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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1082/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_1 C.F._4 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Baglieri;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e, per essa, (C.F. ), CP_2 P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore;
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_4 C.F._5
1 , nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_4 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), successore a titolo particolare di e, Controparte_5 P.IVA_3 CP_2 per essa, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pierluigi Federici;
INTERVENIENTE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 199/2024 del 31 gennaio 2024 il Tribunale di Ragusa, decidendo sull'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta da , , Parte_1 Parte_2
, , e avverso Parte_3 Controparte_1 Controparte_4 Parte_4
l'atto di precetto con il quale aveva loro intimato il pagamento di €. CP_2
1.120.710,45, oltre alle spese, dovuto in virtù del decreto ingiuntivo n. 516/2009 emesso dal Tribunale di Ragusa, rigettava l'opposizione regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Osservava quel giudice che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. era tardiva e dunque inammissibile;
che l'eccezione di prescrizione del credito era infondata;
che era stata tardivamente formulata l'eccezione afferente il difetto di legittimazione attiva di CP_2
Avverso la sentenza hanno interposto appello , , Parte_3 Parte_2
e , sulla base di tre ragioni di censura. Controparte_1 Parte_1
Si è costituita in giudizio cessionaria del credito da potere di Controparte_5 CP_2
chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di , e Controparte_4 Parte_4
non costituitisi in giudizio nonostante siano stati ritualmente chiamati a CP_2
2 parteciparvi.
Nel merito, con il primo motivo viene dedotto che ha errato il primo giudice nel ritenere tardiva l'eccezione afferente il difetto di legittimazione attiva di la quale CP_2 non aveva fornito dimostrazione alcuna della cessione del credito da potere dell'originaria creditrice Unicredit s.p.a. L'eccezione, a dire dell'appellante, poteva essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, sicché il Tribunale avrebbe dovuto esaminarla.
Il motivo è infondato.
Ed invero, vertendosi nella specie nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, deve richiamarsi il principio ormai consolidato per cui chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 del d.lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito (v., ex plurimis, Cass. n. 26127/2024).
Nel caso di specie, tale riconoscimento è propriamente avvenuto, dal momento che gli opponenti non solo non hanno fatto del difetto di legittimazione sostanziale un motivo di opposizione, ma hanno altresì sollevato l'eccezione solamente nelle note conclusive, deputate alla sola precisazione delle conclusioni già adottate, quando erano ormai intervenute tutte le preclusioni processuali e la successione nel credito costituiva fatto pacifico.
Con il secondo motivo assumono gli appellanti che il primo giudice ha omesso ogni pronuncia sull'eccezione relativa alla mancata iscrizione di nell'albo di cui CP_2 all'art. 106 d.lgs. 385/1993.
Anche tale doglianza è infondata.
Ed invero, va innanzitutto rilevato che perché la cessione del credito sia soggetta alla disciplina dell'art. 106 Tub, essa deve costituire una attività di finanziamento, non essendo sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ed essendo necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità (v. Cass. n. 7635/2024, 4427/2024).
Circostanza, questa, sulla quale l'appellante tace del tutto.
Inoltre, ha recentemente chiarito la Suprema Corte che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 Tub
3 e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Conseguentemente, afferma la Corte di cassazione, “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"
(…) in altri termini - anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U,
Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (…) - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (v. Cass. n. 7243/2024).
Infine, viene eccepito genericamente dall'appellante il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della , cessionaria del credito già in capo ad CP_5 CP_2 ed interveniente ex art. 111 c.p.c.
In ragione della genericità dell'eccezione – che riguarda esclusivamente la questione della regolamentazione delle spese del grado - e dell'ormai maturato riconoscimento dell'avvenuta cessione del credito in favore di osserva la Corte che CP_2 dall'estratto della Gazzetta Ufficiale, in atti versato, si evince la rispondenza delle caratteristiche del credito ceduto con quello oggetto di causa (credito derivato da contratti di finanziamento stipulati in varie forme tecniche, acquistato da fra agosto 2018 e CP_2 luglio 2022, i cui debitori risiedono in Italia ed espresso in euro), non essendo stato dedotto alcun elemento dal quale potere escludere la riconduzione del credito in causa fra quelli oggetto di cessione in favore di . CP_5
Infondato, parimenti, è l'ultimo motivo del gravame, afferente le spese del giudizio di primo grado, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della
4 soccombenza e non ricorrendo i presupposti per l'invocata compensazione, a tenore del disposto dell'art. 92 c.p.c.
Le spese del grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non deve provvedersi sulle spese del grado relativamente alla posizione dell'appellata contumace mentre ricorrono giustificati motivi per dichiarare le CP_2 spese irripetibili nei confronti di e . Controparte_4 Parte_4
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
, , e avverso la sentenza n.
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
199/2024 in data 31/1/2024 del Tribunale di Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'interveniente le spese del grado, che liquida in complessivi €. 12.100,00 per compensi, Controparte_5 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dichiara irripetibili le spese nei confronti di e . Controparte_4 Parte_4
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
26 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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