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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3079/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3079/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Riccardo De Simone (C.F.: ( ) e Valeria Saitta (C.F. C.F._2
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale C.F._3 dell'avv. De Simone sito in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8, giusta procura alle liti autenticata, tradotta e apostillata in foglio separato e allegato al presente atto. Il ricorrente, insieme ai suindicati difensori, ha dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0694443161 e all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-ricorrente-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria P.IVA_2
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano (in atti anche Persona_1
) nato a [...], comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 19.08.1899 (cfr. doc. Persona_2 in atti n. 1) poi emigrato in Argentina, ove sposava in data 03.07.1929 (cfr. Persona_3 doc. in atti n. 2). Dall'anzidetta unione coniugale era nato in [...] in data [...] il figlio
(cfr. doc. in atti n. 4). L'avo italiano era morto in Argentina senza aver mai acquisito Persona_4 la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, con riferimento alla discendenza di si precisava Persona_4 che:
- egli contraeva matrimonio con , in data 02.09.1950 (cfr. doc. in atti n. 5), e Persona_5 dalla loro unione nasceva in Argentina, in data 11.01.1956, la figlia Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 6);
- quest'ultima contraeva matrimonio con in data 17.10.1980 (cfr. doc. Persona_7 in atti n. 7) e dalla loro unione coniugale nasceva in data 28.07.1983 il figlio Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 8);
- dalla successiva unione tra e nasceva in data Persona_8 Controparte_2
13.10.2005 l'odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 009). Parte_1
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
09.05.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_1 interesse ad agire, non avendo il ricorrente dimostrato di aver adeguatamente coltivato in sede amministrativa la sua pretesa, argomentando che: “Nel caso di specie, a fondamento della propria domanda, controparte deduce di aver effettuato dei tentativi di prenotazione nella piattaforma online.
2 Tali tentativi, tuttavia, non sono idonei a fornire la prova circa l'assenza di disponibilità dell'Autorità amministrativa protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso”; ne consegue che l'interesse ad agire vantato da parte ricorrente “si basa su una presunta inerzia dell'amministrazione non adeguatamente comprovata, traducendosi in una contestazione meramente ipotetica e non attuale”.
In tema di infondatezza della domanda, il argomentava, invece, che il dante causa era stato CP_1 soggetto al fenomeno della naturalizzazione c.d. di massa basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte, che, pertanto, non vanta alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis. Inoltre, denunciava l'opportunità di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale presso la quale era pendente una questione di legittimità costituzionale su una questione analoga a quella in oggetto, sollevata dal Tribunale di
Bologna.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 26.11.24, lo scrivente giudice disponeva ex art.127 ter c.p.c. e su richiesta di parte, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza.
All'udienza del 22 maggio 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv.
Crocè Giovanna per delega dell'avv. Saitta Valeria, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore si riportava al ricorso introduttivo, contestava la comparsa del ed CP_1 evidenziava che erano state depositate note con ulteriori tentativi di accesso al fine di dimostrare l'interesse ad agire. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la decisione della causa. Il
Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva
3 legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza
4 che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, si rileva che l'odierno ricorrente, quale diretto discendente di avo italiano e in assenza di eventi interruttivi del rapporto di cittadinanza, ha tentato ripetutamente di prenotare senza successo un appuntamento presso il Consolato territorialmente competente, quale attività propedeutica alla successiva istanza, tramite l'accesso al portale ministeriale a ciò dedicato Prenot@mi del Consolato
a Rosario – Argentina. In particolare, ha allegato al presente ricorso Parte_2 Parte_1 una serie di screenshot tratti dal portale Prenot@mi della suddetta rappresentanza consolare, relativi ai tentativi di prenotazione effettuati nelle date dell'11, 12, 16, 17, 18 e 20 settembre 2024; 01, 03,
07, 08, 14, 17, 21, 25, 28 e 30 ottobre 2024; 05, 07, 14 e 20 novembre 2024, nei quali risulta costantemente la dicitura: “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” (cfr. doc. in atti n. 9).
Con deposito del 16 maggio 2025 la difesa ha integrato le prove già fornite con ulteriori tentativi di accesso al servizio consolare effettuati dal ricorrente in epoca recente – segnatamente nelle date del
03, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 e 25 marzo 2025; 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 e 28 febbraio
2025 – tutti senza successo (cfr. doc. in atti n. 11).
Pertanto, è di tutta evidenza che la competente autorità consolare in Argentina non sia stata in grado né di riferire quando avrebbe potuto essere avviata la pratica della cittadinanza, né di indicare i tempi presumibili di espletamento della stessa.
5 Se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
. CP_1
Ciò detto, quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena
6 dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Ed ancora, si rileva che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano Per_1
ma vi è certezza della sua presenza in Argentina solo a partire dalla data del suo matrimonio
[...] con , avvenuto in data 03.07.1929 (cfr. doc. in atti n. 2) e, dunque, risulta sfornita Persona_3 di prova la circostanza argomentata da parte resistente che deve essere disattesa.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana viene trasmessa da padre a figlio, senza interruzione. In particolare, l'avo italiano nato a [...] il [...] da e da (cfr. Persona_1 Persona_9 Persona_10 doc. in atti n. 1) ha trasmesso la cittadinanza al figlio nato il 04.07.1926 (cfr. doc. in Persona_4 atti n. 4) che, sposatosi con in data 02.09.1950 (cfr. doc. in atti n. 5) ha generato la Persona_5 figlia nata in [...] 11.01.1956 (cfr. doc. in atti n. 6); quest'ultima si è unita in Persona_11 matrimonio con in data 17.10.1980 (cfr. doc. in atti n. 7) dando alla luce il figlio Persona_7
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 8). Dall'unione tra e Persona_8 Persona_8 [...]
è nato, in data 13.10.2005 l'odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. Controparte_2 Parte_1
009).
Successivamente, moriva in Argentina senza aver mai acquisito la cittadinanza Persona_1 argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione n. 03297694 rilasciato in data 26.04.2024 dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue:
“ATTESTO che nel Registro Nazionale degli Elettori in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiorenni di anni sedici e gli argentini naturalizzati da anni diciotto, non è iscritto fino alla data odierna, , o , nato il [...] in - Reggio Per_1 Per_1 Per_2 Pt_2
Calabria – Locri. Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 3).
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio Persona_1 figlio e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero
7 rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della , non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_1 Parte_3 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente nato Parte_1 in Argentina il 13/10/2005 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 13.06.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3079/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Riccardo De Simone (C.F.: ( ) e Valeria Saitta (C.F. C.F._2
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale C.F._3 dell'avv. De Simone sito in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8, giusta procura alle liti autenticata, tradotta e apostillata in foglio separato e allegato al presente atto. Il ricorrente, insieme ai suindicati difensori, ha dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0694443161 e all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-ricorrente-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria P.IVA_2
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano (in atti anche Persona_1
) nato a [...], comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 19.08.1899 (cfr. doc. Persona_2 in atti n. 1) poi emigrato in Argentina, ove sposava in data 03.07.1929 (cfr. Persona_3 doc. in atti n. 2). Dall'anzidetta unione coniugale era nato in [...] in data [...] il figlio
(cfr. doc. in atti n. 4). L'avo italiano era morto in Argentina senza aver mai acquisito Persona_4 la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, con riferimento alla discendenza di si precisava Persona_4 che:
- egli contraeva matrimonio con , in data 02.09.1950 (cfr. doc. in atti n. 5), e Persona_5 dalla loro unione nasceva in Argentina, in data 11.01.1956, la figlia Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 6);
- quest'ultima contraeva matrimonio con in data 17.10.1980 (cfr. doc. Persona_7 in atti n. 7) e dalla loro unione coniugale nasceva in data 28.07.1983 il figlio Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 8);
- dalla successiva unione tra e nasceva in data Persona_8 Controparte_2
13.10.2005 l'odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 009). Parte_1
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
09.05.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_1 interesse ad agire, non avendo il ricorrente dimostrato di aver adeguatamente coltivato in sede amministrativa la sua pretesa, argomentando che: “Nel caso di specie, a fondamento della propria domanda, controparte deduce di aver effettuato dei tentativi di prenotazione nella piattaforma online.
2 Tali tentativi, tuttavia, non sono idonei a fornire la prova circa l'assenza di disponibilità dell'Autorità amministrativa protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso”; ne consegue che l'interesse ad agire vantato da parte ricorrente “si basa su una presunta inerzia dell'amministrazione non adeguatamente comprovata, traducendosi in una contestazione meramente ipotetica e non attuale”.
In tema di infondatezza della domanda, il argomentava, invece, che il dante causa era stato CP_1 soggetto al fenomeno della naturalizzazione c.d. di massa basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte, che, pertanto, non vanta alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis. Inoltre, denunciava l'opportunità di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale presso la quale era pendente una questione di legittimità costituzionale su una questione analoga a quella in oggetto, sollevata dal Tribunale di
Bologna.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 26.11.24, lo scrivente giudice disponeva ex art.127 ter c.p.c. e su richiesta di parte, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza.
All'udienza del 22 maggio 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv.
Crocè Giovanna per delega dell'avv. Saitta Valeria, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore si riportava al ricorso introduttivo, contestava la comparsa del ed CP_1 evidenziava che erano state depositate note con ulteriori tentativi di accesso al fine di dimostrare l'interesse ad agire. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la decisione della causa. Il
Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva
3 legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza
4 che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, si rileva che l'odierno ricorrente, quale diretto discendente di avo italiano e in assenza di eventi interruttivi del rapporto di cittadinanza, ha tentato ripetutamente di prenotare senza successo un appuntamento presso il Consolato territorialmente competente, quale attività propedeutica alla successiva istanza, tramite l'accesso al portale ministeriale a ciò dedicato Prenot@mi del Consolato
a Rosario – Argentina. In particolare, ha allegato al presente ricorso Parte_2 Parte_1 una serie di screenshot tratti dal portale Prenot@mi della suddetta rappresentanza consolare, relativi ai tentativi di prenotazione effettuati nelle date dell'11, 12, 16, 17, 18 e 20 settembre 2024; 01, 03,
07, 08, 14, 17, 21, 25, 28 e 30 ottobre 2024; 05, 07, 14 e 20 novembre 2024, nei quali risulta costantemente la dicitura: “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” (cfr. doc. in atti n. 9).
Con deposito del 16 maggio 2025 la difesa ha integrato le prove già fornite con ulteriori tentativi di accesso al servizio consolare effettuati dal ricorrente in epoca recente – segnatamente nelle date del
03, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 e 25 marzo 2025; 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 e 28 febbraio
2025 – tutti senza successo (cfr. doc. in atti n. 11).
Pertanto, è di tutta evidenza che la competente autorità consolare in Argentina non sia stata in grado né di riferire quando avrebbe potuto essere avviata la pratica della cittadinanza, né di indicare i tempi presumibili di espletamento della stessa.
5 Se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
. CP_1
Ciò detto, quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena
6 dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Ed ancora, si rileva che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano Per_1
ma vi è certezza della sua presenza in Argentina solo a partire dalla data del suo matrimonio
[...] con , avvenuto in data 03.07.1929 (cfr. doc. in atti n. 2) e, dunque, risulta sfornita Persona_3 di prova la circostanza argomentata da parte resistente che deve essere disattesa.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana viene trasmessa da padre a figlio, senza interruzione. In particolare, l'avo italiano nato a [...] il [...] da e da (cfr. Persona_1 Persona_9 Persona_10 doc. in atti n. 1) ha trasmesso la cittadinanza al figlio nato il 04.07.1926 (cfr. doc. in Persona_4 atti n. 4) che, sposatosi con in data 02.09.1950 (cfr. doc. in atti n. 5) ha generato la Persona_5 figlia nata in [...] 11.01.1956 (cfr. doc. in atti n. 6); quest'ultima si è unita in Persona_11 matrimonio con in data 17.10.1980 (cfr. doc. in atti n. 7) dando alla luce il figlio Persona_7
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 8). Dall'unione tra e Persona_8 Persona_8 [...]
è nato, in data 13.10.2005 l'odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. Controparte_2 Parte_1
009).
Successivamente, moriva in Argentina senza aver mai acquisito la cittadinanza Persona_1 argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione n. 03297694 rilasciato in data 26.04.2024 dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue:
“ATTESTO che nel Registro Nazionale degli Elettori in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiorenni di anni sedici e gli argentini naturalizzati da anni diciotto, non è iscritto fino alla data odierna, , o , nato il [...] in - Reggio Per_1 Per_1 Per_2 Pt_2
Calabria – Locri. Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 3).
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio Persona_1 figlio e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero
7 rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della , non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_1 Parte_3 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente nato Parte_1 in Argentina il 13/10/2005 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 13.06.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
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