TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6684/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6684/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a ZI (RM) in Via Gran Bretagna, 66/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico
Naso (C.F. e dall'Avv. Damiano Ventura (c.f. C.F._2
, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: Controparte_1
) - (CF: P.IVA_1 Controparte_2
), PEC: in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 Email_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di via dei Portoghesi, 12 00186 Roma -
Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dal proprio funzionario Emilia
Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
- Resistenti – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 30/10/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale CP_3 del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita
l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto
Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3 CCNL del
Comparto Scuola 2011;
E PER L'EFFETTO
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3, CCNL del Comparto Scuola 2011, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal
01.09.2011, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica professionale di
“Collaboratore Scolastico” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 10 mesi 2 giorni 0, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 9.575,83 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle
2 CP_ dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola
2006/09 e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari, oltre al rimborso del CU.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' si Controparte_5 Controparte_2 costituivano in giudizio con memoria del 28/5/2024 per chiedere al Tribunale adito di: “-
Dichiarare inammissibile il ricorso per inesistenza della causa petendi;
- Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
- Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 4/6/2024, seguiva l'ordinanza istruttoria del 5/6/2024 con la quale veniva conferito incarico peritale al
CTU dott.ssa (consulente del lavoro) con la formulazione del seguente Persona_1 quesito: “accerti il CTU nominato la ricostruzione della carriera di con il Parte_1 riconoscimento degli incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio effettivamente prestati, tenuto conto del lavoro svolto per il come collaboratore Controparte_1 scolastico precario pre-ruolo nei periodi indicati in ricorso (pag. 1 e 2 punto 2 del ricorso, v. doc. 0 stato matricolare), applicando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE; accerti il CTU il quantum eventualmente dovuto dal alla ricorrente Controparte_1
a titolo di differenze retributive relative al precariato prestato;
indichi il CTU la classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata dalla ricorrente;
accerti il CTU il quantum a titolo di contributi previdenziali eventualmente dovuti all' su cui non sia intervenuta prescrizione (prescrizione quinquennale) tenuto conto CP_6
3 dell'art. 9 del Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14) che ha prorogato sino al 31.12.2023 la cd. moratoria sulla prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione pubblica dell' per cui CP_6 sino al 31 dicembre 2023 le eventuali omissioni contributive riferite a periodi antecedenti il
31 dicembre 2018 non cadranno in prescrizione”. Seguiva l'udienza del 3/12/2024 per il giuramento e il conferimento dell'incarico peritale;
la relazione veniva depositata il
24/9/2025; seguiva l'udienza del 2/10/2025 all'esito della quale, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nella CTU contabile, con relazione peritale depositata in data 24/9/2025.
2. In fatto e in diritto.
5. Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni formulate dalle parti resistenti
[...]
e sulla inammissibilità Controparte_5 Controparte_2 del ricorso per difetto della causa petendi, essendo requisito sussistente nel caso di specie nella domanda azionata in giudizio.
6. Nel merito, dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è un collaboratore scolastico appartenente al personale ATA di scuola pubblica statale, che a far data dall'1/9/2011 è stata assunta a tempo indeterminato. Dopo l'assunzione a tempo indeterminato, la ricorrente ha presentato domanda di ricostruzione carriera rendendo all'uopo la dichiarazione di tutti i servizi pre-ruolo prestati ex art. 145 del T.U. approvato con DPR n. 1092/73 e dell'art. 3 del
DPR n. 351/98, con riconoscimento da parte del di un'anzianità di servizio pre- CP_5 ruolo prestato pari ad anni 8 e giorni 10 (v. doc. 1 allegato al ricorso).
7. Antecedentemente all'immissione in ruolo in data 1/9/2011 aveva prestato servizio, nel periodo dal 19/2/2001 al 31.08.2010, per i periodi di seguito indicati:
dal 19/02/2001 al 31/08/2001
dal 25/092001 al 02/01/2002;
dal 11/01/2002 al 30/06/2002
dal 06/09/2002 al 31/08/2003
4 dal 01/09/2003 al 31/08/2004
dal 24/09/2004 al 31/08/2005
dal 13/09/2005 al 31/08/2006
dal 01/09/2006 al 31/08/2007
dal 01/09/2007 al 31/08/2008
dal 01/09/2008 al 31/08/2009
dal 05/09/2009 al 31/08/2010
dal 04/09/2010 al 31/08/2011
8. Si precisa in diritto che la normativa vigente, in materia di ricostruzioni di carriera del personale ATA, prevede il riconoscimento del servizio pre ruolo, prestato nelle scuole ed istituzioni educative statali, utilmente svolto con le seguenti modalità (Art. 569 e 570 D.Lgs 297/1994):
- Art. 569 D.Lgs. 297/94: “Al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di anni tre agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”;
- Art. 570 D.Lgs. 297/94: “
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo” –.
9. In ordine alle fasce stipendiali contrattualmente previste, si precisa che fino al 31.08.2010
(CCNL Comparto Scuola 2006/2009) le fasce stipendiali in vigore per tutto il personale scolastico erano le seguenti:
- Classe 0: fascia da 0 a 2 anni;
- Classe 3: fascia da 3 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
5 - Classe 35: da 35 in poi.
A decorrere invece dall'1.09.2010, le suddette fasce stipendiali sono state rimodulate (CCNL
Comparto Scuola 4.08.2011) mediante accorpamento tra prima e seconda fascia:
- Classe 0: fascia da 0 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
10. Si precisa che nel comparto Scuola la retribuzione del personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del
26.5.99, dal C.C.N.L 2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) ha inserito la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente come stipendio tabellare, differenziato in posizioni progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce. Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio.
Il personale assunto con contratti a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato, invece, non matura alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto con contratti a termine sempre lo stipendio base, indipendentemente dagli anni di insegnamento svolti.
11. L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce:
- al 1° comma: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
6 indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
- e al 4° comma: «I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».
Ai sensi dell'art.4 co. 8-9-10 del DPR 399/1988:
“
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare
a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato
è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”.
12. Con l' art. 4, comma 13, del D.P.R. n. 399/1988 è stata estesa, a decorrere dall'1/7/1988, anche al personale ATA la misura del riconoscimento prevista per il personale docente (4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici).
I servizi prestati dal personale ATA vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati e quindi, a differenza dei docenti, si considerano i periodi di servizio anche brevi.
Fino al 2009 le fasce stipendiali erano suddivise per le seguenti classi di anzianità: da 0 a 2, da
3 a 8, da 9 a 14, da 15 a 20, da 21 a 27, da 28 a 34, da 35.
Successivamente, il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011” sottoscritto il 4 agosto 2011 ha rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1/9/2010 secondo i seguenti scaglioni di cui alla Tab A allegata al contratto: corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell'emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera”, era stato precisato che
“presupposto per la corresponsione di detti emolumenti arretrati fin dal momento del
7 passaggio in ruolo è l'avvenuta presentazione della domanda di ricostruzione di carriera nei termini di legge (segnatamente entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in ruolo per i docenti e all'immissione in servizio per il personale ATA), atteso che il procedimento della ricostruzione di carriera si attiva a domanda dell'interessato
e non d'ufficio (come avviene, invece, nei casi di inquadramenti contrattuali)” e ancora che il diritto alla ricostruzione di carriera “ai fini economici esso soggiace alla disciplina contenuta nell'articolo 2948 del medesimo codice, relativa al termine di prescrizione ridotto a cinque anni”.
13. Con la successiva Circolare MEF n. 28 del 02/12/2021, dato atto dei numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., ord. n. 2232 del 30 gennaio 2020) e della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, nell'Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019), è stato poi precisato che “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità”. Conseguentemente “il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile”, sicché il decreto di ricostruzione di carriera è sempre impugnabile, senza limiti di tempo, ma precisa che “Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all'emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell'interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare
n. 27/2017”.
14. Con riferimento alla scelta tra i due criteri, temporizzazione o ricostruzione della carriera, con riguardo al personale docente la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144 ha censurato la prassi osservata dal
[...]
di utilizzare il criterio della temporizzazione in presenza di un Controparte_1 solo vantaggio immediato a livello di stipendio, e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione
8 integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del
Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
15. La magistratura contabile ha poi sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole. In particolare , secondo la magistratura “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n.
345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare. …. Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva 18 anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione. Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa,
9 pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n.
12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018). Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia. “ (cfr. Corte dei Conti -
Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC; cfr. Corte dei conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato Del. n. SCCLEG/4/2019/SUCC).
16. La Corte di Giustizia si è espressa in materia con Ordinanza del 4.9.2014 (causa C-
152/14), all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l'
[...]
e sette dipendenti, avente ad oggetto il rifiuto Parte_2 dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detta autorità pubblica nell'espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato, ed ha affermato quanto segue: “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere;
l'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro quando, come nel procedimento
10 principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.”
17. La Corte di Cassazione con sentenza n. 22258/2016, ha disposto l'equiparazione integrale anche ai fini giuridici del trattamento economico della progressione professionale del personale scuola rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, cioè rispetto al personale di ruolo, applicando direttamente la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio di non discriminazione, alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
18. Le due successive sentenze della Cassazione 31149 e n. 31150 del 28 novembre
2019 hanno definitivamente chiarito che non vi possano essere discriminazioni tra il servizio svolto dal personale con contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.
La prima sentenza stabilisce che l'articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente” -, visto che determina un'anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato.”
La seconda sentenza stabilisce lo stesso principio per quanto riguarda l'articolo 569 del d.lgs.
n. 297 del 1994 – l'articolo che regola la ricostruzione di carriera per il personale ATA
La Corte rimanda la questione al “giudice di merito” che deve “accertare la sussistenza della discriminazione”, per farlo “dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente a tempo indeterminato, e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dall' art. 489″.
19. Il CTU nominato, sulla base dei criteri normativi sin qui illustrati, ha accertato che la ricorrente al momento della immissione in ruolo ossia alla data dell' 1.09.2011, aveva
11 maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 10, mesi 1, giorni 22 (v. relazione peritale pag.
