Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/09/2025, n. 6209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6209 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06209/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2025, proposto da
Appalti Generali 2011 S.r.l., Mario Caliendo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Balsamo, Maria Grazia La Gatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza sul Decreto ingiuntivo n. 652/2024 del 02/05/2024, RG n. 1722/2024, reso dal Tribunale di Nola nei confronti della parte ingiunta, Comune di Pomigliano, passato in giudicato il 13.6.2024 e notificato in forma esecutiva in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomigliano D'Arco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 24.3.2025, gli istanti agiscono in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione del Decreto ingiuntivo n. 652/2024 del 2/5/2024, RG n. 1722/2024, reso dal Tribunale di Nola nei confronti della parte ingiunta, Comune di Pomigliano, passato in giudicato il 13.6.2024 e notificato in forma esecutiva in pari data, recante ordine di pagamento nei confronti del Comune e in favore degli istanti, rispettivamente, per euro 68.217,50, oltre interessi (saldo per lavori effettuati) e per euro 2.242,00 oltre euro 406,50 per spese, oltre accessori di legge (spese e onorari professionali liquidate con clausola dì distrazione per il procedimento monitorio).
I ricorrenti specificano, in ricorso, che l’ottemperanza è richiesta limitatamente agli interessi moratori e alle spese legali, in tesi non corrisposti, ed espongono che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato ed è stato notificato in forma esecutiva presso la sede dell’ente.
Parte ricorrente conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione e, altresì, con irrogazione di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a..
Il Comune di Pomigliano d’Arco si costituiva in giudizio in data 1.8.2025, opponendosi alla domanda; spiegava il Comune di aver dato compiuta attuazione al giudicato con il tempestivo pagamento della sorte capitale relativa al credito principale, pendente ancora il termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo; quanto alle spese legali, pure infine liquidate, il ritardo era dipeso essenzialmente dal mancato tempestivo inoltro dei dati da parte del creditore; e, quanto agli interessi, da ultimo, era stato predisposto il pagamento.
Parte ricorrente insisteva nella domanda, evidenziando che non erano stati corrisposti gli interessi e che, quanto alle spese legali, le stesse, tardivamente pagate, neppure erano state riconosciute interamente.
Alla camera di consiglio del 9.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
I ricorrenti chiedono darsi attuazione al decreto ingiuntivo meglio sopra specificato, recante ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Pomigliano d’Arco di somme relative a saldo per lavori effettuati (per euro 68.271,50, oltre interessi), competenze per la procedura monitoria (euro 406,50 per spese ed euro 2.242,00 per compensi, oltre accessori di legge) e relativi interessi; più puntualmente, i ricorrenti chiariscono che il loro residuo credito, discendente dal titolo azionato, è limitato agli interessi moratori e alle spese legali.
Il decreto risulta non opposto e dunque equiparabile a giudicato ed è stato notificato ritualmente all’Amministrazione in forma esecutiva.
Il ricorso è solo in limitata parte fondato.
Occorre considerare che il decreto ingiuntivo di cui si chiede l’ottemperanza specificava che gli interessi erano dovuti “come richiesti, dalla data della notifica del presente decreto fino al saldo”.
Il ricorso per decreto ingiuntivo, d’altra parte, chiariva che erano richiesti gli interessi moratori, come riconosciuti dal Codice appalti e dal d.lgs. 231/2002.
Nella parte in cui il decreto ingiuntivo ha riconosciuti gli interessi “come richiesti”, è dunque evidente che si riferisce agli interessi moratori (“richiesti”), e tuttavia lo stesso decreto li riconosce “dalla data della notifica del presente decreto fino al saldo”.
Orbene, risulta che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 2.5.2024, laddove il pagamento, in favore della società appaltatrice, è intervenuto (giusta D.D. n. 129 del 15.5.2024 e mandato di pagamento n. 1526 del 17.5.2024; cfr. all. in atti) in data 17.5.2024 per l’importo relativo alla sola sorte capitale (dunque, per euro 68.271,50); in sostanza, il Comune resta debitore degli interessi (moratori) per il limitato importo maturato dal 2.5.2024 al 17.5.2024 (data del pagamento).
Quanto alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, il Comune ha dimostrato di aver tempestivamente compulsato il creditore alla produzione della documentazione necessaria al pagamento (dati bancari di riferimento e altro; cfr. produzione di parte ricorrente); e di aver infine pagato (cfr. all. 011 e 012 della produzione di parte ricorrente), anche gli interessi, per un importo complessivo pari ad euro 4.768,53 (cfr. all. cit.), sia pure successivamente alla instaurazione del presente ricorso in ottemperanza, né la difesa ricorrente ha dimostrato (né chiarito) di aver diritto ad importi diversi o ulteriori a tale titolo.
Al riguardo, a fronte dell’insistenza di parte ricorrente (cfr. istanza di passaggio in decisione), giova precisare che non può essere corrisposto, in questa sede, alcun compenso per il precetto (pure richiesto nelle diffide in atti), che non rientra tra gli importi riconoscibili in sede di ottemperanza, non trattandosi di importo funzionale all’instaurazione di tale giudizio né esistendo alcun diverso titolo per poterli riconoscere nella presente sede.
In definitiva, nel mentre è stato possibile ricostruire come ancora dovuto l’importo relativo agli interessi moratori sulla sorte capitale, gli importi relativi alle spese legali (e relativi interessi), in mancanza di ulteriori chiarimenti o specificazioni, risultano interamente saldati, sia pure, come detto, successivamente alla proposizione del ricorso in ottemperanza (da ultimo, con D.D. n. 156 del 23 luglio 2025), benché vi sia prova di cospicua interlocuzione documentale inter partes prima della intervenuta definizione (cfr. allegati documentali prodotti dalla difesa resistente).
Il ricorso va dunque accolto in parte, relativamente ai soli interessi moratori sulla sorta capitale di euro 68.271,50 dal 2.5.2024 al 17.5.2024, mentre va dichiarata la cessazione della materia del contendere per il residuo.
Al pagamento, nei sensi che precedono, provvederà il Comune nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza.
Fin da ora il Collegio ritiene di nominare il Commissario ad acta che provvederà in luogo del Comune, in caso di ulteriore inerzia, nei successivi sessanta giorni, individuandolo nel Prefetto della Provincia di Napoli, o funzionario esperto da lui delegato, riservando la liquidazione del compenso al Commissario all’esito dell’espletamento dell’incarico.
Tenuto conto dell’andamento della lite e della non cristallina chiarezza nella conduzione dei rapporti (i creditori non hanno dato conto del tempestivo pagamento della sorte capitale e degli intervenuti pagamenti relativi alle spese legali e interessi, il cui ritardo, come detto, è in massima parte dovuto alla mancata cooperazione del creditore), sembra iniquo fissare a carico del Comune di Pomigliano la richiesta penale ex art. 114 c.p.a., così come possono integralmente compensarsi le spese di giudizio inter partes, tenuto conto del solo limitato e parziale accoglimento, del comportamento processuale delle parti e delle circostanze tutte del caso, come sopra sinteticamente ricostruite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per il resto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO