Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 6135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6135 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Lombardi Angelo Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Solmone Marco Controparte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 25.03.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 16.10.2024, parte ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario in VA di ON (CE) il 25.07.1987 con il resistente, e dalla loro unione sono nati due figlie: nata il [...], e nata il [...]. Per_1 Per_2
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nulla disporsi a carico del resistente in merito al mantenimento delle figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti, ed infine disporsi a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari a euro
300,00 mensili.
Si è costituita in giudizio parte resistente, non opponendosi alla richiesta di separazione, e chiedendo di versare un assegno a titolo di mantenimento in favore della moglie pari a euro 100,00 mensili, ed infine chiedendo la concessione del diritto di abitazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e in data 25.03.2025 la causa è stata introitata per la decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“
• Pronunciare separazione dei coniugi e e per l'effetto autorizzare gli stessi a Parte_1 Controparte_1 vivere separati, nel reciproco rispetto;
• Disporre in favore della sig.ra la concessione del diritto di abitazione della casa familiare con i relativi Pt_1 arredi – sita in via Oschita n.4, VA di ON (CE)- di proprietà del sig. CP_1
• Disporre a carico del l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della nella misura CP_1 Pt_1 di Euro 100,00, stante la precaria condizione economica della stessa;
• Nulla in favore delle figlie in quanto entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VA di ON (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 10, Parte II, Serie A, anno 1987);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
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