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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4175/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
DECRETO nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 4175/2022 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. RONCHI RITA, presso la quale ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIORE GIUSEPPINA, presso la Controparte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
Relativo ai minori: nato a [...] il [...] ed nato a [...] Parte_2 Persona_1
il 17.6.2011
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da memoria del 30.01.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni istanza o domanda contraria così definitivamente decidere
a modifica delle condizioni di affidamento:
DISPORRE che il servizio sociale competente si adoperi a effettuare il monitoraggio e le prescrizioni disposte dalla CTU eventualmente disponendo educativa domiciliare a casa del padre con espresso incarico di impedire condotte denigratore della madre e manipolatorie dei minori;
Nel merito:
DISPORRE, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori predisponendo un regime di frequentazione così come indicato dalla CTU ovvero migliorativo.
DISPORRE, tenuto conto delle opposizioni a garantire i contatti tra madre e figli che la OR
possa chiamare tutti i giorni i figli o di recarsi presso i luoghi dagli stessi frequentati;
- Pt_1
Stante la impossibilità di redigere un piano di frequentazione paritario a causa di condotte documentate accertate, escludere la contribuzione del mantenimento indiretto fino a quando i minori non avranno un rapporto con la madre o ridurla a 200,00 con imputazione delle spese straordinarie da giugno 2024 del 80% in capo al padre;
Per i fatti documentati e rilevati dal perito della Procura della Repubblica di Torino e del CTU del
Tribunale AMMONIRE il signor nelle proprie condotte contrarie all'interesse dei figli, al CP_1
loro diritto alla bigenitorialità e a una crescita e sviluppo sereno costituenti in manipolazione se non maltrattamento e CONDANNARE lo stesso, salvo autonoma azione di danno attivata dalla madre per lesione del rapporto parentale, ad un risarcimento del danno nei confronti dei figli minori nella misura equitativamente indicata dal Giudice da versarsi in un conto corrente intestato ai medesimi con vincolo pupillare.
CONDANNARE il signor ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura CP_1 massima di € 10.000,00 – considerata la gravità degli eventi – a favore della Cassa delle Ammende;
DISPORRE la nomina di un coordinatore famigliare e che il costo del mediatore famigliare sia a carico del signor viste le risultanze della consulenza della Procura e della CTU. CP_1
Per parte resistente come da memoria del 22.01.2025.
Lette la consulenza tecnica d'ufficio depositata e le osservazioni dei consulenti di parte, richiamati gli atti e le istanze volte al deposito della documentazione reddituale aggiornata di parte avversa, il sig. insiste perché il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e CP_1
deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via istruttoria: ordinare a parte avversa di produrre in giudizio gli estratti conto bancari e le dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 2022, 2023 e 2024, così come gli estratti conto cointestati con la madre o la sorella o con altri soggetti terzi e relativi allo stesso periodo e gli estratti della carta di credito di cui
è titolare;
ordinare al terzo Telecom Spa di esibire la documentazione tutta relativa alla vicenda della conclusione del rapporto di lavoro con la OR , sia nel merito, sia con riferimento alle Pt_1 condizioni economiche e alle somme alla stessa erogate quale incentivo all'esodo e trattamento di fine rapporto;
nel merito:
Pronunciare l'affidamento dei figli minori ed ad entrambi i genitori, secondo le Pt_2 Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con mantenimento della collocazione e della residenza anagrafica presso la casa paterna. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori, con esercizio della responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
Quanto ai tempi di frequentazione, viste le conclusioni depositate dalla Ctu incaricata, dott.ssa
, la scrivente difesa – dando ancora una volta atto della volontà del sig. di Per_2 CP_1
continuare a collaborare perché i figli riconquistino il loro fondamentale diritto alla bigenitorialità
- chiede che, in conformità a quanto sostenuto dalla perita, il Tribunale voglia dare incarico ai
Servizi per l'attivazione di tutti i sostegni secondo le indicazioni fornite nell'elaborato, con particolare riferimento alla necessità che venga attivato un intervento di educativa territoriale per affiancare i minori nel contesto paterno facilitando il loro accesso a quello materno e, quando, grazie all'attivazione di tutti gli interventi incisivi e convergenti sul nucleo, sarà ripreso un rapporto madre
- figli più disteso, prevedere rientri graduali di e nel contesto materno, fino a Per_1 Pt_2 raggiungere un regime di fine settimana alternati, con l'individuazione di un giorno infrasettimanale nella settimana che termina con il fine settimana di competenza materna, e due giorni infrasettimanali negli altri casi;
Alla luce del miglioramento delle condizioni economiche della OR – attese le somme Pt_1
ricevute a titolo di trattamento di fine rapporto, incentivo all'esodo e fondo pensionistico Telemaco veicolate su altri conti correnti, tenuto conto dell'aumentare delle esigenze dei minori all'aumentare dell'età, della situazione economica paterna e della documentata necessità dell'uomo di ricorrere anche ad aiuti da parte dei parenti più prossimi, della mancanza di mantenimento diretto da parte della madre che, tuttavia, continua ad incassare la metà dell'importo dovuto a titolo di assegno unico, visto il principio della perequazione delle condizioni economiche dei genitori, disporre che la madre verserà mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 600,00 (euro seicento), da rivalutarsi di anno in anno, in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato al signor stesso, entro e non oltre CP_1
il giorno 15 di ogni mese solare;
Disporre che ciascun genitore rimborserà all'altro il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, concordate e documentate e comunque necessarie, con espresso richiamo al Protocollo d'Intesa siglato tra il Tribunale e l'Ordine degli avvocati di Torino;
Disporre che l'assegno unico universale sarà percepito interamente dal padre, per tutto il tempo di fruizione del beneficio.
Per il P.M.:
visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti sono nati: nato a [...] il [...] ed Parte_2 [...]
nato a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso ex art 709 ter c.p.c. depositato in data 16/02/2022, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale il ripristino dei provvedimenti vigenti, con espletamento di CTU psicologica sul nucleo, dichiarando che, a far data dal 30.1.2022, il padre non aveva più riaccompagnato i figli a casa della madre collocataria, comunicando che gli stessi non volevano più tornare né avere contatti con la madre.
Con ordinanza del 21.02.2022 il Giudice Relatore incaricava il Servizio sociale e di NPI / Psicologia dell'Età evolutiva territorialmente competente a trasmettere relazione sulla situazione del minore e del nucleo familiare.
Parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa del 3.06.2022, spiegando le proprie difese e chiedendo la modifica del decreto assunto da questo Tribunale in data 14.2.2020, nel senso di disporre l'affidamento esclusivo e la collocazione presso di sé dei figli minori, la temporanea sospensione delle visite madre-figli e la previsione di un contributo per il loro mantenimento;
il sig. CP_1 chiedeva altresì in via d'urgenza di essere autorizzato ad iscrivere i minori- per l'anno scolastico 22-
23 presso gli istituti scolastici da lui individuati.
All'udienza del 9.6.22 le parti venivano sentite e, all'esito, le difese hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate.
Con decreto provvisorio del 15.6.22 il Tribunale, disponeva in via provvisoria ed urgente, in parziale modifica del decreto assunto dal Tribunale in data 14.2.2020, la collocazione dei minori presso il padre, la sospensione degli incontri tra la madre e i minori, con la riattivazione degli stessi soltanto in idoneo ambiente neutro;
disponeva la presa in carico dei minori e del nucleo da parte dei Servizi
Sociali e di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva, nonché un contributo al mantenimento dei figli, a carico della madre, pari a € 450,00 da corrispondersi mensilmente, oltre al pagamento del 50 % delle spese mediche. Con ordinanza del 6.2.2023 il Tribunale stabiliva la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati.
Con ordinanza dell'11.9.2023 il Tribunale disponeva CTU sulla capacità genitoriale delle parti, nominando contestualmente il consulente. In data 5.12.2024 veniva depositata la relazione peritale.
All'udienza del 30.01.2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al
Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ebbene, le risultanze emerse dalla CTU, che il Collegio reputa pienamente condivisibili, avuto riguardo alla completezza dell'accertamento peritale, alla logicità e non contraddittorietà intrinseca dell'elaborato, alla compiutezza ed adeguatezza delle motivazioni esplicitate dalla consulente, le cui conclusioni risultano in linea rispetto all'indagine condotta ed agli elementi acquisiti, nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte – consentono di ritenere soluzione senz'altro maggiormente rispondente all'interesse dei minori, quella che prevede l'affidamento dei figli Pt_2
ed con modalità condivisa, con collocamento prevalente degli stessi presso il padre, essendo Per_1
questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento dei minori, ed avendo le parti in sede di precisazioni delle conclusioni richiesto entrambe l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso il padre;
non vi è pertanto contrasto da dirimere. Sul punto, la CTU conclude nel senso che “si ritiene che allo stato attuale il regime di affidamento che maggiormente risponde all'interesse dei minori sia di tipo condiviso ad entrambi i genitori.
Stante il perdurare di una posizione di rigida chiusura difensiva dei due ragazzi nei confronti della figura materna, si ritiene che al momento attuale non possa essere variata la loro collocazione prevalente presso
l'abitazione paterna”, conclusioni condivise anche dai CTP nominati dalle parti. Si riportano i passaggi salienti della CTU in punto capacità dei genitori di svolgere la funzione genitoriale. Per quanto concerne la ricorrente, il CTU ha evidenziato che: “ La OR ha Pt_1 partecipato alla valutazione peritale con una buona disponibilità all'indagine su di sé, riuscendo anche a riflettere criticamente sui rimandi che le sono stati via via posti. (..) Nel complesso si è potuto rilevare un funzionamento personologico connotato da un'adeguata sensibilità affettiva, ma anche da alcuni aspetti di rigidità e di irritabilità che hanno portato nel tempo la OR a concentrarsi prevalentemente sui propri bisogni e sui propri stati d'animo autocentrati, a discapito della sintonizzazione empatica sull'Altro e, nello specifico, sui due minori. (…) Oggi la OR, grazie anche agli interventi ed alle riflessioni attivate nel corso della Consulenza Tecnica, pare aver raggiunto una maggiore capacità di autocritica e di sensibilità nei confronti dei vissuti emotivi dei figli, verso i quali ha saputo, nel corso degli incontri peritali, avvicinarsi con pacatezza e rispetto dei loro tempi, così come dei loro spazi. La situazione attuale vede una significativa ed autentica sofferenza nella OR, la quale vive uno stato di impotenza di fronte alla condizione di opposizione dei figli nei suoi confronti, anche se è disorientata dalle diverse posizioni assunte da parte dei figli stessi, che talvolta segnalano aperture nei suoi confronti, mentre in altri frangenti vi è un netto rifiuto, rispetto al quale la OR si sente in grave difficoltà. Dal punto di vista delle capacità genitoriali, la OR risulta essere molto legata ai due figli, di cui appare sentire autenticamente la Pt_1
mancanza. Vi è stato un legame profondo con entrambi i figli nella fase precedente la separazione, durante la quale ha assunto il ruolo di figura prevalente nei confronti dei bambini. Nella loro gestione successiva, tuttavia, soprattutto nella delicata fase di crisi della coppia, ella risulta essersi maggiormente concentrata sugli aspetti più normativi e concreti della propria genitorialità, a discapito di una lettura più profonda e riflessiva dei loro bisogni interiori e del disagio che provavano dentro di sé per la rottura dell'unione familiare. Pur possedendo tali risorse potenziali, la concentrazione della OR al tempo incentrata maggiormente sulle proprie posizioni e sui propri bisogni in merito alle dinamiche della separazione, ha penalizzato una reale sintonizzazione sulle funzioni affettive e predittive: ella tendeva infatti a leggere i comportamenti di ed Pt_2 Per_1 come conferma delle proprie istanze nei confronti dell'ex compagno, senza individuarne invece i bisogni affettivi ed i sentimenti più profondi. Ne è un esempio, infatti, la mancata richiesta al padre da parte di di firmare l'autorizzazione all'uscita autonoma da scuola, comportamento che Pt_2 nella lettura della OR confermava l'atteggiamento di timore del bambino nei confronti Pt_1
delle reazioni paterne senza considerare invece che tale comportamento potesse nascondere il desiderio di di mantenere una frequentazione giornaliera con il genitore, che si recava a Pt_2
prenderlo a scuola. Anche rispetto alle fasi più acute della separazione, la OR può Pt_1
aver talora messo in avanti le proprie istanze autocentrate anche inerenti al mantenimento della collocazione dei due minori presso di sé, reagendo forse con comportamenti rigidi o disregolati alle esternazioni dei due figli, come da loro riferito. Nel corso delle Operazioni Peritali, come detto, si è tuttavia potuta osservare un'apertura ad una maggiore funzione riflessiva da parte della OR
, che ha saputo analizzare anche criticamente taluni propri comportamenti. In particolare, Pt_1
nel corso dei colloqui congiunti con i figli, la OR ha utilizzato una modalità comunicativa pacata ed accogliente, riconoscendo alcuni errori commessi nei loro confronti e chiedendo anche loro scusa.
