Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.Gen.Aff.Cont.. 19218/2020 assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 15.10.2024 (previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi).
TRA
N. 492/2019 DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA Parte_1 [...]
, (C.F. ) in persona dei Curatori Dott.ssa Parte_2 P.IVA_1
e Avv. Matteo Briasco, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_3 in calce all'atto di citazione dall'Avv. Lorenzo Parroni del foro di Roma
- ATTORE
CONTRO
CF. C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, è domiciliata.
1
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2051 c.c. e 2043 c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Il (d'ora in Parte_4
Part avanti anche ), in persona dei Curatori, ha citato in giudizio l'
[...]
chiedendone la condanna al Controparte_2
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dello stato di pericolo determinato dal dissesto della parete rocciosa (costone) composta da materiale tufaceo di proprietà dell e dalla Controparte_2
medesima custodita. Detta parete è posta in posizione retrostante rispetto al complesso immobiliare sito in Napoli Salita della Grotta n. 23, adibito ad dall'istante quale utilizzatrice del bene in virtù di Parte_6
concessione intervenuta con la proprietaria dell'area ON CA
(concessione decorrente dal 21.2.2018 con naturale scadenza il 31.12.2024).
Parte attrice ha rappresentato che anche dopo la dichiarazione di Fallimento
Roma intervenuta in data 01.07.2019 con sentenza n. 492/2019 del Tribunale i curatori nominati erano stati autorizzati alla provvisoria prosecuzione dell'attività di impresa condotta nell'Ostello di Napoli.
2 E tuttavia il 21.6.2019 e successivamente il 17.7.2020 le competenti Autorità di
P.S. – Dipartimento di Sicurezza del Comune di Napoli, a seguito anche delle ripetute segnalazioni ricevute dall'istante, hanno effettuato dei sopralluoghi per accertare lo stato della parete tufacea retrostante l'ostello e tali verifiche che si concludevano con un primo verbale prot. 545802 del 21.06.2019 in cui, dopo avere evidenziato una serie di criticità nella condizione della parete tufacea, gli agenti stabilivano “visto che i dissesti costituiscono pericolo che minaccia
l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, si chiede di diffidare ad horas i proprietari e/o amministratori dell'ostello, nelle more delle verifiche e dell'eliminazione del pericolo, a non praticare e far praticare le aree scoperte, restrostanti l'edificio e sottostanti il costone, nonché i corridoi dell'edificio e gli eventuali ambienti che prospettano sul costone in dissesto” .
Successivamente in data 25.07.2020 è stato effettuato altro sopralluogo direttamente presso l'ostello, alla presenza del Comando dei VV.FF. di Napoli, della , dell' e della all'esito del CP_3 Controparte_2 CP_4 quale tutte le autorità ivi presenti hanno convenuto che, “a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, decidono che è da inibire l'intera area esterna sottostante il costone, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
relativamente ai fabbricati si precisa la non praticabilità dell'intera ala del fabbricato parallela al costone” (doc. 5).
Seguiva la diffida da parte della ai Curatori del Fallimento Controparte_5
AIG di non utilizzare l'ala del complesso immobiliare limitrofa alla parte tufacea in dissesto, comprendente 66 posti letto.
Pertanto la Curatela alla luce di tali accadimenti e dell'inerzia dell' CP_2 ha rappresentato di essere stata costretta a non utilizzare l'immobile
[...]
nel suo complesso in quanto: i) una parte della struttura era stata formalmente definita come pericolante e, dunque, inibita all'uso per disposizione delle
Autorità di P.S.; ii) la restante parte doveva comunque ritenersi inagibile stante il pericolo di crollo della parete tufacea e della parte dell'immobile antistante.
3 La richiesta risarcitoria svolta dal è legata essenzialmente Controparte_6
alla temporanea inagibilità della struttura in un primo momento fino alla forzosa cessazione dell'attività attesa la scarsa redditività dell'attività condotta presso l'ostello avvenuta il 3 febbraio 2020, data in cui l'immobile è stato riconsegnato alla ON CA per la impossibilità di poter continuare nella gestione del complesso immobiliare .
L'azione risarcitoria è stata prospettata in via principale come ricadente nell'alveo dell'art. 2051 c.c. ed in via gradata nella generale fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. All'uopo parte attrice ha dedotto la colpevole inerzia dell che ha omesso un efficace intervento volto ad CP_2 ovviare al pericolo, pur avendo la concreta possibilità di custodia, nonché a risarcire i pregiudizi economici alla medesima espressamente richiesti.
In ordine alla quantificazione parte attrice ha articolato la pretesa in due voci di danno di lucro cessante: 1) la perdita economica legata al mancato utilizzo di gran parte delle stanze dichiarate inagibili a seguito del sopralluogo delle Forze di Polizia;
in particolare il Fallimento dell'AIG durante l'esercizio provvisorio ha allegato di non avere potuto utilizzare ben 66 camere dichiarate inagibili dal
21.6.2019 sino al 03.02.2020; a tale titolo ha domandato il ristoro di una somma non inferiore ad Euro 239.712,00 ( pari ad Euro 16,00/die a posto letto, per 227 giorni, calcolati sulla base del costo medio giornaliero di ogni singolo posto letto); 2) pregiudizio conseguente all'impossibilità per la Curatela di continuare a gestire l'attività sino alla scadenza naturale della concessione, stabilita contrattualmente al 31.12.2024, o comunque per non avere potuto alienare a terzi la concessione in uso ( danno quantificabile in una somma non inferiore ad
€ 450.000,00 avuto riguardo al valore stimato della concessione e sulla base dei ricavi ottenuti nell'ultimo triennio di riferimento).
L' si è costituita eccependo in primo luogo il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva per carenza di prova concludente in ordine alla sua titolarità dell'area e del costone fonte del presunto danno.
4 Nel merito ha messo in luce che, nelle more della verifica sulla proprietà del bene, la a seguito della diffida del Controparte_2 [...]
Controparte_7
, notificata il 24/6/2019 avrebbe da subito posto in
[...]
essere l'iter amministrativo finalizzato alla messa in sicurezza e consolidamento del costone tufaceo (ossia tutte le attività di programmazione, progettazione ed affidamento degli interventi di mitigazione del rischio e consolidamento del costone tufaceo).
La convenuta ha quindi eccepito il difetto di una propria responsabilità dovendo al più l'attrice indirizzare la richiesta risarcitoria nei riguardi della
ON CA quale concessionaria /proprietaria.
Così ricostruita in estrema la vicenda e le posizioni delle parti, Il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria possa trovare parziale accoglimento nei limiti e nei termini di seguito indicati.
Va in primo luogo esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva;
va chiarito che a ben vedere si tratta della contestazione di uno dei presupposti affichè si possa configurare la responsabilità da cose in custodia invocata in prima battuta da parte attrice, fattispecie nella quale il Tribunale ritiene debba correttamente inquadrarsi la fattispecie in esame.
La responsabilità civile per danni da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva per cui il danneggiato è tenuto a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il verificarsi dell'evento dannoso mentre il custode per esimersi dalla dichiarazione di responsabilità deve provare che il danno è derivato da caso fortuito, inteso come fattore (tra cui la stessa condotta incauta della vittima o di un terzo ) che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno in quanto eccezionale ed imprevedibile.
5 Alla stregua della stessa dizione dell'art. 2051 c.c. è il potere di custodia , ossia la concreta possibilità di controllo del bene che fonda tale specifica ipotesi di responsabilità aquiliana.
A tali fini il Tribunale ritiene che la intestazione del bene in capo all' CP_2 sia pure all'interno di una scheda provvisoria ( N.C.T. al Foglio 211
[...]
Particelle nn. 10 e 143 con intestazione in capo al e Controparte_8
identificate con scheda provvisoria NABP902 “Costone tufaceo retrostante
[...]
in via Salita della Grotta a Piedigrotta n. 23”) in uno alle iniziative Parte_6
amministrative che parte convenuta sostiene (pur non documentando nulla) di Part avere assunto per la risoluzione della problematica denunciata da ed in particolare l'avere avviato l'attività amministrativa per l'affidamento dei servizi professionali e di progettazione definitiva per l'attuazione dei lavori di messa in sicurezza dell'area siano indici sintomatici inequivocabili della posizione di custode in capo all' . Controparte_2
Diversamente il complessivo comportamento assunto dalla convenuta ed anche la posizione processuale volta essenzialmente a dimostrare la non riferibilità ad essa di alcuna omissione colposa non avrebbe altra logica spiegazione. La stessa certificata presenza dell' del ai sopralluoghi nei quali è stata CP_2 CP_2
verificato tra il 2019 ed il 2020 lo stato del Costone in oggetto è indicativa del potere di controllo e custodia del bene.
Chiarito tale aspetto, il Tribunale ritiene che parte attrice abbia dimostrato mediante la complessiva documentazione agli atti la situazione di dissesto del costone dal quale cadono pezzi di tufo del tutto staccati e trattenuti solo da una rete;
il dissesto è tale da avere generato un pericolo per l'incolumità delle persone con inibizione all'uso di gran parte dell'area sulla quale sovrasta il costone;
in particolare è emersa la situazione di pericolo per l'area occupata da una parte dell' prospiciente il costone ed in ragione del precario stato in Pt_6
cui versa detta parete.
6 In particolare si richiama l'attenzione sui verbali dei sopralluoghi del 21.6.2019
e 17..07.2019 delle competenti Autorità di P.S. – Dipartimento di Sicurezza del successivo sopralluogo presso l' all'epoca gestito da Controparte_7 Pt_6
parte attrice alla presenza dei Vigili del Fuoco dai quali si ricava che il costone in questione, alto circa 40 metri rispetto al piano di calpestio, è posto ad una distanza minima dal fabbricato in cui si svolgeva attività di di circa 8/10 Pt_6
metri e presenta ad una quota di circa 9 metri una sporgenza che costituisce una sorta di pianoro ed a circa circa 2/3 metri al di sotto del ciglio superiore, uno dei blocchi imbracati risulta svincolato dalla parete e frammentato in pezzi di dimensioni decimetriche. Analoga situazione si rileva sulla parete destra del costone, dove ci sono pezzi di tufo ormai completamente distaccati dall'ammasso tufaceo e trattenuti solo dalla rete; visto che i dissesti costituiscono pericolo che minaccia l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, si chiede di diffidare ad horas i proprietari e/o amministratori dell'ostello, nelle more delle verifiche e dell'eliminazione del pericolo, a non praticare e far praticare le aree scoperte, restrostanti l'edificio e sottostanti il costone, nonché
i corridoi dell'edificio e gli eventuali ambienti che prospettano sul costone in dissesto” (doc. 3). Part L'allegato 4 dimostra poi che in data 11.7.2019 è stato inibito all' quale utilizzatrice del bene l'utilizzo delle parti dell'immobile prospicenti la parete tufacea in quanto in dissesto .
Seguiva poi altro sopralluogo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del
25.7.2020 nel quale si evidenziava e prescriveva che “ a salvaguardia della pubblica
e privata incolumità, decidono che è da inibire l'intera area esterna sottostante il costone, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
relativamente ai fabbricati si precisa la non praticabilità dell'intera ala del fabbricato parallela al costone”
(doc. 5).
Dunque la condizione di pericolosità del bene in custodia alla convenuta e l'incidenza di tale situazione sulla fruibilità di una parte consistente
7 dell'immobile in godimento a parte attrice è limpidamente evincibile dalla documentazione richiamata.
Al riguardo l' non ha svolto specifiche contestazioni Controparte_2
essendosi limitata ad eccepire essenzialmente di avere attivato tutto l'iter necessario per approntare gli interventi indispensabili alla eliminazione dello stato di pericolo senza tuttavia dimostrare mediante documenti o con altri mezzi di prova queste deduzioni.
La mera presenza delle reti attesa la constatazione di una situazione di dissesto che doveva essere emendata o quanto meno ovviata con inziali interventi non è certo indicativa della predisposizione di adeguate attività volte a consentire la ripresa della fruizione dell'area altrui adibita ad . Pt_6
Ad ogni modo nel richiamare i principi sopra sinteticamente illustrati in ordine alla natura della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. e del relativo riparto dell'onere probatorio va rilevato che parte convenuta non ha in alcun modo dedotto prima ancora che provato la sussistenza di un'ipotesi di fortuito ossia di un fattore estraneo (anche rappresentato da un comportamento di altri o dello stesso danneggiato) alla propria sfera di controllo e prevedibilità che abbia determinato la situazione dannosa denunciata dall'AIG.
Tale non può ritenersi la natura intrinseca del materiale di composizione del costone (tufo giallo ) in quanto proprio le caratteristiche di elevata porosità ed attitudine alla degradazione di tale peculiare materiale, la posizione del in pieno centro cittadino e l'essere prospicente ad alcuni immobili, tra Pt_7
cui quello a suo tempo adibito ad di parte attrice, avrebbe dovuto Pt_6 maggiormente sensibilizzare il custode per la efficace e preventiva attivazione dei poteri manutentivi connessi alla custodia.
Non può poi escludersi la ricorrenza della responsabilità della convenuta ritenendo non possibile né esigibile il dovere di custodia in quanto le fotografie prodotte da parte attrice dimostrano, come si è detto, che il costone in stato di
8 dissesto è collocato in pieno centro abitato ed è chiaramente visibile ed ispezionabile, oltre che evidentemente composto di tufo, materiale in sé pericoloso in relazione ai possibili dissesti che ne possono derivare.
Anche l'obiezione difensiva secondo cui la responsabilità della convenuta sarebbe esclusa dovendo parte attrice necessariamente agire per il ristoro nei confronti della ON quale proprietaria non coglie nel segno. Ed infatti la responsabilità dell' in veste di custode del bene che è Controparte_2
emerso essere stata la fonte del pregiudizio economico subito da parte attrice non può certo ritenersi esclusa dalla concorrente possibilità che pure parte attrice aveva di richiedere l'attivazione da parte della ON dei suoi poteri/doveri in qualità di proprietaria/ concedente per garantire per parte sua l'agibilità e la fruibilità in concreto della struttura immobiliare in concessione
( e per la quale ha percepito il canone annuo) rivolgendo a sua volta le sue istanze di proprietario del bene nei confronti dell' . Controparte_2
Ciò posto in ordine all'an della responsabilità della convenuta occorre verificare la natura e l'entità dei danni economici lamentati che risultino realmente eziologicamente connessi con la continuativa carente manutenzione del costone da cui promana il pericolo.
In ordine alla prima voce di danno parte attrice ha comprovato mediante le risultanze riscontrate della documentazione agli atti e dei testi escussi la perdita economica in termini di lucro cessante legata alla mancata possibilità di utilizzare concretamente il bene per l'attività di nel periodo di esercizio Pt_6
provvisorio (autorizzato dopo la dichiarazione di fallimento) in particolare in relazione alle 66 camere dichiarate inagibili dal 21.6.2019 sino al 03.02.2020
(data in cui è cessata l'attività).
La teste , direttrice dell'ostello nel 2019 ha spiegato che dalla Testimone_1 inagibilità sono stati interessati 66 posti letto “in quanto e stato chiuso il lato corto dell'edificio” e che fino al 21/06/2019 era tutto prenotato e questi posti che sono stati resi inagibili erano occupati dai migranti. Erano destinati per una convenzione a destinarsi ai migranti.
9 In senso analogo ha riferito l'altro teste receptionist terzo Testimone_2
livello dell' all'epoca dei fatti. Parte_6
Ed allora alla luce di questi dati, è possibile ritenere che per i giorni di inagibilità pari a 227 giorni la base di calcolo possa essere rappresentata del costo medio giornaliero del posto letto al giorno di 16,00, considerato che la destinazione ad accoglienza di migranti e rifugiati non è indicativa della gratuità della ospitalità come si evince chiaramente dalla relazione dell'allora
Ministro dell'interno sul funzionamento del sistema di accoglienza dei flussi di stranieri presentato nel 2018. Tale documento dà conto degli importi corrisposti per l'anno 2017 all . Così la relazione dei Parte_6 CP_9
Curatori del Fallimento aveva indicato che al 31 dicembre 2017 la struttura ospitava 133 profughi, successivamente incrementati sia 156 “e si prevede di raggiungere un numero massimo di 180” (p. 51 del Piano Aggiornato).
Quindi è ragionevole presumere, come indicato anche dalla teste direttrice dell' , la prenotazione di tutti e 66 posti letti. Pt_6
Al riguardo l'obiezione difensiva della convenuta secondo cui dovrebbero tenersi nella dovuta considerazione i verosimili aiuti statali per tali tipo di ospitalità è rimasta una mera affermazione che peraltro non appare pertinente in ragione della tipologia del danno lamentato e del costo del singolo posto letto anche in costanza della convenzione per l'ospitalità ai migranti (posti letto non gratuiti).
