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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 11857/2024 pendente tra
Parte_1
(c.f. C.F._1
Difensore: avv. Monica Tomatis
Domicilio eletto: Albenga (SV), via Cavour 56 presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c.f. ) C.F._2
Difensori: avv. Giorgio Bellosta e avv. Carlotta Farina
Domicilio eletto: Chiavari, Via Garibaldi 12 presso lo studio dell'avv. Carlotta Farina
E
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
CP_2
(c.f. ) C.F._3
Difensori: avv. Giorgio Bellosta e avv. Carlotta Farina
Domicilio eletto: Chiavari, Via Garibaldi 12 presso lo studio dell'avv. Carlotta Farina
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 12.12.2024) avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17-18.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il Parte_1 padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio concordatario con in CP_1
Varazze il 28.10.1995;
- Che dall'unione coniugale sono nati due figli: in data Per_1
12.4.1999 e n data 11.2.2001; CP_2
- Che le parti erano addivenute a separazione personale consensuale omologata con decreto del Tribunale di Savona del 10.05.2019;
- Che con sentenza del Tribunale di Savona n. 39/2020 del 09.01.2020 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso;
- Che rispetto al momento in cui era stato pronunciato il divorzio le sue condizioni di salute e, di conseguenza, la sua situazione economica, erano peggiorate;
- Di essere, infatti, attualmente privo di occupazione lavorativa e avere come unico reddito la temporanea NASPI;
- Che il figlio maggiorenne, era ormai divenuto anche CP_2 economicamente autosufficiente, svolgendo abitualmente lavori che gli permettono di provvedere a sé stesso;
- Che aveva terminato un corso di formazione teso alla CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 ricerca di stabile attività lavorativa e comunque, nel corso degli anni, aveva sempre svolto attività lavorativa saltuaria e stagionale.
Su tali presupposti chiedeva:
- La revoca dalla data della domanda del contributo al mantenimento per il figlio CP_2
- La revoca dalla data della domanda dell'assegno divorzile a favore della signora o in subordine la riduzione di tale CP_1 assegno ad euro 100,00.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la madre) e CP_1 CP_2
(da ora anche il figlio) si costituivano con memoria congiunta,
[...] allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che il ricorrente collaborava con il figlio prima presso l'Hotel Per_1
Riz di Finale Ligure e dal 19/01/2025 presso l'albergo, bar, ristorante, pizzeria denominato “Urb8”, sito in Urbe (Sv), contestavano pertanto che le condizioni di salute del ricorrente gli impedissero di svolgere attività lavorativa;
- Che solo il 9 gennaio 2024 aveva stipulato un CP_2 contratto di apprendistato con la Ditta E.T.T. S.p.a., pertanto contestavano che si potesse considerare autosufficiente economicamente;
- Che le entrate di per l'anno 2023 erano ammontate ad € CP_2
17.327,00 nette con una media mensile di € 1.443,91, con cui aveva provveduto alle spese per la gestione della casa, facendosi carico del mantenimento della madre;
- Che nell'anno 2022 durante il tirocinio aveva percepito un compenso di € 3.950,00;
- Che le condizioni di salute di non le consentivano di CP_1 svolgere attività lavorative gravose, soffrendo di diabete e altre patologie correlate;
- Che aveva potuto lavorare solo in poche occasioni, percependo per il resto del tempo l'assegno di disoccupazione e allo stato era disoccupata.
Su tali presupposti chiedeva:
- Quanto a respingere la domanda di revoca CP_1 dell'assegno divorzile
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - In subordine, la riduzione ad importo non inferiore ad € 300,00,
- Quanto al figlio respingere la domanda di revoca del CP_2 contributo al mantenimento
- In subordine contenerne al minimo la riduzione.
Con vittoria delle spese.
Svolte le successive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 03.04.2025. Interpellati dal giudice, i resistenti, confermavano di vivere assieme in appartamento condotto in locazione pagando mensilmente la somma di euro 500,00 a titolo di canone e di euro 150,00 a titolo di spese condominiali. Il ricorrente dichiarava che attualmente vive con la propria attuale compagna in appartamento ricevuto in eredità dal padre.
Il giudice, rilevato che il figlio seppure attraverso un contratto di CP_2 apprendistato, percepirà fino a gennaio 2026 un trattamento retributivo comunque significativo, proponeva alle parti la conciliazione della causa a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 39/2020, secondo le condizioni indicate a verbale d'udienza.
Le parti concordavano che, alla scadenza del prossimo 20 aprile, il CP_2 corrispondesse i soli importi di cui alla proposta di conciliazione del giudice, salva integrazione in caso di mancata conciliazione.
I difensori chiedevano termine e pertanto il giudice rinviava la causa all'udienza del 22.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte. Con tali note scritte le parti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal giudice all'udienza del 03.04.2025.
Dato atto di quanto sopra, va conseguentemente disposta la conversione del rito.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Savona n. 39/2020, pubblicata il 09.01.2020 deve essere accolta.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17-18.04.2025 hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata dal giudice all'udienza del 03.04.2025, sottoscrivendo entrambe l'accordo raggiunto e depositandolo in allegato a dette note.
Tali condizioni, che si riportano in dispositivo, a modifica e integrazione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 della citata sentenza divorzio, possono venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis. 29, a parziale modifica ed integrazione della sentenza del Tribunale di Savona n. 39/2020, pubblicata il 09.01.2020 (R.G. 3817/2019)
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali relative al regime di mantenimento della prole e all'assegno divorzile degli ex coniugi concordate dalle parti
, c.f. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
30.7.1969,
e
, c.f. , nata a [...], il CP_1 C.F._2
17.06.1974,
e
(c.f. ), nato a [...], CP_2 C.F._3
l'11.02.2001
- corrisponderà direttamente a entro Parte_1 CP_2 il giorno venti di ogni mese, la somma di euro 50,00 a titolo di contribuzione ordinaria e di contributo a eventuali spese straordinarie;
di conseguenza, egli è esonerato, fino ad eventuale modifica del presente provvedimento per sopravvenute nuove condizioni, a qualsiasi ulteriore contribuzione, diretta nei confronti del figlio, o indiretta nei confronti della per eventuali aiuti CP_1 economici forniti al figlio, per spese di qualsiasi natura relative al figlio importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici CP_2
Istat; decorrenza dalla data dell'accordo.
- corrisponderà a , entro il giorno venti di Parte_1 CP_1 ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
decorrenza dalla data dell'accordo.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 - Fermo il resto
- Spese compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 11857/2024 pendente tra
Parte_1
(c.f. C.F._1
Difensore: avv. Monica Tomatis
Domicilio eletto: Albenga (SV), via Cavour 56 presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c.f. ) C.F._2
Difensori: avv. Giorgio Bellosta e avv. Carlotta Farina
Domicilio eletto: Chiavari, Via Garibaldi 12 presso lo studio dell'avv. Carlotta Farina
E
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
CP_2
(c.f. ) C.F._3
Difensori: avv. Giorgio Bellosta e avv. Carlotta Farina
Domicilio eletto: Chiavari, Via Garibaldi 12 presso lo studio dell'avv. Carlotta Farina
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 12.12.2024) avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17-18.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il Parte_1 padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio concordatario con in CP_1
Varazze il 28.10.1995;
- Che dall'unione coniugale sono nati due figli: in data Per_1
12.4.1999 e n data 11.2.2001; CP_2
- Che le parti erano addivenute a separazione personale consensuale omologata con decreto del Tribunale di Savona del 10.05.2019;
- Che con sentenza del Tribunale di Savona n. 39/2020 del 09.01.2020 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso;
- Che rispetto al momento in cui era stato pronunciato il divorzio le sue condizioni di salute e, di conseguenza, la sua situazione economica, erano peggiorate;
- Di essere, infatti, attualmente privo di occupazione lavorativa e avere come unico reddito la temporanea NASPI;
- Che il figlio maggiorenne, era ormai divenuto anche CP_2 economicamente autosufficiente, svolgendo abitualmente lavori che gli permettono di provvedere a sé stesso;
- Che aveva terminato un corso di formazione teso alla CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 ricerca di stabile attività lavorativa e comunque, nel corso degli anni, aveva sempre svolto attività lavorativa saltuaria e stagionale.
Su tali presupposti chiedeva:
- La revoca dalla data della domanda del contributo al mantenimento per il figlio CP_2
- La revoca dalla data della domanda dell'assegno divorzile a favore della signora o in subordine la riduzione di tale CP_1 assegno ad euro 100,00.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la madre) e CP_1 CP_2
(da ora anche il figlio) si costituivano con memoria congiunta,
[...] allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che il ricorrente collaborava con il figlio prima presso l'Hotel Per_1
Riz di Finale Ligure e dal 19/01/2025 presso l'albergo, bar, ristorante, pizzeria denominato “Urb8”, sito in Urbe (Sv), contestavano pertanto che le condizioni di salute del ricorrente gli impedissero di svolgere attività lavorativa;
- Che solo il 9 gennaio 2024 aveva stipulato un CP_2 contratto di apprendistato con la Ditta E.T.T. S.p.a., pertanto contestavano che si potesse considerare autosufficiente economicamente;
- Che le entrate di per l'anno 2023 erano ammontate ad € CP_2
17.327,00 nette con una media mensile di € 1.443,91, con cui aveva provveduto alle spese per la gestione della casa, facendosi carico del mantenimento della madre;
- Che nell'anno 2022 durante il tirocinio aveva percepito un compenso di € 3.950,00;
- Che le condizioni di salute di non le consentivano di CP_1 svolgere attività lavorative gravose, soffrendo di diabete e altre patologie correlate;
- Che aveva potuto lavorare solo in poche occasioni, percependo per il resto del tempo l'assegno di disoccupazione e allo stato era disoccupata.
Su tali presupposti chiedeva:
- Quanto a respingere la domanda di revoca CP_1 dell'assegno divorzile
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - In subordine, la riduzione ad importo non inferiore ad € 300,00,
- Quanto al figlio respingere la domanda di revoca del CP_2 contributo al mantenimento
- In subordine contenerne al minimo la riduzione.
Con vittoria delle spese.
Svolte le successive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 03.04.2025. Interpellati dal giudice, i resistenti, confermavano di vivere assieme in appartamento condotto in locazione pagando mensilmente la somma di euro 500,00 a titolo di canone e di euro 150,00 a titolo di spese condominiali. Il ricorrente dichiarava che attualmente vive con la propria attuale compagna in appartamento ricevuto in eredità dal padre.
Il giudice, rilevato che il figlio seppure attraverso un contratto di CP_2 apprendistato, percepirà fino a gennaio 2026 un trattamento retributivo comunque significativo, proponeva alle parti la conciliazione della causa a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 39/2020, secondo le condizioni indicate a verbale d'udienza.
Le parti concordavano che, alla scadenza del prossimo 20 aprile, il CP_2 corrispondesse i soli importi di cui alla proposta di conciliazione del giudice, salva integrazione in caso di mancata conciliazione.
I difensori chiedevano termine e pertanto il giudice rinviava la causa all'udienza del 22.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte. Con tali note scritte le parti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal giudice all'udienza del 03.04.2025.
Dato atto di quanto sopra, va conseguentemente disposta la conversione del rito.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Savona n. 39/2020, pubblicata il 09.01.2020 deve essere accolta.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17-18.04.2025 hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata dal giudice all'udienza del 03.04.2025, sottoscrivendo entrambe l'accordo raggiunto e depositandolo in allegato a dette note.
Tali condizioni, che si riportano in dispositivo, a modifica e integrazione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 della citata sentenza divorzio, possono venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis. 29, a parziale modifica ed integrazione della sentenza del Tribunale di Savona n. 39/2020, pubblicata il 09.01.2020 (R.G. 3817/2019)
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali relative al regime di mantenimento della prole e all'assegno divorzile degli ex coniugi concordate dalle parti
, c.f. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
30.7.1969,
e
, c.f. , nata a [...], il CP_1 C.F._2
17.06.1974,
e
(c.f. ), nato a [...], CP_2 C.F._3
l'11.02.2001
- corrisponderà direttamente a entro Parte_1 CP_2 il giorno venti di ogni mese, la somma di euro 50,00 a titolo di contribuzione ordinaria e di contributo a eventuali spese straordinarie;
di conseguenza, egli è esonerato, fino ad eventuale modifica del presente provvedimento per sopravvenute nuove condizioni, a qualsiasi ulteriore contribuzione, diretta nei confronti del figlio, o indiretta nei confronti della per eventuali aiuti CP_1 economici forniti al figlio, per spese di qualsiasi natura relative al figlio importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici CP_2
Istat; decorrenza dalla data dell'accordo.
- corrisponderà a , entro il giorno venti di Parte_1 CP_1 ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
decorrenza dalla data dell'accordo.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 - Fermo il resto
- Spese compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6