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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 14/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 632/2023 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in PIAZZA MUNICIPIO Parte_1 C.F._1
N.6 IVREA, presso lo studio degli avv.ti CECCHIN FABIO e ELEONORA BEDIN, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in LOC. LA MALADIERE, 90 11020 SAINT
CHRISTOPHE, presso lo studio dell'avv. GIUNTI ANDREA GINO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Con note del 09/01/2025 ha così precisato le conclusioni: “Piaccia Parte_1
all'Ill.mo G.U. presso il Tribunale di Aosta
Nel merito
In via preliminare di merito
- Accertata la decadenza di dal beneficio della garanzia Controparte_1
prestata dal SI. dichiarare estinta la fideiussione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.. Pt_1
In via principale
pagina 1 di 8 - Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la nullità e/o l'inefficacia e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 176/2023, n. 469/2023 R.G., emesso dal Tribunale di
Aosta il 15.05.2023;
- rigettare qualsiasi domanda di condanna formulata nei confronti di , in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di valido supporto probatorio, per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata
- Nel denegato caso in cui fosse accertata la fondatezza del credito azionato da
[...]
nei confronti di , dichiarare tale credito estinto per parziale Controparte_1 Parte_1 compensazione con il credito vantato da , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 Parte_1
c.c..
In via istruttoria
Si richiede l'ammissione di prova in materia contraria sulle allegazioni avversarie in denegata ipotesi ammesse, con i seguenti testi:
- SI.ra , residente in [...]; Testimone_1
- SI.ra , residente in [...]d'Ivrea (TO). Testimone_2
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
Con note del 09/01/2025 ha così precisato le Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill. Tribunale di Aosta, contrariis reiectis, previa rimessione della causa sul ruolo con ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c.: in via principale, rigettare le domande ed eccezioni tutte di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, pertanto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via alternativa, rigettare le domande ed eccezioni tutte di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il SInor a pagare Parte_1
alla , in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, presso il proprio domicilio eletto, la somma di € 36.059,40 o la diversa maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze di pagamento al saldo, oltre a spese e competenze della procedura monitoria e delle successive occorse.
pagina 2 di 8 In ogni caso con il favor delle spese del giudizio di opposizione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 176/2023 emesso dal
Tribunale di Aosta in data 15/05/2023, con il quale all'opponente era stato ingiunto, in solido con
(di seguito ) il pagamento di € 36.059,40 oltre Parte_3 Parte_3 interessi e spese in forza della garanzia personale prestata da per l'adempimento Parte_1 dell'obbligazione garantita, assunta da per effetto del contratto stipulato con Parte_3
l'opposta in data 11/09/2020 (doc. 1 del fascicolo monitorio). L'opponente eccepiva la decadenza ex art. 1957 c.c., avendo l'opposta agito in via monitoria decorsi oltre due anni dalla scadenza dei termini di pagamento delle fatture poste a fondamento della domanda, e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per mancanza di prova circa l'adempimento della controparte alle obbligazioni assunte con il contratto di cui sopra. In subordine, chiedeva la (parziale) compensazione del credito vantato da controparte con quello oggetto del decreto ingiuntivo n. 134/2021 emesso in proprio favore in data 12/04/2021 dal Tribunale di Aosta, dedotta la somma ricevuta in sede esecutiva con assegnazione del 12/01/2023.
In data 04/10/2023 (di seguito: Controparte_1 Controparte_1
) si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione sostenendo l'inapplicabilità alla
[...] fattispecie dell'art. 1957 c.c., in quanto secondo la tesi di parte opposta si tratterebbe di un'espromissione o di un accollo esterno di debito futuro o di una promessa di pagamento. In ogni caso, l'opponente avrebbe rinunciato alla decadenza in sede di costituzione all'opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c. promossa da , quando quest'ultima aveva eccepito la Controparte_1
compensazione del credito azionato esecutivamente da (e oggetto del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 134/2021, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 03/06/2021) con quello oggi controverso (v. ricorso in opposizione, doc. 7 di parte opponente, e memoria difensiva di
[...]
, doc. 5 di parte opponente) Parte_1
All'udienza del 23/01/2024 su richiesta delle parti veniva concesso un breve rinvio della causa, che veniva trattata all'udienza del 20/02/2024 dinanzi al G.O.P. delegato con provvedimento del
16/11/2023. In questa sede il giudice formulava la seguente proposta conciliativa: “pagamento di euro 7.000,00 complessivi da parte del SI. ei confronti della cooperativa convenuta”; detta Pt_1 richiesta trovava adesione da parte opposta, mentre veniva respinta da parte opponente all'udienza pagina 3 di 8 del 04/07/2024. All'esito di tale udienza, dinanzi a questo Giudice – al quale il presente fascicolo
è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data
22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo – la causa era ritenuta matura per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con provvedimento del 15/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della presente decisione va qualificata la clausola contrattuale fonte del diritto di credito in questa sede controverso, clausola con cui “le parti dichiarano che qualora Parte_4
non onorasse il pagamento concordato, il suddetto verrà garantito in toto dal Signor
[...]
. Tale clausola è prevista all'art. 8 del contratto sottoscritto dall'opponente, Parte_1 dall'opposta e da , avente ad oggetto la vendita da parte dell'opposta di “nr. Parte_4
500 forme di fontina d'alpeggio marchiata al prezzo di 9,00 € più IVA al kg” (doc. 1 del fascicolo monitorio).
Ritiene questo giudice che la fattispecie in esame configuri un'ipotesi di fideiussione, osservando al riguardo che l'obbligazione fideiussoria è una garanzia personale tipica disciplinata dagli artt.
1936 c.c. e s.s., che forniscono una definizione di fideiussore del tutto corrispondente all'operazione negoziale in questa sede controversa;
infatti, con la clausola sopra riportata,
[...]
si è obbligato verso , garantendo l'adempimento Parte_1 Controparte_1 dell'obbligazione assunta da , che rimane il debitore principale. Parte_3
Si deve infatti escludere che la fattispecie de quo configuri un'ipotesi di espromissione, come sostenuto da parte opposta, considerato che, in primo luogo, l'espromissione presuppone la preesistenza di un'obbligazione altrui, che l'espromittente intenda assumere su di sé, non potendo avere ad oggetto un debito non ancora sorto, che sorgerà se e quando il creditore avrà effettuato la sua prestazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 10/11/2008, n. 26863). In secondo luogo, “Il criterio discriminatore essenziale tra espromissione e fidejussione è fondato sulla diversa causa delle due figure giuridiche: nell'espromissione, in cui l'attività dell'espromittente si manifesta nei confronti del creditore come del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti tra terzo e debitore, la causa è costituita unicamente dall'assunzione del debito altrui, mentre la finalità di garantirlo ne rappresenta un mero risultato indiretto;
nella fidejussione, invece, la finalità di garanzia costituisce la causa stessa del negozio e rende ragione dei collegamenti esistenti fra il rapporto
pagina 4 di 8 originario e quello di garanzia e dell'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella del garantito” (Cass. civ., Sez. 3, 05/03/1973, n. 609). Sotto il primo profilo si osserva che l'opponente non si è assunto una preesistente obbligazione di;
quanto alla Parte_3 funzione di garanzia, l'opponente si è introdotto nel rapporto obbligatorio quale debitore accessorio, potendo il creditore rivolgersi a lui per il pagamento solo successivamente all'inadempimento di . Parte_3
In altri termini, nell'ipotesi di contratto fideiussorio sorge un nuovo rapporto obbligatorio tra creditore e fideiussore, il quale si pone in posizione accessoria rispetto al debitore preesistente, e l'operazione viene posta in essere con la finalità di garantire l'adempimento dell'obbligo altrui – e non di assumersi in senso tecnico l'obbligazione altrui –, quale causa negoziale giustificativa della costituzione del nuovo rapporto. È poi vero che nel caso di fideiussione il debitore normalmente resta estraneo al negozio, ma è anche vero che una clausola fideiussoria ben può essere prevista in un patto aggiunto ad un contratto avente causa diversa, rispetto al quale mantiene la propria autonomia negoziale.
