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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/05/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 371/2025 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del 16 aprile 2025, avente per oggetto: separazione consensuale
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Aloi Luciano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Milano n. 9, come da mandato in atti;
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(CZ) e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Guido Errera (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_3
Catanzaro, alla Via Milano n. 9, giusta procura in atti;
- Ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
- Interventore ex Lege-
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni elencate in ricorso. Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 3 marzo 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premettevano di avere contratto matrimonio in data 27 dicembre 1976, nel Comune di
[...]
Catanzaro (CZ), in regime patrimoniale di comunione dei beni, e che dalla loro unione erano nate due figlie: nata il [...], e nata il [...], ad [...] maggiorenni. Per_1 Per_2
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“a. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare ogni reciproco cambiamento di residenza e/o domicilio;
b. La casa coniugale, sarà abitata, esclusivamente alla sig.ra mentre il Sig. Pt_2 Parte_1
andrà ad abitare nella mansarda dello stesso stabile, sita in via Del Tricolore n. 22/A, a AR, atteso che la stessa ha ingresso autonomo ed è fornita di tutti i servizi necessari (cucina, camera da letto e bagno con riscaldamenti autonomi);
c. il sig. verserà alla moglie, quale somma per il suo mantenimento, l'importo mensile di Parte_1
€ 100,00”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 16 aprile 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in data 27.12.1976, nel Comune di
[...] Parte_2
Catanzaro (CZ), Registro Atti Matrimonio Comune di Catanzaro, Anno 1977, numero 1, parte II,
Serie C, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 371/2025 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del 16 aprile 2025, avente per oggetto: separazione consensuale
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Aloi Luciano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Milano n. 9, come da mandato in atti;
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(CZ) e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Guido Errera (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_3
Catanzaro, alla Via Milano n. 9, giusta procura in atti;
- Ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
- Interventore ex Lege-
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni elencate in ricorso. Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 3 marzo 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premettevano di avere contratto matrimonio in data 27 dicembre 1976, nel Comune di
[...]
Catanzaro (CZ), in regime patrimoniale di comunione dei beni, e che dalla loro unione erano nate due figlie: nata il [...], e nata il [...], ad [...] maggiorenni. Per_1 Per_2
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“a. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare ogni reciproco cambiamento di residenza e/o domicilio;
b. La casa coniugale, sarà abitata, esclusivamente alla sig.ra mentre il Sig. Pt_2 Parte_1
andrà ad abitare nella mansarda dello stesso stabile, sita in via Del Tricolore n. 22/A, a AR, atteso che la stessa ha ingresso autonomo ed è fornita di tutti i servizi necessari (cucina, camera da letto e bagno con riscaldamenti autonomi);
c. il sig. verserà alla moglie, quale somma per il suo mantenimento, l'importo mensile di Parte_1
€ 100,00”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 16 aprile 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in data 27.12.1976, nel Comune di
[...] Parte_2
Catanzaro (CZ), Registro Atti Matrimonio Comune di Catanzaro, Anno 1977, numero 1, parte II,
Serie C, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo