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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/11/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1056/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n° 1056/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Petrarca ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Isernia, via Occidentale n. 148,
APPELLANTE nei confronti di
, in persona del presidente p.t., dott. , rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall' avv. Leonardo Giani ed elettivamente domiciliato digitalmente ex art. 52, co. 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014 n. 90 presso l'indirizzo pec Email_1
APPELLATA
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. Conclusioni come da verbale di udienza del 2.10.2020
pagina 1 di 7
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il sig. ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 92/2020 del Giudice di Pace di Isernia, emessa in data 04/03/2020 e depositata in data 06/03/2020, con la quale il giudice di prime cure ha accolto parzialmente la domanda attorea, dichiarando la responsabilità concorrente del , in misura del 50%, nella verificazione del sinistro occorso Pt_1 mentre era alla guida dell'autoveicolo di sua proprietà marca Ford tipo Fiesta targato DB245KC, lungo la S.P. n. 21, Isernia-Castelpizzuto, con direzione Isernia, il 21 ottobre 2016 in agro del Comune di
AN (IS), insieme con la , responsabile per il rimanente cinquanta per cento e Controparte_1 condannato quest'ultima al pagamento in favore del sig. della somma complessiva di € Parte_1
842,00 (stabilita in via equitativa e, comunque, contestata dall'appellante) oltre interessi legali con decorrenza dal giorno del sinistro al soddisfo effettivo. Il Giudice di Pace ha, altresì, condannato la alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 730,00 (di cui € Controparte_1
130 per spese borsuali esenti e € 600,00 per compenso professionale imponibile, di cui € 110,00 per fase di studio, € 117,00 per fase introduttiva, € 130,00 per fase istruttoria e/o di trattazione e € 243,00 per fase decisionale) oltre accessori di legge.
In particolare, il sig. ha chiesto la riforma della pronuncia impugnata al fine di sentire Parte_1
“riconoscere l'integrale responsabilità nella causazione del sinistro per cui si procede in capo alla e, conseguentemente, condannare quest'ultima all'integrale risarcimento del danno Controparte_1 derivante dalle lesioni personali accertate in primo grado, nonché di tutti i danni materiali subiti dall'attore, quantificati in € 4.000,00 (o nella diversa misura che risulterà in corso di causa) e altresì condannare la al pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente Controparte_1 determinata ex art. 96 c.p.c.. In via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto delle suesposte richieste, voglia il Tribunale di Isernia rideterminare il grado di concorso del nella causazione Pt_1 del sinistro al minimo e comunque in misura inferiore al 50%, attese le risultanze processuali”.
La si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e in diritto fornita Controparte_1 dal sig. , in quanto l'episodio, in considerazione dello stato particolare dei luoghi e della Parte_1 piena visibilità, sarebbe da imputare alla disattenzione dell'appellante, il quale non avrebbe usato la vigilanza che si richiede in situazioni simili, insistendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell'impugnata pronuncia.
Nella fase di appello non è stata svolta istruttoria e la causa, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche. pagina 2 di 7 L'appello promosso da parte del sig. deve essere rigettato per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
Nel proprio atto di appello il sig. sostiene l'errato inquadramento giuridico della vicenda e Pt_1
l'erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2051 c.c..
Al riguardo, deve ritenersi che, seppure, generalmente, la notevole estensione del bene e le sue caratteristiche non consentano un controllo continuo ed efficace da parte del custode, laddove quest'ultimo sia stato avvertito delle condizioni del bene e sollecitato ad intervenire circa il pericolo cagionato dalle stesse, non si trova più in una situazione di “incolpevole inconsapevolezza” in ordine alla res in custodia, essendo, invece, perfettamente a conoscenza delle condizioni e dello stato in cui verte il tratto stradale su cui effettua la propria autorità.
Nel caso di specie, gli allegati 11 al fascicolo di primo grado di parte attrice attestano che il CP_3 aveva ripetutamente sollecitato la ad intervenire per la manutenzione, evidenziando
[...] CP_1 lo stato di dissesto del tratto stradale in cui si è, poi, verificato il sinistro per cui è causa.
