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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 11 giugno 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. M. Blandolino come da Parte_1
mandato in atti
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. S. Donadei come da mandato in CP_1
atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso atto di precetto notificato in data 23.09.2024, con il quale la sig.ra intimava il pagamento della somma di € 32.085,24 in forza di CP_1
decreto di omologa n. 3337/19 del 08.02.2019, dovuto a titolo di contributo di mantenimento. Con comparsa di risposta del 13.01.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
[...]
Rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionata, la causa veniva rinviata si sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Con il primo motivo di opposizione, il sig. eccepisce la nullità Parte_1
dell'atto di precetto per vizi di forma – omessa notifica del titolo esecutivo e genericità della procura
Dalla documentazione in atti emerge che il titolo esecutivo è stato notificato unitamente all'atto di precetto del 08.03.2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – vedi relata.
Sul punto si osserva, inoltre, trova applicazione il principio generale di conservazione degli atti quando essi conseguano lo scopo cui sono destinati, ex art. 156 cpc, la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi sana l'eventuale nullità del precetto, giacchè la stessa dimostra l'intervenuta conoscenza dell'atto da parte del
, che si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento Parte_1
Nel merito il sig. contesta la sussistenza del diritto di credito portato Parte_1
ad esecuzione.
In particolare, adduce che medio tempore entrambi i figli hanno deciso di lasciare l'abitazione materna e di trasferirsi dal padre, venendo meno i presupposti di fatto e di diritto per la corresponsione dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore dal Tribunale di Lecce in sede di separazione.
Il titolo di formazione giudiziale, costituito dalla sentenza emessa nel giudizio di separazione, è per sua natura idoneo a generare, mese per mese, il diritto della
2 convenuta alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento fino a quando non intervenga una modifica presidenziale e/o di appello della sentenza di separazione. Ne consegue che laddove sopraggiungano dei mutamenti delle circostante di fatto e di diritto esse devono essere oggetto di una richiesta di modifica delle condizioni di separazione e non possono essere intraprese dal giudice dell'esecuzione.
Parimenti infondata risulta la contestazione in ordine al quantum debeatur.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Lecce, - Sezione Commerciale -, nella persona del Giudice
Onorario Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione promossa dal sig. ; Parte_1
2) Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della sig.ra che si liquidano in complessive € 2.906,00, di cui Parte_2
€ 2.906,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario
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Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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