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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1006 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Serino e Marco Lo Giudice Parte_1 presso i cui indirizzi telematici è elettivamente domiciliata appellante C O N T R O
Controparte_1 appellato/contumace E CP_2 appellato/contumace all'udienza del 28 novembre 2024 i procuratori di parte appellante concludevano come da verbale FATTO e DIRITTO 1) Con sentenza n.1078/2023 il Tribunale G.L. di Palermo ha parzialmente accolto le domande proposte da con ricorso depositato il 2.09.2021 e per l'effetto: Parte_1
- ha condannato , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente, in relazione al periodo dal 1.09.2015 al 31.08.2018, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL. di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata – computando a tal fine anche i servizi prestati con decorrenza dal 1.07.2001 al 31.08.2015 riconosciuti con sentenza definitiva n.138/2019 di questo Tribunale Sezione lavoro, in relazione al CCNL tempo per tempo vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
”
- ha dichiarato “il diritto della ricorrente a percepire in relazione ai predetti contratti il TFR maturato alla scadenza di ciascuno di essi, formalmente stipulati come co.co.co., oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza di ogni singolo contratto”;
- ha, ancora, condannato “il resistente all'apertura della posizione previdenziale CP_1 in relazione ai predetti contratti, da qu me contratti di lavoro subordinato a termine, e al pagamento dei relativi contributi previdenziali, comprensivi di interessi e sanzioni, nei limiti di quelli maturati nei cinque anni anteriori alla data del 20.10.2021, di notifica del ricorso all' ” nonché CP_2 alla “ricostruzione della carriera della ricorrente con la valutazione, quali ser vizi pre-ruolo, di tutti quelli formalmente prestati con contratti di co.co.co. dal 1.07.2001 e sino al 31.08.2018, e alla collocazione nella classe stipendiale conseguente al predetto riconoscimento, di 17 anni di servizio pre - ruolo alla data dell'immissione in ruolo” e, dunque, “al pagamento delle conseguenti differenze
Pag.1 retributive di anzianità dalla data dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo effettivo”;
- ha, infine, condannato il resistente alla rifusione delle spese di lite, CP_1 dichiarandole compensate nei confronti dell' CP_2
Ha, invece, rigettato la domanda nna al versamento dei contributi previdenziali maturati sulle già accertate differenze retributive spettanti per il periodo dal 2001 al 2015, ritenendo che su tale domanda si fosse già formato il giudicato in virtù della sentenza n.138/2019 del medesimo organo giurisdizionale che l'aveva rigettata. Sotto altro profilo, ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione dei contributi e del diritto al TFR per il periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso. Ha. Altresì. respinto la domanda di condanna al pagamento del TFR maturato in ragione dei plurimi contratti di collaborazione stipulati prima dell'immissione in ruolo (limitandosi a dichiarare la sussistenza del relativo diritto, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione), ritenendo ostativo al suo accoglimento il difetto di presentazione di apposita domanda amministrativa all' ente obbligato al CP_2 pagamento. Per la riforma parziale di questa sentenza ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 30.9.2023. L' e il , pur ritualmente citati, sono CP_2 Controparte_1 rimasti c . Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
2) Con il primo e secondo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia ravvisato la sussistenza di un precedente giudicato sulla domanda di regolarizzazione contributiva afferente il periodo dal 2001 al 2015, in relazione al quale lo stesso organo giurisdizionale, con sentenza n.138/2019 aveva riconosciuto in favore della il Pt_1 diritto a percepire “le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per ri inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati…”. Deduce, al riguardo, che tale sentenza non avrebbe affatto pronunciato sulla domanda di regolarizzazione previdenziale, sicché in ordine alla stessa non poteva ritenersi formato il giudicato. Sotto altro concorrente profilo si duole della dichiarata prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali invocando all'uopo l'operatività della legge n.26/2019. Entrambi i motivi sono fondati. Quanto al primo, è appena il caso di osservare che nella sentenza n.138/2019 non vi è traccia - né nel corpo motivazionale né, tampoco, in parte dispositiva - di pronuncia (di rigetto e/o di accoglimento) sulla domanda di regolarizzazione contributiva per il periodo oggetto di causa. Talchè deve escludersi, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che sulla questione in esame si sia formato un giudicato implicito di rigetto;
tanto lo si può affermare in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“perché in caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si possa formare, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, è necessario che dalla sentenza si evinca che su quella domanda vi sia stata una decisione implicita di rigetto. A tal fine non è sufficiente che la domanda non espressamente decisa
Pag.2 sia in qualche modo connessa con quella decisa, ma si richiede che essa sia legata all'altra da un rapporto di dipendenza indissolubile, sì da costituirne il presupposto di fatto e l'antecedente logico – giuridico” (cfr. Cass. 14999/2000, anche Cass. n.5299/2014).
