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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 559/2024
promossa da
-appellante- Parte_1
Avv. Alessio Righini
contro
Controparte_1
-appellata/appellante incidentale Dr. Controparte_2
Dr. Controparte_3
Dr. Anna Scardia Dr. Michela Tarabella
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 75/2024 del Tribunale di Pisa Sezione lavoro, pubblicata il 23.02.2024. All'udienza del 06.11.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con la sentenza appellata il Tribunale di Pisa ha rigettato il ricorso in opposizione, ex art. 6 e 34 D.lgs. n. 150/2011, all'ordinanza ingiunzione n. 1/2021 dell' , con la Controparte_1 quale era stato ingiunto a nella qualità di Parte_1 amministratore unico della società TE s.r.l., esercente attività pagina 1 di 6 all'ingrosso e al dettaglio di ogni genere di abbigliamento, calzature, biancheria e accessori, il pagamento della sanzione amministrativa e somme aggiuntive nella misura complessiva di € 13.417,60, di cui € 13.382,50,00 a titolo di sanzioni amministrative. Erano addebitate le seguenti violazioni: 1) art. 39 comma 1 e 2 D.L. n. 112/2008, conv. nella L. n. 133/2008, per omessa registrazione nel LUL delle giornate di lavoro di Per_1
e dal 09.02.20015 al 07.05.2015 (sanzione €
[...] Parte_2
352,50); 2) art. 4bis primo periodo, comma 2 D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni, per omessa consegna ai lavoratori di cui al punto 1 della comunicazione di assunzione o copia del contratto individuale (sanzione
€ 875,00); 3) art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002 convertito con L. n. 73/2002, come modificato dall'art. 4 comma 1 L. n. 183/2010, per aver occupato i lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro, e dal Persona_1 Parte_2
09.02.2015 al 07.05.2015 per 64 giorni effettivi di lavoro, ciascuno, in qualità di magazzinieri. Il Tribunale di Pisa ha ritenuto provato il rapporto di lavoro subordinato sulla base delle dichiarazioni in sede ispettiva dei denuncianti Per_1
e , ritenuto che le stesse fossero state confermate
[...] Parte_2 come acquisite nel corso dell'accertamento ispettivo e del teste Sig.
e non fossero state superate dalla prova contraria. Testimone_1
Le spese di lite sono state compensate tra le parti. Formula appello principale con due motivi di appello. Parte_1
L' formula appello Controparte_1 in ensate in primo grado, chiedendone la riforma.
Appello di Parte_1
L'appello attinge le seguenti parti della pronuncia, ritenute erronee: 1) il Tribunale ha errato nel ritenere che l' abbia Controparte_1
“dato piena prova dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria fatta vale con la ordinanza impugnata” e che “tali fatti non risultano superati da prova contraria da parte dell'opponente”; 2) ha errato nell'affermare che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena Controparte_1 prova dei fatti che i funzionari stessi attestino in loro presenza o da loro compiuti”;
pagina 2 di 6 3) Ha errato nel dare rilevanza alle dichiarazioni rese dai Sigg.ri Per_1
e e dal teste Sig. ritenendo
[...] Parte_2 Testimone_1 che le stesse “sono state integralmente confermate così come acquisite nel corso dell'accertamento ispettivo”. Con il primo motivo di appello è data una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dal teste in relazione alle Testimone_1 dichiarazioni rese in sede ispettiva, poi in interrogatorio libero da e , caratterizzate da anomalie e Persona_1 Parte_2 contraddizioni, a fronte della maggiore attendibilità dei propri testi ( , anche in relazione alla Tes_2 Testimone_3 documentazione versate in atti dalla società, che supporta la natura solo commerciale (fornitura di beni) del rapporto intercorso tra la società e e . Per_1 Pt_2
Con il secondo motivo è negata la valenza probatoria dei verbali ispettivi, fondata sulla base dei soli elementi dichiarativi di e Per_1 Pt_2
(richiedenti l'intervento ispettivo) e di senza Testimone_1 vagliare le dichiarazioni rese da sulla natura Parte_1 commerciale della relazione tra la società, fornitrice di merci alla società di cui erano titolari e (Touscany Group sarl con sede in Per_1 Pt_2
IA).
I due motivi di appello vengono esaminati congiuntamente, vertendo su una rivalutazione critica del materiale probatorio, delle prove per testi, delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e dei documenti versati in atti. Il Collegio ritiene l'appello fondato e da accogliersi. L'accertamento ispettivo ha tratto origine dalle richieste di intervento di e , che dichiarano di avere lavorato per Per_1 Pt_2 Parte_1 ese resso il magazzino in Ponsacco via M
[...] primo come magazziniere e autista (5 giorni la settimana, per 10 ore al giorno, riposo sabato e domenica, inoltre consegne con il camion della società per tratte brevi e lunghe fino a Milano e Brescia, per 400 euro in contanti), la seconda come magazziniera (5 giorni la settimana, 10 ore al giorno, riposo sabato e domenica per 400 euro in contanti). Gli ispettori hanno ritenuto le dichiarazioni confermate da
[...]
titolare della società ET s.r.l, la cui sede indicava essere Tes_1 adiacente al magazzino, che ha riconosciuto in fotografia il solo Per_1
e, dichiarava di avere aiutato a caricare dei cassoni, vedendolo lavorare
“qualche giorno” e “sempre il sabato mattina”. Già in sede ispettiva emerge un primo contrasto tra le dichiarazioni in ordine al sabato, mai lavorato secondo (e ), sempre Per_1 Pt_2 lavorato secondo Una seconda incongruenza emerge sulla Tes_1
pagina 3 di 6 sede di ET, indicata dal agli ispettori del tutto genericamente Tes_1 come “adiacente” al magazzino, consolidatasi in aperta incongruenza quando come teste l'ha collocata in Perignano via Toscana n. 52 e non in Ponsacco via NI n. 13. Non risultano unità locali di TE s.r.l. in Perignano, atteso che la società ammette solo le unità locali in Ponsacco via di Gello (negozio, cessata il 05.11.2015 come da visura storica camerale) e in via NI (magazzino, cessata nel 2014). In tal senso è significativo che lo stesso verbale di accesso ispettivo del 16.11.2015 dà atto della chiusura di entrambe le unità locali della società, poste in Ponsacco via NI e via Di Gello.
già in sede ispettiva negando la subordinazione, ha dichiarato di Pt_1 avere avuto con i denuncianti solo rapporti commerciali, in quanto fornitore di merci a Tuscany Group con sede in IA, di cui e Per_1
sono soci e è amministratore;
assunti che la società ha Pt_2 Per_1 puntualmente documentato, versando in atti due fatture e relativi documenti di trasporto provenienti dalla OG NI (cfr. doc. 7 e 8), lo Statuto della società attestante la Parte_4 composizione e cariche sociali e la sede in IA (cfr. doc. 6), un contratto di locazione di immobile in IA stipulato da quale Per_1 amministratore di con scadenza al 31.12.2016 ed Parte_4 altro contratto di locazione di immobile in IA stipulato da e Per_1
con scadenza al 30.11.2015 (cfr. doc. 6 e 9). Pt_2
Su tali puntuali dati gli ispettori non hanno effettuato approfondimenti e verifiche, di cui non vi è traccia nel verbale unico di accertamento e notificazione. Il collegio ritiene che e siano Persona_1 Parte_2 soggettivamente inattendibili e che non siano supportate da alcun riscontro oggettivo. I richiedenti l'intervento hanno omesso di riferire agli ispettori di essere: 1) soci della società con sede in IA, cui la Parte_4 società del TE s.r.l. ha documentato la fornitura di merci con Pt_1 due fatture del 12.11.2014 e del 04.05.2015, regolarmente trasportate in IA in container, come da documento fiscale di trasporto in atti, che afferma essere insolute (complessivi 59.000 euro circa); 2) Pt_1 titolari di contratto di locazione di un immobile in IA per la durata di un anno dal 01.12.2014 al 30.11.2015. Sentiti dal Giudice Onorario, sul n. 1 ha ammesso di avere Pt_2 portato merce in IA a Tuscany Group, omettendo ogni altra informazione sulla sua qualità di socia della società, sui documentati rapporti commerciali e la disponibilità dell'immobile in IA (n.2); NI ha ammesso di essere andato in IA e di essere pagina 4 di 6 l'amministratore di Tuscany Group, omettendo di chiarire i rapporti commerciali intercorsi con TE e e la disponibilità Parte_1 dell'immobile in IA (n.2), solo precisando di avere introdotto una causa contro definita senza conseguire alcun riconoscimento. Pt_1
Alla inattendibilità soggettiva dei richiedenti l'intervento si aggiunge, oltre le incongruenze già indicate, l'assoluta genericità delle dichiarazioni rese dal teste che ha collocato il Testimone_1 capannone adiacente alla sede della propria società in una località (Perignano Via Toscana n. 52 ) priva di qualsiasi attinenza con le due unità locali di TE s.r.l. (poste in Ponsacco via Di Gello e via NI) e non ha fornito alcuna indicazione del collegamento di questo capannone con TE srl o (“non so riferire quale Parte_1 attività fosse svolta all'interno del capannone né il nome della società… non ho fatto caso all'insegna dell'altro capannone”), pur confermando di riconoscere in fotografia (“riconosco dalle foto che mi si mostrano Pt_2 la signora”) e (“il signore rappresentato in foto mi sembra”), la Per_1 prima come p e ha visto pulire il capannone, il secondo come persona che ha aiutato a scaricare della merce. Deve infine rilevarsi che dal verbale di accesso ispettivo del 16.11.2015 e dal verbale unico di accertamento e notificazione non si trae alcun riscontro oggettivo alle dichiarazioni di e , diversamente Per_1 Pt_2 da quanto indicato in sentenza L'inattendibilità soggettiva e le oggettive incongruenze del narrato di e , dalle cui sole dichiarazioni si Persona_1 Parte_2 traggono elementi probatori ai fini della esistenza del rapporto di lavoro subordinato in capo a TE s.r.l., rendono superfluo l'esame delle dichiarazioni dei testi offerti da come preteso Parte_1 dall'appellante ( e , persone peraltro non Tes_2 Testimone_3 del tutto indifferenti rispetto all'esito della controversia stante la stretta relazione familiare e personale con il primo fratello, Parte_1 la seconda convivente (come si evince dalla autocertificazione di esenzione versata in atti da , oltre che socia al 90% e Parte_1 amministratore unico di TE s.r.l. fino al 2012, come da visura storica in atti. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, viene annullata l'ordinanza ingiunzione n. 1/2021 dell'
[...]
. Controparte_4
In conseguenza all'accoglimento dell'appello principale è rigettato l'appello incidentale ed impone una nuova regolazione delle spese, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
pagina 5 di 6 Le spese dei due gradi di giudizio sono poste a carico dell , in forza della soccombenza, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, considerato per il primo grado il valore della causa, l'attività svolta (tutte le fasi), applicati i minimi nell'importo pari a € 2.697,00; considerato per il secondo grado, il valore della causa (idem), l'attività svolta (tre fasi senza istruttoria/trattazione), applicati i minimi nell'importo di € 1.984, pari a complessivi € 4.681,00. Sussistono i presupposti del raddoppio del CU a carico dell , come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello di e in riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Pisa n. 75/2024 appellata, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 1/2021 dell Controparte_1
di ;
[...] CP_4 respinge l'appello incidentale dell Controparte_4
.
[...] na l' alla Controparte_4 refusione delle spese di lite a favore di liquidate Parte_1 nell'importo complessivo di € 4.681,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante incidentale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 06.11.2025
La Consigliera estensore Dott. Stefania Carlucci
il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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