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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 2212/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile n. 2212/2022 R.G. promossa con atto di citazione per revocazione ex art. 395, n.
4, c.p.c. da
(C.F. , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Francesco Borsetto, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione per revocazione parte attrice in revocazione contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio NT C.F._2 dall'avv. Gianluca Sicchiero, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di revocazione parte convenuta in revocazione nonché contro
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Gianna Chemello, con C.F._4
domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di revocazione convenuti in revocazione nonché contro
(C.F. , (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
e (C.F. ) C.F._6 Controparte_6 C.F._7
convenuti in revocazione contumaci
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1595/2022 pubblicata il 12 luglio 2022 dalla Corte
d'Appello di Venezia.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Nel merito
▪ Revocarsi la sentenza impugnata, nella parte (capo 1) in cui “accerta e dichiara che, ai fini della riunione fittizia per il calcolo della porzione disponibile e delle quote riservate, il valore della donazione indiretta posta in essere dalla de cuius attraverso la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione ed il contestuale acquisto da parte di della nuda proprietà della quota NT
del 35% di partecipazione al capitale sociale di La Perla Veneziana s.r.l., è pari, al momento dell'apertura della successione, ad € 458.683,28”.
▪ Accertarsi e dichiararsi che il valore della donazione indiretta posta in essere dalla de cuius attraverso la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione ed il contestuale acquisto CP_7
da parte di della nuda proprietà della quota del 35% di partecipazione al NT capitale sociale di La Perla Veneziana s.r.l., è pari, al momento dell'apertura della successione, ad
€ 598.673,00, confermandosi sul punto la sentenza non definitiva n. 670/2020 del Tribunale di
Venezia.
▪ Rigettarsi pertanto in toto l'appello proposto da avverso la sentenza non NT
definitiva n. 670/2020 del Tribunale di Venezia.
▪ Revocarsi conseguentemente la sentenza impugnata nel capo 3, relativo alla regolazione delle spese di soccombenza tra e , provvedendosi sulle NT Parte_1
spese medesime tenuto conto della riforma del capo 1.
▪ Con vittoria delle spese del giudizio di revocazione”.
Per : NT
“Sospendersi il presente giudizio fino alla decisione della Corte di cassazione sul ricorso di
; in subordine, dichiararsi inammissibile e comunque respingersi la richiesta NT di revocazione della sentenza gravata”.
Per e : CP_2 CP_3
“➢ Revocare la sentenza n. 1595/2022 emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data
12.07.2022 nella parte in cui (capo 1 del dispositivo): “definitivamente pronunziando, contrariis rejectis in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale NT
riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto: 1) accerta e dichiara che, ai fini della riunione fittizia per il calcolo della porzione disponibile e delle quote riservate, il valore della
2 donazione indiretta posta in essere dalla de cuius attraverso la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione ed il contestuale acquisto da parte di della nuda proprietà della quota NT
del 35% di partecipazione al capitale sociale di La Perla Veneziana s.r.l., è pari, al momento dell'apertura della successione, ad € 458.683,28;”
Per l'effetto:
➢ A conferma di quanto statuito in sede di primo grado: accertare e dichiarare che la sottoscrizione del 35% della nuda proprietà delle quote della società La Perla Veneziana S.r.l. da parte di , a seguito dell'accordo in data 23.02.2001 tra quest'ultimo e la de NT
cuius, costituisce donazione indiretta effettuata da in favore di CP_7 NT per un valore pari ad €. 598.673,00 al momento dell'apertura della successione;
➢ Rigettare per l'effetto integralmente l'appello promosso da nell'ambito del NT
procedimento R.G.N. 765/2020 avverso la sentenza non definitiva n. 670/2020 del Tribunale di
Venezia;
➢ Revocare la sentenza n. 1595/2022 emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data 12.07.2022 nella parte in cui (capo 2 del dispositivo): “compensa in ragione di un quarto le spese del presente grado di giudizio tra e e e condanna il primo a NT CP_2 CP_3 rifondere ai secondi la quota residua, che si liquida ex DM 55/14, in € 6.150,00 per compensi, oltre
a spese generali, IVA e CPA come per legge;
” e per l'effetto condannare a NT
rifondere integralmente ad e le spese del procedimento di secondo CP_2 CP_3 grado;
➢ Con vittoria di spese e compensi del giudizio di revocazione”.
Motivazione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato nel febbraio 2007, conveniva in giudizio, Parte_1
avanti al Tribunale di Venezia, i fratelli e il padre i nipoti CP_1 CP_6 CP_8
e (figli di ) ed i figli e , al fine di ottenere CP_4 CP_5 CP_1 CP_2 CP_3
l'accertamento dei propri diritti sull'eredità della madre, deceduta nel settembre CP_7
2004 lasciando testamento olografo del luglio 2003.
2. In particolare, ella chiedeva l'accertamento e la collazione all'eredità della madre di una asserita donazione indiretta effettuata da quest'ultima nel 2001 in favore del fratello , CP_1
relativa alla nuda proprietà di una quota pari al 35% del capitale sociale della S.r.l. La Perla
Veneziana, società proprietaria di un immobile di pregio sito a Cortina d'Ampezzo.
3. Si costituiva , contestando l'assunto attoreo della donazione indiretta in suo NT
favore, deducendo di essere stato, a sua volta, leso nella quota di legittima e chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie. Si costituivano anche e : il CP_8 CP_4 Controparte_5
3 primo lamentava – a sua volta – di essere stato leso nei suoi diritti di legittimario, mentre gli ultimi due si limitavano a chiedere il riconoscimento di quanto loro spettante in forza del testamento della nonna, anche a valle dell'eventuale riduzione per la reintegra dei legittimari. I fratelli si CP_3
costituivano solo dopo la riassunzione della causa – interrotta a seguito del decesso frattanto occorso di – chiedendo l'assegnazione di quanto loro spettante sull'eredità della de cuius e CP_8 aderendo alla richiesta della madre di ricomprendere nell'asse ereditario la donazione indiretta per cui è causa;
invece, rimaneva contumace. CP_6
4. La causa veniva istruita con l'espletamento di una prima CTU nel 2012, successivamente integrata nel 2017, vòlta (tra l'altro) alla determinazione del quantum donato, oltre che di una seconda CTU, depositata nel 2019, diretta alla determinazione del valore del relictum.
5. Con sentenza non definitiva n. 670/2020 emessa il 10 marzo 2020 e depositata il 15 aprile 2020, il Tribunale di Venezia (per quanto qui interessa) accertava e quantificava la donazione indiretta, nei termini che seguono: “la sottoscrizione del 35% della nuda proprietà delle quote della società
La Perla Veneziana S.r.l. da parte di , a seguito dell'accordo in data NT
23.02.2001 tra quest'ultimo e la de cuius, costituisce donazione indiretta effettuata da CP_7
in favore di per un valore pari ad €. 598.673,00, per le ragioni esposte in
[...] NT
motivazione”.
6. Avverso la sentenza proponeva appello immediato , contestando (tra l'altro) NT
il capo riportato al punto che precede.
7. Si costituivano e i di lei figli e , opponendosi Parte_1 CP_2 CP_3 all'accoglimento dell'appello principale e formulando (solo appello incidentale in Parte_1
relazione ad altro capo della sentenza (quello relativo di reiezione dell'eccezione di decadenza di dalla domanda di riduzione da questi avanzata), che non viene in rilievo in questo CP_9
processo; e invece, rimanevano contumaci. CP_4 CP_5 CP_6
8. Il procedimento d'appello si concludeva con la sentenza n. 1595/2022 – oggetto della presente impugnazione – con la quale la Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto da CP_1
ed in parziale riforma della sentenza di primo grado (i) accertava e dichiarava che, ai
[...]
fini della riunione fittizia per il calcolo della porzione disponibile e delle quote riservate, il valore della donazione indiretta posta in essere dalla de cuius attraverso la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione ed il contestuale acquisto da parte di della nuda proprietà della NT
quota del 35% di partecipazione al capitale sociale di La Perla Veneziana s.r.l., era pari, al momento dell'apertura della successione, ad euro 458.683,28; (ii) compensava in ragione di un quarto le spese del giudizio d'appello tra e e con condanna NT CP_2 CP_3
del primo a rifondere ai secondi la quota residua, liquidata in euro 6.150,00 per compensi, oltre a
4 spese generali, IVA e CPA come per legge;
(iii) compensava in ragione di un terzo le spese del giudizio d'appello tra e con condanna del primo a NT Parte_1
rifondere alla seconda la quota residua, liquidata in euro 7.000,00 per compensi ed in euro 555,95 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
(iv) dava atto della sussistenza dei presupposti per la condanna di al pagamento del doppio del contributo unificato. Parte_1
9. Avverso la sentenza proponeva impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.,
[...]
, lamentando l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nella determinazione Parte_1
del valore della donazione indiretta posta alla base della decisione (infra).
10. Si costituiva chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della NT
definizione di quello dallo stesso promosso in cassazione avverso la medesima sentenza e contestando all'attrice tanto la scelta di ricorrere al procedimento di revocazione invece che a quello di correzione dell'errore materiale, quanto il merito dell'impugnazione. Si costituivano anche i fratelli , aderendo alla domanda di revocazione della madre;
e CP_3 CP_5 CP_4 [...]
, invece, rimanevano contumaci. Controparte_6
11. A valle del deposito degli scritti conclusivi, la Corte, ravvisato un rapporto di concreta pregiudizialità tra l'oggetto del ricorso per cassazione ed il presente processo, disponeva la sospensione di quest'ultimo con ordinanza del 6 giugno 2024.
12. Con ricorso 21 agosto 2024, dava atto che il processo attivato dal Parte_1
fratello avanti la Corte di cassazione era stato definito con l'ordinanza n. 19973/2024, CP_1
pubblicata il 19 luglio 2024, di rigetto del ricorso;
chiedeva, quindi, la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo, tenutasi il 21 novembre 2024 in modalità scritta ex art. 127-ter, c.p.c.-
13. A scioglimento della riserva assunta a valle del deposito delle note di trattazione scritta, la Corte fissava l'udienza del 10 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies, c.p.c., trattenendo – all'esito – la causa in decisione.
In diritto.-
a) La domanda di revocazione.
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello ha (ri)determinato – in misura diversa ed inferiore rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale – il valore della donazione indiretta eseguita dalla de cuius al figlio al momento dell'apertura della successione: “Il valore della donazione da CP_1 calcolare ai fini della riunione fittizia si ottiene quindi eseguendo il seguente calcolo: (€803.108,60
x €237.909,30): €416.555,41 = €458.683,28. La sentenza va quindi riformata laddove ha quantificato in € 598.673,14, anziché in € 458.683,28 il valore della donazione da considerare ai fini della riunione fittizia” (sentenza impugnata, pp. 22-23).
5 2. , con la presente revocazione, lamenta l'erroneità del calcolo offerto dalla Parte_1
Corte d'Appello, che deriverebbe – a sua volta – dell'errata quantificazione del patrimonio netto della S.r.l. La Perla Veneziana in euro 2.294.596,00, anziché in euro 2.994.596,00. Secondo
l'attrice, infatti, la Corte avrebbe errato nel seguente passaggio di p. 22 della sentenza: “In realtà dalla seconda relazione peritale del dott. si evince che alla data del 13.09.2004 l'attivo Per_1 rettificato era pari ad €3.003.227,00 mentre il passivo rettificato, escludendo l'incidenza della fiscalità latente, era pari ad €8.631,00 (v. pag. 36). Il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari ad €2.294.596,00”. Ciò in quanto la differenza tra l'importo di € 3.003.227,00 e quello di €
8.631,00 non sarebbe pari ad euro 2.294.596,00, bensì a € 2.994.596,00.
3. Dunque, se la Corte non fosse incorsa nell'errore sopra individuato – ritiene l'attrice – il calcolo del valore della donazione indiretta sarebbe stato il medesimo di quello del Tribunale:
“una volta calcolato il valore della partecipazione nel 35% del patrimonio netto di € 2.994.596,00, cioè in € 1.048.108,60 (e non in € 803.108,60, pari al 35% di € 2.294.596,00), effettuando la proporzione indicata a fine pag. 22-inizio pag. 23 della sentenza impugnata (sostituita appunto la cifra 803.108,60 con 1.048.108,60), cioè (1.048.108,60 x 237.909,30) : 416.555,41, si ottiene lo stesso importo (€ 598.673,14, arrotondato in € 598.673,00) determinato dal Tribunale” (cfr. atto di citazione per revocazione, p. 7).
4. Tale errore, sempre secondo l'attrice, sarebbe determinante per la decisione finale del Tribunale, chiamato a verificare se i diritti dei legittimari (tra questi, quello dell'odierna attrice in revocazione) siano stati o meno lesi, e non sarebbe emendabile attraverso il procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. dal momento che, dallo stesso, è financo derivato il parziale accoglimento dell'appello proposto dal fratello , con conseguente CP_1
regolamentazione delle spese del giudizio in senso sfavorevole per l'attrice stessa.
b) L'ammissibilità del procedimento per revocazione della sentenza ex art. 395 c.p.c.
1. contesta la scelta dell'attrice (avallata, invece, dai fratelli ) di ricorrere NT CP_3
al procedimento di revocazione piuttosto che a quello di correzione dell'errore materiale;
ciò in quanto la giurisprudenza consentirebbe, anche in quest'ultima sede, la modifica della statuizione sulle spese legali che sia conseguente alla modifica della decisione principale.
2. Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il vizio revocatorio dell'errore di fatto sussiste quando la sentenza sia fondata “sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Ciò significa che l'errore che legittima il rimedio revocatorio invocato dev'essere un errore “di fatto” (non di “diritto”), dovendo riguardare un dato di carattere oggettivo
6 risultante dagli atti di causa. Deve trattarsi, in altri termini, di una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di semplice e concreta rilevabilità. Inoltre, il fatto ritenuto oggetto di errore non deve aver costituito punto controverso della decisione: circostanza, quest'ultima, che distingue il rimedio in questione dal ricorso per cassazione dal momento che tale ricorso involge valutazioni in ordine ad un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. La revocazione della sentenza porta ad una motivazione diversa e, solo di conseguenza, una differente statuizione sul quantum.
2.1. Il procedimento per correzione, invece, è finalizzato alla rimozione degli errori materiali, ovvero a porre rimedio ad un vizio meramente formale, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione. Non si tratta di un'attività decisionale, ma sostanzialmente amministrativa (Corte App. Napoli, 538/2021; Cass.
8103/2008).
2.2 La revocazione per errore di fatto presuppone, quindi, l'erroneità del decisum per effetto della errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice e colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale;
la correzione dell'errore materiale, invece, presuppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati, ed incide sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione (Cass. ord. 2263/2023). In definitiva, utilizzando le parole della Corte di cassazione di cui alla sentenza da ultimo citata, “la pronuncia di correzione è funzionale all'eliminazione di un errore che si risolve in un difetto di corrispondenza tra il contenuto ideale del provvedimento e la sua materiale rappresentazione mediante simboli grafici, emergente ictu oculi dalla lettura del provvedimento, con la conseguenza che non richiede una motivazione diversa ed ulteriore rispetto all'esplicitazione dei passaggi logici e giuridici attraverso i quali si pone rimedio all'errore del giudice;
mentre la pronuncia di revocazione è funzionale all'eliminazione di un errore che incide sul contenuto sostanziale della decisione, con la conseguenza che richiede detta ulteriore motivazione” (ivi).
c) Riqualificazione della domanda in termini di richiesta di correzione di errori materiali.
1. Il motivo posto dall'attrice a fondamento della propria impugnazione è sintetizzato al § a) che precede ed è condiviso dai fratelli . , invece, contesta quanto dedotto CP_3 NT dall'attrice riferendo che anche il conteggio dalla stessa offerta sarebbe frutto di un errore posto che a p. 36 della perizia il valore del patrimonio netto rettificato è indicato in euro 2.427.700,00 e non nei diversi importi indicati dalla Corte d'Appello (euro 2.294.596,00) o dalla sorella/dal Tribunale
(euro 2.994.596); con la conseguenza che il valore della quota donata sarebbe – semmai – pari euro
849.697,45 (non pari ad euro 803.108,60, come ritenuto dalla Corte d'Appello e nemmeno pari ad euro 1.048.108,60, come ritenuto da Tribunale). NT0
7 2. Al fine di verificare l'ammissibilità dell'istanza di revocazione formulata e operare la corretta qualificazione del ricorso proposto occorre muovere innanzi tutto dalla disamina della questione oggetto dell'impugnazione e verificare l'iter logico-giuridico seguito nella sentenza qui fatta oggetto di revocazione, raffrontandolo con quello adottato nella sentenza del tribunale.
La questione sulla quale si è pronunciata la corte d'appello con la sentenza qui impugnata, per quanto di interesse, attiene alla determinazione del valore della donazione indiretta alla data di apertura della successione (13 settembre 2004), dovendosi procedere alla determinazione del valore della piena proprietà per la quota del 35% del patrimonio netto rettificato.
3. Al fine di determinare tale patrimonio netto rettificato occorre detrarre dall'attivo rettificato il passivo rettificato (vale a dire il costo delle imposte senza applicazione della fiscalità latente).