12) e pertanto aveva maturato il diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9 – 14 (v. relazione peritale pag. 13), a tal riguardo il CTU precisava che: “considerata la vigente normativa, che prevede, laddove la fascia stipendiale venga conseguita in corso di mese, questa spetta dal primo giorno dello stesso mese, e pertanto considerato che la fascia stipendiale 0 – 2 veniva completata in data 31.08.2004 e quindi con decorrenza dall'01.09.2004 la ricorrente maturava il diritto alla fascia stipendiale 3 – 8 che completava in data 30.11.2010. Successivamente, quindi, a decorrere dall'1.12.2010, maturava il diritto alla fascia stipendiale 9 – 14. A seguire, con decorrenza 01.12.2017 maturava il diritto, tenuto conto del D.P.R. n. 22/2013 - blocco della progressione economica anno 2013 -, alla fascia stipendiale 15 – 20. Ed ancora, con decorrenza 01.12.2024 maturerà il diritto alla fascia stipendiale 21 – 27” (v. relazione peritale pag. 13-14).
20. Si precisa che la ricorrente con il presente giudizio ha chiesto la misura delle differenze retributive del periodo pre- ruolo e del periodo in ruolo, sulla base dell'esatta ricostruzione della carriera tenuto conto dell'effettivo lavoro pre-ruolo prestato, con il riconoscimento della corretta anzianità di servizio e dei relativi scatti stipendiali.
21. Il CTU quindi accertava le differenze retributive per il periodo pre ruolo (dal 19.02.2001 al 31.08.2011) nella misura di € 3.539,20 (v. pag. 15 relazione peritale) e per il periodo in ruolo dal 01.09.2011 (data di immissione in ruolo) al 30.12.2023 ( data della domanda) nella misura pari ad € 4016,62 (v. relazione peritale pag. 17).
22. In ordine alla contribuzione previdenziale, si osserva che la legge n. 335 del 1995 ha fissato in cinque anni il termine di prescrizione degli obblighi contributivi, precisando anche che i contributi non possono essere più versati una volta che sia decorso il predetto termine di prescrizione (art. 3, comma 9, secondo il quale, peraltro, la prescrizione è decennale ove ricorre una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti).
Entrata in vigore tale normativa, si è poi chiarito che essa vale anche nei casi in cui sono le pubbliche amministrazioni a dovere i contributi previdenziali nella veste di datori di lavoro
(circolare del 15 novembre 2017, n. 169). CP_6
12 Successivamente sono intervenuti alcuni provvedimenti (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4; D.L. 30 dicembre 2019, n. 162; D.L. 30 dicembre 2021, n. 22; D.L. 20 dicembre 2022, n. 198, tutti convertiti in legge) che hanno disposto la sospensione della decorrenza della prescrizione degli obblighi contributivi delle pubbliche amministrazioni. L'ultimo è il D.L. 215 del 2023.
Da esso deriva che fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi i termini prescrizione dei contributi riguardanti periodi di competenza che non oltrepassano il 31 dicembre 2019.
Da ultimo, il D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024 (c.d. Mille Proroghe), ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni pubbliche.
23 . Ciò posto il CTU in ordine alla contribuzione previdenziale ha accertato che: “sulle differenze dovute, riferite al periodo 2001 – 2011, quantificate in euro 3339,20=, sia intervenuta la prescrizione dei contributi in quanto tutta la normativa che ha sospeso i termini prescrizionali è intervenuta successivamente. Di fatto, la prescrizione dei contributi riferiti alle annualità 2011 – è intervenuta già a decorrere dal 2018 (antecedentemente alla normativa richiamata).
Sulle altre differenze retributive quantificate, pari ad euro 4016,62= riferite al periodo 2011
– 2023, non è intervenuta prescrizione e pertanto c'è obbligo di versamento della relativa contribuzione previdenziale” (v. relazione peritale pag. 18-19).
24. Ciò posto il Tribunale accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto al versamento dei contributi – in termini differenziali- per il periodo 2011-2023 sulla somma lorda di €
4016,62 essendo prescritto l'obbligo contributivo del sulle altre differenze CP_5 retributive maturate per il periodo anteriore 2001-2011.
25. Il CTU ha quindi così concluso: “Il consulente tecnico, esaminato gli atti acquisiti a giudizio, le domande formulate dalla parte ricorrente, e tenuto conto di quanto stabilito dal
CCNL Comparto Scuola, ha determinato le differenze retributive (eventuali) spettanti alla
Sig.a , considerando la retribuzione che alla stessa sarebbe spettata ove inquadrata Parte_1
a tempo indeterminato sin dall'inizio del suo rapporto di lavoro.
Nel calcolo di cui sopra, ha interamente riconosciuto il servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera della parte ricorrente, rideterminando anche le diverse decorrenze degli inquadramenti economici da riconoscersi, che di seguito si indicano:
13 Fascia 0 – 2: 19.02.2001 – 30.04.2004
Fascia 3 – 8: 01.05.2004 – 31.05.2010
Fascia 9 – 14: 01.06.2010 – 31.05.2016
Fascia 15 – 20: 01.06.2016 – 31.05.2022
Fascia 21 – 27: 01.06.2022
Dai calcoli come sopra elaborati, scaturiscono differenze retributive spettanti alla ricorrente
, per un importo complessivo pari ad euro 7.555,82= riferito al periodo 19.02.2001 Parte_1
– 31.12.2023.
L'importo di cui sopra risulta così ripartito:
- Quanto ad euro 3.539,20= riferito al periodo pre ruolo (19.02.2001 –31.08.2011)
- Quanto ad euro 4.016,62= riferito al periodo in ruolo (01.09.2011 – 31.12.2023)
Relativamente alla intervenuta o meno prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione pubblica dell' si evidenzia che: CP_6
- sulle differenze riferite al periodo pre ruolo, ossia al periodo 2001 – 2011, quantificate in euro 3539,20=, risulta intervenuta prescrizione;
- sulle differenze riferite al periodo in ruolo, ossia al periodo 2011 – 2023, quantificate in euro 4016,62=, non risulta intervenuta prescrizione e pertanto tale somma dovrà essere oggetto di copertura previdenziale”. (v. relazione peritale pag. 20-21).
26. La prescrizione è stata eccepita dal e dall' convenuti. Osserva CP_5 Controparte_2 il decidente, che l'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Il termine può estendersi a dieci anni nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, purché questa intervenga prima del decorso del quinquennio. La disposizione stabilisce che i contributi previdenziali prescritti non possono più essere versati neanche volontariamente contrariamente a quanto previsto, invece, in via ordinaria, dall'art.2940 del Codice civile per il credito prescritto. Una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva - e non semplicemente preclusiva - poiché l'Ente previdenziale creditore non può rinunziarvi;
essa, quindi, opera di diritto e deve perciò essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre il pagamento dopo la prescrizione costituisce pagamento d'indebito e dà diritto alla restituzione. Il fondamento di questa preclusione viene individuato in un'esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati - specie in riferimento ai lavoratori autonomi - di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata.
14 27. Osserva il decidente che la CTU è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici elaborati nella materia ed è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente;
per l'effetto il Tribunale accerta e dichiara che la ricorrente alla data dell'1/9/2011, dell'immissione in ruolo, aveva maturato una anzianità di servizio pari ad anni 10, mesi 1, giorni 22 e pertanto aveva maturato il diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9 – 14; conseguentemente ordina al di emettere CP_5 nuovo provvedimento di ricostruzione della carriera in conformità; accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo pre-ruolo (dal 19.02.2001 al
31.08.2011) nella misura di € 3.539,20 e nel periodo in ruolo dal 01.09.2011 (data di immissione in ruolo) al 30.12.2023 ( data della domanda) nella misura pari ad € 4016,62; per l'effetto condanna il al pagamento in favore della Controparte_5 ricorrente delle differenze retributive maturate nel periodo pre-ruolo pari ad € 3.539,20 e nel periodo in ruolo pari ad € 4016,62 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione degli obblighi contributivi relativi alla posizione della ricorrente per il periodo 2001-2011; accerta e dichiara l'obbligo del di regolarizzare la posizione Controparte_5 contributiva previdenziale della ricorrente sulle differenze retributive maturate riferite al periodo 2011 – 2023 calcolate sulla somma lorda di € 4016,62; per l'effetto condanna il al pagamento in favore dell' dei contributi Controparte_5 CP_6 previdenziali della ricorrente sulle differenze retributive maturate nel periodo in ruolo 2011 –
2023 non prescritte calcolate sulla somma lorda di € 4016,62.
3. Le spese di lite.
28. In ordine alle spese di lite, state la soccombenza, condanna il Controparte_5
e l' , in solido tra loro, alla rifusione delle
[...] Controparte_2 spese di lite in favore della ricorrente liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato (III scaglione) come segue:
15 1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 586,00
€
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a
808,50 €
per un totale di € 2694,00 € per onorari, oltre 15% sugli onorari per spese generali, oltre IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Spese di CTU a carico del soccombente liquidate con separato decreto. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla data dell'1/9/2011 di immissione in ruolo, al riconoscimento di una anzianità di servizio pari ad anni 10, mesi 1, giorni
22 con diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 9 – 14;
- ordina al di emettere nuovo provvedimento di ricostruzione della carriera in CP_5 conformità;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo pre-ruolo (dal 19.02.2001 al 31.08.2011) nella misura di € 3.539,20 e nel periodo in ruolo dal 01.09.2011 (data di immissione in ruolo) al 30.12.2023 ( data della domanda) nella misura pari ad € 4016,62;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_5 ricorrente delle differenze retributive maturate nel periodo pre-ruolo pari a € 3.539,20
e nel periodo in ruolo pari ad € 4016,62 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n.
724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
16 - accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione degli obblighi contributivi relativi alla posizione della ricorrente per il periodo 2001-2011;
- accerta e dichiara l'obbligo del di regolarizzare Controparte_5 la posizione contributiva previdenziale della ricorrente sulle differenze retributive maturate riferite al periodo 2011 – 2023 calcolate sulla somma lorda di € 4016,62;
- condanna il al pagamento in favore dell' Controparte_5 CP_6 dei contributi previdenziali della ricorrente sulle differenze retributive maturate nel periodo in ruolo 2011 – 2023 non prescritte calcolate sulla somma lorda di €
4016,62;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_5 favore della ricorrente liquidate in € 2694,00 € per onorari, oltre 15% sugli onorari per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
spese di CTU a carico del Controparte_5
soccombente liquidate con separato decreto.
[...]
Così deciso in Velletri, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6684/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a ZI (RM) in Via Gran Bretagna, 66/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico
Naso (C.F. e dall'Avv. Damiano Ventura (c.f. C.F._2
, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: Controparte_1
) - (CF: P.IVA_1 Controparte_2
), PEC: in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 Email_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di via dei Portoghesi, 12 00186 Roma -
Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dal proprio funzionario Emilia
Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
- Resistenti – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 30/10/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale CP_3 del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita
l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto
Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3 CCNL del
Comparto Scuola 2011;
E PER L'EFFETTO
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3, CCNL del Comparto Scuola 2011, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal
01.09.2011, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica professionale di
“Collaboratore Scolastico” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 10 mesi 2 giorni 0, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 9.575,83 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle
2 CP_ dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola
2006/09 e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari, oltre al rimborso del CU.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' si Controparte_5 Controparte_2 costituivano in giudizio con memoria del 28/5/2024 per chiedere al Tribunale adito di: “-
Dichiarare inammissibile il ricorso per inesistenza della causa petendi;
- Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
- Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 4/6/2024, seguiva l'ordinanza istruttoria del 5/6/2024 con la quale veniva conferito incarico peritale al
CTU dott.ssa (consulente del lavoro) con la formulazione del seguente Persona_1 quesito: “accerti il CTU nominato la ricostruzione della carriera di con il Parte_1 riconoscimento degli incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio effettivamente prestati, tenuto conto del lavoro svolto per il come collaboratore Controparte_1 scolastico precario pre-ruolo nei periodi indicati in ricorso (pag. 1 e 2 punto 2 del ricorso, v. doc. 0 stato matricolare), applicando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE; accerti il CTU il quantum eventualmente dovuto dal alla ricorrente Controparte_1
a titolo di differenze retributive relative al precariato prestato;
indichi il CTU la classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata dalla ricorrente;
accerti il CTU il quantum a titolo di contributi previdenziali eventualmente dovuti all' su cui non sia intervenuta prescrizione (prescrizione quinquennale) tenuto conto CP_6
3 dell'art. 9 del Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14) che ha prorogato sino al 31.12.2023 la cd. moratoria sulla prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione pubblica dell' per cui CP_6 sino al 31 dicembre 2023 le eventuali omissioni contributive riferite a periodi antecedenti il
31 dicembre 2018 non cadranno in prescrizione”. Seguiva l'udienza del 3/12/2024 per il giuramento e il conferimento dell'incarico peritale;
la relazione veniva depositata il
24/9/2025; seguiva l'udienza del 2/10/2025 all'esito della quale, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nella CTU contabile, con relazione peritale depositata in data 24/9/2025.
2. In fatto e in diritto.
5. Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni formulate dalle parti resistenti
[...]
e sulla inammissibilità Controparte_5 Controparte_2 del ricorso per difetto della causa petendi, essendo requisito sussistente nel caso di specie nella domanda azionata in giudizio.
6. Nel merito, dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è un collaboratore scolastico appartenente al personale ATA di scuola pubblica statale, che a far data dall'1/9/2011 è stata assunta a tempo indeterminato. Dopo l'assunzione a tempo indeterminato, la ricorrente ha presentato domanda di ricostruzione carriera rendendo all'uopo la dichiarazione di tutti i servizi pre-ruolo prestati ex art. 145 del T.U. approvato con DPR n. 1092/73 e dell'art. 3 del
DPR n. 351/98, con riconoscimento da parte del di un'anzianità di servizio pre- CP_5 ruolo prestato pari ad anni 8 e giorni 10 (v. doc. 1 allegato al ricorso).
7. Antecedentemente all'immissione in ruolo in data 1/9/2011 aveva prestato servizio, nel periodo dal 19/2/2001 al 31.08.2010, per i periodi di seguito indicati:
dal 19/02/2001 al 31/08/2001
dal 25/092001 al 02/01/2002;
dal 11/01/2002 al 30/06/2002
dal 06/09/2002 al 31/08/2003
4 dal 01/09/2003 al 31/08/2004
dal 24/09/2004 al 31/08/2005
dal 13/09/2005 al 31/08/2006
dal 01/09/2006 al 31/08/2007
dal 01/09/2007 al 31/08/2008
dal 01/09/2008 al 31/08/2009
dal 05/09/2009 al 31/08/2010
dal 04/09/2010 al 31/08/2011
8. Si precisa in diritto che la normativa vigente, in materia di ricostruzioni di carriera del personale ATA, prevede il riconoscimento del servizio pre ruolo, prestato nelle scuole ed istituzioni educative statali, utilmente svolto con le seguenti modalità (Art. 569 e 570 D.Lgs 297/1994):
- Art. 569 D.Lgs. 297/94: “Al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di anni tre agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”;
- Art. 570 D.Lgs. 297/94: “
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo” –.
9. In ordine alle fasce stipendiali contrattualmente previste, si precisa che fino al 31.08.2010
(CCNL Comparto Scuola 2006/2009) le fasce stipendiali in vigore per tutto il personale scolastico erano le seguenti:
- Classe 0: fascia da 0 a 2 anni;
- Classe 3: fascia da 3 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
5 - Classe 35: da 35 in poi.
