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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1235/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PRATI NICOLA depositata nel fascicolo processuale
- Ricorrente -
contro
(p. iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. _1 P.IVA_1
FORESTI ENRICO come da procura alle liti depositata nel fascicolo processuale
- Resistente –
Nonché contro
Controparte_2
- Terzo chiamato contumace -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.- Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della società resistente
[...]
- amministrata all'epoca dei fatti di causa, da in veste _1 Persona_1 di amministratore unico e partecipata dai soci , , Parte_2 Persona_2 nonché dal medesimo in misura pressocché paritaria con gli altri due Persona_1 soci, (cfr. doc. 14 ricorrente) - allegando di aver concluso con essa, nel mese di luglio del 2022, un contratto d'appalto avente ad oggetto la demolizione e la ricostruzione di un magazzino con successivo cambio di destinazione d'uso in abitativo con possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali del c.d. bonus 110 e del sisma bonus.
1 1.1.2.- Il ricorrente ha domandato la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento di non scarsa importanza (artt. 1453 e 1455 cod. civ.) per non essere i lavori di ristrutturazione mai cominciati, nonché la condanna della resistente al risarcimento del danno sofferto, pari al valore delle lavorazioni che, se effettivamente eseguite, avrebbero potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali e, conseguentemente, entrare nel patrimonio dell'attore, senza alcun esborso economico (lucro cessante), nonché ai costi sostenuti per la presentazione della SCIA
(danno emergente). In via subordinata, il ricorrente, per l'ipotesi in cui si ritenesse che alcun contratto sia stato concluso e che la relazione tra le parti si fosse interrotta allo stadio delle trattative, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento delle medesime somme a titolo di responsabilità precontrattuale.
1.2.- in particolare, ha dedotto di aver contrattato direttamente con Parte_1
- amministratore unico di una distinta società di capitali: Persona_3
Innokasa Innovation s.r.l., doc. 15 ricorrente, interamente partecipata da CP_3
- e che quest'ultimo avrebbe concluso il contratto d'appalto in nome e per conto
[...] di mediante comportamenti concludenti. _1
1.3.- Le trattative, secondo, la prospettazione del ricorrente si sarebbero così snodate:
-) in data 10.6.22 vi sarebbe stato un incontro preliminare presso l'abitazione di
– non meglio precisato “titolare de facto della (sic !) – unitamente Persona_4 CP_1 ad uno dei soci di , in cui si sarebbe discusso _1 Persona_2 della “pianificazione dell'intervento”;
-) in data 13/7/22 il avrebbe trasmesso la bozza del contratto d'appalto non ER firmata su carta intestata della società di capitali dal medesimo amministrata CP_2
(docc. 1 e 2 ricorrente);
-) il giorno 14/7/22 vi sarebbe stato un nuovo incontro presso l'ufficio di un professionista esterno, tale Ing. insieme ai professionisti Persona_5 Per_6
e : i presenti avrebbero raggiunto un accordo nei termini riportati
[...] Persona_7 nell'offerta redatta su carta intestata della società con le seguenti CP_2 modificazioni: - posa in opera della recinzione esterna;
- posa in opera di una colonnina per la ricarica elettrica;
- introduzione di uno ius poenitendi del committente per l'ipotesi in cui la parte di corrispettivo non cedibile mediante il meccanismo dello sconto in fattura del bonus 110 dovesse eccedere l'importo di euro 5.000,00;
-) il giorno seguente il a trasmesso la bozza della proposta contrattuale, ma ER questa volta il testo dell'offerta era riportato su carta intestata di Controparte_4
2
[...] (docc. 3 e 4 ricorrente, documenti privi di sottoscrizione e incompleti nella parte relativa alla data di inizio e fine lavori);
-) seguiva uno scambio di messaggi tra e avente ad oggetto il Parte_1 ER mancato inserimento nella proposta contrattuale non firmata delle condizioni che, secondo l erano state concordate verbalmente il 14/7/22; Parte_1
-) quindi, inviava a opia della proposta su carta intestata di Parte_1 ER [...]
contenente, in calce, le proposte di modifica contrattuali discusse via CP_1 messaggistica con (doc. 6 ricorrente) e, ancora più in calce, la propria ER sottoscrizione.
1.4.- ha dedotto che la sua proposta scritta non è mai stata accettata per Parte_1 iscritto dalla sua controparte negoziale. Ciò nondimeno ha sostenuto di aver nutrito l'affidamento sul fatto che il contratto si fosse comunque concluso con
[...]
, sia in considerazione dello scambio di corrispondenza che aveva CP_1 intrattenuto – nel mese di agosto del '22 – con il (che, tuttavia, inviava e ER riceveva messaggi dall'account di posta elettronica della distinta società ), CP_2 nonché con i professionisti da luio incaricati della redazione del progetto e della direzione lavori ai fini del deposito della S.C.I.A. (doc. 8 ricorrente), sia in considerazione dell'effettivo deposito del titolo abilitativo all'attività edilizia in data
30/8/22 (docc. 3 e 4 resistente e doc. 9 ricorrente), il quale era stato preceduto da una richiesta del (sempre proveniente dall'account e-mail di ) di ER CP_2 indicare nel titolo abilitativo quale società appaltatrice (doc. 8 _1 ricorrente, sub e-mail del 12.8.22).
1.5.- Per questa ragione, non essendo mai cominciati i lavori dopo il deposito della s.c.i.a., l'odierno ricorrente ha evocato in giudizio la società resistente _1
e, ciò, al fine di sentir pronunciare la risoluzione per inadempimento di non
[...] scarsa importanza del contratto d'appalto e il risarcimento del danno corrispondente all'interesse positivo che egli avrebbe ritratto dalla regolare esecuzione del regolamento contrattuale e al danno emergente pari alle spese sostenute per la s.c.i.a. al cui deposito, tuttavia, non è seguito l'inizio dell'attività edilizia oggetto dell'appalto d'opera.
2.1.- Si è costituita in giudizio la quale ha negato di aver _1 concluso, neppure per fatti concludenti, alcun contratto d'appalto con l ed ha Parte_1 specificamente contestato che il che avrebbe contrattato con il ricorrente in ER nome e per conto di – avesse un rapporto di immedesimazione _1
3 organica con tale società oppure avesse ricevuto una procura, scritta o orale, a spendere il nome nei confronti dei terzi della società resistente.
2.2.- La resistente, poi, ha specificatamente contestato che in data 10.6.22 vi fosse stato un incontro presso l'abitazione di , tra quest'ultimo e il ricorrente Persona_4 unitamente a , socio di nel quale si sarebbe Persona_2 _1 discusso del contratto de quo, negando in ogni caso che avesse alcun Persona_4 potere rappresentativo o gestorio della società.
2.3.- Le difese della società resistente si sono, poi, concentrare verso due direttrici con l'obiettivo di contestare, sia la consapevolezza in capo al ricorrente di contrattare con sia l'intervenuta conclusione di un contratto d'appalto, per _1 essersi i contatti tra l e il renatisi allo stadio di trattative avanzate. Parte_1 ER
2.4.- Al fine di evidenziare l'assenza di un affidamento in capo all di Parte_1 contrattare con la resistente mette in luce le seguenti _1 circostanze documentali: -) la prima offerta (non sottoscritta) trasmessa dal ER all era redatta su carta intestata della società (docc. 1 e 2 Parte_1 CP_2 ricorrente); -) ancora, in data 1.8.22 (dopo cioè aver inviato la controproposta su carta intestata il ricorrente contatta tramite messagistica il _1 professionista che avrebbe nominato come direttore lavori scrivendogli che lo contatta
“per il cantiere con ” (doc. 8 ricorrente, file “chat Aldegheri-Nalin.jpg”); -) CP_2 nella SCIA depositata il 30.8.22 il ricorrente non aveva ancora deciso a quale società affidare i lavori d'appalto atteso che a pag. 13 della domanda edilizia, dedicato a indicare l'”impresa esecutrice dei lavori”, è testualmente scritto “l'impresa esecutrice/imprese esecutrici sarà/saranno individuata/ e prima dell'inizio dei lavori”
(doc. 3 pag. 13, resistente,);-) l'arch. , professionista che l CP_5 Parte_1 avrebbe nominato come direttore lavori, ha dichiarato via e-mail che nel mese di agosto del 2022 era stato contattato per il cantiere di da he aveva Parte_1 ER speso il nome di Innokasa Innovation s.r.l. (doc. 6 resistente).
2.5.- Al fine di dimostrare la mancata conclusione di alcun contratto d'appalto la difesa della resistente ha rappresentato i seguenti fatti:
-) nella controproposta inviata dall al (doc. 6 ricorrente) il Parte_1 ER ricorrente si era riservato di revocare l'offerta (“l'offerta è da considerarsi annullata” scrive di suo pugno) se l'onere dei lavori a carico del cliente fosse superiore di
5.000,00 euro al prezzo offerto: tale circostanza rivelerebbe che, alla data del 15.7.22, il prezzo dell'appalto non era stato ancora concordato;
4 -) via WhatsApp ha scritto il 26.7.22 al che restava in attesa della Parte_1 ER
“offerta definitiva” (doc. 8 resistente);
-) i messaggi scambiatisi tra l e il via WhatsApp tra il 26.7.22 e il Parte_1 ER
2.9.22 (docc.
9-12 resistente) attestano che la progettazione dell'opera fosse ancora in fieri e che, in assenza di una progettazione definitiva e di un computo preciso dei costi a carico del committente le parti non intendevano vincolarsi, tanto che il ricorrente, nel messaggio del 2.9.22 affermava che se il prezzo non fosse stato calcolato in termini precisi “il gioco non vale la candela”;
-) l'esistenza di un messaggio cancellato dalla chat WhatsApp proveniente da e indirizzato a il 20.9.22 in cui il primo aveva comunicato al Parte_1 ER secondo che intendeva non procedere oltre perché “i costi che rimangono a mio carico sono troppo alti” che sarebbe seguito ad un incontro tra il l ER Parte_1 avvenuto il 20.09.22 in cui il primo consegnava al secondo il computo definitivo dell'appalto da cui emergeva che la spesa a carico del ricorrente non cedibile mediante il meccanismo dello sconto in fattura sarebbe stata di 70.400,00 euro.
3.1.- Preso atto delle difese della convenuta alla prima udienza il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della società Innokasa Innovation s.r.l. proponendo nei suoi confronti, in via subordinata al mancato accoglimento delle domande proposte nei confronti della convenuta, le domande di risoluzione del contratto d'appalto e di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione del vincolo contrattuale. La predetta società, pur ritualmente evocata in giudizio tramite notifica a mezzo pec, è rimasta contumace
3.2.- Dopo il deposito delle memorie ex art. 281-undecies cod. proc. civ. la causa è stata mandata in decisione senza che siano stati ammessi i capitoli di prova orale in quanto o irrilevanti ai fini del decidere o inammissibili
4.1.- Prima di entrare nel merito delle domande articolate dal ricorrente nei confronti di e delle ragioni della ininfluenza o dell'inammissibilità dei mezzi _1 di prova orale articolati dalla ricorrente, occorre, però, premettere che le domande sarebbero fondate se e nella misura in cui l possa dimostrare che il Parte_1 ER
– che pacificamente non riveste alcun ruolo nella compagine societaria di
[...]
e non ha alcun rapporto di lavoro o di collaborazione continuata e _1 continuativa con la stessa – possa ritenersi aver contrattato quale rappresentante apparente di questa società capitali nella vicenda che qui occupa.
4.2.- Occorre, però, precisare che, secondo il consolidato orientamento della
5 giurisprudenza di legittimità, “Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorchè, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/11/2020,
n.24980).
4.3.- Ebbene, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti entrambi i presupposti affinché sussista quella situazione di apparenza che consenta di imputare gli atti negoziali compiuti dal direttamente nella sfera giuridica di ER [...] quale soggetto rappresentata dal _1 ER
5.1.- Anzitutto giova osservare come dalla documentazione in atti emerge che solo in un caso il abbia trasmesso un'offerta negoziale su carta intestata di ER [...]
, ma questa proposta non era sottoscritta né dal in nome e per CP_1 ER conto di e neppure da altra persona che si fosse arrogata in quel _1 testo il potere di spendere il nome della società nei rapporti con i terzi: dalla disamina del testo della proposta (testo, peraltro, significativamente incompleti di alcuni elementi significativi dell'operazione) il ricorrente non poteva, pertanto, certamente evincere il potere del di spendere il nome della società resistente, ma al più ER quello di fare da intermediario nelle trattative (docc. 3 e 4 ricorrente).
5.2.- L'assenza di uno stato soggettivo di buona fede incolpevole in capo al ricorrente emerge, poi, dal fatto che la controproposta trasmessa dall al su Parte_1 ER carta intestata di (docc. 6 e 7 ricorrente) non è stata _1 riscontrata, né in termini adesivi né in termini negativi, da alcuna persona che avesse il potere di impegnare la volontà contrattuale di né verbalmente _1 né per iscritto.
5.3.- L invero, nelle settimane successive e per tutto il mese d'agosto ha Parte_1 continuato a corrispondere a mezzo WhatsApp e via e-mail esclusivamente con il al suo numero di telefono personale e al suo account di posta elettronica ER aziendale riferibile alla distinta società (e non anche con Controparte_2
l'amministratore, con i soci o con i dipendenti di : in questo _1 scambio di messaggi mai il a detto di compiere atti negoziali in nome e per ER conto di ad eccezione di un solo caso: l'e-mail del 12.8.22 in cui _1
6 il criveva al professionista incaricato di redigere i documenti da allegare alla ER
S.C.I.A. che doveva essere inserito il nominativo della società _1 quale “impresa esecutrice” dell'opera (doc. 8 ricorrente).
5.4.- Si tratta, tuttavia, di una circostanza di fatto che di per sé sola non basta a fondare un affidamento serio del ricorrente rispetto all'esistenza di poteri rappresentativi di in capo al anche perché contrastata _1 ER da elementi di fatto che depongono in senso contrario a tale circostanza.
5.5.- Il primo è il fatto che il scriveva, anche allorché invitava il direttore dei ER lavori ad inserire nella domanda edilizia il nominativo di _1 dall'account di posta elettronica di Innokasa s.r.l.; il secondo è che, appena qualche giorno prima, quando corrispondeva via WhatsApp col proprio Parte_1 professionista di fiducia , affermava che il cantiere sarebbe stato gestito da CP_5
Innokasa s.r.l. (doc. 8 ricorrente, “file chat ”); il terzo fatto, Email_1 anch'esso contrario all'esistenza di un effettivo e serio affidamento in capo all sul fatto che stesse contraendo con Innokasa s.r.l., sta nella stessa Parte_1 formulazione della s.c.i.a. depositata il 30.8.22 nella quale si dichiara che “l'impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori” (doc. 9, parte prima, primo file pdf ricorrente, doc. 3 ricorrente, pag. 13 di
15), circostanza inequivoca che, al momento del deposito della segnalazione tesa a rappresentare all'Amministrazione l'imminente inizio dei lavori, per il committente non era ancora chiaro quale fosse il nominativo dell'impresa o delle imprese appaltatrici, tanto che si riservava di indicarlo in un momento successivo.
6.1.- Oltre all'assenza di un affidamento serio ed incolpevole in capo al committente rispetto al fatto che il stava contrattando in nome e per conto di ER [...] col potere di vincolarla contrattualmente, gli è che nel caso di specie _1 non sussiste alcuna condotta colposa da parte della società resistente che possa aver ingenerato il convincimento che essa, nella fattispecie negoziale de qua, avesse conferito al l potere di stipulare contratti in suo nome e per suo conto. ER
6.2.- Il ricorrente non ha allegato, infatti, una sola occasione in cui gli organi societari della società resistente o soggetti aventi con la stessa un rapporto di immedesimazione organica abbiano ratificato l'operato del o abbiano fatto ER credere che quest'ultimo potesse vincolare nei rapporti con i _1 terzi: - la bozza della proposta contrattuale su carta intestata di _1 non reca alcun segno grafico riconducibile a persone fisiche della società resistente;
- la controproposta trasmessa da su carta intestata di Parte_1 _1
7 non ha avuto alcuna risposta scritta o orale da parte dell'amministratore unico o di un procuratore negoziale di - la dichiarazione del del _1 ER
12.8.22 che l'impresa appaltatrice sarebbe stata non è stata avallata _1 da alcun soggetto incardinato presso la società, tanto che la pratica edilizia è stata il
30.8.22 depositata in Comune senza indicare il nominativo della società appaltatrice.
6.3.- Ciò posto, è vero che ai primi di giugno del 2022 e, dunque, in una fase iniziale delle trattative, – e, cioè, uno dei soci di che, Persona_2 Controparte_6 comunque, possiede una partecipazione non maggioritaria ed è privo di ruoli gestori nella compagine societaria – abba girato al ricorrente il contatto di ma dallo ER scambio della messaggistica WhatsApp in atti non si evince in modo perpiscuo se il fosse stato presentato quale soggetto terzo che avrebbe concluso l'affare ER con l in autonomia (o, comunque, quale rappresentante organico di un'altra Parte_1 società) o come mero collaboratore esterno di incaricato Controparte_6 soltanto di fare da intermediario nelle trattive oppure quale soggetto investito anche del potere di concordare i termini dell'operazione negoziale in nome e per conto della resistente, impegnandone all'esterno la volontà. Invero, dalla documentazione in atti
(la bozza di proposta contrattuale su carta intestata di ma non _1 sottoscritte dal n nome e per conto della società né tantomeno da alcun altra ER persona fisica, la S.C.I.A. depositata in Comune senza l'indicazione del nominativo della società appaltatrice, il reiterato invio della corrispondenza dall'account di posta del intestato alla distinta società Innokasa s.r.l., la specifica ammissione del ER ricorrente coll'architetto che il cantiere era di “ ”), quest'ultima CP_5 CP_2 ricostruzione – la sola che presupporrebbe la creazione di un rapporto di rappresentanza apparente – non appare seriamente predicabile.
7.1.- Tanto premesso, è ora possibile entrare nel merito dei mezzi di prova articolati dal ricorrente al fine di dimostrare la loro inconcludenza rispetto al fatto da provare e, cioè, l'esistenza di una situazione di apparenza qualificata tale da portare ad affermare l'esistenza di un potere rappresentato del rispetto alla società ER
. _1
7.2.- I capitoli 5), 13), 14), 18), 20), 24) della prima memoria ex art. 281-undecies del ricorrente sono valutativi perché non individuano le persone fisiche che avrebbero contrattato in nome e per conto di e, dunque, non hanno alcuna _1 concludenza rispetto all'effettiva ratifica dell'operato del da parte di soggetti ER effettivamente in grado di spendere all'esterno il nome della società resistente.
L'ammissione dei capitoli di prova si tradurrebbe, quindi, nell'inammissibile delega al
8 teste di una valutazione e, cioè, se quelle persone fisiche (niente affatto indicate nel capitolo che fa laconicamente riferimento ad un'entità astratta che non esiste nel mondo fenomenico “ ) avessero avuto un'investitura apparente o _1 effettiva ad agire in nome e per conto della società resistente.
7.3.- I capitoli 16) e 17), invece, sono generici perché non identifica chi sarebbero i
“referenti” o gli “altri soggetti di ”, nonché non specifica le circostanze _1 di tempo, di luogo e modali dei fatti articolati e, in tal modo, non consente la formulazione di una prova contraria indiretta da parte della società resistente.
7.4.- Quanto, poi, ai capitoli di prova da 25) a 32) ed all'ordine di esibizione formulato a pag. 12) della prima memoria ex art. 281-undecies cod. proc. civ., essi sono relativi ai rapporti contrattuali intercorsi da con altre società o a relazioni _1 contrattuali intercorse tra il d altri committenti, di tal ché essi sono irrilevanti ER
a dimostrare che, nel caso di specie, il abbia speso il nome di ER [...]
nelle trattative e che quest'ultima abbia tenuto una condotta che abbia CP_1 ingenerato, proprio nell'odierno ricorrente, il legittimo affidamento che il osse ER stato investito del potere di agire in nome e per conto dell'odierna società resistente.
7.5.- Anche i capitoli di prova articolati dal ricorrente nel ricorso introduttivo – non riproposti in sede di memoria ex art. 281-undecies dove, invero, la difesa di Parte_1 ha articolato un diverso capitolato incompatibile con la numerazione contenuta nel ricorso – sono ininfluenti ai fini del decidere oppure sono genrici.
7.6.- Infatti, il capitolo di prova n. 2) del ricorso, attesa la sua genericità e l'assenza del dell'incontro cui avrebbe partecipato anche un socio della resistente, è ER inidoneo a dimostrare che si fosse creata l'apparenza che il uccessivamente ER avesse negoziato in nome e per conto di il capitolo n. 3) non _1 individua con quali modalità e soprattutto quale persona fisica avrebbe delegato a trattare con il ricorrente in nome e per conto di e, ER _1 dunque, è del tutto inidoneo tanto a dimostrare la ragionevolezza dell'affidamento riposto dal ricorrente, quanto la precipua condotta tenuta da (e ad _1 essa imputabile) che avrebbe generato questo falso affidamento;
il capitolo 4) è ininfluente perché chiede al teste di confermare che il bbia svolto un'attività ER di intermediario per e non già di soggetto investito del potere di _1 agire in nome e per conto della società; il capitolo n. 8) è contrario alle risultanze documentali dalle quali si evince l'assenza di alcun testo negoziale con una sottoscrizione proveniente o, comunque, riferibile alla resistente _1
(essendo il relativo spazio lasciato in bianco); i capitoli da 9) a 12) fanno tutti
9 genericamente riferimento a senza individuare i nomi delle _1 persone fisiche che avrebbero discusso in nome e per conto della società della progettazione dell'opera di ristrutturazione oggetto dell'appalto.
8.1.- Tanto premesso rispetto al rigetto delle domande articolate nei confronti della resistente in quanto carente sul piano sostanziale di _1 legittimazione passiva a contraddire, occorre passare ad esaminare la fondatezza delle domande proposte nei confronti di terza chiamata in Controparte_2 causa da parte del ricorrente e da quest'ultimo individuata, in via alternativa, come legittimata passiva a contraddire.
8.2.- Anche tali domande non risultano fondata sebbene, evidentemente, per altre e diverse ragioni da quelle relative alla carenza del potere rappresentativo del ER rispetto alla società della quale, invece, egli risultava Controparte_2 all'epoca dei fatti di causa legale rappresentate.
9.1.- Emerge, infatti, in ogni caso come alcun contratto d'appalto sia stato, in realtà, concluso tra e non avendo le parti Controparte_2 Parte_1 raggiunto ancora un accordo né sul prezzo dell'opera appaltata, né sul progetto definitivo dell'opera e, a ben guardare, neppure sull'identità dell'impresa appaltatrice.
9.2.- Rispetto al corrispettivo occorre, infatti, evidenziare come si fosse Parte_1 riservato il diritto di revocare la proposta contrattuale (“l'offerta è da considerarsi annullata” scrive ) se la quota parte del prezzo a suo carico (non, cioè, cedibile alla società appaltatrice col meccanismo dello “sconto in fattura”) dovesse superare di
5.000,00 euro quello originariamente preventivato (doc. 6 ricorrente). In questo modo il ricorrente, nella sua controproposta negoziale datata 14.7.22, dà atto dell'esistenza di una trattativa ancora in corso sul corrispettivo del contratto e che tale elemento doveva considerarsi decisivo rispetto alla determinazione se concludere o meno l'affare.
9.3.- Rispetto alla progettazione definitiva dell'opera e al raggiungimento di un accordo su quale fosse, quindi, l'oggetto dell'appalto di ristrutturazione e le opere che avrebbero dovuto essere eseguite dall'appaltatrice, lo scambio della messaggistica
WhatsApp in atti attesta che, per tra la fine del mese di luglio e tutto il mese di agosto del 2022, le parti erano ben lontane da aver raggiunto un accordo ove si consideri che: - il 26.7.22 il ricorrente riferiva ad che la progettazione dell'impianto Parte_1 termico era ancora in alto mare e ferma alla verifica della fattibilità tra l'impianto classico e quello con la pompa di calore (doc. 9 resistente) - il 27.7.22 il ricorrente
10 rappresentava di essere in attesa di ricevere la “offerta definitiva” (doc. 8 resistente);
- il 29.7.22 ammetteva che lo stadio della progettazione era ancora lontano Parte_1 dalla sua definizione tanto che, in base a determinate risposte, avrebbe dovuto essere fatto “una seria valutazione se riusciamo a fare o meno l'intervento” (doc. 9 resistente); - nel mese di agosto sono riportati una serie di messaggi da a Parte_1 in cui emerge, da un lato, che le parti stavano ancora discorrendo di una ER revisione del progetto (doc. 11 resistente, messaggio del 2.8.22: “hai visto la nuova revisione del progetto?”) e, dall'altro, che non era stato ancora definito il “calcolo preciso dell'intervento” (doc. 11 resistente, messaggio del 2.9.22) e, cioè, il prezzo che il committente avrebbe dovuto pagare all'appaltatore, ossia uno degli elementi essenziali del contratto, anche in considerazione della precedente indicazione dell al e, in particolare, della sua riserva di revocare l'offerta nel Parte_1 ER caso del superamento di un certo tetto economico.
9.4.- A dimostrazione che le parti non si ritenevano vincolate ad alcun accordo negoziale, gli è che, da un lato, la S.C.I.A. depositata il 30.8.22 al Comune di
Legnago, significativamente, non reca l'indicazione di alcuna società appaltatrice quale impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori (doc. 3 resistente, pag. 13 in cui la parte si riserva di comunicare successivamente, all'inizio dei lavori, il nominativo al
Comune) e, dall'altro lato, che il 2/9/22 l'odierno ricorrente ammetteva che, senza i calcoli precisi del costo dell'appalto, non poteva farsi un'idea “se il gioco valeva o meno la candela” e, quindi, uscendo dalla metafora, se il contratto (evidentemente non ancora stipulato o al quale non si riteneva vincolato perché altrimenti non avrebbe neppure avuto senso porsi questo interrogativo) avesse o meno, per lui, una reale convenienza economica.
10.- , l'omessa stipula di un contratto d'appalto con CP_7 Controparte_2
porta inevitabilmente al rigetto tanto della domanda di risoluzione del contratto,
[...] quanto alla domanda di risarcimento che entrambe presuppongono l'intervenuta stipulazione, a monte, di un contratto.
11.- D'altra parte, a ben guardare, il ricorrente non ha neppure dimostrato che, ove mai il contratto d'appalto dovesse essersi ritenuto concluso, egli abbia subito un danno effettivo dalla condotta inadempiente dell'appaltatrice in quanto: - la prova del danno emergente è supportata da un'inidonea nota pro forma dei professionisti incaricati dell'attività di progettazione e non di una fattura che, invece, rappresenta una voce di costo effettiva per il committente (salva ovviamente l'ipotesi della falsa fatturazione); - il ricorrente non ha neppure allegato che il costo complessivo
11 dell'opera non sarebbe stato superiore di 5.000,00 euro “la quota rimanente a carico del cliente” e, cioè, che vi fosse quella che per lui rappresentava la condicio sine qua non per il mancato esercizio del diritto potestativo di revoca dalla proposta o, in caso di conclusione del contratto, di recesso dal vincolo negoziale.
12.1.- Non è possibile neppure accogliere la domanda di risarcimento del danno precontrattuale per l'assorbente ragione che il danno da recesso ingiustificato dalle trattative non può ritenersi dimostrato.
12.2.- Tale danno, infatti, per consolidata giurisprudenza non coincide con l'interesse positivo (l'utilità che il creditore avrebbe percepito in caso di esatta esecuzione del contratto concluso e che, invece, non è stato concluso), ma nell'interesse negativo e, cioè, nelle spese sostenute durante le trattative che non sono andate a buon fine e nelle occasioni di guadagno alternative perdute a causa del protrarsi delle trattative infruttuose (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/11/2024, n.28404).
13.- Ciò posto, innanzitutto non sono dimostrate le spese vive che il ricorrente abbia sostenuto per un affare che non si è poi concluso attesa l'inidoneità delle mere note pro forma a fungere quale documento rappresentativo di costi effettivamente sostenuti o da sostenere da parte del ricorrente.
14.1.- In secondo luogo, non è stato neppure dedotto che l ove non fosse Parte_1 stato impegnato tra il luglio e l'agosto del '22 nelle trattative con il legale rappresentante di avrebbe reperito – in un momento Controparte_2 storico in cui a causa del bonus 110 vi era una situazione di carenza della disponibilità delle materie prime e vi erano notevoli ritardi nell'esecuzione dei contratti d'appalto – un'altra impresa in grado di effettuare i medesimi lavori nella misura minima del 30% entro la data del 30.9.22 per beneficiare delle agevolazioni pubbliche.
14.2.- L infatti, come emerge dai documenti di causa, non era disponibile a Parte_1 contrarre a qualunque costo, ma solo se avrebbe potuto fruire delle agevolazioni pubbliche del bonus 110 (come è noto fortemente contingentate, proprio in quei mesi, dalle sopravvenute scelte di indirizzo politico della maggioranza parlamentare che sosteneva il Governo e se il costo economico dell'operazione a suo carico CP_8 non avesse superato una certa soglia.
15.- Conseguentemente, anche la domanda risarcitoria proposta ex art. 1337 cod. civ. nei confronti della terza chiamata deve essere respinta. Controparte_2
16.- Le spese legali, nei confronti della parte resistente costituita, seguono la soccombenza. Esse si liquidano sulla base dei minimi del d.m. 55/2014 per tutte le
12 fasi del giudizio, atteso l'omesso svolgimento di attività istruttoria e la decisione della causa nelle forme di cui all'art. 281-sexies cod. proc. civ.
17.- La soccombenza virtuale parziale della resistente rispetto alla domanda ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (domandata poi rinunciata e manifestamente infondata nel merito atteso il carattere complessivamente opaco della situazione e l'inevitabile discrasia che può sussistere tra la verità processuale e quella sostanziale) non può, di fatti, rilevare ai fini della compensazione anche solo parziale delle spese di lite, “stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza
(domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale)” (cfr. Cassazione civile, sez. III ,
23/06/2022 , n. 20317).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
➢ rigetta tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti della resistente
_1
➢ condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese _1 legali pari ad euro 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge;
➢ rigetta tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti della terza chiamata Controparte_2
➢ Nulla sulle spese legali tra il ricorrente e la terza chiamata
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Verona, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Attilio Burti
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1235/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PRATI NICOLA depositata nel fascicolo processuale
- Ricorrente -
contro
(p. iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. _1 P.IVA_1
FORESTI ENRICO come da procura alle liti depositata nel fascicolo processuale
- Resistente –
Nonché contro
Controparte_2
- Terzo chiamato contumace -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.- Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della società resistente
[...]
- amministrata all'epoca dei fatti di causa, da in veste _1 Persona_1 di amministratore unico e partecipata dai soci , , Parte_2 Persona_2 nonché dal medesimo in misura pressocché paritaria con gli altri due Persona_1 soci, (cfr. doc. 14 ricorrente) - allegando di aver concluso con essa, nel mese di luglio del 2022, un contratto d'appalto avente ad oggetto la demolizione e la ricostruzione di un magazzino con successivo cambio di destinazione d'uso in abitativo con possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali del c.d. bonus 110 e del sisma bonus.
1 1.1.2.- Il ricorrente ha domandato la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento di non scarsa importanza (artt. 1453 e 1455 cod. civ.) per non essere i lavori di ristrutturazione mai cominciati, nonché la condanna della resistente al risarcimento del danno sofferto, pari al valore delle lavorazioni che, se effettivamente eseguite, avrebbero potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali e, conseguentemente, entrare nel patrimonio dell'attore, senza alcun esborso economico (lucro cessante), nonché ai costi sostenuti per la presentazione della SCIA
(danno emergente). In via subordinata, il ricorrente, per l'ipotesi in cui si ritenesse che alcun contratto sia stato concluso e che la relazione tra le parti si fosse interrotta allo stadio delle trattative, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento delle medesime somme a titolo di responsabilità precontrattuale.
1.2.- in particolare, ha dedotto di aver contrattato direttamente con Parte_1
- amministratore unico di una distinta società di capitali: Persona_3
Innokasa Innovation s.r.l., doc. 15 ricorrente, interamente partecipata da CP_3
- e che quest'ultimo avrebbe concluso il contratto d'appalto in nome e per conto
[...] di mediante comportamenti concludenti. _1
1.3.- Le trattative, secondo, la prospettazione del ricorrente si sarebbero così snodate:
-) in data 10.6.22 vi sarebbe stato un incontro preliminare presso l'abitazione di
– non meglio precisato “titolare de facto della (sic !) – unitamente Persona_4 CP_1 ad uno dei soci di , in cui si sarebbe discusso _1 Persona_2 della “pianificazione dell'intervento”;
-) in data 13/7/22 il avrebbe trasmesso la bozza del contratto d'appalto non ER firmata su carta intestata della società di capitali dal medesimo amministrata CP_2
(docc. 1 e 2 ricorrente);
-) il giorno 14/7/22 vi sarebbe stato un nuovo incontro presso l'ufficio di un professionista esterno, tale Ing. insieme ai professionisti Persona_5 Per_6
e : i presenti avrebbero raggiunto un accordo nei termini riportati
[...] Persona_7 nell'offerta redatta su carta intestata della società con le seguenti CP_2 modificazioni: - posa in opera della recinzione esterna;
- posa in opera di una colonnina per la ricarica elettrica;
- introduzione di uno ius poenitendi del committente per l'ipotesi in cui la parte di corrispettivo non cedibile mediante il meccanismo dello sconto in fattura del bonus 110 dovesse eccedere l'importo di euro 5.000,00;
-) il giorno seguente il a trasmesso la bozza della proposta contrattuale, ma ER questa volta il testo dell'offerta era riportato su carta intestata di Controparte_4
2
[...] (docc. 3 e 4 ricorrente, documenti privi di sottoscrizione e incompleti nella parte relativa alla data di inizio e fine lavori);
-) seguiva uno scambio di messaggi tra e avente ad oggetto il Parte_1 ER mancato inserimento nella proposta contrattuale non firmata delle condizioni che, secondo l erano state concordate verbalmente il 14/7/22; Parte_1
-) quindi, inviava a opia della proposta su carta intestata di Parte_1 ER [...]
contenente, in calce, le proposte di modifica contrattuali discusse via CP_1 messaggistica con (doc. 6 ricorrente) e, ancora più in calce, la propria ER sottoscrizione.
1.4.- ha dedotto che la sua proposta scritta non è mai stata accettata per Parte_1 iscritto dalla sua controparte negoziale. Ciò nondimeno ha sostenuto di aver nutrito l'affidamento sul fatto che il contratto si fosse comunque concluso con
[...]
, sia in considerazione dello scambio di corrispondenza che aveva CP_1 intrattenuto – nel mese di agosto del '22 – con il (che, tuttavia, inviava e ER riceveva messaggi dall'account di posta elettronica della distinta società ), CP_2 nonché con i professionisti da luio incaricati della redazione del progetto e della direzione lavori ai fini del deposito della S.C.I.A. (doc. 8 ricorrente), sia in considerazione dell'effettivo deposito del titolo abilitativo all'attività edilizia in data
30/8/22 (docc. 3 e 4 resistente e doc. 9 ricorrente), il quale era stato preceduto da una richiesta del (sempre proveniente dall'account e-mail di ) di ER CP_2 indicare nel titolo abilitativo quale società appaltatrice (doc. 8 _1 ricorrente, sub e-mail del 12.8.22).
1.5.- Per questa ragione, non essendo mai cominciati i lavori dopo il deposito della s.c.i.a., l'odierno ricorrente ha evocato in giudizio la società resistente _1
e, ciò, al fine di sentir pronunciare la risoluzione per inadempimento di non
[...] scarsa importanza del contratto d'appalto e il risarcimento del danno corrispondente all'interesse positivo che egli avrebbe ritratto dalla regolare esecuzione del regolamento contrattuale e al danno emergente pari alle spese sostenute per la s.c.i.a. al cui deposito, tuttavia, non è seguito l'inizio dell'attività edilizia oggetto dell'appalto d'opera.
2.1.- Si è costituita in giudizio la quale ha negato di aver _1 concluso, neppure per fatti concludenti, alcun contratto d'appalto con l ed ha Parte_1 specificamente contestato che il che avrebbe contrattato con il ricorrente in ER nome e per conto di – avesse un rapporto di immedesimazione _1
3 organica con tale società oppure avesse ricevuto una procura, scritta o orale, a spendere il nome nei confronti dei terzi della società resistente.
2.2.- La resistente, poi, ha specificatamente contestato che in data 10.6.22 vi fosse stato un incontro presso l'abitazione di , tra quest'ultimo e il ricorrente Persona_4 unitamente a , socio di nel quale si sarebbe Persona_2 _1 discusso del contratto de quo, negando in ogni caso che avesse alcun Persona_4 potere rappresentativo o gestorio della società.
2.3.- Le difese della società resistente si sono, poi, concentrare verso due direttrici con l'obiettivo di contestare, sia la consapevolezza in capo al ricorrente di contrattare con sia l'intervenuta conclusione di un contratto d'appalto, per _1 essersi i contatti tra l e il renatisi allo stadio di trattative avanzate. Parte_1 ER
2.4.- Al fine di evidenziare l'assenza di un affidamento in capo all di Parte_1 contrattare con la resistente mette in luce le seguenti _1 circostanze documentali: -) la prima offerta (non sottoscritta) trasmessa dal ER all era redatta su carta intestata della società (docc. 1 e 2 Parte_1 CP_2 ricorrente); -) ancora, in data 1.8.22 (dopo cioè aver inviato la controproposta su carta intestata il ricorrente contatta tramite messagistica il _1 professionista che avrebbe nominato come direttore lavori scrivendogli che lo contatta
“per il cantiere con ” (doc. 8 ricorrente, file “chat Aldegheri-Nalin.jpg”); -) CP_2 nella SCIA depositata il 30.8.22 il ricorrente non aveva ancora deciso a quale società affidare i lavori d'appalto atteso che a pag. 13 della domanda edilizia, dedicato a indicare l'”impresa esecutrice dei lavori”, è testualmente scritto “l'impresa esecutrice/imprese esecutrici sarà/saranno individuata/ e prima dell'inizio dei lavori”
(doc. 3 pag. 13, resistente,);-) l'arch. , professionista che l CP_5 Parte_1 avrebbe nominato come direttore lavori, ha dichiarato via e-mail che nel mese di agosto del 2022 era stato contattato per il cantiere di da he aveva Parte_1 ER speso il nome di Innokasa Innovation s.r.l. (doc. 6 resistente).
2.5.- Al fine di dimostrare la mancata conclusione di alcun contratto d'appalto la difesa della resistente ha rappresentato i seguenti fatti:
-) nella controproposta inviata dall al (doc. 6 ricorrente) il Parte_1 ER ricorrente si era riservato di revocare l'offerta (“l'offerta è da considerarsi annullata” scrive di suo pugno) se l'onere dei lavori a carico del cliente fosse superiore di
5.000,00 euro al prezzo offerto: tale circostanza rivelerebbe che, alla data del 15.7.22, il prezzo dell'appalto non era stato ancora concordato;
4 -) via WhatsApp ha scritto il 26.7.22 al che restava in attesa della Parte_1 ER
“offerta definitiva” (doc. 8 resistente);
-) i messaggi scambiatisi tra l e il via WhatsApp tra il 26.7.22 e il Parte_1 ER
2.9.22 (docc.
9-12 resistente) attestano che la progettazione dell'opera fosse ancora in fieri e che, in assenza di una progettazione definitiva e di un computo preciso dei costi a carico del committente le parti non intendevano vincolarsi, tanto che il ricorrente, nel messaggio del 2.9.22 affermava che se il prezzo non fosse stato calcolato in termini precisi “il gioco non vale la candela”;
-) l'esistenza di un messaggio cancellato dalla chat WhatsApp proveniente da e indirizzato a il 20.9.22 in cui il primo aveva comunicato al Parte_1 ER secondo che intendeva non procedere oltre perché “i costi che rimangono a mio carico sono troppo alti” che sarebbe seguito ad un incontro tra il l ER Parte_1 avvenuto il 20.09.22 in cui il primo consegnava al secondo il computo definitivo dell'appalto da cui emergeva che la spesa a carico del ricorrente non cedibile mediante il meccanismo dello sconto in fattura sarebbe stata di 70.400,00 euro.
3.1.- Preso atto delle difese della convenuta alla prima udienza il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della società Innokasa Innovation s.r.l. proponendo nei suoi confronti, in via subordinata al mancato accoglimento delle domande proposte nei confronti della convenuta, le domande di risoluzione del contratto d'appalto e di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione del vincolo contrattuale. La predetta società, pur ritualmente evocata in giudizio tramite notifica a mezzo pec, è rimasta contumace
3.2.- Dopo il deposito delle memorie ex art. 281-undecies cod. proc. civ. la causa è stata mandata in decisione senza che siano stati ammessi i capitoli di prova orale in quanto o irrilevanti ai fini del decidere o inammissibili
4.1.- Prima di entrare nel merito delle domande articolate dal ricorrente nei confronti di e delle ragioni della ininfluenza o dell'inammissibilità dei mezzi _1 di prova orale articolati dalla ricorrente, occorre, però, premettere che le domande sarebbero fondate se e nella misura in cui l possa dimostrare che il Parte_1 ER
– che pacificamente non riveste alcun ruolo nella compagine societaria di
[...]
e non ha alcun rapporto di lavoro o di collaborazione continuata e _1 continuativa con la stessa – possa ritenersi aver contrattato quale rappresentante apparente di questa società capitali nella vicenda che qui occupa.
4.2.- Occorre, però, precisare che, secondo il consolidato orientamento della
5 giurisprudenza di legittimità, “Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorchè, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/11/2020,
n.24980).
4.3.- Ebbene, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti entrambi i presupposti affinché sussista quella situazione di apparenza che consenta di imputare gli atti negoziali compiuti dal direttamente nella sfera giuridica di ER [...] quale soggetto rappresentata dal _1 ER
5.1.- Anzitutto giova osservare come dalla documentazione in atti emerge che solo in un caso il abbia trasmesso un'offerta negoziale su carta intestata di ER [...]
, ma questa proposta non era sottoscritta né dal in nome e per CP_1 ER conto di e neppure da altra persona che si fosse arrogata in quel _1 testo il potere di spendere il nome della società nei rapporti con i terzi: dalla disamina del testo della proposta (testo, peraltro, significativamente incompleti di alcuni elementi significativi dell'operazione) il ricorrente non poteva, pertanto, certamente evincere il potere del di spendere il nome della società resistente, ma al più ER quello di fare da intermediario nelle trattative (docc. 3 e 4 ricorrente).
5.2.- L'assenza di uno stato soggettivo di buona fede incolpevole in capo al ricorrente emerge, poi, dal fatto che la controproposta trasmessa dall al su Parte_1 ER carta intestata di (docc. 6 e 7 ricorrente) non è stata _1 riscontrata, né in termini adesivi né in termini negativi, da alcuna persona che avesse il potere di impegnare la volontà contrattuale di né verbalmente _1 né per iscritto.
5.3.- L invero, nelle settimane successive e per tutto il mese d'agosto ha Parte_1 continuato a corrispondere a mezzo WhatsApp e via e-mail esclusivamente con il al suo numero di telefono personale e al suo account di posta elettronica ER aziendale riferibile alla distinta società (e non anche con Controparte_2
l'amministratore, con i soci o con i dipendenti di : in questo _1 scambio di messaggi mai il a detto di compiere atti negoziali in nome e per ER conto di ad eccezione di un solo caso: l'e-mail del 12.8.22 in cui _1
6 il criveva al professionista incaricato di redigere i documenti da allegare alla ER
S.C.I.A. che doveva essere inserito il nominativo della società _1 quale “impresa esecutrice” dell'opera (doc. 8 ricorrente).
5.4.- Si tratta, tuttavia, di una circostanza di fatto che di per sé sola non basta a fondare un affidamento serio del ricorrente rispetto all'esistenza di poteri rappresentativi di in capo al anche perché contrastata _1 ER da elementi di fatto che depongono in senso contrario a tale circostanza.
5.5.- Il primo è il fatto che il scriveva, anche allorché invitava il direttore dei ER lavori ad inserire nella domanda edilizia il nominativo di _1 dall'account di posta elettronica di Innokasa s.r.l.; il secondo è che, appena qualche giorno prima, quando corrispondeva via WhatsApp col proprio Parte_1 professionista di fiducia , affermava che il cantiere sarebbe stato gestito da CP_5
Innokasa s.r.l. (doc. 8 ricorrente, “file chat ”); il terzo fatto, Email_1 anch'esso contrario all'esistenza di un effettivo e serio affidamento in capo all sul fatto che stesse contraendo con Innokasa s.r.l., sta nella stessa Parte_1 formulazione della s.c.i.a. depositata il 30.8.22 nella quale si dichiara che “l'impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori” (doc. 9, parte prima, primo file pdf ricorrente, doc. 3 ricorrente, pag. 13 di
15), circostanza inequivoca che, al momento del deposito della segnalazione tesa a rappresentare all'Amministrazione l'imminente inizio dei lavori, per il committente non era ancora chiaro quale fosse il nominativo dell'impresa o delle imprese appaltatrici, tanto che si riservava di indicarlo in un momento successivo.
