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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/09/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3369/2017 del R.G.A.C., pendente
TRA
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., Parte_1
NONCHE' , in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Sagliocco giusta procura in atti presso il cui studio elettivamente domiciliano in Aversa alla via Atellana n. 19
OPPONENTI
E
cessionaria della Controparte_4 Controparte_5
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. RAPPRESENTATA E DIFESA,
[...]
DALL'AVV. PIETRO PAOLO PALUMBO GIUSTA PROCURA IN ATTI
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 602/2017 reso in data 15.3.2017 il Tribunale di Torre
Annunziata ingiungeva alla ed ai fideiussori, in solido tra loro e senza Parte_1 dilazione, il pagamento in favore della Controparte_6
Contr (in seguito della complessiva somma di euro 679.044,79, - di cui euro
[...]
347.512,44 riferiti allo scoperto del conto corrente n. 146.57.1117828, - ed euro
148.962,35 per n. 3 anticipazioni finanziamenti import ed euro 182.570,00 per 5 anticipazioni finanziamenti export-, oltre interessi come richiesti in ricorso e spese del procedimento monitorio.
1 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione gli ingiunti, chiedendone la revoca, l'inesistenza ed incertezza del credito essendo stati applicati, sia al rapporto di conto corrente che ai finanziamenti sullo stesso regolati, interessi usurari ed in misura non pattuita ed eseguiti addebiti illegittimi in quanto privi di giustificazione contrattuale e causale.
A sostegno dell'opposizione assumono gli attori: - che il rapporto di conto corrente n. 1117828 acceso nel mese di ottobre dell'anno 2013 era stato chiuso il 12.12.2016 per dichiarazione di recesso ex art. 120 bis del dlgs 385/1993 inviata a mezzo pec alla banca;
- sul suddetto conto erano state regolate linee di finanziamento superiori ad euro 5.164,57, organizzate sotto la forma tecnica dell'apertura di credito e ad esso era collegato un conto cd. satellite per anticipo fatture ed anticipo su esportazioni;
- di aver conferito incarico ad un consulente tecnico di parte che, a seguito dell'analisi della documentazione posta a corredo della domanda monitoria, aveva riscontrato l'illegittimo addebito, per l'intera durata dei rapporto, di interessi e competenze riferiti non solo al conto n. 1117828 ma anche quelli relativi ai rapporti di portafoglio, e che il TEG applicato ai rapporti superava il tasso soglia di usura;
- l'illegittimo addebito di interessi, commissioni varie e spese mai convenute;
- - l'accredito di interessi, alla società, ad un tasso non convenuto e sempre inferiore a quello determinato dall'art. 117 tub ed a quello codicistico;
- che la banca aveva illegittimamente antergato i giorni di valuta a lei favorevoli e postergato quelli favorevoli alla correntista;
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Hanno quindi chiesto accertarsi e dichiararsi l'invalidità, anche parziale, del rapporto di conto corrente intercorso con la banca e di rideterminare l'effettivo dare- avere in applicazione delle norme vigenti in materia previo ricalcolo delle competenze.
Hanno altresì dedotto: - che il saldo finale del conto corrente n. 1117828 era altresì viziato dall'illegittimo addebito di otto anticipazioni ( di cui 3 all'importazione e 5 all'esportazione) indicate come non rimborsate ma, in realtà, mai erogate dalla banca e dall'addebito, trimestrale, delle competenze del conto tecnico (cd. conto anticipi) n. 1117830 e da numerose operazioni per titoli insoluti, sebbene la società non avesse mai intrattenuto rapporti per l'anticipazione di titoli s.b.f. con
2 conseguente inesistenza del credito azionato in via monitoria dalla banca;
-
L'illegittima applicazione di tassi di interessi superiori alla soglia di usura a far data dal VI trimestre solare dell'anno 2013 al III trimestre solare dell'anno 2016 e, dunque, fin dall'inizio del rapporto e per l'intera durata dello stesso con conseguente applicazione del regime sanzionatorio della non debenza degli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c; - la violazione dell'art. 117 tub in quanto i contratti relativi a tutti i rapporti non furono redatti per iscritto e pertanto neppure fu consegnata una copia al cliente, con conseguente illegittimo addebito di interessi, commissioni, spese ed oneri economici siccome mai validamente pattuiti, né pubblicizzati nel corso dei rapporti;
- la mancata indicazione della data di sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente n. 1117828 che reca quale unico riferimento temporale il 17.3.2013 riferito, tuttavia, alla data di stampa del documento e non anche alla data di sottoscrizione, con conseguente invalidità ed inapplicabilità al rapporto;
- la nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa alla commissione messa a disposizione fondi in quanto non indica le modalità di calcolo;
- l'invalidità della clausola anatocistica per violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e del principio di reciprocità, poiché indica il tasso d' interesse creditore nominale annuo corrisponde a quello effettivo
è peraltro meramente simbolico, pari allo 0.0500% annuo, a fronte di tassi debitori del 12,70 e del 14%; -l'invalidità del contratto che disciplina l'affidamento (per euro 150.000) per finanziamenti all'importazione, a valere sul c.c. n. 1117828, essendo il documento privo di data certa, non potendo ritenersi tale quella del
17.10.2013 inoltre il documento di sintesi indica una condizioni economiche mai validamente pattuite, in particolare: - pur essendo indicata la misura del tasso d' interesse nominale, pari al 12%, non si indica il tasso annuo effettivo (TAE) necessario per la validità della clausola ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR del
9.2.2000; - l'invalidità della clausola che ai fini della determinazione della componente variabile del tasso d'interesse richiama il tasso LIBOR in violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/1990 nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346, 1418 e 1284 c.c. per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, con conseguente illegittimo addebito sul conto n. 828 delle relative competenze;
- l'invalidità del contratto disciplinante l'affidamento per euro 200
3 mila per finanziamenti export (anticipi su fatture e contratti) per mancanza di data certa, sebbene sia indicata la data del 17/10/2013 e per la invalidità delle condizioni economiche contenute nel documento di sintesi, in particolare: - l'adozione del tasso Euribor, per la determinazione della componente variabile del tasso di interesse violerebbe la normativa Antitrust, essendo la risultante di accordi di cartello interbancari, con conseguente nullità della pattuizione e l'illegittimità degli addebiti eseguiti.
Si è costituita la banca opposta contestando gli assunti avversi, assumendo, in sintesi: - di aver azionato la pretesa monitoria in virtù delle certificazioni previste dall'art. 50 tub, la sufficienza della documentazione prodotta a fornire prova del credito;
- la genericità delle doglianze sollevate dagli opponenti;
- la genericità e, comunque, l'infondatezza della dedotta usurarietà dei rapporti;
- l'infondatezza delle doglianze relative all' assenza di data certa essendo visibile su tutti i contratti la data della relativa conclusione con la società debitrice che non ha mai disconociuto l'autenticità delle stesse;
– la validità delle clausole di determinazione degli interessi al tasso Libor ed Euribor;
- la legittima capitalizzazione degli interessi, in conformità alla delibera CICR trattandosi di rapporti sorti successivamente al 2000; - la legittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso il termine per introdurre la procedura di mediazione, conclusasi negativamente, il giudizio è stato rinviato d'ufficio in conformità a quanto disposto dalla legislazione emergenziale da Covid 19 e poi, su concorde richiesta delle parti, per la pendenza di trattative.
In data 17.2.2021 ha spiegato intervento la quale cessionaria Controparte_4 dei crediti facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni, contestazioni e domande, anche istruttorie, formulate dalla Controparte_6 insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
All'esito della nomina del CTU e del deposito del relativo elaborato peritale, successivamente integrato, la causa è stata riservata in decisione.
Tanto premesso rilevata il giudicante che con la domanda monitoria la banca opposta ha richiesto ed ottenuto l'ingiunzione per un complessivo credito di euro
4 679.004,79 così composto: - Euro 347.512,44 riferito allo scoperto del conto corrente ordinario n. 147/57/1117828 (in seguito, per brevità, conto 828) alla data del 13.12.2016 come da certificazione resa ai sensi dell'art. 50 tub dal Dirigente della banca e prodotta all'allegato n. 3; - Euro 148.962,35 per 3 anticipazioni finanziamenti import scaduti e non rimborsati, rispettivamente di: o euro 16.784,45 valuta 12.09.2016; o euro 65.661,05 valuta 14.09.2016 o euro 66.516,85 valuta
10.08.2016, - Euro 182.570,00 per 5 anticipazioni finanziamenti export (scaduti e non rimborsati , rispettivamente di o euro 31.000,00 valuta 12.10.2016; o euro
29.000,00 valuta 10.10.2016; o euro 56.520,00 valuta 20.10.2016; o euro 26.570,00 valuta 14.10.2016 o euro 39.480,00 valuta 14.10.2016.
Reputa il giudicante che la doglianza sollevata dagli opponenti relativa alla violazione dell'art. 117 tub per la mancata osservanza della forma richiesta ad substantim è smentita per tabulas dai contratti prodotti dalla banca che regolano i rapporti per cui è causa, recanti il timbro della società correntista e la firma del legale rappresentate.
Com'è evincibile dagli atti e dalla consulenza del CTU, la banca a sostegno della pretesa creditoria la banca ha prodotto il contratto di conto corrente n. 828 acceso presso la filiale di Frattamaggiore in data 17.10.2013 e relativo documento di sintesi nonché i contratti quadro di apertura di credito riferiti alle anticipazioni - finanziamenti import ed export nonché il contratto di apertura del conto anticipi n.
146/1117830 (in seguito per brevità 830).
La stipula per iscritto dei contratti relativi ai rapporti per cui è causa è, del resto dimostrata e confermata dalle contestazioni mosse dagli opponenti alle varie clausole e pattuizioni nei medesimi contratti contenute.
Appare superfluo indagare sul se una copia di tali contratti sia stata o meno consegnata alla correntista in quanto, dall'eventuale mancata consegna non potrebbe discendere alcuna nullità o l'inapplicabilità delle condizioni economiche e pattuizioni contenute in contratto, in quanto come chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dall'art. 23 del d.lgs.
n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso
5 in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale” (Cassazione civile sez. I, 03/07/2024, n.18230) ciò perché “L'art. 117, comma 3, t.u.b. commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, ma la forma presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla 'veste esteriore' del contratto, mentre è estranea la consegna dello scritto. Ne deriva che la nullità di cui al comma
3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto”.
Parimenti infondate sono le doglianze relative alla mancata indicazione della data di sottoscrizione dei contratti in quanto com'è evincibile dai moduli la data riportata indica non solo quella di stampa ma anche di accensione del rapporto e, dunque, di sottoscrizione del contratto, in ogni caso anche tale eventuale omissione non comporta alcuna nullità ai sensi dell'art. 117 tub.
Con riferimento al conto corrente ordinario n. 146/1117828 acceso in data
17.10.2023 e chiuso il 12.12.2016 per effetto della dichiarazione di recesso invitata ai sensi dell'art. 120 bis tub dalla correntista all'istituto di credito, risultano prodotti sia il contratto di apertura con relative condizioni economiche che la serie continua degli estratti conto e riassunti scalari dal 17.10.2013 dall'apertura del conto, con saldo iniziale pari a zero, fino al 30.11. 2016 che riporta un saldo finale di –
203.501,71 oltre la certificazione ex art. 50 TUB.
Il consulente a pagina 21 della perizia ha rappresentato che la documentazione non
è carente dei movimenti di estratto conto che termina con i movimenti al 30.11.2016
e la certificazione elaborata dalla Banca ai sensi dell'Art 50 del TUB che integra i movimenti fino al 31.12.2016.
La certificazione ex art. 50 tub oltre alle operazioni indicate nell'ultimo estratto conto, riporta ulteriori operazioni tra cui un giroconto da altro conto n. 830 (finale) alla data del 13.12.2016 di euro 5.939,31 ed un ulteriore addebito di euro
149.935,31 alla data del 13.12.2016 per effetti insoluti o protestati, per cui il saldo negativo dello scoperto di conto corrente lievita all'importo di euro 347.512,33 come da domanda monitoria.
Il consulente a pagina 63 rappresenta che “l'ultimo movimento contabilizzato in conto è costituito dall'addebito di effetti insoluti e protestati per un totale di euro
149.935,31” e che dalla lettura dei movimenti di conto corrente n. 1117 830 (conto
6 corrente anticipi) si evince che nel mese di dicembre vengono richiamate le speculari operazioni poi riportate nel conto ordinario e “ Sempre dalla lettura del conto anticipi si evince che si sono movimentati due accrediti per effetti SBF rispettivamente collegati alle presentazioni del 05.09.2016 e al 19.09.2016 e che in data 01.02.2017 il valore per euro 114.964,47 è stato accreditato sul conto corrente
146/1117828”.
Il consulente conclude che “In mancanza di dati, l'unico aspetto certamente oggettivo è l'accredito di euro 114.964,47 che deve essere stato eseguito sul conto ordinario. Quindi il saldo pari ad euro 347.512,44 deve essere ridotto di un importo pari ad euro 114.964,47 rinvenendosi un saldo a debito per complessivi euro
232.547,97”. (cfr. pagina 64 e 65 e 176).
Rileva il giudicante che, come sebbene, come dedotto, dal consulente di parte della banca opposta, “in mancanza dell'estratto del conto corrente n. 1117828 per il periodo compreso tra il 29/12/2016 ed il 01/02/2017, non è possibile avere certezza dell'avvenuto accredito di € 114.967,47” vi è che sarebbe stato onere della banca produrre, tempestivamente, tutti gli estratti conto riferiti al rapporto 828, di guisa che la mancata tempestiva produzione della documentazione idonea a fornire prova del credito vantato non può che risolversi in danno della stessa banca.
Ne, infine, può tenersi conto dei documenti tardivamente trasmessi dal CTP (in data 21.09.2023) al CTU contenenti il dettaglio dei movimenti del primo trimestre del 2017, siccome non prodotti dalla banca entro i termini preclusivi, per cui correttamente il CTU non ne ha tenuto conto, come chiarito a pagina 189 della perizia.
Ne discende che, il saldo pari ad euro 347.512,44 deve essere ridotto dell'importo accreditato e risultante dall'ultimo estratto conto prodotto dalla banca pari ad euro
114.964,47, giungendosi ad un saldo a debito per complessivi euro 232.547,97”.
In relazione al contratto di conto corrente n. 828 gli opponenti hanno altresì eccepito la nullità della clausola che pur prevedendo la medesima periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, prevede nel modulo sottoscritto dal correntista un tasso annuo nominale (dello 0,0500%) corrispondente al tasso annuo effettivo (anch'esso dello 0,0500%), laddove per effetto della capitalizzazione il
7 secondo dovrebbe necessariamente essere maggiore del primo, con conseguente invalidità peer per violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
La doglianza è fondata.
La Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 3, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che
"(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".
La stessa Delib., art. 6, ha previsto, poi: "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".
La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente
8 voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo.
La doglianza sollevata dagli opponenti è incentrata, in sintesi, sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente. E infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l'una. O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico:
e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la Delib., art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, art. 6.
In base a tale motivazione la Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, n.4321 ha stabilito il principio secondo cui “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Per effetto della nullità della clausola per contrasto con il divieto di anatocismo gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione, di guisa che va applicata l'ipotesi di ricalcolo n. 6 eseguita dal consulente che applicando la capitalizzazione semplice determina in € 7.955,77
l'importo da recuperare pari alla differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati
9 (pagina 141 perizia), e di cui il consulente ha tenuto conto nel ricalcolo eseguito nella perizia integrativa di cui si dirà in prosieguo.
Reputa il giudicante che anche la contestazione riferita alla usura originaria è fondata.
Invero nel caso in esame come emerge dai documenti contrattuali e riscontrato anche dal CTU sul contratto di conto corrente con apertura di credito n. 828 acceso in data 17.10.2013 erano destinati ad essere regolate le anticipazioni/finanziamenti all'importazione ed all'esportazione sottoscritti sottoscritte in pari data.
Le previsioni contrattuali dimostrano un innegabile collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente ordinario ed i contratti e conti anticipi tale per cui può affermarsi che si tratti di un unico rapporto creditizio.
Il consulente nella perizia originaria ha eseguito il controllo di legittimità ab origine, sul conto corrente ordinario n. 146/1117828, verificando se le pattuizione degli interessi, unitamente ad ogni altro onere a carico del correntista, fossero o meno conformi ai limiti imposti dalla legge antiusura n.108 del 1996 al momento della sottoscrizione, giungendo alla conclusione che pur essendo configurabile l'usura, la stessa doveva escludersi per effetto di una opzione interpretativa del contratto in esame come mero conto corrente ordinario e non già come conto affidato.
Opzione interpretativa che questo giudice non condivide in virtù di quanto innanzi osservato.
Da ciò discende che le condizioni economiche pattuite violano la soglia di usura rilevata nel periodo di riferimento, come affermato anche dal CTU nella perizia originaria, sebbene, poi al contempo esclusa solo in base ad una opzione interpretativa degli artt. 2 e 3 del contratto fornita dal consulente, che questo giudice non condivide poiché, peraltro, non chiara.
Del resto lo stesso consulente d'ufficio, nella perizia integrativa ha confermato che al conto corrente ordinario (n. 828) risulta collegato un conto anticipi (n. 830) e che il primo è stato utilizzato per la gestione delle operazioni di finanziamento concesse alla cliente.
Nella medesima perizia si legge che “Sul conto corrente ordinario veniva messa a disposizione la provvista in caso di finanziamenti export (ovvero operazioni di anticipo fatture emesse dalla correntista), mentre nessun accredito si rileva per le
10 operazioni di finanziamento import, atteso che le somme messe a disposizione venivano bonificate (in valuta estera) direttamente al fornitore della correntista.
Nel dettaglio, per quanto riguarda i finanziamenti all'esportazione, si tratta di operazioni di anticipo su fatture emesse dalla correntista nei confronti di controparti estere: in tali casi, l'importo finanziato veniva reso disponibile attraverso l'accredito della provvista direttamente sul conto corrente ordinario, a beneficio del correntista. Questo tipo di operazione rientra nella categoria degli strumenti finanziari a supporto delle attività di internazionalizzazione dell'impresa esportatrice, che consentono di ottenere liquidità anticipata rispetto agli incassi futuri derivanti da vendite all'estero”.
Il consulente ha quindi verificato l'accredito dei singoli finanziamenti sul conto, ricavando, condivisibilmente, la dimostrazione dell'effettiva erogazione dei finanziamenti all'importazione, dalle varie richieste di proroga sottoscritte dalla correntista che, invero, non avrebbero avuto ragion d'essere ove il finanziamento non fosse stato erogato.
Ne discende che va dichiarata la nullità delle condizioni economiche pattuite per il contratto per cui è causa per violazione della soglia di usura rilevata nel periodo di riferimento in relazione ad operazioni similari.
Ne consegue che il saldo dal conto corrente va epurato di tutti i costi, interessi e commissioni quantificati dal consulente in complessivi euro 56.623,41.
Per cui partendo dal saldo di conto corrente bancario, pari a -€ 347.512,33, e sottraendo l'operazione di € 114.964,47, per i motivi di cui sopra, si ottiene un saldo rettificato di - € 232.547,94.
A questo importo va aggiunto: - il valore complessivo delle tre operazioni di finanziamenti all'importazione pari a € 148.962,35 e delle cinque operazioni di finanziamenti all'esportazione, pari a € 182.570,00 e decurtati gli importi, come usura originaria, quantificati in euro 56.523,41 ed euro 2.604,24 per anatocismo.
Di conseguenza, il saldo ricalcolato, previa eliminazione di tutti i costi conseguenti alla usura originaria, è pari a - 504.852,64 euro.
In conclusione, all'esito dei ricalcoli eseguiti del consulente è risultato un credito della banca in relazione al conto corrente n. 828 di euro - a - 504.852,64 euro (a fronte del maggior saldo banca negativo per – 679.044,79).
11 L'accoglimento di tale motivo di opposizione, comportando l'eliminazione dei vari addebiti assorbe le ulteriori doglianze.
Per tale conto l'attrice ha diritto esclusivamente alla rideterminazione del saldo, con espunzione degli addebiti illegittimi, e dunque alla diminuzione della esposizione debitoria pur esistente nei confronti della banca.
Le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti in applicazione del principio della soccombenza in considerazione del notevole importo risultato a credito della banca all'esito del giudizio.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M. dott. Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3369/2017, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione per i motivi innanzi indicati revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. In accoglimento della domanda proposta dalla banca condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della opposta dell'importo di euro 504.852,64 per le causali di cui in motivazione;
3. condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in euro 20.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% su compensi, iva e cpa come per legge.
- Pone le spese di CTU, così come già liquidate, definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vitulano
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