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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/07/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 739/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. D'IMPORZANO PAOLO del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a SANREMO (IM) in data 01/10/2016;
• hanno avuto e minorenni. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
SANREMO il 01/10/2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2016, parte II, serie A, atto n. 47), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) i coniugi vengono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minorenni e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori Per_2 Per_1 con residenza e collocazione principale presso la madre, con la quale abiteranno nell'attuale casa coniugale in Sanremo (IM), Via Porte S. Maria 31; si precisa che detta casa è un bene ereditario di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
3) il marito si è trasferito in Strada Baragallo 8 a Sanremo (IM);
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante la settimana ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei
2 minori, nonché due fine settimana alternati al mese, prendendoli il venerdì sera e riportandoli alla madre la domenica dopo cena;
potrà inoltre tenerli con sé due settimane consecutive durante le vacanze estive;
i bambini trascorreranno con la madre o con il padre, ad anni alterni, le feste di Natale (25 e 26 dicembre), le feste di fine anno (31 dicembre e 1 gennaio)
e le feste di Pasqua (Pasqua e il lunedì di pasquetta);
5) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano vicendevolmente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
6) si farà carico personalmente delle rate dei due mutui accesi da Parte_1 entrambi i coniugi, assumendosi il debito dell'importo mensile di spettanza di Parte_2
(Euro 194,48) fino alla scadenza dei mutui stessi (23/09/2044); le rate dei mutui continueranno a essere addebitate sul conto corrente n.06230 22703 0000044049763, cointestato ai coniugi e aperto presso il Credit Agricole Italia, agenzia di Sanremo (IM);
7) l'importo dell'Assegno Unico e Universale (a oggi di Euro 408,00), che
[...] percepirà anche dopo la separazione, continuerà a essere accreditato sul conto Parte_1 corrente di cui sopra;
8) il padre effettuerà sul conto personale della moglie, entro il giorno sei di ogni mese, un bonifico mensile per il mantenimento dei due figli, dell'importo complessivo di Euro
600,00 (seicento/00), cioè Euro 300,00 per ciascun figlio;
tale importo verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
9) il sig. si impegna inoltre a versare a favore dei due figli, sul conto cointestato, Pt_2 entro il 31 ottobre di ogni anno, l'importo del rimborso fiscale riconosciutogli di Euro
1.300,00 (milletrecento/00), somma che verrà utilizzata per le esigenze dei due figli;
tale versamento avverrà fino al 31 ottobre 2031, anno in cui cesserà il suddetto rimborso;
10) i coniugi dichiarano comunque di essere consapevoli che, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti, potranno entrambi domandare la modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in loro favore o in favore dei figli;
11) sono poste a carico di entrambi i genitori in pari misura le seguenti spese accessorie, non coperte dal contributo periodico di mantenimento e non richiedenti il preventivo accordo tra i genitori, che si rendessero necessarie per i figli: a) visite mediche presso il medico curante;
b) visite dentistiche e oculistiche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tasse scolastiche imposte dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo e secondo grado e dalle università pubbliche;
e) relativo materiale scolastico;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico;
h) mensa scolastica e/o buoni pasto.
Sono poste a carico di entrambi i genitori in pari misura le seguenti spese accessorie, non coperte dal contributo periodico di mantenimento ma richiedenti il preventivo accordo tra i
3 genitori, che si rendessero necessarie per i figli: a) cure e visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure e visite specialistiche da effettuare in studi privati;
c) trattamenti sanitari e farmaci non passati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tasse scolastiche imposte dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo e secondo grado e dalle università private;
e) relativo materiale scolastico;
f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
h) alloggio presso la sede universitaria;
i) attività sportive, ricreative e ludiche con pertinenti attrezzature;
l) abbigliamento dei bambini;
m) viaggi e vacanze.
Non saranno rimborsabili le spese richiedenti il preventivo accordo effettuate da un genitore senza il detto accordo con l'altro; il genitore che avrà anticipato le spese non richiedenti preventivo accordo, per ottenere il rimborso della quota anticipata, dovrà documentare entro venti giorni le spese suddette all'altro genitore mediante le relative fatture, ricevute o scontrini;
12) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra i coniugi.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di SANREMO (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 21/07/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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