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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6269 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
UDIENZA del 05/12/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3321/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 05.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3321/2022 R.G ad oggetto: responsabilità professionale
T R A
, C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Giovanni Merliani n. 20, presso lo studio dell'Avv. Luca Bavoso (C.F. – P.IVA – C.F._2 P.IVA_1
PEC dal quale è rapp.to e difeso (fax 081665430 o presso PEC Email_1
; Email_1
appellante con sede legale a San Cesario (Mo), Corso Libertà Parte_2
n. 53, c.f. e p. i.v.a. , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Avvocato Mancuso Pierluigi, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dall'Avvocato Pellegrini Andrea c.f. (pec C.F._3
, dall'Avvocato De Simone Marcella c.f. Email_2
1 ( pec con domicilio eletto C.F._4 Email_3 presso la persona e lo Studio di quest'ultima a Napoli (Na) in Via Bracco n. 15/A appellata
NONCHE'
, in persona suoi legali rappresentanti, con sede in Controparte_1
Napoli in via Orazio n. 2 (C.F.: rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolino P.IVA_3
Iacovone del Foro di Isernia con Studio in Capriati al Volturno CE in Via G. Andreucci N. 32 (C.F.: – pec: ; appellata C.F._5 Email_4
NONCHE'
, c.f. . Controparte_2 C.F._6
appellate contumace
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 215/2022 del Tribunale di Napoli, VIII sez. civile pubblicata il 10.01.2022, non notificata;
CONCLUSIONI
Per l'appellata “L'avv. Iacovone si riporta alle eccezioni impugnative e alle Controparte_1 conclusioni in atti formalizzate, assorbite in esse ogni utile motivo di difesa…”
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto notificato in data 10.02.2015, chiedeva la condanna Controparte_2 della al risar onseguenza dell'errato Controparte_1 trattamento sanitario eseguito a partire dal giorno 14.06.2005, assumendo che, il giorno 30.05.2005 veniva ricoverata presso la suddetta in vista dell'imminente parto per gli CP_1 esami di routine, presentando un quadro clinico nella norma, in “assenza di patologie”, come riportato nell'anamnesi clinica. Successivamente il 14.06.2005, la partoriente si ricoverava nuovamente e i sanitari decidevano di indurre il parto farmacologicamente, mediante somministrazione di Propess, cui seguì la nascita del bambino. A partire da quel momento, le sue condizioni di salute si erano aggravate, a causa di un'improvvisa emorragia interna cui fecero seguito due interventi di isterectomia e annessiectomia, conclusi con l'asportazione dell'utero e di entrambe le ovaie, con trasfusioni ed esami strumentali invasivi, causativi anche di una polmonite virale, nonché di un grave shock ipovolemico e di una grave ferita alla caviglia destra. In particolare, lamentava una serie di lesioni personali imputabili alla condotta negligente, imprudente ed imperita dei sanitari, sostenendo che, stante le sue buone condizioni di salute, vi erano tutti i presupposti a che il travaglio avvenisse in maniera naturale, senza necessità di stimolazione. Sosteneva, di non essere stata compiutamente informata circa i rischi e le conseguenze del trattamento a cui veniva sottoposta.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda e chiamando Controparte_1 in causa il dott. , non legato ad essa, all'epoca dei fatti di causa, da un Parte_1
2 rapporto di lavoro subordinato, per essere manlevata in caso di condanna nei confronti dell'attrice.
Costituitosi il dott. chiedeva il rigetto della domanda di regresso e Parte_1
l'estromissione dal giudizio, anche per la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti. In subordine, di essere garantito dalla , con cui aveva contratto una Parte_2 polizza, chiedendo di essere garantito dalla stessa, chiamandola ritualmente in giudizio.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda, anche per Parte_2 inoperatività della polizza assicurativa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, ammessa la prova testimoniale, disposta la CTU collegiale, all'esito il Tribunale di Napoli decideva la causa con sentenza n. 215/2022 del 10.01.2022, con la quale:
“accoglie(va) la domanda proposta da e condanna(va) la Controparte_2 [...]
l pagamento in suo favore della somma di € 53.283,50 oltre interessi Controparte_1 come in motivazione;
condanna(va) la al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1 favore di liquidate in € 545,00 per spese ed € 13.430,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, con attribuzione all'Avv. Anna Liguori dichiaratasi anticipataria;
accoglie(va) la domanda proposta da nei confronti del dott. Controparte_1
e condanna(va) quest'ultimo a tenerla indenne per quanto corrisponderà a Parte_1 in esecuzione della presente sentenza, nei limiti di € 15.469,40, Controparte_2 oltre interessi come in motivazione, ed oltre le spese del giudizio liquidate in € 518,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, nei limiti del 50% di quanto complessivamente dovuto ai CTU;
rigetta(va) la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_3
e lo condanna(va) al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € € 4.835,00 per compensi
[...] professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, nei limiti del 50% di quanto complessivamente dovuto ai CTU;
pone(va) le spese di CTU definitivamente a carico del dott.
e della nella misura del 50% ciascuno”. Parte_1 Controparte_1
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la prefata sentenza il dott. con atto dell'11.07.2022, interponeva Parte_1 gravame, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della stess,a chiedendone la sua riforma sulla scorta di n. 3 motivi di gravame, oggetto di successiva disamina, citando in giudizio l' e la Parte_2 Controparte_2 [...]
Controparte_1
La prima udienza di comparizione era differita al 18.11.2022.
3 In data 21.10.2022 si costituiva che chiedeva: Parte_2 rigettare l'istanza di sospensione della sentenza del Tribunale, per il motivo dedotto nel par. F;
in via principale respingere l'impugnazione proposta dal Dott. , confermando la Parte_1 pronuncia, per i motivi dedotti sub C); in via subordinata per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere l'impugnazione proposta dal Dott. sul rapporto assicurativo, quindi anche a titolo di Parte_1 appello incidentale ed ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare la sussistenza delle esclusioni e dei limiti dedotti nei par. D1) e D2); per il caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di dare ingresso alle residue istanze istruttorie, ammettere quelle della scrivente difesa citate sub D3); con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso il contributo forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
In data 25.10.2022 si costituiva la che chiedeva rigettarsi Controparte_1
l'appello e, ancor prima, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività.
Con ordinanza del 21.11.2022, la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensiva e rinviava per la precisione delle conclusioni all'08.11.2024.
Rinviata più volte d'ufficio per i medesimi incombenti, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 05.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 11.07.2022 a fronte della sentenza n. 215/2022, pubblicata il 10.01.2022, non notificata il cui termine ex art 327 cpc sarebbe spirato il 11.07.2022.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo l'appellante censura l'erronea interpretazione dell'art. 16 delle condizioni generali di polizza, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1370 c.c., vizio di motivazione in ordine all'interpretazione della clausola”.
Deduce l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove ha rigettato la domanda di garanzia formulata nei confronti della per avere ritenuto Parte_2
l'inoperatività della polizza, sulla base della non corretta interpretazione dell'art. 16, n. 2 e 3, delle condizioni generali di assicurazione, secondo cui “qualora l'attività del medico assicurato sia svolta all'interno di casa di cura, ente ospedaliero, o altra struttura sanitaria, tenuti CP_3 egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente”. Invero, sarebbe palese che la clausola appena richiamata operi esclusivamente, nell'ipotesi in cui la sia tenuta ugualmente in responsabilità, ne deriverebbe la manifesta Controparte_4 inapplicabilità della clausola richiamata volta ad escludere la copertura assicurativa in favore dell'appellante, sicché la clausola contenuta all'art. 16, nn 2 e 3, delle C.G.A., non può che 4 essere interpretata nel senso di riconoscere la copertura assicurativa al medico, a primo rischio, per sue responsabilità.
Col secondo l'appellante si duole dell'erronea applicazione del regime dell'onere della prova, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.” deduce l'errore del Giudice laddove, con riferimento alla operatività della clausola di esclusione della copertura assicurativa eccepita dalla Compagnia ai sensi dell'art. 16 nn. 2 e 3 C.G.A., in violazione dell'art. 2697 c.c., ha ritenuto onere dell'assicurato – e non dell'assicuratore –
“l'esistenza dei presupposti richiesti dalla suddetta clausola” “e, segnatamente, l'assenza di una copertura assicurativa garantita (al medico) dalla clinica e/o la mancanza della predetta copertura e l'insolvenza della ”. Controparte_1
Difatti, l'onere esclusivamente quello di provare l'effettuazione dell'intervento chirurgico e la correlazione dei danni riportati dalla paziente, circostanze queste mai messe in discussione dalla compagnia assicurativa, mentre era onere dell'assicuratore dimostrare che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito, questo rientrava tra i rischi "non compresi", a causa dell'esistenza di una delle circostanze di non indennizzabilità previste dal contratto. Al contrario la non avrebbe mai provato né che la struttura sanitaria Parte_2 fosse dotata di polizza assicurativa (tra l'altro per conto dei medici non dipendenti), né tantomeno ha provato l'insolvenza della struttura medesima.
L'appello, valutato complessivamente è infondato. In linea generale occorre rammentare che una Struttura Sanitaria (clinica privata o pubblico ospedale) può stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi con la propria condotta - sia “per conto proprio” che “per conto altrui”. Le due ipotesi si distinguono in ragione dell' "interesse assicurato” e della coincidenza (o meno) tra il contraente e il titolare dell'interesse esposto al rischio. Pertanto, nell'assicurazione “per conto proprio”, il rischio coperto è l'impoverimento del patrimonio del contraente-assicurato mentre, nell'assicurazione “per conto altrui”, il rischio coperto è l'impoverimento del patrimonio di persone (assicurate) diverse dal contraente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo possa o non possa essere chiamato a rispondere del loro operato. Invece, la distinzione tra assicurazione della responsabilità civile “per fatto proprio” ed assicurazione della responsabilità civile “per fatto altrui” dipende dal “titolo” della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto. Nell'assicurazione della responsabilità civile “per fatto proprio”, il rischio coperto è l'impoverimento del patrimonio del contraente-assicurato derivante da una condotta tenuta da lui personalmente mentre, nell'assicurazione della responsabilità civile “per fatto altrui”, il rischio coperto è l'impoverimento del patrimonio del contraente-assicurato derivante da fatti commessi da persone del cui operato quest'ultimo deve rispondere. Ciò posto è possibile che le due forme di assicurazione si cumulino nel senso che una struttura ospedaliera può assicurare: (a) la responsabilità propria, tanto se dipendente da deficit organizzativi (assicurazione di responsabilità civile “per conto proprio” e “per fatto proprio”) quanto se dipendente da
5 colpa dei sanitari del cui operato si avvale (assicurazione di responsabilità civile “per conto proprio” e “per fatto altrui”, espressamente prevista dall'art. 1900, comma 2, c.c.) (b) la responsabilità del personale sanitario operante al proprio interno (assicurazione di responsabilità civile “per conto altrui”, ex art. 1891 c.c.) tanto se dipendente da colpa dello stesso quanto se dipendente da colpa di persone del cui operato debba rispondere. Alla luce di tale orientamento, stabilito che sia la polizza stipulata dalla sia Controparte_4 quella stipulata personalmente dal medico avevano ad oggetto la responsabilità personale del medico stesso, (cfr. Cass., Terza Sezione Civile, sentenza n. 4936 del 12 marzo 2015, la quale ha chiarito che affinché un contratto di assicurazione possa "operare in eccesso" rispetto ad un'altra polizza, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio).
Occorre ora precisare se, ed in che misura, le assicurazioni (quella della Struttura e quella personale del medico) sono tenute alla manleva del medico, tenuto conto che nel caso di specie, l'assicurazione della prevedeva la clausola "a secondo rischio" senz'altro Controparte_4 opponibile al medico in virtù dell'art. 1891 c.c. secondo cui, nell'assicurazione “per conto altrui” i patti concordati tra contraente ed assicuratore sono opponibili al terzo beneficiario (cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 giugno 2020 n. 10825; Cass. Civ., Sez. III, sentenza 21 novembre 2019 n. 30314; Cass. Civ., Sez. III, sentenza 12 marzo 2015 n. 4936).
Ciò posto l'art. 16 “oggetto dell'assicurazione” punti 2 – 3 prevede che:
“qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra Struttura Sanitaria, tenuti egualmente in CP_3 responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente;
qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta in regime libero professionale all'interno di Casa di CP_3
Cura, Ente Ospedaliero o altra Struttura Sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”. In sintesi, la norma prevede che, in caso di attività interna ad una Struttura Sanitaria tenuta egualmente in responsabilità, se esiste una polizza della a valere anche a favore del CP_1 personale medico, la copertura assicurativa può essere attivata oltre al massimale assicurato dall'Ente, se invece non esiste una polizza della a valere anche a favore del personale CP_1 medico, la copertura assicurativa può essere attivata per il caso di insolvenza del medesimo Ente. Orbene non v'è contestazione in ordine alle seguenti circostanze: a) il dott. ha prestato la sua opera all'interno della , responsabile Parte_1 Controparte_1 per avere consentito, organizzato e gestito l'attività medica in esame (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 11/1/2008 n. 577/2008, Cass. Civ. 11/11/2019 n. 28987/2019, Cass. Civ. 5/11/2020 n. 24688/2020, Cass. Civ. 20/10/2021 n. 29001/2021); b) la Struttura Sanitaria ha stipulato una polizza r.c.p. che presta garanzia sia a favore dell'Ente sia a favore del personale medico compreso l'appellante; c) l'ente non versava in uno stato di insolvenza.
6 Ora, l'appellante, in violazione del principio generale previsto dall'art 2967 cc non ha dimostrato l'esistenza di circostanze contrarie all'operatività dell'art 16 sopra citato onde evitare il rigetto della domanda di garanzia. Ed invero la prova della ricorrenza dei presupposti per l'operatività della polizza incombe sull'assicurato. In tal senso la corte di legittimità la quale ha ribadito che “ è onere dell'assicurato dimostrate che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" (cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa), mentre, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (ad esempio: soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), grava sulla compagnia assicuratrice provare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole. (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6954).
Col terzo l'appellante censura il governo delle spese di lite e di c.t.u. l'appellante reitera la richiesta di condanna della al pagamento delle spese Parte_2 processuali di resistenza, per entrambi i gradi di giudizio, con incremento del 60 %, attesa la presenza di tre controparti (attrice, struttura sanitaria ed assicurazione), con posizioni processuali differenti, che hanno proposto tutte domande ed eccezioni diverse.
Il motivo è assorbito.
Quanto alle spese del presente giudizio, si osserva che il gravame formulato investe esclusivamente il capo relativo alla domanda di garanzia nei confronti della
[...]
, sicché alle altre parti il gravame è stato notificato solo come denuntiatio litis, Parte_2 trattandosi di cause scindibili ex art. 332 cpc. Pertanto, la costituitasi, e l'appellata ( Controparte_1 Controparte_2 non costituita, non sono parti del presente giudizio e come tali non hanno diritto alla refusione delle spese di lite, il cui governo è limitato ai soli rapporti tra l'appellante e l' Parte_2
[...]
Esse sono liquidate in favore dell' secondo i valori medi ex DM Parte_2
147/22 in complessivi € 5.809,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 215/2022 del Tribunale di Napoli, VIII sez. civile pubblicata il 10.01.2022, non notificata, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'
[...] in persona del l.r.p.t. in € 5.809,00 complessivi oltre iva, cpa e spese Parte_2 generali come per legge;
3. nulla nei rapporti tra l'appellante, la da un lato e Controparte_1 [...] dall'altro; Controparte_2
4. sussistono le ragioni per il raddoppio del contributo unificato disciplinato dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 a carico dell'appellante.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
7 8
VIII sezione civile
UDIENZA del 05/12/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3321/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 05.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3321/2022 R.G ad oggetto: responsabilità professionale
T R A
, C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Giovanni Merliani n. 20, presso lo studio dell'Avv. Luca Bavoso (C.F. – P.IVA – C.F._2 P.IVA_1
PEC dal quale è rapp.to e difeso (fax 081665430 o presso PEC Email_1
; Email_1
appellante con sede legale a San Cesario (Mo), Corso Libertà Parte_2
n. 53, c.f. e p. i.v.a. , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Avvocato Mancuso Pierluigi, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dall'Avvocato Pellegrini Andrea c.f. (pec C.F._3
, dall'Avvocato De Simone Marcella c.f. Email_2
1 ( pec con domicilio eletto C.F._4 Email_3 presso la persona e lo Studio di quest'ultima a Napoli (Na) in Via Bracco n. 15/A appellata
NONCHE'
, in persona suoi legali rappresentanti, con sede in Controparte_1
Napoli in via Orazio n. 2 (C.F.: rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolino P.IVA_3
Iacovone del Foro di Isernia con Studio in Capriati al Volturno CE in Via G. Andreucci N. 32 (C.F.: – pec: ; appellata C.F._5 Email_4
NONCHE'
, c.f. . Controparte_2 C.F._6
appellate contumace
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 215/2022 del Tribunale di Napoli, VIII sez. civile pubblicata il 10.01.2022, non notificata;
CONCLUSIONI
Per l'appellata “L'avv. Iacovone si riporta alle eccezioni impugnative e alle Controparte_1 conclusioni in atti formalizzate, assorbite in esse ogni utile motivo di difesa…”
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto notificato in data 10.02.2015, chiedeva la condanna Controparte_2 della al risar onseguenza dell'errato Controparte_1 trattamento sanitario eseguito a partire dal giorno 14.06.2005, assumendo che, il giorno 30.05.2005 veniva ricoverata presso la suddetta in vista dell'imminente parto per gli CP_1 esami di routine, presentando un quadro clinico nella norma, in “assenza di patologie”, come riportato nell'anamnesi clinica. Successivamente il 14.06.2005, la partoriente si ricoverava nuovamente e i sanitari decidevano di indurre il parto farmacologicamente, mediante somministrazione di Propess, cui seguì la nascita del bambino. A partire da quel momento, le sue condizioni di salute si erano aggravate, a causa di un'improvvisa emorragia interna cui fecero seguito due interventi di isterectomia e annessiectomia, conclusi con l'asportazione dell'utero e di entrambe le ovaie, con trasfusioni ed esami strumentali invasivi, causativi anche di una polmonite virale, nonché di un grave shock ipovolemico e di una grave ferita alla caviglia destra. In particolare, lamentava una serie di lesioni personali imputabili alla condotta negligente, imprudente ed imperita dei sanitari, sostenendo che, stante le sue buone condizioni di salute, vi erano tutti i presupposti a che il travaglio avvenisse in maniera naturale, senza necessità di stimolazione. Sosteneva, di non essere stata compiutamente informata circa i rischi e le conseguenze del trattamento a cui veniva sottoposta.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda e chiamando Controparte_1 in causa il dott. , non legato ad essa, all'epoca dei fatti di causa, da un Parte_1
2 rapporto di lavoro subordinato, per essere manlevata in caso di condanna nei confronti dell'attrice.
Costituitosi il dott. chiedeva il rigetto della domanda di regresso e Parte_1
l'estromissione dal giudizio, anche per la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti. In subordine, di essere garantito dalla , con cui aveva contratto una Parte_2 polizza, chiedendo di essere garantito dalla stessa, chiamandola ritualmente in giudizio.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda, anche per Parte_2 inoperatività della polizza assicurativa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, ammessa la prova testimoniale, disposta la CTU collegiale, all'esito il Tribunale di Napoli decideva la causa con sentenza n. 215/2022 del 10.01.2022, con la quale:
“accoglie(va) la domanda proposta da e condanna(va) la Controparte_2 [...]
l pagamento in suo favore della somma di € 53.283,50 oltre interessi Controparte_1 come in motivazione;
condanna(va) la al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1 favore di liquidate in € 545,00 per spese ed € 13.430,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, con attribuzione all'Avv. Anna Liguori dichiaratasi anticipataria;
accoglie(va) la domanda proposta da nei confronti del dott. Controparte_1
e condanna(va) quest'ultimo a tenerla indenne per quanto corrisponderà a Parte_1 in esecuzione della presente sentenza, nei limiti di € 15.469,40, Controparte_2 oltre interessi come in motivazione, ed oltre le spese del giudizio liquidate in € 518,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, nei limiti del 50% di quanto complessivamente dovuto ai CTU;
rigetta(va) la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_3
e lo condanna(va) al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € € 4.835,00 per compensi
[...] professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, nei limiti del 50% di quanto complessivamente dovuto ai CTU;
pone(va) le spese di CTU definitivamente a carico del dott.
e della nella misura del 50% ciascuno”. Parte_1 Controparte_1
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la prefata sentenza il dott. con atto dell'11.07.2022, interponeva Parte_1 gravame, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della stess,a chiedendone la sua riforma sulla scorta di n. 3 motivi di gravame, oggetto di successiva disamina, citando in giudizio l' e la Parte_2 Controparte_2 [...]
Controparte_1
La prima udienza di comparizione era differita al 18.11.2022.
3 In data 21.10.2022 si costituiva che chiedeva: Parte_2 rigettare l'istanza di sospensione della sentenza del Tribunale, per il motivo dedotto nel par. F;
in via principale respingere l'impugnazione proposta dal Dott. , confermando la Parte_1 pronuncia, per i motivi dedotti sub C); in via subordinata per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere l'impugnazione proposta dal Dott. sul rapporto assicurativo, quindi anche a titolo di Parte_1 appello incidentale ed ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare la sussistenza delle esclusioni e dei limiti dedotti nei par. D1) e D2); per il caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di dare ingresso alle residue istanze istruttorie, ammettere quelle della scrivente difesa citate sub D3); con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso il contributo forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
In data 25.10.2022 si costituiva la che chiedeva rigettarsi Controparte_1
l'appello e, ancor prima, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività.
Con ordinanza del 21.11.2022, la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensiva e rinviava per la precisione delle conclusioni all'08.11.2024.
Rinviata più volte d'ufficio per i medesimi incombenti, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 05.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 11.07.2022 a fronte della sentenza n. 215/2022, pubblicata il 10.01.2022, non notificata il cui termine ex art 327 cpc sarebbe spirato il 11.07.2022.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo l'appellante censura l'erronea interpretazione dell'art. 16 delle condizioni generali di polizza, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1370 c.c., vizio di motivazione in ordine all'interpretazione della clausola”.
Deduce l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove ha rigettato la domanda di garanzia formulata nei confronti della per avere ritenuto Parte_2
l'inoperatività della polizza, sulla base della non corretta interpretazione dell'art. 16, n. 2 e 3, delle condizioni generali di assicurazione, secondo cui “qualora l'attività del medico assicurato sia svolta all'interno di casa di cura, ente ospedaliero, o altra struttura sanitaria, tenuti CP_3 egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente”. Invero, sarebbe palese che la clausola appena richiamata operi esclusivamente, nell'ipotesi in cui la sia tenuta ugualmente in responsabilità, ne deriverebbe la manifesta Controparte_4 inapplicabilità della clausola richiamata volta ad escludere la copertura assicurativa in favore dell'appellante, sicché la clausola contenuta all'art. 16, nn 2 e 3, delle C.G.A., non può che 4 essere interpretata nel senso di riconoscere la copertura assicurativa al medico, a primo rischio, per sue responsabilità.
Col secondo l'appellante si duole dell'erronea applicazione del regime dell'onere della prova, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.” deduce l'errore del Giudice laddove, con riferimento alla operatività della clausola di esclusione della copertura assicurativa eccepita dalla Compagnia ai sensi dell'art. 16 nn. 2 e 3 C.G.A., in violazione dell'art. 2697 c.c., ha ritenuto onere dell'assicurato – e non dell'assicuratore –
“l'esistenza dei presupposti richiesti dalla suddetta clausola” “e, segnatamente, l'assenza di una copertura assicurativa garantita (al medico) dalla clinica e/o la mancanza della predetta copertura e l'insolvenza della ”. Controparte_1
Difatti, l'onere esclusivamente quello di provare l'effettuazione dell'intervento chirurgico e la correlazione dei danni riportati dalla paziente, circostanze queste mai messe in discussione dalla compagnia assicurativa, mentre era onere dell'assicuratore dimostrare che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito, questo rientrava tra i rischi "non compresi", a causa dell'esistenza di una delle circostanze di non indennizzabilità previste dal contratto. Al contrario la non avrebbe mai provato né che la struttura sanitaria Parte_2 fosse dotata di polizza assicurativa (tra l'altro per conto dei medici non dipendenti), né tantomeno ha provato l'insolvenza della struttura medesima.
L'appello, valutato complessivamente è infondato. In linea generale occorre rammentare che una Struttura Sanitaria (clinica privata o pubblico ospedale) può stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi con la propria condotta - sia “per conto proprio” che “per conto altrui”. Le due ipotesi si distinguono in ragione dell' "interesse assicurato” e della coincidenza (o meno) tra il contraente e il titolare dell'interesse esposto al rischio. Pertanto, nell'assicurazione “per conto proprio”, il rischio coperto è l'impoverimento del patrimonio del contraente-assicurato mentre, nell'assicurazione “per conto altrui”, il rischio coperto è l'impoverimento del patrimonio di persone (assicurate) diverse dal contraente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo possa o non possa essere chiamato a rispondere del loro operato. Invece, la distinzione tra assicurazione della responsabilità civile “per fatto proprio” ed assicurazione della responsabilità civile “per fatto altrui” dipende dal “titolo” della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto. Nell'assicurazione della responsabilità civile “per fatto proprio”, il rischio coperto è l'impoverimento del patrimonio del contraente-assicurato derivante da una condotta tenuta da lui personalmente mentre, nell'assicurazione della responsabilità civile “per fatto altrui”, il rischio coperto è l'impoverimento del patrimonio del contraente-assicurato derivante da fatti commessi da persone del cui operato quest'ultimo deve rispondere. Ciò posto è possibile che le due forme di assicurazione si cumulino nel senso che una struttura ospedaliera può assicurare: (a) la responsabilità propria, tanto se dipendente da deficit organizzativi (assicurazione di responsabilità civile “per conto proprio” e “per fatto proprio”) quanto se dipendente da
5 colpa dei sanitari del cui operato si avvale (assicurazione di responsabilità civile “per conto proprio” e “per fatto altrui”, espressamente prevista dall'art. 1900, comma 2, c.c.) (b) la responsabilità del personale sanitario operante al proprio interno (assicurazione di responsabilità civile “per conto altrui”, ex art. 1891 c.c.) tanto se dipendente da colpa dello stesso quanto se dipendente da colpa di persone del cui operato debba rispondere. Alla luce di tale orientamento, stabilito che sia la polizza stipulata dalla sia Controparte_4 quella stipulata personalmente dal medico avevano ad oggetto la responsabilità personale del medico stesso, (cfr. Cass., Terza Sezione Civile, sentenza n. 4936 del 12 marzo 2015, la quale ha chiarito che affinché un contratto di assicurazione possa "operare in eccesso" rispetto ad un'altra polizza, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio).
Occorre ora precisare se, ed in che misura, le assicurazioni (quella della Struttura e quella personale del medico) sono tenute alla manleva del medico, tenuto conto che nel caso di specie, l'assicurazione della prevedeva la clausola "a secondo rischio" senz'altro Controparte_4 opponibile al medico in virtù dell'art. 1891 c.c. secondo cui, nell'assicurazione “per conto altrui” i patti concordati tra contraente ed assicuratore sono opponibili al terzo beneficiario (cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 giugno 2020 n. 10825; Cass. Civ., Sez. III, sentenza 21 novembre 2019 n. 30314; Cass. Civ., Sez. III, sentenza 12 marzo 2015 n. 4936).
Ciò posto l'art. 16 “oggetto dell'assicurazione” punti 2 – 3 prevede che:
“qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra Struttura Sanitaria, tenuti egualmente in CP_3 responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente;
qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta in regime libero professionale all'interno di Casa di CP_3
Cura, Ente Ospedaliero o altra Struttura Sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”. In sintesi, la norma prevede che, in caso di attività interna ad una Struttura Sanitaria tenuta egualmente in responsabilità, se esiste una polizza della a valere anche a favore del CP_1 personale medico, la copertura assicurativa può essere attivata oltre al massimale assicurato dall'Ente, se invece non esiste una polizza della a valere anche a favore del personale CP_1 medico, la copertura assicurativa può essere attivata per il caso di insolvenza del medesimo Ente. Orbene non v'è contestazione in ordine alle seguenti circostanze: a) il dott. ha prestato la sua opera all'interno della , responsabile Parte_1 Controparte_1 per avere consentito, organizzato e gestito l'attività medica in esame (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 11/1/2008 n. 577/2008, Cass. Civ. 11/11/2019 n. 28987/2019, Cass. Civ. 5/11/2020 n. 24688/2020, Cass. Civ. 20/10/2021 n. 29001/2021); b) la Struttura Sanitaria ha stipulato una polizza r.c.p. che presta garanzia sia a favore dell'Ente sia a favore del personale medico compreso l'appellante; c) l'ente non versava in uno stato di insolvenza.
6 Ora, l'appellante, in violazione del principio generale previsto dall'art 2967 cc non ha dimostrato l'esistenza di circostanze contrarie all'operatività dell'art 16 sopra citato onde evitare il rigetto della domanda di garanzia. Ed invero la prova della ricorrenza dei presupposti per l'operatività della polizza incombe sull'assicurato. In tal senso la corte di legittimità la quale ha ribadito che “ è onere dell'assicurato dimostrate che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" (cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa), mentre, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (ad esempio: soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), grava sulla compagnia assicuratrice provare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole. (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6954).
Col terzo l'appellante censura il governo delle spese di lite e di c.t.u. l'appellante reitera la richiesta di condanna della al pagamento delle spese Parte_2 processuali di resistenza, per entrambi i gradi di giudizio, con incremento del 60 %, attesa la presenza di tre controparti (attrice, struttura sanitaria ed assicurazione), con posizioni processuali differenti, che hanno proposto tutte domande ed eccezioni diverse.
Il motivo è assorbito.
Quanto alle spese del presente giudizio, si osserva che il gravame formulato investe esclusivamente il capo relativo alla domanda di garanzia nei confronti della
[...]
, sicché alle altre parti il gravame è stato notificato solo come denuntiatio litis, Parte_2 trattandosi di cause scindibili ex art. 332 cpc. Pertanto, la costituitasi, e l'appellata ( Controparte_1 Controparte_2 non costituita, non sono parti del presente giudizio e come tali non hanno diritto alla refusione delle spese di lite, il cui governo è limitato ai soli rapporti tra l'appellante e l' Parte_2
[...]
Esse sono liquidate in favore dell' secondo i valori medi ex DM Parte_2
147/22 in complessivi € 5.809,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 215/2022 del Tribunale di Napoli, VIII sez. civile pubblicata il 10.01.2022, non notificata, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'
[...] in persona del l.r.p.t. in € 5.809,00 complessivi oltre iva, cpa e spese Parte_2 generali come per legge;
3. nulla nei rapporti tra l'appellante, la da un lato e Controparte_1 [...] dall'altro; Controparte_2
4. sussistono le ragioni per il raddoppio del contributo unificato disciplinato dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 a carico dell'appellante.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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