L'interessamento per i figli, da parte della OR , non è mai venuto meno: la stessa si è Pt_1
sempre occupata di loro, anche indirettamente, soffrendo peraltro la mancata frequentazione con gli stessi, così come l'assenza di informazioni costanti sulla loro quotidianità”.
Con riferimento alle capacità genitoriali del sig. il consulente ha evidenziato che : “Il CP_1
signor ha partecipato alle valutazioni peritali con una buona disponibilità, sebbene si sia CP_1
potuta rilevare una certa rigidità nel mantenere una posizione attaccante e rivendicativa nei confronti della OR , che si esprime attraverso modalità passive e talvolta subdole, che Pt_1
lasciano trapelare moti di aggressività o di competizione con la OR da lui ancora non Pt_1
sufficientemente compresi nella loro portata destabilizzante per i figli, che ne risultano coinvolti. Il signor risulta caratterizzato da un funzionamento personologico particolarmente CP_1
incentrato sugli aspetti pragmatici, che penalizzano il soffermarsi sui bisogni emotivi profondi propri
e dell'Altro significativi (…) Nell'esercizio delle capacità genitoriali, il signor risulta CP_1
essersi concentrato prevalentemente sugli aspetti concreti e normativi della propria genitorialità, focalizzandosi sulla loro cura materiale, oltre che sulla loro buona educazione. Maggiori difficoltà si sono invece rilevate a livello affettivo, riflessivo e predittivo, non per quanto riguarda la capacità di trasmettere ai propri figli calore ed affetto -che risulta invece adeguata- ma nella possibilità di comprendere i bisogni emotivi più profondi di ed , in particolare all'interno delle Pt_2 Per_1
delicate dinamiche inerenti alla separazione e la complessità delle dinamiche che la stessa ha comportato per tutti i soggetti coinvolti. Nell'apprendere il rifiuto dei due figli nei confronti della madre, egli non ha saputo analizzare con maggiore profondità il loro turbamento emotivo e il verosimile conflitto di lealtà da loro attraversato, ma si è soffermato sul loro comportamento -che aderiva per certi versi al suo stesso desiderio di trascorrere maggior tempo con loro-, assecondandolo acriticamente;
il signore pare infatti in difficoltà nel gestire le rigidità oppositive dei figli, traendo anche, nell'attuale ruolo di unico genitore di riferimento per loro, conferme di sé e del proprio valore personale. Nel corso delle Operazioni Peritali si è tuttavia potuta rilevare una maggiore distensione delle pregresse rivendicazioni nei confronti della OR, aprendosi ad un dialogo più costruttivo con lei inerente alle informazioni riguardanti i due figli;
la scrivente è stata infatti messa al corrente che, se dapprima le comunicazioni tra i due genitori erano sporadiche e poco informative, nel corso della CTU si sono avviate, in talune occasioni, telefonate serali frequenti, anche lunghe, per condividere gli aspetti più salienti della quotidianità dei minori. Ad oggi però, nonostante le sporadiche aperture nei confronti della madre accadute durante le urgenze determinate dallo stato di salute dei figli, il signor fatica ad impegnarsi nel costruire e realizzare CP_1
significative vie d'accesso da parte dei due ragazzi verso la mamma, non sapendo intervenire nella loro quotidianità con intenzioni costanti e determinate nel favorire e nel sostenere con convinzione la ripresa dei rapporti di e di con la loro mamma ed anche con le figure della nonna Pt_2 Per_1
e della zia materne, manifestando così un'ambivalenza di fondo che risulta ancora presente in lui”.
Deve disporsi, per quanto sopra evidenziato, che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
Per quanto concerne la frequentazione tra la madre ed i minori, anche alla luce di quanto evidenziato dalla CTU sul punto, il Collegio ritiene necessario che la ripresa dei contatti con la figura materna
(avvenuta nel corso delle operazioni peritali) debba essere facilitata e supportata sia da parte del padre, che dei Servizi territoriali, anche attraverso l'attivazione di un intervento di educativa domiciliare presso il contesto paterno e, successivamente, materno, al fine di facilitare l'accesso dei minori presso il contesto della ricorrente.
Il Collegio, rimettendo alla valutazione dei Servizi incaricati la regolamentazione di tempi e modalità degli incontri madre - minori, ritiene di dover disporre l'introduzione in via graduale, per un primo periodo, indicativamente per i primi due mesi dalla pubblicazione della sentenza e salvo diversa valutazione dei Servizi, di incontri per un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola e sino alle ore
21.00 – indicativamente nella giornata di martedì o giovedì – e a fine settimana alternati nella giornata di sabato o di domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
Successivamente, secondo la valutazione rimessa ai Servizi, la madre potrà incontrare e tenere con sé i minori a fine settimana alternati (dal sabato mattina e sino alla domenica sera con pernotto) e in un giorno infrasettimanale, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materno – indicativamente il mercoledì - e di due giorni infrasettimanali, nella settimana in cui il week end è di competenza del padre, indicativamente il martedì e giovedì, secondo il calendario meglio indicato in dispositivo;
tempi che consentiranno ai minori di costruire e consolidare un rapporto significativo e costante anche con il genitore non collocatario, in attuazione del diritto alla bigenitorialità, con possibilità di ampliamento e introduzione di tempi di permanenza dei minori presso la madre, in occasioni delle festività natalizie e pasquali, nonché nel periodo estivo (secondo il calendario meglio indicato nel dispositivo). Deve prevedersi altresì che la madre possa sentire telefonicamente i minori, secondo le indicazioni e le valutazioni rimesse ai Servizi, per almeno due giorni a settimana, in orari serali, e nella giornata di sabato o domenica nel fine settimana non di sua competenza. Il Tribunale ritiene che, nella vicenda in esame, l'audizione dei minori appaia, in base all'art. 337 octies c.c., superflua anche alla luce dell'approfondita relazione peritale svolta.
Il Collegio ritiene di aderire altresì a quanto espresso dal CTU in punto mantenimento dell'incarico ai Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva, al fine di monitorare il nucleo famigliare e segnalare eventuali problematiche, con l'attivazione di un intervento di educativa territoriale che possa affiancare i minori nel contesto paterno facilitando il loro reingresso in quello materno e di un supporto alla genitorialità.
