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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/10/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2256/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ASCOLI PICENO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2256/2021 promossa da:
(P.I. , con il patrocinio dell'Avv. Renzo Interlenghi;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro (P.I. , con il patrocinio dell'Avv. Soraya Grazia Campisi e Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Irene Cataldi;
P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Maria Giammusso;
Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
(C.F.: ), con il Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_4 patrocinio dell'Avv. LUDOVICO BERTI INTERVENUTO
oggetto: regresso ex art. 2055 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare: differire la prima udienza allo scopo di consentire all'odierna convenuta di evocare in giudizio, autorizzandola in tal senso: - la in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Bologna in Via Stalingrado, 45 (40128) (P. I. ); - la in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5 Controparte_6 tempore con sede a Macerata in Via I° Maggio, 12 (62100) (P. I. ) - la P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Monsampolo del Controparte_1
Tronto in Cda San Mauro (63077) (P. I. ) - l in persona del legale P.IVA_2 CP_7 rappresentante pro tempore con sede in Ancona in Via Caduti del Lavoro, 40 (P. I.
) con indirizzo pec: quale ente proposto al Dipartimento di P.IVA_6 Email_1
pagina 1 di 14 Prevenzione di San Benedetto del Controparte_8
Tronto - l' di Ascoli Piceno in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 tempore con sede in Ascoli Piceno in Via degli Iris, 1 e con indirizzo pec: quale ente proposto al Email_2 [...] di San Benedetto del Tronto, ai sensi degli Controparte_10 artt. 106 e 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. Nel merito: Respingere ogni domanda avanzata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto;
In subordine nel merito: Nella denegata ipotesi in cui la domanda attrice venga accolta, accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa prevalente del lavoratore deceduto signor ridurre proporzionalmente la pretesa avversaria e Persona_1 dichiarare che lo stesso si è verificato, altresì, quanto alla parte residuale per colpa esclusiva dei terzi chiamati in causa: e e 5 in persona Controparte_11 Controparte_1 CP_7 CP_12 dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore condannando gli stessi, in solido o pro quota, al pagamento delle somme che saranno disposte in corso di causa, tenendo così indenne la Unico Socio dal pagamento delle medesime, in ogni caso accertare e dichiarare Parte_1 che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è Controparte_5 tenuta a garantire e manlevare la convenuta Unico Socio da qualsiasi conseguenza Parte_1 negativa del giudizio ed ogni pagamento che fosse tenuta a corrispondere in favore della parte attrice o delle altre parti;
In ulteriore subordine e sempre nel merito: Nella denegata ipotesi in cui la domanda attrice venga accolta integralmente o parzialmente e la fosse ritenuta in toto Controparte_13
o in parte responsabile dello stesso, unitamente o meno con gli altri chiamati in causa
e 5 in persona dei loro rispettivi legali Controparte_11 Controparte_1 CP_12 rappresentanti pro tempore, accertato in ogni caso che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa prevalente del lavoratore deceduto signor ridurre Persona_1 proporzionalmente la pretesa avversaria e dichiarare che lo stesso si è verificato, per colpa concorrente della Unico Socio con i terzi chiamati in causa: Parte_1 Controparte_11
e e 5 in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_1 CP_7 CP_12 tempore condannando eventualmente gli stessi, in solido o pro quota, al pagamento delle somme che saranno disposte in corso di causa;
in ogni caso accertare e dichiarare che la in persona del suo Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, è tenuta a garantire e manlevare la convenuta CP_13
Socio da qualsiasi conseguenza negativa del giudizio ed ogni pagamento che fosse tenuta
[...]
a corrispondere in favore della parte attrice o delle altre parti;
Ancora in subordine e sempre nel merito: Nella denegata ipotesi in cui la domanda attrice venga accolta integralmente o parzialmente e la Unico Socio fosse ritenuta in toto Parte_1 quale unica responsabile del sinistro per cui è causa, accertato in ogni caso che lo stesso si è verificato per colpa prevalente del lavoratore deceduto signor , ridurre Persona_1 proporzionalmente la pretesa avversaria e, in ogni caso, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta a Controparte_5 garantire e manlevare la convenuta Unico Socio da qualsiasi conseguenza Parte_1
pagina 2 di 14 negativa del giudizio ed ogni pagamento che fosse tenuta a corrispondere in favore della parte attrice o delle altre parti;
Vittoria di spese e compensi professionali.”
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, contrariis rejectis: in via preliminare: accogliere la richiesta di chiamata in causa dei terzi : -la soc.
[...]
, Via Benigno Crespi n. 23- 20159 Milano – P. Iva Controparte_14
– PEC: e . , con P.IVA_4 Email_3 CP_15 CP_16 studio in Via Pietro Nenni n. 8/F Roccafluvione C.F. – P. IVA C.F._1
– PEC: P.IVA_7 Email_4
Nel merito in via principale: respingere ogni domanda avanzata nei confronti della soc. perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta, che si abbiano qui come integralmente ritrascritti, dai quali si desume la completa estraneità della che non poteva formulare ordini, direttive, Controparte_1 disposizioni alle ditte presenti o effettuare controlli nel cantiere - che rappresentava un sito inaccessibile alla -e, quindi, in conclusione, per la completa estraneità di Controparte_1 qualsiasi responsabilità nella causazione del danno per cui è causa. In subordine nel merito: nel caso nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa prevalente e/o concorrente del dipendente Sig. , ridurre proporzionalmente la pretesa Persona_1 avversaria e dichiarare che lo stesso si è verificato , altresì , quanto alla parte residuale per colpa esclusiva delle parti in persona dei rispettivi legali Parte_1 CP_11 rappresentanti pro tempore, e del EO , condannando gli stessi, in solido o pro CP_16 quota, al pagamento delle somme che saranno riconosciute in corso di causa;
In subordine nel merito: nel caso nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea a carico della soc. per una sua eventuale quota parte di Controparte_1 responsabilità anche in concorrenza con gli altri chiamati, accertato che la sua responsabilità è derivata dall'inadempimento professionale del EO. dichiarare che CP_16 quest'ultimo è tenuto a garantire e manlevare la soc. da ogni e qualsiasi Controparte_1 richiesta e/o pretesa risarcitoria in relazione all'infortunio accorso al sig. , Persona_1 con condanna del EO. al pagamento di quanto sarà riconosciuto in corso di CP_16 causa, previo accertamento altresì che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa prevalente e/o concorrente del dipendente Sig. , con conseguenziale riduzione Persona_1 della pretesa avversaria, sia per il grado di responsabilità che per il quantum richiesto;
Sempre in via subordinata nel merito: nel caso nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea a carico della soc. per una sua eventuale quota Controparte_1 parte di responsabilità anche in concorrenza con gli altri chiamati, accertata la validità della Polizza assicurativa soc. Controparte_14
n. 163A5604, accertare e dichiarare che la è tenuta a garantire e Controparte_14 manlevare la convenuta da qualsiasi conseguenza negativa del giudizio e da Controparte_1 ogni pagamento che fosse tenuta a corrispondere in favore della parte attrice originaria pagina 3 di 14 costituita dagli eredi del Sig. o delle altre parti, previo accertamento altresì che il Per_1 sinistro per cui è causa si è verificato per colpa concorrente e/o prevalente del dipendente Sig.
con conseguenziale riduzione della pretesa avversaria, sia per il grado di Persona_1 responsabilità che per il quantum richiesto. Con vittoria di spese e compensi professionali di cui i sottoscritti difensori si dichiarano sin da ora antistatari.
Per Controparte_2
Piaccia all'Illustrissimo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa In via preliminare: Autorizzare, ex art. 269 c.p.c., la a chiamare in giudizio: Controparte_2
- la (P.I. in persona del suo legale rappresentante p/t Controparte_17 P.IVA_8 con sede a Roma, piazza Marconi n. 25 - PEC: affinché in Email_5 attuazione delle coperture di polizza, detta società venga dichiarata obbligata a garantire ovvero a manlevare, ovvero al fine di sentirla condannare, in sua vece e conto, al pagamento di qualunque somma che la convenuta dovesse essere condannata a pagare in Controparte_2 favore degli attori o dei convenuti, ivi incluse le spese tecniche e legali anche del presente giudizio, ovvero a fare od a disfare, per le causali di cui in premessa;
- il EO. CP_16
(C.F. ), con studio in via Pietro Nenni n. 8/F Roccafluvione – PEC: C.F._1
affinché nella sua figura professionale di Coordinatore per la Email_4
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, garantisca e/o manlevi, ovvero al fine di sentirlo condannare, in sua vece e conto, al pagamento di qualunque somma che la convenuta
dovesse essere condannata a pagare in favore degli attori e/o dei convenuti, Controparte_2 ivi incluse le spese tecniche e legali anche del presente giudizio, ovvero a fare od a disfare, per le causali di cui in premessa;
disponendo di conseguenza, ex art. 269 comma II c.p.c., il differimento della prima udienza così come fissata nel provvedimento di chiamata in causa, onde consentire l'eventuale costituzione dei terzi chiamandi in causa, nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c.; Nel merito Previo accertamento della totale assenza di responsabilità in capo alla nella Controparte_2 causazione dell'evento occorso in data 17 dicembre 2020, nel quale ha perso la vita il lavoratore , rigettare tutte le domande degli attori e dei convenuti che hanno Persona_1 formulato richieste contro l'odierna chiamata in causa, per essere infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
In subordine Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti della
[...] anche in misura parziale, accertare e dichiarare le responsabilità del geom. CP_2
nella sua qualità professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di CP_16 progettazione ed esecuzione, affinché garantisca e/o manlevi, ovvero al fine di sentirlo condannare, in sua vece e conto, al pagamento di qualunque somma che la convenuta
[...]
dovesse essere condannata a pagare, ovvero a fare od a disfare in favore degli CP_2 attori e/o dei convenuti, ivi incluse le spese tecniche e legali, per le causali di cui in premessa;
In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti della anche in misura parziale, in funzione del contratto di assicurazione, Controparte_2 dichiarare la obbligata a garantire ovvero a manlevare, ovvero al Controparte_17
pagina 4 di 14 fine di sentirla condannare, in sua vece e conto, al pagamento di qualunque somma che la convenuta dovesse essere condannata a pagare, ovvero a fare od a disfare, Controparte_2 in favore degli attori o dei convenuti, ivi incluse le spese tecniche e legali anche del presente giudizio;
Sempre con vittoria di spese e onorari di causa e con riserva di modificare e integrare le conclusioni, all'esito delle difese avversarie.”
Per : Controparte_3 Controparte_4
Piaccia al Giudice Unico dell'intestato Tribunale, accogliere le conclusioni così come spiegate da alle quali integralmente si aderisce, come con il presente atto si è Controparte_1 dichiarato, ad eccezione di quelle spiegate in via subordinata relativamente alla domanda di garanzia e manleva nei confronti della interveniente Controparte_14
, che non ha trovato ingresso nel presente giudizio stante il diniego
[...] all'autorizzazione della chiamata in causa e non implicando il presente intervento adesivo dipendente l'accettazione del contradditorio rispetto alla suddetta domanda di garanzia e manleva spiegata da Con vittoria di spese e compensi professionali. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.01.2022, e convenivano in Parte_2 Parte_3 giudizio la al fine di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella Parte_1 causazione del danno da perdita del rapporto parentale. Deducevano che: con contratto di lavoro subordinato del 29.07.2019 , rispettivamente figlio di e fratello di Persona_1 Parte_2
era stato assunto dalla con mansione di fabbro;
in data 07.12.2021, la Parte_3 Parte_1 aveva iniziato i lavori di rimozione amianto e apposizione di copertura sostitutiva sopra un Pt_1 capannone, ubicato in Monsampolo del Tronto, di proprietà della l'intervento edilizio Controparte_1 era stato commissionato dalla società proprietaria dell'immobile alla la quale, a sua Controparte_2 volta, aveva subappaltato l'opera alla che avrebbe dovuto eseguire il lavoro con i propri Parte_1 dipendenti;
il cantiere interessava una grande porzione dello stabilimento della e la Controparte_1 copertura da bonificare dall'amianto era collocata ad una quota di circa 10/12 metri da terra;
in data 17.12.2020, alle ore 08,40 circa, mentre stava lavorando sulla copertura Persona_1 dell'immobile, a causa della carenza di dispositivi di protezione, era precipitato a terra attraverso un lucernaio presente sul tetto ed aveva perso la vita. Si costituiva in giudizio la convenuta che, in via preliminare, chiedeva l'autorizzazione ad Parte_1 evocare in giudizio e chiedendo dichiararsi la loro Controparte_11 Controparte_1 CP_18 esclusiva responsabilità nell'accaduto e, in subordine, la graduazione delle rispettive colpe, e condannarsi le medesime al pagamento di quanto di conseguenza dovuto;
chiedeva, altresì, la chiamata in garanzia della Nel merito contestava le domande attoree. Controparte_5
Autorizzate le chiamate, si costituivano in giudizio sia la che la e Controparte_1 Controparte_2
l'ASUR Marche, negando ogni addebito. ed chiedevano autorizzarsi la CP_1 CP_2 chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici e di . CP_16
Si costituiva anche la chiedendo il rigetto della domanda o la riduzione Controparte_19 della medesima, in ogni caso ponendo a carico della convenuta chiamante gli importi compresi nella franchigia (euro 5.000,00) di cui all'invocata polizza assicurativa. pagina 5 di 14 Con ordinanza del 12.12.2022 non veniva autorizzata l'ulteriore chiamata richiesta dai terzi chiamati ed e venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 c.6 c.p.c. CP_1 CP_2
In data 15.03.2023 la Controparte_20
- depositava comparsa di intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c. 2
[...]
c.p.c. in favore di Dichiarava, però, di non accettare il contraddittorio sulla domanda Controparte_1 di garanzia e manleva svolta dalla contro essa interveniente (non essendo la relativa CP_1 chiamata stata autorizzata). Con ordinanza del 14.4.2023 – da intendersi qui trascritta - si ammettevano alcune prove orali. Svolta l'istruttoria e trattenuta la causa in decisione, con sentenza parziale n. 563 del 05/09/2024 veniva stabilito quanto segue:
“I. Accerta la responsabilità extracontrattuale di nei confronti degli attori Parte_1
II. Condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori e liquidato in Parte_1
214.631,24 euro in favore dell'attrice e 87.441,20 euro in favore di Parte_2 Parte_3 oltre interessi come in motivazione III. Accerta l'obbligo dell'assicurazione a tenere indenne l'assicurato nei limiti Parte_1 contrattuali della franchigia, di quanto questi deve pagare. IV. Condanna e in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1 Controparte_5 degli attori che liquida nella somma di 22.427,60 euro, oltre accessori dovuti per legge. V. Respinge la domanda ex art. 2055 c.c. svolta da nei confronti di Parte_1 Controparte_21
[...]
VI. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 Controparte_21 che liquida nella somma di 5.431 euro, oltre accessori dovuti per legge.
[...]
VII. Dispone la separazione delle domande ex art. 2055 c.c. svolte da nei confronti di Parte_1
e (e e l'ulteriore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_20 istruzione come da separata ordinanza.”
Con ordinanza in pari data 05.09.2024, vista la separazione disposta nella sentenza parziale, si disponeva la prosecuzione del giudizio in relazione alle domande ex art. 2055 c.c. svolte da Parte_1 nei confronti di e (e ). Controparte_1 Controparte_2 Controparte_20
Veniva, in particolare, disposta la consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti pubbliche amministrazioni per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi degli ausiliari necessari: 1) Tenti la conciliazione tra le parti 2) Valuti l'idoneità tecnica della appaltatrice e della sub appaltatrice in relazione ai lavori affidati di rimozione e copertura del tetto con specifico riferimento alla idoneità tecnica utile a garantire la sicurezza sul lavoro (anche in relazione al rapporto tra valore economico dei contratti e costi previsti per gli oneri della sicurezza) 3) Valutati i tre piani previsti per il lavoro, indichi il grado di autonomia nella scelta della specifica lavorazione (rimozione della copertura del tetto) per l'appaltatore e il sub appaltatore 4) e Pt_4 indichi se, come indicato nella perizia del pubblico ministero, non è mai stato possibile programmare la modalità di lavoro secondo le modalità indicate nei piani (“il cestello gravitazionale della gru portata in cantiere e/o piattaforma aerea o mediante ponte sviluppabile manuale a motore”) in ragione dello stato dei luoghi 5) e indichi la differenza di costo (e di tempi di lavorazione) tra la Pt_4
pagina 6 di 14 modalità di lavoro attuata e quella prevista dai piani per la rimozione della copertura 6) Valuti e indichi, relazione alle prescrizioni previste per la lavorazione dell'amianto, la possibilità di effettiva vigilanza da parte del committente e del sub committente sull'attività del sub appaltatore.”. In data 09.09.2024 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Svolta la c.t.u., in data 27.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (quaranta giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Deve premettersi che la posizione di risulta compiutamente definita dalla sentenza Controparte_5 parziale, che infatti ha disposto, in relazione a tale parte, anche sulle spese di lite. L'ulteriore attività difensiva svolta dalla nel giudizio proseguito dopo la sentenza parziale e la separazione delle CP_5 ulteriori domande (tra parti diverse, specificamente indicate nel dispositivo della sentenza) non ha, dunque, giustificazione né rilievo.
Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la determinazione delle quote di responsabilità ex art. 2055 c.c. tra la (sub appaltatrice, già condannata in solido con l'assicuratore al Parte_1 CP_5 risarcimento integrale del danno in favore dei familiari di , la Persona_1 Controparte_1
(committente) e la (sub committente), quest'ultima assicurata con la Controparte_2 [...]
. Controparte_20
In riferimento a tali posizioni, infatti, la sentenza (sui relativi punti non definitiva) ha così statuito:
“XXIV. La seconda questione controversa riguarda quindi il concorso di colpa della terza chiamata (sub committente). Controparte_2
in sede di comparsa, ha così allegato: “sussiste, eventualmente, una responsabilità Parte_1 dell'impresa affidataria (appaltatore principale) per non aver messo a disposizione dell'impresa esecutrice ( il PSC prima della firma del contratto;
ciò malgrado essa invece, pur avendo ben Pt_1 altra posizione contrattuale, si deve presumere abbia ricevuto il PSC dalla stazione appaltante prima della propria formulazione di offerta economica”. richiama in ogni caso la violazione Parte_1 dell'art. 26 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, nelle allegazioni della memoria n. 1 allega
“l'omessa verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e delle disposizioni e prescrizioni del PSC” (e la violazione dell'art. 97 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Le ulteriori allegazioni svolte da sono tardive. Parte_1
XXV. La terza questione controversa concerne il concorso di colpa della terza chiamata CP_1
committente dei lavori.
[...]
in sede di comparsa, ha così allegato: “ogni fase esecutiva sia stata posta in essere Parte_1 soltanto dopo che la ditta Committente (la tramite il proprio Coordinatore signor Controparte_1
aveva visionato il POS che si adeguava a quanto stabilito nel PSC. La catena di CP_16 comando delle responsabilità non può prescindere da quanto sopra affermato, ovverosia, dalla circostanza che il Committente, che ha la cura della redazione del PSC debba metterlo tempestivamente a disposizione della ditta affidataria la quale, poi, la inoltra alla ditta esecutrice. Il rispetto delle norme dettate dal D.L. 81/08 fa sì che laddove si riscontri una lacuna nel PSC siano tali soggetti tenuti a rispondervi in quanto la ditta esecutrice si limita a recepirlo per realizzare a sua Contr volta, il ” richiama in ogni caso la violazione dell'art. 26 Decreto legislativo 9 aprile Parte_1
2008, n. 81. Le ulteriori allegazioni svolte da sono tardive.” Parte_1
pagina 7 di 14 Par l'accertamento delle condotte indicate, ai fini del riparto interno della responsabilità in caso di riconosciuto concorso di cause, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni, dettagliate in narrativa, si ritengono congrue e pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi logico-giuridici.
Il principio generale stabilito dall'art. 2055 c.c. introduce la responsabilità solidale nel caso in cui il fatto dannoso sia imputabile a più persone (c.d. concorso di cause). Questo presuppone che l'illecito sia il risultato delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più soggetti. Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022). Ciò premesso, è necessario accertare in concreto il nesso di causalità tra le singole condotte e l'evento lesivo. Riguardo, poi, il riparto del debito tra i corresponsabili vige, nel dubbio, una presunzione di uguaglianza delle colpe. Tale presunzione, tuttavia, viene meno qualora sia possibile accertare la gravità della rispettiva colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel caso di specie, è stato possibile accertare sia l'apporto causale dei singoli convenuti (originariamente terzi chiamati) nell'incidente oggetto di causa, sia la gravità delle rispettive colpe.