6.1.- Oltre all'assenza di un affidamento serio ed incolpevole in capo al committente rispetto al fatto che il stava contrattando in nome e per conto di ER [...] col potere di vincolarla contrattualmente, gli è che nel caso di specie _1 non sussiste alcuna condotta colposa da parte della società resistente che possa aver ingenerato il convincimento che essa, nella fattispecie negoziale de qua, avesse conferito al l potere di stipulare contratti in suo nome e per suo conto. ER
6.2.- Il ricorrente non ha allegato, infatti, una sola occasione in cui gli organi societari della società resistente o soggetti aventi con la stessa un rapporto di immedesimazione organica abbiano ratificato l'operato del o abbiano fatto ER credere che quest'ultimo potesse vincolare nei rapporti con i _1 terzi: - la bozza della proposta contrattuale su carta intestata di _1 non reca alcun segno grafico riconducibile a persone fisiche della società resistente;
- la controproposta trasmessa da su carta intestata di Parte_1 _1
7 non ha avuto alcuna risposta scritta o orale da parte dell'amministratore unico o di un procuratore negoziale di - la dichiarazione del del _1 ER
12.8.22 che l'impresa appaltatrice sarebbe stata non è stata avallata _1 da alcun soggetto incardinato presso la società, tanto che la pratica edilizia è stata il
30.8.22 depositata in Comune senza indicare il nominativo della società appaltatrice.
6.3.- Ciò posto, è vero che ai primi di giugno del 2022 e, dunque, in una fase iniziale delle trattative, – e, cioè, uno dei soci di che, Persona_2 Controparte_6 comunque, possiede una partecipazione non maggioritaria ed è privo di ruoli gestori nella compagine societaria – abba girato al ricorrente il contatto di ma dallo ER scambio della messaggistica WhatsApp in atti non si evince in modo perpiscuo se il fosse stato presentato quale soggetto terzo che avrebbe concluso l'affare ER con l in autonomia (o, comunque, quale rappresentante organico di un'altra Parte_1 società) o come mero collaboratore esterno di incaricato Controparte_6 soltanto di fare da intermediario nelle trattive oppure quale soggetto investito anche del potere di concordare i termini dell'operazione negoziale in nome e per conto della resistente, impegnandone all'esterno la volontà. Invero, dalla documentazione in atti
(la bozza di proposta contrattuale su carta intestata di ma non _1 sottoscritte dal n nome e per conto della società né tantomeno da alcun altra ER persona fisica, la S.C.I.A. depositata in Comune senza l'indicazione del nominativo della società appaltatrice, il reiterato invio della corrispondenza dall'account di posta del intestato alla distinta società Innokasa s.r.l., la specifica ammissione del ER ricorrente coll'architetto che il cantiere era di “ ”), quest'ultima CP_5 CP_2 ricostruzione – la sola che presupporrebbe la creazione di un rapporto di rappresentanza apparente – non appare seriamente predicabile.
7.1.- Tanto premesso, è ora possibile entrare nel merito dei mezzi di prova articolati dal ricorrente al fine di dimostrare la loro inconcludenza rispetto al fatto da provare e, cioè, l'esistenza di una situazione di apparenza qualificata tale da portare ad affermare l'esistenza di un potere rappresentato del rispetto alla società ER
. _1
7.2.- I capitoli 5), 13), 14), 18), 20), 24) della prima memoria ex art. 281-undecies del ricorrente sono valutativi perché non individuano le persone fisiche che avrebbero contrattato in nome e per conto di e, dunque, non hanno alcuna _1 concludenza rispetto all'effettiva ratifica dell'operato del da parte di soggetti ER effettivamente in grado di spendere all'esterno il nome della società resistente.
L'ammissione dei capitoli di prova si tradurrebbe, quindi, nell'inammissibile delega al
8 teste di una valutazione e, cioè, se quelle persone fisiche (niente affatto indicate nel capitolo che fa laconicamente riferimento ad un'entità astratta che non esiste nel mondo fenomenico “ ) avessero avuto un'investitura apparente o _1 effettiva ad agire in nome e per conto della società resistente.
7.3.- I capitoli 16) e 17), invece, sono generici perché non identifica chi sarebbero i
“referenti” o gli “altri soggetti di ”, nonché non specifica le circostanze _1 di tempo, di luogo e modali dei fatti articolati e, in tal modo, non consente la formulazione di una prova contraria indiretta da parte della società resistente.
7.4.- Quanto, poi, ai capitoli di prova da 25) a 32) ed all'ordine di esibizione formulato a pag. 12) della prima memoria ex art. 281-undecies cod. proc. civ., essi sono relativi ai rapporti contrattuali intercorsi da con altre società o a relazioni _1 contrattuali intercorse tra il d altri committenti, di tal ché essi sono irrilevanti ER
a dimostrare che, nel caso di specie, il abbia speso il nome di ER [...]
nelle trattative e che quest'ultima abbia tenuto una condotta che abbia CP_1 ingenerato, proprio nell'odierno ricorrente, il legittimo affidamento che il osse ER stato investito del potere di agire in nome e per conto dell'odierna società resistente.
7.5.- Anche i capitoli di prova articolati dal ricorrente nel ricorso introduttivo – non riproposti in sede di memoria ex art. 281-undecies dove, invero, la difesa di Parte_1 ha articolato un diverso capitolato incompatibile con la numerazione contenuta nel ricorso – sono ininfluenti ai fini del decidere oppure sono genrici.
7.6.- Infatti, il capitolo di prova n. 2) del ricorso, attesa la sua genericità e l'assenza del dell'incontro cui avrebbe partecipato anche un socio della resistente, è ER inidoneo a dimostrare che si fosse creata l'apparenza che il uccessivamente ER avesse negoziato in nome e per conto di il capitolo n. 3) non _1 individua con quali modalità e soprattutto quale persona fisica avrebbe delegato a trattare con il ricorrente in nome e per conto di e, ER _1 dunque, è del tutto inidoneo tanto a dimostrare la ragionevolezza dell'affidamento riposto dal ricorrente, quanto la precipua condotta tenuta da (e ad _1 essa imputabile) che avrebbe generato questo falso affidamento;
il capitolo 4) è ininfluente perché chiede al teste di confermare che il bbia svolto un'attività ER di intermediario per e non già di soggetto investito del potere di _1 agire in nome e per conto della società; il capitolo n. 8) è contrario alle risultanze documentali dalle quali si evince l'assenza di alcun testo negoziale con una sottoscrizione proveniente o, comunque, riferibile alla resistente _1
(essendo il relativo spazio lasciato in bianco); i capitoli da 9) a 12) fanno tutti
9 genericamente riferimento a senza individuare i nomi delle _1 persone fisiche che avrebbero discusso in nome e per conto della società della progettazione dell'opera di ristrutturazione oggetto dell'appalto.
8.1.- Tanto premesso rispetto al rigetto delle domande articolate nei confronti della resistente in quanto carente sul piano sostanziale di _1 legittimazione passiva a contraddire, occorre passare ad esaminare la fondatezza delle domande proposte nei confronti di terza chiamata in Controparte_2 causa da parte del ricorrente e da quest'ultimo individuata, in via alternativa, come legittimata passiva a contraddire.
8.2.- Anche tali domande non risultano fondata sebbene, evidentemente, per altre e diverse ragioni da quelle relative alla carenza del potere rappresentativo del ER rispetto alla società della quale, invece, egli risultava Controparte_2 all'epoca dei fatti di causa legale rappresentate.
9.1.- Emerge, infatti, in ogni caso come alcun contratto d'appalto sia stato, in realtà, concluso tra e non avendo le parti Controparte_2 Parte_1 raggiunto ancora un accordo né sul prezzo dell'opera appaltata, né sul progetto definitivo dell'opera e, a ben guardare, neppure sull'identità dell'impresa appaltatrice.
9.2.- Rispetto al corrispettivo occorre, infatti, evidenziare come si fosse Parte_1 riservato il diritto di revocare la proposta contrattuale (“l'offerta è da considerarsi annullata” scrive ) se la quota parte del prezzo a suo carico (non, cioè, cedibile alla società appaltatrice col meccanismo dello “sconto in fattura”) dovesse superare di
5.000,00 euro quello originariamente preventivato (doc. 6 ricorrente). In questo modo il ricorrente, nella sua controproposta negoziale datata 14.7.22, dà atto dell'esistenza di una trattativa ancora in corso sul corrispettivo del contratto e che tale elemento doveva considerarsi decisivo rispetto alla determinazione se concludere o meno l'affare.
9.3.- Rispetto alla progettazione definitiva dell'opera e al raggiungimento di un accordo su quale fosse, quindi, l'oggetto dell'appalto di ristrutturazione e le opere che avrebbero dovuto essere eseguite dall'appaltatrice, lo scambio della messaggistica
WhatsApp in atti attesta che, per tra la fine del mese di luglio e tutto il mese di agosto del 2022, le parti erano ben lontane da aver raggiunto un accordo ove si consideri che: - il 26.7.22 il ricorrente riferiva ad che la progettazione dell'impianto Parte_1 termico era ancora in alto mare e ferma alla verifica della fattibilità tra l'impianto classico e quello con la pompa di calore (doc. 9 resistente) - il 27.7.22 il ricorrente
10 rappresentava di essere in attesa di ricevere la “offerta definitiva” (doc. 8 resistente);
- il 29.7.22 ammetteva che lo stadio della progettazione era ancora lontano Parte_1 dalla sua definizione tanto che, in base a determinate risposte, avrebbe dovuto essere fatto “una seria valutazione se riusciamo a fare o meno l'intervento” (doc. 9 resistente); - nel mese di agosto sono riportati una serie di messaggi da a Parte_1 in cui emerge, da un lato, che le parti stavano ancora discorrendo di una ER revisione del progetto (doc. 11 resistente, messaggio del 2.8.22: “hai visto la nuova revisione del progetto?”) e, dall'altro, che non era stato ancora definito il “calcolo preciso dell'intervento” (doc. 11 resistente, messaggio del 2.9.22) e, cioè, il prezzo che il committente avrebbe dovuto pagare all'appaltatore, ossia uno degli elementi essenziali del contratto, anche in considerazione della precedente indicazione dell al e, in particolare, della sua riserva di revocare l'offerta nel Parte_1 ER caso del superamento di un certo tetto economico.
9.4.- A dimostrazione che le parti non si ritenevano vincolate ad alcun accordo negoziale, gli è che, da un lato, la S.C.I.A. depositata il 30.8.22 al Comune di
Legnago, significativamente, non reca l'indicazione di alcuna società appaltatrice quale impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori (doc. 3 resistente, pag. 13 in cui la parte si riserva di comunicare successivamente, all'inizio dei lavori, il nominativo al
Comune) e, dall'altro lato, che il 2/9/22 l'odierno ricorrente ammetteva che, senza i calcoli precisi del costo dell'appalto, non poteva farsi un'idea “se il gioco valeva o meno la candela” e, quindi, uscendo dalla metafora, se il contratto (evidentemente non ancora stipulato o al quale non si riteneva vincolato perché altrimenti non avrebbe neppure avuto senso porsi questo interrogativo) avesse o meno, per lui, una reale convenienza economica.
10.- , l'omessa stipula di un contratto d'appalto con CP_7 Controparte_2
porta inevitabilmente al rigetto tanto della domanda di risoluzione del contratto,
[...] quanto alla domanda di risarcimento che entrambe presuppongono l'intervenuta stipulazione, a monte, di un contratto.
11.- D'altra parte, a ben guardare, il ricorrente non ha neppure dimostrato che, ove mai il contratto d'appalto dovesse essersi ritenuto concluso, egli abbia subito un danno effettivo dalla condotta inadempiente dell'appaltatrice in quanto: - la prova del danno emergente è supportata da un'inidonea nota pro forma dei professionisti incaricati dell'attività di progettazione e non di una fattura che, invece, rappresenta una voce di costo effettiva per il committente (salva ovviamente l'ipotesi della falsa fatturazione); - il ricorrente non ha neppure allegato che il costo complessivo
11 dell'opera non sarebbe stato superiore di 5.000,00 euro “la quota rimanente a carico del cliente” e, cioè, che vi fosse quella che per lui rappresentava la condicio sine qua non per il mancato esercizio del diritto potestativo di revoca dalla proposta o, in caso di conclusione del contratto, di recesso dal vincolo negoziale.
12.1.- Non è possibile neppure accogliere la domanda di risarcimento del danno precontrattuale per l'assorbente ragione che il danno da recesso ingiustificato dalle trattative non può ritenersi dimostrato.
12.2.- Tale danno, infatti, per consolidata giurisprudenza non coincide con l'interesse positivo (l'utilità che il creditore avrebbe percepito in caso di esatta esecuzione del contratto concluso e che, invece, non è stato concluso), ma nell'interesse negativo e, cioè, nelle spese sostenute durante le trattative che non sono andate a buon fine e nelle occasioni di guadagno alternative perdute a causa del protrarsi delle trattative infruttuose (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/11/2024, n.28404).
13.- Ciò posto, innanzitutto non sono dimostrate le spese vive che il ricorrente abbia sostenuto per un affare che non si è poi concluso attesa l'inidoneità delle mere note pro forma a fungere quale documento rappresentativo di costi effettivamente sostenuti o da sostenere da parte del ricorrente.
14.1.- In secondo luogo, non è stato neppure dedotto che l ove non fosse Parte_1 stato impegnato tra il luglio e l'agosto del '22 nelle trattative con il legale rappresentante di avrebbe reperito – in un momento Controparte_2 storico in cui a causa del bonus 110 vi era una situazione di carenza della disponibilità delle materie prime e vi erano notevoli ritardi nell'esecuzione dei contratti d'appalto – un'altra impresa in grado di effettuare i medesimi lavori nella misura minima del 30% entro la data del 30.9.22 per beneficiare delle agevolazioni pubbliche.
14.2.- L infatti, come emerge dai documenti di causa, non era disponibile a Parte_1 contrarre a qualunque costo, ma solo se avrebbe potuto fruire delle agevolazioni pubbliche del bonus 110 (come è noto fortemente contingentate, proprio in quei mesi, dalle sopravvenute scelte di indirizzo politico della maggioranza parlamentare che sosteneva il Governo e se il costo economico dell'operazione a suo carico CP_8 non avesse superato una certa soglia.
15.- Conseguentemente, anche la domanda risarcitoria proposta ex art. 1337 cod. civ. nei confronti della terza chiamata deve essere respinta. Controparte_2
16.- Le spese legali, nei confronti della parte resistente costituita, seguono la soccombenza. Esse si liquidano sulla base dei minimi del d.m. 55/2014 per tutte le
12 fasi del giudizio, atteso l'omesso svolgimento di attività istruttoria e la decisione della causa nelle forme di cui all'art. 281-sexies cod. proc. civ.
17.- La soccombenza virtuale parziale della resistente rispetto alla domanda ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (domandata poi rinunciata e manifestamente infondata nel merito atteso il carattere complessivamente opaco della situazione e l'inevitabile discrasia che può sussistere tra la verità processuale e quella sostanziale) non può, di fatti, rilevare ai fini della compensazione anche solo parziale delle spese di lite, “stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza
(domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale)” (cfr. Cassazione civile, sez. III ,
23/06/2022 , n. 20317).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
➢ rigetta tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti della resistente
_1
➢ condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese _1 legali pari ad euro 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge;
➢ rigetta tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti della terza chiamata Controparte_2
➢ Nulla sulle spese legali tra il ricorrente e la terza chiamata
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Verona, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Attilio Burti
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