Una volta determinato il valore della quota del 35% del patrimonio netto rettificato al 13-9-2004 occorre procedere, mediante una proporzione matematica secondo il seguente modello: “valore della piena proprietà della quota del 35% al 13-9-2004” : “valore della donazione da calcolare per la riunione fittizia” = “valore della nuda proprietà della quota del 35% alla data del 23-2-2021” :
“valore della donazione alla data del 23-2-2021”.
Tali punti sono indiscussi e risultano chiaramente dall'accertamento tecnico officioso espletato in corso di causa. È appena il caso di osservare che l'obiezione sollevata da in NT
ordine alla presunta necessità di tener conto della c.d. fiscalità latente non è pertinente a questo contendere, essendo del resto questione già definita in sede di ricorso per cassazione.
4. Ciò posto va preso in esame l'operato del tribunale.
Il tribunale, senza esplicitare i precedenti passaggi, ha subito evidenziato i termini della ricordata proporzione, appostando quale “valore della piena proprietà della quota del 35% al 13-9-2004”
l'importo di “€ 1.048.216,86” (poi svolgendo la proporzione con le altre grandezze, sulle quali non c'è discussione in causa).
5. La corte d'appello è intervenuta sull'ammontare dell'importo di “€ 1.048.216,86” del “valore della piena proprietà della quota del 35% al 13-9-2004” indicato dal tribunale, ritenendone l'erroneità.
La corte ha infatti ripercorso il procedimento indicato (ma non esplicitato) dallo stesso tribunale per pervenire al “valore della piena proprietà della quota del 35% al 13-9-2004”, evidenziando che il primo giudice sarebbe incorso in un errore nel computare la differenza fra l'attivo e il passivo rettificati (su cui calcolare la quota del 35%).
E ciò in quanto, posto che “valore della piena proprietà della quota del 35% al 13-9-2004” era la risultante della differenza fra “attivo rettificato” e “passivo rettificato”, il giudice d'appello ha ritenuto che, dalla seconda relazione del c.t.u. dott. , alla data del 13-9-2004 l'attivo Per_1
8 rettificato fosse pari a € 3.003.227,00, mentre il passivo rettificato pari a € 8.631,00 (pag. 36 della relazione), concludendo che “il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari a € 2.294.596,00”.
Da questa premessa la conseguenza che il 35% di esso “corrisponde pertanto ad € 2.294.596x35%, ossia ad €803.108,60 e non ad € 1.048.216,86 come indicato in sentenza”.
6. Nel ripercorrere il computo effettuato dal tribunale la corte è peraltro incorsa in un evidente errore di calcolo, in quanto la differenza tra attivo e passivo rettificato, con gli importi indicati dalla stessa corte sulla base di quelli riportati nella seconda relazione del c.t.u. dott. , ossia (quale Per_1 minuendo) “3.003.227,00” e (quale sottraendo) “8.631,00”, porta al risultato di 2.994.596 e non già di “2.294.596”, come ritenuto dalla corte d'appello.
7. Come detto, non è seriamente discutibile che la seconda relazione del c.t.u. indichi quali dati dell'attivo rettificato e passivo rettificato (costo delle imposte senza applicazione della fiscalità latente), quelli indicati dalla corte e la cui differenza porta al dato indicato dal tribunale, ossia
2.994.596,00.
Ne viene che risulta evidente l'errore nel quale è incorsa la corte nel compiere l'operazione aritmetica di sottrazione degli elementi indiscussi e sulla base degli atti di causa e che l'ha indotta a ritenere erroneo il computo – invece corretto – del tribunale, pervenendo così alla riforma in parte qua della sentenza appellata.
8. La circostanza che si sia trattato di un errore incidente non già sull'impostazione delle operazioni matematiche per pervenire alla determinazione del valore della quota (che la corte ha espressamente condiviso con il tribunale), ma esclusivamente sull'applicazione di regole matematiche vale a escludere che esso potesse essere oggetto di denuncia con ricorso per cassazione, come sostenuto da
. NT
Secondo un ricevuto principio della giurisprudenza di legittimità «l'errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un "error in iudicando" nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. art. 287 c.p.c.» (così, fra le tante, Cass. 27266/2024).
9. L'alternativa residua corre, dunque, fra errore revocatorio ed errore materiale.
Va ritenuta la ricorrenza della seconda alternativa.
Come evidenziato, infatti, la erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione ed ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati e non contestati, integra un mero errore materiale.
9 Su questo punto va condiviso quanto esposto dalla difesa di , ossia che, nel caso NT
di specie, il giudice “non ha dato per esistente un documento che non lo era o viceversa, né ha letto il contenuto del documento in modo difforme dalla sua rappresentazione, in quanto la sentenza gravata ha percepito esattamente sia il contenuto della sentenza appellata sia il contenuto della perizia , salvo poi commettere un errore di calcolo nell'utilizzarne le indicazioni Per_1
esattamente percepite”.
E che questo sia il caso oggetto di questo procedimento è indiscutibile tanto che l'errore della corte
è percepibile dalla mera lettura della motivazione, laddove osserva che “l'attivo rettificato era pari ad €3.003.227,00 mentre il passivo rettificato, escludendo l'incidenza della fiscalità latente, era pari ad €8.631,00 (v. pag. 36). Il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari ad €2.294.596,00”, essendo evidente che 3.003.227,00 – 8.631,00 è pari a 2994.596 e non già a 2.294.596.
10. Ciò posto, la circostanza che, da tale errore, siano derivate come mere inevitabili e automatiche conseguenze, l'accoglimento in parte qua dell'appello anziché il suo integrale rigetto e una ripartizione erronea delle spese di lite non pare precludere l'utilizzo della procedura di cui all'art. 287 c.p.c.
Invero, va ricordato che “in sede di procedura di correzione di errore materiale, la modifica della statuizione sulle spese legali quale conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede è ammissibile, in quanto coerente con i principi di celerità e ragionevole durata che informano il giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice dell'omologa ex art. 445 bis c.p.c. avesse fatto automaticamente seguire alla correzione della data di decorrenza dell'assegno di invalidità in senso sfavorevole all'assistito quella sul
"decisum" in tema di spese, le quali, poste a carico dell'Istituto previdenziale nel decreto di omologa, erano poi state, in sede di procedura di correzione, compensate)” (Cass. n. 13854 del
20/05/2021).
Quando si tratta, dunque, di derivare, quasi more geometrico, conseguenze inevitabili e per le quali non è necessario alcun effettivo nuovo giudizio, trattandosi di desumere in via presso che meccanica gli effetti prodotti dall'errore, la procedura di correzione degli errori materiali può, anche per evidenti ragioni di economia processuale e di coerenza con il principio di ragionevole durata del processo, nonché per fornire una coerente soluzione alla controversia, essere seguita.
11. Nel caso di specie, alla mera sostituzione del corretto risultato della differenza fra i valori dell'attivo e del passivo rettificati consegue che tutto il successivo ragionamento della corte risulta pienamente condividere quello del tribunale e che, dunque, non sussistono motivi per non confermare anche sul punto la statuizione adottata dal primo giudice, con inevitabile rigetto
10 integrale dell'appello proposto da (oltre che di quello incidentale proposto da NT
, che rimane non toccato nel presente procedimento). Parte_1
12. Altrettanto inevitabile è la constatazione che al rigetto integrale dell'appello proposto da consegue la sua integrale soccombenza nei confronti di e NT CP_2 CP_3
, avendo la corte ritenuto di operare la compensazione per la quota di un quarto delle spese fra
[...]
tali parti esclusivamente in dipendenza del parziale accoglimento del motivo di appello sul valore della donazione indiretta.
La liquidazione della corte dei residui tre quarti delle spese processuali consente altresì di correggere la sentenza in parte qua operando una semplice proporzione fra la quota liquidata e l'intero che va riconosciuto ad e . CP_2 CP_3
Del pari necessitata conseguenza del rigetto dell'appello è la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
13. Con riferimento alla posizione di , invece, atteso il permanere di una Parte_1
“parziale reciproca soccombenza” nei rapporti con non vi sono gli estremi per NT
procedere ad alcuna correzione.
14. La riqualificazione del ricorso per revocazione in ricorso per la correzione di errore materiale è stata espressamente autorizzata da Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 12210 del 14/04/2022.
15. Né si dica che, nel presente caso, la parte attrice in riassunzione ha negato di voler conseguire una correzione di errore materiale. Ben diversamente, la parte attrice in riassunzione ha ritenuto, a suo avviso, non percorribile tale procedura, opinando necessario formulare una domanda di revocazione per errore di fatto, ma ciò non impedisce certo al giudice di operare la corretta qualificazione della domanda giudiziale sottopostagli, chiaramente e inequivocabilmente diretta a ottenere che la pronuncia della corte venga emendata dell'errore denunciato.
16. In tale chiarita prospettiva, va proceduto alla correzione degli errori materiali recati nella sentenza n. 1595/2022 di questa corte nei termini di cui in appresso.
A) a pagina 22 s. laddove è scritto
“In realtà, dalla seconda relazione peritale del dott. si evince che alla data del Per_1
13.09.2004 l'attivo rettificato era pari ad €3.003.227,00 mentre il passivo rettificato, escludendo l'incidenza della fiscalità latente, era pari ad €8.631,00 (v. pag. 36).
Il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari ad €2.294.596,00.
L'intero valore della quota del 35% del capitale sociale corrisponde pertanto ad
€2.294.596,00 x 35%, ossia ad €803.108,60 e non ad €1.048.216,86 come indicato in sentenza. si deve leggere e intendere
11 “In effetti, dalla seconda relazione peritale del dott. si evince che alla data del Per_1
13.09.2004 l'attivo rettificato era pari ad € 3.003.227,00 mentre il passivo rettificato, escludendo l'incidenza della fiscalità latente, era pari ad €8.631,00 (v. pag. 36).
Il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari ad € 2.994.596,00.
L'intero valore della quota del 35% del capitale sociale corrisponde pertanto ad €
2.994.596,00 x 35%, ossia ad € 1.048.216,86 come indicato in sentenza”.
B) a pagina 23 là dove è scritto
“Sostituendo alle tre grandezze conosciute i corrispondenti valori numerici si ottiene la seguente proporzione: €803.108,60 : x = €416.555,41 : €237.909,30.
Il valore della donazione da calcolare ai fini della riunione fittizia si ottiene quindi eseguendo il seguente calcolo: (€803.108,60 x €237.909,30): €416.555,41 =
€458.683,28.
La sentenza va quindi riformata laddove ha quantificato in €598.673,14, anziché in
€458.683,28 il valore della donazione da considerare ai fini della riunione fittizia”. deve leggersi e intendersi
«Sostituendo alle tre grandezze conosciute i corrispondenti valori numerici si ottiene la seguente proporzione: € 1.048.216,86 : x = € 416.555,41 : € 237.909,30.
Il valore della donazione da calcolare ai fini della riunione fittizia si ottiene quindi eseguendo il seguente calcolo: (€ 1.048.216,860 x €237.909,30): € 416.555,41 =
€598.673,14.
La sentenza va quindi confermata laddove ha quantificato in €598.673,14 il valore della donazione da considerare ai fini della riunione fittizia».
C) a pagina 26, punto 10. là dove è scritto
«10. Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese vengono compensate in ragione di un terzo nel rapporto processuale tra e NT Parte_1
ed in ragione di un quarto nel rapporto processuale tra e
[...] NT
e e poste per la quota residua, che si liquida come in CP_2 CP_3
dispositivo, a carico del primo». si deve leggere e intendere
«10. Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese vengono compensate in ragione di un terzo nel rapporto processuale tra e NT [...]
e nel rapporto processuale fra e e Parte_1 NT CP_2 CP_3
seguono la totale soccombenza di e vanno poste a integrale
[...] NT
carico di costui, liquidate come in dispositivo».
12 D) nel dispositivo là dove è scritto:
«La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale NT
riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto: 1) accerta e dichiara che, ai fini della riunione fittizia per il calcolo della porzione disponibile e delle quote riservate, il valore della donazione indiretta posta in essere dalla de cuius attraverso la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione ed il contestuale acquisto da parte di
della nuda proprietà della quota del 35% di partecipazione al NT capitale sociale di La Perla Veneziana s.r.l., è pari, al momento dell'apertura della successione, ad €458.683,28;
2) compensa in ragione di un quarto le spese del presente grado di giudizio tra
e e e condanna il primo a rifondere ai NT CP_2 CP_3 secondi la quota residua, che si liquida ex DM 55/14, in €6.150,00 per compensi, oltre
a spese generali, IVA e CPA come per legge». si deve leggere e intendere
«La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, sugli appelli come sopra proposti:
1) conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di e NT CP_2 [...]
le spese processuali da costoro sostenute e che liquida ex DM 55/14, in € CP_3
6.150,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza a carico di del presupposto procedimentale di NT cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Fermo il resto.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, viste le domande di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. proposte da e da e nei confronti della sentenza n. 1595/2022, Parte_1 CP_2 CP_3 pubblicata il 12 luglio 2022 dalla Corte d'Appello di Venezia – Seconda sezione civile, a definizione del giudizio civile n. 765/2020, riqualificate tali domande in termini di richiesta di correzione degli errori materiali presenti nella predetta sentenza, così provvede:
13 dispone la correzione degli errori materiali recati nella menzionata sentenza di questa corte, nel senso che:
A) a pagina 22 s. laddove è scritto
“In realtà, dalla seconda relazione peritale del dott. si evince che alla data del Per_1
13.09.2004 l'attivo rettificato era pari ad €3.003.227,00 mentre il passivo rettificato, escludendo l'incidenza della fiscalità latente, era pari ad €8.631,00 (v. pag. 36).
Il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari ad €2.294.596,00.
L'intero valore della quota del 35% del capitale sociale corrisponde pertanto ad
€2.294.596,00 x 35%, ossia ad €803.108,60 e non ad €1.048.216,86 come indicato in sentenza. si debba leggere e intendere
“In effetti, dalla seconda relazione peritale del dott. si evince che alla data del Per_1
13.09.2004 l'attivo rettificato era pari ad € 3.003.227,00 mentre il passivo rettificato, escludendo l'incidenza della fiscalità latente, era pari ad €8.631,00 (v. pag. 36).
Il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari ad € 2.994.596,00.
L'intero valore della quota del 35% del capitale sociale corrisponde pertanto ad €
2.994.596,00 x 35%, ossia ad € 1.048.216,86 come indicato in sentenza”.
B) a pagina 23 là dove è scritto
“Sostituendo alle tre grandezze conosciute i corrispondenti valori numerici si ottiene la seguente proporzione: €803.108,60 : x = €416.555,41 : €237.909,30.
Il valore della donazione da calcolare ai fini della riunione fittizia si ottiene quindi eseguendo il seguente calcolo: (€803.108,60 x €237.909,30): €416.555,41 =
€458.683,28.
La sentenza va quindi riformata laddove ha quantificato in €598.673,14, anziché in
€458.683,28 il valore della donazione da considerare ai fini della riunione fittizia”. deve leggersi e intendersi
«Sostituendo alle tre grandezze conosciute i corrispondenti valori numerici si ottiene la seguente proporzione: € 1.048.216,86 : x = € 416.555,41 : € 237.909,30.
Il valore della donazione da calcolare ai fini della riunione fittizia si ottiene quindi eseguendo il seguente calcolo: (€ 1.048.216,860 x €237.909,30): € 416.555,41 =
€598.673,14.
La sentenza va quindi confermata laddove ha quantificato in €598.673,14 il valore della donazione da considerare ai fini della riunione fittizia».
C) a pagina 26, punto 10. là dove è scritto
14 «10. Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese vengono compensate in ragione di un terzo nel rapporto processuale tra e NT Parte_1
ed in ragione di un quarto nel rapporto processuale tra e
[...] NT
e e poste per la quota residua, che si liquida come in CP_2 CP_3
dispositivo, a carico del primo». si debba leggere e intendere
«10. Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese vengono compensate in ragione di un terzo nel rapporto processuale tra e NT [...]
e nel rapporto processuale fra e e Parte_1 NT CP_2 CP_3
seguono la totale soccombenza di e vanno poste a integrale
[...] NT
carico di costui, liquidate come in dispositivo».
D) nel dispositivo là dove è scritto:
«La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale NT
riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto: 1) accerta e dichiara che, ai fini della riunione fittizia per il calcolo della porzione disponibile e delle quote riservate, il valore della donazione indiretta posta in essere dalla de cuius attraverso la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione ed il contestuale acquisto da parte di
della nuda proprietà della quota del 35% di partecipazione al NT capitale sociale di La Perla Veneziana s.r.l., è pari, al momento dell'apertura della successione, ad €458.683,28;
2) compensa in ragione di un quarto le spese del presente grado di giudizio tra
e e e condanna il primo a rifondere ai NT CP_2 CP_3 secondi la quota residua, che si liquida ex DM 55/14, in €6.150,00 per compensi, oltre
a spese generali, IVA e CPA come per legge». debbasi leggere e intendere
«La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, sugli appelli come sopra proposti:
1) conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di e NT CP_2 [...] le spese processuali da costoro sostenute e che liquida ex DM 55/14, in € CP_3
6.150,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza a carico di del presupposto procedimentale di NT cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
15 Fermo il resto.
Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale della sentenza.
