TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/09/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2674 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Ruben Rossini
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. Dante Daniele Buizza
e
CP_2 con l'avv.ssa Floriana Collerone
- RESISTENTI -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 13/11/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, e al fine di ottenere l'annullamento della CP_3 CP_2
Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 01980202400012577000 notificato il
23.10.24 fondato sulla cartella di pagamento n. 01920040066351304000 asseritamente notificata in data 18.11.2004 o, in subordine, dichiarare l'inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per impignorabilità assoluta del veicolo FIAT tg. GF243JD.
1 A sostegno della pretesa la parte ricorrente deduceva
- che la cartella n. 01920040066351304000 non è mai stata notificata,
- di aver avuto conoscenza delle cartelle solo con la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi del luglio 2023,
- di aver ricevuto notifica in data 23/10/2024 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per l'importo complessivo di euro 16.553,04 di cui euro 16.383,98 portati dalla cartella di pagamento per crediti CP_2
- che tra la notifica del 2004 e le successive del 2022 e 2024 si è compiuta la prescrizione quinquennale,
- che il veicolo non può essere pignorato essendo indispensabile alla ricorrente per recarsi sul posto di lavoro ubicato in zona industriale mal servita dai mezzi pubblici e anche considerando il lavoro su turni (6.00 -14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00), per recarsi alle visite mediche periodiche conseguenti allo stato di invalidità al 75% nonché per assistere la madre anziana residente a [...].
***
La parte convenuta ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e CP_3 diritto, eccependo che
- la cartella è stata regolarmente notificata,
- il 06/04/2009 è stata notificata l'intimazione di pagamento,
- il 27/08/2009 è stato notificato il pignoramento immobiliare con allegato estratto di ruolo delle cartelle impagate,
- il 2.11.2018 è stata notificata intimazione di pagamento,
- il 14/10/2022 è stata notificata nuova intimazione di pagamento.
La parte convenuta nei rispettivi giudizi, si è regolarmente costituita chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La parte ricorrente ha opposto Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n.
01980202400012577000 fondato sulla cartella di pagamento n. 01920040066351304000 asseritamente notificata in data 18.11.2004 con la quale intimava il pagamento dell'importo 2 complessivo di € 16.553,04, di cui € 38,39 per un credito dell' poi saldata. CP_4
***
Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Pertanto, una volta ricevuta la notifica della cartella di pagamento decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999 per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva.
Sul punto anche, Corte appello Brescia sez. lav., 21/02/2023, n.53:
“Ne discende che, una volta accertata l'avvenuta notifica o conoscenza di tutti gli atti impositivi oggetto di giudizio, ogni altra difesa dell'appellante non può essere vagliata, essendo certo che il Contribuente non ha opposto gli avvisi nel termine perentorio di legge (40 giorni dalla loro notifica o comunque da quando ne ha avuto conoscenza), con la conseguenza che il credito portato da ogni avviso di addebito è ormai definitivo e irretrattabile.
Per consolidata e ormai univoca giurisprudenza di legittimità, il credito iscritto a ruolo e portato dalla cartella 3 di pagamento o dall'avviso di addebito, una volta che questi ultimi titoli esecutivi, debitamente e regolarmente notificati, non vengano opposti nel termine perentorio di legge, si consolida, nel senso che diviene irretrattabile e non può più essere contestato o posto in discussione (cfr.Cass.4338/2014 e anche Cass.Sez.Un. 23397/2016, in motivazione).
Il che equivale a dire che la pretesa creditoria portata da ogni cartella e da ogni avviso di addebito non opposti nel termine di legge, diviene intangibile e non è più soggetta ad alcun tipo di estinzione (potendo, tra l'altro, prescriversi soltanto la relativa azione esecutiva).
E' poi ormai assodato anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, dal D.Lgs. n.
46 del 1999, ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato, appunto, a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione".”.
La parte ricorrente ha riferito di aver ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di fermo in data 23.10.2024 e ne ha contestato la legittimità per mancata notifica degli atti prodromici.
***
La parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica della cartella e di ogni altro atto interruttivo della prescrizione, avendo avuto conoscenza del debito con solo con la CP_2 notifica del pignoramento presso terzi notificato nel luglio 2023.
Ebbene, il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione.
Nel dettaglio, deduce in primo luogo l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata;
in secondo luogo, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle stesse, intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
La parte convenuta ha prodotto la notifica della cartella n. 01920040066351304000 CP_3 sub doc. 3 della memoria che non è stata oggetto di contestazione.
Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed, altresì, l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L. n. 46/1999.
Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla 4 notificazione degli atti.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, si osserva quanto segue.
La convenuta ha, inoltre, prodotto plurimi atti interruttivi della prescrizione: CP_3
- il 06/04/2009 è stata notificata l'intimazione di pagamento,
- il 27/08/2009 è stato notificato il pignoramento immobiliare con allegato estratto di ruolo delle cartelle impagate,
- il 2.11.2018 è stata notificata intimazione di pagamento,
- il 14/10/2022 è stata notificata nuova intimazione di pagamento.
Nessuno di questi atti è stato oggetto di tempestiva impugnazione nel termine perentorio di
40 giorni.
La parte ricorrente ha evidenziato che, sulla base della stessa produzione dell' si è CP_3 compiuto il termine di prescrizione quinquennale tra il pignoramento mobiliare notificato il
27.8.2009 e la successiva intimazione di pagamento notificata solo il 2.11.2018.
Il termine di prescrizione è quinquennale, riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della
Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_2 natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_5
2010)” cfr. Cass. S.U. 23397/2016.
Nel merito, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt.
615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata 5 nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
Ciò posto, tenuto conto dei fatti interruttivi allegati e prodotti dalle parti resistenti,
l'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente è fondata.
Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1°(omissis) tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale CP_2 di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. CP_5
6 Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria
"ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr.
C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U. 5076/2015).
Ebbene, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dalla cartella esattoriale.
Ed infatti, tra la data di incontestabile notifica del pignoramento mobiliare sulla cartella esattoriale (id est: 27.8.2009) e la data del successivo atto interruttivo documentato in atti (id est: intimazione di pagamento notificata il 2.11.2018) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni resistenti abbiano validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano validamente documentati ulteriori e tempestivi atti interruttivi precedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento in data 2.11.2018 e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nella cartella esattoriale impugnata. CP_2
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, l'attività esecutiva iniziata dalla resistente è illegittima, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, espunta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso,
- condanna le convenute in solido a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in €
1.865,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Bergamo, 10/09/2025
Il Giudice 7 Giulia Bertolino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Ruben Rossini
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. Dante Daniele Buizza
e
CP_2 con l'avv.ssa Floriana Collerone
- RESISTENTI -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 13/11/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, e al fine di ottenere l'annullamento della CP_3 CP_2
Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 01980202400012577000 notificato il
23.10.24 fondato sulla cartella di pagamento n. 01920040066351304000 asseritamente notificata in data 18.11.2004 o, in subordine, dichiarare l'inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per impignorabilità assoluta del veicolo FIAT tg. GF243JD.
1 A sostegno della pretesa la parte ricorrente deduceva
- che la cartella n. 01920040066351304000 non è mai stata notificata,
- di aver avuto conoscenza delle cartelle solo con la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi del luglio 2023,
- di aver ricevuto notifica in data 23/10/2024 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per l'importo complessivo di euro 16.553,04 di cui euro 16.383,98 portati dalla cartella di pagamento per crediti CP_2
- che tra la notifica del 2004 e le successive del 2022 e 2024 si è compiuta la prescrizione quinquennale,
- che il veicolo non può essere pignorato essendo indispensabile alla ricorrente per recarsi sul posto di lavoro ubicato in zona industriale mal servita dai mezzi pubblici e anche considerando il lavoro su turni (6.00 -14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00), per recarsi alle visite mediche periodiche conseguenti allo stato di invalidità al 75% nonché per assistere la madre anziana residente a [...].
***
La parte convenuta ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e CP_3 diritto, eccependo che
- la cartella è stata regolarmente notificata,
- il 06/04/2009 è stata notificata l'intimazione di pagamento,
- il 27/08/2009 è stato notificato il pignoramento immobiliare con allegato estratto di ruolo delle cartelle impagate,
- il 2.11.2018 è stata notificata intimazione di pagamento,
- il 14/10/2022 è stata notificata nuova intimazione di pagamento.
La parte convenuta nei rispettivi giudizi, si è regolarmente costituita chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La parte ricorrente ha opposto Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n.
01980202400012577000 fondato sulla cartella di pagamento n. 01920040066351304000 asseritamente notificata in data 18.11.2004 con la quale intimava il pagamento dell'importo 2 complessivo di € 16.553,04, di cui € 38,39 per un credito dell' poi saldata. CP_4
***
Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Pertanto, una volta ricevuta la notifica della cartella di pagamento decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999 per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva.
Sul punto anche, Corte appello Brescia sez. lav., 21/02/2023, n.53:
“Ne discende che, una volta accertata l'avvenuta notifica o conoscenza di tutti gli atti impositivi oggetto di giudizio, ogni altra difesa dell'appellante non può essere vagliata, essendo certo che il Contribuente non ha opposto gli avvisi nel termine perentorio di legge (40 giorni dalla loro notifica o comunque da quando ne ha avuto conoscenza), con la conseguenza che il credito portato da ogni avviso di addebito è ormai definitivo e irretrattabile.
Per consolidata e ormai univoca giurisprudenza di legittimità, il credito iscritto a ruolo e portato dalla cartella 3 di pagamento o dall'avviso di addebito, una volta che questi ultimi titoli esecutivi, debitamente e regolarmente notificati, non vengano opposti nel termine perentorio di legge, si consolida, nel senso che diviene irretrattabile e non può più essere contestato o posto in discussione (cfr.Cass.4338/2014 e anche Cass.Sez.Un. 23397/2016, in motivazione).
Il che equivale a dire che la pretesa creditoria portata da ogni cartella e da ogni avviso di addebito non opposti nel termine di legge, diviene intangibile e non è più soggetta ad alcun tipo di estinzione (potendo, tra l'altro, prescriversi soltanto la relativa azione esecutiva).
E' poi ormai assodato anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, dal D.Lgs. n.
46 del 1999, ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato, appunto, a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione".”.
La parte ricorrente ha riferito di aver ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di fermo in data 23.10.2024 e ne ha contestato la legittimità per mancata notifica degli atti prodromici.
***
La parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica della cartella e di ogni altro atto interruttivo della prescrizione, avendo avuto conoscenza del debito con solo con la CP_2 notifica del pignoramento presso terzi notificato nel luglio 2023.
Ebbene, il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione.
Nel dettaglio, deduce in primo luogo l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata;
in secondo luogo, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle stesse, intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
La parte convenuta ha prodotto la notifica della cartella n. 01920040066351304000 CP_3 sub doc. 3 della memoria che non è stata oggetto di contestazione.
Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed, altresì, l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L. n. 46/1999.
Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla 4 notificazione degli atti.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, si osserva quanto segue.
La convenuta ha, inoltre, prodotto plurimi atti interruttivi della prescrizione: CP_3
- il 06/04/2009 è stata notificata l'intimazione di pagamento,
- il 27/08/2009 è stato notificato il pignoramento immobiliare con allegato estratto di ruolo delle cartelle impagate,
- il 2.11.2018 è stata notificata intimazione di pagamento,
- il 14/10/2022 è stata notificata nuova intimazione di pagamento.
Nessuno di questi atti è stato oggetto di tempestiva impugnazione nel termine perentorio di
40 giorni.
La parte ricorrente ha evidenziato che, sulla base della stessa produzione dell' si è CP_3 compiuto il termine di prescrizione quinquennale tra il pignoramento mobiliare notificato il
27.8.2009 e la successiva intimazione di pagamento notificata solo il 2.11.2018.
Il termine di prescrizione è quinquennale, riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della
Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_2 natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_5
2010)” cfr. Cass. S.U. 23397/2016.
Nel merito, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt.
615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata 5 nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
Ciò posto, tenuto conto dei fatti interruttivi allegati e prodotti dalle parti resistenti,
l'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente è fondata.
Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1°(omissis) tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale CP_2 di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. CP_5
6 Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria
"ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr.
C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U. 5076/2015).
Ebbene, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dalla cartella esattoriale.
Ed infatti, tra la data di incontestabile notifica del pignoramento mobiliare sulla cartella esattoriale (id est: 27.8.2009) e la data del successivo atto interruttivo documentato in atti (id est: intimazione di pagamento notificata il 2.11.2018) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni resistenti abbiano validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano validamente documentati ulteriori e tempestivi atti interruttivi precedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento in data 2.11.2018 e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nella cartella esattoriale impugnata. CP_2
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, l'attività esecutiva iniziata dalla resistente è illegittima, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, espunta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso,
- condanna le convenute in solido a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in €
1.865,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Bergamo, 10/09/2025
Il Giudice 7 Giulia Bertolino
8