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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9527/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9257/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
US PE, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Agrigento n.
2/A, Adrano (CT);
ATTRICE
contro
in persona del suo procuratore speciale, Dott. Controparte_1
con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 385 (P. Iva ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. SALVATORE BARRESI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via M. R. Imbriani n. 222, Catania;
CONVENUTA
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 13/07/2022, notificato a mezzo pec in pari data, Parte_1 conveniva in giudizio per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contraris reiectis :- accertare e dichiarare
pagina 1 di 17 l'operatività della polizza n. N00F61109677948, stipulata a garanzia del furto dell'autovettura
Lancia Y targata FA782KN e per l'effetto condannare la a Controparte_1 corrispondere in favore della contraente , in conseguenza del furto del Parte_1
14/02/2020, l'indennizzo contrattuale pari ad € 11.000,00, corrispondente al capitale assicurato e comunque al valore commerciale del veicolo, ovvero la diversa somma accertata
e ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.
Il tutto, comunque, contenuto entro il limite di valore di € 20.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Rappresentava allo scopo che:
La stessa era proprietaria dell'autovettura Lancia Y targata FA782KN, telaio
ZLA31200005206259, allestimento Platinum, acquistata nuova in data 22/09/2015;
Nella sera del 14/02/2020, l'autovettura era stata usata dalla figlia dell'attrice, Parte_2 che si era recata a Nicolosi, presso il ristorante denominato “Papaveri e Papere” assieme ad alcuni suoi amici per festeggiare la ricorrenza del San Valentino;
L'autovettura era stata parcheggiata, chiusa a chiave, alle ore 22,30 circa in Via Della Regione, di fronte il predetto ristorante;
Sennonché, intorno alle 23,45 circa, usciti dal ristorante, la Sig.ra si avvedeva Parte_2 che ignoti si erano appropriati dell'autovettura della madre. All'interno dell'autovettura erano custoditi in originale il libretto di circolazione, il certificato di proprietà e i certificati assicurativi;
La mattina dopo, in data 15/02/2020, l'attrice si era recata presso la Stazione dei Carabinieri di
Adrano per denunciare il furto subito;
L'autovettura Lancia Y all'epoca dei fatti era assicurata con la compagnia
[...]
polizza n. N00F61109677948, stipulata oltre che per la R.C.A. anche a Controparte_1 garanzia dell'incendio e del furto per il valore di € 11.000,00;
Prontamente l'attrice aveva denunciato l'avvenuto furto alla a mezzo Controparte_1 la propria agenzia di Biancavilla, al fine di ottenere l'indennizzo del danno patito in seguito al furto del veicolo;
La ricevuta la denuncia, con lettera del 17/02/2020, aveva Controparte_1 comunicato l'apertura del sinistro, rubricato al n. 2020NF612700010;
pagina 2 di 17 L'attrice, in ossequio a quanto richiesto ad integrazione dati dalla Controparte_1 aveva consegnato, per il tramite della propria agenzia assicurativa, la denuncia di furto;
il certificato cronologico con annotazione di perdita di possesso;
copia del certificato di proprietà; procura speciale a vendere e due chiavi del veicolo;
Nonostante ciò, la suddetta compagnia non aveva inteso formulare nessuna offerta di risarcimento e con lettera del 10/06/2020, aveva comunicato di avere trasferito la gestione del sinistro all'Ufficio ; CP_3
A questo punto, con lettere del 05/06/2020 e del 24/05/2021 inviate a mezzo pec, l'attrice aveva diffidato ancora una volta la compagnia al pagamento dell'indennizzo Controparte_1 dovuto, in virtù della predetta polizza furto;
Altra richiesta di risarcimento era stata spedita in data 07/03/2022, unitamente alla quale si era formulata contestuale richiesta di accesso agli atti, al fine di ottenere copia della polizza furto, atteso che la stessa si trovava all'interno del veicolo al momento del furto;
La missiva era stata inviata anche all'ufficio antifrode.
Il Tribunale di Catania – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, aveva dato avviso della fissazione dell'udienza preliminare, procedimento n. 5440/20 RGNR – n. 3527/20 R. Gip,
a carico di tale , imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv, 648 bis c.p.; 71 Parte_3 co. 1 del D. Lgs 159/2011 perché “in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fuori dei casi di concorso nel reato, effettuando dei tagli con un flex e smembrandone dalle relative parti meccaniche al fine di privarle degli elementi di identificazione, compivano operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delle seguenti autovetture;
…. omissis …... - Lancia Y targata FA782KN, di provenienza illecita in quanto oggetto di furto denunciato da presso la Parte_1
Stazione dei Carabinieri di Adrano;
…..omissis …..”;
Di quanto sopra era stato dato avviso alla compagnia in data 12/01/2022 a mezzo due mail.
Nonostante ciò, con lettera dell'08/03/2022 la aveva respinto incomprensibilmente CP_1 ancora una volta la richiesta di risarcimento, ivi inclusa la richiesta di accesso agli atti al fine di recuperare copia della polizza furto;
Al momento del furto, l'autovettura era in ottime condizioni e il prezzo interamente pagato, in parte con bonifico bancario eseguito alla data dell'acquisto e in parte a mezzo finanziaria, già estinta, come da documentazione che allegava;
pagina 3 di 17 Alla luce di quanto sopra, quindi, nessun dubbio sussisteva circa il diritto dell'attrice ad ottenere, in virtù della polizza sottoscritta con la convenuta compagnia, l'indennizzo del danno patito a seguito del furto totale dell'autovettura Lancia Y targata FA782KN, nella misura di €
11.000,00, pari al capitale assicurato e/o comunque al valore commerciale del veicolo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27/10/2022, si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'uopo, la convenuta eccepiva che:
Durante l'istruzione del sinistro, il liquidatore aveva appreso da una visura IVASS che la medesima autovettura, in data 22.10.2019 (cioè appena 4 mesi prima del furto denunciato con il presente giudizio), era stata rubata da ignoti, per poi essere ritrovata qualche giorno dopo, vandalizzata;
Nonostante la richiesta della prova dell'avvenuta riparazione, l'attrice non aveva mai prodotto e/o esibito nulla;
né i titolari della carrozzeria o dell'elettrauto incaricati delle riparazioni necessarie, avevano voluto specificare agli accertatori inviati dalla Compagnia per le verifiche del caso, l'entità e l'effettività della riparazione. Tale diniego, a semplice richiesta, appariva inspiegabile;
Per il sinistro da ultimo richiamato, la sig.ra aveva già ricevuto € 5.000,00 e non aveva, Parte_1 ancora fornito prova di avvenuta riparazione dell'autovettura; né aveva esibito documenti contabili attestanti l'avvenuta riparazione;
A seguito del primo furto sull'autovettura - nonostante fosse obbligata contrattualmente a farlo
- non aveva più installato il dispositivo “AUTOBOX PREMIUM”; ma, medio tempore,
l'autovettura era stata nuovamente rubata;
Per cui, l'attrice doveva fornire precisi e concordanti prove circa l'avvenuta riparazione del mezzo prima del secondo furto, pena la decurtazione di quanto già versato a causa del primo furto;
In ordine alla quantificazione del danno operata da parte attrice, evidenziava che la Compagnia di Assicurazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel contratto sottoscritto fra le parti, in caso di verificazione dell'evento furto, si era obbligata a corrispondere un indennizzo economico, calcolato sulla scorta di criteri puntualmente specificati nelle condizioni generali di polizza;
non già un risarcimento del danno subito in forza all'evento assicurato. Per quanto sopra esposto, contestava la valutazione del danno così come formulata da parte attrice, per pagina 4 di 17 complessivi € 11.000,00, poiché, oltre ad essere stata effettuata prescindendo dai criteri specificati nel contratto, era stata quantificata sulla scorta di un semplice preventivo di riparazione effettuato da un consulente privato che, in quanto atto di parte, non era opponibile alla Compagnia. In altri termini, tale preventivo non costituiva mezzo di prova e ciò in quanto esso non era che una valutazione: ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica ed in quanto tale era privo di valore probatorio. Il preventivo di riparazione (o la semplice valutazione dei danni riportati in conseguenza del sinistro del
14.2.2020), oltre a non poter costituire valido punto di partenza per la quantificazione dell'indennizzo dovuto (se dovuto), si limitava semplicemente ad elencare i costi necessari per l'acquisto delle parti mancanti dell'autovettura di parte attrice, senza indicare i criteri eventualmente utilizzati per la quantificazione dell'indennizzo dovuto;
I criteri di liquidazione dell'indennizzo dovuto (se provato il fatto) erano ben altri. In primo luogo, secondo quanto riportato nel certificato di polizza dalle parti, una volta quantificato il costo dei pezzi necessari a riparare l'autovettura così come si presentava prima del furto, sarebbe stata prevista contrattualmente tra le parti una franchigia pari al 10%. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 33 delle Condizioni di Polizza sottoscritte tra le parti, essendo l'autovettura stata immatricolata in data 22.9.2015, ai sensi di quanto stabilito dal contratto di polizza ed essendo ampiamente trascorso il termine annuale (entro il quale non si applica alcuna svalutazione), per effettuare il calcolo dell'indennizzo occorreva detrarre dal valore assicurato
(€ 9.700,00), lo scoperto (franchigia) contrattuale, pari al 10% del valore assicurato. Il totale indennizzabile ammontava quindi ad € 8.730,00;
Tuttavia, atteso che l'attrice, all'epoca del secondo furto, non aveva proceduto alla installazione del dispositivo AUTOBOX, secondo quanto stabilito dal comma 4, del medesimo art. 33 delle
Condizioni di Polizza;
“Resta inteso che, in caso di furto totale dell'autovettura, avvenuto entro
i 10 giorni lavorativi successivi alla data di incasso della polizza, qualora AUTOBOX non fosse ancora stato installato, il sinistro sarà liquidato tenendo conto degli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza. Inoltre, l'indennizzo sarà ridotto nella misura del 50% con un minimo di € 5.000 in caso di sinistro avvenuto a partire dall'11° giorno lavorativo successivo alla data di incasso della polizza qualora il Contraente non abbia ancora provveduto all'installazione dell'antifurto satellitare e/o all'attivazione del servizio con il Gestore.”. Sulla base delle superiori considerazioni, in ogni caso, nella non temuta ipotesi in cui la polizza fosse ritenuta operativa, non sarebbe dovuto all'assicurato – con la decurtazione di cui sopra - più di pagina 5 di 17 € 3.730,00 a titolo di indennizzo contrattuale. Ogni diverso calcolo per la quantificazione dell'indennizzo era errato;
Parte attrice aveva già ricevuto, in conseguenza di un furto con ritrovamento della medesima autovettura avvenuto in data 22.10.2019 (4 mesi prima del successivo furto del 14.2.2020) la somma di € 5.000,00 e non aveva dato prova di aver effettuato alcuna riparazione. Tale circostanza doveva essere tenuta in considerazione, anche in via equitativa, dal Decidente, nella quantificazione dell'indennizzo dovuto alla , atteso che, in ipotesi di mancata Parte_1 riparazione del mezzo de quo in conseguenza del furto con ritrovamento, il ripristino della stessa a seguito del secondo furto, doveva quantomeno essere ridotto in proporzione alle parti dell'autovettura non riparate;
Contestava, infine, l'ulteriore richiesta di condanna al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal fatto all'effettivo soddisfo, poiché oggetto del presente giudizio era un'obbligazione risarcitoria, indirizzata unicamente alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. La corresponsione cumulativa di interessi legali e rivalutazione, oltre a non formare oggetto di alcuna previsione normativa, equivaleva a confondere le obbligazioni di valuta - ovvero pecuniarie - con quelle di valore, delle quali ultime, l'obbligazione risarcitoria rappresentava l'esempio tipico. A fronte dell'obbligazione risarcitoria il danneggiato poteva chiedere solo la corresponsione di interessi compensativi, fornendo adeguata prova che la somma eventualmente conseguita sarebbe stata reimpiegata in maniera più redditizia rispetto a quanto ottenuto come rivalutazione monetaria. In tali ipotesi, dunque, non poteva essere applicata la disciplina di cui agli artt. 1282 e 1244 c.c., riguardanti le obbligazioni pecuniarie.
All'udienza cartolare del 20/03/2023, il precedente Giudice onorario, Dott.ssa Agata Mauceri, richiedeva informazioni circa lo stato del procedimento penale pendente in relazione al furto oggetto di causa;
In adempimento a tale ordinanza, parte attrice produceva, in data 31/05/2023, la schermata
S.I.C.P., dal quale evincere che il procedimento a carico di , n. 5440/2020 Parte_3
RGNR era attualmente pendente innanzi la Seconda Sezione Penale, Giudice De Pasquale Enza
(dibattimento n. 4240/22 R.G. Trib., successiva udienza 15/11/2023). Ed inoltre produceva copia conforme del verbale di udienza, rilasciato dalla cancelleria della Seconda Sezione
Penale, dal quale evincere l'apertura del dibattimento e il rinvio alla successiva udienza del
15/11/2023.
pagina 6 di 17 Con ordinanza del 04/01/2024, il precedente Giudice Onorario ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice.
All'udienza del 16/05/2024 venivano escussi i testi di parte attrice , , CP_4 Tes_1
e Testimone_2 Testimone_3
Con ordinanza del 31/10/2024, il precedente Giudice Onorario, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo non necessario disporre CTU per l'eventuale quantificazione dell'indennizzo poiché non vi era contestazione sul valore commerciale del veicolo oggetto di furto totale, indicato dalla compagnia nell'importo di €.9.700,00 da cui detrarre lo scoperto e la decurtazione prevista per la mancata installazione del dispositivo
AUTOBOX e poichè la stessa attrice aveva aderito alla superiore quantificazione, sia pure riconoscendo come applicabile la sola detrazione del 10% a titolo di scoperto.
All'udienza cartolare del 03/07/2025, questo Giudice poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con la sua comparsa conclusionale, l'attrice così concludeva: “l'attrice ha Parte_1
sottoscritto solamente la polizza assicurativa RCA - Furto del 25/09/2019, n.
N00F61109677948, prodotta dalla convenuta, dalla quale si evince il valore commerciale del veicolo pari a € 9.700,00, cui si applica in caso di furto solamente uno scoperto del 10%. Le stesse Condizioni Generali (edizione 2017 - 2018) annesse alla predetta polizza non prevedono nessuna ulteriore forma di riduzione. Non può invece trovare applicazione al caso in esame la clausola di cui all'art. 33, giacché prevista nelle ulteriori condizioni generali edizione 04/2021, di epoca successiva sia alla polizza sottoscritta, sia all'avvenuto furto. Tutto quanto sopra rende evidente la fondatezza della domanda attorea. L'esito del giudizio ha dato prova dell'inconsistenza delle difese di parte convenuta, che addirittura non ha lesinato neanche la produzione di condizioni generali di polizza di edizione successiva alla stipula del contratto assicurativo, al solo fine di trarre in inganno il decidente e indurlo in errore, con il chiaro intento di ottenere una ingiusta riduzione dell'indennizzo dovuto. Per dette ragioni si chiede il risarcimento del danno anche per lite temeraria giacché, quanto già a suo tempo fornito alla compagnia assicurativa durante la fase stragiudiziale, ivi incluso il documentato procedimento penale, avrebbe dovuto indurla ad una definizione bonaria della vicenda, piuttosto che procrastinare incomprensibilmente per anni un indennizzo dovuto. Alla luce di quanto sopra e sulla scorta della polizza assicurativa RCA - Furto del 25/09/2019, n. N00F61109677948,
pagina 7 di 17 prodotta dalla convenuta, è possibile quantificare l'indennizzo dovuto come segue: € 9.700,00, quale valore commerciale del veicolo, meno lo scoperto del 10%. Sono così in totale € 8.730,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o a quell'altra somma maggiore o minore che il giudice accerterà dovuta. Con vittoria di spese e compensi, da distarsi in favore dello scrivente difensore anticipatario, oltre al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.”.
Con la sua comparsa conclusionale, la convenuta concludeva eccependo che:
- La domanda attorea non era stata assolutamente provata;
- La semplice denuncia di furto non era sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria;
- Le prove testimoniali rese erano state sterili, contraddittorie ed irrituali;
- Le prove ammesse da precedente Giudice, formulate dal legale dell'attrice in seno al preverbale del 28/11/2022 erano nulle poiché irritualmente formulate fuori dai termini ex art. 183 c.p.c. (cioè prima) e mai più reiterate nelle suddette memorie (nullità rilevabile d'ufficio);
- In via gradata, insisteva nell'eccezione di riduzione dell'indennizzo, così come stabilito dalle condizioni generali di contratto (doc. 3 certificato di polizza), dove a pagina 6 l'attrice aveva barrato come “condizione speciale” la presenza del dispositivo AUTOBOX
PREMIUM nell'autovettura;
- Per effettuare il calcolo dell'indennizzo, occorreva detrarre dal valore assicurato (€
9,700,00) lo scoperto (franchigia) contrattuale, pari al 10% del valore assicurato. Il totale ammontava quindi ad € 8.730,00. Tuttavia, atteso che la non aveva proceduto Parte_1 all'epoca del secondo furto, alla installazione dell'AUTOBOX, ex comma 4 art. 33 delle condizioni generali di contratto, l'indennizzo doveva essere ridotto del 50%, (€ 3.730,00) con un minimo di € 5.000,00;
- L'attrice aveva già ricevuto per il primo furto, quattro mesi prima, la somma di € 5.000,00
e non aveva dato prova di avere eseguito alcuna riparazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Nel caso di specie si verte in materia di responsabilità contrattuale derivante da contratto di assicurazione, ex art. 1882 c.c., a mente del quale: “l'assicurazione è il contratto col quale
l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti
pagina 8 di 17 convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
La regola generale dell'art. 2697 c.c. pone a carico dell'attore l'onere di provare i fatti costitutivi a fondamento della domanda.
