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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/05/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. RGVG 5984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 29.04.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 7.5.2025 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CRISTANI LAURA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
e
c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. BOGONI Parte_2 C.F._2
GIOVANNI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTI RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 06.05.2025, che confermano le condizioni della separazione di cui al ricorso introduttivo depositato in data 29.04.2024, che si riportano:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Zimella (VR), con atto iscritto al registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune anno 2021, numero 6, parte I, alle seguenti condizioni:
a) Disporsi l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente Per_1
presso la madre . Parte_1
b) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi e corredi ivi esistenti, ubicata ad Albaredo d'Adige (VR) via Villaraspa 58/a, alla signora , che Parte_1
continuerà a viverci con i figli. Il sig. ha già asportato ogni bene personale. Parte_3
c) Il sig. ha già trasferito la propria residenza, a seguito dell'acquisizione della Parte_3 quota dell'immobile da parte della sig.ra - in adempimento degli accordi di Parte_1
separazione - con atto notarile del 24.02.2025.
d) In esecuzione degli accordi di separazione relativi alla regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio, le parti hanno stipulato atto di cessione di quota dell'immobile con accollo non liberatorio da parte della sig.ra delle quote Parte_1
residue, di competenza del sig. , del mutuo concesso alla parte cedente (e cessionaria) Pt_3
da Banca "Intesa Sanpaolo S.p.A.", giusta contratto in data 8 ottobre 2021 n. 16875 di mio rep., garantito ipotecariamente con iscrizione accesa presso l'Ufficio dei Regi- stri
Immobiliari di Verona in data 15 ottobre 2021 ai nn. 45768/7179 RG/RP.
e) Le parti si danno atto che il figlio è maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente avendo trovato occupazione lavorativa regolarmente retribuita con scadenza del contratto di lavoro tra quattro anni.
f) Disporsi che il signor corrisponda alla signora un Parte_3 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario del figlio di € 300,00 Persona_3
(trecento/00) da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario.
Tali somme sono da intendersi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
g) L'Assegno Unico per il figlio venga corrisposto integralmente alla signora Per_1
. Parte_1
h) I coniugi sosterranno nella misura del 50% (cinquantapercento) ciascuno le spese straordinarie per il figlio, come previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona del
2 17.9.2020 Prot. 4950, che per completezza si ritrascrive (e valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato):
(I) SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
(II) SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
(III) SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo colastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
(IV) SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO
SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
(V) SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
(VI) ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza i genitori.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute, entro il giorno 10 del mese successivo all'esibizione.
3 Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al paragrafo II, IV e VI (spese con accordo), quello dei due che ritenga la spesa necessaria, o utile, deve comunicare la propria proposta all'altro.
Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere tempestiva informazione.
i) Per quanto riguarda le modalità di visita del figlio , le condizioni di esercizio Per_1
della genitorialità di seguito individuate dai coniugi potranno essere variate a seconda delle necessità del figlio, purché vi sia accordo, quindi il figlio starà con il padre Per_1 [...]
: Pt_3
- a fine settimana alterni, il sabato o la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 21.30 senza pernottamento, con previsione di futuro ampliamento a fine settimana alternati da sabato a domenica con pernottamento – senza necessità di modifica giudiziale delle condizioni di visita - all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità che i coniugi intendono iniziare congiuntamente e secondo indicazioni e tempistiche del Consultorio familiare.
- due pomeriggi a settimana (compatibilmente con i turni di lavoro del padre) dall'uscita da scuola fino alle 21.30;
- per quanto riguarda le vacanze natalizie e quelle pasquali, i genitori terranno il figlio con sé per ugual periodo di tempo, a Natale una settimana dall'inizio delle vacanze al 31 dicembre e dal 31 dicembre fino alla fine delle vacanze, alternando i giorni del Natale con quello di Capodanno;
a Pasqua 3 giorni ciascuno, alternando il giorno di Pasqua con Pasquetta;
vacanze di
Carnevale per pari giorni dalla fine della scuola alla fine delle vacanze.
- in egual modo, i genitori cercheranno di alternare le festività religiose o nazionali 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che dovessero cadere durante l'anno, eventualmente congiungendole, se coincidono, con il ponte per i fine settimana;
- per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, con obbligo reciproco di comunicarsi il periodo di vacanza entro il 15 maggio di ogni anno, nonché la località del pernottamento, nel caso in cui lo stesso venisse acconsentito. Alle spese di villeggiatura farà fronte personalmente il genitore con cui il figlio trascorrerà le vacanze.
