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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Prima Civile – Famiglia – V.G. 64 del 2022 e 518 del 2022 riuniti così composto:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso, a scioglimento della riserva che precede, il seguente
DECRETO
Rilevato che il Collegio in data 26 ottobre 2022 ha emesso decreto del seguente tenore: “Visto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 337 bis e ss. da , iscritto a ruolo sub rg 54 del Parte_1
2022 V.G. per regolamentare il regime di affidamento della figlia minore , nata in [...]
data 12 luglio 2020 dalla relazione ormai interrotta con , con cui ha rassegnato le Parte_2 seguenti conclusioni: “Che il Tribunale Ordinario di Latina in Camera di Consiglio ai sensi degli artt. 315 e seguenti c.c., . e 737 ss. c.p.c. con decreto motivato, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia secondo le modalità di seguito indicate, sentite le parti e verificate le condizioni di legge: I) stabilire che per la minore vi sia l'affidamento condiviso ai genitori Persona_1
e , con collocamento della figlia presso la residenza materna sita Parte_1 Parte_2
in Via Lazio n. 33, Aprilia II) stabilire che il padre potrà vedere ed avere con sé la figlia il Per_1 martedì ed il giovedì dalle ore 8.30 di mattina , con accompagnamento all'asilo nido - o permanenza con il papà in caso di non frequentazione DEasilo- fino alle ore 19.30, riportandola a casa della madre, e dalle ore 10 del sabato alle ore 19,30 , mentre la settimana successiva la minore starà con il papà sempre il martedì ed il giovedì dalle ore 8.30 di mattina , con accompagnamento all'asilo nido - o permanenza con il papà in caso di non frequentazione DEasilo- fino alle ore 19.30, riportandola a casa della madre, e dalle ore 10 della domenica alle ore 19,30 , sempre riportandola a casa della madre. L'alternarsi del sabato o della domenica con il papà per il fine settimana proseguirà così di seguito nelle settimane successive. Il sig. Parte_1 potrà salutare la minore nei giorni di lunedì , mercoledì e venerdì all'entrata DEasilo nido. Fino al compimento del terzo anno di età il diritto/dovere di visita paterno rimarrà lo stesso anche durante le vacanze estive e le festività , salva la facoltà del padre che non avrà con sé la figlia per
1 la festività ( Natale, Pasqua, Santo Patrono,Immacolata , ecc) se cadranno nei giorni che non sono di sua spettanza, di poterla avere con sé per gli auguri dalle ore 11 alle ore 12.30. Il giorno del compleanno del genitore lo trascorrerà con il genitore che compie gli anni, così come per Per_1
la festa della mamma o del papà starà con il genitore festeggiato. Al compimento del terzo anno di età della minore la stessa trascorrerà con il papà anche il fine settimana ogni 14 giorni dalle ore
18.30 del venerdì alle ore 19.30 della domenica con il pernotto. Nel periodo estivo , durante le vacanze scolastiche, la figlia minore starà 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto , da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno alla mamma, a partire dal compimento del terzo anno di età della minore. Per le vacanze di Natale e di fine anno starà ad anni alterni con un Per_1 genitore dalla chiusura delle scuole( compreso l'asilo ) sino alle ore 20 del 30 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 20 del 30 dicembre sino alla ripresa DEattività scolastica/ di asilo. Si precisa che il genitore che non avrà con sé la minore il giorno di Natale potrà vedere la figlia per gli auguri lo stesso giorno 25 dicembre dalle ore 11 alle ore 12.30. Durante le vacanze pasquali la figlia starà alternativamente con l'uno o l'altro genitore. Per le festività nazionali e per il Per_1 santo patrono di Aprilia, la figlia starà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, mentre Per_1
il giorno del compleanno del genitore lo trascorrerà con il genitore che compie gli anni, così come per la festa della mamma o del papà starà con il genitore festeggiato. Il compleanno della figlia
, così come i Sacramenti, verranno festeggiati insieme da entrambi i genitori. Ciascun Per_1 genitore è tenuto a comunicare all'altro il domicilio in cui permarrà con la minore. Nella denegata ipotesi in cui la minore dovesse avere problemi di salute e non possa uscire dalla residenza materna il papà potrà farle visita , nei giorni a lui spettanti sopraindicati , per una mezz'ora al giorno dalle ore 19 alle ore 19.30. Si precisa altresì che il genitore che ha con sé la minore dovrà fare ogni sera una videochiamata all'altro genitore con la minore. III) La sig.a , Parte_2 genitore convivente, informerà nell'immediato il sig. circa l'andamento scolastico e le Parte_1
condizioni di salute della figlia , nonché su ogni altro aspetto e /o problema di particolare importanza per la crescita fisica e psicologica della minore. Si precisa altresì che la mamma informerà preventivamente il papà circa le eventuali visite mediche specialistiche per la figlia.
Circa il dovere di informazione questo dovrà essere parimenti rispettato dal papà nei periodi in cui la minore convivrà con lui. IV) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio V) Il sig.
[...]
corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra la somma di Parte_1 Parte_2
euro 400,00 mensili o quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia che risulterà dovuta in corso di giudizio , a titolo di contributo al mantenimento della minore, a mezzo bonifico bancario, somme rivalutabile annualmente secondo i parametri ISTAT, oltre al 100% del costo della retta
2 DEasilo nido, e oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo sottoscritto dal
Tribunale di Latina. Alla sig.a verranno attribuiti anche il 100% degli assegni familiari o Pt_2
cd assegno unico per la prole. Tali condizioni economiche sono valide finchè la minore non potrà frequentare la scuola pubblica DEinfanzia;
a partire da questa data il mantenimento sarà pari ad euro 500= mensili o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che risulterà dovuta in corso di giudizio , somme rivalutabili annualmente secondo i parametri ISTAT, e oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Latina. Alla sig.a Pt_2
verranno attribuiti anche il 100% degli assegni familiari o cd assegno unico per la prole. VI) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa” e con cui, in particolare, venivano lamentate condotte ostative della madre al rapporto padre – figlia;
/ Vista la memoria difensiva depositata da Pt_2
che ha contestato in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto e così concluso: “Voglia il
[...]
Tribunale adito, contrariis reiectis 1. affidare la minore alla madre in forma Persona_1
esclusiva, 2. collocare la bambina presso la madre;
3. il padre provvederà al mantenimento della minore mediante il versamento di una somma mensile di euro 700 ( settecento) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, da intendersi rivalutabile annualmente secondo gli indici Ista e da considerarsi dovuta dalla data di deposito del ricorso 4. il padre contribuirà altresì al 100 % delle spese straordinarie occorrende per la figlia minore come da Protocollo vigente presso l'Intestato
Tribunale.
5. l'assegno unico di famiglia sarà percepito dalla madre in forma integrale. Con vittoria di spese e competenze di lite” e con cui la resistente in particolare ha dedotto aggressioni fisiche e morali da parte del ricorrente e il fatto che lo stesso fosse spesso in stato di alterazione alcolica;
/ Visto il ricorso depositato da sempre per la regolamentazione Parte_2 DEaffido della figlia minore nata dalla relazione con iscritto a ruolo VG 518 del Parte_1
2022 con cui ha rassegnato le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis 1. affidare la minore alla madre in forma esclusiva, 2. collocare la bambina presso Persona_1
la madre e prevedere che il padre possa vederla e tenerla con sé secondo il seguente calendario di visite: fino al terzo anno della minore - il martedi e il venerdi di ogni settimana dalle ore 16 alle ore 18 con prelievo dall'uscita di scuola ovvero, in caso di non frequenza scolastica, presso la abitazione della madre, dove il resistente avrò cura di riaccompagnarla. - a fine settimana alternati o il sabato o la domenica dalle ore 12,30 alle ore 18,3' con prelievo e riaccompagno presso la abitazione della madre. - alternando con la madre il 24 e il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e il
1 gennaio, con prelievo alle ore 12,30 e riaccompagno alle ore 18,30 in entrambe i giorni presso la abitazione della madre, - la Domenica di Pasqua ovvero il UN DEEL ( da concordarsi con la madre entro il 31 gennaio) con prelievo alle ore 16 e riaccompagno alle ore 18,00 sempre presso l'abitazione della madre, - il giorno del compleanno del e quello della festa del Parte_1
3 papà , sempre dalle ore 12,30 alle ore 18,30 ( il giorno del compleanno della madre e quello della festa della mamma la minore resterà in ogni caso con la signora Dal compimento del Pt_2
terzo anno di età della minore - fermi i due giorni infrasettimanali del martedi e del venerdi - a fine settimana alternati dalle ore 20,30 del sabato alle ore 11,30 della domenica - sette giorni consecutivi nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, - alternando con la madre la Domenica di Pasqua e il UN DEEL - il giorno del compleanno del padre e quello della festa del papà ( il giorno del compleanno della madre e quello della festa della mamma la minore resterà con la signora 3. il padre provvederà al mantenimento Pt_2
della minore mediante il versamento di una somma mensile di euro 700 ( settecento) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, da intendersi rivalutabile annualmente secondo gli indici
Ista e da considerarsi dovuta dalla data di deposito del ricorso 4. il padre contribuirà altresì al
100 % delle spese straordinarie occorrende per la figlia minore come da Protocollo vigente presso l'Intestato Tribunale.
5. l'assegno unico di famiglia sarà percepito dalla madre in forma integrale,
6. ciascuno dei genitori si impegna, nel giorno di spettanza DEaltro con la minore, a garantire una videochiamata alla bambina in un orario che verrà concordato Con vittoria di spese e competenze di lite”; / Rilevato che nel giudizio VG 518 del 2022 ha così concluso: Parte_1
“Che il Tribunale Ordinario di Latina, previa riunione dei due giudizi RGVG 64/2022 e 518/22 del
Tribunale di Latina, pendenti entrambi dalla alla S.V. dott.ssa Claudia Marra, in Camera di
Consiglio ai sensi degli artt. 315 e seguenti c.c., . e 737 ss. c.p.c. con decreto motivato, contrariis reiectis, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia secondo le modalità di seguito indicate, sentite le parti e verificate le condizioni di legge: I) stabilire che per la minore
[...]
vi sia l'affidamento condiviso ai genitori e , con Per_1 Parte_1 Parte_2
collocamento della figlia presso la residenza materna sita in Via Lazio n. 33, Aprilia II) stabilire che il padre potrà vedere ed avere con sé la figlia il martedì ed il giovedì dalle ore 8.30 di Per_1
mattina , con accompagnamento all'asilo nido - o permanenza con il papà in caso di non frequentazione DEasilo- fino alle ore 19.30, riportandola a casa della madre, e dalle ore 10 del sabato alle ore 19,30 , mentre la settimana successiva la minore starà con il papà sempre il martedì ed il giovedì dalle ore 8.30 di mattina , con accompagnamento all'asilo nido - o permanenza con il papà in caso di non frequentazione DEasilo- fino alle ore 19.30, riportandola a casa della madre,
e dalle ore 10 della domenica alle ore 19,30 , sempre riportandola a casa della madre. L'alternarsi del sabato o della domenica con il papà per il fine settimana proseguirà così di seguito nelle settimane successive. Il sig. potrà salutare la minore nei giorni di lunedì , mercoledì e Parte_1 venerdì all'entrata DEasilo nido. Fino al compimento del terzo anno di età il diritto/dovere di visita paterno rimarrà lo stesso anche durante le vacanze estive e le festività , salva la facoltà del
4 padre che non avrà con sé la figlia per la festività ( Natale, Pasqua, Santo Patrono,Immacolata , ecc) se cadranno nei giorni che non sono di sua spettanza, di poterla avere con sé per gli auguri dalle ore 11 alle ore 12.30. Il giorno del compleanno del genitore lo trascorrerà con il Per_1
genitore che compie gli anni, così come per la festa della mamma o del papà starà con il genitore festeggiato, che la riaccompagnerà nella sua residenza dopo la cena. Al compimento del terzo anno di età della minore la stessa trascorrerà con il papà anche il fine settimana ogni 14 giorni dalle ore
18.30 del venerdì alle ore 19.30 della domenica con il pernotto. Nel periodo estivo , durante le vacanze scolastiche, la figlia minore starà 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto , da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno alla mamma, a partire dal compimento del terzo anno di età della minore. Per le vacanze di Natale e di fine anno starà ad anni alterni con un Per_1 genitore dalla chiusura delle scuole( compreso l'asilo ) sino alle ore 19 del 30 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 20 del 30 dicembre sino alla ripresa DEattività scolastica/ di asilo.
Durante le vacanze pasquali la figlia starà alternativamente con l'uno o l'altro genitore. Per_1
Per le festività nazionali e per il santo patrono di Aprilia, la figlia starà ad anni alterni con Per_1
l'uno o l'altro genitore, mentre il giorno del compleanno del genitore lo trascorrerà con il genitore che compie gli anni, così come per la festa della mamma o del papà starà con il genitore festeggiato che la riaccompagnerà nella sua residenza dopo la cena. Ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro il domicilio in cui permarrà con la minore. Nella denegata ipotesi in cui la minore dovesse avere problemi di salute e non possa uscire dalla residenza materna il papà potrà farle visita , nei giorni a lui spettanti sopraindicati . Si precisa altresì che il genitore che ha con sé la minore dovrà fare ogni sera una videochiamata all'altro genitore con la minore. III) La sig.a
, genitore convivente, informerà nell'immediato il sig. circa l'andamento Parte_2 Parte_1
scolastico e le condizioni di salute della figlia , nonché su ogni altro aspetto e /o problema di particolare importanza per la crescita fisica e psicologica della minore. Si precisa altresì che la mamma informerà preventivamente il papà circa le eventuali visite mediche specialistiche per la figlia. Circa il dovere di informazione questo dovrà essere parimenti rispettato dal papà nei periodi in cui la minore convivrà con lui. IV) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio V) Il sig. corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra Parte_1
la somma di euro 400,00 mensili o quella somma minore o maggiore ritenuta di Parte_2
giustizia che risulterà dovuta in corso di giudizio , a titolo di contributo al mantenimento della minore, a mezzo bonifico bancario, somme rivalutabile annualmente secondo i parametri ISTAT, oltre al 100% del costo della retta DEasilo nido, e oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Latina. Alla sig.a verranno attribuiti anche il Pt_2
5 100% degli assegni familiari o cd assegno unico per la prole. Tali condizioni economiche sono valide finchè la minore non potrà frequentare la scuola pubblica DEinfanzia;
a partire da questa data il mantenimento sarà pari ad euro 500= mensili o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che risulterà dovuta in corso di giudizio , somme rivalutabili annualmente secondo i parametri ISTAT, e oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo sottoscritto dal
Tribunale di Latina. Alla sig.a verranno attribuiti anche il 100% degli assegni familiari o Pt_2
cd assegno unico per la prole. VI) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; / Rilevato che le parti si sono reciprocamente denunciate e che ne è scaturita la segnalazione alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma che ha chiesto provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti delle parti al Tribunale per i minorenni di Roma, che non ha ritenuto sussistenti i presupposti per adottare provvedimenti urgenti e ha disposto accertamenti sui profili di personalità delle parti e su risorse familiari di supporto;
/ Vista la relazione depositata dal Servizio Sociale del Comune di Aprilia, che ha concluso di non avere ravvisato circostanze di pregiudizio per la minore nei contesti familiari materno e paterno, di aver rilevato una situazione di alta conflittualità tra i genitori con reciproche accuse e minacce, ritenendo utile considerare l'esito delle valutazioni di personalità disposte per entrambe le parti e della valutazione delle competenze genitoriali, prescritte dal Tribunale per i minorenni di Roma;
/ Ritenuto che la complessità della situazione, associata alla elevata conflittualità tra le parti e alla gravità delle allegazioni contenute negli atti difensivi, esigono ulteriori approfondimenti, sicché la causa non può essere decisa allo stato degli atti;
/ Ritenuto di dover emettere provvedimenti provvisori;
ritenuto che
allo stato non vi sia alcuna evidenza del fatto che l'affido condiviso, modello legale di affido, possa essere pregiudizievole per la minore, sicché si ritiene di disporre in via provvisoria ed urgente che la minore trascorra con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 19,30, quando, dopo aver cenato con la minore, la riporterà
a casa dalla mamma, e a settimane alternate il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,30; il padre nelle giornate di lunedì e mercoledì e venerdì avrà diritto ad una videochiamata con la figlia dalle ore 18,00, alle ore 18,30, salvo diverso accordo tra i genitori;
la minore trascorrerà la vigilia di Natale, il 26 dicembre e il 31 dicembre con un genitore, e il 25 dicembre, il 1 gennaio e il
6 gennaio con l'altro genitore nell'alternanza degli anni;
salvo diverso accordo trascorrerà la vigilia di Natale, il 26 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2022 con la madre e il 25 dicembre 2022, il
1 gennaio 2023 e il 6 gennaio 2023 con il padre, salvo diverso accordo tra le parti, la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il lunedì DEEL con l'altro genitore, il padre trascorrerà con la minore le giornate festive suindicate dalle ore 10,00 alle ore 21,30 quando riporterà la bambina dalla madre;
il padre a decorrere dal terzo anno di età
6 della minore ove l'accertamento presso il SERD sia positivo, potrà vedere la minore a fine settimana alternati dal sabato alle 10,00 alla domenica alle ore 19,30 con pernotto (invece che nell'alternanza, il sabato o la domenica), e durante il periodo estivo per due settimane, non consecutive, con pernotto, concordate con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, a sua volta la madre potrà avere per sé la minore per due settimane non consecutive concordate con il padre entro i 31 maggio;
in caso di disaccordo la minore trascorrerà la prima settimana di luglio con il padre, la seconda settimana di luglio con la madre, la prima settimana di agosto con il padre e la seconda settimana di agosto con la madre;
/ Ritenuto all'esito di quanto allegato e documentato dalle parti, congruo che il ricorrente versi alla resistente, che ha dedotto di non lavorare, ma che ha capacità lavorativa, essendo anche truccatrice professionale, la somma mensile di € 500,00 e il
75% di tutte le spese straordinarie, come da protocollo relativo vigente presso il Tribunale di
Latina; / Ritenuto necessario chiedere alla Procura di Latina copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di entrambe le parti;
di disporre che il ricorrente, che ha dichiarato in gioventù di avere avuto eccessi e di aver subito un ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, ed è accusato dalla resistente di bere, (benché le analisi effettuate presso una clinica privata abbiano avuto esito negativo), si sottoponga a verifica presso il SERD competente circa la mancanza di dipendenza alcolica del resistente;
ritenuto, per il resto necessario che il
Servizio Sociale produca gli accertamenti disposti dal Tribunale per i minorenni, al fine, di valutare, all'esito, la necessità di una c.t.u. o ulteriori indagini;
ritenuto di chiedere al Tribunale per i Minorenni informazioni sullo stato della procedura ex art. 330 e 333 cc..; / Ritenuto che le parti esibiscano quanto indicato in parte motiva;
/
P.Q.M.
/ In via provvisoria ed urgente affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva. / In via provvisoria ed urgente dispone che il versi alla Parte_1 entro il 5 di ogni mese la somma di € 500,00 oltre al 75% delle spese straordinarie come Pt_2
da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. / Dispone che entrambe le parti depositino gli estratti dei conti e dei libretti bancari e postali intestati o cointestati alle stesse o intestati a persone fisiche o giuridiche (quale la per il ) ad esse riconducibili nonché Controparte_1 Parte_1
documentazione contrattuale relativa a finanziamenti, carte di credito, carte di debito, polizze assicurative relativa al periodo 1 gennaio 2022 all'attualità. Dispone che le parti depositino le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché il i bilanci della Parte_1 Controparte_1
[... degli ultimi tre anni. Dispone che la Fugante produca stato occupazionale storico aggiornato.