A decorrere invece dall'1.09.2010, le suddette fasce stipendiali sono state rimodulate (CCNL
Comparto Scuola 4.08.2011) mediante accorpamento tra prima e seconda fascia:
- Classe 0: fascia da 0 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
10. Si precisa che nel comparto Scuola la retribuzione del personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del
26.5.99, dal C.C.N.L 2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) ha inserito la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente come stipendio tabellare, differenziato in posizioni progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce. Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio.
Il personale assunto con contratti a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato, invece, non matura alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto con contratti a termine sempre lo stipendio base, indipendentemente dagli anni di insegnamento svolti.
11. L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce:
- al 1° comma: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
6 indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
- e al 4° comma: «I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».
Ai sensi dell'art.4 co. 8-9-10 del DPR 399/1988:
“
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare
a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato
è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”.
12. Con l' art. 4, comma 13, del D.P.R. n. 399/1988 è stata estesa, a decorrere dall'1/7/1988, anche al personale ATA la misura del riconoscimento prevista per il personale docente (4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici).
I servizi prestati dal personale ATA vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati e quindi, a differenza dei docenti, si considerano i periodi di servizio anche brevi.
Fino al 2009 le fasce stipendiali erano suddivise per le seguenti classi di anzianità: da 0 a 2, da
3 a 8, da 9 a 14, da 15 a 20, da 21 a 27, da 28 a 34, da 35.
Successivamente, il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011” sottoscritto il 4 agosto 2011 ha rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1/9/2010 secondo i seguenti scaglioni di cui alla Tab A allegata al contratto: corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell'emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera”, era stato precisato che
“presupposto per la corresponsione di detti emolumenti arretrati fin dal momento del
7 passaggio in ruolo è l'avvenuta presentazione della domanda di ricostruzione di carriera nei termini di legge (segnatamente entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in ruolo per i docenti e all'immissione in servizio per il personale ATA), atteso che il procedimento della ricostruzione di carriera si attiva a domanda dell'interessato
e non d'ufficio (come avviene, invece, nei casi di inquadramenti contrattuali)” e ancora che il diritto alla ricostruzione di carriera “ai fini economici esso soggiace alla disciplina contenuta nell'articolo 2948 del medesimo codice, relativa al termine di prescrizione ridotto a cinque anni”.
13. Con la successiva Circolare MEF n. 28 del 02/12/2021, dato atto dei numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., ord. n. 2232 del 30 gennaio 2020) e della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, nell'Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019), è stato poi precisato che “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità”. Conseguentemente “il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile”, sicché il decreto di ricostruzione di carriera è sempre impugnabile, senza limiti di tempo, ma precisa che “Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all'emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell'interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare
n. 27/2017”.
14. Con riferimento alla scelta tra i due criteri, temporizzazione o ricostruzione della carriera, con riguardo al personale docente la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144 ha censurato la prassi osservata dal
[...]
di utilizzare il criterio della temporizzazione in presenza di un Controparte_1 solo vantaggio immediato a livello di stipendio, e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione
8 integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del
Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
15. La magistratura contabile ha poi sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole. In particolare , secondo la magistratura “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n.
345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare. …. Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva 18 anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione. Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa,
9 pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n.
12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018). Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia. “ (cfr. Corte dei Conti -
Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC; cfr. Corte dei conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato Del. n. SCCLEG/4/2019/SUCC).
16. La Corte di Giustizia si è espressa in materia con Ordinanza del 4.9.2014 (causa C-
152/14), all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l'
[...]
e sette dipendenti, avente ad oggetto il rifiuto Parte_2 dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detta autorità pubblica nell'espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato, ed ha affermato quanto segue: “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere;
l'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro quando, come nel procedimento
10 principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.”
17. La Corte di Cassazione con sentenza n. 22258/2016, ha disposto l'equiparazione integrale anche ai fini giuridici del trattamento economico della progressione professionale del personale scuola rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, cioè rispetto al personale di ruolo, applicando direttamente la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio di non discriminazione, alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
18. Le due successive sentenze della Cassazione 31149 e n. 31150 del 28 novembre
2019 hanno definitivamente chiarito che non vi possano essere discriminazioni tra il servizio svolto dal personale con contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.
La prima sentenza stabilisce che l'articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente” -, visto che determina un'anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato.”
La seconda sentenza stabilisce lo stesso principio per quanto riguarda l'articolo 569 del d.lgs.
n. 297 del 1994 – l'articolo che regola la ricostruzione di carriera per il personale ATA
La Corte rimanda la questione al “giudice di merito” che deve “accertare la sussistenza della discriminazione”, per farlo “dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente a tempo indeterminato, e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dall' art. 489″.
19. Il CTU nominato, sulla base dei criteri normativi sin qui illustrati, ha accertato che la ricorrente al momento della immissione in ruolo ossia alla data dell' 1.09.2011, aveva
11 maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 10, mesi 1, giorni 22 (v. relazione peritale pag.
12) e pertanto aveva maturato il diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9 – 14 (v. relazione peritale pag. 13), a tal riguardo il CTU precisava che: “considerata la vigente normativa, che prevede, laddove la fascia stipendiale venga conseguita in corso di mese, questa spetta dal primo giorno dello stesso mese, e pertanto considerato che la fascia stipendiale 0 – 2 veniva completata in data 31.08.2004 e quindi con decorrenza dall'01.09.2004 la ricorrente maturava il diritto alla fascia stipendiale 3 – 8 che completava in data 30.11.2010. Successivamente, quindi, a decorrere dall'1.12.2010, maturava il diritto alla fascia stipendiale 9 – 14. A seguire, con decorrenza 01.12.2017 maturava il diritto, tenuto conto del D.P.R. n. 22/2013 - blocco della progressione economica anno 2013 -, alla fascia stipendiale 15 – 20. Ed ancora, con decorrenza 01.12.2024 maturerà il diritto alla fascia stipendiale 21 – 27” (v. relazione peritale pag. 13-14).
20. Si precisa che la ricorrente con il presente giudizio ha chiesto la misura delle differenze retributive del periodo pre- ruolo e del periodo in ruolo, sulla base dell'esatta ricostruzione della carriera tenuto conto dell'effettivo lavoro pre-ruolo prestato, con il riconoscimento della corretta anzianità di servizio e dei relativi scatti stipendiali.
21. Il CTU quindi accertava le differenze retributive per il periodo pre ruolo (dal 19.02.2001 al 31.08.2011) nella misura di € 3.539,20 (v. pag. 15 relazione peritale) e per il periodo in ruolo dal 01.09.2011 (data di immissione in ruolo) al 30.12.2023 ( data della domanda) nella misura pari ad € 4016,62 (v. relazione peritale pag. 17).
22. In ordine alla contribuzione previdenziale, si osserva che la legge n. 335 del 1995 ha fissato in cinque anni il termine di prescrizione degli obblighi contributivi, precisando anche che i contributi non possono essere più versati una volta che sia decorso il predetto termine di prescrizione (art. 3, comma 9, secondo il quale, peraltro, la prescrizione è decennale ove ricorre una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti).
Entrata in vigore tale normativa, si è poi chiarito che essa vale anche nei casi in cui sono le pubbliche amministrazioni a dovere i contributi previdenziali nella veste di datori di lavoro
(circolare del 15 novembre 2017, n. 169). CP_6
12 Successivamente sono intervenuti alcuni provvedimenti (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4; D.L. 30 dicembre 2019, n. 162; D.L. 30 dicembre 2021, n. 22; D.L. 20 dicembre 2022, n. 198, tutti convertiti in legge) che hanno disposto la sospensione della decorrenza della prescrizione degli obblighi contributivi delle pubbliche amministrazioni. L'ultimo è il D.L. 215 del 2023.
Da esso deriva che fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi i termini prescrizione dei contributi riguardanti periodi di competenza che non oltrepassano il 31 dicembre 2019.
Da ultimo, il D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024 (c.d. Mille Proroghe), ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni pubbliche.
23 . Ciò posto il CTU in ordine alla contribuzione previdenziale ha accertato che: “sulle differenze dovute, riferite al periodo 2001 – 2011, quantificate in euro 3339,20=, sia intervenuta la prescrizione dei contributi in quanto tutta la normativa che ha sospeso i termini prescrizionali è intervenuta successivamente. Di fatto, la prescrizione dei contributi riferiti alle annualità 2011 – è intervenuta già a decorrere dal 2018 (antecedentemente alla normativa richiamata).
Sulle altre differenze retributive quantificate, pari ad euro 4016,62= riferite al periodo 2011
– 2023, non è intervenuta prescrizione e pertanto c'è obbligo di versamento della relativa contribuzione previdenziale” (v. relazione peritale pag. 18-19).
24. Ciò posto il Tribunale accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto al versamento dei contributi – in termini differenziali- per il periodo 2011-2023 sulla somma lorda di €
4016,62 essendo prescritto l'obbligo contributivo del sulle altre differenze CP_5 retributive maturate per il periodo anteriore 2001-2011.
25. Il CTU ha quindi così concluso: “Il consulente tecnico, esaminato gli atti acquisiti a giudizio, le domande formulate dalla parte ricorrente, e tenuto conto di quanto stabilito dal
CCNL Comparto Scuola, ha determinato le differenze retributive (eventuali) spettanti alla
Sig.a , considerando la retribuzione che alla stessa sarebbe spettata ove inquadrata Parte_1
a tempo indeterminato sin dall'inizio del suo rapporto di lavoro.
Nel calcolo di cui sopra, ha interamente riconosciuto il servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera della parte ricorrente, rideterminando anche le diverse decorrenze degli inquadramenti economici da riconoscersi, che di seguito si indicano:
13 Fascia 0 – 2: 19.02.2001 – 30.04.2004
Fascia 3 – 8: 01.05.2004 – 31.05.2010
Fascia 9 – 14: 01.06.2010 – 31.05.2016
Fascia 15 – 20: 01.06.2016 – 31.05.2022
Fascia 21 – 27: 01.06.2022
Dai calcoli come sopra elaborati, scaturiscono differenze retributive spettanti alla ricorrente
, per un importo complessivo pari ad euro 7.555,82= riferito al periodo 19.02.2001 Parte_1
– 31.12.2023.
L'importo di cui sopra risulta così ripartito:
- Quanto ad euro 3.539,20= riferito al periodo pre ruolo (19.02.2001 –31.08.2011)
- Quanto ad euro 4.016,62= riferito al periodo in ruolo (01.09.2011 – 31.12.2023)
Relativamente alla intervenuta o meno prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione pubblica dell' si evidenzia che: CP_6
- sulle differenze riferite al periodo pre ruolo, ossia al periodo 2001 – 2011, quantificate in euro 3539,20=, risulta intervenuta prescrizione;
- sulle differenze riferite al periodo in ruolo, ossia al periodo 2011 – 2023, quantificate in euro 4016,62=, non risulta intervenuta prescrizione e pertanto tale somma dovrà essere oggetto di copertura previdenziale”. (v. relazione peritale pag. 20-21).
26. La prescrizione è stata eccepita dal e dall' convenuti. Osserva CP_5 Controparte_2 il decidente, che l'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Il termine può estendersi a dieci anni nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, purché questa intervenga prima del decorso del quinquennio. La disposizione stabilisce che i contributi previdenziali prescritti non possono più essere versati neanche volontariamente contrariamente a quanto previsto, invece, in via ordinaria, dall'art.2940 del Codice civile per il credito prescritto. Una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva - e non semplicemente preclusiva - poiché l'Ente previdenziale creditore non può rinunziarvi;
essa, quindi, opera di diritto e deve perciò essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre il pagamento dopo la prescrizione costituisce pagamento d'indebito e dà diritto alla restituzione. Il fondamento di questa preclusione viene individuato in un'esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati - specie in riferimento ai lavoratori autonomi - di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata.
14 27. Osserva il decidente che la CTU è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici elaborati nella materia ed è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente;
per l'effetto il Tribunale accerta e dichiara che la ricorrente alla data dell'1/9/2011, dell'immissione in ruolo, aveva maturato una anzianità di servizio pari ad anni 10, mesi 1, giorni 22 e pertanto aveva maturato il diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9 – 14; conseguentemente ordina al di emettere CP_5 nuovo provvedimento di ricostruzione della carriera in conformità; accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo pre-ruolo (dal 19.02.2001 al
31.08.2011) nella misura di € 3.539,20 e nel periodo in ruolo dal 01.09.2011 (data di immissione in ruolo) al 30.12.2023 ( data della domanda) nella misura pari ad € 4016,62; per l'effetto condanna il al pagamento in favore della Controparte_5 ricorrente delle differenze retributive maturate nel periodo pre-ruolo pari ad € 3.539,20 e nel periodo in ruolo pari ad € 4016,62 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione degli obblighi contributivi relativi alla posizione della ricorrente per il periodo 2001-2011; accerta e dichiara l'obbligo del di regolarizzare la posizione Controparte_5 contributiva previdenziale della ricorrente sulle differenze retributive maturate riferite al periodo 2011 – 2023 calcolate sulla somma lorda di € 4016,62; per l'effetto condanna il al pagamento in favore dell' dei contributi Controparte_5 CP_6 previdenziali della ricorrente sulle differenze retributive maturate nel periodo in ruolo 2011 –
2023 non prescritte calcolate sulla somma lorda di € 4016,62.
3. Le spese di lite.
28. In ordine alle spese di lite, state la soccombenza, condanna il Controparte_5
e l' , in solido tra loro, alla rifusione delle
[...] Controparte_2 spese di lite in favore della ricorrente liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato (III scaglione) come segue:
15 1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a 586,00
€
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotto del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta a
808,50 €
per un totale di € 2694,00 € per onorari, oltre 15% sugli onorari per spese generali, oltre IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Spese di CTU a carico del soccombente liquidate con separato decreto. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla data dell'1/9/2011 di immissione in ruolo, al riconoscimento di una anzianità di servizio pari ad anni 10, mesi 1, giorni
22 con diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 9 – 14;
- ordina al di emettere nuovo provvedimento di ricostruzione della carriera in CP_5 conformità;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo pre-ruolo (dal 19.02.2001 al 31.08.2011) nella misura di € 3.539,20 e nel periodo in ruolo dal 01.09.2011 (data di immissione in ruolo) al 30.12.2023 ( data della domanda) nella misura pari ad € 4016,62;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_5 ricorrente delle differenze retributive maturate nel periodo pre-ruolo pari a € 3.539,20
e nel periodo in ruolo pari ad € 4016,62 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n.
724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
16 - accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione degli obblighi contributivi relativi alla posizione della ricorrente per il periodo 2001-2011;
- accerta e dichiara l'obbligo del di regolarizzare Controparte_5 la posizione contributiva previdenziale della ricorrente sulle differenze retributive maturate riferite al periodo 2011 – 2023 calcolate sulla somma lorda di € 4016,62;
- condanna il al pagamento in favore dell' Controparte_5 CP_6 dei contributi previdenziali della ricorrente sulle differenze retributive maturate nel periodo in ruolo 2011 – 2023 non prescritte calcolate sulla somma lorda di €
4016,62;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_5 favore della ricorrente liquidate in € 2694,00 € per onorari, oltre 15% sugli onorari per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
spese di CTU a carico del Controparte_5
soccombente liquidate con separato decreto.
[...]
Così deciso in Velletri, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
17