In ordine al secondo motivo deve ribadirsi in questa sede l'orientamento già espresso da questa Corte in vicenda analoga (cfr. sentenza n.817/2024) ossia che il comma 10 bis dell'art. 3 della L. n. 335/1995 dal D.L., introdotto dal D.L. n. 4/2019 (conv. in L. n. 26/2019), ha disposto: “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto CP_2 legis 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. L'inapplicabilità del predetto termine di prescrizione alle contribuzioni indicate è stata successivamente estesa a quelle maturate sino al 31.12.2015 (D.L. n. 162/2019), al 31.12.2017 (d.l. 228/2021) ed, infine, al 31.12.2018 (D.L. n. 198/2022), per le quali detti termini non si applicano, rispettivamente, fino al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023. Ne consegue che per i contributi per cui è causa (maturati dal 2001 al 2018) non è decorso alcun termine di prescrizione sino al 31.12.2023, termine che non sarebbe comunque inutilmente decorso al momento del deposito del ricorso di primo grado, in considerazione della diffida inviata per PEC all'amministrazione appellata il 17.3.2020. La già accertata natura subordinata delle prestazioni rese nel periodo di tempo indicato determina, dunque, l'obbligo del versamento della correlata contribuzione (dall'1.7.2001 al 31.8.2018), senza i limiti temporali indicati dal primo giudice. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe indicato nell' il soggetto passivamente legittimato alla domanda CP_2 di pagamento del T.F.R., ola in quanto non preceduta da domanda amministrativa inoltrata all'Istituto, invece non necessaria, dovendo il T.F.R. essere liquidato d'ufficio all'atto della cessazione del rapporto;
individua, invece, il soggetto passivo dell'obbligazione nel Ministero, datore di lavoro e sostiene, infine, che il termine prescrizionale “non può decorrere che dal 01/09/2018 ovvero da quando il rapporto di lavoro ha avuto stabilità”. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Come noto il T.F.R. altro non è se non una quota della retribuzione che viene, nel corso del rapporto, accantonata dal datore di lavoro mediante correlativa trattenuta e liquidata di regola, secondo il meccanismo previsto dall'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto;
è pertanto chiaro il carattere "retributivo e sinallagmatico" del TFR (Cass. 14 maggio 2013, n. 11479; e 22 settembre 2011, n. 19291, Cass. 26 maggio 2005, n. 11175, tutte richiamata da Cass. n. 5895/2020 e n. 4360/2023). Che si tratti, dunque, di un'obbligazione gravante sul datore di lavoro non è seriamente contestabile, non opponendosi a tale ricostruzione il fatto che, a norma dell'articolo 1, co.6 del DPCM 20 dicembre 1999, esso venga liquidato dall' (ex CP_2
«alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge ggio CP_3
1982 nr. 297». Trattasi, infatti, di una sorta di delegazione di pagamento conseguente al fatto che gli accantonamenti di cui s'è detto affluiscono nell'apposito fondo gestito dall' CP_2 altri termini, non trattandosi di prestazione previdenziale, nessuna domanda amministrativa va inoltrata all'I. per il suo pagamento, al quale l'Istituto deve CP_4 provvedere d'ufficio in forza indicazioni fornite dall'amministrazione di appartenenza.
Pag.3 Deve invece essere disattesa la doglianza che si appunta sulla affermata prescrizione del T.F.R. in relazione al periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso. Come già affermato da questa Corte in caso analogo (cfr. sent. 603/2024), “proprio la circostanza che dalla reiterazione dei contratti non consegua la conversione determina che i contratti restino distinti l'uno dall'altro e che conseguentemente al termine di ognuno era esigibile il corrispondente TFR;
ne deriva che dalla medesima data (di cessazione di ogni rapporto) è decorso anche il termine di prescrizione quinquennale per il TFR. Pertanto, poiché i rapporti della ricorrente si sono svolti in continuità, essa ha diritto al tfr maturato non oltre il quinquennio dalla data della notifica del ricorso di primo grado”. Consegue la parziale riforma della sentenza impugnata, con le statuizioni di cui in parte dispositiva.
3) L'esito del giudizio rende conforme a giustizia la parziale compensazione in ragione di 1/4 delle spese del doppio grado che si liquidano a carico del CP_1 appellato con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La posizione di sostanziale terzietà dell' suggerisce l'opportunità di CP_2 compensare le spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_5 che dichiara, in parziale riforma della
[...]
G.L. di Palermo:
- condanna il appellato al versamento in favore dell' delle differenze CP_1 CP_2 contributive dovute per il periodo compreso tra l'1.7.2001 e il 31.8.2018;
- condanna il appellato al pagamento in favore di del TFR CP_1 Parte_1 maturato nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso di primo grado;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
- compensa in ragione di 1/4 le spese processuali del doppio grado e, per l'effetto, condanna il a rifondere a la restante Controparte_1 Parte_1 parte che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 2.179,00 e, per il presente grado, in complessivi euro 2.604,75 per compensi professionali, oltre rimborso spes e generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Compensa le spese nei confronti dell' CP_2
Palermo, 28 novembre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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