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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 986/2024 tra
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...]G. DONIZETTI, 2 47020 RONCOFREDDO, con il patrocinio dell'avv.
NARDELLA PATRIZIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA GUIDO
MARINELLI 97 47521 CESENA
ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]G. DONIZETTI, 2 47020 RONCOFREDDO, con il C.F._2 patrocinio dell'avv. ARRIGONI SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA TIBERTI 13 47521 CESENA
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI pagina 1 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al verbale d'udienza del
21/01/2025 in procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 29/04/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “-DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e , unitisi in matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1
in data 5.09.2004 nella chiesa parrocchiale di Calisese- Casale di Cesena (FC), optando per il regime di separazione dei beni, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cesena
(FC) al n. 138, parte II, serie A, anno 2004;
- DISPORRE la collocazione abitativa prevalente e stabile dei figli minori
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) Per_1 Persona_2
presso la dimora della madre, attualmente sita presso la casa coniugale in CO (FC) via G. Donizetti n. 2, ove i figli manterranno la loro residenza anagrafica;
- DISPORRE l'assegnazione della casa coniugale, sita in CO (FC), Via G. Donizetti,
2, in comproprietà dei coniugi, in favore della Sig.ra sino Parte_1 all'autosufficienza economica dei figli;
- DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli minori e in favore di entrambi i Per_1 Per_2
genitori, rimettendo la disciplina del diritto di visita del padre secondo le modalità di seguito specificate, compatibilmente con le esigenze di vita, di salute, scolastiche e ludiche dei minori;
- DISPORRE che il padre tenga i figli: un giorno infrasettimanale fisso, preferibilmente individuato nel giorno del mercoledì, con pernottamento, dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente, con l'impegno di accompagnarli a scuola nonché nel pomeriggio del venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 18.30 quando li accompagnerà a casa della madre, ogniqualvolta il padre avrà i figli nel weekend;
due giorni infrasettimanali fissi, individuati nel mercoledì e venerdì, con pernottamento, dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente, con
l'impegno di accompagnarli a scuola, ogniqualvolta il padre non avrà i figli nel weekend;
un weekend alternato, con pernottamento, dal sabato mattina o dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina, con l'impegno di accompagnare i figli a scuola o presso l'abitazione della madre, quando è sospesa la frequentazione scolastica;
- DISPORRE, altresì, che i coniugi terranno i figli 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno, il giorno di Natale, Santo Stefano, pagina 2 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Pasqua, Pasquetta, 31 Dicembre e 1° Gennaio, alternandosi i genitori anche il 25 Aprile, il 1°
Maggio, il 2 Giugno ed il 15 Agosto, nonché 15 giorni, con pernottamento, consecutivi e/o frazionati, durante le vacanze estive scolastiche ovvero nel periodo dal 15 Giugno al 10
Settembre di ogni anno, previo accordo tra i coniugi, da comunicarsi entro e non oltre il 30
Maggio di ogni anno;
- DISPORRE che l'Assegno Unico e Universale per i figli venga percepito dalla madre
; Parte_1
- DISPORRE che ciascuna delle parti provveda al mantenimento diretto dei figli durante la rispettiva permanenza, oltre a contribuire, nella misura del 50 %, alle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo in essere presso questo tribunale, con la precisazione che tra queste spese rientrano anche quelle del vestiario e scarpe dei figli;
- DISPORRE che i coniugi acconsentono al rilascio del passaporto per i figli;
- DICHIARARE che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- DICHIARARE che il resistente rinuncia alle domande di addebito della separazione alla moglie, alla conseguente domanda di risarcimento danni e alla domanda di versamento di un assegno di mantenimento in suo favore;
-DICHIARARE che la ricorrente rinuncia alla domanda di contribuzione al mantenimento dei figli con decorrenza da giugno 2020
- DICHIARARE che i coniugi rinunciano espressamente ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
- DICHIARARE le spese di lite interamente compensate tra le parti.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso giudiziale ex art. 473 bis 11 e 12 c.p.c. per la separazione legale dei coniugi” depositato il 29/04/2024, chiedeva la separazione da Parte_1 CP_1
premettendo che dal matrimonio, celebrato a Cesena il 05/09/2004 (Anno 2004,
[...]
138, II^, A), erano nati i figli (13/02/2010, Cesena) e Persona_1
(28/05/2014, Cesena). Persona_2
In particolare, la ricorrente chiedeva di stabilire l'affidamento condiviso dei minori Per_1
e con collocazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione a sé della casa Per_2
pagina 3 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ coniugale, regolamentando il diritto di visita dei figli con il padre, anche in relazione alle festività. Chiedeva, inoltre, che il padre versasse un contributo al mantenimento ordinario dei figli di € 600,00 mensili (€ 300,00 cadauno), rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, e la disposizione che l'assegno unico venisse da lei totalmente percepito.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 12/12/2024
, contestando integralmente gli assunti di controparte e Controparte_1 chiedendo l'addebito della separazione alla ricorrente. Relativamente ai figli minori, chiedeva l'affido condiviso degli stessi con collocazione paritetica, formando un piano genitoriale che prevedesse tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore in modo paritario, acconsentendo in ogni caso all'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale. In conseguenza a tali richieste, chiedeva, dunque, disporsi il mantenimento ordinario dei figli in forma diretta e stabilire quello straordinario secondo il principio della proporzionalità in relazione alla situazione economico-finanziaria delle parti.
All'udienza del 21/01/2025 il giudice formulava una proposta per la conciliazione che le parti personalmente accettavano, precisando le conclusioni come da accordo contestualmente raggiunto, alle condizioni trascritte in epigrafe. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese di lite devono essere interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede:
pagina 4 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(FC) il 24/03/1979, e , nato a [...] il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio il 05/09/2004 a CESENA (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CESENA (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2004 Atto n° 138 Parte II^ Serie A); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 5 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 986/2024 tra
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...]G. DONIZETTI, 2 47020 RONCOFREDDO, con il patrocinio dell'avv.
NARDELLA PATRIZIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA GUIDO
MARINELLI 97 47521 CESENA
ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]G. DONIZETTI, 2 47020 RONCOFREDDO, con il C.F._2 patrocinio dell'avv. ARRIGONI SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA TIBERTI 13 47521 CESENA
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI pagina 1 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al verbale d'udienza del
21/01/2025 in procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 29/04/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “-DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e , unitisi in matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1
in data 5.09.2004 nella chiesa parrocchiale di Calisese- Casale di Cesena (FC), optando per il regime di separazione dei beni, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cesena
(FC) al n. 138, parte II, serie A, anno 2004;
- DISPORRE la collocazione abitativa prevalente e stabile dei figli minori
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) Per_1 Persona_2
presso la dimora della madre, attualmente sita presso la casa coniugale in CO (FC) via G. Donizetti n. 2, ove i figli manterranno la loro residenza anagrafica;
- DISPORRE l'assegnazione della casa coniugale, sita in CO (FC), Via G. Donizetti,
2, in comproprietà dei coniugi, in favore della Sig.ra sino Parte_1 all'autosufficienza economica dei figli;
- DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli minori e in favore di entrambi i Per_1 Per_2
genitori, rimettendo la disciplina del diritto di visita del padre secondo le modalità di seguito specificate, compatibilmente con le esigenze di vita, di salute, scolastiche e ludiche dei minori;
- DISPORRE che il padre tenga i figli: un giorno infrasettimanale fisso, preferibilmente individuato nel giorno del mercoledì, con pernottamento, dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente, con l'impegno di accompagnarli a scuola nonché nel pomeriggio del venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 18.30 quando li accompagnerà a casa della madre, ogniqualvolta il padre avrà i figli nel weekend;
due giorni infrasettimanali fissi, individuati nel mercoledì e venerdì, con pernottamento, dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente, con
l'impegno di accompagnarli a scuola, ogniqualvolta il padre non avrà i figli nel weekend;
un weekend alternato, con pernottamento, dal sabato mattina o dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina, con l'impegno di accompagnare i figli a scuola o presso l'abitazione della madre, quando è sospesa la frequentazione scolastica;
- DISPORRE, altresì, che i coniugi terranno i figli 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno, il giorno di Natale, Santo Stefano, pagina 2 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Pasqua, Pasquetta, 31 Dicembre e 1° Gennaio, alternandosi i genitori anche il 25 Aprile, il 1°
Maggio, il 2 Giugno ed il 15 Agosto, nonché 15 giorni, con pernottamento, consecutivi e/o frazionati, durante le vacanze estive scolastiche ovvero nel periodo dal 15 Giugno al 10
Settembre di ogni anno, previo accordo tra i coniugi, da comunicarsi entro e non oltre il 30
Maggio di ogni anno;
- DISPORRE che l'Assegno Unico e Universale per i figli venga percepito dalla madre
; Parte_1
- DISPORRE che ciascuna delle parti provveda al mantenimento diretto dei figli durante la rispettiva permanenza, oltre a contribuire, nella misura del 50 %, alle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo in essere presso questo tribunale, con la precisazione che tra queste spese rientrano anche quelle del vestiario e scarpe dei figli;
- DISPORRE che i coniugi acconsentono al rilascio del passaporto per i figli;
- DICHIARARE che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- DICHIARARE che il resistente rinuncia alle domande di addebito della separazione alla moglie, alla conseguente domanda di risarcimento danni e alla domanda di versamento di un assegno di mantenimento in suo favore;
-DICHIARARE che la ricorrente rinuncia alla domanda di contribuzione al mantenimento dei figli con decorrenza da giugno 2020
- DICHIARARE che i coniugi rinunciano espressamente ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
- DICHIARARE le spese di lite interamente compensate tra le parti.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso giudiziale ex art. 473 bis 11 e 12 c.p.c. per la separazione legale dei coniugi” depositato il 29/04/2024, chiedeva la separazione da Parte_1 CP_1
premettendo che dal matrimonio, celebrato a Cesena il 05/09/2004 (Anno 2004,
[...]
138, II^, A), erano nati i figli (13/02/2010, Cesena) e Persona_1
(28/05/2014, Cesena). Persona_2
In particolare, la ricorrente chiedeva di stabilire l'affidamento condiviso dei minori Per_1
e con collocazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione a sé della casa Per_2
pagina 3 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ coniugale, regolamentando il diritto di visita dei figli con il padre, anche in relazione alle festività. Chiedeva, inoltre, che il padre versasse un contributo al mantenimento ordinario dei figli di € 600,00 mensili (€ 300,00 cadauno), rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, e la disposizione che l'assegno unico venisse da lei totalmente percepito.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 12/12/2024
, contestando integralmente gli assunti di controparte e Controparte_1 chiedendo l'addebito della separazione alla ricorrente. Relativamente ai figli minori, chiedeva l'affido condiviso degli stessi con collocazione paritetica, formando un piano genitoriale che prevedesse tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore in modo paritario, acconsentendo in ogni caso all'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale. In conseguenza a tali richieste, chiedeva, dunque, disporsi il mantenimento ordinario dei figli in forma diretta e stabilire quello straordinario secondo il principio della proporzionalità in relazione alla situazione economico-finanziaria delle parti.
All'udienza del 21/01/2025 il giudice formulava una proposta per la conciliazione che le parti personalmente accettavano, precisando le conclusioni come da accordo contestualmente raggiunto, alle condizioni trascritte in epigrafe. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese di lite devono essere interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede:
pagina 4 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(FC) il 24/03/1979, e , nato a [...] il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio il 05/09/2004 a CESENA (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CESENA (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2004 Atto n° 138 Parte II^ Serie A); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 5 di 5 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$