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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 593 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via Adda n. 22, presso lo studio legale dell'avv. Fabrizio Falvo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
AVV. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Lamezia Terme (CZ), via Timavo n. 35, presso lo studio legale dell'avv. Luciano Domenico Sinopoli, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che la presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69/2009 entrata in vigore il
4.7.2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l'avv. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare che nell'espletamento del mandato ricevuto l'avv. , in violazione delle Controparte_1 norme di legge in materia di adempimento contrattuale e prestazione professionale, nonché in violazione di norme deontologiche, è responsabile nei confronti di , suo assistito e Parte_1 cliente, delle violazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dal predetto cliente, valutato secondo i criteri indicati e liquidato nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite, in favore del procuratore distrattario che dichiara di non aver riscosso gli onorari”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio, con comparsa di risposta, l'avv. CP_1
, il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione per la mancata indicazione
[...] del quantum richiesto a titolo di risarcimento danni;
nel merito, contestava tutti gli assunti della controparte adducendo l'assoluta legittimità del proprio operato professionale e la mancanza di prova di qualsivoglia danno causalmente collegato con la dedotta negligenza professionale,
1 concludendo per il rigetto della domanda avversaria, il tutto con il successo delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso la prova orale assentita (escussione di un unico teste di parte convenuta).
La causa, dopo un unico rinvio interlocutorio dovuto al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nella odierna sede, è chiamato a pronunciare sulla domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale svolta da nei confronti dell'avv. Parte_1 Controparte_1 per le (presunte) negligenze professionali di quest'ultimo nello svolgimento del mandato defensionale nel giudizio di appello n. 963/2001 R.G.A.C. celebratosi dinanzi alla Corte di Appello di TA e conclusosi con l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa (sentenza n. 561/2013).
In particolare, secondo gli assunti dell'attore, il professionista sarebbe stato inadempiente rispetto ai suoi obblighi contrattuali con il cliente sotto vari profili e in particolare: 1) l'avvocato non avrebbe correttamente instaurato il giudizio di appello avverso la sentenza n. 368/2000 del Tribunale di
Lamezia Terme per erronea notifica dell'atto di impugnazione alla nel Controparte_2 frattempo soppressa con il d. lgs. n. 502/1992 e sostituita dall' 2) il Parte_2 convenuto avrebbe determinato l'estinzione del giudizio di appello a causa dell'errata notifica dell'atto di riassunzione seguito alla interruzione per morte della parte;
3) il Persona_1 professionista avrebbe impedito il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 561/2013 della corte territoriale catanzarese facendo decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnativa di legittimità non comunicando al cliente la intervenuta notificazione della prefata sentenza di appello e non proponendo medio tempore il relativo ricorso;
4) l'avv. avrebbe mancato di proporre CP_1 azione ai sensi della “Legge Pinto” violando i doveri di informazione gravanti sul professionista. A seguite delle su illustrate negligenze professionali l'attore avrebbe riportato dei danni da quantificarsi con riferimento al mancato riconoscimento: 1) della rivalutazione monetaria sulle somme già riconosciute nella sentenza n. 368/2000 del Tribunale di Lamezia Terme che aveva accolto parzialmente la domanda di responsabilità medica del;
2) degli interessi moratori Pt_1 calcolati sul capitale rivalutato;
3) della maggiore gravità delle lesioni e riliquidazione del risarcimento;
4) dell'indennizzo per eccessiva durata del processo.
Tanto sinteticamente precisato in ordine al thema decidendum e al correlato thema probandum, si ritiene che la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale dell'avvocato avanzata dal nei riguardi dell'avv. sia infondata non potendo essere accolta Pt_1 Controparte_1 per tutte le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che, come tradizionalmente sostenutosi in giurisprudenza, le obbligazioni che l'avvocato assume nei confronti del cliente sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, poiché
l'inadempimento dell'avvocato non può desumersi dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (Cass. n. 3566/95).
2 L'inadempimento dell'avvocato è, dunque, ancorato alla violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata (Cass. n. 7618/97, n. 5617/96, n. 5325/93).