Sulla quota di responsabilità della Parte_1
La responsabilità della è gravata dal profilo, sia causale che di colpa, più intenso nella Parte_1 causazione dell'evento mortale, per aver eseguito i lavori maniera difforme dai piani di sicurezza, nonché in violazione degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia e delle specifiche norme di cui al d. lgs. 81/2008. Già nella sentenza parziale è stato chiaramente stabilito che la sub appaltatrice – in possesso del Pt_1 cantiere e esecutrice materiale dei lavori con i propri operai - non ha predisposto degli effettivi piani di sicurezza, e che quelli redatti erano solo “apparenti, in quanto basati su una forma di lavorazione, e quindi su un rischio, in realtà non contemplato se non come eccezionale”. Infatti, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ex art. 100 d.lgs. 81/2008 – redatto dal geom. nominato dalla CP_16 committente - prevedeva, per la fase di smontaggio e rimozione delle lastre di amianto sul CP_1 tetto, l'utilizzo di un ponte sviluppabile nel quale gli operatori sarebbero stati agganciati con imbracature di sicurezza, e prevedeva che nel Piano Operativo Sicurezza (POS) avrebbero dovuto essere indicate in maniera specifica le varie fasi della rimozione delle coperture con la descrizione delle Cont procedure, dei rischi e delle misure preventive e protettive da attuare. Invece, nel redatto dalla ex art. 17.1.a) e 89 d. lgs. 81/2008, per la fase di smontaggio delle lastre veniva indicato che Pt_1
“Questa fase avverrà in totale sicurezza direttamente da dentro il cestello gravitazionale della gru portata in cantiere e/o piattaforma aerea o mediante ponte sviluppabile (manuale a motore). Se pagina 8 di 14 dovessero sopraggiungere delle difficoltà che rendano necessaria la discesa dell'operatore sulla copertura, prima che ciò avvenga, si procederà ad installare idoneo tavolato ed idonea linea vita temporanea agganciata sugli elementi strutturali (come da norma tecnica) in modo da poter camminare in sicurezza sopra le lastre. Gli operatori saranno in ogni caso opportunamente agganciati con imbracature di sicurezza sugli appositi attacchi tramite cavi, retrattili e cinture di sicurezza”. A sua volta, anche il Piano di Lavoro (PL) redatto sempre dalla ex art. 256 D.Lgs. 81/2008 prevedeva, Pt_1 per la fase di smontaggio lastre, che “avverrà in totale sicurezza direttamente da dentro il cestello gravitazionale della gru portata in cantiere e/o piattaforma aerea o mediante ponte sviluppabile (manuale a motore). Se dovessero sopraggiungere delle difficoltà che rendano necessaria la discesa dell'operatore sulla copertura, prima che ciò avvenga, si procederà ad installare idoneo tavolato ed idonea linea vita temporanea agganciata sugli elementi strutturali (come da norma tecnica) in modo da poter camminare in sicurezza sopra le lastre. Gli operatori saranno in ogni caso opportunamente agganciati con imbracature di sicurezza sugli appositi attacchi tramite cavi, retrattili e cinture di sicurezza”. Ebbene, nel caso concreto vi è stata una totale difformità tra le appena citate previsioni del PSC e del POS e quanto effettivamente posto in essere sul cantiere dalla Infatti, come già Pt_1 statuito nella sentenza parziale, la fase di smontaggio delle lastre non è mai avvenuta tramite ponte mobile né cestello, bensì con lo sbarco e la presenza costante degli operai sul tetto: tutto ciò costituiva la modalità normale di lavoro. E costituisce violazione sia delle norme indicate sui piani di sicurezza che dell'art. 95 d.lgs. 81/2008, come già statuito nella sentenza parziale. Al riguardo il c.t.u. ha ulteriormente specificato che, nel POS, le modalità operative per lo smontaggio delle lastre in amianto prevedevano l'utilizzo di una gru con cestello gravitazionale o, in alternativa, di una piattaforma sviluppabile. Questa disposizione lo pone in difformità con quanto prescritto nel PSC (ponte sviluppabile) anche se non viene stravolta la modalità operativa principale (le due soluzioni indicate sono vicendevolmente previste come alternative), però, essendo il POS un piano operativo, esplicativo e di dettaglio, i mezzi necessari avrebbero dovuto essere indicati con precisione in quanto già individuabili nel parco mezzi dell'impresa o, se necessario, se ne sarebbe dovuto prevedere il noleggio. Infatti, ciò che la difesa della sostiene – e cioè che la gru con cestello disponibile non Pt_1 avrebbe consentito, per estensione, di raggiungere alcuni punti del tetto, e che comunque la lavorazione in questione fosse impossibile da attuare dal cestello, per via della posizione scomoda che avrebbe dovuto assumere l'operaio nel cestello e per l'impossibilità di movimentare le lastre attraverso e con il cestello stesso - avrebbe dovuto indurre la stessa a modificare sul punto il POS e il PL, Pt_1
(noleggiando un mezzo idoneo oppure) prevedendo lo sbarco sul tetto come modalità necessaria di lavoro e approntando tutta la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di protezione collettive e individuali necessarie. Infatti, per la descrizione della modalità di lavoro principale (gru con cestello gravitazionale senza sbarco in quota degli operatori) il POS redatto non risulta essere un piano di dettaglio rispetto al PSC, non fornisce procedure complementari e di dettaglio, oltre quelle già indicate in modo generico. Maggiori dettagli (ma non esaustivi) sono invece riservati alla modalità di lavoro da attuare solo “se dovessero sopraggiungere delle difficoltà” che prevede la discesa degli operatori sulla copertura previa predisposizione di “idoneo tavolato ed idonea linea vita temporanea agganciata sugli elementi strutturali”. Tuttavia, nel descrivere tale modalità di lavoro da attuare, il POS non indica chiaramente la possibile natura delle “sopraggiunte difficoltà”, né comunque prescrive le necessarie misure di protezione collettiva da adottare nel caso di sbarco in quota. pagina 9 di 14 A tale ultimo riguardo giova ricordare che, secondo l'art. 111 d. lgs. 81/2008, Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Il datore di lavoro ha omesso predisporre misure di protezione collettiva. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18137/2020), le misure di protezione collettiva hanno natura prioritaria rispetto a quelle di protezione individuale, con l'unico esclusivo limite che la loro realizzazione risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, limite la cui prova in giudizio grava sul datore di lavoro. Ebbene, il c.t.u ha verificato che, oltre alla installazione di tavolato e alla segnalazione visiva dei lucernai, il POS non prescriveva alcuna altra misura di protezione collettiva, quali parapetti, sottopalchi, reti sotto la copertura, o la predisposizione di camminamenti/ percorsi calpestabili, che, invece, sarebbero stati necessari visto il rischio (molto più elevato, stando quotidianamente diversi operai direttamente sopra il tetto, di quello preventivato nell'unico POS redatto) di caduta dall'alto. Inoltre, già nella sentenza parziale è stato accertato – e dunque deve qui darsi per assodato – che “E' accertata la violazione dell'art. 146 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo cui 1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio”. Non risulta che le aperture dei solai, determinate dalla rimozione delle lastre, fossero circondate da parapetti o coperte con il tavolato indicato dalla norma. Si aggiunga che i testimoni hanno indicato che, per delimitare il vuoto dei lucernari, posizionavano semplicemente delle tavole (che non risultano fissate). 8 E' accertata la violazione, in ogni caso, dell'art. 148 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo cui 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. Non risulta che il datore di lavoro abbia verificato che i lucernari e il tetto avessero resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego e che abbia predisposto effettive misure utili a rimediare al dubbio di resistenza.”. Ulteriore profilo di colpa della sta nella violazione – anch'essa già accertata nella sentenza Pt_1 parziale - degli artt. 18 e 19 d.lgs. 81/2008, per aver omesso di vigilare sul rispetto della normativa antinfortunistica con particolare riferimento all'utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale. Infatti: ha omesso di approntare un'idonea organizzazione di vigilanza sul rispetto della normativa antinfortunistica da parte dei lavoratori, in quanto i due dipendenti preposti alla vigilanza non si trovavano sul tetto al momento del fatto ed è risultato dalle prove testimoniali che spesso i lavoratori si sganciavano dalla linea vita ivi predisposta (come infatti aveva fatto il dipendente pagina 10 di 14 al momento della caduta). Per_1
Avendo, in conclusione, la eseguito la lavorazione oggetto dell'infortunio mortale in modo del Pt_1 tutto difforme dai piani (mediante tavolato parziale e non opportunamente fissato, senza approntare misure di protezione collettiva e con linea vita temporanea agganciata sugli elementi strutturali anziché con cestello gravitazionale della gru portata in cantiere e/o piattaforma aerea o mediante ponte sviluppabile), senza peraltro preventiva e formale comunicazione al CS, e omettendo di approntare un'idonea organizzazione di vigilanza sul rispetto della normativa antinfortunistica da parte dei lavoratori, appare evidente come la maggior quota di responsabilità nell'accaduto gravi senz'altro su di essa. E' certamente vero che, come indicato anche dal c.t.u., l'autonomia decisionale della subappaltatrice
“nell'ambito contrattuale in esame, non era assoluta in quanto doveva essere esercitata Parte_1 comunque nel rispetto del PSC e delle disposizioni del CS”. Ma comunque “ogni proposta di modifica delle modalità operative doveva essere comunicata e approvata (non solo esercitata di fatto). Nel caso di specie, non risultano atti o comunicazioni formali della al CS o alla Parte_1 Controparte_2 con cui veniva rappresentato il cambiamento operativo (in primis l'uso della gru con cestello in luogo del ponte sviluppabile e, in seconda battuta, lo sbarco degli operatori in copertura in luogo di uso del ponte sviluppabile)”(pag. 89 della CTU). Infatti, visto che la aveva evidentemente ritenuto che lo smontaggio delle lastre del tetto non Pt_1 sarebbe potuto avvenire con l'uso del cestello o di piattaforma sviluppabile, essa, in qualità di impresa esecutrice, aveva la possibilità di proporre in autonomia una migliore modalità di esecuzione dei lavori dal punto di vista della tutela della sicurezza dei propri lavoratori, e ciò sarebbe dovuto avvenire interagendo preventivamente con tutte le altre figure coinvolte e in particolare con CS (ex art. 100, c. 5, d.lgs 81/2008) al fine di predisporre una nuova procedura condivisa e ufficialmente approvata.
La colpa concorrente della committente Controparte_1
Sul punto la sentenza non definitiva ha così disposto: “ in sede di comparsa, ha così Parte_1 allegato: “ogni fase esecutiva sia stata posta in essere soltanto dopo che la ditta Committente (la
tramite il proprio Coordinatore signor aveva visionato il POS che si Controparte_1 CP_16 adeguava a quanto stabilito nel PSC. La catena di comando delle responsabilità non può prescindere da quanto sopra affermato, ovverosia, dalla circostanza che il Committente, che ha la cura della redazione del PSC debba metterlo tempestivamente a disposizione della ditta affidataria la quale, poi, la inoltra alla ditta esecutrice. Il rispetto delle norme dettate dal D.L. 81/08 fa sì che laddove si riscontri una lacuna nel PSC siano tali soggetti tenuti a rispondervi in quanto la ditta esecutrice si Contr limita a recepirlo per realizzare a sua volta, il ”. richiama in ogni caso la violazione Parte_1 dell'art. 26 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le ulteriori allegazioni svolte da sono Parte_1 tardive.”.
La responsabilità della in qualità di committente (proprietaria del fabbricato su cui Controparte_1 andavano eseguiti i lavori), si configura come per violazione degli obblighi stabiliti dal d. lgs. 81/2008, come culpa in eligendo e culpa in vigilando. L'art 26 stabilisce gli obblighi specifici del committente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Nello specifico, impone al committente l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, nonché di informarle pagina 11 di 14 adeguatamente sui rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, e di promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione stessi. Il committente aveva, in particolare, l'obbligo ex artt. 26 e 90, di nominare un Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CS) che fosse tecnicamente idoneo e competente per la specifica tipologia di lavoro. Nel caso di specie, come verificato anche dal c.t.u., è stato nominato un CS (geom. CP_16 privo di corso specifico per Coordinatore Amianto (v. i contenuti all'art. 258). Il CS avrebbe dovuto avere sia il corso base per CS (v. art. 98) che il corso specifico per Coordinatore Amianto (v. i contenuti all'art. 258). Quest'ultimo corso, in particolare, si rendeva necessario sia per comprendere e validare correttamente il POS, sia per avere la possibilità di vigilare in sito sull'operato dell'impresa esecutrice durante lo svolgimento delle operazioni di bonifica (pag. 85 della CTU). Tale questione rileva enormemente nel fatto oggetto di causa, poiché, se il CS fosse stato in possesso dei requisiti necessari quale Coordinatore Amianto, ben avrebbe potuto (come era suo preciso obbligo fare) accedere al cantiere anche durante le fasi di lavorazione su amianto, onde adempiere correttamente al suo obbligo di vigilanza. Obbligo di vigilanza, com'è ovvio, inerente non solo ai rischi relativi all'amianto ma esteso a tuti i rischi delle lavorazioni in essere, tra cui quello di caduta dall'alto. Inoltre, come verificato dal c.t.u. e sopra (nonché nella sentenza parziale) già indicato, il CS aveva già a monte predisposto un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) del tutto carente, non adeguato ai rischi presenti in cantiere, tra cui soprattutto quello di caduta dall'alto. D'altra parte, l'impresa committente conserva un dovere di “alta vigilanza” sull'operato del CS, in particolare per ciò che concerne la corretta attuazione e il coordinamento generale delle misure di sicurezza. La possibilità di vigilanza da parte del committente (e del sub committente) sull'attività dell'appaltatore/sub appaltatore che opera con materiali contenenti amianto è giuridicamente riconosciuta (rif. art. 252, comma 1, lettera a), punto 2) – art. 251, comma 1, lettera b) – art. 258 del d.lgs. 81/08); nel caso in esame essa doveva essere esercitata sia attraverso strumenti indiretti, documentali e organizzativi, sia tramite la nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CS) in possesso di una specifica formazione sui rischi connessi all'amianto, quale l'attestazione di avvenuta frequentazione del corso per Coordinatori amianto (pag. 79 della CTU). Pretestuosa è, poi, la difesa della e della secondo cui, siccome il POS CP_1 CP_2 interdiva l'accesso al cantiere a persone diverse dai lavoratori della esse, neppure per il tramite Pt_1 del CS, non avevano la possibilità materiale di esercitare la loro funzione di vigilanza. Infatti, da un lato il POS non stabilisce affatto quanto indicato, poiché invece da esso si evince chiaramente (all. 6 alla comparsa di costituzione di pag. 30) che l'accesso era comunque permesso a chi fosse in Pt_1 possesso di idoneo patentino e/o autorizzazione e agli organi di vigilanza, previa eventuale sospensione delle lavorazioni fino alla conclusione delle operazioni di verifica. Dall'altro, l'eventuale divieto di accesso a terzi che fosse stato imposto nel POS non avrebbe comunque potuto prevalere sugli obblighi di legge che impongono il controllo e la sorveglianza del cantiere da parte del CS e degli organi di vigilanza. In conclusione, essendo mancata l'efficacia della vigilanza della committente anche attraverso la verifica dell'effettiva azione del CS, è chiara la responsabilità della medesima anche quale culpa in vigilando. Se il CS avesse fatto accesso al cantiere durante la fase di rimozione della copertura in amianto e avesse visto che la modalità normale di lavoro era lo sbarco di operai sul tetto, necessariamente avrebbe dovuto prescrivere l'aggiornamento del POS, con previsione dell'aumentato pagina 12 di 14 rischio di caduta dall'alto e la conseguente necessità di approntare misure di sicurezza collettive idonee.
La colpa concorrente dell'appaltatrice/sub-committente Controparte_2
Sul punto la sentenza non definitiva ha così disposto: “ in sede di comparsa, ha così Parte_1 allegato: “sussiste, eventualmente, una responsabilità dell'impresa affidataria (appaltatore principale) per non aver messo a disposizione dell'impresa esecutrice ( il PSC prima della firma del Pt_1 contratto;
ciò malgrado essa invece, pur avendo ben altra posizione contrattuale, si deve presumere abbia ricevuto il PSC dalla stazione appaltante prima della propria formulazione di offerta economica”. richiama in ogni caso la violazione dell'art. 26 Decreto legislativo 9 aprile Parte_1
2008, n. 81 e, nelle allegazioni della memoria n. 1 allega “l'omessa verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e delle disposizioni e prescrizioni del PSC” (e la violazione dell'art. 97 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Le ulteriori allegazioni svolte da sono tardive.”. Parte_1
La responsabilità della (appaltatrice/sub-committente) è rinvenibile Controparte_23 nell'inosservanza degli obblighi di vigilanza e coordinamento ex artt. 26 e 97 del D. Lgs. 81/2008. L'art. 97 attribuisce all'impresa affidataria obblighi attivi in materia di sicurezza, tra cui la verifica del POS della subappaltatrice e la sua coerenza con il PSC, la coordinazione operativa delle attività in cantiere, anche mediante il confronto costante con il CS, l'attivazione tempestiva in caso di discordanze o situazioni critiche, pur in assenza di competenza specialistica. Pur riconoscendo che l'impresa affidataria non ha competenze specialistiche sull'amianto, essa aveva l'obbligo di coordinare e vigilare attivamente sull'operato della subappaltatrice, il dovere di rilevare deviazioni evidenti tra i documenti e la realtà operativa, la possibilità di interagire con il CS per segnalare tali difformità (art. 97) anche perché, come riconosciuto nella c.t.u., il datore di lavoro, nonché RSPP, possedeva un'adeguata formazione per lo svolgimento delle predette attività, come anche gli altri dipendenti, e l'impresa possedeva l'idoneità tecnica utile a garantire la Controparte_2 sicurezza del cantiere. Il CTU ha indicato che “Un'attività di coordinamento organizzativo, come quella attribuita all'impresa affidataria comporta un obbligo minimo di verifica sul campo o, quantomeno, di Controparte_2 sollecitazione formale verso il CS nel caso in cui emergano segnali, anche indiretti, di potenziali scostamenti rispetto ai piani. La pur non presente in cantiere nella fase del sinistro, Controparte_2 aveva comunque un ruolo di raccordo e vigilanza documentale e avrebbe potuto sollecitare formalmente il CS a maggiori verifiche, anche in assenza di competenze tecniche specifiche”. (pagg. 89 -90 della relazione). Pretestuosa, per quanto già sopra indicato in relazione alla posizione della , è la difesa CP_1 secondo cui la non avrebbe potuto esercitare un controllo operativo diretto e neppure CP_2 tramite il CS, essendo il cantiere interdetto a terze persone. Inoltre, la mancata acquisizione, verificata dal c.t.u., del DVR (documento di valutazione dei rischi) da parte di nella fase preliminare di verifica dell'idoneità tecnico-professionale della Controparte_2 costituisce una violazione formale rilevante. La verifica documentale, infatti, non è un Parte_1 mero adempimento burocratico, ma una misura di prevenzione atta a garantire, a monte, la consapevolezza del rischio e l'adeguatezza organizzativa dell'impresa esecutrice. L'omissione ha contribuito a un contesto di scarsa tracciabilità decisionale e di mancata formalizzazione delle varianti operative. Dunque, l'assenza del DVR, in tal caso, ha comportato l'impossibilità di valutare pagina 13 di 14 preventivamente l'adeguatezza delle misure organizzative e delle procedure di prevenzione adottate dall'impresa esecutrice. Il che determina una colpa concorrente nell'evento.
Da tutto quanto sopra esposto, in considerazione del numero e della gravità delle condotte colpose delle parti, si ritiene che la quota maggiore di responsabilità sia da attribuire alla nella misura Parte_1 del 60%, mentre la quota di responsabilità per la sia pari al 25% e per la Controparte_1 CP_2 al 15%.
Riguardo la posizione del terzo intervenuto , deve ritenersi Controparte_20 quanto segue. La sua chiamata in garanzia nel processo, operata dall'assicurata non è Controparte_1 stata autorizzata dal giudice originario titolare del procedimento. La si è costituita con CP_20 intervento adesivo-dipendente, espressamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate da
“ad eccezione di quelle spiegate in via subordinata relativamente alla domanda di garanzia CP_1
e manleva nei confronti della interveniente (…) che non ha trovato ingresso nel presente giudizio stante il diniego all'autorizzazione della chiamata in causa e non implicando il presente intervento adesivo dipendente l'accettazione del contradditorio rispetto alla suddetta domanda di garanzia e manleva spiegata da . Pertanto, nulla potrà disporsi nei suoi confronti in relazione al rapporto di Controparte_1 garanzia e correlato obbligo di manleva.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u. come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: I. In parziale accoglimento della domanda ex art. 2055 c.c. della dichiara che l'onere Parte_1 risarcitorio nella misura stabilita nella sentenza parziale n. 563/2024 grava per il 60% a carico della per il 25% a carico della e per il 15% a carico della Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_2
II. condanna e ciascuna per la rispettiva quota, a rimborsare Controparte_1 Controparte_2 alla quanto da essa versato al danneggiato;
Parte_1
III. condanna e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_20 solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di giudizio, liquidate in € Parte_1
22.457,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
IV. pone definitivamente le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di e in solido. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_20
Ascoli Piceno, 04.10.2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ASCOLI PICENO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2256/2021 promossa da:
(P.I. , con il patrocinio dell'Avv. Renzo Interlenghi;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro (P.I. , con il patrocinio dell'Avv. Soraya Grazia Campisi e Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Irene Cataldi;
P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Maria Giammusso;
Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
(C.F.: ), con il Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_4 patrocinio dell'Avv. LUDOVICO BERTI INTERVENUTO
oggetto: regresso ex art. 2055 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare: differire la prima udienza allo scopo di consentire all'odierna convenuta di evocare in giudizio, autorizzandola in tal senso: - la in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Bologna in Via Stalingrado, 45 (40128) (P. I. ); - la in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5 Controparte_6 tempore con sede a Macerata in Via I° Maggio, 12 (62100) (P. I. ) - la P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Monsampolo del Controparte_1
Tronto in Cda San Mauro (63077) (P. I. ) - l in persona del legale P.IVA_2 CP_7 rappresentante pro tempore con sede in Ancona in Via Caduti del Lavoro, 40 (P. I.
) con indirizzo pec: quale ente proposto al Dipartimento di P.IVA_6 Email_1
pagina 1 di 14 Prevenzione di San Benedetto del Controparte_8
Tronto - l' di Ascoli Piceno in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 tempore con sede in Ascoli Piceno in Via degli Iris, 1 e con indirizzo pec: quale ente proposto al Email_2 [...] di San Benedetto del Tronto, ai sensi degli Controparte_10 artt. 106 e 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. Nel merito: Respingere ogni domanda avanzata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto;
In subordine nel merito: Nella denegata ipotesi in cui la domanda attrice venga accolta, accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa prevalente del lavoratore deceduto signor ridurre proporzionalmente la pretesa avversaria e Persona_1 dichiarare che lo stesso si è verificato, altresì, quanto alla parte residuale per colpa esclusiva dei terzi chiamati in causa: e e 5 in persona Controparte_11 Controparte_1 CP_7 CP_12 dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore condannando gli stessi, in solido o pro quota, al pagamento delle somme che saranno disposte in corso di causa, tenendo così indenne la Unico Socio dal pagamento delle medesime, in ogni caso accertare e dichiarare Parte_1 che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è Controparte_5 tenuta a garantire e manlevare la convenuta Unico Socio da qualsiasi conseguenza Parte_1 negativa del giudizio ed ogni pagamento che fosse tenuta a corrispondere in favore della parte attrice o delle altre parti;
In ulteriore subordine e sempre nel merito: Nella denegata ipotesi in cui la domanda attrice venga accolta integralmente o parzialmente e la fosse ritenuta in toto Controparte_13
o in parte responsabile dello stesso, unitamente o meno con gli altri chiamati in causa
e 5 in persona dei loro rispettivi legali Controparte_11 Controparte_1 CP_12 rappresentanti pro tempore, accertato in ogni caso che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa prevalente del lavoratore deceduto signor ridurre Persona_1 proporzionalmente la pretesa avversaria e dichiarare che lo stesso si è verificato, per colpa concorrente della Unico Socio con i terzi chiamati in causa: Parte_1 Controparte_11
e e 5 in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_1 CP_7 CP_12 tempore condannando eventualmente gli stessi, in solido o pro quota, al pagamento delle somme che saranno disposte in corso di causa;
in ogni caso accertare e dichiarare che la in persona del suo Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, è tenuta a garantire e manlevare la convenuta CP_13
Socio da qualsiasi conseguenza negativa del giudizio ed ogni pagamento che fosse tenuta
[...]
a corrispondere in favore della parte attrice o delle altre parti;
Ancora in subordine e sempre nel merito: Nella denegata ipotesi in cui la domanda attrice venga accolta integralmente o parzialmente e la Unico Socio fosse ritenuta in toto Parte_1 quale unica responsabile del sinistro per cui è causa, accertato in ogni caso che lo stesso si è verificato per colpa prevalente del lavoratore deceduto signor , ridurre Persona_1 proporzionalmente la pretesa avversaria e, in ogni caso, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta a Controparte_5 garantire e manlevare la convenuta Unico Socio da qualsiasi conseguenza Parte_1
pagina 2 di 14 negativa del giudizio ed ogni pagamento che fosse tenuta a corrispondere in favore della parte attrice o delle altre parti;
Vittoria di spese e compensi professionali.”
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, contrariis rejectis: in via preliminare: accogliere la richiesta di chiamata in causa dei terzi : -la soc.
[...]
, Via Benigno Crespi n. 23- 20159 Milano – P. Iva Controparte_14
– PEC: e . , con P.IVA_4 Email_3 CP_15 CP_16 studio in Via Pietro Nenni n. 8/F Roccafluvione C.F. – P. IVA C.F._1
– PEC: P.IVA_7 Email_4
Nel merito in via principale: respingere ogni domanda avanzata nei confronti della soc. perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta, che si abbiano qui come integralmente ritrascritti, dai quali si desume la completa estraneità della che non poteva formulare ordini, direttive, Controparte_1 disposizioni alle ditte presenti o effettuare controlli nel cantiere - che rappresentava un sito inaccessibile alla -e, quindi, in conclusione, per la completa estraneità di Controparte_1 qualsiasi responsabilità nella causazione del danno per cui è causa. In subordine nel merito: nel caso nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa prevalente e/o concorrente del dipendente Sig. , ridurre proporzionalmente la pretesa Persona_1 avversaria e dichiarare che lo stesso si è verificato , altresì , quanto alla parte residuale per colpa esclusiva delle parti in persona dei rispettivi legali Parte_1 CP_11 rappresentanti pro tempore, e del EO , condannando gli stessi, in solido o pro CP_16 quota, al pagamento delle somme che saranno riconosciute in corso di causa;
In subordine nel merito: nel caso nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea a carico della soc. per una sua eventuale quota parte di Controparte_1 responsabilità anche in concorrenza con gli altri chiamati, accertato che la sua responsabilità è derivata dall'inadempimento professionale del EO. dichiarare che CP_16 quest'ultimo è tenuto a garantire e manlevare la soc. da ogni e qualsiasi Controparte_1 richiesta e/o pretesa risarcitoria in relazione all'infortunio accorso al sig. , Persona_1 con condanna del EO. al pagamento di quanto sarà riconosciuto in corso di CP_16 causa, previo accertamento altresì che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa prevalente e/o concorrente del dipendente Sig. , con conseguenziale riduzione Persona_1 della pretesa avversaria, sia per il grado di responsabilità che per il quantum richiesto;
Sempre in via subordinata nel merito: nel caso nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea a carico della soc. per una sua eventuale quota Controparte_1 parte di responsabilità anche in concorrenza con gli altri chiamati, accertata la validità della Polizza assicurativa soc. Controparte_14
n. 163A5604, accertare e dichiarare che la è tenuta a garantire e Controparte_14 manlevare la convenuta da qualsiasi conseguenza negativa del giudizio e da Controparte_1 ogni pagamento che fosse tenuta a corrispondere in favore della parte attrice originaria pagina 3 di 14 costituita dagli eredi del Sig. o delle altre parti, previo accertamento altresì che il Per_1 sinistro per cui è causa si è verificato per colpa concorrente e/o prevalente del dipendente Sig.
con conseguenziale riduzione della pretesa avversaria, sia per il grado di Persona_1 responsabilità che per il quantum richiesto. Con vittoria di spese e compensi professionali di cui i sottoscritti difensori si dichiarano sin da ora antistatari.
Per Controparte_2
Piaccia all'Illustrissimo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa In via preliminare: Autorizzare, ex art. 269 c.p.c., la a chiamare in giudizio: Controparte_2
- la (P.I. in persona del suo legale rappresentante p/t Controparte_17 P.IVA_8 con sede a Roma, piazza Marconi n. 25 - PEC: affinché in Email_5 attuazione delle coperture di polizza, detta società venga dichiarata obbligata a garantire ovvero a manlevare, ovvero al fine di sentirla condannare, in sua vece e conto, al pagamento di qualunque somma che la convenuta dovesse essere condannata a pagare in Controparte_2 favore degli attori o dei convenuti, ivi incluse le spese tecniche e legali anche del presente giudizio, ovvero a fare od a disfare, per le causali di cui in premessa;
- il EO. CP_16
(C.F. ), con studio in via Pietro Nenni n. 8/F Roccafluvione – PEC: C.F._1
affinché nella sua figura professionale di Coordinatore per la Email_4
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, garantisca e/o manlevi, ovvero al fine di sentirlo condannare, in sua vece e conto, al pagamento di qualunque somma che la convenuta
dovesse essere condannata a pagare in favore degli attori e/o dei convenuti, Controparte_2 ivi incluse le spese tecniche e legali anche del presente giudizio, ovvero a fare od a disfare, per le causali di cui in premessa;
disponendo di conseguenza, ex art. 269 comma II c.p.c., il differimento della prima udienza così come fissata nel provvedimento di chiamata in causa, onde consentire l'eventuale costituzione dei terzi chiamandi in causa, nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c.; Nel merito Previo accertamento della totale assenza di responsabilità in capo alla nella Controparte_2 causazione dell'evento occorso in data 17 dicembre 2020, nel quale ha perso la vita il lavoratore , rigettare tutte le domande degli attori e dei convenuti che hanno Persona_1 formulato richieste contro l'odierna chiamata in causa, per essere infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
In subordine Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti della
[...] anche in misura parziale, accertare e dichiarare le responsabilità del geom. CP_2
nella sua qualità professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di CP_16 progettazione ed esecuzione, affinché garantisca e/o manlevi, ovvero al fine di sentirlo condannare, in sua vece e conto, al pagamento di qualunque somma che la convenuta
[...]
dovesse essere condannata a pagare, ovvero a fare od a disfare in favore degli CP_2 attori e/o dei convenuti, ivi incluse le spese tecniche e legali, per le causali di cui in premessa;
In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti della anche in misura parziale, in funzione del contratto di assicurazione, Controparte_2 dichiarare la obbligata a garantire ovvero a manlevare, ovvero al Controparte_17
pagina 4 di 14 fine di sentirla condannare, in sua vece e conto, al pagamento di qualunque somma che la convenuta dovesse essere condannata a pagare, ovvero a fare od a disfare, Controparte_2 in favore degli attori o dei convenuti, ivi incluse le spese tecniche e legali anche del presente giudizio;
Sempre con vittoria di spese e onorari di causa e con riserva di modificare e integrare le conclusioni, all'esito delle difese avversarie.”