La suindicata documentazione dovrà essere esibita dalle parti mediante deposito telematico entro il
20 dicembre 2022. / Dispone che prosegua il monitoraggio del Servizio Sociale del Comune di
Aprilia, che, dovrà, altresì, fornire un supporto alla genitorialità delle parti nell'ottica
7 DEattenuazione della conflittualità. / Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Aprilia entro il 20 dicembre 2022 depositi relazione di aggiornamento del monitoraggio con allegati tutti gli approfondimenti disposti su ordine del Tribunale per i minorenni. / Manda alla cancelleria, previa indicazione dei dati anagrafici delle parti, di richiedere alla Procura di Latina certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale delle parti. / Manda alla cancelleria di richiedere al
Tribunale per i minorenni di Roma informazioni su eventuali provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità nel procedimento VG 201 del 2022 a carico di e Parte_1 Pt_2
; / Dispone che il SERD Asl Latina Distretto Sanitario 1 prenda in carico il e
[...] Parte_1
verifiche che non ci siano problematiche di abuso alcolico, relazionando al Tribunale entro il 20 dicembre 2022 / SI COMUNICHI ALLE PARTI, AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI
APRILIA, AL SERD ASL LATINA DISTRETTO SANITARIO 1. / Fissa per esame delle relazioni suindicate l'udienza del 31 gennaio 2023, ore 13,10. / Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022”;
Viste le consulenze psicodiagnostiche e psichiatriche relative ad ambedue le parti effettuate su disposizione del Tribunale per i minorenni di Roma nell'ambito del procedimento V.G. 201 del
2022 (procedimento definito con declaratoria di incompetenza sulle richieste di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, così come risulta da deposito telematico effettuato dall'Avv. Scifoni il 2 novembre 2023), depositate dal CSM di Aprilia il 18 settembre 2024, da cui risulta l'assenza di condizioni psicopatologiche in atto e sulla base delle quali era stato suggerito per entrambe le parti un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di rafforzare le competenze parentali già presenti (v. allegato a pagg. da 23 a 29 della relazione del Servizio Sociale del Comune di Aprilia depositata il 28 febbraio 2024);
Vista la relazione del Servizio Sociale del Comune di Aprilia depositata il 27 novembre 2024 dalla cui lettura si evince una ricomposizione della conflittualità della coppia genitoriale, che ha anche cercato di garantire alla minore spazi di presenza congiunta – come uscite insieme al parco o ad altri eventi – e che ha così concluso: “ritiene che i genitori abbiano acquisito consapevolezza del loro ruolo genitoriale e sufficienti competenze in termini di funzioni genitoriali. / Pertanto, in accordo con la dott.ssa , si ritiene concluso il percorso di sostegno genitoriale, così come verranno Per_2 diradati fino a termine gli interventi di assistenza domiciliare con la dott.ssa ”; Per_3
Vista la relazione inerente al percorso di sostegno alla genitorialità seguito dalle parti, allegata alla relazione del Servizio Sociale del Comune di Aprilia depositata il 27 novembre 2024, da cui risulta che “A due anni dall'attivazione del percorso di sostegno alla genitorialità, i sig.ri e Parte_1
si mostrano collaborativi e parimenti disponibili nel garantire un modello di Pt_2 cogenitorialità funzionale e rispettoso.” e che ha così concluso: “Alla luce del lungo lavoro
8 psichico della coppia genitoriale, si possono ritenere raggiunti gli obiettivi del percorso e rinforzate le capacità genitoriali;
pertanto, non si ravvisano condizioni di pregiudizio che in senso prognostico-evolutivo possano compromettere il processo di sviluppo e adattamento all'ambiente della figlia .”; Per_1
Vista la relazione inerente all'intervento educativo domiciliare disposto per entrambe le parti, allegata alla relazione del Servizio Sociale del Comune di Aprilia depositata il 27 novembre 2024, da cui risulta che la minore assume comportamenti oppositivi e di insofferenza alle Persona_4
regole provenienti dalle figure adulte di riferimento e che è stato osservato un aumento di stanchezza e nervosismo collegato all'interruzione del riposino pomeridiano con l'avvio della scuola DEinfanzia sicché l'intervento educativo si è concentrato sul sostegno alla bambina nella gestione delle emozioni e dei comportamenti oppositivi al fine di favorire un equilibrio emotivo e relazionale;
che il padre della minore, nonostante l'educatrice gli avesse sconsigliato di presentare alla minore la sua nuova compagna, ha riferito che la compagna gli avrebbe fatto una visita a sorpresa e che, pertanto, la minore l'ha conosciuta, sebbene le sia stata presentata come un'amica del padre, ma che, comunque, la minore, osservata dall'educatrice anche nell'interazione con la nuova compagna del padre, non è sembrata mostrare segni di disagio;
in definitiva, “Gli interventi educativi attuati hanno consentito di monitorare e sostenere la relazione della minore, , con Per_1
entrambi i genitori, evidenziando al contempo significative differenze nella gestione educativa tra la madre e il padre. Si è fornito supporto per affrontare tali differenze con un approccio collaborativo promuovendo un dialogo costruttivo che favorisca un clima di reciproca alleanza tra i genitori.” e, considerati i comportamenti ambivalenti della minore nei confronti dei genitori, i quali hanno riferito che la bambina talvolta, indifferentemente dal genitore con cui si trova, manifesterebbe rifiuti nei confronti DEaltro, si è concluso che “La continuità del percorso educativo è quindi fondamentale per favorire un ambiente familiare stabile e armonioso, nel quale la minore possa sviluppare le sue competenze relazionali ed emotive in modo sano e costruttivo.”;
Vista la relazione del Serd di Aprilia del 19 dicembre 2022 da cui risulta che non sussiste alcuna condizione di dipendenza da alcol in capo al (v. relazione del Serd allegata alla relazione Parte_1
del Servizio Sociale del Comune di Aprilia depositata in data 27 gennaio 2023)
Visti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti negativi per entrambe le parti (v. deposito del 31 ottobre 2022);
Rilevato che il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere
9 psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi DEart. 337 quater comma 1 c.c.;
Ritenuto che, alla luce di quanto emerso e alla stregua DEesito positivo dei percorsi effettuati dalle parti su disposizione di questo Tribunale, non sono emerse ragioni per poter ritenere che l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori sia pregiudizievole alla suddetta, sicché il
Collegio ritiene congruo confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della minore presso la madre;
Ritenuto, all'esito DEistruttoria espletata, congruo per il benessere della minore, nel rispetto del diritto della stessa alla bi-genitorialità, e considerate anche le criticità comportamentali e l'irrequietezza della minore agita sia nei confronti della madre che del papà, come emerse da ultimo nella relazione DEeducatrice familiare allegata alla relazione del Servizio Sociale del Comune di
Aprilia depositata il 27 novembre 2024 (in cui si dà atto che talvolta quando è dal papà la bambina vuole rimanere dal padre rifiutandosi di andare dalla mamma, quando è dalla mamma, si rifiuta di sentire il padre in videochiamata), che, a parere del Collegio, sconsigliano più pernotti infrasettimanali presso il papà, che potrebbero risultare troppo destabilizzanti, ma non uno, nella settimana in cui il padre non tiene con sé la minore nel fine settimana, anche per rinsaldare il rapporto padre – figlia in questi lassi temporali, di disporre definitivamente il collocamento prevalente presso la madre e stabilire che il padre possa vedere liberamente la figlia a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola o in pari orario, in caso di mancata frequentazione scolastica, alla domenica quando, alle 20.30, dopo cena, riporterà la minore alla madre;
il padre potrà stare con la minore, nelle settimane in cui ha il fine settimana con la figlia, anche il martedì, dall'uscita di scuola o in pari orario, in caso di mancata frequentazione scolastica, sino alle ore 20,30, quando, dopo cena, l'accompagnerà dalla madre;
e nelle settimane in cui non ha con sé la minore nel fine settimana, il martedì dall'uscita di scuola o in pari orario, in caso di mancata frequentazione scolastica, sino alle ore 20,30, quando, dopo cena, l'accompagnerà alla madre, e il giovedì dall'uscita di scuola, con pernotto, e accompagnamento a scuola il giorno successivo, salvo ad ogni modo il diverso accordo delle parti;
la minore trascorrerà con un genitore il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro il periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio, nell'alternanza dei genitori negli anni, la minore trascorrerà nella settimana di Pasqua il periodo che va dal Giovedì Santo al Sabato Santo con il genitore con cui ha trascorso il Natale e il giorno di
Pasqua e il Lunedì DEEL con l'altro genitore;
durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé la minore per due settimane, non consecutive, con pernotto, concordate entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la minore trascorrerà la prima settimana di luglio con il padre, la seconda settimana di luglio con la madre, la prima settimana di agosto con il padre, la
10 seconda settimana di agosto con la madre;
le parti di comune accordo potranno ampliare i periodi di frequentazione estiva;
ciascun genitore dovrà informare l'altro genitore sul luogo di villeggiatura in cui porterà la figlia e agire nel rispetto del regime di affidamento condiviso della minore;
Ritenuto che, alla luce delle criticità descritte nella relazione inerente all'intervento di assistenza domiciliare educativa, debba proseguire per almeno sei mesi il monitoraggio del Servizio Sociale del Comune di Aprilia sul nucleo familiare e l'intervento di assistenza domiciliare educativa con obbligo di relazionare al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Latina, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e, immediatamente, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma ove vengano ravvisati elementi di pregiudizio per la minore;
Rilevato che ai sensi DEart. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura DEobbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018);
Rilevato che il ha dedotto di percepire a decorrere dal mese di giugno 2022 la somma di Parte_1
€ 1.000,00 al mese quale compenso per la carica di amministratore unico della e, dal Parte_3 mese di luglio 2022, la somma di € 1.000,00 al mese quale compenso per la carica di amministratore unico della (v. nota del 16 dicembre 2022); con riferimento Controparte_1 alla il ricorrente, oltre ad esserne l'amministratore unico, detiene il 75% Controparte_1 delle quote (pari a € 7.500,00), trattasi di società la cui attività prevalente consiste nella compravendita di beni immobili effettuata su beni propri (v. visura di cui all'allegato 51A alla nota di deposito del 16 dicembre 2022). Già nel ricorso introduttivo (v. pag. 8), il ricorrente ha dedotto che la percepisce canoni mensili di locazioni per la somma di circa € Controparte_1
5.400,00 ma che è gravata da spese riconducibili agli oneri tributari relativi agli immobili, nonché da mutuo ipotecario con rate di circa € 1.840,00 mensili, con ultima rata prevista per il 21 luglio
2030, come da doc. 25 allegato al ricorso, mutuo a garanzia del quale unitamente a Parte_1
ha prestato personalmente fideiussione (v. contratto di fideiussione allegato al Parte_4
11 ricorso introduttivo); con riferimento alla invece, va rilevato che si tratta di società del Parte_3
settore alberghiero, la totalità del capitale sociale è detenuta da , padre del Parte_4
ricorrente (v. all. 55 alla nota di deposito del 16 dicembre 2022); è proprietario di Parte_1
un immobile sito in Valle Lata (Aprilia) che è gravato da mutuo ipotecario a tasso variabile la cui ultima rata è prevista per il 30 giugno 2035 (v. all. 23 e ss. al ricorso introduttivo e pag. 8 del ricorso introduttivo); su ordine di esibizione del Collegio, ha prodotto, per quel che Parte_1
più rileva, gli estratti del conto corrente a lui intestato acceso presso Banca Popolare di Fondi relativi ai primi tre trimestri 2022 e liste movimenti contabili che attestano un saldo al 7 dicembre
2022 di € 8,38 (v. all. 44 alla nota di deposito del 16 dicembre 2022), dalla cui lettura risultano regolari operazioni di versamento contante, accrediti a titolo di compenso da per € Parte_3
1.400,00 in data 2 agosto 2022, per € 1.350,00 in data 9 agosto 2022, per € 1.000,00 in data 6 dicembre 2022, accrediti per rimborso di somme investite di € 2.657,61 in data 30 settembre Pt_5
2022, i pagamenti per l'assegno di mantenimento per la figlia, uscite fisse di € 100,00 per operazioni di investimento come da documentazione di cui all'allegato 49, e di € 100,00 per il Pt_5
pagamento del premio di una polizza assicurativa sulla vita (v. doc. 50) accesa con
[...]
risulta, altresì, un'uscita per giroconto di € 2.000,00 in data 18 ottobre 2022, Controparte_2
somma che è transitata sul conto corrente intestato al ricorrente e acceso presso Banca Sella, come si riscontra dalla lettura della lista movimenti contabili di cui all'allegato 45, che riporta, appunto, la lista dei movimenti dal 6 luglio 2022 al 24 novembre 2022 del conto corrente a lui intestato acceso presso Banca Sella, che attestano un saldo al 14 dicembre 2022 di € 12,84, dalla cui lettura risultano i rimborsi spese effettuati dalla per importi variabili;
accrediti per compenso da Parte_3 Pt_3 per € 1.000,00, un accredito di € 5.000,00 in data 5 ottobre 2022 per liberalità familiare da
[...]
seguito da un'uscita di € 5.000,00 per sovvenzione familiare a , Persona_5 Parte_4
spese per viaggi (v. ad es. operazioni del 19 agosto 2022 e del 23 ottobre 2022) e, infine, un'uscita di € 4.000,00 in data 14 novembre 2022 per finanziamento soci somma che, infatti, è transitata sul conto corrente intestato a come si riscontra dalla relativa documentazione Controparte_1 di cui all'allegato 48. ha depositato anche la lista movimenti da gennaio 2022 sino a Parte_1
novembre 2022 del conto corrente a lui intestato acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena, che risulta essere un conto utilizzato per gli addebiti delle rate del mutuo gravante sull'immobile di proprietà del ricorrente di cui sopra si è detto, (l'ultima rata che risulta dall'estratti, quella di novembre 2022, è di € 560,55), che viene alimentato a tal fine o tramite versamenti o tramite bonifici provenienti da , precedenti o successivi all'addebito della rata (v. all. 46 Parte_4
alla nota di deposito del 16 dicembre 2022). ha pure prodotto gli estratti conto del Parte_1
conto corrente intestato a relativi ai primi tre trimestri 2022 e liste Controparte_1
12 movimenti contabili sino al 6 dicembre 2022, che attestano un saldo al 6 dicembre 2022 di €
1.549,71, dalla cui lettura risultano gli accrediti per canoni di affitto e operazioni di prelievo di denaro contante, gli addebiti del mutuo stipulato dalla citata società sopra indicato, gli addebiti per spese effettuate con carta di credito e uscite varie, sicché la liquidità depositata in conto corrente è esigua (v. all. 48 alla nota di deposito del 16 dicembre 2022). Deve osservarsi che, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, non risultano gli accrediti per compensi di amministratore unico della sicché è verosimile che gli stessi transitino su altri conti di cui Controparte_1
il ricorrente ha omesso la produzione della relativa documentazione;
Rilevato che la ha dedotto di non lavorare, tuttavia, la stessa ha capacità lavorativa, Pt_2 essendo anche truccatrice professionale, tanto che in sede di udienza ha dichiarato “arrotondo con lavoretti da estetista, ho il titolo professionale” (v. verbale di udienza del 7 luglio 2022); ha prodotto, su ordine di esibizione del Collegio, estratto dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 di un conto corrente a lei intestato, con saldo iniziale di € 33,94, che risulta estinto a favore di CP_3
e dalla cui lettura non emerge nulla di rilevante se non il Parte_6 pagamento del canone di una cassetta di sicurezza per € 96,00 e un'operazione di versamento di denaro contante per € 100,00 (v. all 2 alla nota di deposito del 14 dicembre 2022); documentazione inerente a un libretto nominativo di risparmio a lei cointestato insieme a emesso il Parte_6
5 agosto 2021 con saldo al 2 novembre 2021 di € 1.800,00 (v. all. 3 alla nota di deposito del 14 dicembre 2022); movimentazione dal 1 gennaio 2022 al 17 novembre 2022 della PostePay
Evolution a lei intestata dalla cui lettura risultano gli accrediti DEassegno di mantenimento per la figlia e gli accrediti DEassegno unico per la figlia, nonché operazioni di ricarica della carta (v. all.
4 alla nota di deposito del 14 dicembre 2022); documentazione inerente al finanziamento da lei contratto per l'acquisto di un veicolo da cui risulta quale coobbligato il ricorrente e che ha dedotto essere stato estinto nel mese di marzo 2023 (v. all. 5 alla nota di deposito del 14 dicembre 2022 e vedi nota depositata il 18 aprile 2023); stato occupazionale al 5 dicembre 2022 da cui risulta il suo stato di disoccupazione, con ultimo rapporto cessato a iniziato luglio 2021 (v. all. 6 alla nota di deposito del 14 dicembre 2022); infine, ha prodotto, per quel che più rileva, il modello persone fisiche 2022 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2021, ha dichiarato un reddito imponibile di €
5.927,00 con imposta netta di € 0 (v. allegato 7 alla suindicata nota di deposito);
Ritenuto che, considerate le disponibilità economiche di parte ricorrente, ma anche la lacunosità della produzione documentale di entrambe le parti, rispetto a quanto richiesto con ordine di esibizione, nonché a quanto dichiarato dalla resistente sulla propria capacità lavorativa, da cui ben può il Tribunale desumere, ai sensi DEart. 116 comma 2 c.p.c., l'esistenza di entrate o redditi ulteriori rispetto a quelli documentati, e valutati, altresì, i tempi di frequentazione padre-figlia, sia
13 congruo confermare a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento per la figlia minore, la somma di € 500,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat, entro il 5 di ogni mese, con assegno unico integralmente a favore di Parte_2
(v. sulla legittimità di tale statuizione Cass. ord. 4672 del 2025), oltre al 75% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano
(autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non DEobbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento DEattività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese CP_4
14 relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola DEobbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo DEassegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto DEaltro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge;
Rilevata l'inammissibilità, in questa sede, della domanda di rilascio del consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto svolta da parte ricorrente soltanto con le memorie depositate il 30 aprile
2024, in quanto, in caso di contrasti tra i genitori di prole minorenne per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, è competente il Giudice tutelare ai sensi DEart. 3, l. 1185/1967;
Rilevata parimenti l'inammissibilità della domanda di aggiunta del cognome materno a quello paterno svolta da parte resistente tardivamente con le memorie depositate il 29 marzo 2023;
Ritenuto, considerata la natura della causa e l'esito delle domande svolte, congruo compensare le spese di lite;
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P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 64 del 2022 e 518 del 2022 riuniti V.G., così decide:
Affida la figlia minore delle parti in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della minore presso la madre e diritto di visita del padre secondo quanto indicato in parte motiva.
Dispone il monitoraggio per almeno sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto da parte del
Servizio Sociale del Comune di Aprilia, che dovrà anche garantire alle parti il servizio di assistenza domiciliare educativa, e che dovrà, al termine dei sei mesi di monitoraggio, relazionare al G.T. presso il Tribunale di Latina e, immediatamente, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di
Roma ove vengano ravvisati elementi di pregiudizio per la minore.
Dispone che versi a , a titolo di mantenimento della figlia minore, Parte_1 Parte_2 entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva, con assegno unico integralmente a favore di . Parte_2
Dichiara inammissibile la domanda inerente al consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto svolta da parte ricorrente.
Dichiara inammissibile la domanda di aggiunta del cognome materno svolta da parte resistente.
Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla cancelleria di Volontaria Giurisdizione per l'apertura della vigilanza presso il G.T. del Tribunale di Latina.
Così deciso nella camera di consiglio DE11 aprile 2025.
SI COMUNICHI ANCHE AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI APRILIA.
Il Presidente
Dott. Pier Luigi De Cinti
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