L'avvocato, quindi, in linea di principio, deve ritenersi responsabile nei confronti del cliente, ai sensi degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge;
qualora per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio;
in caso di adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente (Cass. n. 3463/88), con la precisazione che, in tale ipotesi, la responsabilità non è esclusa o ridotta dalla circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (Cass. n. 20869/04); nonché in caso di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili che si riveli dannosa per il cliente, purché l'avvocato abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n. 16846/05, n. 10068/96).
Invero, il professionista deve assolvere anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, essendo tenuto, in particolare, a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, a richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, nonché a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
Si è precisato, altresì, che il cliente è tenuto non solo a dimostrare di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno (Cass. n. 16846/2005). Analogamente, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale (ad es., violazione del dovere di informazione), va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso causale tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (Cass. n. 11901/02).
In sostanza, sotto il profilo della quantificazione del danno, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. n. 12354/09, n. 6967/06).
Tali principi vanno integrati, più in generale, con quanto affermato dalle Sezioni Unite in materia di prova dell'inadempimento nelle obbligazioni contrattuali, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dal fatto che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, atteso che, anche in tale ipotesi, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza
3 dell'adempimento (ad es., per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative e qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/01).
Dunque, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui é tenuto (Cass. Civ.
2.04.2015 n. 6782/2015; Cass.
5.08.2013 n. 18612; Cass.
18.04.2011 n. 8863; Cass. 27.03.2006 n. 6967).
In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza, che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. Civ.
Sez. III 18.04.2007).
In particolare, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che regola, invece, la responsabilità penale.
Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva;
con la conseguenza che il giudice ben può ritenere che l'omissione abbia avuto un'efficacia causale diretta nella determinazione del danno quando risulti accertato che non è stata posta in essere una attività che, in base alle regole della professione praticata, avrebbe dovuto essere compiuta e che esiste un danno che probabilmente ne é la conseguenza, in assenza di fattori alternativi (v. Cass.
Civ. Sez. III 24 ottobre 2017 n. 25112; v. pure Cass. Civ. 20.10.2014 n. 22225; Cass.Civ.
22.10.2013 n. 23933; Cass. Civ. 17.09.2013 n. 21255).
Occorre, però, tenere distinte le ipotesi in cui l'omissione riguardi condotte che, se tenute, avrebbero evitato il danno, da quelle in cui l'omissione riguardi condotte che, se tenute, avrebbero prodotto un vantaggio.
In entrambe le ipotesi possono ricorrere gli estremi per il riconoscimento della responsabilità del professionista negligente;
tuttavia, se nel primo caso l'evento dannoso si é effettivamente verificato, nella seconda ipotesi il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta omessa, non essendosi verificato, non può essere empiricamente accertato, cosa che rende quindi necessario un accertamento di tipo presuntivo e prognostico.
4 Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva
- non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
In altri termini, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, un altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10320 del 2018
("In ambito di responsabilità professionale del legale per omesso svolgimento di attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non si applica non soltanto all'accertamento del nesso causale tra l'omissione e l'evento del danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, dato che trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solamente mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa"), nonché, con specifico riferimento al caso che qui interessa dell'omessa impugnazione di un provvedimento giudiziale, da Cass. Civ. Sez. II ordinanza 28.11.2019 n. 31187
("In caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, l'esito positivo del giudizio precluso dall'omissione del professionista non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, sicché l'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'azione giudiziale").
Ne consegue che, in difetto di una simile prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, non matura alcun danno risarcibile.
Di conseguenza, l'accoglimento della domanda risarcitoria per responsabilità professionale dell'avvocato presuppone che il professionista abbia agito senza la diligenza dovuta ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., nonchè la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio lamentato.
In relazione al primo profilo, si evidenzia che la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176 co.
2 c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà
(Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2017, n. 7309; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2016, n. 11906; Trib.
Milano, sez. V, 8 febbraio 2019, n. 1307).
Il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto
5 (Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2013, n. 18612; Cass. civ., sez. III, 18.4.2011, n. 8863; Cass. civ., sez.
II, 27.3.2006, n. 6967).
In relazione alla prova del danno e del nesso causale, si ricorda che: "In materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale (nella specie, violazione del dovere di informazione) va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista" (Cass. n. 11901/2002. Si vedano anche Cass. n. 20828/2009; Cass. n.
12354/2009).
Conseguentemente, in tema di responsabilità civile dell'avvocato, il cliente che assume di aver subìto un danno in conseguenza dell'omissione di un'attività professionale ha l'onere di provare che l'attività, ove diligentemente eseguita, avrebbe potuto, con ogni probabilità, determinare una decisione per lui favorevole della controversia, posto che il cliente non può avvantaggiarsi dell'errore commesso dall'avvocato per trarre un'utilità che, altrimenti, non avrebbe conseguito: "In tema di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, si afferma che il titolo di responsabilità presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente;
in particolare, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita"
(Cass. n. 3355/2014).
Sul tema, Cass. Civ. n. 25112/2017 ha chiarito che “l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività professionalmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio prognostico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo ed il pregiudizio risarcibile”.
Quanto, invece, all'obbligo di diligenza esigibile dal professionista avvocato ex art. 1176, co. 2, c.c.
è stata configurabile l'imperizia del professionista allorchè questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni prive di margine di opinabilità
Pertanto, ricapitolando, secondo la richiamata giurisprudenza della Suprema Corte, per ritenere la responsabilità del professionista, devono sussistere: 1) un errore professionale che renda inutile tutta l'attività pregressa;
2) la prova di aver cagionato un danno al cliente;
3) la prova della negligenza e/o imperizia da parte dell'avvocato; 4) la prova che l'avvocato abbia commesso un grave inadempimento come l'omissione di atti necessari alla corretta e diligente difesa.
Sulla scorta dei surrichiamati principi giurisprudenziali è necessario verificare se risultano provate le negligenti condotte ascritte dall'attore all'avvocato convenuto, se da esse sia derivato un danno e se un comportamento diligente avrebbe ragionevolmente consentito al Gallo, da un lato, di ottenere l'accoglimento dell'appello spiegato avverso la sentenza n. 368/2000 di questo Tribunale con il
6 ristoro completo di tutte le voci di danno conseguenti all'errato intervento chirurgico subito di cui l'odierno attore aveva chiesto il risarcimento mediante l'atto di gravame proposto davanti alla Corte di Appello di TA.
Va ribadito che le negligenze professionali lamentate dall'attore e addossate all'avvocato sono le seguenti: 1) mancata corretta instaurazione del giudizio di appello per erronea notifica dell'atto di impugnazione;
2) errata notifica dell'atto di riassunzione a seguito della interruzione del giudizio di appello per morte di;
3) mancata proposizione nei termini del ricorso per Persona_1 cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di estinzione del giudizio e mancata comunicazione al cliente della intervenuta notificazione della sentenza di appello ai fini della decorrenza del termine breve per proporre l'impugnativa di legittimità; 4) mancata proposizione dell'azione per il risarcimento dei danni da irragionevole durata del processo ai sensi della “Legge Pinto”.
Con riguardo al primo dei profili di negligenza appena indicati (mancata corretta instaurazione del giudizio di appello per erronea notifica dell'atto di impugnazione) si rileva che nessuna negligenza o inadempimento è imputabile al difensore non condividendosi quanto è stato ritenuto e statuito dalla Corte di Appello di TA nella sentenza n. 561/2013.
Secondo la corte territoriale catanzarese la notificazione dell'atto di appello da parte dell'avv.
, nell'interesse del , presso il difensore costituito in prime cure, alla CP_1 Pt_1 [...]
soppressa dal 1992 e sostituita dall' sarebbe stata CP_2 Parte_2 totalmente inidonea a determinare la corretta istaurazione del contraddittorio non valendo la regola della ultrattività della procura se non all'interno dello stesso grado di giudizio.
Come anticipato, tale assunto non è condivisibile e convincente.
Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 15295/2014, ha chiarito che “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.”
(v. anche Cass. n. 126495 del 17.12.2014; Cass. n. 5855 del 24 marzo 2015; Cass. n. 710 del
18/01/2016).
Ne consegue che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Appello di TA nella sentenza n. 561/2013, era pienamente valida ed idonea, ai fini della corretta instaurazione del giudizio di gravame, la notifica dell'appello effettuata dall'avv. all'avv. Carlo Bevilacqua, procuratore CP_1 della di Lamezia Terme costituitosi in primo grado, il quale si era regolarmente costituito CP_2 anche nel giudizio di appello, sulla base della procura alle liti conferita dalla predetta nel CP_2 primo grado (malgrado la già intervenuta soppressione dell'ente), avendo continuato, quantomeno fino alla successiva comparsa di costituzione del 21.11.2007, a rappresentare la parte appellata come se l'evento della soppressione non si fosse mai verificato.
7 D'altronde, non assume alcun rilievo la circostanza che l'atto di appello non fu introdotto nei confronti della ma contro la subentrata di Lamezia Terme Controparte_2 Pt_3 posto che alla prima udienza davanti alla Corte di Appello di TA (quindi alla prima difesa utile), l'avv. , con una dichiarazione a verbale riconosciuta pienamente valida dal Giudice CP_1 di secondo grado (che infatti ha sempre considerato l'atto di appello proposto contro la di CP_2
Lamezia Terme), ha precisato che l'appello doveva ritenersi proposto contro la pur CP_2 essendo stato indirizzato, per mero errore, contro l' . Pt_3
Nessuna negligenza dell'avvocato, pertanto, è ravvisabile con riferimento al primo dei profili di inadempimento lamentati dall'odierno attore. Pure con riguardo alla dedotta erronea notifica, da parte dell'avv. , dell'atto di riassunzione CP_1 della causa a seguito della interruzione del giudizio di appello per morte di , non Persona_1 si ravvisano profili di responsabilità del professionista, apparendo poco convincente e condivisibile, anche sotto tale aspetto, la pronuncia n. 561/2013 della Corte di Appello di TA che ha statuito l'estinzione del giudizio di appello pure per tale motivo. Infatti, costituisce ius receptum, il principio giurisprudenziale secondo il quale “in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall. ) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti” (Cassazione civile, sez.
III, 23/04/2020, n. 8123; cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 21/02/2020, n. 4684: “In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione delle cause ex art. 103 c.p.c. , la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall' art. 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo”; v. ancora Cassazione civile, sez. III, 21/02/2020, n. 4684: “In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione delle cause ex art. 103 c.p.c. , la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall' art. 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo”; Cassazione civile, sez. II, 20/08/2019, n. 21514: “In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso nei confronti di più coobbligati solidali (nella specie, più committenti convenuti per il pagamento del corrispettivo relativo ai lavori appaltati), verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi e riassunto tempestivamente il giudizio, interrotto nei confronti di tutti, il vizio della notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di uno o alcuni tra i litisconsorti facoltativi ed il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notificazione non impediscono l'ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsorti ritualmente citati, non potendosi estendere a costoro l'eventuale estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. relativa ad uno dei convenuti originari”; Cassazione civile, sez. III, 20/10/2015, n. 21170: “In tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo per i rapporti processuali
8 relativi alle parti regolarmente citate, mentre, con riguardo alla parte deceduta, si estingue in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione”; v. per il merito anche Tribunale Frosinone, sez. I, 29/04/2022, n. 428: “In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso nei confronti di più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi e riassunto tempestivamente il giudizio, interrotto nei confronti di tutti, il vizio (o la mancanza) della notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di uno o alcuni tra i litisconsorti facoltativi ed il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notificazione non impediscono l'ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsorti ritualmente citati, non potendosi estendere a costoro l'eventuale estinzione del processo ex art. 307 cpc relativa ad uno dei convenuti originari”).
Pertanto, nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili (come quella in esame visto che nel giudizio di risarcimento danni per responsabilità professionale tra il medico che ha compiuto l'intervento chirurgico e l'azienda sanitaria di riferimento si ha semplice coobbligazione solidale e non litisconsorzio necessario come chiarito da Cass. civ. n. 30601/2018) la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita. A limite, infatti, il giudizio deve considerarsi estinto, in conformità a quanto previsto dall'art. 1306 c.c., esclusivamente con riferimento ai coobbligati nei riguardi dei quali si è verificato l'evento interruttivo.
Di conseguenza, il giudizio di appello n. 963/2001 doveva essere interrotto soltanto nei confronti degli eredi di e non certamente nei confronti della Persona_1 Controparte_2 che si era costituita nel giudizio di appello e che aveva continuato a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato (almeno fino alla comparsa di costituzione nel processo riassunto del
21.11.2007 che, tuttavia, è stata depositata successivamente alla riassunzione del giudizio con la conseguenza che la notifica dell'atto di riassunzione effettuata alla presso il difensore già CP_2 costituito, comunque, era valida e rituale al momento in cui era stata effettuata).
Per completezza, sebbene il profilo non sia stato dedotto quale ulteriore motivo di presunta negligenza del convenuto, occorre sottolineare che anche a seguito della cancellazione della causa dal ruolo all'udienza del 12.10.2010 e della riassunzione del processo avvenuta con ricorso depositato il 3.12.2010 la notifica effettuata all' di Lamezia Terme presso l'avv. Carlo Pt_3
Bevilacqua (già difensore della 17 di Lamezia Terme), sebbene chiaramente inesistente in CP_2 quanto avvenuta presso difensore non munito di procura alle liti (in quanto incaricato dall'ente soppresso e non da quello ad esso subentrato) non avrebbe potuto mai comportare l'estinzione del giudizio dal momento che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto concedere altro termine per la rinnovazione della notifica essendo quello assegnato con il decreto di fissazione dell'udienza meramente ordinatorio (cfr. per il principio, fra le innumerevoli Cassazione civile, sez. I,
07/04/2016, n. 6755: “Al verificarsi di una causa d'interruzione del processo, il termine perentorio di 6 mesi previsto (nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie) dall'art. 305
c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica (o un vizio comportante l'inesistenza della stessa) dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, deve ordinarne l'effettuazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine (stavolta) perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà
9 l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3 c.p.c.”).
Ad ogni buon conto tali possibili errori del giudice di secondo grado avrebbero potuto essere fatti valere dal proponendo tempestivo ricorso per cassazione;
nella specie, infatti, la decadenza Pt_1 dall'impugnazione di legittimità non è in alcun modo imputabile all'avvocato convenuto. Invero, l'avv. non soltanto non era iscritto all'albo delle Magistrature Superiori CP_1
(circostanza incontestata dall'odierno attore) ma ha dimostrato, nel corso del presente giudizio, di avere informato il Gallo della avvenuta notificazione della sentenza di appello ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare riconsegnandogli il fascicolo di parte in tempo utile per spiegare il ricorso dinanzi alla Suprema Corte.
Al riguardo non può non richiamarsi la testimonianza di all'epoca dei fatti Testimone_1 praticante presso lo studio dell'avv. , il quale ha dichiarato, in modo coerente e senza CP_1 essere stato smentito da altre emergenze probatorie, sia che il convenuto aveva informato il Pt_1 che non avrebbe potuto proporre ricorso per cassazione perché non era “cassazionista” (ma che, in ogni caso, l'altro co-difensore lo era), sia che il professionista aveva consegnato il fascicolo di parte all'attore con la copia della sentenza di appello (cfr. verbale di udienza del 5.12.2022 in atti). Infine, nessun profilo di negligenza dell'avv. può essere riscontrato per non avere azionato CP_1 il rimedio risarcitorio ex Legge Pinto per la durata irragionevole del processo che aveva visto coinvolto il considerato che nessun mandato è stato dimostrato essere stato conferito Pt_1 dall'attore all'avvocato a tale precipuo scopo e finalità.
Nessuna colpa professionale è, pertanto, addebitabile al professionista convenuto.
D'altra parte, anche a volere per mera astrazione teorica ritenerla diversamente, per pervenire ad un'affermazione di responsabilità per colpa deve, come già anticipato, dovrebbe operarsi una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del gravame che il aveva Pt_1 proposto.
Ed invero, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone. Ciò, in quanto, con riguardo specifico all'ultimo dei presupposti sopra indicati, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. n.
2638/2013).
Addirittura, si è ritenuto che il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni che egli assume subiti a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello di tale pronuncia in senso a lui favorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia in questione oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto (Cass. n. 722/99, n. 2222/84). Invero, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del
10 professionista;
pertanto - poiché l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di una danno, consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità dell'avvocato per la preclusione della possibilità di proporre impugnazione può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta
(Cass. n. 12354/09, n. 20828/09, n. 2836/02, nonché, più recentemente, Cass. n. 2638/13).
In ordine ai criteri eziologici da porre a base di siffatto accertamento, si è più volte ribadito che l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la
“certezza morale” che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente, in quanto al criterio della certezza della condotta può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli (cfr., ex multis, Cass. n. 9238/07).
In definitiva, applicando tali principi al caso di specie, occorrerebbe valutare quante “chances” avrebbe avuto il ricorrente di vedere accolto l'appello proposta dinanzi alla Corte di Appello di
TA.
Ebbene, nel caso specifico, va rilevato, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla condotta tenuta dal professionista, che non è stato provato alcun danno causalmente collegato con la dedotta negligenza professionale.
L'attore, infatti, non ha fornito prova della probabile fondatezza del suo diritto alla rivalutazione monetaria e degli interessi e al riconoscimento del maggior danno subito.
In relazione agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, in particolare, non è stato neanche calcolato quale sarebbe stato l'importo effettivamente dovuto all'attore dovendosi necessariamente tenere presenti anche le somme ricevute in via stragiudiziale in quanto gli importi versati a titolo di acconto vanno resi omogenei rispetto all'importo liquidato dal giudice all'attualità (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/08/2023, n. 23927; v. anche Tribunale Rovigo, 01/02/2019, n.82), mentre per quanto attiene al maggior danno da invalidità permanente, si tratta di una richiesta che non teneva conto di quanto accertato dal CTU in primo grado con un accertamento tecnico specialistico che difficilmente sarebbe stato rinnovato dal momento che le censure mosse dal alla perizia erano Pt_1 basate su una consulenza di parte di scarso valore probatorio (“la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” – v. Cass. civ., sez. III, 29.01.2010, n. 2063; v. Cassazione civile, sez. III ,
15/09/2020 , n. 19187; Cassazione civile, sez. I , 04/07/2022 , n. 21087).
Di conseguenza, può ritenersi che a prescindere da eventuali errori dell'avvocato, non vi è alcuna prova che l'appello del avrebbe trovato accoglimento. Pt_1
Infatti, la parte ricorrente, dunque, avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di elementi, in fatto e/o in diritto, idonei a determinare un esito favorevole nel giudizio risarcitorio di appello.
Tale onere di allegazione e prova è stato, però, disatteso nel corso del presente giudizio, per tutte le ragioni innanzi esposte.
La Cassazione ha affermato con un principio di diritto valevole anche nel caso de quo che "quel che certamente non è sufficiente per attribuire il risarcimento è la presenza di una mera e astratta possibilità di conseguirlo o di una mera e astratta possibilità di accoglimento dell'appello o di evitare la condanna al pagamento o di ridurne l'entità" (Trib. Macerata n. 195/2018).
11 Il giudizio prognostico deve essere condotto con particolare rigore, mettendo il Tribunale nelle condizioni di esprimersi in ordine al necessario accertamento controfattuale. Difatti è stato ricordato dal Tribunale di Roma con la decisione del 7/7/2007, come, al fine di affermare l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente, è necessario accertare che, se l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi.
Tale nesso tuttavia, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (ex multis, Cass., sez. III, 09-06-2004, n. 10966; Cass., sez. II, 19-11-2004, n. 21894).
Invero poiché il professionista non può garantire l'esito favorevole di un giudizio auspicato dal suo cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni 'in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici' (Cass. n.
6967/2006; Cass. n. 7309/2017; cfr anche Cass. n. 22376/2012 secondo la quale 'la perdita di una
"chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi' ed ha quindi confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità di un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).
Come ampiamente illustrato, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed infine se, qualora il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 2638/2013 e n. 3355/2014).
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre) il danno lamentato dal contraente adempiente' (Cass. n. 21894/2004 così massimata).
Tale prova non è stata raggiunta dal;
deve pertanto escludersi che l'attore abbia patito un Pt_1 concreto pregiudizio eziologicamente riconducibile alla negligenza professionale ascrivibile al convenuto, laddove, in ogni caso, la domanda del deve essere respinta anche sotto altro Pt_1 aspetto non avendo parte attrice provato l'ammontare del danno subito (si veda, da ultimo, Cass. n.
16342/2018).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, la domanda risarcitoria di parte ricorrente non può che essere rigettata.
Le ragioni del decidere e la peculiarità delle questioni di fatto e giuridiche affrontate, con pronunce giurisprudenziali che sono cambiate nel corso del tempo, giustificano una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge tutte le domande di parte attrice;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo eventualmente citato nel provvedimento.
Lamezia Terme, 4 aprile 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
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