In relazione a tal voce di danno si stima di potere dunque riconoscere al
Fallimento AIG la somma di euro 239.712,00 (costo medio posto letto per i giorni di forzosa chiusura).
Venendo in rilievo un debito di valore ed essendo il pagamento intervenuto in ritardo rispetto al momento in cui si è verificato il danno (dal 21.6.2019 sino al
10 03.02.2020) devono essere riconosciuti sulla somma liquidata gli interessi in funzione compensativa.
Pertanto la somma riconosciuta va devalutata al momento del danno- evento e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat. Su tale somma vanno poi computati gli interessi nella misura del 2,5% dalla data dell'evento di danno alla sentenza. Da questo momento invece il debito di valore si converte in debito di valuta;
pertanto, dalla sentenza al saldo vanno computati gli interessi nella misura legale.
In ordine alla seconda voce di danno domandata sempre a titolo di lucro cessante legato alla mancata possibilità di redditizia prosecuzione dell'attività all'interno dell'immobile gestito come il Tribunale non ritiene che possa Pt_6 essere riconosciuto alcun ristoro.
Dall'attenta lettura del doc. 9 contenente la esplicazione delle ragioni per cui la
Curatela ha chiesto l'urgente autorizzazione alla cessazione dell'esercizio provvisorio si evince che a prescindere dalla problematica legata al degrado del costone prospiciente la struttura la chiusura dell'attività è primariamente Part dipesa dalla risoluzione della concessione con optata dalla ON
CA per via dell'avveramento di entrambe le condizioni risolutive espresse previste dall'art. 14 della citata concessione. Entrambe le condizioni sono del tutto svincolate dalla protratta inagibilità delle aree prossime alla parete tufacea dell' . Controparte_2
Tale richiesta di autorizzazione descrive la situazione in cui versava l'attività di gestione dell' al 28.1.2020 e pur menzionando chiaramente anche il Pt_6 mancato intervento di risanamento del costone e la forzosa chiusura per quel lasso temporale in ordine al quale è stato in questa sede riconosciuto il dovuto ristoro è dirimente ai fini della futura attività (da quel momento in poi ) la decisione della proprietà (ON) di risolvere la concessione, con richiesta di
11 riconsegna dell'immobile entro il 31.1.2020 (poi avvenuta effettivamente in data
3.2.2020).
E' chiaro ed evidente che la mancata disponibilità dell'immobile dal 3.2.2020 in avanti è primaria e diretta conseguenza della risoluzione della concessione da parte della proprietaria per cui solo a tale evento può al più essere ricollegato il mancato guadagno che parte attrice avrebbe percepito fino alla naturale scadenza della convenzione con la ON CA.
Ne consegue allora che l' asserito pregiudizio in esame (mancato guadagno fino alla natura scadenza della concessione) non può logicamente collegarsi allo stato di dissesto del costone (ed alla protrazione della mancata manutenzione/intervento di risanamento dell' sulla Controparte_2
parate tufacea in oggetto).
Per tutte le ragioni che precedono questa voce di danno non può essere riconosciuta
Passando al governo delle spese il Tribunale ritiene che l'accoglimento solo di parte della domanda risarcitoria (peraltro della voce di danno meno consistente) giustifichi la compensazione parziale delle spese nella misura del
50% ; la restante parte deve essere posta a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice ed è liquidata in dispositivo (già decurtata della percentuale compensata) secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss in base al criterio del decisum anziché quello del disputatum anche va posta a carico dei convenuti in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta dal N. 492/2019 Parte_1
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA nei Parte_2 confronti dell' così provvede: Controparte_2
1) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento avanzata in citazione condanna parte convenuta al pagamento in favore del 12 della somma di euro 239.712,00 a titolo di Parte_8
risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2) condanna l' al pagamento in favore di parte Controparte_2 attrice del 50% delle spese di lite che liquida (importi già decurtati del 50%) in € 6.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%; compensa il restante 50% tra le parti.
Napoli, 17.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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