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze dei figli quando li tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti: la ricorrente, insegnante supplente a tempo determinato presso una scuola primaria, ha un'entrata stipendiale di circa 1.500,00 euro al mese;
nell'anno di imposta 2022 il suo reddito lordo si è attestato intorno ai 24.000 euro annui e nell'anno di imposta 2023 intorno ai 21.000 euro annui lordi;
fino a meta del 2022 la stessa era assunta presso TIM con uno stipendio di circa 1.600 euro mensili, rapporto interrotto nel 2022 rispetto al quale non risulta documentato l'eventuale importo ricevuto dal datore di lavoro a titolo di TFR;
conduce in locazione un appartamento con un canone mensile di 500,00 euro circa. Il sig. CP_1
agente immobiliare con P.Iva per l'anno di imposta 2022 ha avuto un reddito loro di circa 15.000 euro, paga una rata di mutuo per l'abitazione di circa 750,00 euro mensili e ha un'esposizione debitoria con l'Erario. Come già rilevato dal Giudice nell'ordinanza del 17.6.2022, tali dati dichiarati risultano scarsamente attendibili, in quanto incompatibili con la circostanza – dedotta dallo stesso resistente in atti – per cui egli sostiene un mutuo con rateo mensile pari a 750,00 euro (nonché con la stessa volontà da lui espressa di iscrivere il figlio minore ad una scuola privata).Dalla disamina degli estratti conto correnti di entrambe le parti, emergono versamenti in contanti di diverse migliaia di euro, indicative di entrate non risultate altrimenti tracciabili.
Tenuto conto dei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico della sig.ra un assegno mensile, Pt_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 450,00 (225,00 euro per figlio), oltre alla partecipazione alle spese “extra” come indicate in dispositivo, rilevando sul punto che, allo stato, la madre non incontra i figli.
Va stabilito altresì che l'A.U. per i minori, sia percepito nell'interesse della prole, al 100% dal sig.
genitore collocatario dei minori, trattandosi del genitore che convive con i figli e che, CP_1
dunque, provvede ai loro bisogni ed alle loro esigenze immediate (cfr. Cass.
Sez.
1 - Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025). Parte ricorrente ha poi richiesto, in sede di precisazioni delle conclusioni, di ammonire il signor per le condotte contrarie all'interesse dei figli, condannare lo stesso ad un risarcimento del CP_1
danno nei confronti dei figli minori nella misura equitativamente indicata dal giudice e condannarlo altresì ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 10.000,00 – considerata la gravità degli eventi – a favore della cassa delle ammende. Tali richieste non possano trovare accoglimento. L'approfondito accertamento peritale ha infatti permesso di verificare compiutamente come il rifiuto materno dei minori fosse riconducibile ad una situazione complessa, e non - sic et simpliciter - ad un volontario e deliberato comportamento paterno. Si è rilevata la conflittualità tra le parti e sul punto si riporta quanto evidenziato dalla CTU a pag. 104 dell'elaborato peritale: “Le
Operazioni Peritali hanno rilevato una situazione familiare particolarmente complessa, caratterizzata in una prima fase da un'alta conflittualità tra i genitori, e da una totale chiusura di rapporti da parte dei minori ed nei confronti della figura materna e del contesto Pt_2 Per_1
materno allargato, con una interruzione drastica di qualsiasi contatto madre-figli a partire dal gennaio 2022, per volere dei due minori”.
Risulta pertanto sfornita di qualsivoglia prova la condotta del padre di grave inadempimento, ovvero di condotte alienanti, ostacolanti e manipolative poste in essere nei confronti dei minori, i quali, anche nel corso della consulenza, hanno mantenuto ferma la loro decisione di chiusura verso la madre;
la
CTU, peraltro, non ha rilevato alcuna inadeguatezza genitoriale né in capo alla madre, né in capo al padre.
La richiesta di nomina di un coordinatore genitoriale ex art 473 bis 26 c.p.c. di parte ricorrente non può trovare altresì accoglimento, stante la mancanza del presupposto richiesto dalla norma di
“richiesta concorde delle parti” in tal senso.
Da ultimo il Collegio ritiene sia giustificata la compensazione tra le parti delle spese nella misura di
2/3 stante la soccombenza reciproca in punto mantenimento e la convergenza delle parti sulla domanda di affidamento e collocazione, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico di parte ricorrente, vista la soccombenza di quest'ultima in punto richieste sanzionatorie.
L'importo viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori medi delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione da euro 26.000 a 52.000 euro), tenuto conto della complessità del giudizio e dell'oggetto della causa.
Fase di studio 1.701,00
Fase introduttiva 1.204,00
Fase istruttoria 1.806,00
Fase decisionale 2.905,00
Totale 7.616,00 Le spese di CTU, come liquidate con contestuale e separato decreto, vengono definitivamente poste a carico delle parti al 50%, trattandosi di approfondimento istruttorio svolto nell'interesse della prole.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/12, 337 bis e segg. c.c.,
737 segg. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Pt_2 Per_1
collocazione prevalente presso il padre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, la madre possa incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: in un primo periodo, indicativamente per i primi due mesi, salvo diversa valutazione dei Servizi, per un giorno a settimana, dall'uscita da scuola e sino alle ore 21.00 – indicativamente nella giornata di martedì o giovedì – e a fine settimana alternati nella giornata di sabato o di domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00; successivamente, secondo la valutazione rimessa ai Servizi, a fine settimana alternati (dal sabato mattina e sino alla domenica sera con pernotto) e in un giorno infrasettimanale, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materno – indicativamente il mercoledì - e di due giorni infrasettimanali, nella settimana in cui il week end è di competenza del padre, indicativamente il martedì e giovedì.
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- ad anni alterni per le ulteriori festività ed eventuali ponti;
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore, con possibilità di ampliamento di tali incontri. dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali e di
N.P.I./Psicologia dell'età evolutiva già incaricati, per l'attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari, per il mantenimento di un costante monitoraggio sulla situazione del nucleo, segnalando eventuali problematiche con l'attivazione altresì di un intervento di educativa territoriale che possa affiancare i minori nel contesto paterno facilitando il loro reingresso in quello materno e di un supporto alla genitorialità. dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli minori, entro il 5 di ogni mese, ed a partire dal mese di deposito del ricorso
(febbraio 2022), l'assegno di € 225,00, a figlio ( euro 450,00 complessivi) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. dispone che l'Assegno Unico venga percepito al 100% dal sig. CP_1
rigetta le istanze di parte ricorrente ex art. 473 bis 39 c.p.c. compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite. condanna al pagamento in favore di della restante parte Parte_1 Controparte_1
di dette spese (1/3) che liquida in euro 2.538.00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di Parte_1
e nella misura del 50% ciascuno. Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
DECRETO nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 4175/2022 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. RONCHI RITA, presso la quale ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIORE GIUSEPPINA, presso la Controparte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
Relativo ai minori: nato a [...] il [...] ed nato a [...] Parte_2 Persona_1
il 17.6.2011
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da memoria del 30.01.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni istanza o domanda contraria così definitivamente decidere
a modifica delle condizioni di affidamento:
DISPORRE che il servizio sociale competente si adoperi a effettuare il monitoraggio e le prescrizioni disposte dalla CTU eventualmente disponendo educativa domiciliare a casa del padre con espresso incarico di impedire condotte denigratore della madre e manipolatorie dei minori;
Nel merito:
DISPORRE, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori predisponendo un regime di frequentazione così come indicato dalla CTU ovvero migliorativo.
DISPORRE, tenuto conto delle opposizioni a garantire i contatti tra madre e figli che la OR
possa chiamare tutti i giorni i figli o di recarsi presso i luoghi dagli stessi frequentati;
- Pt_1
Stante la impossibilità di redigere un piano di frequentazione paritario a causa di condotte documentate accertate, escludere la contribuzione del mantenimento indiretto fino a quando i minori non avranno un rapporto con la madre o ridurla a 200,00 con imputazione delle spese straordinarie da giugno 2024 del 80% in capo al padre;
Per i fatti documentati e rilevati dal perito della Procura della Repubblica di Torino e del CTU del
Tribunale AMMONIRE il signor nelle proprie condotte contrarie all'interesse dei figli, al CP_1
loro diritto alla bigenitorialità e a una crescita e sviluppo sereno costituenti in manipolazione se non maltrattamento e CONDANNARE lo stesso, salvo autonoma azione di danno attivata dalla madre per lesione del rapporto parentale, ad un risarcimento del danno nei confronti dei figli minori nella misura equitativamente indicata dal Giudice da versarsi in un conto corrente intestato ai medesimi con vincolo pupillare.
CONDANNARE il signor ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura CP_1 massima di € 10.000,00 – considerata la gravità degli eventi – a favore della Cassa delle Ammende;
DISPORRE la nomina di un coordinatore famigliare e che il costo del mediatore famigliare sia a carico del signor viste le risultanze della consulenza della Procura e della CTU. CP_1
Per parte resistente come da memoria del 22.01.2025.
Lette la consulenza tecnica d'ufficio depositata e le osservazioni dei consulenti di parte, richiamati gli atti e le istanze volte al deposito della documentazione reddituale aggiornata di parte avversa, il sig. insiste perché il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e CP_1
deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via istruttoria: ordinare a parte avversa di produrre in giudizio gli estratti conto bancari e le dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 2022, 2023 e 2024, così come gli estratti conto cointestati con la madre o la sorella o con altri soggetti terzi e relativi allo stesso periodo e gli estratti della carta di credito di cui
è titolare;
ordinare al terzo Telecom Spa di esibire la documentazione tutta relativa alla vicenda della conclusione del rapporto di lavoro con la OR , sia nel merito, sia con riferimento alle Pt_1 condizioni economiche e alle somme alla stessa erogate quale incentivo all'esodo e trattamento di fine rapporto;
nel merito:
Pronunciare l'affidamento dei figli minori ed ad entrambi i genitori, secondo le Pt_2 Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con mantenimento della collocazione e della residenza anagrafica presso la casa paterna. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori, con esercizio della responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
Quanto ai tempi di frequentazione, viste le conclusioni depositate dalla Ctu incaricata, dott.ssa
, la scrivente difesa – dando ancora una volta atto della volontà del sig. di Per_2 CP_1
continuare a collaborare perché i figli riconquistino il loro fondamentale diritto alla bigenitorialità
- chiede che, in conformità a quanto sostenuto dalla perita, il Tribunale voglia dare incarico ai
Servizi per l'attivazione di tutti i sostegni secondo le indicazioni fornite nell'elaborato, con particolare riferimento alla necessità che venga attivato un intervento di educativa territoriale per affiancare i minori nel contesto paterno facilitando il loro accesso a quello materno e, quando, grazie all'attivazione di tutti gli interventi incisivi e convergenti sul nucleo, sarà ripreso un rapporto madre
- figli più disteso, prevedere rientri graduali di e nel contesto materno, fino a Per_1 Pt_2 raggiungere un regime di fine settimana alternati, con l'individuazione di un giorno infrasettimanale nella settimana che termina con il fine settimana di competenza materna, e due giorni infrasettimanali negli altri casi;
Alla luce del miglioramento delle condizioni economiche della OR – attese le somme Pt_1
ricevute a titolo di trattamento di fine rapporto, incentivo all'esodo e fondo pensionistico Telemaco veicolate su altri conti correnti, tenuto conto dell'aumentare delle esigenze dei minori all'aumentare dell'età, della situazione economica paterna e della documentata necessità dell'uomo di ricorrere anche ad aiuti da parte dei parenti più prossimi, della mancanza di mantenimento diretto da parte della madre che, tuttavia, continua ad incassare la metà dell'importo dovuto a titolo di assegno unico, visto il principio della perequazione delle condizioni economiche dei genitori, disporre che la madre verserà mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 600,00 (euro seicento), da rivalutarsi di anno in anno, in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato al signor stesso, entro e non oltre CP_1
il giorno 15 di ogni mese solare;
Disporre che ciascun genitore rimborserà all'altro il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, concordate e documentate e comunque necessarie, con espresso richiamo al Protocollo d'Intesa siglato tra il Tribunale e l'Ordine degli avvocati di Torino;
Disporre che l'assegno unico universale sarà percepito interamente dal padre, per tutto il tempo di fruizione del beneficio.
Per il P.M.:
visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti sono nati: nato a [...] il [...] ed Parte_2 [...]
nato a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso ex art 709 ter c.p.c. depositato in data 16/02/2022, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale il ripristino dei provvedimenti vigenti, con espletamento di CTU psicologica sul nucleo, dichiarando che, a far data dal 30.1.2022, il padre non aveva più riaccompagnato i figli a casa della madre collocataria, comunicando che gli stessi non volevano più tornare né avere contatti con la madre.
Con ordinanza del 21.02.2022 il Giudice Relatore incaricava il Servizio sociale e di NPI / Psicologia dell'Età evolutiva territorialmente competente a trasmettere relazione sulla situazione del minore e del nucleo familiare.
Parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa del 3.06.2022, spiegando le proprie difese e chiedendo la modifica del decreto assunto da questo Tribunale in data 14.2.2020, nel senso di disporre l'affidamento esclusivo e la collocazione presso di sé dei figli minori, la temporanea sospensione delle visite madre-figli e la previsione di un contributo per il loro mantenimento;
il sig. CP_1 chiedeva altresì in via d'urgenza di essere autorizzato ad iscrivere i minori- per l'anno scolastico 22-
23 presso gli istituti scolastici da lui individuati.
All'udienza del 9.6.22 le parti venivano sentite e, all'esito, le difese hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate.
Con decreto provvisorio del 15.6.22 il Tribunale, disponeva in via provvisoria ed urgente, in parziale modifica del decreto assunto dal Tribunale in data 14.2.2020, la collocazione dei minori presso il padre, la sospensione degli incontri tra la madre e i minori, con la riattivazione degli stessi soltanto in idoneo ambiente neutro;
disponeva la presa in carico dei minori e del nucleo da parte dei Servizi
Sociali e di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva, nonché un contributo al mantenimento dei figli, a carico della madre, pari a € 450,00 da corrispondersi mensilmente, oltre al pagamento del 50 % delle spese mediche. Con ordinanza del 6.2.2023 il Tribunale stabiliva la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati.
Con ordinanza dell'11.9.2023 il Tribunale disponeva CTU sulla capacità genitoriale delle parti, nominando contestualmente il consulente. In data 5.12.2024 veniva depositata la relazione peritale.
All'udienza del 30.01.2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al
Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ebbene, le risultanze emerse dalla CTU, che il Collegio reputa pienamente condivisibili, avuto riguardo alla completezza dell'accertamento peritale, alla logicità e non contraddittorietà intrinseca dell'elaborato, alla compiutezza ed adeguatezza delle motivazioni esplicitate dalla consulente, le cui conclusioni risultano in linea rispetto all'indagine condotta ed agli elementi acquisiti, nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte – consentono di ritenere soluzione senz'altro maggiormente rispondente all'interesse dei minori, quella che prevede l'affidamento dei figli Pt_2
ed con modalità condivisa, con collocamento prevalente degli stessi presso il padre, essendo Per_1
questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento dei minori, ed avendo le parti in sede di precisazioni delle conclusioni richiesto entrambe l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso il padre;
non vi è pertanto contrasto da dirimere. Sul punto, la CTU conclude nel senso che “si ritiene che allo stato attuale il regime di affidamento che maggiormente risponde all'interesse dei minori sia di tipo condiviso ad entrambi i genitori.
Stante il perdurare di una posizione di rigida chiusura difensiva dei due ragazzi nei confronti della figura materna, si ritiene che al momento attuale non possa essere variata la loro collocazione prevalente presso
l'abitazione paterna”, conclusioni condivise anche dai CTP nominati dalle parti. Si riportano i passaggi salienti della CTU in punto capacità dei genitori di svolgere la funzione genitoriale. Per quanto concerne la ricorrente, il CTU ha evidenziato che: “ La OR ha Pt_1 partecipato alla valutazione peritale con una buona disponibilità all'indagine su di sé, riuscendo anche a riflettere criticamente sui rimandi che le sono stati via via posti. (..) Nel complesso si è potuto rilevare un funzionamento personologico connotato da un'adeguata sensibilità affettiva, ma anche da alcuni aspetti di rigidità e di irritabilità che hanno portato nel tempo la OR a concentrarsi prevalentemente sui propri bisogni e sui propri stati d'animo autocentrati, a discapito della sintonizzazione empatica sull'Altro e, nello specifico, sui due minori. (…) Oggi la OR, grazie anche agli interventi ed alle riflessioni attivate nel corso della Consulenza Tecnica, pare aver raggiunto una maggiore capacità di autocritica e di sensibilità nei confronti dei vissuti emotivi dei figli, verso i quali ha saputo, nel corso degli incontri peritali, avvicinarsi con pacatezza e rispetto dei loro tempi, così come dei loro spazi. La situazione attuale vede una significativa ed autentica sofferenza nella OR, la quale vive uno stato di impotenza di fronte alla condizione di opposizione dei figli nei suoi confronti, anche se è disorientata dalle diverse posizioni assunte da parte dei figli stessi, che talvolta segnalano aperture nei suoi confronti, mentre in altri frangenti vi è un netto rifiuto, rispetto al quale la OR si sente in grave difficoltà. Dal punto di vista delle capacità genitoriali, la OR risulta essere molto legata ai due figli, di cui appare sentire autenticamente la Pt_1
mancanza. Vi è stato un legame profondo con entrambi i figli nella fase precedente la separazione, durante la quale ha assunto il ruolo di figura prevalente nei confronti dei bambini. Nella loro gestione successiva, tuttavia, soprattutto nella delicata fase di crisi della coppia, ella risulta essersi maggiormente concentrata sugli aspetti più normativi e concreti della propria genitorialità, a discapito di una lettura più profonda e riflessiva dei loro bisogni interiori e del disagio che provavano dentro di sé per la rottura dell'unione familiare. Pur possedendo tali risorse potenziali, la concentrazione della OR al tempo incentrata maggiormente sulle proprie posizioni e sui propri bisogni in merito alle dinamiche della separazione, ha penalizzato una reale sintonizzazione sulle funzioni affettive e predittive: ella tendeva infatti a leggere i comportamenti di ed Pt_2 Per_1 come conferma delle proprie istanze nei confronti dell'ex compagno, senza individuarne invece i bisogni affettivi ed i sentimenti più profondi. Ne è un esempio, infatti, la mancata richiesta al padre da parte di di firmare l'autorizzazione all'uscita autonoma da scuola, comportamento che Pt_2 nella lettura della OR confermava l'atteggiamento di timore del bambino nei confronti Pt_1
delle reazioni paterne senza considerare invece che tale comportamento potesse nascondere il desiderio di di mantenere una frequentazione giornaliera con il genitore, che si recava a Pt_2
prenderlo a scuola. Anche rispetto alle fasi più acute della separazione, la OR può Pt_1
aver talora messo in avanti le proprie istanze autocentrate anche inerenti al mantenimento della collocazione dei due minori presso di sé, reagendo forse con comportamenti rigidi o disregolati alle esternazioni dei due figli, come da loro riferito. Nel corso delle Operazioni Peritali, come detto, si è tuttavia potuta osservare un'apertura ad una maggiore funzione riflessiva da parte della OR
, che ha saputo analizzare anche criticamente taluni propri comportamenti. In particolare, Pt_1
nel corso dei colloqui congiunti con i figli, la OR ha utilizzato una modalità comunicativa pacata ed accogliente, riconoscendo alcuni errori commessi nei loro confronti e chiedendo anche loro scusa.
L'interessamento per i figli, da parte della OR , non è mai venuto meno: la stessa si è Pt_1
sempre occupata di loro, anche indirettamente, soffrendo peraltro la mancata frequentazione con gli stessi, così come l'assenza di informazioni costanti sulla loro quotidianità”.
Con riferimento alle capacità genitoriali del sig. il consulente ha evidenziato che : “Il CP_1
signor ha partecipato alle valutazioni peritali con una buona disponibilità, sebbene si sia CP_1
potuta rilevare una certa rigidità nel mantenere una posizione attaccante e rivendicativa nei confronti della OR , che si esprime attraverso modalità passive e talvolta subdole, che Pt_1
lasciano trapelare moti di aggressività o di competizione con la OR da lui ancora non Pt_1
sufficientemente compresi nella loro portata destabilizzante per i figli, che ne risultano coinvolti. Il signor risulta caratterizzato da un funzionamento personologico particolarmente CP_1
incentrato sugli aspetti pragmatici, che penalizzano il soffermarsi sui bisogni emotivi profondi propri
e dell'Altro significativi (…) Nell'esercizio delle capacità genitoriali, il signor risulta CP_1
essersi concentrato prevalentemente sugli aspetti concreti e normativi della propria genitorialità, focalizzandosi sulla loro cura materiale, oltre che sulla loro buona educazione. Maggiori difficoltà si sono invece rilevate a livello affettivo, riflessivo e predittivo, non per quanto riguarda la capacità di trasmettere ai propri figli calore ed affetto -che risulta invece adeguata- ma nella possibilità di comprendere i bisogni emotivi più profondi di ed , in particolare all'interno delle Pt_2 Per_1
delicate dinamiche inerenti alla separazione e la complessità delle dinamiche che la stessa ha comportato per tutti i soggetti coinvolti. Nell'apprendere il rifiuto dei due figli nei confronti della madre, egli non ha saputo analizzare con maggiore profondità il loro turbamento emotivo e il verosimile conflitto di lealtà da loro attraversato, ma si è soffermato sul loro comportamento -che aderiva per certi versi al suo stesso desiderio di trascorrere maggior tempo con loro-, assecondandolo acriticamente;
il signore pare infatti in difficoltà nel gestire le rigidità oppositive dei figli, traendo anche, nell'attuale ruolo di unico genitore di riferimento per loro, conferme di sé e del proprio valore personale. Nel corso delle Operazioni Peritali si è tuttavia potuta rilevare una maggiore distensione delle pregresse rivendicazioni nei confronti della OR, aprendosi ad un dialogo più costruttivo con lei inerente alle informazioni riguardanti i due figli;
la scrivente è stata infatti messa al corrente che, se dapprima le comunicazioni tra i due genitori erano sporadiche e poco informative, nel corso della CTU si sono avviate, in talune occasioni, telefonate serali frequenti, anche lunghe, per condividere gli aspetti più salienti della quotidianità dei minori. Ad oggi però, nonostante le sporadiche aperture nei confronti della madre accadute durante le urgenze determinate dallo stato di salute dei figli, il signor fatica ad impegnarsi nel costruire e realizzare CP_1
significative vie d'accesso da parte dei due ragazzi verso la mamma, non sapendo intervenire nella loro quotidianità con intenzioni costanti e determinate nel favorire e nel sostenere con convinzione la ripresa dei rapporti di e di con la loro mamma ed anche con le figure della nonna Pt_2 Per_1
e della zia materne, manifestando così un'ambivalenza di fondo che risulta ancora presente in lui”.
Deve disporsi, per quanto sopra evidenziato, che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
Per quanto concerne la frequentazione tra la madre ed i minori, anche alla luce di quanto evidenziato dalla CTU sul punto, il Collegio ritiene necessario che la ripresa dei contatti con la figura materna
(avvenuta nel corso delle operazioni peritali) debba essere facilitata e supportata sia da parte del padre, che dei Servizi territoriali, anche attraverso l'attivazione di un intervento di educativa domiciliare presso il contesto paterno e, successivamente, materno, al fine di facilitare l'accesso dei minori presso il contesto della ricorrente.
Il Collegio, rimettendo alla valutazione dei Servizi incaricati la regolamentazione di tempi e modalità degli incontri madre - minori, ritiene di dover disporre l'introduzione in via graduale, per un primo periodo, indicativamente per i primi due mesi dalla pubblicazione della sentenza e salvo diversa valutazione dei Servizi, di incontri per un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola e sino alle ore
21.00 – indicativamente nella giornata di martedì o giovedì – e a fine settimana alternati nella giornata di sabato o di domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
Successivamente, secondo la valutazione rimessa ai Servizi, la madre potrà incontrare e tenere con sé i minori a fine settimana alternati (dal sabato mattina e sino alla domenica sera con pernotto) e in un giorno infrasettimanale, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materno – indicativamente il mercoledì - e di due giorni infrasettimanali, nella settimana in cui il week end è di competenza del padre, indicativamente il martedì e giovedì, secondo il calendario meglio indicato in dispositivo;
tempi che consentiranno ai minori di costruire e consolidare un rapporto significativo e costante anche con il genitore non collocatario, in attuazione del diritto alla bigenitorialità, con possibilità di ampliamento e introduzione di tempi di permanenza dei minori presso la madre, in occasioni delle festività natalizie e pasquali, nonché nel periodo estivo (secondo il calendario meglio indicato nel dispositivo). Deve prevedersi altresì che la madre possa sentire telefonicamente i minori, secondo le indicazioni e le valutazioni rimesse ai Servizi, per almeno due giorni a settimana, in orari serali, e nella giornata di sabato o domenica nel fine settimana non di sua competenza. Il Tribunale ritiene che, nella vicenda in esame, l'audizione dei minori appaia, in base all'art. 337 octies c.c., superflua anche alla luce dell'approfondita relazione peritale svolta.
Il Collegio ritiene di aderire altresì a quanto espresso dal CTU in punto mantenimento dell'incarico ai Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva, al fine di monitorare il nucleo famigliare e segnalare eventuali problematiche, con l'attivazione di un intervento di educativa territoriale che possa affiancare i minori nel contesto paterno facilitando il loro reingresso in quello materno e di un supporto alla genitorialità.
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze dei figli quando li tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti: la ricorrente, insegnante supplente a tempo determinato presso una scuola primaria, ha un'entrata stipendiale di circa 1.500,00 euro al mese;
nell'anno di imposta 2022 il suo reddito lordo si è attestato intorno ai 24.000 euro annui e nell'anno di imposta 2023 intorno ai 21.000 euro annui lordi;
fino a meta del 2022 la stessa era assunta presso TIM con uno stipendio di circa 1.600 euro mensili, rapporto interrotto nel 2022 rispetto al quale non risulta documentato l'eventuale importo ricevuto dal datore di lavoro a titolo di TFR;
conduce in locazione un appartamento con un canone mensile di 500,00 euro circa. Il sig. CP_1
agente immobiliare con P.Iva per l'anno di imposta 2022 ha avuto un reddito loro di circa 15.000 euro, paga una rata di mutuo per l'abitazione di circa 750,00 euro mensili e ha un'esposizione debitoria con l'Erario. Come già rilevato dal Giudice nell'ordinanza del 17.6.2022, tali dati dichiarati risultano scarsamente attendibili, in quanto incompatibili con la circostanza – dedotta dallo stesso resistente in atti – per cui egli sostiene un mutuo con rateo mensile pari a 750,00 euro (nonché con la stessa volontà da lui espressa di iscrivere il figlio minore ad una scuola privata).Dalla disamina degli estratti conto correnti di entrambe le parti, emergono versamenti in contanti di diverse migliaia di euro, indicative di entrate non risultate altrimenti tracciabili.
Tenuto conto dei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico della sig.ra un assegno mensile, Pt_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 450,00 (225,00 euro per figlio), oltre alla partecipazione alle spese “extra” come indicate in dispositivo, rilevando sul punto che, allo stato, la madre non incontra i figli.
Va stabilito altresì che l'A.U. per i minori, sia percepito nell'interesse della prole, al 100% dal sig.
genitore collocatario dei minori, trattandosi del genitore che convive con i figli e che, CP_1
dunque, provvede ai loro bisogni ed alle loro esigenze immediate (cfr. Cass.
Sez.
1 - Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025). Parte ricorrente ha poi richiesto, in sede di precisazioni delle conclusioni, di ammonire il signor per le condotte contrarie all'interesse dei figli, condannare lo stesso ad un risarcimento del CP_1
danno nei confronti dei figli minori nella misura equitativamente indicata dal giudice e condannarlo altresì ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 10.000,00 – considerata la gravità degli eventi – a favore della cassa delle ammende. Tali richieste non possano trovare accoglimento. L'approfondito accertamento peritale ha infatti permesso di verificare compiutamente come il rifiuto materno dei minori fosse riconducibile ad una situazione complessa, e non - sic et simpliciter - ad un volontario e deliberato comportamento paterno. Si è rilevata la conflittualità tra le parti e sul punto si riporta quanto evidenziato dalla CTU a pag. 104 dell'elaborato peritale: “Le
Operazioni Peritali hanno rilevato una situazione familiare particolarmente complessa, caratterizzata in una prima fase da un'alta conflittualità tra i genitori, e da una totale chiusura di rapporti da parte dei minori ed nei confronti della figura materna e del contesto Pt_2 Per_1
materno allargato, con una interruzione drastica di qualsiasi contatto madre-figli a partire dal gennaio 2022, per volere dei due minori”.
Risulta pertanto sfornita di qualsivoglia prova la condotta del padre di grave inadempimento, ovvero di condotte alienanti, ostacolanti e manipolative poste in essere nei confronti dei minori, i quali, anche nel corso della consulenza, hanno mantenuto ferma la loro decisione di chiusura verso la madre;
la
CTU, peraltro, non ha rilevato alcuna inadeguatezza genitoriale né in capo alla madre, né in capo al padre.
La richiesta di nomina di un coordinatore genitoriale ex art 473 bis 26 c.p.c. di parte ricorrente non può trovare altresì accoglimento, stante la mancanza del presupposto richiesto dalla norma di
“richiesta concorde delle parti” in tal senso.
Da ultimo il Collegio ritiene sia giustificata la compensazione tra le parti delle spese nella misura di
2/3 stante la soccombenza reciproca in punto mantenimento e la convergenza delle parti sulla domanda di affidamento e collocazione, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico di parte ricorrente, vista la soccombenza di quest'ultima in punto richieste sanzionatorie.
L'importo viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori medi delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione da euro 26.000 a 52.000 euro), tenuto conto della complessità del giudizio e dell'oggetto della causa.
Fase di studio 1.701,00
Fase introduttiva 1.204,00
Fase istruttoria 1.806,00
Fase decisionale 2.905,00
Totale 7.616,00 Le spese di CTU, come liquidate con contestuale e separato decreto, vengono definitivamente poste a carico delle parti al 50%, trattandosi di approfondimento istruttorio svolto nell'interesse della prole.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/12, 337 bis e segg. c.c.,
737 segg. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Pt_2 Per_1
collocazione prevalente presso il padre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, la madre possa incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: in un primo periodo, indicativamente per i primi due mesi, salvo diversa valutazione dei Servizi, per un giorno a settimana, dall'uscita da scuola e sino alle ore 21.00 – indicativamente nella giornata di martedì o giovedì – e a fine settimana alternati nella giornata di sabato o di domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00; successivamente, secondo la valutazione rimessa ai Servizi, a fine settimana alternati (dal sabato mattina e sino alla domenica sera con pernotto) e in un giorno infrasettimanale, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materno – indicativamente il mercoledì - e di due giorni infrasettimanali, nella settimana in cui il week end è di competenza del padre, indicativamente il martedì e giovedì.
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- ad anni alterni per le ulteriori festività ed eventuali ponti;
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore, con possibilità di ampliamento di tali incontri. dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali e di
N.P.I./Psicologia dell'età evolutiva già incaricati, per l'attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari, per il mantenimento di un costante monitoraggio sulla situazione del nucleo, segnalando eventuali problematiche con l'attivazione altresì di un intervento di educativa territoriale che possa affiancare i minori nel contesto paterno facilitando il loro reingresso in quello materno e di un supporto alla genitorialità. dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli minori, entro il 5 di ogni mese, ed a partire dal mese di deposito del ricorso
(febbraio 2022), l'assegno di € 225,00, a figlio ( euro 450,00 complessivi) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. dispone che l'Assegno Unico venga percepito al 100% dal sig. CP_1
rigetta le istanze di parte ricorrente ex art. 473 bis 39 c.p.c. compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite. condanna al pagamento in favore di della restante parte Parte_1 Controparte_1
di dette spese (1/3) che liquida in euro 2.538.00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di Parte_1
e nella misura del 50% ciascuno. Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.