Ne consegue che l'odierna appellata, in quanto informata, ben poteva intervenire sullo stato dei luoghi,
a prescindere dall'estensione della res in custodia.
Peraltro, anche tra i giudici di legittimità è ormai pacifica l'applicabilità della responsabilità per danni da cosa in custodia alla Pubblica Amministrazione per i beni - demaniali - soggetti ad uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, restandone escluse, per giurisprudenza tradizionale, le sole ipotesi in cui sul bene non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (v.
Corte cost. n. 156/1999) e mantenendo il carattere della demanialità, assieme all'estensione del bene medesimo, soltanto la funzione di circostanza sintomatica dell'impossibilità della custodia (Cass. n.
5669/2010).
La fattispecie in questione deve, quindi, in forza della perfetta conoscenza dello stato dei luoghi da parte della a seguito delle segnalazioni ricevute dal , essere ricondotta CP_1 Controparte_3 nell'ambito applicativo di cui all'art. 2051 c.c., piuttosto che in quello generale di cui all'art. 2043 c.c..
Così ricostruita, a livello normativo, la fattispecie per cui è causa, deve rilevarsi che l'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, per il quale non rileva la condotta e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Sul piano probatorio, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. configura, quindi, un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione pagina 3 di 7 dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè - in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce (cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova - la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. n. 3651/2006).
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito da intendersi nel senso più ampio comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 4279/2008).
Sicché, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Cass. n. 11526/2017).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha chiarito che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso pagina 4 di 7 comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro"
(Cass n. 9315/2019).
Inoltre, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro. (Cass. n. 15447/2023).
Tali principi devono essere trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Il sig. per giustificare la riconducibilità dell'evento in capo alla ha allegato nel Pt_1 CP_1 fascicolo di primo grado il verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose, in cui il piano viabile viene descritto con pavimentazione disconnessa e con fondo stradale sdrucciolevole, il verbale redatto dalla Polizia Stradale, da cui risulta che l'incidente per cui è causa si è verificato poiché
“presumibilmente a causa dell'asfalto bagnato e disconnesso/sdrucciolevole, il conducente perdeva il controllo del mezzo, sfondava il guardrail e finiva rovinosamente la propria corsa - ribaltandosi - in una scarpata sita 5 metri al di sotto della sede stradale” e le diverse comunicazioni inviate dal CP_3 alla Provincia di Isernia, con cui quest'ultima veniva messa al corrente dello stato di degrado
[...] della SP n. 21.
Dall'altro, le riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi (v. fascicolo di primo grado di parte attrice) hanno evidenziato che risultano in maniera netta ed immediata le condizioni della strada e la presenza di dissesti, circostanza che, già di per sé, avrebbe imposto l'utilizzo di maggiori cautele, prudenza e attenzione, soprattutto ove si consideri che il tempo era piovoso.
La condotta del sig. deve essere, quindi, valutata alla luce delle circostanze di fatto esistenti al Pt_1 momento del sinistro: l'incidente si è verificata in orario diurno, considerato che erano le ore 10:15 del mattino, in condizioni di luce ottimali, con media visibilità, ed in assenza di traffico, come emerge dal verbale sullo stato dei luoghi, ed in condizioni metereologiche di pioggia (circostanza non confermata in sede di interrogatorio formale dal sig. , resa all'udienza del 10.9.2019), che avrebbe dovuto Pt_1 portare il Sig. a prestare ancora più attenzione alla guida. Pt_1
Il , infatti, pretende di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra il danno evento e il danno Pt_1 conseguenza solo alla luce delle condizioni della strada ritenendo che le stesse siano sufficienti ad aver determinato causalmente il sinistro.