Venezia, 10 aprile 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 2212/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile n. 2212/2022 R.G. promossa con atto di citazione per revocazione ex art. 395, n.
4, c.p.c. da
(C.F. , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Francesco Borsetto, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione per revocazione parte attrice in revocazione contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio NT C.F._2 dall'avv. Gianluca Sicchiero, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di revocazione parte convenuta in revocazione nonché contro
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Gianna Chemello, con C.F._4
domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di revocazione convenuti in revocazione nonché contro
(C.F. , (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
e (C.F. ) C.F._6 Controparte_6 C.F._7
convenuti in revocazione contumaci
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1595/2022 pubblicata il 12 luglio 2022 dalla Corte
d'Appello di Venezia.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Nel merito
▪ Revocarsi la sentenza impugnata, nella parte (capo 1) in cui “accerta e dichiara che, ai fini della riunione fittizia per il calcolo della porzione disponibile e delle quote riservate, il valore della donazione indiretta posta in essere dalla de cuius attraverso la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione ed il contestuale acquisto da parte di della nuda proprietà della quota NT
del 35% di partecipazione al capitale sociale di La Perla Veneziana s.r.l., è pari, al momento dell'apertura della successione, ad € 458.683,28”.
▪ Accertarsi e dichiararsi che il valore della donazione indiretta posta in essere dalla de cuius attraverso la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione ed il contestuale acquisto CP_7
da parte di della nuda proprietà della quota del 35% di partecipazione al NT capitale sociale di La Perla Veneziana s.r.l., è pari, al momento dell'apertura della successione, ad
€ 598.673,00, confermandosi sul punto la sentenza non definitiva n. 670/2020 del Tribunale di
Venezia.
▪ Rigettarsi pertanto in toto l'appello proposto da avverso la sentenza non NT
definitiva n. 670/2020 del Tribunale di Venezia.
▪ Revocarsi conseguentemente la sentenza impugnata nel capo 3, relativo alla regolazione delle spese di soccombenza tra e , provvedendosi sulle NT Parte_1
spese medesime tenuto conto della riforma del capo 1.
▪ Con vittoria delle spese del giudizio di revocazione”.
Per : NT
“Sospendersi il presente giudizio fino alla decisione della Corte di cassazione sul ricorso di
; in subordine, dichiararsi inammissibile e comunque respingersi la richiesta NT di revocazione della sentenza gravata”.
Per e : CP_2 CP_3
“➢ Revocare la sentenza n. 1595/2022 emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data
12.07.2022 nella parte in cui (capo 1 del dispositivo): “definitivamente pronunziando, contrariis rejectis in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale NT
riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto: 1) accerta e dichiara che, ai fini della riunione fittizia per il calcolo della porzione disponibile e delle quote riservate, il valore della
2 donazione indiretta posta in essere dalla de cuius attraverso la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione ed il contestuale acquisto da parte di della nuda proprietà della quota NT
del 35% di partecipazione al capitale sociale di La Perla Veneziana s.r.l., è pari, al momento dell'apertura della successione, ad € 458.683,28;”
Per l'effetto:
➢ A conferma di quanto statuito in sede di primo grado: accertare e dichiarare che la sottoscrizione del 35% della nuda proprietà delle quote della società La Perla Veneziana S.r.l. da parte di , a seguito dell'accordo in data 23.02.2001 tra quest'ultimo e la de NT
cuius, costituisce donazione indiretta effettuata da in favore di CP_7 NT per un valore pari ad €. 598.673,00 al momento dell'apertura della successione;
➢ Rigettare per l'effetto integralmente l'appello promosso da nell'ambito del NT
procedimento R.G.N. 765/2020 avverso la sentenza non definitiva n. 670/2020 del Tribunale di
Venezia;
➢ Revocare la sentenza n. 1595/2022 emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data 12.07.2022 nella parte in cui (capo 2 del dispositivo): “compensa in ragione di un quarto le spese del presente grado di giudizio tra e e e condanna il primo a NT CP_2 CP_3 rifondere ai secondi la quota residua, che si liquida ex DM 55/14, in € 6.150,00 per compensi, oltre
a spese generali, IVA e CPA come per legge;
” e per l'effetto condannare a NT
rifondere integralmente ad e le spese del procedimento di secondo CP_2 CP_3 grado;
➢ Con vittoria di spese e compensi del giudizio di revocazione”.
Motivazione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato nel febbraio 2007, conveniva in giudizio, Parte_1
avanti al Tribunale di Venezia, i fratelli e il padre i nipoti CP_1 CP_6 CP_8
e (figli di ) ed i figli e , al fine di ottenere CP_4 CP_5 CP_1 CP_2 CP_3
l'accertamento dei propri diritti sull'eredità della madre, deceduta nel settembre CP_7
2004 lasciando testamento olografo del luglio 2003.
2. In particolare, ella chiedeva l'accertamento e la collazione all'eredità della madre di una asserita donazione indiretta effettuata da quest'ultima nel 2001 in favore del fratello , CP_1
relativa alla nuda proprietà di una quota pari al 35% del capitale sociale della S.r.l. La Perla
Veneziana, società proprietaria di un immobile di pregio sito a Cortina d'Ampezzo.
3. Si costituiva , contestando l'assunto attoreo della donazione indiretta in suo NT
favore, deducendo di essere stato, a sua volta, leso nella quota di legittima e chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie. Si costituivano anche e : il CP_8 CP_4 Controparte_5
3 primo lamentava – a sua volta – di essere stato leso nei suoi diritti di legittimario, mentre gli ultimi due si limitavano a chiedere il riconoscimento di quanto loro spettante in forza del testamento della nonna, anche a valle dell'eventuale riduzione per la reintegra dei legittimari. I fratelli si CP_3
costituivano solo dopo la riassunzione della causa – interrotta a seguito del decesso frattanto occorso di – chiedendo l'assegnazione di quanto loro spettante sull'eredità della de cuius e CP_8 aderendo alla richiesta della madre di ricomprendere nell'asse ereditario la donazione indiretta per cui è causa;
invece, rimaneva contumace. CP_6
4. La causa veniva istruita con l'espletamento di una prima CTU nel 2012, successivamente integrata nel 2017, vòlta (tra l'altro) alla determinazione del quantum donato, oltre che di una seconda CTU, depositata nel 2019, diretta alla determinazione del valore del relictum.
5. Con sentenza non definitiva n. 670/2020 emessa il 10 marzo 2020 e depositata il 15 aprile 2020, il Tribunale di Venezia (per quanto qui interessa) accertava e quantificava la donazione indiretta, nei termini che seguono: “la sottoscrizione del 35% della nuda proprietà delle quote della società
La Perla Veneziana S.r.l. da parte di , a seguito dell'accordo in data NT
23.02.2001 tra quest'ultimo e la de cuius, costituisce donazione indiretta effettuata da CP_7
in favore di per un valore pari ad €. 598.673,00, per le ragioni esposte in
[...] NT
motivazione”.
6. Avverso la sentenza proponeva appello immediato , contestando (tra l'altro) NT
il capo riportato al punto che precede.
7. Si costituivano e i di lei figli e , opponendosi Parte_1 CP_2 CP_3 all'accoglimento dell'appello principale e formulando (solo appello incidentale in Parte_1
relazione ad altro capo della sentenza (quello relativo di reiezione dell'eccezione di decadenza di dalla domanda di riduzione da questi avanzata), che non viene in rilievo in questo CP_9
processo; e invece, rimanevano contumaci. CP_4 CP_5 CP_6
8. Il procedimento d'appello si concludeva con la sentenza n. 1595/2022 – oggetto della presente impugnazione – con la quale la Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto da CP_1
ed in parziale riforma della sentenza di primo grado (i) accertava e dichiarava che, ai
[...]
fini della riunione fittizia per il calcolo della porzione disponibile e delle quote riservate, il valore della donazione indiretta posta in essere dalla de cuius attraverso la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione ed il contestuale acquisto da parte di della nuda proprietà della NT
quota del 35% di partecipazione al capitale sociale di La Perla Veneziana s.r.l., era pari, al momento dell'apertura della successione, ad euro 458.683,28; (ii) compensava in ragione di un quarto le spese del giudizio d'appello tra e e con condanna NT CP_2 CP_3
del primo a rifondere ai secondi la quota residua, liquidata in euro 6.150,00 per compensi, oltre a
4 spese generali, IVA e CPA come per legge;
(iii) compensava in ragione di un terzo le spese del giudizio d'appello tra e con condanna del primo a NT Parte_1
rifondere alla seconda la quota residua, liquidata in euro 7.000,00 per compensi ed in euro 555,95 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
(iv) dava atto della sussistenza dei presupposti per la condanna di al pagamento del doppio del contributo unificato. Parte_1
9. Avverso la sentenza proponeva impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.,
[...]
, lamentando l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nella determinazione Parte_1
del valore della donazione indiretta posta alla base della decisione (infra).
10. Si costituiva chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della NT
definizione di quello dallo stesso promosso in cassazione avverso la medesima sentenza e contestando all'attrice tanto la scelta di ricorrere al procedimento di revocazione invece che a quello di correzione dell'errore materiale, quanto il merito dell'impugnazione. Si costituivano anche i fratelli , aderendo alla domanda di revocazione della madre;
e CP_3 CP_5 CP_4 [...]
, invece, rimanevano contumaci. Controparte_6
11. A valle del deposito degli scritti conclusivi, la Corte, ravvisato un rapporto di concreta pregiudizialità tra l'oggetto del ricorso per cassazione ed il presente processo, disponeva la sospensione di quest'ultimo con ordinanza del 6 giugno 2024.
12. Con ricorso 21 agosto 2024, dava atto che il processo attivato dal Parte_1
fratello avanti la Corte di cassazione era stato definito con l'ordinanza n. 19973/2024, CP_1
pubblicata il 19 luglio 2024, di rigetto del ricorso;
chiedeva, quindi, la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo, tenutasi il 21 novembre 2024 in modalità scritta ex art. 127-ter, c.p.c.-
13. A scioglimento della riserva assunta a valle del deposito delle note di trattazione scritta, la Corte fissava l'udienza del 10 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies, c.p.c., trattenendo – all'esito – la causa in decisione.
In diritto.-
a) La domanda di revocazione.
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello ha (ri)determinato – in misura diversa ed inferiore rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale – il valore della donazione indiretta eseguita dalla de cuius al figlio al momento dell'apertura della successione: “Il valore della donazione da CP_1 calcolare ai fini della riunione fittizia si ottiene quindi eseguendo il seguente calcolo: (€803.108,60
x €237.909,30): €416.555,41 = €458.683,28. La sentenza va quindi riformata laddove ha quantificato in € 598.673,14, anziché in € 458.683,28 il valore della donazione da considerare ai fini della riunione fittizia” (sentenza impugnata, pp. 22-23).
5 2. , con la presente revocazione, lamenta l'erroneità del calcolo offerto dalla Parte_1
Corte d'Appello, che deriverebbe – a sua volta – dell'errata quantificazione del patrimonio netto della S.r.l. La Perla Veneziana in euro 2.294.596,00, anziché in euro 2.994.596,00. Secondo
l'attrice, infatti, la Corte avrebbe errato nel seguente passaggio di p. 22 della sentenza: “In realtà dalla seconda relazione peritale del dott. si evince che alla data del 13.09.2004 l'attivo Per_1 rettificato era pari ad €3.003.227,00 mentre il passivo rettificato, escludendo l'incidenza della fiscalità latente, era pari ad €8.631,00 (v. pag. 36). Il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari ad €2.294.596,00”. Ciò in quanto la differenza tra l'importo di € 3.003.227,00 e quello di €
8.631,00 non sarebbe pari ad euro 2.294.596,00, bensì a € 2.994.596,00.
3. Dunque, se la Corte non fosse incorsa nell'errore sopra individuato – ritiene l'attrice – il calcolo del valore della donazione indiretta sarebbe stato il medesimo di quello del Tribunale:
“una volta calcolato il valore della partecipazione nel 35% del patrimonio netto di € 2.994.596,00, cioè in € 1.048.108,60 (e non in € 803.108,60, pari al 35% di € 2.294.596,00), effettuando la proporzione indicata a fine pag. 22-inizio pag. 23 della sentenza impugnata (sostituita appunto la cifra 803.108,60 con 1.048.108,60), cioè (1.048.108,60 x 237.909,30) : 416.555,41, si ottiene lo stesso importo (€ 598.673,14, arrotondato in € 598.673,00) determinato dal Tribunale” (cfr. atto di citazione per revocazione, p. 7).
4. Tale errore, sempre secondo l'attrice, sarebbe determinante per la decisione finale del Tribunale, chiamato a verificare se i diritti dei legittimari (tra questi, quello dell'odierna attrice in revocazione) siano stati o meno lesi, e non sarebbe emendabile attraverso il procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. dal momento che, dallo stesso, è financo derivato il parziale accoglimento dell'appello proposto dal fratello , con conseguente CP_1
regolamentazione delle spese del giudizio in senso sfavorevole per l'attrice stessa.
b) L'ammissibilità del procedimento per revocazione della sentenza ex art. 395 c.p.c.
1. contesta la scelta dell'attrice (avallata, invece, dai fratelli ) di ricorrere NT CP_3
al procedimento di revocazione piuttosto che a quello di correzione dell'errore materiale;
ciò in quanto la giurisprudenza consentirebbe, anche in quest'ultima sede, la modifica della statuizione sulle spese legali che sia conseguente alla modifica della decisione principale.
2. Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il vizio revocatorio dell'errore di fatto sussiste quando la sentenza sia fondata “sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Ciò significa che l'errore che legittima il rimedio revocatorio invocato dev'essere un errore “di fatto” (non di “diritto”), dovendo riguardare un dato di carattere oggettivo
6 risultante dagli atti di causa. Deve trattarsi, in altri termini, di una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di semplice e concreta rilevabilità. Inoltre, il fatto ritenuto oggetto di errore non deve aver costituito punto controverso della decisione: circostanza, quest'ultima, che distingue il rimedio in questione dal ricorso per cassazione dal momento che tale ricorso involge valutazioni in ordine ad un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. La revocazione della sentenza porta ad una motivazione diversa e, solo di conseguenza, una differente statuizione sul quantum.
2.1. Il procedimento per correzione, invece, è finalizzato alla rimozione degli errori materiali, ovvero a porre rimedio ad un vizio meramente formale, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione. Non si tratta di un'attività decisionale, ma sostanzialmente amministrativa (Corte App. Napoli, 538/2021; Cass.
8103/2008).
2.2 La revocazione per errore di fatto presuppone, quindi, l'erroneità del decisum per effetto della errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice e colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale;
la correzione dell'errore materiale, invece, presuppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati, ed incide sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione (Cass. ord. 2263/2023). In definitiva, utilizzando le parole della Corte di cassazione di cui alla sentenza da ultimo citata, “la pronuncia di correzione è funzionale all'eliminazione di un errore che si risolve in un difetto di corrispondenza tra il contenuto ideale del provvedimento e la sua materiale rappresentazione mediante simboli grafici, emergente ictu oculi dalla lettura del provvedimento, con la conseguenza che non richiede una motivazione diversa ed ulteriore rispetto all'esplicitazione dei passaggi logici e giuridici attraverso i quali si pone rimedio all'errore del giudice;
mentre la pronuncia di revocazione è funzionale all'eliminazione di un errore che incide sul contenuto sostanziale della decisione, con la conseguenza che richiede detta ulteriore motivazione” (ivi).
c) Riqualificazione della domanda in termini di richiesta di correzione di errori materiali.
1. Il motivo posto dall'attrice a fondamento della propria impugnazione è sintetizzato al § a) che precede ed è condiviso dai fratelli . , invece, contesta quanto dedotto CP_3 NT dall'attrice riferendo che anche il conteggio dalla stessa offerta sarebbe frutto di un errore posto che a p. 36 della perizia il valore del patrimonio netto rettificato è indicato in euro 2.427.700,00 e non nei diversi importi indicati dalla Corte d'Appello (euro 2.294.596,00) o dalla sorella/dal Tribunale
(euro 2.994.596); con la conseguenza che il valore della quota donata sarebbe – semmai – pari euro
849.697,45 (non pari ad euro 803.108,60, come ritenuto dalla Corte d'Appello e nemmeno pari ad euro 1.048.108,60, come ritenuto da Tribunale). NT0
7 2. Al fine di verificare l'ammissibilità dell'istanza di revocazione formulata e operare la corretta qualificazione del ricorso proposto occorre muovere innanzi tutto dalla disamina della questione oggetto dell'impugnazione e verificare l'iter logico-giuridico seguito nella sentenza qui fatta oggetto di revocazione, raffrontandolo con quello adottato nella sentenza del tribunale.
La questione sulla quale si è pronunciata la corte d'appello con la sentenza qui impugnata, per quanto di interesse, attiene alla determinazione del valore della donazione indiretta alla data di apertura della successione (13 settembre 2004), dovendosi procedere alla determinazione del valore della piena proprietà per la quota del 35% del patrimonio netto rettificato.
3. Al fine di determinare tale patrimonio netto rettificato occorre detrarre dall'attivo rettificato il passivo rettificato (vale a dire il costo delle imposte senza applicazione della fiscalità latente).
Una volta determinato il valore della quota del 35% del patrimonio netto rettificato al 13-9-2004 occorre procedere, mediante una proporzione matematica secondo il seguente modello: “valore della piena proprietà della quota del 35% al 13-9-2004” : “valore della donazione da calcolare per la riunione fittizia” = “valore della nuda proprietà della quota del 35% alla data del 23-2-2021” :
“valore della donazione alla data del 23-2-2021”.
Tali punti sono indiscussi e risultano chiaramente dall'accertamento tecnico officioso espletato in corso di causa. È appena il caso di osservare che l'obiezione sollevata da in NT
ordine alla presunta necessità di tener conto della c.d. fiscalità latente non è pertinente a questo contendere, essendo del resto questione già definita in sede di ricorso per cassazione.
4. Ciò posto va preso in esame l'operato del tribunale.
Il tribunale, senza esplicitare i precedenti passaggi, ha subito evidenziato i termini della ricordata proporzione, appostando quale “valore della piena proprietà della quota del 35% al 13-9-2004”
l'importo di “€ 1.048.216,86” (poi svolgendo la proporzione con le altre grandezze, sulle quali non c'è discussione in causa).
5. La corte d'appello è intervenuta sull'ammontare dell'importo di “€ 1.048.216,86” del “valore della piena proprietà della quota del 35% al 13-9-2004” indicato dal tribunale, ritenendone l'erroneità.
La corte ha infatti ripercorso il procedimento indicato (ma non esplicitato) dallo stesso tribunale per pervenire al “valore della piena proprietà della quota del 35% al 13-9-2004”, evidenziando che il primo giudice sarebbe incorso in un errore nel computare la differenza fra l'attivo e il passivo rettificati (su cui calcolare la quota del 35%).
E ciò in quanto, posto che “valore della piena proprietà della quota del 35% al 13-9-2004” era la risultante della differenza fra “attivo rettificato” e “passivo rettificato”, il giudice d'appello ha ritenuto che, dalla seconda relazione del c.t.u. dott. , alla data del 13-9-2004 l'attivo Per_1
8 rettificato fosse pari a € 3.003.227,00, mentre il passivo rettificato pari a € 8.631,00 (pag. 36 della relazione), concludendo che “il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari a € 2.294.596,00”.
Da questa premessa la conseguenza che il 35% di esso “corrisponde pertanto ad € 2.294.596x35%, ossia ad €803.108,60 e non ad € 1.048.216,86 come indicato in sentenza”.
6. Nel ripercorrere il computo effettuato dal tribunale la corte è peraltro incorsa in un evidente errore di calcolo, in quanto la differenza tra attivo e passivo rettificato, con gli importi indicati dalla stessa corte sulla base di quelli riportati nella seconda relazione del c.t.u. dott. , ossia (quale Per_1 minuendo) “3.003.227,00” e (quale sottraendo) “8.631,00”, porta al risultato di 2.994.596 e non già di “2.294.596”, come ritenuto dalla corte d'appello.
7. Come detto, non è seriamente discutibile che la seconda relazione del c.t.u. indichi quali dati dell'attivo rettificato e passivo rettificato (costo delle imposte senza applicazione della fiscalità latente), quelli indicati dalla corte e la cui differenza porta al dato indicato dal tribunale, ossia
2.994.596,00.
Ne viene che risulta evidente l'errore nel quale è incorsa la corte nel compiere l'operazione aritmetica di sottrazione degli elementi indiscussi e sulla base degli atti di causa e che l'ha indotta a ritenere erroneo il computo – invece corretto – del tribunale, pervenendo così alla riforma in parte qua della sentenza appellata.
8. La circostanza che si sia trattato di un errore incidente non già sull'impostazione delle operazioni matematiche per pervenire alla determinazione del valore della quota (che la corte ha espressamente condiviso con il tribunale), ma esclusivamente sull'applicazione di regole matematiche vale a escludere che esso potesse essere oggetto di denuncia con ricorso per cassazione, come sostenuto da
. NT
Secondo un ricevuto principio della giurisprudenza di legittimità «l'errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un "error in iudicando" nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. art. 287 c.p.c.» (così, fra le tante, Cass. 27266/2024).
9. L'alternativa residua corre, dunque, fra errore revocatorio ed errore materiale.
Va ritenuta la ricorrenza della seconda alternativa.
Come evidenziato, infatti, la erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione ed ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati e non contestati, integra un mero errore materiale.
9 Su questo punto va condiviso quanto esposto dalla difesa di , ossia che, nel caso NT
di specie, il giudice “non ha dato per esistente un documento che non lo era o viceversa, né ha letto il contenuto del documento in modo difforme dalla sua rappresentazione, in quanto la sentenza gravata ha percepito esattamente sia il contenuto della sentenza appellata sia il contenuto della perizia , salvo poi commettere un errore di calcolo nell'utilizzarne le indicazioni Per_1
esattamente percepite”.
E che questo sia il caso oggetto di questo procedimento è indiscutibile tanto che l'errore della corte
è percepibile dalla mera lettura della motivazione, laddove osserva che “l'attivo rettificato era pari ad €3.003.227,00 mentre il passivo rettificato, escludendo l'incidenza della fiscalità latente, era pari ad €8.631,00 (v. pag. 36). Il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari ad €2.294.596,00”, essendo evidente che 3.003.227,00 – 8.631,00 è pari a 2994.596 e non già a 2.294.596.
10. Ciò posto, la circostanza che, da tale errore, siano derivate come mere inevitabili e automatiche conseguenze, l'accoglimento in parte qua dell'appello anziché il suo integrale rigetto e una ripartizione erronea delle spese di lite non pare precludere l'utilizzo della procedura di cui all'art. 287 c.p.c.
Invero, va ricordato che “in sede di procedura di correzione di errore materiale, la modifica della statuizione sulle spese legali quale conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede è ammissibile, in quanto coerente con i principi di celerità e ragionevole durata che informano il giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice dell'omologa ex art. 445 bis c.p.c. avesse fatto automaticamente seguire alla correzione della data di decorrenza dell'assegno di invalidità in senso sfavorevole all'assistito quella sul
"decisum" in tema di spese, le quali, poste a carico dell'Istituto previdenziale nel decreto di omologa, erano poi state, in sede di procedura di correzione, compensate)” (Cass. n. 13854 del
20/05/2021).
Quando si tratta, dunque, di derivare, quasi more geometrico, conseguenze inevitabili e per le quali non è necessario alcun effettivo nuovo giudizio, trattandosi di desumere in via presso che meccanica gli effetti prodotti dall'errore, la procedura di correzione degli errori materiali può, anche per evidenti ragioni di economia processuale e di coerenza con il principio di ragionevole durata del processo, nonché per fornire una coerente soluzione alla controversia, essere seguita.
11. Nel caso di specie, alla mera sostituzione del corretto risultato della differenza fra i valori dell'attivo e del passivo rettificati consegue che tutto il successivo ragionamento della corte risulta pienamente condividere quello del tribunale e che, dunque, non sussistono motivi per non confermare anche sul punto la statuizione adottata dal primo giudice, con inevitabile rigetto
10 integrale dell'appello proposto da (oltre che di quello incidentale proposto da NT
, che rimane non toccato nel presente procedimento). Parte_1
12. Altrettanto inevitabile è la constatazione che al rigetto integrale dell'appello proposto da consegue la sua integrale soccombenza nei confronti di e NT CP_2 CP_3
, avendo la corte ritenuto di operare la compensazione per la quota di un quarto delle spese fra
[...]
tali parti esclusivamente in dipendenza del parziale accoglimento del motivo di appello sul valore della donazione indiretta.
La liquidazione della corte dei residui tre quarti delle spese processuali consente altresì di correggere la sentenza in parte qua operando una semplice proporzione fra la quota liquidata e l'intero che va riconosciuto ad e . CP_2 CP_3
Del pari necessitata conseguenza del rigetto dell'appello è la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
13. Con riferimento alla posizione di , invece, atteso il permanere di una Parte_1
“parziale reciproca soccombenza” nei rapporti con non vi sono gli estremi per NT
procedere ad alcuna correzione.
14. La riqualificazione del ricorso per revocazione in ricorso per la correzione di errore materiale è stata espressamente autorizzata da Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 12210 del 14/04/2022.
15. Né si dica che, nel presente caso, la parte attrice in riassunzione ha negato di voler conseguire una correzione di errore materiale. Ben diversamente, la parte attrice in riassunzione ha ritenuto, a suo avviso, non percorribile tale procedura, opinando necessario formulare una domanda di revocazione per errore di fatto, ma ciò non impedisce certo al giudice di operare la corretta qualificazione della domanda giudiziale sottopostagli, chiaramente e inequivocabilmente diretta a ottenere che la pronuncia della corte venga emendata dell'errore denunciato.
16. In tale chiarita prospettiva, va proceduto alla correzione degli errori materiali recati nella sentenza n. 1595/2022 di questa corte nei termini di cui in appresso.
A) a pagina 22 s. laddove è scritto
“In realtà, dalla seconda relazione peritale del dott. si evince che alla data del Per_1
13.09.2004 l'attivo rettificato era pari ad €3.003.227,00 mentre il passivo rettificato, escludendo l'incidenza della fiscalità latente, era pari ad €8.631,00 (v. pag. 36).
Il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari ad €2.294.596,00.
L'intero valore della quota del 35% del capitale sociale corrisponde pertanto ad
€2.294.596,00 x 35%, ossia ad €803.108,60 e non ad €1.048.216,86 come indicato in sentenza. si deve leggere e intendere
11 “In effetti, dalla seconda relazione peritale del dott. si evince che alla data del Per_1
13.09.2004 l'attivo rettificato era pari ad € 3.003.227,00 mentre il passivo rettificato, escludendo l'incidenza della fiscalità latente, era pari ad €8.631,00 (v. pag. 36).
Il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari ad € 2.994.596,00.
L'intero valore della quota del 35% del capitale sociale corrisponde pertanto ad €
2.994.596,00 x 35%, ossia ad € 1.048.216,86 come indicato in sentenza”.
B) a pagina 23 là dove è scritto
“Sostituendo alle tre grandezze conosciute i corrispondenti valori numerici si ottiene la seguente proporzione: €803.108,60 : x = €416.555,41 : €237.909,30.
Il valore della donazione da calcolare ai fini della riunione fittizia si ottiene quindi eseguendo il seguente calcolo: (€803.108,60 x €237.909,30): €416.555,41 =
€458.683,28.
La sentenza va quindi riformata laddove ha quantificato in €598.673,14, anziché in
€458.683,28 il valore della donazione da considerare ai fini della riunione fittizia”. deve leggersi e intendersi
«Sostituendo alle tre grandezze conosciute i corrispondenti valori numerici si ottiene la seguente proporzione: € 1.048.216,86 : x = € 416.555,41 : € 237.909,30.
Il valore della donazione da calcolare ai fini della riunione fittizia si ottiene quindi eseguendo il seguente calcolo: (€ 1.048.216,860 x €237.909,30): € 416.555,41 =
€598.673,14.
La sentenza va quindi confermata laddove ha quantificato in €598.673,14 il valore della donazione da considerare ai fini della riunione fittizia».
C) a pagina 26, punto 10. là dove è scritto
«10. Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese vengono compensate in ragione di un terzo nel rapporto processuale tra e NT Parte_1
ed in ragione di un quarto nel rapporto processuale tra e
[...] NT
e e poste per la quota residua, che si liquida come in CP_2 CP_3
dispositivo, a carico del primo». si deve leggere e intendere
«10. Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese vengono compensate in ragione di un terzo nel rapporto processuale tra e NT [...]
e nel rapporto processuale fra e e Parte_1 NT CP_2 CP_3
seguono la totale soccombenza di e vanno poste a integrale
[...] NT
carico di costui, liquidate come in dispositivo».
12 D) nel dispositivo là dove è scritto:
«La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale NT
riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto: 1) accerta e dichiara che, ai fini della riunione fittizia per il calcolo della porzione disponibile e delle quote riservate, il valore della donazione indiretta posta in essere dalla de cuius attraverso la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione ed il contestuale acquisto da parte di
della nuda proprietà della quota del 35% di partecipazione al NT capitale sociale di La Perla Veneziana s.r.l., è pari, al momento dell'apertura della successione, ad €458.683,28;
2) compensa in ragione di un quarto le spese del presente grado di giudizio tra
e e e condanna il primo a rifondere ai NT CP_2 CP_3 secondi la quota residua, che si liquida ex DM 55/14, in €6.150,00 per compensi, oltre
a spese generali, IVA e CPA come per legge». si deve leggere e intendere
«La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, sugli appelli come sopra proposti:
1) conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di e NT CP_2 [...]
le spese processuali da costoro sostenute e che liquida ex DM 55/14, in € CP_3
6.150,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza a carico di del presupposto procedimentale di NT cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Fermo il resto.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, viste le domande di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. proposte da e da e nei confronti della sentenza n. 1595/2022, Parte_1 CP_2 CP_3 pubblicata il 12 luglio 2022 dalla Corte d'Appello di Venezia – Seconda sezione civile, a definizione del giudizio civile n. 765/2020, riqualificate tali domande in termini di richiesta di correzione degli errori materiali presenti nella predetta sentenza, così provvede:
13 dispone la correzione degli errori materiali recati nella menzionata sentenza di questa corte, nel senso che:
A) a pagina 22 s. laddove è scritto
“In realtà, dalla seconda relazione peritale del dott. si evince che alla data del Per_1
13.09.2004 l'attivo rettificato era pari ad €3.003.227,00 mentre il passivo rettificato, escludendo l'incidenza della fiscalità latente, era pari ad €8.631,00 (v. pag. 36).
Il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari ad €2.294.596,00.
L'intero valore della quota del 35% del capitale sociale corrisponde pertanto ad
€2.294.596,00 x 35%, ossia ad €803.108,60 e non ad €1.048.216,86 come indicato in sentenza. si debba leggere e intendere
“In effetti, dalla seconda relazione peritale del dott. si evince che alla data del Per_1
13.09.2004 l'attivo rettificato era pari ad € 3.003.227,00 mentre il passivo rettificato, escludendo l'incidenza della fiscalità latente, era pari ad €8.631,00 (v. pag. 36).
Il patrimonio netto rettificato risulta quindi pari ad € 2.994.596,00.
L'intero valore della quota del 35% del capitale sociale corrisponde pertanto ad €
2.994.596,00 x 35%, ossia ad € 1.048.216,86 come indicato in sentenza”.
B) a pagina 23 là dove è scritto
“Sostituendo alle tre grandezze conosciute i corrispondenti valori numerici si ottiene la seguente proporzione: €803.108,60 : x = €416.555,41 : €237.909,30.
Il valore della donazione da calcolare ai fini della riunione fittizia si ottiene quindi eseguendo il seguente calcolo: (€803.108,60 x €237.909,30): €416.555,41 =
€458.683,28.
La sentenza va quindi riformata laddove ha quantificato in €598.673,14, anziché in
€458.683,28 il valore della donazione da considerare ai fini della riunione fittizia”. deve leggersi e intendersi
«Sostituendo alle tre grandezze conosciute i corrispondenti valori numerici si ottiene la seguente proporzione: € 1.048.216,86 : x = € 416.555,41 : € 237.909,30.
Il valore della donazione da calcolare ai fini della riunione fittizia si ottiene quindi eseguendo il seguente calcolo: (€ 1.048.216,860 x €237.909,30): € 416.555,41 =
€598.673,14.
La sentenza va quindi confermata laddove ha quantificato in €598.673,14 il valore della donazione da considerare ai fini della riunione fittizia».
C) a pagina 26, punto 10. là dove è scritto
14 «10. Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese vengono compensate in ragione di un terzo nel rapporto processuale tra e NT Parte_1
ed in ragione di un quarto nel rapporto processuale tra e
[...] NT
e e poste per la quota residua, che si liquida come in CP_2 CP_3
dispositivo, a carico del primo». si debba leggere e intendere
«10. Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese vengono compensate in ragione di un terzo nel rapporto processuale tra e NT [...]
e nel rapporto processuale fra e e Parte_1 NT CP_2 CP_3
seguono la totale soccombenza di e vanno poste a integrale
[...] NT
carico di costui, liquidate come in dispositivo».
D) nel dispositivo là dove è scritto:
«La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale NT
riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto: 1) accerta e dichiara che, ai fini della riunione fittizia per il calcolo della porzione disponibile e delle quote riservate, il valore della donazione indiretta posta in essere dalla de cuius attraverso la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione ed il contestuale acquisto da parte di
della nuda proprietà della quota del 35% di partecipazione al NT capitale sociale di La Perla Veneziana s.r.l., è pari, al momento dell'apertura della successione, ad €458.683,28;
2) compensa in ragione di un quarto le spese del presente grado di giudizio tra
e e e condanna il primo a rifondere ai NT CP_2 CP_3 secondi la quota residua, che si liquida ex DM 55/14, in €6.150,00 per compensi, oltre
a spese generali, IVA e CPA come per legge». debbasi leggere e intendere
«La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, sugli appelli come sopra proposti:
1) conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di e NT CP_2 [...] le spese processuali da costoro sostenute e che liquida ex DM 55/14, in € CP_3
6.150,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza a carico di del presupposto procedimentale di NT cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
15 Fermo il resto.
Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale della sentenza.
Venezia, 10 aprile 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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