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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza Seconda Sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.5205/ 2024 Tra
(C.F. Parte_1 C.F._1
ATTRICE e (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO Oggi 20/11/2025 alle ore 15.15 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per l'avv. RI NN. Parte_1
Per 'avv. Controparte_1 Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni già depositati al telematico. Il Giudice Invita le parti a discutere oralmente la causa. L'avv. Caridi eccepisce che la memoria depositata datata 5 novembre 2025 di controparte è tardiva e anche le conclusioni sono diverse da quelle presentate con la comparsa di costituzione, tutte le eccezioni ivi formulate sono tardive ed inammissibili come pure i documenti prodotti il cui deposito non è stato autorizzato, come le istanze istruttorie indicate nel foglio di p.c. L'avv. dichiara che non vi è stata una mutatio libelli in quanto le conclusioni CP_1 sono state ulteriormente precisate ed insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie. L'avv. Caridi invece chiede andarsi in decisione. Sulla mediazione precisa che è stata introdotta nei termini ovvero il 23 gennaio 2025 e che il sig. benchè sia stato chiamato due volte non si è mai presentato, CP_1 inoltre non ha depositato la memoria integrativa entro il 31 luglio 2025 e tale eccezione non è stata formulata neppure all'udienza del 16 settembre 2025. L'avv. rileva che l'eccezione di nullità non è soggetta a termine e il motivo è CP_1 la partecipazione al procedimento di mediazione di persona non autorizzata. E quindi estranea al giudizio. L'avv. Caridi rileva che l'avv. non ha mai comunicato le CP_1 ragioni per cui non si è presentato in mediazione, per sapere chi c'era avrebbe dovuto partecipare alla mediazione, mentre non si è mai collegato, e non limitarsi a leggere il verbale, tanto che all'udienza del 16 settembre 2025 nulla è stato eccepito sul punto. L'avv. Caridi precisa che se controparte si fosse presentata in mediazione avrebbe potuto chiedere l'allontanamento della persona ovvero il fratello che accompagnava la madre. Il Giudice Dato atto rappresenta alle parti che la Camera di consiglio si protrarrà verosimilmente sino a tarda ora e, quindi, le dispensa, in accordo con le stesse, dall'essere presenti alla lettura della sentenza, che sarà immediatamente depositata tramite Consolle. Esaurita la discussione orale, si ritira in Camera di consiglio. Verbale chiuso alle ore 15.45. All'esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite
“Consolle magistrato”. Verbale chiuso alle ore 18.45. Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5205/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI NN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Carlo G. Merlo n. 3 ATTRICE/INTIMANTE Contro (C.F. ) in proprio ex art. Controparte_1 C.F._2
86 c.p.c. con elezione di domicilio presso il proprio studio sito in Milano, viale Monza n. 156 e con il patrocinio dell'avv. Biagio Di Maro CONVENUTO/INTIMATO CONCLUSIONI Per parte attrice:
L'avv. Giovanni Caridi, per conto della signora , rassegna le seguenti Parte_1 CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni declaratoria del caso e più opportuna, così giudicare:
-Nel merito
-dichiarare risolto il contratto di comodato precario senza determinazione di durata ai sensi e per gli effetti di legge;
-condannare in ogni caso il convenuto al rilascio dell'unità immobiliare per cui è causa;
-in via istruttoria si chiede ammettersi, all'occorrenza, il seguente capitolo di prova per testi:
“ Vero che a giugno- luglio 2016 la Signora acconsentiva di ospitare nella propria Parte_1 abitazione, già adibita a residenza familiare, in Brugherio, Villaggio Brugherio n.48, il figlio
[...]
in attesa che lo stesso reperisse una stabile propria abitazione” ( teste Controparte_1 Testimone_1 Villaggio Brugherio n. 48- Brugherio). Con vittoria di spese e compensi.
Per parte convenuta:
L'avvocato Biagio Di Maro per l'intimato convenuto avvocato Controparte_1
[...]
C O N C L U D E per la declaratoria di improcedibilità del procedimento previa la declaratoria di nullità
o annullabilità della mediazione ovvero, in via subordinata e nel merito, per il rigetto della domanda perché, così come formulata richiamante un rapporto di comodato, è infondata dovendosi dichiarare ad opera del Giudicante l'esistenza di un contratto orale di mantenimento. Con condanna dell'attrice al pagamento di spese ed onorari di lite. In via istruttoria si chiede la prova contraria di quella articolata dalla Controparte e la prova diretta sul seguente capitolo di prova:
“ Vero che l'avvocato è tornato a vivere e risiedere con la anziana Controparte_1 genitrice, oggi ultraottantenne, per occuparsi delle esigenze della stessa ed ha provveduto ripetutamente all'acquisto per entrambi del necessario per l'alimentazione e quanto necessario per la comune abitazione per cui è causa?” Si indica a teste: . Testimone_2
“ Vero che sin dal 2016 l'attrice nulla ha mai percepito dall'altro figlio Pt_1
, che pur residente fiscalmente nello stesso immobile per cui è causa di fatto Tes_1 risiede a Monza, e che non è titolare di un reddito fisso e non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi” Si indica a teste: Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per cessazione di comodato e contestuale citazione per la convalida, la sig. dichiarava che nel giugno 2016 aveva Parte_1 accolto la richiesta di fornire ospitalità nella sua casa in Brugherio al figlio
[...] in occasione dell'avvio del procedimento giudiziario di divorzio Controparte_1 dalla di lui moglie, presumendo che il figlio avesse la necessità temporanea di un alloggio in attesa del reperimento di una stabile collocazione. Viceversa il sig.
di professione avvocato, trasferiva nella casa materna in Brugherio la propria CP_1 residenza anagrafica e dopo un periodo di tranquillità della vita comune, a far tempo circa dal 2020 iniziava a comportarsi scorrettamente con la madre, rendendole la vita impossibile, tanto che la stessa sollecitava verbalmente più volte il figlio ad andarsene ed infine con pec in data 21 aprile 2023 lo diffidava a rilasciare l'abitazione entro e non oltre il mese di maggio 2023. Poiché la facoltà dell'avv. di vivere presso l'abitazione della madre era riconducibile ad un negozio CP_1 atipico familiare concluso tra le parti per fatti concludenti, assimilabile al comodato precario senza determinazione di durata, la sig.ra intimava al sig. Pt_1 CP_1 sfratto per finito comodato contestualmente chiedendo al Tribunale di convalidare l'intimato sfratto con fissazione a breve della data del rilascio. Si costituiva in giudizio l'avv. depositando comparsa di costituzione e CP_1 risposta con contestuale opposizione alla convalida di sfratto, deducendo: che il marito della sig.ra e padre del convenuto era deceduto nel 2009; che nel luglio Pt_1
2016 si era trasferito dalla madre su sua espressa richiesta, perché preferiva non abitare da sola;
che la madre, in accordo con il fratello intendeva Tes_1 estromettere il figlio dalla gestione dei beni ereditari per approfittarsene CP_1 economicamente;
che la proprietà dell'immobile in questione era controversa, essendo pendente un giudizio avanti al Tribunale di Monza avente ad oggetto la revoca della rinuncia all'eredità paterna da parte del convenuto;
che il contratto di comodato non registrato era nullo. Il convenuto concludeva quindi chiedendo il rigetto delle avverse pretese. Stante l'opposizione, si provvedeva a mutare il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio e contestualmente veniva emessa ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non sussistendo gravi motivi ostativi. Infine all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa ex art. 429 cpc, previa precisazione delle conclusioni delle parti.
* * * Preliminarmente si osserva che il convenuto con memoria in data 5 novembre 2025 ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del procedimento de quo previa declaratoria di nullità o annullabilità della mediazione, in quanto nella seduta del 7 aprile 2025 avanti al mediatore era presente un terzo estraneo, il sig. fratello del Testimone_1 convenuto, e per tale motivo l'avv. avrebbe deciso di abbandonare Controparte_1 la seduta e scollegarsi (trattavasi di procedura di mediazione telematica). La domanda è infondata. Dal verbale di mediazione prodotto, infatti, anche dalla stessa parte convenuta, risulta che l'avv. era stato invitato due volte a presentarsi in mediazione, e due volte CP_1 non è comparso. Pertanto la procedura di mediazione risulta regolarmente espletata e chiusa con verbale di incontro negativo per mancata comparizione della parte invitata, né risulta in alcun modo provato quanto dichiarato dal convenuto, peraltro solo con atto in data 5 novembre 2025 e dunque ben oltre i termini assegnati per memorie integrative e deposito documenti ed oltre l'udienza ex art. 420 cpc tenutasi il 16 settembre 2025. Peraltro deve ritenersi che in linea di principio non sia esclusa né sia di per sé causa di invalidità del procedimento di mediazione la partecipazione all'incontro di terzi ove le parti vi consentano, ma l'avv. non essendosi mai presentato, né al CP_1 primo né al secondo incontro, ha così rinunciato a far valere nella procedura di mediazione, e prima della sua chiusura, il proprio -eventuale- dissenso in proposito, che ben avrebbe potuto esprimere ove fosse stato presente, chiedendo al mediatore di allontanare il fratello. Né infine la presenza del sig. può aver Testimone_1 pregiudicato in alcun modo i diritti del convenuto ed in particolare il carattere riservato dell'incontro quando a tale incontro l'avv. non si è neppure CP_1 presentato, senza peraltro che risulti aver mai comunicato all'organismo alcuna giustificazione in proposito o richiesta di rinvio. Premesso quanto sopra, la domanda attorea può essere accolta. E' infatti pacifico che nel 2016 il convenuto si sia trasferito a vivere a casa della madre. Premesso che l'attrice risulta dalla documentazione prodotta proprietaria dell'immobile de quo -e nulla aggiunge in proposito la sentenza n. 546/2025 del Tribunale di Monza, che ha accolto l'azione di riduzione proposta dall'ex moglie del convenuto nei confronti di quest'ultimo e dell'attrice- il rapporto tra le parti in causa appare dunque configurabile come un rapporto di ospitalità domestica da parte della sig.ra , ipotesi che si verifica quando un amico o un parente viene accolto in Pt_1 convivenza con sé, generalmente mettendo a disposizione di questi alcuni locali all'interno della propria abitazione, mettendogli a disposizione il tetto, il letto completo di relativa biancheria e i servizi igienici, spazi non sempre e non necessariamente fruibili in autonomia rispetto all'abitazione dell'ospite. Tale rapporto appare in effetti assimilabile ad un contratto di comodato precario, stante la sua gratuità e l'assenza di un termine di durata, e dunque applicabile nella specie la relativa disciplina codicistica (v. art. 1810 c.c., per cui il comodatario è tenuto alla restituzione della cosa comodata non appena il comodante la richiede) (v. Trib. Modena 1 febbraio 2018, sez. II, che in una fattispecie analoga ha ritenuto l'esistenza di un negozio atipico di tipo familiare, concluso per fatti concludenti. Il rapporto negoziale ha dato vita ad una forma di detenzione qualificata ma precaria, equiparabile ai fini della disciplina a quella del comodato senza determinazione di durata.). Pertanto risulta meritevole di accoglimento la domanda attorea volta alla declaratoria di risoluzione (rectius, scioglimento) del contratto verbale posto in essere tra le parti, in ragione della richiesta di rilascio fatta dalla madre (v. pec in data 21 aprile 2023). Tale contratto, assimilabile, come si è detto, ad un comodato, risulta peraltro essere stato registrato in data 5 novembre 2024, con effetto sanante ex tunc (v. Cass. civ. n. 16742/2021). Né il convenuto ho fornito la prova di quanto dichiarato sempre nella memoria del 5 novembre 2025, in cui ha eccepito per la prima volta in giudizio che il rapporto con la madre non fosse in alcun modo assimilabile ad un contratto di comodato, bensì ad un contratto a prestazioni corrispettive, in cui lo stesso si impegnava ad assistere moralmente e materialmente la madre che a sua volta consentiva a trasferire al figlio la disponibilità di una parte dell'immobile de quo. Tali argomentazioni non possono trovare ingresso nel presente giudizio perché articolate oltre i termini previsti dal presente procedimento, governato dal rito locatizio, quindi dal rito del lavoro e dunque dal rigido sistema delle preclusioni (v. art. 447 bis c.p.c.).
Il regime delle preclusioni, nonostante che la decadenza sia espressamente prevista solo per il convenuto dall'art. 416, comma 3 cod. proc. civ., riguarda anche il ricorrente, come risulta implicitamente dal combinato disposto dagli artt. 414, n. 4 e 420, anche perché l'art. 420, commi 1 e 5, pone le parti sullo stesso piano. Tant'è vero che la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 418 cod. proc. civ., che era stata sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento del ricorrente rispetto al convenuto, proprio sul rilevo che le decadenze valessero anche per il primo. Più in particolare, la preclusione all'allegazione di altri fatti costitutivi si desume anche dal disposto dell'art. 420, comma 1 in fine, che consente la modificazione della domanda solo in presenza di gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. Per quanto riguarda il ricorrente, gli elementi soggetti a preclusione, se non dedotti nel ricorso introduttivo, sono innanzitutto l'oggetto della domanda (art. 414, n. 3 cod. proc. civ.). La differenza con
“la cosa oggetto della domanda” prevista dell'art. 163 cod. proc. civ. per la citazione nel giudizio di cognizione ordinario, fa propendere per la necessaria indicazione anche del petitum immediato, e cioè del provvedimento richiesto, oltre che del bene della vita domandato (petitum mediato). Il numero 4 dell'art. 414 c.p.c. impone poi al ricorrente di dedurre nel ricorso l'esposizione dei fatti costitutivi e degli elementi di diritto sui quali “si fonda” la domanda. Si tratta della causa petendi, e quindi dell'indicazione, o allegazione, dei fatti costitutivi del diritto sostanziale affermato. E' discusso se l'onere dell'allegazione riguardi anche i fatti secondari;
una parte della dottrina ritiene preferibile la risposta affermativa per l'assenza di riferimenti positivi che giustifichino l'eventuale diverso trattamento. In senso contrario si è sostenuto che i fatti secondari possono essere posti a fondamento della decisione in quanto provati anche se non specificatamente allegati. Il n. 5 dell'art. 414 cod. proc. civ. enuncia l'onere dell'indicazione specifica dei mezzi diIl n. 5 dell'art. 414 cod. proc. civ. enuncia l'onere dell'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi. Per quanto riguarda la richiesta di prova testimoniale, decade da tale prova il ricorrente che non indica nel ricorso, oltre alle circostanze, le persone da sentire come testimoni;
secondo un orientamento, ingiustificatamente più lassista, fatto proprio dalle Sezioni Unite, quest'ultima omissione darebbe luogo ad una semplice irregolarità che imporrebbe al giudice l'assegnazione di un termine per l'indicazione del nome dei testimoni. Inoltre il ricorrente deve indicare e depositare i documenti che intende produrre. A differenza della tardiva allegazione dei fatti, la tardività della produzione dei documenti non può essere rilevata d'ufficio ed è comunque consentita, tra l'altro (cfr. par. 4), se resa necessaria dalla domanda riconvenzionale. Per quanto concerne il convenuto, l'art. 416 cod. proc. civ. dispone le preclusioni simmetricamente a quanto abbia visto in relazione all'art. 414 cod. proc. civ.; esse operano fin dal momento della scadenza del termine della costituzione tempestiva, cioè dieci giorni antecedenti all'udienza di discussione. Il convenuto che si costituisce dopo tale termine all'udienza può partecipare attivamente al giudizio ma solo nei limiti delle allegazioni e delle prove offerte dell'attore. (v. C. Pisani, Le preclusioni nel rito del lavoro, in Rivista Judicium, pag. 6e 7). Per tale motivo le richieste istruttorie di parte convenuta (prova contraria e prova diretta per testimoni) espresse per la prima volta nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 18 novembre 2025, volte a comprovare l'esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive tra le parti, non possono essere ammesse. Il convenuto va dunque condannato a rilasciare l'immobile dell'attrice, in ragione dello scioglimento del rapporto in essere con la stessa, da considerare un contratto di comodato precario senza determinazione di durata, entro un termine che appare congruo quantificare in tre mesi dalla presente decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara disciolto il contratto di comodato precario senza determinazione di durata tra le parti;
conseguentemente, condanna il convenuto a rilasciare l'immobile entro tre mesi dalla presente decisione. Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.245,00 -come da Tabella 5 allegata al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Parametri forensi)- oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Monza, 20/11/2025 Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi
(C.F. Parte_1 C.F._1
ATTRICE e (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO Oggi 20/11/2025 alle ore 15.15 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per l'avv. RI NN. Parte_1
Per 'avv. Controparte_1 Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni già depositati al telematico. Il Giudice Invita le parti a discutere oralmente la causa. L'avv. Caridi eccepisce che la memoria depositata datata 5 novembre 2025 di controparte è tardiva e anche le conclusioni sono diverse da quelle presentate con la comparsa di costituzione, tutte le eccezioni ivi formulate sono tardive ed inammissibili come pure i documenti prodotti il cui deposito non è stato autorizzato, come le istanze istruttorie indicate nel foglio di p.c. L'avv. dichiara che non vi è stata una mutatio libelli in quanto le conclusioni CP_1 sono state ulteriormente precisate ed insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie. L'avv. Caridi invece chiede andarsi in decisione. Sulla mediazione precisa che è stata introdotta nei termini ovvero il 23 gennaio 2025 e che il sig. benchè sia stato chiamato due volte non si è mai presentato, CP_1 inoltre non ha depositato la memoria integrativa entro il 31 luglio 2025 e tale eccezione non è stata formulata neppure all'udienza del 16 settembre 2025. L'avv. rileva che l'eccezione di nullità non è soggetta a termine e il motivo è CP_1 la partecipazione al procedimento di mediazione di persona non autorizzata. E quindi estranea al giudizio. L'avv. Caridi rileva che l'avv. non ha mai comunicato le CP_1 ragioni per cui non si è presentato in mediazione, per sapere chi c'era avrebbe dovuto partecipare alla mediazione, mentre non si è mai collegato, e non limitarsi a leggere il verbale, tanto che all'udienza del 16 settembre 2025 nulla è stato eccepito sul punto. L'avv. Caridi precisa che se controparte si fosse presentata in mediazione avrebbe potuto chiedere l'allontanamento della persona ovvero il fratello che accompagnava la madre. Il Giudice Dato atto rappresenta alle parti che la Camera di consiglio si protrarrà verosimilmente sino a tarda ora e, quindi, le dispensa, in accordo con le stesse, dall'essere presenti alla lettura della sentenza, che sarà immediatamente depositata tramite Consolle. Esaurita la discussione orale, si ritira in Camera di consiglio. Verbale chiuso alle ore 15.45. All'esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite
“Consolle magistrato”. Verbale chiuso alle ore 18.45. Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5205/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI NN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Carlo G. Merlo n. 3 ATTRICE/INTIMANTE Contro (C.F. ) in proprio ex art. Controparte_1 C.F._2
86 c.p.c. con elezione di domicilio presso il proprio studio sito in Milano, viale Monza n. 156 e con il patrocinio dell'avv. Biagio Di Maro CONVENUTO/INTIMATO CONCLUSIONI Per parte attrice:
L'avv. Giovanni Caridi, per conto della signora , rassegna le seguenti Parte_1 CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni declaratoria del caso e più opportuna, così giudicare:
-Nel merito
-dichiarare risolto il contratto di comodato precario senza determinazione di durata ai sensi e per gli effetti di legge;
-condannare in ogni caso il convenuto al rilascio dell'unità immobiliare per cui è causa;
-in via istruttoria si chiede ammettersi, all'occorrenza, il seguente capitolo di prova per testi:
“ Vero che a giugno- luglio 2016 la Signora acconsentiva di ospitare nella propria Parte_1 abitazione, già adibita a residenza familiare, in Brugherio, Villaggio Brugherio n.48, il figlio
[...]
in attesa che lo stesso reperisse una stabile propria abitazione” ( teste Controparte_1 Testimone_1 Villaggio Brugherio n. 48- Brugherio). Con vittoria di spese e compensi.
Per parte convenuta:
L'avvocato Biagio Di Maro per l'intimato convenuto avvocato Controparte_1
[...]
C O N C L U D E per la declaratoria di improcedibilità del procedimento previa la declaratoria di nullità
o annullabilità della mediazione ovvero, in via subordinata e nel merito, per il rigetto della domanda perché, così come formulata richiamante un rapporto di comodato, è infondata dovendosi dichiarare ad opera del Giudicante l'esistenza di un contratto orale di mantenimento. Con condanna dell'attrice al pagamento di spese ed onorari di lite. In via istruttoria si chiede la prova contraria di quella articolata dalla Controparte e la prova diretta sul seguente capitolo di prova:
“ Vero che l'avvocato è tornato a vivere e risiedere con la anziana Controparte_1 genitrice, oggi ultraottantenne, per occuparsi delle esigenze della stessa ed ha provveduto ripetutamente all'acquisto per entrambi del necessario per l'alimentazione e quanto necessario per la comune abitazione per cui è causa?” Si indica a teste: . Testimone_2
“ Vero che sin dal 2016 l'attrice nulla ha mai percepito dall'altro figlio Pt_1
, che pur residente fiscalmente nello stesso immobile per cui è causa di fatto Tes_1 risiede a Monza, e che non è titolare di un reddito fisso e non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi” Si indica a teste: Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per cessazione di comodato e contestuale citazione per la convalida, la sig. dichiarava che nel giugno 2016 aveva Parte_1 accolto la richiesta di fornire ospitalità nella sua casa in Brugherio al figlio
[...] in occasione dell'avvio del procedimento giudiziario di divorzio Controparte_1 dalla di lui moglie, presumendo che il figlio avesse la necessità temporanea di un alloggio in attesa del reperimento di una stabile collocazione. Viceversa il sig.
di professione avvocato, trasferiva nella casa materna in Brugherio la propria CP_1 residenza anagrafica e dopo un periodo di tranquillità della vita comune, a far tempo circa dal 2020 iniziava a comportarsi scorrettamente con la madre, rendendole la vita impossibile, tanto che la stessa sollecitava verbalmente più volte il figlio ad andarsene ed infine con pec in data 21 aprile 2023 lo diffidava a rilasciare l'abitazione entro e non oltre il mese di maggio 2023. Poiché la facoltà dell'avv. di vivere presso l'abitazione della madre era riconducibile ad un negozio CP_1 atipico familiare concluso tra le parti per fatti concludenti, assimilabile al comodato precario senza determinazione di durata, la sig.ra intimava al sig. Pt_1 CP_1 sfratto per finito comodato contestualmente chiedendo al Tribunale di convalidare l'intimato sfratto con fissazione a breve della data del rilascio. Si costituiva in giudizio l'avv. depositando comparsa di costituzione e CP_1 risposta con contestuale opposizione alla convalida di sfratto, deducendo: che il marito della sig.ra e padre del convenuto era deceduto nel 2009; che nel luglio Pt_1
2016 si era trasferito dalla madre su sua espressa richiesta, perché preferiva non abitare da sola;
che la madre, in accordo con il fratello intendeva Tes_1 estromettere il figlio dalla gestione dei beni ereditari per approfittarsene CP_1 economicamente;
che la proprietà dell'immobile in questione era controversa, essendo pendente un giudizio avanti al Tribunale di Monza avente ad oggetto la revoca della rinuncia all'eredità paterna da parte del convenuto;
che il contratto di comodato non registrato era nullo. Il convenuto concludeva quindi chiedendo il rigetto delle avverse pretese. Stante l'opposizione, si provvedeva a mutare il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio e contestualmente veniva emessa ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non sussistendo gravi motivi ostativi. Infine all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa ex art. 429 cpc, previa precisazione delle conclusioni delle parti.
* * * Preliminarmente si osserva che il convenuto con memoria in data 5 novembre 2025 ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del procedimento de quo previa declaratoria di nullità o annullabilità della mediazione, in quanto nella seduta del 7 aprile 2025 avanti al mediatore era presente un terzo estraneo, il sig. fratello del Testimone_1 convenuto, e per tale motivo l'avv. avrebbe deciso di abbandonare Controparte_1 la seduta e scollegarsi (trattavasi di procedura di mediazione telematica). La domanda è infondata. Dal verbale di mediazione prodotto, infatti, anche dalla stessa parte convenuta, risulta che l'avv. era stato invitato due volte a presentarsi in mediazione, e due volte CP_1 non è comparso. Pertanto la procedura di mediazione risulta regolarmente espletata e chiusa con verbale di incontro negativo per mancata comparizione della parte invitata, né risulta in alcun modo provato quanto dichiarato dal convenuto, peraltro solo con atto in data 5 novembre 2025 e dunque ben oltre i termini assegnati per memorie integrative e deposito documenti ed oltre l'udienza ex art. 420 cpc tenutasi il 16 settembre 2025. Peraltro deve ritenersi che in linea di principio non sia esclusa né sia di per sé causa di invalidità del procedimento di mediazione la partecipazione all'incontro di terzi ove le parti vi consentano, ma l'avv. non essendosi mai presentato, né al CP_1 primo né al secondo incontro, ha così rinunciato a far valere nella procedura di mediazione, e prima della sua chiusura, il proprio -eventuale- dissenso in proposito, che ben avrebbe potuto esprimere ove fosse stato presente, chiedendo al mediatore di allontanare il fratello. Né infine la presenza del sig. può aver Testimone_1 pregiudicato in alcun modo i diritti del convenuto ed in particolare il carattere riservato dell'incontro quando a tale incontro l'avv. non si è neppure CP_1 presentato, senza peraltro che risulti aver mai comunicato all'organismo alcuna giustificazione in proposito o richiesta di rinvio. Premesso quanto sopra, la domanda attorea può essere accolta. E' infatti pacifico che nel 2016 il convenuto si sia trasferito a vivere a casa della madre. Premesso che l'attrice risulta dalla documentazione prodotta proprietaria dell'immobile de quo -e nulla aggiunge in proposito la sentenza n. 546/2025 del Tribunale di Monza, che ha accolto l'azione di riduzione proposta dall'ex moglie del convenuto nei confronti di quest'ultimo e dell'attrice- il rapporto tra le parti in causa appare dunque configurabile come un rapporto di ospitalità domestica da parte della sig.ra , ipotesi che si verifica quando un amico o un parente viene accolto in Pt_1 convivenza con sé, generalmente mettendo a disposizione di questi alcuni locali all'interno della propria abitazione, mettendogli a disposizione il tetto, il letto completo di relativa biancheria e i servizi igienici, spazi non sempre e non necessariamente fruibili in autonomia rispetto all'abitazione dell'ospite. Tale rapporto appare in effetti assimilabile ad un contratto di comodato precario, stante la sua gratuità e l'assenza di un termine di durata, e dunque applicabile nella specie la relativa disciplina codicistica (v. art. 1810 c.c., per cui il comodatario è tenuto alla restituzione della cosa comodata non appena il comodante la richiede) (v. Trib. Modena 1 febbraio 2018, sez. II, che in una fattispecie analoga ha ritenuto l'esistenza di un negozio atipico di tipo familiare, concluso per fatti concludenti. Il rapporto negoziale ha dato vita ad una forma di detenzione qualificata ma precaria, equiparabile ai fini della disciplina a quella del comodato senza determinazione di durata.). Pertanto risulta meritevole di accoglimento la domanda attorea volta alla declaratoria di risoluzione (rectius, scioglimento) del contratto verbale posto in essere tra le parti, in ragione della richiesta di rilascio fatta dalla madre (v. pec in data 21 aprile 2023). Tale contratto, assimilabile, come si è detto, ad un comodato, risulta peraltro essere stato registrato in data 5 novembre 2024, con effetto sanante ex tunc (v. Cass. civ. n. 16742/2021). Né il convenuto ho fornito la prova di quanto dichiarato sempre nella memoria del 5 novembre 2025, in cui ha eccepito per la prima volta in giudizio che il rapporto con la madre non fosse in alcun modo assimilabile ad un contratto di comodato, bensì ad un contratto a prestazioni corrispettive, in cui lo stesso si impegnava ad assistere moralmente e materialmente la madre che a sua volta consentiva a trasferire al figlio la disponibilità di una parte dell'immobile de quo. Tali argomentazioni non possono trovare ingresso nel presente giudizio perché articolate oltre i termini previsti dal presente procedimento, governato dal rito locatizio, quindi dal rito del lavoro e dunque dal rigido sistema delle preclusioni (v. art. 447 bis c.p.c.).
Il regime delle preclusioni, nonostante che la decadenza sia espressamente prevista solo per il convenuto dall'art. 416, comma 3 cod. proc. civ., riguarda anche il ricorrente, come risulta implicitamente dal combinato disposto dagli artt. 414, n. 4 e 420, anche perché l'art. 420, commi 1 e 5, pone le parti sullo stesso piano. Tant'è vero che la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 418 cod. proc. civ., che era stata sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento del ricorrente rispetto al convenuto, proprio sul rilevo che le decadenze valessero anche per il primo. Più in particolare, la preclusione all'allegazione di altri fatti costitutivi si desume anche dal disposto dell'art. 420, comma 1 in fine, che consente la modificazione della domanda solo in presenza di gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. Per quanto riguarda il ricorrente, gli elementi soggetti a preclusione, se non dedotti nel ricorso introduttivo, sono innanzitutto l'oggetto della domanda (art. 414, n. 3 cod. proc. civ.). La differenza con
“la cosa oggetto della domanda” prevista dell'art. 163 cod. proc. civ. per la citazione nel giudizio di cognizione ordinario, fa propendere per la necessaria indicazione anche del petitum immediato, e cioè del provvedimento richiesto, oltre che del bene della vita domandato (petitum mediato). Il numero 4 dell'art. 414 c.p.c. impone poi al ricorrente di dedurre nel ricorso l'esposizione dei fatti costitutivi e degli elementi di diritto sui quali “si fonda” la domanda. Si tratta della causa petendi, e quindi dell'indicazione, o allegazione, dei fatti costitutivi del diritto sostanziale affermato. E' discusso se l'onere dell'allegazione riguardi anche i fatti secondari;
una parte della dottrina ritiene preferibile la risposta affermativa per l'assenza di riferimenti positivi che giustifichino l'eventuale diverso trattamento. In senso contrario si è sostenuto che i fatti secondari possono essere posti a fondamento della decisione in quanto provati anche se non specificatamente allegati. Il n. 5 dell'art. 414 cod. proc. civ. enuncia l'onere dell'indicazione specifica dei mezzi diIl n. 5 dell'art. 414 cod. proc. civ. enuncia l'onere dell'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi. Per quanto riguarda la richiesta di prova testimoniale, decade da tale prova il ricorrente che non indica nel ricorso, oltre alle circostanze, le persone da sentire come testimoni;
secondo un orientamento, ingiustificatamente più lassista, fatto proprio dalle Sezioni Unite, quest'ultima omissione darebbe luogo ad una semplice irregolarità che imporrebbe al giudice l'assegnazione di un termine per l'indicazione del nome dei testimoni. Inoltre il ricorrente deve indicare e depositare i documenti che intende produrre. A differenza della tardiva allegazione dei fatti, la tardività della produzione dei documenti non può essere rilevata d'ufficio ed è comunque consentita, tra l'altro (cfr. par. 4), se resa necessaria dalla domanda riconvenzionale. Per quanto concerne il convenuto, l'art. 416 cod. proc. civ. dispone le preclusioni simmetricamente a quanto abbia visto in relazione all'art. 414 cod. proc. civ.; esse operano fin dal momento della scadenza del termine della costituzione tempestiva, cioè dieci giorni antecedenti all'udienza di discussione. Il convenuto che si costituisce dopo tale termine all'udienza può partecipare attivamente al giudizio ma solo nei limiti delle allegazioni e delle prove offerte dell'attore. (v. C. Pisani, Le preclusioni nel rito del lavoro, in Rivista Judicium, pag. 6e 7). Per tale motivo le richieste istruttorie di parte convenuta (prova contraria e prova diretta per testimoni) espresse per la prima volta nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 18 novembre 2025, volte a comprovare l'esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive tra le parti, non possono essere ammesse. Il convenuto va dunque condannato a rilasciare l'immobile dell'attrice, in ragione dello scioglimento del rapporto in essere con la stessa, da considerare un contratto di comodato precario senza determinazione di durata, entro un termine che appare congruo quantificare in tre mesi dalla presente decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara disciolto il contratto di comodato precario senza determinazione di durata tra le parti;
conseguentemente, condanna il convenuto a rilasciare l'immobile entro tre mesi dalla presente decisione. Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.245,00 -come da Tabella 5 allegata al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Parametri forensi)- oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Monza, 20/11/2025 Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi