Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6154/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.MERCURIO CARLO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA
[...]
ELVIRA giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di Parte aver lavorato come manutentore delle Deduceva che, a causa delle mansioni svolte aveva contratto una malattia professionale. Affermava che aveva presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale, ma l non aveva riconosciuto il nesso causale con CP_2
l'attività svolta. Concludeva per il riconoscimento del danno.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti CP_2 evidenziando l'assenza del nesso etiologico tra attività lavorativa e malattia denunciata. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
l'esistenza delle malattie denunciate dalla ricorrente (lombalgia cronica, da spondiloartrosi con discopatie protusivo -erniarie multiple ed evidenza
EMG di danno neurogeno cronico nel territorio L4- L5 a sx e L5 – S1 a dx), riconoscendo la sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia. Il ctu ha poi concluso per una percentuale d'invalidità complessiva dell'8%.
Tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità.
Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell' eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n.
6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra-professionali (Cass. 13 aprile
2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n.
4292). Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992
n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n.
12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.;
Cass. 3 aprile 1990, n. 2684).
È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extraprofessionale (cfr. Cass. n. 10042/2004). Orbene, applicando gli esposti principi al caso che occupa, deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per il riconoscimento del nesso causale indicando quale criterio eziologico cui riferire l'insorgenza della malattia in relazione all'attività lavorativa svolta dal istante (le cui mansioni non sono in contestazione e dal cui espletamento deriva il contatto con sostanze irritanti a livello respiratorio) l'esistenza di certezza della sussistenza del nesso eziologico quale concausa principale nel determinismo della patologia.
Deve, peraltro, osservarsi che il D.Lgs. n. 38/2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144”, il quale all' art. 10, comma 4, ribadisce che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle del Testo Unico ma per le quali il lavoratore dimostri l'origine professionale.
L'art. 13 dello stesso decreto definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione del 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m. 12.7.2000): 1) tabella delle menomazioni comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro (nell' ambito della quale si trova la “Tabella delle menomazioni sistema nervoso e psichico” che al n. 181 riporta il “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia, sino a 15);
2) tabella di indennizzo del danno biologico, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori o uguali al 16 % sono erogate in capitale;
3) tabella dei coefficienti che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico comportante una invalidità permanente superiore al 6%, causalmente connessa con l'attività lavorativa può rientrare nell'indennizzo . CP_2
Naturalmente grava in capo al lavoratore l'onere della prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
Nella specie, sulla scorta delle emergenze processuali agli atti (ivi compresa le risultanze della espletata prova testimoniale), deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale e quanto alla percentuale indennizzabile il Ctu ha concluso per una percentuale d'invalidità dell'8%.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta con la condanna dell' pagamento di un indennizzo in capitale pari CP_2 all'8% di inabilità permanente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v.
C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, come quelle di consulenza tecnica liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto CE , Pt_1 nei confronti Controparte_3
- DE DI AM , così provvede:
[...]
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale pari all'8% di inabilità con decorrenza dalla domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del CP_2 dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate CP_2 in euro 1.580,00, per compensi, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in CP_2 separato decreto.
Bari,01/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi