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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/10/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. LV TO Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. LE IA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2024 promossa da:
(C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPERANZA
[...] C.F._2
GERUNDO, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
FATTO E DIRITTO
e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio, esponendo che avevano contratto matrimonio pagina 1 di 6 concordatario in Celle di Bulgheria (Sa), in data 29/12/1997, annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 9, Parte II, Serie A dell'anno 1997, adottando il regime patrimoniale della comunione legale dei beni in un primo momento, e, successivamente, della separazione dei beni, e dalla cui unione sono nati due figli: , nata il [...] e Persona_1
nato il [...]. Persona_2
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n.
11554/2021 del 29/11/2021, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 14/5/2025, sostituita, su richiesta congiunta delle parti, con il deposito di note scritte, i coniugi depositavano note scritte, con cui ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio, rinunciando espressamente alla comparizione personale in udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l. 6 maggio
2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
in particolare, le parti hanno concordato che:
“a. La Sig.ra continuerà ad abitare, unitamente ai figli, nella casa Pt_1 sita in Celle di Bugheria alla via Asti n.° 9, in proprietà della famiglia della Sig.ra e il sig. continuerà a vivere in Germania. Pt_1 Pt_2
b. I figli minori, e continueranno ad essere affidati Per_1 Per_2 congiuntamente alla madre ed al padre, i quali, nella stessa forma, eserciteranno – in conformità del 3° comma dell'art. 337 ter – la pagina 2 di 6 responsabilità genitoriale, e continueranno ad avere residenza preferenziale presso la casa materna sita in Celle di Bugheria alla via Asti n.°9;
c. Il sig. continuerà a vivere in Germania, ove ha stabilito il suo
Pt_2 domicilio e per garantire la continuità nella relazione padre -figli, in considerazione della distanza tra le abitazioni dei due genitori e la tipologia del lavoro svolto dal Sig. i coniugi riconfermano anche in questa sede
Pt_2 quanto già concordato in sede di separazione e segnatamente: il Sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli almeno una volta
Pt_2 al mese per quattro giorni consecutivi, che coincideranno con i giorni nei quali il sig. tornerà in Italia. Nei giorni di frequentazione, il padre
Pt_2 provvederà ai minori, accompagnandoli a scuola, provvedendo alla redazione dei compiti e allo svolgimento di tutte le attività ludiche e/o sportive previamente concordate tra i genitori;
Con riferimento alle festività, i coniugi stabiliscono che i minori trascorrano con un genitore dal pranzo del giorno di Natale al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 5 gennaio. Ad anni alterni i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro. Ogni accordo in merito alle festività potrà essere concordemente modificato qualora il per esigenze di lavoro, si trovasse Pt_2 nell'impossibilità di tornare in Italia;
Considerata la tipologia di lavoro, i coniugi stabiliscono che il sig. Pt_2 potrà tenere con sé i figli per quindici giorni consecutivi nel mese di settembre o, in ogni caso, durante il periodo di ferie del In ogni caso, Pt_2
i minori potranno essere condotti dal padre nella propria abitazione in
Germania;
d. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori afferenti l'istruzione, l'educazione, lo sviluppo e la salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
e. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
pagina 3 di 6 f. Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare i loro eventuali spostamenti al di fuori del comune di residenza, quando hanno con sé i minori.
g. Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare all'altro ogni eventuale variazione afferente il loro domicilio e/o residenza almeno 30 giorni prima a mezzo raccomandata.
h. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
i. I genitori si impegnano ad evitare comportamenti che possano essere di pregiudizio per la salute psico-fisica e la serena crescita dei figli minori. A tale fine si impegnano a far rispettare sempre entrambe le figure genitoriali.
l. i coniugi continueranno a contribuire al mantenimento dei figli minori in proporzione alle rispettive possibilità. Il sig. continuerà a versare Pt_2 alla moglie, per le necessità dei figli, la somma complessiva di € 1.500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese. Tutte le spese straordinarie previamente concordate, nonché le spese mediche, saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50%.
m. I coniugi – autosufficienti sotto ogni profilo economico -reddituale e con autonoma sistemazione abitativa – provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, ragione per la quale i medesimi dichiarano di non vantare pretese alimentari o di mantenimento e, comunque, alcuna ulteriore pretesa,
l'uno nei confronti dell'altro.
n. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni e qualsiasi questione economica e rapporto economico patrimoniale tra gli stessi e si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
o. I coniugi si danno reciproca autorizzazione allo espatrio nonché al reciproco consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento pagina 4 di 6 valido per l'espatrio in favore dei figli e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
p. Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Il Tribunale, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
Celle di Bulgheria (Sa) il 29/12/1997 tra , nata il Parte_1
9/3/1979 in Celle di Bulgheria (Sa) e , nato il [...] in [...]
AG (Sa), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Celle di Bulgheria n. 9 – Anno
1997 – Parte II – Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Celle di
Bulgheria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Vallo della Lucania, così deciso nella camera di consiglio del 10/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
LE IA LV TO
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. LV TO Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. LE IA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2024 promossa da:
(C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPERANZA
[...] C.F._2
GERUNDO, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
FATTO E DIRITTO
e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio, esponendo che avevano contratto matrimonio pagina 1 di 6 concordatario in Celle di Bulgheria (Sa), in data 29/12/1997, annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 9, Parte II, Serie A dell'anno 1997, adottando il regime patrimoniale della comunione legale dei beni in un primo momento, e, successivamente, della separazione dei beni, e dalla cui unione sono nati due figli: , nata il [...] e Persona_1
nato il [...]. Persona_2
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n.
11554/2021 del 29/11/2021, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 14/5/2025, sostituita, su richiesta congiunta delle parti, con il deposito di note scritte, i coniugi depositavano note scritte, con cui ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio, rinunciando espressamente alla comparizione personale in udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l. 6 maggio
2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
in particolare, le parti hanno concordato che:
“a. La Sig.ra continuerà ad abitare, unitamente ai figli, nella casa Pt_1 sita in Celle di Bugheria alla via Asti n.° 9, in proprietà della famiglia della Sig.ra e il sig. continuerà a vivere in Germania. Pt_1 Pt_2
b. I figli minori, e continueranno ad essere affidati Per_1 Per_2 congiuntamente alla madre ed al padre, i quali, nella stessa forma, eserciteranno – in conformità del 3° comma dell'art. 337 ter – la pagina 2 di 6 responsabilità genitoriale, e continueranno ad avere residenza preferenziale presso la casa materna sita in Celle di Bugheria alla via Asti n.°9;
c. Il sig. continuerà a vivere in Germania, ove ha stabilito il suo
Pt_2 domicilio e per garantire la continuità nella relazione padre -figli, in considerazione della distanza tra le abitazioni dei due genitori e la tipologia del lavoro svolto dal Sig. i coniugi riconfermano anche in questa sede
Pt_2 quanto già concordato in sede di separazione e segnatamente: il Sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli almeno una volta
Pt_2 al mese per quattro giorni consecutivi, che coincideranno con i giorni nei quali il sig. tornerà in Italia. Nei giorni di frequentazione, il padre
Pt_2 provvederà ai minori, accompagnandoli a scuola, provvedendo alla redazione dei compiti e allo svolgimento di tutte le attività ludiche e/o sportive previamente concordate tra i genitori;
Con riferimento alle festività, i coniugi stabiliscono che i minori trascorrano con un genitore dal pranzo del giorno di Natale al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 5 gennaio. Ad anni alterni i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro. Ogni accordo in merito alle festività potrà essere concordemente modificato qualora il per esigenze di lavoro, si trovasse Pt_2 nell'impossibilità di tornare in Italia;
Considerata la tipologia di lavoro, i coniugi stabiliscono che il sig. Pt_2 potrà tenere con sé i figli per quindici giorni consecutivi nel mese di settembre o, in ogni caso, durante il periodo di ferie del In ogni caso, Pt_2
i minori potranno essere condotti dal padre nella propria abitazione in
Germania;
d. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori afferenti l'istruzione, l'educazione, lo sviluppo e la salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
e. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
pagina 3 di 6 f. Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare i loro eventuali spostamenti al di fuori del comune di residenza, quando hanno con sé i minori.
g. Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare all'altro ogni eventuale variazione afferente il loro domicilio e/o residenza almeno 30 giorni prima a mezzo raccomandata.
h. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
i. I genitori si impegnano ad evitare comportamenti che possano essere di pregiudizio per la salute psico-fisica e la serena crescita dei figli minori. A tale fine si impegnano a far rispettare sempre entrambe le figure genitoriali.
l. i coniugi continueranno a contribuire al mantenimento dei figli minori in proporzione alle rispettive possibilità. Il sig. continuerà a versare Pt_2 alla moglie, per le necessità dei figli, la somma complessiva di € 1.500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese. Tutte le spese straordinarie previamente concordate, nonché le spese mediche, saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50%.
m. I coniugi – autosufficienti sotto ogni profilo economico -reddituale e con autonoma sistemazione abitativa – provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, ragione per la quale i medesimi dichiarano di non vantare pretese alimentari o di mantenimento e, comunque, alcuna ulteriore pretesa,
l'uno nei confronti dell'altro.
n. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni e qualsiasi questione economica e rapporto economico patrimoniale tra gli stessi e si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
o. I coniugi si danno reciproca autorizzazione allo espatrio nonché al reciproco consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento pagina 4 di 6 valido per l'espatrio in favore dei figli e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
p. Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Il Tribunale, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
Celle di Bulgheria (Sa) il 29/12/1997 tra , nata il Parte_1
9/3/1979 in Celle di Bulgheria (Sa) e , nato il [...] in [...]
AG (Sa), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Celle di Bulgheria n. 9 – Anno
1997 – Parte II – Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Celle di
Bulgheria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Vallo della Lucania, così deciso nella camera di consiglio del 10/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
LE IA LV TO
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