Quanto sopra e in particolare il fatto che l'opponente si sia obbligato verso il creditore per creare una garanzia si evince dal tenore letterale della clausola fideiussoria, la quale prevede che, in caso di inadempimento, il pagamento “verrà garantito” da . Né le Parte_1
argomentazioni svolte da parte opposta portano ad una diversa conclusione, in quanto l'interesse concreto dell'opponente e del creditore alla previsione della suddetta clausola è del tutto rispondente alla regolamentazione degli interessi di cui alla fattispecie della fideiussione (a p. 2 della comparsa conclusionale l'opposta osserva che: “L'impegno assunto dal SInor era Pt_1
dettato da due circostanze: la prima che in relazione alla fornitura di fontine non di alpeggio e di formaggio valdostano la società Latteria del Monterosa srls risultava in forte ritardo nei pagamenti;
la seconda che il SInor , titolare di una ditta individuale avente ad Parte_1 oggetto coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (doc. 2), essendo
l'amministratore della società Latteria del Monterosa srls incompetente in ordine alle modalità di conduzione di un caseificio, era divenuto il gestore di fatto del caseificio di detta società e si occupava, finanche, in prima persona del reperimento dei conferitori del latte al medesimo caseificio”).
Neppure è fondata la tesi secondo cui sussisterebbe un accollo esterno di debito futuro, istituto che, sia pure ammesso dalla giurisprudenza (v. Cass. civ., 23/09/1994, n. 7831), non è comunque pagina 5 di 8 ravvisabile nel caso in esame, dove la funzione perseguita dalle parti è chiaramente quella di garanzia;
l'accollo invece è “il contratto tra il debitore ed il terzo, in forza del quale le parti convengono che quest'ultimo assuma il debito del primo, mentre il creditore non è parte del contratto” (Cass. civ., Sez. II, 21/08/2020, n. 17596). Dal tenore della clausola non si evince in alcun modo la volontà di instaurare tra e l'opponente un rapporto caratterizzato Parte_3 dall'appropriazione dell'altrui debito da parte di , che così ne assumerebbe Parte_1
peso economico e titolarità; è in tale senso dirimente il richiamo al concetto di garanzia, essendo tale richiamo del tutto inconferente nel caso di accollo (ma anche di espromissione), dove il rafforzamento della posizione del creditore si realizza mediante la modificazione soggettiva dell'obbligazione ex latere debitoris.
Inoltre, si osserva che, anche a ritenere non univoco il SInificato della pattuizione de quo, a diversa qualificazione non si perverrebbe ai sensi dell'art. 1371 c.c., considerato che l'art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità; la qualificazione giuridica di fideiussione è pertanto meno gravosa per il terzo assuntore rispetto al regime delle eccezioni previsto in caso di espromissione
(art. 1272 c.c.) e di accollo (art. 1273 c.c.) (cfr. Tribunale sez. III - Firenze, 30/01/2017, n. 288).
Infine, non è condivisibile l'assunto di parte opposta, che vede nella clausola una promessa di pagamento;
anche a prescindere dal fatto che la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. non ha l'effetto sostanziale di creare debiti e crediti, ma solo l'effetto processuale d'invertire a favore del destinatario l'onere della prova circa il fondamento causale dell'attribuzione promessa, detto istituto si colloca fra i negozi unilaterali, mentre nel caso di specie si è di fronte ad una clausola contrattuale, caratterizzata dall'incontro delle volontà di chi si pone come garante del debitore, al fianco del debitore originario, e chi lo accetta come tale.
2. Qualificata la clausola contrattuale come fideiussione, l'opponente eccepisce l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., in forza del quale la scadenza dell'obbligazione principale non libera il fideiussore, purché il creditore entro sei mesi dalla suddetta scadenza abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (nel senso che occorre azione giudiziale v. Cass. civ., sez. II, 30/01/2006, n. 184).
Nel caso di specie, si è impegnata a pagare il corrispettivo della merce secondo Parte_3 le seguenti modalità: “il pagamento sarà da effettuarsi a 30 gg fine mese dalla data di emissione della fattura, e non oltre il decimo giorno lavorativo del mese successivo” (doc. 1 del fascicolo pagina 6 di 8 monitorio); pertanto, il dies a quo per la proposizione delle istanze di cui all'art. 1957 c.c. è rappresentato da tale momento (la fatt. n. 33 è del 31 ottobre 2020; la fatt. n. 35 del 31 ottobre
2020; la fatt. n. 47 è del 30 novembre 2020, sicché può dirsi che il credito fosse interamente eSIibile, visti i termini di pagamento indicati nel contratto, il 10/01/2021).