Per : Controparte_3 Controparte_4
Piaccia al Giudice Unico dell'intestato Tribunale, accogliere le conclusioni così come spiegate da alle quali integralmente si aderisce, come con il presente atto si è Controparte_1 dichiarato, ad eccezione di quelle spiegate in via subordinata relativamente alla domanda di garanzia e manleva nei confronti della interveniente Controparte_14
, che non ha trovato ingresso nel presente giudizio stante il diniego
[...] all'autorizzazione della chiamata in causa e non implicando il presente intervento adesivo dipendente l'accettazione del contradditorio rispetto alla suddetta domanda di garanzia e manleva spiegata da Con vittoria di spese e compensi professionali. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.01.2022, e convenivano in Parte_2 Parte_3 giudizio la al fine di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella Parte_1 causazione del danno da perdita del rapporto parentale. Deducevano che: con contratto di lavoro subordinato del 29.07.2019 , rispettivamente figlio di e fratello di Persona_1 Parte_2
era stato assunto dalla con mansione di fabbro;
in data 07.12.2021, la Parte_3 Parte_1 aveva iniziato i lavori di rimozione amianto e apposizione di copertura sostitutiva sopra un Pt_1 capannone, ubicato in Monsampolo del Tronto, di proprietà della l'intervento edilizio Controparte_1 era stato commissionato dalla società proprietaria dell'immobile alla la quale, a sua Controparte_2 volta, aveva subappaltato l'opera alla che avrebbe dovuto eseguire il lavoro con i propri Parte_1 dipendenti;
il cantiere interessava una grande porzione dello stabilimento della e la Controparte_1 copertura da bonificare dall'amianto era collocata ad una quota di circa 10/12 metri da terra;
in data 17.12.2020, alle ore 08,40 circa, mentre stava lavorando sulla copertura Persona_1 dell'immobile, a causa della carenza di dispositivi di protezione, era precipitato a terra attraverso un lucernaio presente sul tetto ed aveva perso la vita. Si costituiva in giudizio la convenuta che, in via preliminare, chiedeva l'autorizzazione ad Parte_1 evocare in giudizio e chiedendo dichiararsi la loro Controparte_11 Controparte_1 CP_18 esclusiva responsabilità nell'accaduto e, in subordine, la graduazione delle rispettive colpe, e condannarsi le medesime al pagamento di quanto di conseguenza dovuto;
chiedeva, altresì, la chiamata in garanzia della Nel merito contestava le domande attoree. Controparte_5
Autorizzate le chiamate, si costituivano in giudizio sia la che la e Controparte_1 Controparte_2
l'ASUR Marche, negando ogni addebito. ed chiedevano autorizzarsi la CP_1 CP_2 chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici e di . CP_16
Si costituiva anche la chiedendo il rigetto della domanda o la riduzione Controparte_19 della medesima, in ogni caso ponendo a carico della convenuta chiamante gli importi compresi nella franchigia (euro 5.000,00) di cui all'invocata polizza assicurativa. pagina 5 di 14 Con ordinanza del 12.12.2022 non veniva autorizzata l'ulteriore chiamata richiesta dai terzi chiamati ed e venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 c.6 c.p.c. CP_1 CP_2
In data 15.03.2023 la Controparte_20
- depositava comparsa di intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c. 2
[...]
c.p.c. in favore di Dichiarava, però, di non accettare il contraddittorio sulla domanda Controparte_1 di garanzia e manleva svolta dalla contro essa interveniente (non essendo la relativa CP_1 chiamata stata autorizzata). Con ordinanza del 14.4.2023 – da intendersi qui trascritta - si ammettevano alcune prove orali. Svolta l'istruttoria e trattenuta la causa in decisione, con sentenza parziale n. 563 del 05/09/2024 veniva stabilito quanto segue:
“I. Accerta la responsabilità extracontrattuale di nei confronti degli attori Parte_1
II. Condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori e liquidato in Parte_1
214.631,24 euro in favore dell'attrice e 87.441,20 euro in favore di Parte_2 Parte_3 oltre interessi come in motivazione III. Accerta l'obbligo dell'assicurazione a tenere indenne l'assicurato nei limiti Parte_1 contrattuali della franchigia, di quanto questi deve pagare. IV. Condanna e in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1 Controparte_5 degli attori che liquida nella somma di 22.427,60 euro, oltre accessori dovuti per legge. V. Respinge la domanda ex art. 2055 c.c. svolta da nei confronti di Parte_1 Controparte_21
[...]
VI. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 Controparte_21 che liquida nella somma di 5.431 euro, oltre accessori dovuti per legge.
[...]
VII. Dispone la separazione delle domande ex art. 2055 c.c. svolte da nei confronti di Parte_1
e (e e l'ulteriore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_20 istruzione come da separata ordinanza.”
Con ordinanza in pari data 05.09.2024, vista la separazione disposta nella sentenza parziale, si disponeva la prosecuzione del giudizio in relazione alle domande ex art. 2055 c.c. svolte da Parte_1 nei confronti di e (e ). Controparte_1 Controparte_2 Controparte_20
Veniva, in particolare, disposta la consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti pubbliche amministrazioni per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi degli ausiliari necessari: 1) Tenti la conciliazione tra le parti 2) Valuti l'idoneità tecnica della appaltatrice e della sub appaltatrice in relazione ai lavori affidati di rimozione e copertura del tetto con specifico riferimento alla idoneità tecnica utile a garantire la sicurezza sul lavoro (anche in relazione al rapporto tra valore economico dei contratti e costi previsti per gli oneri della sicurezza) 3) Valutati i tre piani previsti per il lavoro, indichi il grado di autonomia nella scelta della specifica lavorazione (rimozione della copertura del tetto) per l'appaltatore e il sub appaltatore 4) e Pt_4 indichi se, come indicato nella perizia del pubblico ministero, non è mai stato possibile programmare la modalità di lavoro secondo le modalità indicate nei piani (“il cestello gravitazionale della gru portata in cantiere e/o piattaforma aerea o mediante ponte sviluppabile manuale a motore”) in ragione dello stato dei luoghi 5) e indichi la differenza di costo (e di tempi di lavorazione) tra la Pt_4
pagina 6 di 14 modalità di lavoro attuata e quella prevista dai piani per la rimozione della copertura 6) Valuti e indichi, relazione alle prescrizioni previste per la lavorazione dell'amianto, la possibilità di effettiva vigilanza da parte del committente e del sub committente sull'attività del sub appaltatore.”. In data 09.09.2024 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Svolta la c.t.u., in data 27.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (quaranta giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Deve premettersi che la posizione di risulta compiutamente definita dalla sentenza Controparte_5 parziale, che infatti ha disposto, in relazione a tale parte, anche sulle spese di lite. L'ulteriore attività difensiva svolta dalla nel giudizio proseguito dopo la sentenza parziale e la separazione delle CP_5 ulteriori domande (tra parti diverse, specificamente indicate nel dispositivo della sentenza) non ha, dunque, giustificazione né rilievo.
Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la determinazione delle quote di responsabilità ex art. 2055 c.c. tra la (sub appaltatrice, già condannata in solido con l'assicuratore al Parte_1 CP_5 risarcimento integrale del danno in favore dei familiari di , la Persona_1 Controparte_1
(committente) e la (sub committente), quest'ultima assicurata con la Controparte_2 [...]
. Controparte_20
In riferimento a tali posizioni, infatti, la sentenza (sui relativi punti non definitiva) ha così statuito:
“XXIV. La seconda questione controversa riguarda quindi il concorso di colpa della terza chiamata (sub committente). Controparte_2
in sede di comparsa, ha così allegato: “sussiste, eventualmente, una responsabilità Parte_1 dell'impresa affidataria (appaltatore principale) per non aver messo a disposizione dell'impresa esecutrice ( il PSC prima della firma del contratto;
ciò malgrado essa invece, pur avendo ben Pt_1 altra posizione contrattuale, si deve presumere abbia ricevuto il PSC dalla stazione appaltante prima della propria formulazione di offerta economica”. richiama in ogni caso la violazione Parte_1 dell'art. 26 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, nelle allegazioni della memoria n. 1 allega
“l'omessa verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e delle disposizioni e prescrizioni del PSC” (e la violazione dell'art. 97 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Le ulteriori allegazioni svolte da sono tardive. Parte_1
XXV. La terza questione controversa concerne il concorso di colpa della terza chiamata CP_1
committente dei lavori.
[...]
in sede di comparsa, ha così allegato: “ogni fase esecutiva sia stata posta in essere Parte_1 soltanto dopo che la ditta Committente (la tramite il proprio Coordinatore signor Controparte_1
aveva visionato il POS che si adeguava a quanto stabilito nel PSC. La catena di CP_16 comando delle responsabilità non può prescindere da quanto sopra affermato, ovverosia, dalla circostanza che il Committente, che ha la cura della redazione del PSC debba metterlo tempestivamente a disposizione della ditta affidataria la quale, poi, la inoltra alla ditta esecutrice. Il rispetto delle norme dettate dal D.L. 81/08 fa sì che laddove si riscontri una lacuna nel PSC siano tali soggetti tenuti a rispondervi in quanto la ditta esecutrice si limita a recepirlo per realizzare a sua Contr volta, il ” richiama in ogni caso la violazione dell'art. 26 Decreto legislativo 9 aprile Parte_1
2008, n. 81. Le ulteriori allegazioni svolte da sono tardive.” Parte_1
pagina 7 di 14 Par l'accertamento delle condotte indicate, ai fini del riparto interno della responsabilità in caso di riconosciuto concorso di cause, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni, dettagliate in narrativa, si ritengono congrue e pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi logico-giuridici.
Il principio generale stabilito dall'art. 2055 c.c. introduce la responsabilità solidale nel caso in cui il fatto dannoso sia imputabile a più persone (c.d. concorso di cause). Questo presuppone che l'illecito sia il risultato delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più soggetti. Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022). Ciò premesso, è necessario accertare in concreto il nesso di causalità tra le singole condotte e l'evento lesivo. Riguardo, poi, il riparto del debito tra i corresponsabili vige, nel dubbio, una presunzione di uguaglianza delle colpe. Tale presunzione, tuttavia, viene meno qualora sia possibile accertare la gravità della rispettiva colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel caso di specie, è stato possibile accertare sia l'apporto causale dei singoli convenuti (originariamente terzi chiamati) nell'incidente oggetto di causa, sia la gravità delle rispettive colpe.