Durante i predetti periodi di visita padre-figlio, il pernottamento potrà aversi all'esito del
4 percorso di sostegno alla genitorialità secondo indicazioni e tempistiche del Consultorio familiare o della psicoterapeuta sopra detta, senza necessità di modifica giudiziale delle condizioni di visita ivi stabilite.
j) I coniugi dichiarano e si impegnano e pertanto chiedono che venga attivato un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare competente per territorio, al fine di consentire il graduale ampliamento delle visite padre-figlio fino allo stabile pernottamento come sopra previsto, che oggi avviene saltuariamente. A tale ultimo proposito le parti si danno atto che il figlio è già assistito da circa un anno da una psicologa presso Per_1
Ulss9 di Verona per problematiche di tipo ansioso e gestione delle emozioni (Dott.ssa
). Persona_4
k) I coniugi altresì confermano quanto già stabilito in sede di accordo di separazione, ovvero che essendo cessato l'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento ordinario del figlio il sig. corrisponderà alla sig.ra la metà Per_2 Parte_3 Parte_1
della rata del finanziamento contratto per esigenze familiari con Banca Intesa Sanpaolo spa n. 03184003 il cui residuo saldo da restituire ammonta a euro 10.776,93= e la rata mensile complessiva è pari ad euro 161,64=.
l)Ciascuno dei coniugi terrà l'auto che ha in uso e che gli è già intestata con rinuncia reciproca a conguagli o ripetizioni.
m)I coniugi hanno dato seguito agli accordi relativi alla regolamentazione dei restanti rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio secondo gli accordi presi in sede di separazione personale.
n) Non vi sono altri beni da dividere tra i coniugi.
o) Spese e competenze legali compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 29.04.2025 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 1752/2024 pubblicata in data 19.07.2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo
5 ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 06.05.2025 chiedevano la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 16.10.2021 in Zimella (VR) tra
e alle condizioni specificate nella Parte_1 Parte_2
epigrafe della presente decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZIMELLA (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2002, Numero 6, Parte I, Serie /).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 9.5.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 29.04.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 7.5.2025 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CRISTANI LAURA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
e
c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. BOGONI Parte_2 C.F._2
GIOVANNI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTI RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 06.05.2025, che confermano le condizioni della separazione di cui al ricorso introduttivo depositato in data 29.04.2024, che si riportano:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Zimella (VR), con atto iscritto al registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune anno 2021, numero 6, parte I, alle seguenti condizioni:
a) Disporsi l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente Per_1
presso la madre . Parte_1
b) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi e corredi ivi esistenti, ubicata ad Albaredo d'Adige (VR) via Villaraspa 58/a, alla signora , che Parte_1
continuerà a viverci con i figli. Il sig. ha già asportato ogni bene personale. Parte_3
c) Il sig. ha già trasferito la propria residenza, a seguito dell'acquisizione della Parte_3 quota dell'immobile da parte della sig.ra - in adempimento degli accordi di Parte_1
separazione - con atto notarile del 24.02.2025.
d) In esecuzione degli accordi di separazione relativi alla regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio, le parti hanno stipulato atto di cessione di quota dell'immobile con accollo non liberatorio da parte della sig.ra delle quote Parte_1
residue, di competenza del sig. , del mutuo concesso alla parte cedente (e cessionaria) Pt_3
da Banca "Intesa Sanpaolo S.p.A.", giusta contratto in data 8 ottobre 2021 n. 16875 di mio rep., garantito ipotecariamente con iscrizione accesa presso l'Ufficio dei Regi- stri
Immobiliari di Verona in data 15 ottobre 2021 ai nn. 45768/7179 RG/RP.
e) Le parti si danno atto che il figlio è maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente avendo trovato occupazione lavorativa regolarmente retribuita con scadenza del contratto di lavoro tra quattro anni.
f) Disporsi che il signor corrisponda alla signora un Parte_3 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario del figlio di € 300,00 Persona_3
(trecento/00) da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario.
Tali somme sono da intendersi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
g) L'Assegno Unico per il figlio venga corrisposto integralmente alla signora Per_1
. Parte_1
h) I coniugi sosterranno nella misura del 50% (cinquantapercento) ciascuno le spese straordinarie per il figlio, come previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona del
2 17.9.2020 Prot. 4950, che per completezza si ritrascrive (e valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato):
(I) SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
(II) SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
(III) SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo colastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
(IV) SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO
SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
(V) SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
(VI) ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza i genitori.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute, entro il giorno 10 del mese successivo all'esibizione.
3 Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al paragrafo II, IV e VI (spese con accordo), quello dei due che ritenga la spesa necessaria, o utile, deve comunicare la propria proposta all'altro.
Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere tempestiva informazione.
i) Per quanto riguarda le modalità di visita del figlio , le condizioni di esercizio Per_1
della genitorialità di seguito individuate dai coniugi potranno essere variate a seconda delle necessità del figlio, purché vi sia accordo, quindi il figlio starà con il padre Per_1 [...]
: Pt_3
- a fine settimana alterni, il sabato o la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 21.30 senza pernottamento, con previsione di futuro ampliamento a fine settimana alternati da sabato a domenica con pernottamento – senza necessità di modifica giudiziale delle condizioni di visita - all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità che i coniugi intendono iniziare congiuntamente e secondo indicazioni e tempistiche del Consultorio familiare.
- due pomeriggi a settimana (compatibilmente con i turni di lavoro del padre) dall'uscita da scuola fino alle 21.30;
- per quanto riguarda le vacanze natalizie e quelle pasquali, i genitori terranno il figlio con sé per ugual periodo di tempo, a Natale una settimana dall'inizio delle vacanze al 31 dicembre e dal 31 dicembre fino alla fine delle vacanze, alternando i giorni del Natale con quello di Capodanno;
a Pasqua 3 giorni ciascuno, alternando il giorno di Pasqua con Pasquetta;
vacanze di
Carnevale per pari giorni dalla fine della scuola alla fine delle vacanze.
- in egual modo, i genitori cercheranno di alternare le festività religiose o nazionali 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che dovessero cadere durante l'anno, eventualmente congiungendole, se coincidono, con il ponte per i fine settimana;
- per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, con obbligo reciproco di comunicarsi il periodo di vacanza entro il 15 maggio di ogni anno, nonché la località del pernottamento, nel caso in cui lo stesso venisse acconsentito. Alle spese di villeggiatura farà fronte personalmente il genitore con cui il figlio trascorrerà le vacanze.
Durante i predetti periodi di visita padre-figlio, il pernottamento potrà aversi all'esito del
4 percorso di sostegno alla genitorialità secondo indicazioni e tempistiche del Consultorio familiare o della psicoterapeuta sopra detta, senza necessità di modifica giudiziale delle condizioni di visita ivi stabilite.
j) I coniugi dichiarano e si impegnano e pertanto chiedono che venga attivato un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare competente per territorio, al fine di consentire il graduale ampliamento delle visite padre-figlio fino allo stabile pernottamento come sopra previsto, che oggi avviene saltuariamente. A tale ultimo proposito le parti si danno atto che il figlio è già assistito da circa un anno da una psicologa presso Per_1
Ulss9 di Verona per problematiche di tipo ansioso e gestione delle emozioni (Dott.ssa
). Persona_4
k) I coniugi altresì confermano quanto già stabilito in sede di accordo di separazione, ovvero che essendo cessato l'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento ordinario del figlio il sig. corrisponderà alla sig.ra la metà Per_2 Parte_3 Parte_1
della rata del finanziamento contratto per esigenze familiari con Banca Intesa Sanpaolo spa n. 03184003 il cui residuo saldo da restituire ammonta a euro 10.776,93= e la rata mensile complessiva è pari ad euro 161,64=.
l)Ciascuno dei coniugi terrà l'auto che ha in uso e che gli è già intestata con rinuncia reciproca a conguagli o ripetizioni.
m)I coniugi hanno dato seguito agli accordi relativi alla regolamentazione dei restanti rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio secondo gli accordi presi in sede di separazione personale.
n) Non vi sono altri beni da dividere tra i coniugi.
o) Spese e competenze legali compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 29.04.2025 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 1752/2024 pubblicata in data 19.07.2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo
5 ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 06.05.2025 chiedevano la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 16.10.2021 in Zimella (VR) tra
e alle condizioni specificate nella Parte_1 Parte_2
epigrafe della presente decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZIMELLA (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2002, Numero 6, Parte I, Serie /).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 9.5.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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