In materia di assicurazione contro i danni, i fatti costitutivi del diritto all'indennizzo sono: il sinistro e il danno verificatosi in dipendenza del rischio assicurato, di talché “spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura” (cfr. Cass. 30656/2017;
Cass. n. 4426/1997).
RELATIVAMENTE ALAN UR:
Nel presente giudizio, la pretesa risarcitoria dell'attrice, relativamente all'an debeatur, è stata adeguatamente fornita di prova, in corso di causa, sia documentalmente sia attraverso la prova testimoniale resa.
Dalla documentazione acquisita agli e, segnatamente, dalla polizza prodotta dalla Compagnia convenuta (copia non sottoscritta dall'attrice ma incontestata), risulta che la contraente aveva stipulato con un contratto per la Parte_1 Controparte_1 assicurazione dell'autovettura Lancia Y targata FA782KN e che fra le garanzie operanti vi era anche il “furto”, con la previsione di un valore del veicolo di € 9.700,00 ed uno scoperto del
10%. La copertura assicurativa andava dal 24/09/2019 al 24/03/2020.
In particolare: i documenti prodotti dall'attrice hanno confermato:
- La proprietà dell'autovettura Lancia Y in capo a (cfr. certificato cronologico Parte_1
PRA – doc. 4 allegato dall'attrice - e certificato di proprietà del PRA – doc. 5 allegato dall'attrice
- entrambi con annotazione di perdita di possesso per furto, in data 15/02/2020);
- La denuncia del furto ai Carabinieri di Adrano sporta da in data 15/02/2020; Parte_1
- Il procedimento penale incoato contro tale per il furto della predetta Parte_3 autovettura (allegato 10 all'atto di citazione oltre che documentazione integrativa prodotta il
31/05/2023).
I documenti prodotti dalla Compagnia convenuta hanno inoltre confermato l'esistenza della polizza assicurativa RCA - Furto del 25/09/2019, n. N00F61109677948, dalla quale si evince il valore commerciale del veicolo pari a € 9.700,00, cui si applica in caso di furto solamente pagina 9 di 17 uno scoperto del 10%, cosìcchè l'attrice ha da ultimo rideterminato l'indennizzo richiesto in complessivi € 8.730,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I testi escussi hanno confermato tutte le circostanze addotte dall'attrice.
In particolare:
La prima teste, , oltre a confermare tutti i capitoli di prova, ha dichiarato, tra CP_4
l'altro, relativamente al capitolo 4): “è vero. Quando siamo uscite dal locale alle 23:40 / 23:45 io mi sono andata a riprendere la mia macchina, quando la mia amica mi ha chiamata dicendomi che non aveva trovato la macchina dove l'aveva parcheggiata, quindi io l'ho raggiunta e ho potuto verificare che la macchina non c'era. La mia amica ha quindi telefonato ai Carabinieri, i quali le hanno detto di fare l'indomani la denuncia presso la stazione di relativa residenza…..”.
Il secondo teste, : sul capitolo 1) ha risposto: “si è vero. La mia ragazza ha preso Tes_1
la macchina della madre e la guidavo io personalmente per andare a Nicolosi a festeggiare il
San Valentino. Siamo arrivati a Nicolosi alle 22:45 e abbiamo sostato all'interno del parcheggio adiacente al locale Papaveri e Papere. Posso dire che prima di lasciare la macchina nel parcheggio io stesso l'ho chiusa”; - Sull'ultimo articolato rispondeva: “siamo rimasti nel locale due ore, 23:45 circa e non abbiamo più trovato la macchina. Abbiamo quindi chiamato il papà della mia ragazza per venirci a prendere”.
La terza teste, ha risposto: “sono una ex collega di e Testimone_2 Parte_2 lavoravamo insieme presso una sala da parrucchiere che si trova a Biancavilla. Preciso che io
e la NO viaggiavamo insieme da Adrano a Biancavilla per andare a Parte_2 lavoro. Un giorno alla mia amica è stata rubata la macchina, una Lancia rosa che era di sua mamma. Questo furto è avvenuto alla fine del 2019, se non sbaglio;
per un mese circa la mia amica ha viaggiato insieme a me fino a quando il veicolo è stato ritrovato, sebbene in condizioni tali da non poter essere utilizzato. Poi la macchina è stata sistemata e quindi la mia amica l'ha potuta riutilizzare. La macchina poi ha subito un altro furto successivo il 14.02.2020 ovvero per San Valentino. Dal momento in cui la macchina è stata sistemata in conseguenza del primo furto, la mia amica ha utilizzato nuovamente il veicolo alternandosi con i turni lavorativi Pt_2
Testi suoi e della madre”; - “confermo che il veicolo, oltre che da veniva utilizzato Pt_2
Testi dalla madre per recarsi a scuola, in quanto insegnate di scuola elementare”; … - “non so specificare quali danni abbia subito la macchina in occasione del primo furto, ma posso dire
pagina 10 di 17 che, dopo che è stata sistemata, la macchina non presentava danni evidenti alla carrozzeria o all'interno” .
Il quarto teste escusso, , così rispondeva: ADR: “sono collega di lavoro Testimone_3 della NO . È vero che il veicolo di proprietà della mia collega, una Parte_1
Lancia Y rosa cipria, ha subito un primo furto alla fine del 2019…. Preciso che io e la mia collega viaggiamo insieme per andare a scuola, alternandoci nell'uso dei veicoli a giorni alterni, e dopo quel furto per oltre un mese, la mia amica ha viaggiato con il mio. Dopo il ritrovamento il veicolo è stato ripristinato delle parti mancanti ed è tornato a transitare ed abbiamo ripreso con i turni. Per quanto a mia conoscenza dopo il ritrovamento il veicolo mancava di una ruota, degli airbag, e degli specchietti laterali, di altro non ricordo, però posso confermare che dopo le riparazioni la macchina era integra ed abbiamo ripreso con le turnazioni per recarci a scuola fino a quando la macchina non è stata nuovamente rubata, ovvero nel mese di febbraio 2020”.
L'esito della prova orale ha quindi integralmente suffragato le prospettazioni attoree. E in tal guisa da non lasciare residuare dubbi sulla riconducibilità del danno al furto.
In corso di causa, è stato quindi provato che l'autovettura in questione, la sera del 14/02/2020, era stata parcheggiata da , figlia dell'attrice, in Nicolosi (CT), Via della Parte_2
Regione, di fronte al ristorante “Papaveri e Papere”. E' stato altresì provato che, a fine serata, la figlia dell'attrice è tornata nella zona ove aveva lasciato posteggiata l'autovettura ed ha constatato l'avvenuta sottrazione ad opera di ignoti ladri. Il furto, come risulta dalla denuncia ai Carabinieri in atti, e come comprovato dalle dichiarazioni testimoniali, si è verificato la sera del 14/02/2020 e quindi in periodo di operatività della polizza.
Sulla base degli elementi sopra esposti, può ritenersi provato che l'autovettura Lancia Y di proprietà di targata targata FA782KN sia stata sottratta da ignoti ladri;
risulta Parte_1 quindi concretizzato l'evento coperto dalla polizza in periodo di vigenza della copertura.
Relativamente al Controparte_5
In forza del contratto di assicurazione inter partes, l'assicurata ha diritto all'indennizzo e la quantificazione della domanda di indennizzo va parametrata alla somma indicata in contratto quale valore dell'auto (€ 9.700,00) sottratta del 10% di franchigia, per un importo quindi di €
8.730,00, come riconosciuto da entrambe le parti (salve le eccezioni di parte convenuta sotto esaminate).
pagina 11 di 17 Pertanto, considerati l'accertamento del furto, la copertura assicurativa, la documentazione sulla proprietà dell'auto e le testimonianze, va liquidato l'indennizzo nella misura di € 8.730,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, quanto alla rivalutazione monetaria, questa va riconosciuta atteso che la Suprema
Corte, anche di recente (cfr. ordinanza n. 7216/2025) ha affermato il principio secondo cui, in tema di assicurazione contro i danni, 'il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore'
o almeno, 'si comporta' come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-
05) -'poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore' (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista 'una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta' (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257- 01).
***
Occorre ora esaminare le eccezioni sollevate da parte convenuta, da ultimo in comparsa conclusionale:
1) Sull'eccezione per cui la semplice denuncia di furto non sarebbe sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria: La detta eccezione sarebbe in teoria valida, se non fosse che nel presente giudizio, oltre alla denuncia di furto, sono state fornite dall'attrice anche altre prove del furto, sia documentali (procedimento penale a carico di
[...]
) sia orali (cfr. escussione testi); Parte_3
2) Sull'eccezione per cui le prove testimoniali rese sarebbero state “sterili, contraddittorie ed irrituali”: La detta eccezione è infondata perché le dichiarazioni rese dai detti testi escussi risultano attendibili, non essendo emerse, a differenza di quanto eccepito dalla convenuta, né contraddizioni né particolari contrasti con altri elementi;
e non risultano specifiche ragioni sulla cui base potere dubitare della genuinità dei testi. Anche l'affermazione delle due colleghe di lavoro e per cui sia l'attrice che la figlia utilizzavano l'auto per recarsi ai Tes_2 Tes_3 rispettivi posti di lavoro non è contraddittoria perché le stesse testi hanno specificato che si alternavano nell'utilizzo dei rispettivi mezzi (cfr. deposizione della teste : “la mia Testimone_2 amica ha utilizzato nuovamente il veicolo alternandosi con i turni lavorativi suoi e della Pt_2
pagina 12 di 17 madre”; e deposizione della teste “Preciso che io e la mia collega Testimone_3 viaggiamo insieme per andare a scuola, alternandoci nell'uso dei veicoli a giorni alterni”),
3) Sull'eccezione di nullità della prova testimoniale resa:
La parte convenuta eccepisce in comparsa conclusionale la nullità della prova testimoniale resa, sostenendo che la richiesta istruttoria avrebbe dovuto essere formulata da parte attrice con memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. Tuttavia, risulta che parte attrice, prima ancora della concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., ha depositato un preverbale scritto cinque giorni prima dell'udienza cartolare del 28/11/2022, nel quale ha articolato le richieste istruttorie. Tale deposito, noto alla controparte, ha garantito pienamente il contraddittorio, anticipando formalmente la richiesta di assunzione della prova.
La dottrina e la giurisprudenza hanno sempre riconosciuto che le preclusioni all'esercizio dei poteri istruttori, nel rito pre Cartabia, operavano solo con la chiusura della fase di trattazione preparatoria, ossia con le seconde memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. previgente e non già che le richieste istruttorie, ove già formulate, dovessero necessariamente essere ripetute anche successivamente nelle dette memorie ex art. 183 c.p.c. Risulta quindi condivisibile, alla luce dei principi generali, che la prova sia stata regolarmente ammessa da precedente Giudice poichè: (a) il contraddittorio è stato garantito;
(b) la controparte ha avuto tempestiva conoscenza delle richieste istruttorie;
(c) non era spirato il termine delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. (vecchio rito).
In definitiva, nel caso di specie, la prova testimoniale è stata ritualmente richiesta, ammessa e assunta, senza alcuna violazione del contraddittorio, senza alcuna irritualità o pregiudizio per la controparte, per cui l'eccezione di nullità della prova deve essere rigettata.
4) Quanto all'eccezione della convenuta relativa alla mancata installazione del dispositivo Autobox nell'auto dell'attrice: la stessa è da rigettare in quanto:
a) La clausola di cui all'art. 33, invocata dalla Compagnia convenuta è prevista nelle condizioni generali edizione 04/2021 (cfr. condizioni allegate) che sono evidentemente di epoca successiva alla polizza sottoscritta in data 25/09/2019, e peraltro non firmate dalla e dalla stessa contestate espressamente per non averle mai sottoscritte (né vi è Parte_1 prova contraria);
b) In ogni caso, non è stata provata la mancata installazione dell'Autobox da parte della dopo il primo furto. Parte_1
pagina 13 di 17 Orbene, secondo la Cassazione, “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per
l'applicazione di dette clausole. (Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 1558 del
23/01/2018). Detta prova non è stata fornita dall'assicuratore e pertanto l'eccezione va rigettata.
5) Sull'eccezione di detrazione della somma di € 5.000,00, versata all'attrice per precedente indennizzo:
La Compagnia convenuta ha eccepito che, anteriormente al furto dell'autovettura di proprietà dell'attrice, aveva corrisposto a quest'ultima la somma di € 5.000,00, a titolo di indennizzo per danni da atti vandalici subiti dallo stesso veicolo, in esecuzione della medesima polizza.
Sostiene, pertanto, che detta somma debba essere detratta dal nuovo indennizzo richiesto per il furto, poiché l'assicurata non avrebbe provato di aver utilizzato l'importo ricevuto per riparare i danni pregressi.
L'eccezione non è fondata.
La Compagnia ha prodotto in atti la sola quietanza liberatoria sottoscritta dall'attrice, relativamente alla somma di € 5.000,00 recante la dicitura “a definizione totale, anche in via di transazione, di ogni e qualsiasi danno presente e futuro subito in conseguenza del sinistro verificatosi in data 22/10/2019 e relativo alla polizza n. 561109677948”.
Tale documento, tuttavia, ha efficacia liberatoria limitata al sinistro cui si riferisce, e non può estendersi a fatti successivi e distinti, come il furto del veicolo avvenuto in epoca successiva.
Non può dunque ritenersi che il pagamento in parola abbia estinto o ridotto, per implicito, il diritto all'indennizzo derivante dal successivo sinistro.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1908 c.c., l'indennizzo deve commisurarsi al valore effettivo della cosa assicurata al momento del sinistro.
Chi eccepisce una riduzione dell'indennizzo per asserito minor valore del bene – e cioè
l'assicuratore – ha l'onere di provare il fatto su cui tale eccezione si fonda (art. 2697, comma
2, c.c.). pagina 14 di 17 Nella specie, la Compagnia non ha fornito alcuna prova in ordine: alla natura e all'estensione dei danni risarciti con il precedente pagamento;
allo stato del veicolo al momento del furto;
all'eventuale mancata riparazione dei danni o al conseguente deprezzamento del mezzo.
La richiesta di imporre all'attrice la produzione di fatture o documenti comprovanti le riparazioni effettuate si risolve in un tentativo di inversione dell'onere della prova, non consentito.
Non può, infatti, pretendersi che l'assicurato dimostri come abbia utilizzato l'indennizzo percepito in relazione a precedenti danni che l'assicuratore non ha neppure specificato o documentato, né può addossarsi all'assicurato la prova di un fatto negativo, quale la mancata riduzione del valore del veicolo.
In ogni caso sia la teste che la teste hanno dichiarato che, dopo le Tes_2 Tes_3 riparazioni conseguenti al precedente furto e atti vandalici, la macchina era integra.
In difetto di prova positiva del deprezzamento, deve ritenersi che l'autovettura avesse, al momento del furto, il normale valore di mercato di un veicolo analogo (quale risultante dalla polizza e non contestato dalle parti) e che l'indennizzo spettante per il sinistro in esame vada liquidato per intero, senza alcuna detrazione della somma di € 5.000,00 già corrisposta in precedenza per il diverso evento di precedente furto e atti vandalici.
L'eccezione sollevata dalla Compagnia assicuratrice deve pertanto essere rigettata, in quanto non sorretta da prova idonea a dimostrare il minor valore del bene al momento del furto, né l'efficacia estintiva del precedente pagamento rispetto al distinto sinistro oggetto del presente giudizio.
***
In ultimo, va disattesa la richiesta attorea di danni per lite temeraria formulata in conclusionale, in quanto non ne ricorrono i presupposti.
Ed invero, secondo la Suprema Corte: “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. civile, ordinanza 19948 del
12/07/2023).
pagina 15 di 17 Ed inoltre: “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”
(Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
Non essendo stata provata la concreta presenza di malafede né allegati gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato, la domanda va rigettata.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo-
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 9527/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
1) condanna l pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 8.730,00, con devalutazione fino alla data del furto (14.02.2020) e,
[...] quindi, rivalutazione fino al soddisfo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 dell'attrice, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice che ne ha fatto richiesta.
Catania 31/10/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9257/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
US PE, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Agrigento n.
2/A, Adrano (CT);
ATTRICE
contro
in persona del suo procuratore speciale, Dott. Controparte_1
con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 385 (P. Iva ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. SALVATORE BARRESI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via M. R. Imbriani n. 222, Catania;
CONVENUTA
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 13/07/2022, notificato a mezzo pec in pari data, Parte_1 conveniva in giudizio per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contraris reiectis :- accertare e dichiarare
pagina 1 di 17 l'operatività della polizza n. N00F61109677948, stipulata a garanzia del furto dell'autovettura
Lancia Y targata FA782KN e per l'effetto condannare la a Controparte_1 corrispondere in favore della contraente , in conseguenza del furto del Parte_1
14/02/2020, l'indennizzo contrattuale pari ad € 11.000,00, corrispondente al capitale assicurato e comunque al valore commerciale del veicolo, ovvero la diversa somma accertata
e ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.
Il tutto, comunque, contenuto entro il limite di valore di € 20.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Rappresentava allo scopo che:
La stessa era proprietaria dell'autovettura Lancia Y targata FA782KN, telaio
ZLA31200005206259, allestimento Platinum, acquistata nuova in data 22/09/2015;
Nella sera del 14/02/2020, l'autovettura era stata usata dalla figlia dell'attrice, Parte_2 che si era recata a Nicolosi, presso il ristorante denominato “Papaveri e Papere” assieme ad alcuni suoi amici per festeggiare la ricorrenza del San Valentino;
L'autovettura era stata parcheggiata, chiusa a chiave, alle ore 22,30 circa in Via Della Regione, di fronte il predetto ristorante;
Sennonché, intorno alle 23,45 circa, usciti dal ristorante, la Sig.ra si avvedeva Parte_2 che ignoti si erano appropriati dell'autovettura della madre. All'interno dell'autovettura erano custoditi in originale il libretto di circolazione, il certificato di proprietà e i certificati assicurativi;
La mattina dopo, in data 15/02/2020, l'attrice si era recata presso la Stazione dei Carabinieri di
Adrano per denunciare il furto subito;
L'autovettura Lancia Y all'epoca dei fatti era assicurata con la compagnia
[...]
polizza n. N00F61109677948, stipulata oltre che per la R.C.A. anche a Controparte_1 garanzia dell'incendio e del furto per il valore di € 11.000,00;
Prontamente l'attrice aveva denunciato l'avvenuto furto alla a mezzo Controparte_1 la propria agenzia di Biancavilla, al fine di ottenere l'indennizzo del danno patito in seguito al furto del veicolo;
La ricevuta la denuncia, con lettera del 17/02/2020, aveva Controparte_1 comunicato l'apertura del sinistro, rubricato al n. 2020NF612700010;
pagina 2 di 17 L'attrice, in ossequio a quanto richiesto ad integrazione dati dalla Controparte_1 aveva consegnato, per il tramite della propria agenzia assicurativa, la denuncia di furto;
il certificato cronologico con annotazione di perdita di possesso;
copia del certificato di proprietà; procura speciale a vendere e due chiavi del veicolo;
Nonostante ciò, la suddetta compagnia non aveva inteso formulare nessuna offerta di risarcimento e con lettera del 10/06/2020, aveva comunicato di avere trasferito la gestione del sinistro all'Ufficio ; CP_3
A questo punto, con lettere del 05/06/2020 e del 24/05/2021 inviate a mezzo pec, l'attrice aveva diffidato ancora una volta la compagnia al pagamento dell'indennizzo Controparte_1 dovuto, in virtù della predetta polizza furto;
Altra richiesta di risarcimento era stata spedita in data 07/03/2022, unitamente alla quale si era formulata contestuale richiesta di accesso agli atti, al fine di ottenere copia della polizza furto, atteso che la stessa si trovava all'interno del veicolo al momento del furto;
La missiva era stata inviata anche all'ufficio antifrode.
Il Tribunale di Catania – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, aveva dato avviso della fissazione dell'udienza preliminare, procedimento n. 5440/20 RGNR – n. 3527/20 R. Gip,
a carico di tale , imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv, 648 bis c.p.; 71 Parte_3 co. 1 del D. Lgs 159/2011 perché “in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fuori dei casi di concorso nel reato, effettuando dei tagli con un flex e smembrandone dalle relative parti meccaniche al fine di privarle degli elementi di identificazione, compivano operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delle seguenti autovetture;
…. omissis …... - Lancia Y targata FA782KN, di provenienza illecita in quanto oggetto di furto denunciato da presso la Parte_1
Stazione dei Carabinieri di Adrano;
…..omissis …..”;
Di quanto sopra era stato dato avviso alla compagnia in data 12/01/2022 a mezzo due mail.
Nonostante ciò, con lettera dell'08/03/2022 la aveva respinto incomprensibilmente CP_1 ancora una volta la richiesta di risarcimento, ivi inclusa la richiesta di accesso agli atti al fine di recuperare copia della polizza furto;
Al momento del furto, l'autovettura era in ottime condizioni e il prezzo interamente pagato, in parte con bonifico bancario eseguito alla data dell'acquisto e in parte a mezzo finanziaria, già estinta, come da documentazione che allegava;
pagina 3 di 17 Alla luce di quanto sopra, quindi, nessun dubbio sussisteva circa il diritto dell'attrice ad ottenere, in virtù della polizza sottoscritta con la convenuta compagnia, l'indennizzo del danno patito a seguito del furto totale dell'autovettura Lancia Y targata FA782KN, nella misura di €
11.000,00, pari al capitale assicurato e/o comunque al valore commerciale del veicolo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27/10/2022, si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'uopo, la convenuta eccepiva che:
Durante l'istruzione del sinistro, il liquidatore aveva appreso da una visura IVASS che la medesima autovettura, in data 22.10.2019 (cioè appena 4 mesi prima del furto denunciato con il presente giudizio), era stata rubata da ignoti, per poi essere ritrovata qualche giorno dopo, vandalizzata;
Nonostante la richiesta della prova dell'avvenuta riparazione, l'attrice non aveva mai prodotto e/o esibito nulla;
né i titolari della carrozzeria o dell'elettrauto incaricati delle riparazioni necessarie, avevano voluto specificare agli accertatori inviati dalla Compagnia per le verifiche del caso, l'entità e l'effettività della riparazione. Tale diniego, a semplice richiesta, appariva inspiegabile;
Per il sinistro da ultimo richiamato, la sig.ra aveva già ricevuto € 5.000,00 e non aveva, Parte_1 ancora fornito prova di avvenuta riparazione dell'autovettura; né aveva esibito documenti contabili attestanti l'avvenuta riparazione;
A seguito del primo furto sull'autovettura - nonostante fosse obbligata contrattualmente a farlo
- non aveva più installato il dispositivo “AUTOBOX PREMIUM”; ma, medio tempore,
l'autovettura era stata nuovamente rubata;
Per cui, l'attrice doveva fornire precisi e concordanti prove circa l'avvenuta riparazione del mezzo prima del secondo furto, pena la decurtazione di quanto già versato a causa del primo furto;
In ordine alla quantificazione del danno operata da parte attrice, evidenziava che la Compagnia di Assicurazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel contratto sottoscritto fra le parti, in caso di verificazione dell'evento furto, si era obbligata a corrispondere un indennizzo economico, calcolato sulla scorta di criteri puntualmente specificati nelle condizioni generali di polizza;
non già un risarcimento del danno subito in forza all'evento assicurato. Per quanto sopra esposto, contestava la valutazione del danno così come formulata da parte attrice, per pagina 4 di 17 complessivi € 11.000,00, poiché, oltre ad essere stata effettuata prescindendo dai criteri specificati nel contratto, era stata quantificata sulla scorta di un semplice preventivo di riparazione effettuato da un consulente privato che, in quanto atto di parte, non era opponibile alla Compagnia. In altri termini, tale preventivo non costituiva mezzo di prova e ciò in quanto esso non era che una valutazione: ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica ed in quanto tale era privo di valore probatorio. Il preventivo di riparazione (o la semplice valutazione dei danni riportati in conseguenza del sinistro del
14.2.2020), oltre a non poter costituire valido punto di partenza per la quantificazione dell'indennizzo dovuto (se dovuto), si limitava semplicemente ad elencare i costi necessari per l'acquisto delle parti mancanti dell'autovettura di parte attrice, senza indicare i criteri eventualmente utilizzati per la quantificazione dell'indennizzo dovuto;
I criteri di liquidazione dell'indennizzo dovuto (se provato il fatto) erano ben altri. In primo luogo, secondo quanto riportato nel certificato di polizza dalle parti, una volta quantificato il costo dei pezzi necessari a riparare l'autovettura così come si presentava prima del furto, sarebbe stata prevista contrattualmente tra le parti una franchigia pari al 10%. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 33 delle Condizioni di Polizza sottoscritte tra le parti, essendo l'autovettura stata immatricolata in data 22.9.2015, ai sensi di quanto stabilito dal contratto di polizza ed essendo ampiamente trascorso il termine annuale (entro il quale non si applica alcuna svalutazione), per effettuare il calcolo dell'indennizzo occorreva detrarre dal valore assicurato
(€ 9.700,00), lo scoperto (franchigia) contrattuale, pari al 10% del valore assicurato. Il totale indennizzabile ammontava quindi ad € 8.730,00;
Tuttavia, atteso che l'attrice, all'epoca del secondo furto, non aveva proceduto alla installazione del dispositivo AUTOBOX, secondo quanto stabilito dal comma 4, del medesimo art. 33 delle
Condizioni di Polizza;
“Resta inteso che, in caso di furto totale dell'autovettura, avvenuto entro
i 10 giorni lavorativi successivi alla data di incasso della polizza, qualora AUTOBOX non fosse ancora stato installato, il sinistro sarà liquidato tenendo conto degli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza. Inoltre, l'indennizzo sarà ridotto nella misura del 50% con un minimo di € 5.000 in caso di sinistro avvenuto a partire dall'11° giorno lavorativo successivo alla data di incasso della polizza qualora il Contraente non abbia ancora provveduto all'installazione dell'antifurto satellitare e/o all'attivazione del servizio con il Gestore.”. Sulla base delle superiori considerazioni, in ogni caso, nella non temuta ipotesi in cui la polizza fosse ritenuta operativa, non sarebbe dovuto all'assicurato – con la decurtazione di cui sopra - più di pagina 5 di 17 € 3.730,00 a titolo di indennizzo contrattuale. Ogni diverso calcolo per la quantificazione dell'indennizzo era errato;
Parte attrice aveva già ricevuto, in conseguenza di un furto con ritrovamento della medesima autovettura avvenuto in data 22.10.2019 (4 mesi prima del successivo furto del 14.2.2020) la somma di € 5.000,00 e non aveva dato prova di aver effettuato alcuna riparazione. Tale circostanza doveva essere tenuta in considerazione, anche in via equitativa, dal Decidente, nella quantificazione dell'indennizzo dovuto alla , atteso che, in ipotesi di mancata Parte_1 riparazione del mezzo de quo in conseguenza del furto con ritrovamento, il ripristino della stessa a seguito del secondo furto, doveva quantomeno essere ridotto in proporzione alle parti dell'autovettura non riparate;
Contestava, infine, l'ulteriore richiesta di condanna al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal fatto all'effettivo soddisfo, poiché oggetto del presente giudizio era un'obbligazione risarcitoria, indirizzata unicamente alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. La corresponsione cumulativa di interessi legali e rivalutazione, oltre a non formare oggetto di alcuna previsione normativa, equivaleva a confondere le obbligazioni di valuta - ovvero pecuniarie - con quelle di valore, delle quali ultime, l'obbligazione risarcitoria rappresentava l'esempio tipico. A fronte dell'obbligazione risarcitoria il danneggiato poteva chiedere solo la corresponsione di interessi compensativi, fornendo adeguata prova che la somma eventualmente conseguita sarebbe stata reimpiegata in maniera più redditizia rispetto a quanto ottenuto come rivalutazione monetaria. In tali ipotesi, dunque, non poteva essere applicata la disciplina di cui agli artt. 1282 e 1244 c.c., riguardanti le obbligazioni pecuniarie.
All'udienza cartolare del 20/03/2023, il precedente Giudice onorario, Dott.ssa Agata Mauceri, richiedeva informazioni circa lo stato del procedimento penale pendente in relazione al furto oggetto di causa;
In adempimento a tale ordinanza, parte attrice produceva, in data 31/05/2023, la schermata
S.I.C.P., dal quale evincere che il procedimento a carico di , n. 5440/2020 Parte_3
RGNR era attualmente pendente innanzi la Seconda Sezione Penale, Giudice De Pasquale Enza
(dibattimento n. 4240/22 R.G. Trib., successiva udienza 15/11/2023). Ed inoltre produceva copia conforme del verbale di udienza, rilasciato dalla cancelleria della Seconda Sezione
Penale, dal quale evincere l'apertura del dibattimento e il rinvio alla successiva udienza del
15/11/2023.
pagina 6 di 17 Con ordinanza del 04/01/2024, il precedente Giudice Onorario ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice.
All'udienza del 16/05/2024 venivano escussi i testi di parte attrice , , CP_4 Tes_1
e Testimone_2 Testimone_3
Con ordinanza del 31/10/2024, il precedente Giudice Onorario, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo non necessario disporre CTU per l'eventuale quantificazione dell'indennizzo poiché non vi era contestazione sul valore commerciale del veicolo oggetto di furto totale, indicato dalla compagnia nell'importo di €.9.700,00 da cui detrarre lo scoperto e la decurtazione prevista per la mancata installazione del dispositivo
AUTOBOX e poichè la stessa attrice aveva aderito alla superiore quantificazione, sia pure riconoscendo come applicabile la sola detrazione del 10% a titolo di scoperto.
All'udienza cartolare del 03/07/2025, questo Giudice poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con la sua comparsa conclusionale, l'attrice così concludeva: “l'attrice ha Parte_1
sottoscritto solamente la polizza assicurativa RCA - Furto del 25/09/2019, n.
N00F61109677948, prodotta dalla convenuta, dalla quale si evince il valore commerciale del veicolo pari a € 9.700,00, cui si applica in caso di furto solamente uno scoperto del 10%. Le stesse Condizioni Generali (edizione 2017 - 2018) annesse alla predetta polizza non prevedono nessuna ulteriore forma di riduzione. Non può invece trovare applicazione al caso in esame la clausola di cui all'art. 33, giacché prevista nelle ulteriori condizioni generali edizione 04/2021, di epoca successiva sia alla polizza sottoscritta, sia all'avvenuto furto. Tutto quanto sopra rende evidente la fondatezza della domanda attorea. L'esito del giudizio ha dato prova dell'inconsistenza delle difese di parte convenuta, che addirittura non ha lesinato neanche la produzione di condizioni generali di polizza di edizione successiva alla stipula del contratto assicurativo, al solo fine di trarre in inganno il decidente e indurlo in errore, con il chiaro intento di ottenere una ingiusta riduzione dell'indennizzo dovuto. Per dette ragioni si chiede il risarcimento del danno anche per lite temeraria giacché, quanto già a suo tempo fornito alla compagnia assicurativa durante la fase stragiudiziale, ivi incluso il documentato procedimento penale, avrebbe dovuto indurla ad una definizione bonaria della vicenda, piuttosto che procrastinare incomprensibilmente per anni un indennizzo dovuto. Alla luce di quanto sopra e sulla scorta della polizza assicurativa RCA - Furto del 25/09/2019, n. N00F61109677948,
pagina 7 di 17 prodotta dalla convenuta, è possibile quantificare l'indennizzo dovuto come segue: € 9.700,00, quale valore commerciale del veicolo, meno lo scoperto del 10%. Sono così in totale € 8.730,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o a quell'altra somma maggiore o minore che il giudice accerterà dovuta. Con vittoria di spese e compensi, da distarsi in favore dello scrivente difensore anticipatario, oltre al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.”.
Con la sua comparsa conclusionale, la convenuta concludeva eccependo che:
- La domanda attorea non era stata assolutamente provata;
- La semplice denuncia di furto non era sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria;
- Le prove testimoniali rese erano state sterili, contraddittorie ed irrituali;
- Le prove ammesse da precedente Giudice, formulate dal legale dell'attrice in seno al preverbale del 28/11/2022 erano nulle poiché irritualmente formulate fuori dai termini ex art. 183 c.p.c. (cioè prima) e mai più reiterate nelle suddette memorie (nullità rilevabile d'ufficio);
- In via gradata, insisteva nell'eccezione di riduzione dell'indennizzo, così come stabilito dalle condizioni generali di contratto (doc. 3 certificato di polizza), dove a pagina 6 l'attrice aveva barrato come “condizione speciale” la presenza del dispositivo AUTOBOX
PREMIUM nell'autovettura;
- Per effettuare il calcolo dell'indennizzo, occorreva detrarre dal valore assicurato (€
9,700,00) lo scoperto (franchigia) contrattuale, pari al 10% del valore assicurato. Il totale ammontava quindi ad € 8.730,00. Tuttavia, atteso che la non aveva proceduto Parte_1 all'epoca del secondo furto, alla installazione dell'AUTOBOX, ex comma 4 art. 33 delle condizioni generali di contratto, l'indennizzo doveva essere ridotto del 50%, (€ 3.730,00) con un minimo di € 5.000,00;
- L'attrice aveva già ricevuto per il primo furto, quattro mesi prima, la somma di € 5.000,00
e non aveva dato prova di avere eseguito alcuna riparazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Nel caso di specie si verte in materia di responsabilità contrattuale derivante da contratto di assicurazione, ex art. 1882 c.c., a mente del quale: “l'assicurazione è il contratto col quale
l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti
pagina 8 di 17 convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
La regola generale dell'art. 2697 c.c. pone a carico dell'attore l'onere di provare i fatti costitutivi a fondamento della domanda.
