazione e la unitamente a Per_1 Pt_1 tale era consigliere. Persona_2
La cooperativa, a dire ELla ricorrente, non ha mai operato a causa EL decesso EL
, avvenuto due mesi dopo la costituzione ELla stessa;
tuttavia la cooperativa Per_1 non veniva chiusa né cancellata dal Registro imprese e tuttora risulta in essere e la ricorrente appare consigliera di tale ente (visure allegate ai nn.3 e 4 ELla relazione ex art.68 CC.II.
A causa ELle difficoltà di svolgimento ELl'attività da parte EL , anche a causa Per_1 EL ricovero ospedaliero, la ricorrente stipulava in data 13 giugno 2017 altro finanziamento con IBL e prestava il denaro al compagno per aiutarlo ma a seguito EL decesso ELlo stesso si ritrovava in una situazione di difficoltà economica che non riusciva a superare negli anni successivi, nei quali ricorreva a ulteriori finanziamenti che comportavano trattenute sulla busta paga e pignoramenti, risultati poi troppo onerosi (pagg.
5-7 relazione OCC).
E' significativo notare che -nel progressivo formarsi EL sovraindebitamento oggi prospettato dalla ricorrente - il momento iniziale si colloca negli anni 2016-2017, allorchè la debitrice utilizzava le somme ottenute dagli enti finanziatori non solo per far fronte ai bisogni EL proprio nucleo familiare, ma anche per erogare aiuti economici al compagno e supportarlo nella sua attività commerciale, consapevole EL fatto che l'attività non procedeva bene, sino a costituire una società cooperativa, tuttora esistente, nell'ambito ELla quale la ricorrente assumeva la qualifica di consigliere di amministrazione e il compagno quella di presidente.
Nella descritta situazione, l'eziologia e la genesi ELl'indebitamento da cui deriva la situazione di crisi oggetto EL piano di ristrutturazione non può che riferirsi (quanto meno in parte) a esigenze estranee alla figura EL consumatore, rivelandosi determinanti le scelte operate ( e i due finanziamenti ottenuti) per fronteggiare le difficoltà di gestione ELl'attività EL . Per_1
Ne discende l'inammissibilità EL piano proposto per difetto ELla qualifica di consumatore in capo alla sig.ra , irrilevante essendo, per quanto sopra detto, Pt_1 la proporzione o prevalenza dei debiti d'impresa rispetto a quelli di origine consumeristica. A ciò si aggiunge la considerazione che nella relazione ELl'OCC non appare adeguatamente approfondito il profilo ELla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (art.68, comma 2, lettera a), non potendosi considerare inconsapevole il comportamento attivo serbato dalla nel sostenere Pt_1 economicamente l'attività d'impresa EL compagno, sino ad assumere incarichi in una cooperativa, tuttora esistente, funzionale allo svolgimento ELl'attività stessa (anche se poi, di fatto, abbandonata a seguito EL decesso EL ). Per_1
Tale omissione assume rilevanza, quale circostanza ostativa all'ammissibilità ELla proposta, rivelando l'incompletezza dei datti attestati dall'OCC; deve essere altresì valutata sotto il profilo ELla colpa grave ELla debitrice nel determinare la situazione di sovraindebitamento.
Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi come da dispositivo, rigettando l'istanza di omologazione e dichiarando inefficaci le misure protettive adottate.
P.Q.M.
Visto l'art.70 CC.II.
Rigetta l'istanza di omologazione EL Piano di Ristrutturazione dei debiti EL consumatore presentato dalla sig.ra e dichiara inefficaci Parte_1 le misure protettive adottate.
Si comunichi
Torino, 24 novembre 2025
Il Giudice:
Dott.ssa UR IU