Sulla quota di responsabilità della Parte_1
La responsabilità della è gravata dal profilo, sia causale che di colpa, più intenso nella Parte_1 causazione dell'evento mortale, per aver eseguito i lavori maniera difforme dai piani di sicurezza, nonché in violazione degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia e delle specifiche norme di cui al d. lgs. 81/2008. Già nella sentenza parziale è stato chiaramente stabilito che la sub appaltatrice – in possesso del Pt_1 cantiere e esecutrice materiale dei lavori con i propri operai - non ha predisposto degli effettivi piani di sicurezza, e che quelli redatti erano solo “apparenti, in quanto basati su una forma di lavorazione, e quindi su un rischio, in realtà non contemplato se non come eccezionale”. Infatti, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ex art. 100 d.lgs. 81/2008 – redatto dal geom. nominato dalla CP_16 committente - prevedeva, per la fase di smontaggio e rimozione delle lastre di amianto sul CP_1 tetto, l'utilizzo di un ponte sviluppabile nel quale gli operatori sarebbero stati agganciati con imbracature di sicurezza, e prevedeva che nel Piano Operativo Sicurezza (POS) avrebbero dovuto essere indicate in maniera specifica le varie fasi della rimozione delle coperture con la descrizione delle Cont procedure, dei rischi e delle misure preventive e protettive da attuare. Invece, nel redatto dalla ex art. 17.1.a) e 89 d. lgs. 81/2008, per la fase di smontaggio delle lastre veniva indicato che Pt_1
“Questa fase avverrà in totale sicurezza direttamente da dentro il cestello gravitazionale della gru portata in cantiere e/o piattaforma aerea o mediante ponte sviluppabile (manuale a motore). Se pagina 8 di 14 dovessero sopraggiungere delle difficoltà che rendano necessaria la discesa dell'operatore sulla copertura, prima che ciò avvenga, si procederà ad installare idoneo tavolato ed idonea linea vita temporanea agganciata sugli elementi strutturali (come da norma tecnica) in modo da poter camminare in sicurezza sopra le lastre. Gli operatori saranno in ogni caso opportunamente agganciati con imbracature di sicurezza sugli appositi attacchi tramite cavi, retrattili e cinture di sicurezza”. A sua volta, anche il Piano di Lavoro (PL) redatto sempre dalla ex art. 256 D.Lgs. 81/2008 prevedeva, Pt_1 per la fase di smontaggio lastre, che “avverrà in totale sicurezza direttamente da dentro il cestello gravitazionale della gru portata in cantiere e/o piattaforma aerea o mediante ponte sviluppabile (manuale a motore). Se dovessero sopraggiungere delle difficoltà che rendano necessaria la discesa dell'operatore sulla copertura, prima che ciò avvenga, si procederà ad installare idoneo tavolato ed idonea linea vita temporanea agganciata sugli elementi strutturali (come da norma tecnica) in modo da poter camminare in sicurezza sopra le lastre. Gli operatori saranno in ogni caso opportunamente agganciati con imbracature di sicurezza sugli appositi attacchi tramite cavi, retrattili e cinture di sicurezza”. Ebbene, nel caso concreto vi è stata una totale difformità tra le appena citate previsioni del PSC e del POS e quanto effettivamente posto in essere sul cantiere dalla Infatti, come già Pt_1 statuito nella sentenza parziale, la fase di smontaggio delle lastre non è mai avvenuta tramite ponte mobile né cestello, bensì con lo sbarco e la presenza costante degli operai sul tetto: tutto ciò costituiva la modalità normale di lavoro. E costituisce violazione sia delle norme indicate sui piani di sicurezza che dell'art. 95 d.lgs. 81/2008, come già statuito nella sentenza parziale. Al riguardo il c.t.u. ha ulteriormente specificato che, nel POS, le modalità operative per lo smontaggio delle lastre in amianto prevedevano l'utilizzo di una gru con cestello gravitazionale o, in alternativa, di una piattaforma sviluppabile. Questa disposizione lo pone in difformità con quanto prescritto nel PSC (ponte sviluppabile) anche se non viene stravolta la modalità operativa principale (le due soluzioni indicate sono vicendevolmente previste come alternative), però, essendo il POS un piano operativo, esplicativo e di dettaglio, i mezzi necessari avrebbero dovuto essere indicati con precisione in quanto già individuabili nel parco mezzi dell'impresa o, se necessario, se ne sarebbe dovuto prevedere il noleggio. Infatti, ciò che la difesa della sostiene – e cioè che la gru con cestello disponibile non Pt_1 avrebbe consentito, per estensione, di raggiungere alcuni punti del tetto, e che comunque la lavorazione in questione fosse impossibile da attuare dal cestello, per via della posizione scomoda che avrebbe dovuto assumere l'operaio nel cestello e per l'impossibilità di movimentare le lastre attraverso e con il cestello stesso - avrebbe dovuto indurre la stessa a modificare sul punto il POS e il PL, Pt_1
(noleggiando un mezzo idoneo oppure) prevedendo lo sbarco sul tetto come modalità necessaria di lavoro e approntando tutta la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di protezione collettive e individuali necessarie. Infatti, per la descrizione della modalità di lavoro principale (gru con cestello gravitazionale senza sbarco in quota degli operatori) il POS redatto non risulta essere un piano di dettaglio rispetto al PSC, non fornisce procedure complementari e di dettaglio, oltre quelle già indicate in modo generico. Maggiori dettagli (ma non esaustivi) sono invece riservati alla modalità di lavoro da attuare solo “se dovessero sopraggiungere delle difficoltà” che prevede la discesa degli operatori sulla copertura previa predisposizione di “idoneo tavolato ed idonea linea vita temporanea agganciata sugli elementi strutturali”. Tuttavia, nel descrivere tale modalità di lavoro da attuare, il POS non indica chiaramente la possibile natura delle “sopraggiunte difficoltà”, né comunque prescrive le necessarie misure di protezione collettiva da adottare nel caso di sbarco in quota. pagina 9 di 14 A tale ultimo riguardo giova ricordare che, secondo l'art. 111 d. lgs. 81/2008, Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Il datore di lavoro ha omesso predisporre misure di protezione collettiva. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18137/2020), le misure di protezione collettiva hanno natura prioritaria rispetto a quelle di protezione individuale, con l'unico esclusivo limite che la loro realizzazione risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, limite la cui prova in giudizio grava sul datore di lavoro. Ebbene, il c.t.u ha verificato che, oltre alla installazione di tavolato e alla segnalazione visiva dei lucernai, il POS non prescriveva alcuna altra misura di protezione collettiva, quali parapetti, sottopalchi, reti sotto la copertura, o la predisposizione di camminamenti/ percorsi calpestabili, che, invece, sarebbero stati necessari visto il rischio (molto più elevato, stando quotidianamente diversi operai direttamente sopra il tetto, di quello preventivato nell'unico POS redatto) di caduta dall'alto. Inoltre, già nella sentenza parziale è stato accertato – e dunque deve qui darsi per assodato – che “E' accertata la violazione dell'art. 146 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo cui 1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio”. Non risulta che le aperture dei solai, determinate dalla rimozione delle lastre, fossero circondate da parapetti o coperte con il tavolato indicato dalla norma. Si aggiunga che i testimoni hanno indicato che, per delimitare il vuoto dei lucernari, posizionavano semplicemente delle tavole (che non risultano fissate). 8 E' accertata la violazione, in ogni caso, dell'art. 148 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo cui 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. Non risulta che il datore di lavoro abbia verificato che i lucernari e il tetto avessero resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego e che abbia predisposto effettive misure utili a rimediare al dubbio di resistenza.”. Ulteriore profilo di colpa della sta nella violazione – anch'essa già accertata nella sentenza Pt_1 parziale - degli artt. 18 e 19 d.lgs. 81/2008, per aver omesso di vigilare sul rispetto della normativa antinfortunistica con particolare riferimento all'utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale. Infatti: ha omesso di approntare un'idonea organizzazione di vigilanza sul rispetto della normativa antinfortunistica da parte dei lavoratori, in quanto i due dipendenti preposti alla vigilanza non si trovavano sul tetto al momento del fatto ed è risultato dalle prove testimoniali che spesso i lavoratori si sganciavano dalla linea vita ivi predisposta (come infatti aveva fatto il dipendente pagina 10 di 14 al momento della caduta). Per_1
Avendo, in conclusione, la eseguito la lavorazione oggetto dell'infortunio mortale in modo del Pt_1 tutto difforme dai piani (mediante tavolato parziale e non opportunamente fissato, senza approntare misure di protezione collettiva e con linea vita temporanea agganciata sugli elementi strutturali anziché con cestello gravitazionale della gru portata in cantiere e/o piattaforma aerea o mediante ponte sviluppabile), senza peraltro preventiva e formale comunicazione al CS, e omettendo di approntare un'idonea organizzazione di vigilanza sul rispetto della normativa antinfortunistica da parte dei lavoratori, appare evidente come la maggior quota di responsabilità nell'accaduto gravi senz'altro su di essa. E' certamente vero che, come indicato anche dal c.t.u., l'autonomia decisionale della subappaltatrice
“nell'ambito contrattuale in esame, non era assoluta in quanto doveva essere esercitata Parte_1 comunque nel rispetto del PSC e delle disposizioni del CS”. Ma comunque “ogni proposta di modifica delle modalità operative doveva essere comunicata e approvata (non solo esercitata di fatto). Nel caso di specie, non risultano atti o comunicazioni formali della al CS o alla Parte_1 Controparte_2 con cui veniva rappresentato il cambiamento operativo (in primis l'uso della gru con cestello in luogo del ponte sviluppabile e, in seconda battuta, lo sbarco degli operatori in copertura in luogo di uso del ponte sviluppabile)”(pag. 89 della CTU). Infatti, visto che la aveva evidentemente ritenuto che lo smontaggio delle lastre del tetto non Pt_1 sarebbe potuto avvenire con l'uso del cestello o di piattaforma sviluppabile, essa, in qualità di impresa esecutrice, aveva la possibilità di proporre in autonomia una migliore modalità di esecuzione dei lavori dal punto di vista della tutela della sicurezza dei propri lavoratori, e ciò sarebbe dovuto avvenire interagendo preventivamente con tutte le altre figure coinvolte e in particolare con CS (ex art. 100, c. 5, d.lgs 81/2008) al fine di predisporre una nuova procedura condivisa e ufficialmente approvata.
La colpa concorrente della committente Controparte_1
Sul punto la sentenza non definitiva ha così disposto: “ in sede di comparsa, ha così Parte_1 allegato: “ogni fase esecutiva sia stata posta in essere soltanto dopo che la ditta Committente (la
tramite il proprio Coordinatore signor aveva visionato il POS che si Controparte_1 CP_16 adeguava a quanto stabilito nel PSC. La catena di comando delle responsabilità non può prescindere da quanto sopra affermato, ovverosia, dalla circostanza che il Committente, che ha la cura della redazione del PSC debba metterlo tempestivamente a disposizione della ditta affidataria la quale, poi, la inoltra alla ditta esecutrice. Il rispetto delle norme dettate dal D.L. 81/08 fa sì che laddove si riscontri una lacuna nel PSC siano tali soggetti tenuti a rispondervi in quanto la ditta esecutrice si Contr limita a recepirlo per realizzare a sua volta, il ”. richiama in ogni caso la violazione Parte_1 dell'art. 26 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le ulteriori allegazioni svolte da sono Parte_1 tardive.”.
La responsabilità della in qualità di committente (proprietaria del fabbricato su cui Controparte_1 andavano eseguiti i lavori), si configura come per violazione degli obblighi stabiliti dal d. lgs. 81/2008, come culpa in eligendo e culpa in vigilando. L'art 26 stabilisce gli obblighi specifici del committente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Nello specifico, impone al committente l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, nonché di informarle pagina 11 di 14 adeguatamente sui rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, e di promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione stessi. Il committente aveva, in particolare, l'obbligo ex artt. 26 e 90, di nominare un Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CS) che fosse tecnicamente idoneo e competente per la specifica tipologia di lavoro. Nel caso di specie, come verificato anche dal c.t.u., è stato nominato un CS (geom. CP_16 privo di corso specifico per Coordinatore Amianto (v. i contenuti all'art. 258). Il CS avrebbe dovuto avere sia il corso base per CS (v. art. 98) che il corso specifico per Coordinatore Amianto (v. i contenuti all'art. 258). Quest'ultimo corso, in particolare, si rendeva necessario sia per comprendere e validare correttamente il POS, sia per avere la possibilità di vigilare in sito sull'operato dell'impresa esecutrice durante lo svolgimento delle operazioni di bonifica (pag. 85 della CTU). Tale questione rileva enormemente nel fatto oggetto di causa, poiché, se il CS fosse stato in possesso dei requisiti necessari quale Coordinatore Amianto, ben avrebbe potuto (come era suo preciso obbligo fare) accedere al cantiere anche durante le fasi di lavorazione su amianto, onde adempiere correttamente al suo obbligo di vigilanza. Obbligo di vigilanza, com'è ovvio, inerente non solo ai rischi relativi all'amianto ma esteso a tuti i rischi delle lavorazioni in essere, tra cui quello di caduta dall'alto. Inoltre, come verificato dal c.t.u. e sopra (nonché nella sentenza parziale) già indicato, il CS aveva già a monte predisposto un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) del tutto carente, non adeguato ai rischi presenti in cantiere, tra cui soprattutto quello di caduta dall'alto. D'altra parte, l'impresa committente conserva un dovere di “alta vigilanza” sull'operato del CS, in particolare per ciò che concerne la corretta attuazione e il coordinamento generale delle misure di sicurezza. La possibilità di vigilanza da parte del committente (e del sub committente) sull'attività dell'appaltatore/sub appaltatore che opera con materiali contenenti amianto è giuridicamente riconosciuta (rif. art. 252, comma 1, lettera a), punto 2) – art. 251, comma 1, lettera b) – art. 258 del d.lgs. 81/08); nel caso in esame essa doveva essere esercitata sia attraverso strumenti indiretti, documentali e organizzativi, sia tramite la nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CS) in possesso di una specifica formazione sui rischi connessi all'amianto, quale l'attestazione di avvenuta frequentazione del corso per Coordinatori amianto (pag. 79 della CTU). Pretestuosa è, poi, la difesa della e della secondo cui, siccome il POS CP_1 CP_2 interdiva l'accesso al cantiere a persone diverse dai lavoratori della esse, neppure per il tramite Pt_1 del CS, non avevano la possibilità materiale di esercitare la loro funzione di vigilanza. Infatti, da un lato il POS non stabilisce affatto quanto indicato, poiché invece da esso si evince chiaramente (all. 6 alla comparsa di costituzione di pag. 30) che l'accesso era comunque permesso a chi fosse in Pt_1 possesso di idoneo patentino e/o autorizzazione e agli organi di vigilanza, previa eventuale sospensione delle lavorazioni fino alla conclusione delle operazioni di verifica. Dall'altro, l'eventuale divieto di accesso a terzi che fosse stato imposto nel POS non avrebbe comunque potuto prevalere sugli obblighi di legge che impongono il controllo e la sorveglianza del cantiere da parte del CS e degli organi di vigilanza. In conclusione, essendo mancata l'efficacia della vigilanza della committente anche attraverso la verifica dell'effettiva azione del CS, è chiara la responsabilità della medesima anche quale culpa in vigilando. Se il CS avesse fatto accesso al cantiere durante la fase di rimozione della copertura in amianto e avesse visto che la modalità normale di lavoro era lo sbarco di operai sul tetto, necessariamente avrebbe dovuto prescrivere l'aggiornamento del POS, con previsione dell'aumentato pagina 12 di 14 rischio di caduta dall'alto e la conseguente necessità di approntare misure di sicurezza collettive idonee.
La colpa concorrente dell'appaltatrice/sub-committente Controparte_2
Sul punto la sentenza non definitiva ha così disposto: “ in sede di comparsa, ha così Parte_1 allegato: “sussiste, eventualmente, una responsabilità dell'impresa affidataria (appaltatore principale) per non aver messo a disposizione dell'impresa esecutrice ( il PSC prima della firma del Pt_1 contratto;
ciò malgrado essa invece, pur avendo ben altra posizione contrattuale, si deve presumere abbia ricevuto il PSC dalla stazione appaltante prima della propria formulazione di offerta economica”. richiama in ogni caso la violazione dell'art. 26 Decreto legislativo 9 aprile Parte_1
2008, n. 81 e, nelle allegazioni della memoria n. 1 allega “l'omessa verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e delle disposizioni e prescrizioni del PSC” (e la violazione dell'art. 97 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Le ulteriori allegazioni svolte da sono tardive.”. Parte_1
La responsabilità della (appaltatrice/sub-committente) è rinvenibile Controparte_23 nell'inosservanza degli obblighi di vigilanza e coordinamento ex artt. 26 e 97 del D. Lgs. 81/2008. L'art. 97 attribuisce all'impresa affidataria obblighi attivi in materia di sicurezza, tra cui la verifica del POS della subappaltatrice e la sua coerenza con il PSC, la coordinazione operativa delle attività in cantiere, anche mediante il confronto costante con il CS, l'attivazione tempestiva in caso di discordanze o situazioni critiche, pur in assenza di competenza specialistica. Pur riconoscendo che l'impresa affidataria non ha competenze specialistiche sull'amianto, essa aveva l'obbligo di coordinare e vigilare attivamente sull'operato della subappaltatrice, il dovere di rilevare deviazioni evidenti tra i documenti e la realtà operativa, la possibilità di interagire con il CS per segnalare tali difformità (art. 97) anche perché, come riconosciuto nella c.t.u., il datore di lavoro, nonché RSPP, possedeva un'adeguata formazione per lo svolgimento delle predette attività, come anche gli altri dipendenti, e l'impresa possedeva l'idoneità tecnica utile a garantire la Controparte_2 sicurezza del cantiere. Il CTU ha indicato che “Un'attività di coordinamento organizzativo, come quella attribuita all'impresa affidataria comporta un obbligo minimo di verifica sul campo o, quantomeno, di Controparte_2 sollecitazione formale verso il CS nel caso in cui emergano segnali, anche indiretti, di potenziali scostamenti rispetto ai piani. La pur non presente in cantiere nella fase del sinistro, Controparte_2 aveva comunque un ruolo di raccordo e vigilanza documentale e avrebbe potuto sollecitare formalmente il CS a maggiori verifiche, anche in assenza di competenze tecniche specifiche”. (pagg. 89 -90 della relazione). Pretestuosa, per quanto già sopra indicato in relazione alla posizione della , è la difesa CP_1 secondo cui la non avrebbe potuto esercitare un controllo operativo diretto e neppure CP_2 tramite il CS, essendo il cantiere interdetto a terze persone. Inoltre, la mancata acquisizione, verificata dal c.t.u., del DVR (documento di valutazione dei rischi) da parte di nella fase preliminare di verifica dell'idoneità tecnico-professionale della Controparte_2 costituisce una violazione formale rilevante. La verifica documentale, infatti, non è un Parte_1 mero adempimento burocratico, ma una misura di prevenzione atta a garantire, a monte, la consapevolezza del rischio e l'adeguatezza organizzativa dell'impresa esecutrice. L'omissione ha contribuito a un contesto di scarsa tracciabilità decisionale e di mancata formalizzazione delle varianti operative. Dunque, l'assenza del DVR, in tal caso, ha comportato l'impossibilità di valutare pagina 13 di 14 preventivamente l'adeguatezza delle misure organizzative e delle procedure di prevenzione adottate dall'impresa esecutrice. Il che determina una colpa concorrente nell'evento.
Da tutto quanto sopra esposto, in considerazione del numero e della gravità delle condotte colpose delle parti, si ritiene che la quota maggiore di responsabilità sia da attribuire alla nella misura Parte_1 del 60%, mentre la quota di responsabilità per la sia pari al 25% e per la Controparte_1 CP_2 al 15%.
Riguardo la posizione del terzo intervenuto , deve ritenersi Controparte_20 quanto segue. La sua chiamata in garanzia nel processo, operata dall'assicurata non è Controparte_1 stata autorizzata dal giudice originario titolare del procedimento. La si è costituita con CP_20 intervento adesivo-dipendente, espressamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate da
“ad eccezione di quelle spiegate in via subordinata relativamente alla domanda di garanzia CP_1
e manleva nei confronti della interveniente (…) che non ha trovato ingresso nel presente giudizio stante il diniego all'autorizzazione della chiamata in causa e non implicando il presente intervento adesivo dipendente l'accettazione del contradditorio rispetto alla suddetta domanda di garanzia e manleva spiegata da . Pertanto, nulla potrà disporsi nei suoi confronti in relazione al rapporto di Controparte_1 garanzia e correlato obbligo di manleva.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u. come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: I. In parziale accoglimento della domanda ex art. 2055 c.c. della dichiara che l'onere Parte_1 risarcitorio nella misura stabilita nella sentenza parziale n. 563/2024 grava per il 60% a carico della per il 25% a carico della e per il 15% a carico della Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_2
II. condanna e ciascuna per la rispettiva quota, a rimborsare Controparte_1 Controparte_2 alla quanto da essa versato al danneggiato;
Parte_1
III. condanna e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_20 solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di giudizio, liquidate in € Parte_1
22.457,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
IV. pone definitivamente le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di e in solido. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_20
Ascoli Piceno, 04.10.2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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