In materia di assicurazione contro i danni, i fatti costitutivi del diritto all'indennizzo sono: il sinistro e il danno verificatosi in dipendenza del rischio assicurato, di talché “spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura” (cfr. Cass. 30656/2017;
Cass. n. 4426/1997).
RELATIVAMENTE ALAN UR:
Nel presente giudizio, la pretesa risarcitoria dell'attrice, relativamente all'an debeatur, è stata adeguatamente fornita di prova, in corso di causa, sia documentalmente sia attraverso la prova testimoniale resa.
Dalla documentazione acquisita agli e, segnatamente, dalla polizza prodotta dalla Compagnia convenuta (copia non sottoscritta dall'attrice ma incontestata), risulta che la contraente aveva stipulato con un contratto per la Parte_1 Controparte_1 assicurazione dell'autovettura Lancia Y targata FA782KN e che fra le garanzie operanti vi era anche il “furto”, con la previsione di un valore del veicolo di € 9.700,00 ed uno scoperto del
10%. La copertura assicurativa andava dal 24/09/2019 al 24/03/2020.
In particolare: i documenti prodotti dall'attrice hanno confermato:
- La proprietà dell'autovettura Lancia Y in capo a (cfr. certificato cronologico Parte_1
PRA – doc. 4 allegato dall'attrice - e certificato di proprietà del PRA – doc. 5 allegato dall'attrice
- entrambi con annotazione di perdita di possesso per furto, in data 15/02/2020);
- La denuncia del furto ai Carabinieri di Adrano sporta da in data 15/02/2020; Parte_1
- Il procedimento penale incoato contro tale per il furto della predetta Parte_3 autovettura (allegato 10 all'atto di citazione oltre che documentazione integrativa prodotta il
31/05/2023).
I documenti prodotti dalla Compagnia convenuta hanno inoltre confermato l'esistenza della polizza assicurativa RCA - Furto del 25/09/2019, n. N00F61109677948, dalla quale si evince il valore commerciale del veicolo pari a € 9.700,00, cui si applica in caso di furto solamente pagina 9 di 17 uno scoperto del 10%, cosìcchè l'attrice ha da ultimo rideterminato l'indennizzo richiesto in complessivi € 8.730,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I testi escussi hanno confermato tutte le circostanze addotte dall'attrice.
In particolare:
La prima teste, , oltre a confermare tutti i capitoli di prova, ha dichiarato, tra CP_4
l'altro, relativamente al capitolo 4): “è vero. Quando siamo uscite dal locale alle 23:40 / 23:45 io mi sono andata a riprendere la mia macchina, quando la mia amica mi ha chiamata dicendomi che non aveva trovato la macchina dove l'aveva parcheggiata, quindi io l'ho raggiunta e ho potuto verificare che la macchina non c'era. La mia amica ha quindi telefonato ai Carabinieri, i quali le hanno detto di fare l'indomani la denuncia presso la stazione di relativa residenza…..”.
Il secondo teste, : sul capitolo 1) ha risposto: “si è vero. La mia ragazza ha preso Tes_1
la macchina della madre e la guidavo io personalmente per andare a Nicolosi a festeggiare il
San Valentino. Siamo arrivati a Nicolosi alle 22:45 e abbiamo sostato all'interno del parcheggio adiacente al locale Papaveri e Papere. Posso dire che prima di lasciare la macchina nel parcheggio io stesso l'ho chiusa”; - Sull'ultimo articolato rispondeva: “siamo rimasti nel locale due ore, 23:45 circa e non abbiamo più trovato la macchina. Abbiamo quindi chiamato il papà della mia ragazza per venirci a prendere”.
La terza teste, ha risposto: “sono una ex collega di e Testimone_2 Parte_2 lavoravamo insieme presso una sala da parrucchiere che si trova a Biancavilla. Preciso che io
e la NO viaggiavamo insieme da Adrano a Biancavilla per andare a Parte_2 lavoro. Un giorno alla mia amica è stata rubata la macchina, una Lancia rosa che era di sua mamma. Questo furto è avvenuto alla fine del 2019, se non sbaglio;
per un mese circa la mia amica ha viaggiato insieme a me fino a quando il veicolo è stato ritrovato, sebbene in condizioni tali da non poter essere utilizzato. Poi la macchina è stata sistemata e quindi la mia amica l'ha potuta riutilizzare. La macchina poi ha subito un altro furto successivo il 14.02.2020 ovvero per San Valentino. Dal momento in cui la macchina è stata sistemata in conseguenza del primo furto, la mia amica ha utilizzato nuovamente il veicolo alternandosi con i turni lavorativi Pt_2
Testi suoi e della madre”; - “confermo che il veicolo, oltre che da veniva utilizzato Pt_2
Testi dalla madre per recarsi a scuola, in quanto insegnate di scuola elementare”; … - “non so specificare quali danni abbia subito la macchina in occasione del primo furto, ma posso dire
pagina 10 di 17 che, dopo che è stata sistemata, la macchina non presentava danni evidenti alla carrozzeria o all'interno” .
Il quarto teste escusso, , così rispondeva: ADR: “sono collega di lavoro Testimone_3 della NO . È vero che il veicolo di proprietà della mia collega, una Parte_1
Lancia Y rosa cipria, ha subito un primo furto alla fine del 2019…. Preciso che io e la mia collega viaggiamo insieme per andare a scuola, alternandoci nell'uso dei veicoli a giorni alterni, e dopo quel furto per oltre un mese, la mia amica ha viaggiato con il mio. Dopo il ritrovamento il veicolo è stato ripristinato delle parti mancanti ed è tornato a transitare ed abbiamo ripreso con i turni. Per quanto a mia conoscenza dopo il ritrovamento il veicolo mancava di una ruota, degli airbag, e degli specchietti laterali, di altro non ricordo, però posso confermare che dopo le riparazioni la macchina era integra ed abbiamo ripreso con le turnazioni per recarci a scuola fino a quando la macchina non è stata nuovamente rubata, ovvero nel mese di febbraio 2020”.
L'esito della prova orale ha quindi integralmente suffragato le prospettazioni attoree. E in tal guisa da non lasciare residuare dubbi sulla riconducibilità del danno al furto.
In corso di causa, è stato quindi provato che l'autovettura in questione, la sera del 14/02/2020, era stata parcheggiata da , figlia dell'attrice, in Nicolosi (CT), Via della Parte_2
Regione, di fronte al ristorante “Papaveri e Papere”. E' stato altresì provato che, a fine serata, la figlia dell'attrice è tornata nella zona ove aveva lasciato posteggiata l'autovettura ed ha constatato l'avvenuta sottrazione ad opera di ignoti ladri. Il furto, come risulta dalla denuncia ai Carabinieri in atti, e come comprovato dalle dichiarazioni testimoniali, si è verificato la sera del 14/02/2020 e quindi in periodo di operatività della polizza.
Sulla base degli elementi sopra esposti, può ritenersi provato che l'autovettura Lancia Y di proprietà di targata targata FA782KN sia stata sottratta da ignoti ladri;
risulta Parte_1 quindi concretizzato l'evento coperto dalla polizza in periodo di vigenza della copertura.
Relativamente al Controparte_5
In forza del contratto di assicurazione inter partes, l'assicurata ha diritto all'indennizzo e la quantificazione della domanda di indennizzo va parametrata alla somma indicata in contratto quale valore dell'auto (€ 9.700,00) sottratta del 10% di franchigia, per un importo quindi di €
8.730,00, come riconosciuto da entrambe le parti (salve le eccezioni di parte convenuta sotto esaminate).
pagina 11 di 17 Pertanto, considerati l'accertamento del furto, la copertura assicurativa, la documentazione sulla proprietà dell'auto e le testimonianze, va liquidato l'indennizzo nella misura di € 8.730,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, quanto alla rivalutazione monetaria, questa va riconosciuta atteso che la Suprema
Corte, anche di recente (cfr. ordinanza n. 7216/2025) ha affermato il principio secondo cui, in tema di assicurazione contro i danni, 'il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore'
o almeno, 'si comporta' come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-
05) -'poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore' (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista 'una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta' (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257- 01).
***
Occorre ora esaminare le eccezioni sollevate da parte convenuta, da ultimo in comparsa conclusionale:
1) Sull'eccezione per cui la semplice denuncia di furto non sarebbe sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria: La detta eccezione sarebbe in teoria valida, se non fosse che nel presente giudizio, oltre alla denuncia di furto, sono state fornite dall'attrice anche altre prove del furto, sia documentali (procedimento penale a carico di
[...]
) sia orali (cfr. escussione testi); Parte_3
2) Sull'eccezione per cui le prove testimoniali rese sarebbero state “sterili, contraddittorie ed irrituali”: La detta eccezione è infondata perché le dichiarazioni rese dai detti testi escussi risultano attendibili, non essendo emerse, a differenza di quanto eccepito dalla convenuta, né contraddizioni né particolari contrasti con altri elementi;
e non risultano specifiche ragioni sulla cui base potere dubitare della genuinità dei testi. Anche l'affermazione delle due colleghe di lavoro e per cui sia l'attrice che la figlia utilizzavano l'auto per recarsi ai Tes_2 Tes_3 rispettivi posti di lavoro non è contraddittoria perché le stesse testi hanno specificato che si alternavano nell'utilizzo dei rispettivi mezzi (cfr. deposizione della teste : “la mia Testimone_2 amica ha utilizzato nuovamente il veicolo alternandosi con i turni lavorativi suoi e della Pt_2
pagina 12 di 17 madre”; e deposizione della teste “Preciso che io e la mia collega Testimone_3 viaggiamo insieme per andare a scuola, alternandoci nell'uso dei veicoli a giorni alterni”),
3) Sull'eccezione di nullità della prova testimoniale resa:
La parte convenuta eccepisce in comparsa conclusionale la nullità della prova testimoniale resa, sostenendo che la richiesta istruttoria avrebbe dovuto essere formulata da parte attrice con memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. Tuttavia, risulta che parte attrice, prima ancora della concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., ha depositato un preverbale scritto cinque giorni prima dell'udienza cartolare del 28/11/2022, nel quale ha articolato le richieste istruttorie. Tale deposito, noto alla controparte, ha garantito pienamente il contraddittorio, anticipando formalmente la richiesta di assunzione della prova.
La dottrina e la giurisprudenza hanno sempre riconosciuto che le preclusioni all'esercizio dei poteri istruttori, nel rito pre Cartabia, operavano solo con la chiusura della fase di trattazione preparatoria, ossia con le seconde memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. previgente e non già che le richieste istruttorie, ove già formulate, dovessero necessariamente essere ripetute anche successivamente nelle dette memorie ex art. 183 c.p.c. Risulta quindi condivisibile, alla luce dei principi generali, che la prova sia stata regolarmente ammessa da precedente Giudice poichè: (a) il contraddittorio è stato garantito;
(b) la controparte ha avuto tempestiva conoscenza delle richieste istruttorie;
(c) non era spirato il termine delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. (vecchio rito).
In definitiva, nel caso di specie, la prova testimoniale è stata ritualmente richiesta, ammessa e assunta, senza alcuna violazione del contraddittorio, senza alcuna irritualità o pregiudizio per la controparte, per cui l'eccezione di nullità della prova deve essere rigettata.
4) Quanto all'eccezione della convenuta relativa alla mancata installazione del dispositivo Autobox nell'auto dell'attrice: la stessa è da rigettare in quanto:
a) La clausola di cui all'art. 33, invocata dalla Compagnia convenuta è prevista nelle condizioni generali edizione 04/2021 (cfr. condizioni allegate) che sono evidentemente di epoca successiva alla polizza sottoscritta in data 25/09/2019, e peraltro non firmate dalla e dalla stessa contestate espressamente per non averle mai sottoscritte (né vi è Parte_1 prova contraria);
b) In ogni caso, non è stata provata la mancata installazione dell'Autobox da parte della dopo il primo furto. Parte_1
pagina 13 di 17 Orbene, secondo la Cassazione, “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per
l'applicazione di dette clausole. (Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 1558 del
23/01/2018). Detta prova non è stata fornita dall'assicuratore e pertanto l'eccezione va rigettata.
5) Sull'eccezione di detrazione della somma di € 5.000,00, versata all'attrice per precedente indennizzo:
La Compagnia convenuta ha eccepito che, anteriormente al furto dell'autovettura di proprietà dell'attrice, aveva corrisposto a quest'ultima la somma di € 5.000,00, a titolo di indennizzo per danni da atti vandalici subiti dallo stesso veicolo, in esecuzione della medesima polizza.
Sostiene, pertanto, che detta somma debba essere detratta dal nuovo indennizzo richiesto per il furto, poiché l'assicurata non avrebbe provato di aver utilizzato l'importo ricevuto per riparare i danni pregressi.
L'eccezione non è fondata.
La Compagnia ha prodotto in atti la sola quietanza liberatoria sottoscritta dall'attrice, relativamente alla somma di € 5.000,00 recante la dicitura “a definizione totale, anche in via di transazione, di ogni e qualsiasi danno presente e futuro subito in conseguenza del sinistro verificatosi in data 22/10/2019 e relativo alla polizza n. 561109677948”.
Tale documento, tuttavia, ha efficacia liberatoria limitata al sinistro cui si riferisce, e non può estendersi a fatti successivi e distinti, come il furto del veicolo avvenuto in epoca successiva.
Non può dunque ritenersi che il pagamento in parola abbia estinto o ridotto, per implicito, il diritto all'indennizzo derivante dal successivo sinistro.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1908 c.c., l'indennizzo deve commisurarsi al valore effettivo della cosa assicurata al momento del sinistro.
Chi eccepisce una riduzione dell'indennizzo per asserito minor valore del bene – e cioè
l'assicuratore – ha l'onere di provare il fatto su cui tale eccezione si fonda (art. 2697, comma
2, c.c.). pagina 14 di 17 Nella specie, la Compagnia non ha fornito alcuna prova in ordine: alla natura e all'estensione dei danni risarciti con il precedente pagamento;
allo stato del veicolo al momento del furto;
all'eventuale mancata riparazione dei danni o al conseguente deprezzamento del mezzo.
La richiesta di imporre all'attrice la produzione di fatture o documenti comprovanti le riparazioni effettuate si risolve in un tentativo di inversione dell'onere della prova, non consentito.
Non può, infatti, pretendersi che l'assicurato dimostri come abbia utilizzato l'indennizzo percepito in relazione a precedenti danni che l'assicuratore non ha neppure specificato o documentato, né può addossarsi all'assicurato la prova di un fatto negativo, quale la mancata riduzione del valore del veicolo.
In ogni caso sia la teste che la teste hanno dichiarato che, dopo le Tes_2 Tes_3 riparazioni conseguenti al precedente furto e atti vandalici, la macchina era integra.
In difetto di prova positiva del deprezzamento, deve ritenersi che l'autovettura avesse, al momento del furto, il normale valore di mercato di un veicolo analogo (quale risultante dalla polizza e non contestato dalle parti) e che l'indennizzo spettante per il sinistro in esame vada liquidato per intero, senza alcuna detrazione della somma di € 5.000,00 già corrisposta in precedenza per il diverso evento di precedente furto e atti vandalici.
L'eccezione sollevata dalla Compagnia assicuratrice deve pertanto essere rigettata, in quanto non sorretta da prova idonea a dimostrare il minor valore del bene al momento del furto, né l'efficacia estintiva del precedente pagamento rispetto al distinto sinistro oggetto del presente giudizio.
***
In ultimo, va disattesa la richiesta attorea di danni per lite temeraria formulata in conclusionale, in quanto non ne ricorrono i presupposti.
Ed invero, secondo la Suprema Corte: “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. civile, ordinanza 19948 del
12/07/2023).
pagina 15 di 17 Ed inoltre: “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”
(Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
Non essendo stata provata la concreta presenza di malafede né allegati gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato, la domanda va rigettata.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo-
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 9527/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
1) condanna l pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 8.730,00, con devalutazione fino alla data del furto (14.02.2020) e,
[...] quindi, rivalutazione fino al soddisfo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 dell'attrice, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice che ne ha fatto richiesta.
Catania 31/10/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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