Al contrario, invece, in assenza di testimoni che abbiano potuto constatare l'effettiva dinamica del sinistro, tale elemento, ricavabile dal verbale degli agenti intervenuti sul luogo e dalle missive inviate pagina 5 di 7 dal alla Provincia, non può ritenersi sufficiente a dimostrare (anche) che, in una Controparte_3 situazione di oggettivo e assolutamente percepibile dissesto del manto stradale (aggravato, peraltro, dalla condizione di pioggia), il si sia attenuto ad un comportamento di cautela correlato, Pt_1 appunto, alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Né, la presunta cautela del può ricavarsi dalla sentenza n. 477/2018 con cui il Giudice di Pace Pt_1 di Isernia ha annullato -sulla base di una valutazione che non costituisce, comunque, prova del fatto - la sanzione amministrativa emessa a carico dell'odierno appellante per la violazione dell'art. 141 CdS.
Al contrario, l'entità dei danni riportati all'autovettura, che finiva la propria corsa in una scarpata sita 5 metri al di sotto della strada, e, soprattutto, lo sfondamento/superamento del guardrail da parte del veicolo, inducono a ritenere che il sig. non abbia assunto alla guida un atteggiamento di Pt_1 sufficiente cautela in considerazione dello stato dei luoghi sopra descritto. L'appellante non ha, quindi, sufficientemente provato la riconducibilità del sinistro occorso e delle conseguenze ad esso connesse esclusivamente alle condizioni del manto stradale, considerato che, tanto nell'ipotesi di applicazione dell'art. 2051 c.c., quanto in quelle dell'art. 2043 c.c., l'onere della prova di tale elemento grava su colui che agisce per ottenere il risarcimento.
Sicché, alla luce della complessiva valutazione delle risultanze in atti, può dunque ritenersi di confermare integralmente la decisione assunta dal Giudice di Pace di Isernia, ascrivendo l'evento alla responsabilità concorrente del sig. e della nella misura rispettiva del Pt_1 Parte_2 cinquanta per cento e confermando altresì la condanna della al risarcimento della Controparte_1 complessiva somma di € 842,00, oltre che la condanna della stessa per € 730,00 alla refusione delle spese di lite e competenze per il giudizio di primo grado.
Con riferimento alla liquidazione del danno, effettuata dal giudice in via equitativa e senza la nomina del CTU, va rilevato che il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. civ., sez. II, n. 9244/2007, n. 24680/2006). L'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del detto potere non esonera la parte dall'onere dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (Cass. n. 6056/1990; sez. II, n. 15585/2007; sez.
II, n. 13288/2007): diversamente opinando si consentirebbe l'ingresso al puro arbitrio del giudice che, nell'impossibilità di considerare gli elementi di riferimento del suo giudizio che le parti avrebbero pagina 6 di 7 potuto agevolmente sottoporgli, perverrebbe ad una pronuncia irrazionale, non motivabile e non verificabile, per ciò solo sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 23304/2007). Nella specie, tuttavia,
l'appellante odierno, rottamando la vettura, come risulta dalla copia di demolizione al PRA del veicolo
(doc. 10 fascicolo primo grado attore) in data 14.11.2017, anteriormente all'introduzione del giudizio di primo grado, non ha consentito al giudice di valutare le effettive condizioni del veicolo e se le stesse fossero rispondenti (chiaramente non per quanto attiene alla carrozzeria danneggiata dal sinistro ma, banalmente, anche con riferimento alle condizioni dell'abitacolo), al veicolo “ideale” oggetto delle quotazioni di cui all'estratto della rivista fornita dallo stesso . Pt_1
L'odierno appellante avrebbe, quindi, omesso di fornire al giudice elementi utili all'apprezzamento dei danni effettivamente subiti dalla vettura in occasione del sinistro di causa. Ne consegue, quindi, che deve confermarsi anche la valutazione del danno effettuata dal giudice di prime cure.
L'esito del giudizio ed il rigetto dell'appello comportano conseguentemente il rigetto della richiesta di condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3. Controparte_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno, invece, poste a carico di parte appellata soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 1276,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge nei confronti della Provincia di Isernia;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
Isernia, lì 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n° 1056/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Petrarca ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Isernia, via Occidentale n. 148,
APPELLANTE nei confronti di
, in persona del presidente p.t., dott. , rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall' avv. Leonardo Giani ed elettivamente domiciliato digitalmente ex art. 52, co. 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014 n. 90 presso l'indirizzo pec Email_1
APPELLATA
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. Conclusioni come da verbale di udienza del 2.10.2020
pagina 1 di 7
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il sig. ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 92/2020 del Giudice di Pace di Isernia, emessa in data 04/03/2020 e depositata in data 06/03/2020, con la quale il giudice di prime cure ha accolto parzialmente la domanda attorea, dichiarando la responsabilità concorrente del , in misura del 50%, nella verificazione del sinistro occorso Pt_1 mentre era alla guida dell'autoveicolo di sua proprietà marca Ford tipo Fiesta targato DB245KC, lungo la S.P. n. 21, Isernia-Castelpizzuto, con direzione Isernia, il 21 ottobre 2016 in agro del Comune di
AN (IS), insieme con la , responsabile per il rimanente cinquanta per cento e Controparte_1 condannato quest'ultima al pagamento in favore del sig. della somma complessiva di € Parte_1
842,00 (stabilita in via equitativa e, comunque, contestata dall'appellante) oltre interessi legali con decorrenza dal giorno del sinistro al soddisfo effettivo. Il Giudice di Pace ha, altresì, condannato la alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 730,00 (di cui € Controparte_1
130 per spese borsuali esenti e € 600,00 per compenso professionale imponibile, di cui € 110,00 per fase di studio, € 117,00 per fase introduttiva, € 130,00 per fase istruttoria e/o di trattazione e € 243,00 per fase decisionale) oltre accessori di legge.
In particolare, il sig. ha chiesto la riforma della pronuncia impugnata al fine di sentire Parte_1
“riconoscere l'integrale responsabilità nella causazione del sinistro per cui si procede in capo alla e, conseguentemente, condannare quest'ultima all'integrale risarcimento del danno Controparte_1 derivante dalle lesioni personali accertate in primo grado, nonché di tutti i danni materiali subiti dall'attore, quantificati in € 4.000,00 (o nella diversa misura che risulterà in corso di causa) e altresì condannare la al pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente Controparte_1 determinata ex art. 96 c.p.c.. In via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto delle suesposte richieste, voglia il Tribunale di Isernia rideterminare il grado di concorso del nella causazione Pt_1 del sinistro al minimo e comunque in misura inferiore al 50%, attese le risultanze processuali”.
La si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e in diritto fornita Controparte_1 dal sig. , in quanto l'episodio, in considerazione dello stato particolare dei luoghi e della Parte_1 piena visibilità, sarebbe da imputare alla disattenzione dell'appellante, il quale non avrebbe usato la vigilanza che si richiede in situazioni simili, insistendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell'impugnata pronuncia.
Nella fase di appello non è stata svolta istruttoria e la causa, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche. pagina 2 di 7 L'appello promosso da parte del sig. deve essere rigettato per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
Nel proprio atto di appello il sig. sostiene l'errato inquadramento giuridico della vicenda e Pt_1
l'erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2051 c.c..
Al riguardo, deve ritenersi che, seppure, generalmente, la notevole estensione del bene e le sue caratteristiche non consentano un controllo continuo ed efficace da parte del custode, laddove quest'ultimo sia stato avvertito delle condizioni del bene e sollecitato ad intervenire circa il pericolo cagionato dalle stesse, non si trova più in una situazione di “incolpevole inconsapevolezza” in ordine alla res in custodia, essendo, invece, perfettamente a conoscenza delle condizioni e dello stato in cui verte il tratto stradale su cui effettua la propria autorità.
Nel caso di specie, gli allegati 11 al fascicolo di primo grado di parte attrice attestano che il CP_3 aveva ripetutamente sollecitato la ad intervenire per la manutenzione, evidenziando
[...] CP_1 lo stato di dissesto del tratto stradale in cui si è, poi, verificato il sinistro per cui è causa.
Ne consegue che l'odierna appellata, in quanto informata, ben poteva intervenire sullo stato dei luoghi,
a prescindere dall'estensione della res in custodia.
Peraltro, anche tra i giudici di legittimità è ormai pacifica l'applicabilità della responsabilità per danni da cosa in custodia alla Pubblica Amministrazione per i beni - demaniali - soggetti ad uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, restandone escluse, per giurisprudenza tradizionale, le sole ipotesi in cui sul bene non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (v.
Corte cost. n. 156/1999) e mantenendo il carattere della demanialità, assieme all'estensione del bene medesimo, soltanto la funzione di circostanza sintomatica dell'impossibilità della custodia (Cass. n.
5669/2010).
La fattispecie in questione deve, quindi, in forza della perfetta conoscenza dello stato dei luoghi da parte della a seguito delle segnalazioni ricevute dal , essere ricondotta CP_1 Controparte_3 nell'ambito applicativo di cui all'art. 2051 c.c., piuttosto che in quello generale di cui all'art. 2043 c.c..
Così ricostruita, a livello normativo, la fattispecie per cui è causa, deve rilevarsi che l'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, per il quale non rileva la condotta e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Sul piano probatorio, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. configura, quindi, un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione pagina 3 di 7 dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè - in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce (cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova - la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. n. 3651/2006).
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito da intendersi nel senso più ampio comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 4279/2008).
Sicché, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Cass. n. 11526/2017).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha chiarito che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso pagina 4 di 7 comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro"
(Cass n. 9315/2019).
Inoltre, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro. (Cass. n. 15447/2023).
Tali principi devono essere trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Il sig. per giustificare la riconducibilità dell'evento in capo alla ha allegato nel Pt_1 CP_1 fascicolo di primo grado il verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose, in cui il piano viabile viene descritto con pavimentazione disconnessa e con fondo stradale sdrucciolevole, il verbale redatto dalla Polizia Stradale, da cui risulta che l'incidente per cui è causa si è verificato poiché
“presumibilmente a causa dell'asfalto bagnato e disconnesso/sdrucciolevole, il conducente perdeva il controllo del mezzo, sfondava il guardrail e finiva rovinosamente la propria corsa - ribaltandosi - in una scarpata sita 5 metri al di sotto della sede stradale” e le diverse comunicazioni inviate dal CP_3 alla Provincia di Isernia, con cui quest'ultima veniva messa al corrente dello stato di degrado
[...] della SP n. 21.
Dall'altro, le riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi (v. fascicolo di primo grado di parte attrice) hanno evidenziato che risultano in maniera netta ed immediata le condizioni della strada e la presenza di dissesti, circostanza che, già di per sé, avrebbe imposto l'utilizzo di maggiori cautele, prudenza e attenzione, soprattutto ove si consideri che il tempo era piovoso.
La condotta del sig. deve essere, quindi, valutata alla luce delle circostanze di fatto esistenti al Pt_1 momento del sinistro: l'incidente si è verificata in orario diurno, considerato che erano le ore 10:15 del mattino, in condizioni di luce ottimali, con media visibilità, ed in assenza di traffico, come emerge dal verbale sullo stato dei luoghi, ed in condizioni metereologiche di pioggia (circostanza non confermata in sede di interrogatorio formale dal sig. , resa all'udienza del 10.9.2019), che avrebbe dovuto Pt_1 portare il Sig. a prestare ancora più attenzione alla guida. Pt_1
Il , infatti, pretende di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra il danno evento e il danno Pt_1 conseguenza solo alla luce delle condizioni della strada ritenendo che le stesse siano sufficienti ad aver determinato causalmente il sinistro.
Al contrario, invece, in assenza di testimoni che abbiano potuto constatare l'effettiva dinamica del sinistro, tale elemento, ricavabile dal verbale degli agenti intervenuti sul luogo e dalle missive inviate pagina 5 di 7 dal alla Provincia, non può ritenersi sufficiente a dimostrare (anche) che, in una Controparte_3 situazione di oggettivo e assolutamente percepibile dissesto del manto stradale (aggravato, peraltro, dalla condizione di pioggia), il si sia attenuto ad un comportamento di cautela correlato, Pt_1 appunto, alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Né, la presunta cautela del può ricavarsi dalla sentenza n. 477/2018 con cui il Giudice di Pace Pt_1 di Isernia ha annullato -sulla base di una valutazione che non costituisce, comunque, prova del fatto - la sanzione amministrativa emessa a carico dell'odierno appellante per la violazione dell'art. 141 CdS.
Al contrario, l'entità dei danni riportati all'autovettura, che finiva la propria corsa in una scarpata sita 5 metri al di sotto della strada, e, soprattutto, lo sfondamento/superamento del guardrail da parte del veicolo, inducono a ritenere che il sig. non abbia assunto alla guida un atteggiamento di Pt_1 sufficiente cautela in considerazione dello stato dei luoghi sopra descritto. L'appellante non ha, quindi, sufficientemente provato la riconducibilità del sinistro occorso e delle conseguenze ad esso connesse esclusivamente alle condizioni del manto stradale, considerato che, tanto nell'ipotesi di applicazione dell'art. 2051 c.c., quanto in quelle dell'art. 2043 c.c., l'onere della prova di tale elemento grava su colui che agisce per ottenere il risarcimento.
Sicché, alla luce della complessiva valutazione delle risultanze in atti, può dunque ritenersi di confermare integralmente la decisione assunta dal Giudice di Pace di Isernia, ascrivendo l'evento alla responsabilità concorrente del sig. e della nella misura rispettiva del Pt_1 Parte_2 cinquanta per cento e confermando altresì la condanna della al risarcimento della Controparte_1 complessiva somma di € 842,00, oltre che la condanna della stessa per € 730,00 alla refusione delle spese di lite e competenze per il giudizio di primo grado.
Con riferimento alla liquidazione del danno, effettuata dal giudice in via equitativa e senza la nomina del CTU, va rilevato che il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. civ., sez. II, n. 9244/2007, n. 24680/2006). L'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del detto potere non esonera la parte dall'onere dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (Cass. n. 6056/1990; sez. II, n. 15585/2007; sez.
II, n. 13288/2007): diversamente opinando si consentirebbe l'ingresso al puro arbitrio del giudice che, nell'impossibilità di considerare gli elementi di riferimento del suo giudizio che le parti avrebbero pagina 6 di 7 potuto agevolmente sottoporgli, perverrebbe ad una pronuncia irrazionale, non motivabile e non verificabile, per ciò solo sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 23304/2007). Nella specie, tuttavia,
l'appellante odierno, rottamando la vettura, come risulta dalla copia di demolizione al PRA del veicolo
(doc. 10 fascicolo primo grado attore) in data 14.11.2017, anteriormente all'introduzione del giudizio di primo grado, non ha consentito al giudice di valutare le effettive condizioni del veicolo e se le stesse fossero rispondenti (chiaramente non per quanto attiene alla carrozzeria danneggiata dal sinistro ma, banalmente, anche con riferimento alle condizioni dell'abitacolo), al veicolo “ideale” oggetto delle quotazioni di cui all'estratto della rivista fornita dallo stesso . Pt_1
L'odierno appellante avrebbe, quindi, omesso di fornire al giudice elementi utili all'apprezzamento dei danni effettivamente subiti dalla vettura in occasione del sinistro di causa. Ne consegue, quindi, che deve confermarsi anche la valutazione del danno effettuata dal giudice di prime cure.
L'esito del giudizio ed il rigetto dell'appello comportano conseguentemente il rigetto della richiesta di condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3. Controparte_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno, invece, poste a carico di parte appellata soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 1276,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge nei confronti della Provincia di Isernia;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
Isernia, lì 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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