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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/06/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4040/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto pagamento del corrispettivo – indennità di avviamento – ripetizione indebito e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Umberto Mancu- Parte_1
so, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- CP_1
ta e difesa dagli avv.ti Adele De Paula e Fernando Miriano, elettiva- mente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tut- te le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun-
1 que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio l esponendo di essere proprietario CP_1
di due unità immobiliari site in Sarno alla via Sarno-Palma n. 37
(NCEU Comune di Sarno, foglio 19, particella 961, sub 3 e 4), conces- Contr se in locazione alla con contratto del 25/11/1999, rinnovato il
28/09/2006, per essere adibite a sede del Centro di Igiene Mentale. Ri- feriva l'attore che, alla restituzione dell'immobile, esso si trovava in stato di degrado, con rilevanti modifiche strutturali e impiantistiche ef- fettuate durante il rapporto di locazione e mai ripristinate, in violazione dell'obbligo contrattuale. Chiedeva pertanto la condanna della conve- nuta al pagamento dell'importo necessario alla rimessione in pristino dell'immobile.
Costituitasi in giudizio, l contestava la domanda, dedu- CP_1
cendo che le modifiche erano state autorizzate contrattualmente, che parte degli interventi erano comunque migliorativi e che l'immobile, all'atto della restituzione, non presentava danni tali da giustificare la richiesta.
Precedentemente all'introduzione della presente causa ordinaria, era stato promosso procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c. iscritto al n. R.G. 4303/2021, nel quale veniva conferito incarico peritale all'Ing. Nel corso dell'ATP venivano CP_2
svolte operazioni peritali con sopralluoghi, rilievi e consultazioni tra le
2 parti, tentativo di conciliazione e scambio di osservazioni tra CTU e
CTP.
Il Giudice, successivamente, dopo aver mutato il rito da ordinario a la- voro, disponeva l'acquisizione della CTU redatta nel suddetto proce- dimento di ATP, che veniva ritualmente trasfusa nel fascicolo di causa e posta a fondamento della presente istruttoria.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 12/06/2025, la causa veniva ri- servata per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta per i motivi di se- guito specificati.
In primo luogo, è incontestato tra le parti che le due unità immobiliari oggetto di causa furono concesse in locazione alla con CP_1
destinazione ad uso ufficio/ambulatorio. L'art. 8 del contratto del
25.11.1999 prevede espressamente che “...il locatore autorizza sin da ora l'esecuzione dei lavori necessari all'utilizzo dell'immobile locato per uffici ed ambulatori, nonché l'installazione di un idoneo impianto elevatore, fermo restando che lo stato dei luoghi a scadenza contrattua- le dovrà essere riportato alle originarie condizioni”.
Tale previsione negoziale vincola pertanto la parte conduttrice a un obbligo di rimessione in pristino alla cessazione della locazione.
Il CTU, nella dettagliata relazione del 16/04/2022 (redatta in sede di
ATP R.G. 4303/2021), ha accertato quanto segue: che all'interno degli immobili sono stati effettuati significativi interventi edilizi, tra cui: in- stallazione di ascensore interno;
demolizione di tramezzature;
modifi- che impiantistiche ed elettriche;
realizzazione di collegamenti tra più unità; che l'immobile si trovava, al momento della restituzione, in stato di degrado: danneggiamento di infissi e porte interne, impianti obsole-
3 ti, pavimentazioni alterate e che per riportare gli immobili allo stato originario sono necessarie una pluralità di opere, descritte dettagliata- mente nella relazione (pagg. 8-9), tra cui la rimozione dell'impianto ascensore, la demolizione di tramezzature e ripristino della distribu- zione originaria, rifacimento degli intonaci, sistemazione dell'area esterna, e revisione degli impianti.
l computo metrico estimativo allegato dal CTU ha determinato il costo complessivo degli interventi in euro 99.110,22, somma che include: €
71.623,85 per i lavori di ripristino;
€ 17.046,48 per spese amministra- tive, tecniche, direzione lavori e imprevisti ed € 10.439,89 per IVA.
Tale stima risulta fondata su prezzari ufficiali (Regione Campania, Contr
, congruamente motivata, ed immune da vizi logici o tecnici, an- che alla luce delle osservazioni dei CTP, alle quali il CTU ha fornito puntuale risposta.
In conclusione, va dunque accolta la domanda dell'attore nei limiti dell'importo determinato dal CTU, pari ad euro 99.110,22.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese di lite del presente giudizio e, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico di parte convenuta e si liqui- dano come da dispositivo. Le spese della CTU, già liquidate, restano definitivamente a carico della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta
, in persona del L.r.p.t. a corrispondere in favore di CP_1
4 parte attrice la complessiva somma di € 99.110,22, oltre interessi legali maturati a decorrere dalla domanda e sino al saldo effettivo;
b) condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1
rifusione integrale delle spese di lite sostenute da parte attrice nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano in € 3.547,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice per dichiarato anticipo;
c) Condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1
rifusione delle spese sostenute nella procedura di Accertamento
Tecnico Preventivo (R.G. 4303/2021), che si liquidano in euro
870,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice per dichiarato anticipo;
d) Pone definitivamente a carico dell le spese di CP_1
CTU.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/06/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4040/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto pagamento del corrispettivo – indennità di avviamento – ripetizione indebito e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Umberto Mancu- Parte_1
so, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- CP_1
ta e difesa dagli avv.ti Adele De Paula e Fernando Miriano, elettiva- mente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tut- te le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun-
1 que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio l esponendo di essere proprietario CP_1
di due unità immobiliari site in Sarno alla via Sarno-Palma n. 37
(NCEU Comune di Sarno, foglio 19, particella 961, sub 3 e 4), conces- Contr se in locazione alla con contratto del 25/11/1999, rinnovato il
28/09/2006, per essere adibite a sede del Centro di Igiene Mentale. Ri- feriva l'attore che, alla restituzione dell'immobile, esso si trovava in stato di degrado, con rilevanti modifiche strutturali e impiantistiche ef- fettuate durante il rapporto di locazione e mai ripristinate, in violazione dell'obbligo contrattuale. Chiedeva pertanto la condanna della conve- nuta al pagamento dell'importo necessario alla rimessione in pristino dell'immobile.
Costituitasi in giudizio, l contestava la domanda, dedu- CP_1
cendo che le modifiche erano state autorizzate contrattualmente, che parte degli interventi erano comunque migliorativi e che l'immobile, all'atto della restituzione, non presentava danni tali da giustificare la richiesta.
Precedentemente all'introduzione della presente causa ordinaria, era stato promosso procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c. iscritto al n. R.G. 4303/2021, nel quale veniva conferito incarico peritale all'Ing. Nel corso dell'ATP venivano CP_2
svolte operazioni peritali con sopralluoghi, rilievi e consultazioni tra le
2 parti, tentativo di conciliazione e scambio di osservazioni tra CTU e
CTP.
Il Giudice, successivamente, dopo aver mutato il rito da ordinario a la- voro, disponeva l'acquisizione della CTU redatta nel suddetto proce- dimento di ATP, che veniva ritualmente trasfusa nel fascicolo di causa e posta a fondamento della presente istruttoria.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 12/06/2025, la causa veniva ri- servata per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta per i motivi di se- guito specificati.
In primo luogo, è incontestato tra le parti che le due unità immobiliari oggetto di causa furono concesse in locazione alla con CP_1
destinazione ad uso ufficio/ambulatorio. L'art. 8 del contratto del
25.11.1999 prevede espressamente che “...il locatore autorizza sin da ora l'esecuzione dei lavori necessari all'utilizzo dell'immobile locato per uffici ed ambulatori, nonché l'installazione di un idoneo impianto elevatore, fermo restando che lo stato dei luoghi a scadenza contrattua- le dovrà essere riportato alle originarie condizioni”.
Tale previsione negoziale vincola pertanto la parte conduttrice a un obbligo di rimessione in pristino alla cessazione della locazione.
Il CTU, nella dettagliata relazione del 16/04/2022 (redatta in sede di
ATP R.G. 4303/2021), ha accertato quanto segue: che all'interno degli immobili sono stati effettuati significativi interventi edilizi, tra cui: in- stallazione di ascensore interno;
demolizione di tramezzature;
modifi- che impiantistiche ed elettriche;
realizzazione di collegamenti tra più unità; che l'immobile si trovava, al momento della restituzione, in stato di degrado: danneggiamento di infissi e porte interne, impianti obsole-
3 ti, pavimentazioni alterate e che per riportare gli immobili allo stato originario sono necessarie una pluralità di opere, descritte dettagliata- mente nella relazione (pagg. 8-9), tra cui la rimozione dell'impianto ascensore, la demolizione di tramezzature e ripristino della distribu- zione originaria, rifacimento degli intonaci, sistemazione dell'area esterna, e revisione degli impianti.
l computo metrico estimativo allegato dal CTU ha determinato il costo complessivo degli interventi in euro 99.110,22, somma che include: €
71.623,85 per i lavori di ripristino;
€ 17.046,48 per spese amministra- tive, tecniche, direzione lavori e imprevisti ed € 10.439,89 per IVA.
Tale stima risulta fondata su prezzari ufficiali (Regione Campania, Contr
, congruamente motivata, ed immune da vizi logici o tecnici, an- che alla luce delle osservazioni dei CTP, alle quali il CTU ha fornito puntuale risposta.
In conclusione, va dunque accolta la domanda dell'attore nei limiti dell'importo determinato dal CTU, pari ad euro 99.110,22.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese di lite del presente giudizio e, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico di parte convenuta e si liqui- dano come da dispositivo. Le spese della CTU, già liquidate, restano definitivamente a carico della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta
, in persona del L.r.p.t. a corrispondere in favore di CP_1
4 parte attrice la complessiva somma di € 99.110,22, oltre interessi legali maturati a decorrere dalla domanda e sino al saldo effettivo;
b) condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1
rifusione integrale delle spese di lite sostenute da parte attrice nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano in € 3.547,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice per dichiarato anticipo;
c) Condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1
rifusione delle spese sostenute nella procedura di Accertamento
Tecnico Preventivo (R.G. 4303/2021), che si liquidano in euro
870,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice per dichiarato anticipo;
d) Pone definitivamente a carico dell le spese di CP_1
CTU.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/06/2025
Il Giudice
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