Va quindi evidenziato che l'opposta, prima di azionare il credito di cui sopra con la domanda monitoria del 23/03/2023, ha eccepito in compensazione una parte del suddetto credito (quello di cui alle fatture nn. 33 del 31/10/2020 e 35 del 31/10/2020) con il ricorso in opposizione ex art. 615,
c. 2, c.p.c. dalla stessa proposto in data 02/11/2021 a seguito dell'esecuzione promossa da
[...]
sulla base del decreto ingiuntivo n. 134/2021 del Tribunale di Aosta (doc. 7 di Parte_1
parte opponente). Ebbene, anche a prescindere da altre considerazioni, trattasi di istanze proposte trascorsi oltre sei mesi dal 10/01/2021, né parte opposta deduce di avere altrimenti agito per fare valere il credito oggetto della garanzia nei sei mesi successivi a gennaio 2021.
Non può poi condividersi l'assunto di parte opposta, la quale vorrebbe riconoscere nella memoria difensiva di depositata nell'ambito della fase sommaria dell'opposizione Parte_1
ex art. 615, c. 2, c.p.c. la volontà del garante di rinunciare all'eccezione di decadenza e, quindi, di assumersi il maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (v.
Cass. 24/09/2013, n. 21867; Cass. 18/04/2007, n. 9245); non possono infatti a tal fine assumere valore di rinuncia tacita le affermazioni contenute nella suddetta comparsa (e precisamente le seguenti: “Quanto alla allegata, non provata e comunque contestata situazione di debito-credito intercorrente tra la e la società , in cui la ditta Controparte_1 Parte_5
sarebbe garante della , la stessa appare assolutamente irrilevante Pt_1 Pt_3 Parte_5
e quand'anche sussistente, riguarderebbe rapporti tra terzi e situazioni che avrebbero dovuto al più essere svolte in giudizio e comunque non opponibili in questa sede”). Si osserva infatti che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente “le argomentazioni del difensore contenute in uno scritto difensivo, dirette e finalizzate unicamente al conseguimento di un determinato risultato processuale, non possono essere attribuite in via diretta alla parte rappresentata, né interpretate come
manifestazione di volontà della stessa di disporre del diritto sostanziale o processuale in contesa, posto che per lo svolgimento di un'attività difensiva di tale contenuto occorre un mandato speciale” (Cass. civ., sez. II, n. 12843 del 10/05/2024; v. anche Cass. civ., Sez. 2, 03/02/2011, n. 2572; Cass. civ., sez.
II, 31/01/2008, n. 2306) e, comunque, trattasi dell'impostazione difensiva del fideiussore, tesa ad evidenziare l'impossibilità per la controparte di fare valere con l'opposizione all'esecuzione i fatti pagina 7 di 8 estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi prima dell'emissione del decreto ingiuntivo
(come sopra già esposto, chiedeva in compensazione i crediti di cui alle Controparte_1
fatture nn. 33 del 31/10/2020 e 35 del 31/10/2020 e, pertanto, crediti che al momento del decreto ingiuntivo posto in esecuzione erano già scaduti).
Tutto quanto sopra esposto è fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata da
[...]
, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 in questa sede opposto. L'esito di cui sopra rende superfluo l'esame dell'opposizione con riferimento ai restanti motivi.
3. L'estinzione della fideiussione comporta l'infondatezza della domanda di condanna formulata in via alternativa da parte opposta nei confronti del fideiussore.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di Controparte_1
nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione
[...] previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione per la quale si applicano i valori minimi, considerata l'attività svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 176/2023 emesso dal Tribunale di Aosta in data 15/05/2023 nei confronti di;
Parte_1
2. Respinge la domanda proposta da Controparte_1
3. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 6.713,00 per compenso, € 286,00 per esborsi, Parte_1
oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Aosta, 14/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 632/2023 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in PIAZZA MUNICIPIO Parte_1 C.F._1
N.6 IVREA, presso lo studio degli avv.ti CECCHIN FABIO e ELEONORA BEDIN, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in LOC. LA MALADIERE, 90 11020 SAINT
CHRISTOPHE, presso lo studio dell'avv. GIUNTI ANDREA GINO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Con note del 09/01/2025 ha così precisato le conclusioni: “Piaccia Parte_1
all'Ill.mo G.U. presso il Tribunale di Aosta
Nel merito
In via preliminare di merito
- Accertata la decadenza di dal beneficio della garanzia Controparte_1
prestata dal SI. dichiarare estinta la fideiussione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.. Pt_1
In via principale
pagina 1 di 8 - Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la nullità e/o l'inefficacia e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 176/2023, n. 469/2023 R.G., emesso dal Tribunale di
Aosta il 15.05.2023;
- rigettare qualsiasi domanda di condanna formulata nei confronti di , in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di valido supporto probatorio, per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata
- Nel denegato caso in cui fosse accertata la fondatezza del credito azionato da
[...]
nei confronti di , dichiarare tale credito estinto per parziale Controparte_1 Parte_1 compensazione con il credito vantato da , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 Parte_1
c.c..
In via istruttoria
Si richiede l'ammissione di prova in materia contraria sulle allegazioni avversarie in denegata ipotesi ammesse, con i seguenti testi:
- SI.ra , residente in [...]; Testimone_1
- SI.ra , residente in [...]d'Ivrea (TO). Testimone_2
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
Con note del 09/01/2025 ha così precisato le Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill. Tribunale di Aosta, contrariis reiectis, previa rimessione della causa sul ruolo con ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c.: in via principale, rigettare le domande ed eccezioni tutte di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, pertanto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via alternativa, rigettare le domande ed eccezioni tutte di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il SInor a pagare Parte_1
alla , in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, presso il proprio domicilio eletto, la somma di € 36.059,40 o la diversa maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze di pagamento al saldo, oltre a spese e competenze della procedura monitoria e delle successive occorse.
pagina 2 di 8 In ogni caso con il favor delle spese del giudizio di opposizione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 176/2023 emesso dal
Tribunale di Aosta in data 15/05/2023, con il quale all'opponente era stato ingiunto, in solido con
(di seguito ) il pagamento di € 36.059,40 oltre Parte_3 Parte_3 interessi e spese in forza della garanzia personale prestata da per l'adempimento Parte_1 dell'obbligazione garantita, assunta da per effetto del contratto stipulato con Parte_3
l'opposta in data 11/09/2020 (doc. 1 del fascicolo monitorio). L'opponente eccepiva la decadenza ex art. 1957 c.c., avendo l'opposta agito in via monitoria decorsi oltre due anni dalla scadenza dei termini di pagamento delle fatture poste a fondamento della domanda, e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per mancanza di prova circa l'adempimento della controparte alle obbligazioni assunte con il contratto di cui sopra. In subordine, chiedeva la (parziale) compensazione del credito vantato da controparte con quello oggetto del decreto ingiuntivo n. 134/2021 emesso in proprio favore in data 12/04/2021 dal Tribunale di Aosta, dedotta la somma ricevuta in sede esecutiva con assegnazione del 12/01/2023.
In data 04/10/2023 (di seguito: Controparte_1 Controparte_1
) si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione sostenendo l'inapplicabilità alla
[...] fattispecie dell'art. 1957 c.c., in quanto secondo la tesi di parte opposta si tratterebbe di un'espromissione o di un accollo esterno di debito futuro o di una promessa di pagamento. In ogni caso, l'opponente avrebbe rinunciato alla decadenza in sede di costituzione all'opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c. promossa da , quando quest'ultima aveva eccepito la Controparte_1
compensazione del credito azionato esecutivamente da (e oggetto del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 134/2021, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 03/06/2021) con quello oggi controverso (v. ricorso in opposizione, doc. 7 di parte opponente, e memoria difensiva di
[...]
, doc. 5 di parte opponente) Parte_1
All'udienza del 23/01/2024 su richiesta delle parti veniva concesso un breve rinvio della causa, che veniva trattata all'udienza del 20/02/2024 dinanzi al G.O.P. delegato con provvedimento del
16/11/2023. In questa sede il giudice formulava la seguente proposta conciliativa: “pagamento di euro 7.000,00 complessivi da parte del SI. ei confronti della cooperativa convenuta”; detta Pt_1 richiesta trovava adesione da parte opposta, mentre veniva respinta da parte opponente all'udienza pagina 3 di 8 del 04/07/2024. All'esito di tale udienza, dinanzi a questo Giudice – al quale il presente fascicolo
è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data
22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo – la causa era ritenuta matura per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con provvedimento del 15/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della presente decisione va qualificata la clausola contrattuale fonte del diritto di credito in questa sede controverso, clausola con cui “le parti dichiarano che qualora Parte_4
non onorasse il pagamento concordato, il suddetto verrà garantito in toto dal Signor
[...]
. Tale clausola è prevista all'art. 8 del contratto sottoscritto dall'opponente, Parte_1 dall'opposta e da , avente ad oggetto la vendita da parte dell'opposta di “nr. Parte_4
500 forme di fontina d'alpeggio marchiata al prezzo di 9,00 € più IVA al kg” (doc. 1 del fascicolo monitorio).
Ritiene questo giudice che la fattispecie in esame configuri un'ipotesi di fideiussione, osservando al riguardo che l'obbligazione fideiussoria è una garanzia personale tipica disciplinata dagli artt.
1936 c.c. e s.s., che forniscono una definizione di fideiussore del tutto corrispondente all'operazione negoziale in questa sede controversa;
infatti, con la clausola sopra riportata,
[...]
si è obbligato verso , garantendo l'adempimento Parte_1 Controparte_1 dell'obbligazione assunta da , che rimane il debitore principale. Parte_3
Si deve infatti escludere che la fattispecie de quo configuri un'ipotesi di espromissione, come sostenuto da parte opposta, considerato che, in primo luogo, l'espromissione presuppone la preesistenza di un'obbligazione altrui, che l'espromittente intenda assumere su di sé, non potendo avere ad oggetto un debito non ancora sorto, che sorgerà se e quando il creditore avrà effettuato la sua prestazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 10/11/2008, n. 26863). In secondo luogo, “Il criterio discriminatore essenziale tra espromissione e fidejussione è fondato sulla diversa causa delle due figure giuridiche: nell'espromissione, in cui l'attività dell'espromittente si manifesta nei confronti del creditore come del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti tra terzo e debitore, la causa è costituita unicamente dall'assunzione del debito altrui, mentre la finalità di garantirlo ne rappresenta un mero risultato indiretto;
nella fidejussione, invece, la finalità di garanzia costituisce la causa stessa del negozio e rende ragione dei collegamenti esistenti fra il rapporto
pagina 4 di 8 originario e quello di garanzia e dell'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella del garantito” (Cass. civ., Sez. 3, 05/03/1973, n. 609). Sotto il primo profilo si osserva che l'opponente non si è assunto una preesistente obbligazione di;
quanto alla Parte_3 funzione di garanzia, l'opponente si è introdotto nel rapporto obbligatorio quale debitore accessorio, potendo il creditore rivolgersi a lui per il pagamento solo successivamente all'inadempimento di . Parte_3
In altri termini, nell'ipotesi di contratto fideiussorio sorge un nuovo rapporto obbligatorio tra creditore e fideiussore, il quale si pone in posizione accessoria rispetto al debitore preesistente, e l'operazione viene posta in essere con la finalità di garantire l'adempimento dell'obbligo altrui – e non di assumersi in senso tecnico l'obbligazione altrui –, quale causa negoziale giustificativa della costituzione del nuovo rapporto. È poi vero che nel caso di fideiussione il debitore normalmente resta estraneo al negozio, ma è anche vero che una clausola fideiussoria ben può essere prevista in un patto aggiunto ad un contratto avente causa diversa, rispetto al quale mantiene la propria autonomia negoziale.
Quanto sopra e in particolare il fatto che l'opponente si sia obbligato verso il creditore per creare una garanzia si evince dal tenore letterale della clausola fideiussoria, la quale prevede che, in caso di inadempimento, il pagamento “verrà garantito” da . Né le Parte_1
argomentazioni svolte da parte opposta portano ad una diversa conclusione, in quanto l'interesse concreto dell'opponente e del creditore alla previsione della suddetta clausola è del tutto rispondente alla regolamentazione degli interessi di cui alla fattispecie della fideiussione (a p. 2 della comparsa conclusionale l'opposta osserva che: “L'impegno assunto dal SInor era Pt_1
dettato da due circostanze: la prima che in relazione alla fornitura di fontine non di alpeggio e di formaggio valdostano la società Latteria del Monterosa srls risultava in forte ritardo nei pagamenti;
la seconda che il SInor , titolare di una ditta individuale avente ad Parte_1 oggetto coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (doc. 2), essendo
l'amministratore della società Latteria del Monterosa srls incompetente in ordine alle modalità di conduzione di un caseificio, era divenuto il gestore di fatto del caseificio di detta società e si occupava, finanche, in prima persona del reperimento dei conferitori del latte al medesimo caseificio”).
Neppure è fondata la tesi secondo cui sussisterebbe un accollo esterno di debito futuro, istituto che, sia pure ammesso dalla giurisprudenza (v. Cass. civ., 23/09/1994, n. 7831), non è comunque pagina 5 di 8 ravvisabile nel caso in esame, dove la funzione perseguita dalle parti è chiaramente quella di garanzia;
l'accollo invece è “il contratto tra il debitore ed il terzo, in forza del quale le parti convengono che quest'ultimo assuma il debito del primo, mentre il creditore non è parte del contratto” (Cass. civ., Sez. II, 21/08/2020, n. 17596). Dal tenore della clausola non si evince in alcun modo la volontà di instaurare tra e l'opponente un rapporto caratterizzato Parte_3 dall'appropriazione dell'altrui debito da parte di , che così ne assumerebbe Parte_1
peso economico e titolarità; è in tale senso dirimente il richiamo al concetto di garanzia, essendo tale richiamo del tutto inconferente nel caso di accollo (ma anche di espromissione), dove il rafforzamento della posizione del creditore si realizza mediante la modificazione soggettiva dell'obbligazione ex latere debitoris.
Inoltre, si osserva che, anche a ritenere non univoco il SInificato della pattuizione de quo, a diversa qualificazione non si perverrebbe ai sensi dell'art. 1371 c.c., considerato che l'art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità; la qualificazione giuridica di fideiussione è pertanto meno gravosa per il terzo assuntore rispetto al regime delle eccezioni previsto in caso di espromissione
(art. 1272 c.c.) e di accollo (art. 1273 c.c.) (cfr. Tribunale sez. III - Firenze, 30/01/2017, n. 288).
Infine, non è condivisibile l'assunto di parte opposta, che vede nella clausola una promessa di pagamento;
anche a prescindere dal fatto che la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. non ha l'effetto sostanziale di creare debiti e crediti, ma solo l'effetto processuale d'invertire a favore del destinatario l'onere della prova circa il fondamento causale dell'attribuzione promessa, detto istituto si colloca fra i negozi unilaterali, mentre nel caso di specie si è di fronte ad una clausola contrattuale, caratterizzata dall'incontro delle volontà di chi si pone come garante del debitore, al fianco del debitore originario, e chi lo accetta come tale.
2. Qualificata la clausola contrattuale come fideiussione, l'opponente eccepisce l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., in forza del quale la scadenza dell'obbligazione principale non libera il fideiussore, purché il creditore entro sei mesi dalla suddetta scadenza abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (nel senso che occorre azione giudiziale v. Cass. civ., sez. II, 30/01/2006, n. 184).
Nel caso di specie, si è impegnata a pagare il corrispettivo della merce secondo Parte_3 le seguenti modalità: “il pagamento sarà da effettuarsi a 30 gg fine mese dalla data di emissione della fattura, e non oltre il decimo giorno lavorativo del mese successivo” (doc. 1 del fascicolo pagina 6 di 8 monitorio); pertanto, il dies a quo per la proposizione delle istanze di cui all'art. 1957 c.c. è rappresentato da tale momento (la fatt. n. 33 è del 31 ottobre 2020; la fatt. n. 35 del 31 ottobre
2020; la fatt. n. 47 è del 30 novembre 2020, sicché può dirsi che il credito fosse interamente eSIibile, visti i termini di pagamento indicati nel contratto, il 10/01/2021).
Va quindi evidenziato che l'opposta, prima di azionare il credito di cui sopra con la domanda monitoria del 23/03/2023, ha eccepito in compensazione una parte del suddetto credito (quello di cui alle fatture nn. 33 del 31/10/2020 e 35 del 31/10/2020) con il ricorso in opposizione ex art. 615,
c. 2, c.p.c. dalla stessa proposto in data 02/11/2021 a seguito dell'esecuzione promossa da
[...]
sulla base del decreto ingiuntivo n. 134/2021 del Tribunale di Aosta (doc. 7 di Parte_1
parte opponente). Ebbene, anche a prescindere da altre considerazioni, trattasi di istanze proposte trascorsi oltre sei mesi dal 10/01/2021, né parte opposta deduce di avere altrimenti agito per fare valere il credito oggetto della garanzia nei sei mesi successivi a gennaio 2021.
Non può poi condividersi l'assunto di parte opposta, la quale vorrebbe riconoscere nella memoria difensiva di depositata nell'ambito della fase sommaria dell'opposizione Parte_1
ex art. 615, c. 2, c.p.c. la volontà del garante di rinunciare all'eccezione di decadenza e, quindi, di assumersi il maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (v.
Cass. 24/09/2013, n. 21867; Cass. 18/04/2007, n. 9245); non possono infatti a tal fine assumere valore di rinuncia tacita le affermazioni contenute nella suddetta comparsa (e precisamente le seguenti: “Quanto alla allegata, non provata e comunque contestata situazione di debito-credito intercorrente tra la e la società , in cui la ditta Controparte_1 Parte_5
sarebbe garante della , la stessa appare assolutamente irrilevante Pt_1 Pt_3 Parte_5
e quand'anche sussistente, riguarderebbe rapporti tra terzi e situazioni che avrebbero dovuto al più essere svolte in giudizio e comunque non opponibili in questa sede”). Si osserva infatti che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente “le argomentazioni del difensore contenute in uno scritto difensivo, dirette e finalizzate unicamente al conseguimento di un determinato risultato processuale, non possono essere attribuite in via diretta alla parte rappresentata, né interpretate come
manifestazione di volontà della stessa di disporre del diritto sostanziale o processuale in contesa, posto che per lo svolgimento di un'attività difensiva di tale contenuto occorre un mandato speciale” (Cass. civ., sez. II, n. 12843 del 10/05/2024; v. anche Cass. civ., Sez. 2, 03/02/2011, n. 2572; Cass. civ., sez.
II, 31/01/2008, n. 2306) e, comunque, trattasi dell'impostazione difensiva del fideiussore, tesa ad evidenziare l'impossibilità per la controparte di fare valere con l'opposizione all'esecuzione i fatti pagina 7 di 8 estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi prima dell'emissione del decreto ingiuntivo
(come sopra già esposto, chiedeva in compensazione i crediti di cui alle Controparte_1
fatture nn. 33 del 31/10/2020 e 35 del 31/10/2020 e, pertanto, crediti che al momento del decreto ingiuntivo posto in esecuzione erano già scaduti).
Tutto quanto sopra esposto è fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata da
[...]
, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 in questa sede opposto. L'esito di cui sopra rende superfluo l'esame dell'opposizione con riferimento ai restanti motivi.
3. L'estinzione della fideiussione comporta l'infondatezza della domanda di condanna formulata in via alternativa da parte opposta nei confronti del fideiussore.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di Controparte_1
nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione
[...] previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione per la quale si applicano i valori minimi, considerata l'attività svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 176/2023 emesso dal Tribunale di Aosta in data 15/05/2023 nei confronti di;
Parte_1
2. Respinge la domanda proposta da Controparte_1
3. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 6.713,00 per compenso, € 286,00 per esborsi, Parte_1
oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Aosta, 14/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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